OGGETTO: Delibera n. 28\2000 dell'Agenzia Nazionale per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali . Riflessioni.

La deliberazione dell'Agenzia Nazionale n. 28 del 3 febbraio 2000 ad oggetto " Determinazione in ordine alle problematiche connesse all’avvio delle trattative del CCNL applicativo per i segretari comunali e provinciali" prospetta la possibilità di determinare nel CCNL una retribuzione "minima" per i segretari, lasciando spazio a maggiorazioni da definirsi in sede di contrattazione individuale.

Il futuro trattamento economico del segretario comunale, sarà pertanto determinato da:

  1. trattamento economico fondamentale - fisso e predeterminato dal C.C.N.L.
  2. trattamento economico accessorio - variabile ad personam in sede di contratto individuale

Quanto sopra esposto, induce a una serie di riflessioni, che dovrebbero essere considerate e disciplinate in sede di stipula del nuovo C.C.N.L.

Per quanto riguarda la retribuzione fissa "minima" è auspicabile che :

  1. venga salvaguardato il maturato economico derivate dall'ultimo C.C.N.L. (tabellare, r.i.a., assegni familiari, indennità di funzione e assegno ad personam attualmente in godimento in rapporto alla qualifica di appartenenza) e gli effetti di cui alla sentenza n. 3039\99 del T.A.R. Lazio, ai fini pensionistici, al fine di evitare spiacevoli "declassamenti economici";
  2. venga posto a carico dell'Agenzia il pagamento di tale retribuzione, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali, unitamente alla gestione generale del rapporto di lavoro, per tutti i segretari iscritti, mediante una razionale distribuzione delle risorse derivanti dal versamento dei diritti di segreteria e del contributo a carico degli ee.ll. di cui all'art. 20 del D.P.R. 465\97, lasciando, invece, a totale carico dell' e.l. o dell'amministrazione richiedente, il trattamento economico accessorio. Ciò comporterebbe, da un lato, per il segretario, la certezza di una retribuzione sempre conforme all'anzianità e qualifica posseduta nonché alle mansioni effettivamente svolte, indipendentemente dall'amministrazione presso la qual è chiamato ad operare, dall'altro, per gli amministratori di ee.ll. più piccoli o dissestati, il vantaggio di potersi più liberamente avvalere della professionalità ed esperienza anche di segretari con maggiore anzianità di servizio o iscritti in fasce superiori, non essendo più vincolati alla necessità di farsi totalmente carico del relativo "costo professionale", bensì del solo "compenso incentivante" evidentemente legato ai risultati di gestione.

Per quanto riguarda invece le "maggiorazioni variabili" in sede di contrattazione individuale potrebbe essere opportuno:

  1. lasciare alla facoltà del sindaco di scegliere, e al segretario di accettare, l'eventuale conferimento di mansioni aggiunte e diverse (es. direttore generale, responsabilità di servizi, ecc.) indipendentemente dalla tipologia dell'ente, lasciando a totale carico dello stesso l'onere economico;
  2. predeterminare per categoria le funzioni retribuibili e il valore minimo e massimo dell'indennità correlata al fine di evitare retribuibilità o meno di medesime funzioni o proliferazioni di funzioni accessorie, in relazione alla persona che si trova a svolgerle di volta in volta o alla discrezionale valutazione dell'amministratore in carica;
  3. quantificare l'indennità al numero e complessità delle funzioni conferite, alle dimensioni demografiche, alle capacità di bilancio, e alle indennità contrattuali massime percepite dai dipendenti dell'Ente nel quale si presta servizio.

In ultimo, si spera possa finalmente prevedersi in sede contrattuale, quanto stabilito dall'art. 16, comma 4, del D.P.R. 465\97, cioè anche per i segretari, il diritto di chiedere il part-time, come previsto per tutti gli altri pubblici dipendenti, al fine di ottenere, ove possibile, l'iscrizione in altri albi professionali ( avvocati, commercialisti, ecc.).

L'esercizio della libera professione non sembra essere, infatti, incompatibile con l'incarico di direttore generale o con lo svolgimento di funzioni aggiunte, dal momento che, molti "incaricati esterni", sono attualmente iscritti al proprio ordine professionale e continuano ad esercitare la loro professione a favore di terzi o enti diversi, seppure previa autorizzazione. Sarebbe utile un chiarimento a riguardo anche per il segretario comunale al fine di non penalizzare la categoria rispetto ad altre, evidentemente, "più fortunate".

Anche in ordine alla necessità di autorizzazione, poi, essendo il segretario comunale "pubblico funzionario", non più dipendente di ruolo dello stato e non ancora dipendente dall'ente locale presso il quale presta servizio (come confermato anche dalla Funzione Pubblica in merito all'esclusione di alcuni colleghi dal concorso per l'accesso alla Corte dei Conti), si può legittimamente cominciare a dubitare.

Tutto ciò premesso e considerato, si ripropongono queste riflessioni, già espresse in precedenti occasioni all'attenzione dei colleghi, sperando che possano essere utili a coloro i quali, con impegno e dedizione personale, cercano in ogni sede opportuna, sindacale e non, di garantire alla categoria il rispetto dei diritti fondamentali e la dignità del proprio ruolo. GRAZIE A TUTTI.

 

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