REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE



INDICE
TITOLO I

Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

TITOLO II - CONSIGLIERI

Articolo 2 - CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

Articolo 3 - CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

Articolo 4 - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

Articolo 5 - INTERROGAZIONI

Articolo 6 - INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

Articolo 7 - MOZIONI

Articolo 8 - ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

Articolo 9 - INFORMAZIONE

Articolo 10 - INCARICHI SPECIALI

Articolo 11 - SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

TITOLO III GRUPPI CONSILIARI

Articolo 12 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

Articolo 13 - SEDI - ATTREZZATURE - SERVIZI

Articolo 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 15 - ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA

Articolo 16 - NOMINA DEL PRESIDENTE

Articolo 17 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

Articolo 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Articolo 19 - CONVOCAZIONE

Articolo 20 - VALIDITA’ DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

Articolo 21 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

Articolo 22 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

TITOLO V SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23 - CONVOCAZIONE

Articolo 24 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

Articolo 25 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 26 - NUMERO LEGALE

Articolo 27 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

Articolo 28 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

Articolo 29 - NUMERO LEGALE- CASI PARTICOLARI

Articolo 30 - PARTECIPAZIONE DELL’ASSESSORE

Articolo 31 - PUBBLICITA’ DELLE SEDUTE

TITOLO VI PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 33 - POTERI DEL PRESIDENTE

Articolo 34 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

Articolo 35 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

TITOLO VII SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 36 - APERTURA DELLA SEDUTA

Articolo 37 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL’ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE

Articolo 38 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE

Articolo 39 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

Articolo 40 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D’ORDINE

Articolo 41 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

Articolo 42 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

Articolo 43 - INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

Articolo 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

TITOLO VIII VOTAZIONI

Articolo 45 - MODALITA’ GENERALI

Articolo 46 - ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

Articolo 47 - VOTAZIONE PALESE

Articolo 48 - VOTAZIONE SEGRETA

Articolo 49 - ESITO DELLE VOTAZIONI

TITOLO IX PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 50 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 51 - VERBALI DELLE SEDUTE

TITOLO X PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Articolo 52

Articolo 53

Articolo 54

 



TITOLO I
Articolo 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Il funzionamento del Consiglio comunale � disciplinato dalle leggi, dallo Statuto e dal presente regolamento. Qualora, nel corso delle sedute, si presentino situazioni che non risultano disciplinate dalle predette fonti normative, la decisione in merito � rimessa al Presidente, sentiti eventualmente la conferenza dei capigruppo ed il Segretario generale.
2 Le sedute del Consiglio comunale si tengono, di norma, presso la sede comunale.
3 Il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo, pu� stabilire che la seduta del Consiglio si tenga eccezionalmente in luogo diverso.
4 In relazione ad argomenti ai quali siano interessati anche la Provincia o altri Comuni, il Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo ed in accordo con la Provincia o gli altri Comuni, pu� promuovere la convocazione congiunta dei rispettivi Consigli.


TITOLO II CONSIGLIERI
Articolo 2 - CONSIGLIERI: ENTRATA IN CARICA E CESSAZIONE

1 L'elezione dei consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei consiglieri attribuiti al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla Legge; l'inizio e la cessazione del mandato elettivo, la rimozione e la sospensione dalla carica sono regolate dalla Legge e dallo Statuto del Comune di Modena.


Articolo 3 - CONSIGLIERI: DIRITTI E POTERI

1 I consiglieri, secondo le modalit� previste dallo Statuto e dal presente regolamento, hanno diritto di:
* richiedere la convocazione del Consiglio;
* partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola, presentare emendamenti alle proposte di deliberazione poste in discussione e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
* far parte delle commissioni consiliari e assistere alle sedute delle commissioni consiliari di cui non sono componenti.


Articolo 4 - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE AL CONSIGLIO

1 Ciascun consigliere ha diritto di presentare al Consiglio proposte di deliberazione relative ad oggetti di competenza del Consiglio stesso, salvi i casi in cui l'iniziativa � riservata ad altri organi in base alla legge.
2 La proposta di deliberazione, formulata per iscritto ed accompagnata da una relazione illustrativa, ambedue sottoscritte dal consigliere proponente, � inviata al Presidente del Consiglio. Questi la trasmette al Segretario generale per l'istruttoria di cui agli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n.142, dandone informazione al Sindaco.
3 La proposta di deliberazione, dopo l'istruttoria, viene trasmessa dal Presidente del Consiglio alla commissione permanente competente per materia che esprime sulla stessa il proprio parere.
4 La proposta di deliberazione, se ottiene il parere favorevole della commissione consiliare, espresso a maggioranza assoluta dei voti, dovr� essere iscritta all'o.d.g. del Consiglio comunale.
5 In caso contrario, la proposta sar� restituita al consigliere, il quale, sulla base dell'art. 29 dello statuto, pu� esercitare il diritto di presentazione della stessa al Consiglio comunale, insieme al parere motivato espresso dalla commissione competente.


Articolo 5 - INTERROGAZIONI

1 L'interrogazione consiste in una domanda formulata per iscritto al Sindaco e al Presidente del Consiglio relativa a materie di competenza del Comune, al fine di conoscere gli intendimenti della Giunta o avere informazioni in merito. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 11.
2 I consiglieri devono specificare nell'interrogazione se intendono ricevere la risposta in Consiglio, in commissione consiliare o per iscritto.
3 Le interrogazioni con risposta in Consiglio devono essere iscritte all'ordine del giorno del medesimo nella seduta immediatamente successiva alla data di presentazione.
4 A tali interrogazioni risponde verbalmente il Sindaco o l'Assessore, di norma all'inizio di ogni seduta, alla presenza dell'interrogante; l'elenco delle interrogazioni a cui si intende dare risposta � comunicato agli interessati.
5 Alle interrogazioni di cui al terzo comma del presente articolo viene data risposta in Consiglio entro trenta giorni dalla data di presentazione.
6 Nel caso in cui l'interrogante non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere, all'interrogazione viene data risposta scritta.
7 Il consigliere pu� presentare interrogazioni urgenti. Dell'effettivo carattere di urgenza decide il Presidente del Consiglio sentiti il Sindaco e i capigruppo. Se � riconosciuta l'urgenza la risposta deve essere data nella prima seduta consiliare successiva alla conferenza dei capigruppo.
8 La risposta ad una interrogazione non pu� eccedere la durata di cinque minuti.
9 Il consigliere interrogante pu� replicare per dichiarare se sia soddisfatto o no. L'intervento di replica non pu� eccedere la durata di cinque minuti, anche nel caso di pi� interroganti.
10 Nessun consigliere pu� intervenire sull'argomento oggetto della risposta all'interrogazione e sulla replica dell'interrogante, salvo che il Presidente del Consiglio su richiesta di un capogruppo o di almeno tre consiglieri decida di trasformarla in interrogazione con dibattito.
11 La risposta in commissione avviene con le stesse modalit� previste per la risposta in Consiglio.
12 La risposta scritta viene fornita dal Sindaco o dall'Assessore competente.
13 Le risposte in commissione e le risposte scritte devono essere fornite entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste.


Articolo 6 - INTERROGAZIONI CON DIBATTITO

1 L'interrogazione con dibattito (o interpellanza) consiste nella domanda formulata al Presidente del Consiglio e al Sindaco, per iscritto circa le iniziative della Giunta ovvero circa gli intendimenti della stessa su questioni inerenti alle funzioni del Comune. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 11.
2 L'interpellanza pu� essere presentata da un capogruppo o da almeno tre consiglieri e deve essere discussa non oltre trenta giorni dalla data di presentazione.
3 Uno dei firmatari ha facolt� di intervento per illustrare l'interpellanza, alla quale d� risposta il Sindaco o l'Assessore.
4 I consiglieri possono intervenire sull'argomento; il consigliere interpellante pu� replicare; dopo la replica il Sindaco o l'Assessore possono prendere la parola per l'intervento conclusivo.
5 Ciascun intervento non pu� eccedere la durata di cinque minuti.
6 Il Presidente pu� a sua discrezione disporre che le interpellanze che abbiano ad oggetto argomenti connessi o identici siano svolte contemporaneamente.
7 L'interpellanza si intende rinunziata qualora l'interpellante, previamente informato, non sia presente quando il Sindaco o l'Assessore intendono rispondere.


Articolo 7 - MOZIONI

1 Dicesi mozione (o ordine del giorno) una proposta tendente a promuovere un giudizio sulla condotta o azione del Sindaco o della Giunta o di un singolo Assessore, oppure a fissare criteri da seguire nella trattazione di un determinato argomento, oppure a far pronunciare il Consiglio circa importanti fatti politici o amministrativi. L'atto deve essere depositato presso la segreteria dei destinatari, direttamente dai proponenti o tramite l'apposito ufficio, di cui all'art. 11.
2 La mozione deve essere presentata al Presidente del Consiglio e al Sindaco per iscritto e firmata da almeno un capogruppo consiliare o tre consiglieri. Viene iscritta all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva alla data di presentazione e discussa entro trenta giorni.
3 La discussione in merito avviene di norma all'inizio della seduta del Consiglio e alla presenza dei consiglieri presentatori.
4 Sulla mozione pu� intervenire ciascun consigliere, con interventi che non possono eccedere la durata di cinque minuti.
5 Al termine del dibattito, in ogni caso, la mozione viene sottoposta a votazione.
6 La mozione pu� sempre essere ritirata.
7 E' facolt� del Presidente, sentiti i firmatari, far svolgere contemporaneamente interrogazioni e mozioni su argomenti identici o analoghi.


Articolo 8 - ATTIVAZIONE DEL CONTROLLO SULLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

1 Le deliberazioni di competenza della Giunta comunale, adottate nelle materie di cui al secondo comma dell'art.45 della legge 8 giugno 1990, n.142, sono sottoposte al controllo da parte del Comitato Regionale, nei limiti delle illegittimit� denunciate, quando un terzo dei consiglieri in carica ne faccia richiesta scritta e motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni dall'affissione dell'atto all'albo pretorio.
2 A tal fine l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta �, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, comunicato ai capigruppo. La segreteria generale fornisce copia integrale di tali deliberazioni ai consiglieri che la richiedano.
3 Entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio possono inoltre essere sottoposte al controllo le deliberazioni della Giunta comunale quando un terzo dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritenga viziate di incompetenza od assunte in contrasto con atti fondamentali del Consiglio.
4 Tale richiesta, contenente i nominativi e la sottoscrizione dei consiglieri, la data, il numero e l'oggetto della deliberazione, deve essere indirizzata al Segretario generale.
5 Il Segretario generale provvede all'invio dell'atto al Comitato di Controllo entro tre giorni dalla presentazione della richiesta.
6 Contestualmente il Segretario comunica, mediante pubblicazione sull'albo pretorio, l'intervenuta interruzione dei termini di esecutivit� della delibera.
7 All'inizio della seduta del Consiglio comunale, ancorch� l'argomento non sia iscritto all'ordine del giorno, uno o pi� consiglieri possono proporre che il Consiglio stesso deliberi di sottoporre al controllo preventivo di legittimit� le deliberazioni della Giunta comunale, per le quali il controllo non sia stato richiesto con altre modalit� e per le quali non sia ancora scaduto il termine di dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio.
8 La richiesta deve essere motivata e sulla stessa � consentito un intervento per ciascun gruppo, per dichiarazione di voto.
9 L'atto deve essere trasmesso all'organo di controllo a cura del Segretario generale, senza ritardo, e comunque non oltre tre giorni dalla scadenza del termine di dieci giorni stabilito per la deliberazione dell'iniziativa da parte del Consiglio.
10 Il Sindaco informa il Consiglio sull'esito dei controlli richiesti.


Articolo 9 - INFORMAZIONE

1 Ciascun consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle circoscrizioni, nonch� dalle aziende, dalle istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.
2 Il consigliere � tenuto al segreto nei casi previsti dalla legge.
3 L'accesso agli atti preparatori � ammesso quando l'atto stesso � completo in tutti i suoi elementi costitutivi.
4 Per esercitare il diritto in questione ogni consigliere pu� rivolgersi all'apposito ufficio a supporto dei consiglieri o richiedere direttamente gli atti e le informazioni al responsabile del procedimento.
5 Il rilascio di copie di atti e documenti avviene su richiesta presentata all'ufficio o al responsabile del procedimento.
6 Il rilascio di copie dei documenti e l'accesso ai dati contenuti in strumenti informatici � esente dal pagamento dei costi nei limiti dello stanziamento stabilito per le spese di funzionamento del Consiglio comunale.
7 Il rilascio delle copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.


Articolo 10 - INCARICHI SPECIALI

1 Ai consiglieri possono essere affidati dal Consiglio comunale speciali incarichi su materie specifiche, nei limiti e secondo le modalit� fissate nella delibera di incarico.


Articolo 11 - SERVIZI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1 Il Sindaco indica un ufficio che svolge funzioni di supporto ai consiglieri per l'esercizio del loro mandato e che espleta le incombenze relative allo stato giuridico e all'indennit� di presenza.
2 I consiglieri possono avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, della sede e delle attrezzature messe a disposizione del proprio gruppo consiliare, nonch� dell'ufficio stampa per la diffusione di comunicati stampa.


TITOLO III GRUPPI CONSILIARI
Articolo 12 - COMPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1 I consiglieri si costituiscono in gruppi. A tali effetti, entro dieci giorni dalla prima seduta del Consiglio, i consiglieri devono dichiarare per iscritto al Presidente del Consiglio a quale gruppo intendono aderire.
2 I gruppi possono apparentarsi o unificarsi, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio.
3 Ogni gruppo designa il proprio capogruppo, dandone comunicazione scritta al Presidente del Consiglio. Ogni gruppo comunica tempestivamente al Presidente del Consiglio l'eventuale mutamento del capogruppo.
4 Qualora il gruppo non provveda a designare il capogruppo, il Presidente del Consiglio fa riferimento al consigliere che ha conseguito il maggior numero di preferenze alle elezioni.
5 Il Presidente del Consiglio informa il Sindaco delle comunicazioni di cui ai commi precedenti.


Articolo 13 - SEDI - ATTREZZATURE - SERVIZI

1 Il Presidente del Consiglio e i gruppi consiliari dispongono, presso la sede comunale, di locali, personale, attrezzature e servizi necessari all'esercizio del mandato elettorale.
2 Il Sindaco dispone entro sessanta giorni dall'insediamento del Consiglio gli uffici ed i servizi di supporto che sono messi a disposizione del Presidente del Consiglio e dei gruppi.
3 Gli uffici e le attrezzature assegnate sono rapportate alla consistenza dei gruppi, in misura tendenzialmente proporzionale.
4 Negli orari di apertura delle sedi dei gruppi consiliari i capigruppo possono delegare, in forma scritta, un consigliere di circoscrizione a ricevere il pubblico.


Articolo 14 - CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1 La conferenza dei capigruppo � presieduta dal Presidente del Consiglio, o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci. Ad essa partecipa di diritto il Sindaco.
2 In essa sono rappresentati i gruppi consiliari, costituiti a norma dell'articolo precedente.
3 La conferenza dei capigruppo:
* coadiuva il Presidente del Consiglio nella programmazione dei lavori del Consiglio comunale;
* coadiuva il Presidente del Consiglio nella predisposizione dell'ordine del giorno e nell'organizzazione dei lavori delle singole riunioni del Consiglio comunale;
* concorre alla definizione di ordini del giorno e mozioni.
4 La conferenza dei capigruppo � convocata dal Presidente del Consiglio. Vi partecipa il Segretario generale o il vice Segretario generale ed i dirigenti appositamente invitati. E' convocata, di norma, almeno una volta al mese o su richiesta di almeno tre capigruppo.
5 Svolge funzioni di segreteria il personale della Presidenza del Consiglio Comunale, che redige un sintetico verbale delle conclusioni di ogni riunione della conferenza dei capigruppo.


TITOLO IV COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI

Articolo 15 - ISTITUZIONE-COMPOSIZIONE-DURATA

1 Il Consiglio comunale istituisce tre commissioni consiliari permanenti sui seguenti gruppi di tematiche omogenee:
* risorse finanziarie, umane e strumentali e affari generali;
* programmazione ed assetto del territorio, sviluppo economico e tutela ambientale;
* servizi sociali, culturali, educativi, sportivi e del tempo libero.
2 Le commissioni permanenti sono composte da consiglieri comunali designati dai gruppi consiliari e sono nominate dal Consiglio comunale con votazione palese entro sessanta giorni dall'insediamento della Giunta. La deliberazione istitutiva determina il numero dei componenti di ciascuna commissione, nell'osservanza della prescrizione dell'art. 33 primo comma dello Statuto.
3 Il numero minimo dei componenti di ciascuna commissione � pari al numero dei gruppi costituiti in Consiglio.
4 Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso iscritti.
5 Nelle votazioni delle commissioni ogni consigliere esprime esclusivamente i voti attribuitigli dalla deliberazione consigliare istitutiva della commissione cui � assegnato.
6 Qualora per le decisioni della commissione siano richieste maggioranze qualificate, queste ultime fanno riferimento al complesso dei voti assegnati alla commissione stessa. Negli altri casi si fa riferimento al numero dei voti rappresentati dai consiglieri presenti.
7 Le commissioni permanenti durano in carica quanto il Consiglio.


Articolo 16 - NOMINA DEL PRESIDENTE

1 Ogni commissione elegge il Presidente nel proprio seno, con voto palese.
2 E' eletto Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti assegnati alla commissione.
3 Se dopo tre votazioni nessun componente ha raggiunto questo risultato, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.


Articolo 17 - FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1 Le commissioni, fermo restando le competenze degli altri organi dell'Amministrazione, svolgono l'attivit� preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti, da sottoporre alla determinazione del Consiglio comunale.
2 Ciascuna commissione permanente ha il compito di esaminare, nelle materie di propria competenza, le proposte di deliberazione ed ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare alla discussione in Consiglio comunale. Le commissioni sono tenute a trattare le proposte di deliberazione di competenza del Consiglio comunale e gli altri argomenti loro sottoposti dalla Giunta comunale.
3 Le proposte di deliberazione sottoposte all'esame di una commissione dovranno pervenire ai membri della commissione stessa almeno cinque giorni prima della seduta del Consiglio Comunale nella quale dette proposte saranno discusse. Nel caso in cui la documentazione non venga trasmessa, le questioni sottoposte all'esame di una commissione non potranno essere discusse in Consiglio Comunale, di norma, prima di cinque giorni.
4 Ciascuna commissione, a maggioranza, pu� richiedere alla Giunta comunale di trattare specifici argomenti. Compete alla Giunta determinare modi e termini per la trattazione degli argomenti.
5 Ciascuna commissione, a maggioranza di due terzi di voti assegnati, pu� richiedere la convocazione del Consiglio comunale su specifici argomenti.
6 Il Consiglio comunale pu� affidare alle commissioni compiti di indagine e studio; pu�, altres�, affidare compiti di esame e risposta a petizioni, secondo le modalit� fissate nel regolamento sulla partecipazione.
7 In commissione viene data risposta alle interrogazioni, secondo quanto previsto dall'art. 5 del presente regolamento.
8 Il Consiglio comunale, nel rispetto dell'art. 32 della legge 142/90 e nell'ambito delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo, pu� affidare ad una commissione il compito di svolgere funzioni redigenti su argomenti di competenza della medesima. In tal caso la Giunta provvede a mettere a disposizione le competenze tecnico-amministrative di supporto.
9 Le commissioni, nelle materie di propria competenza ed a maggioranza assoluta dei voti, possono assumere l'iniziativa di presentare proposte al Consiglio. La proposta della commissione in sede redigente deve ottenere la maggioranza dei voti ed essere presentata al Consiglio per l'approvazione.


Articolo 18 - FUNZIONI DEL PRESIDENTE

1 Il Presidente convoca la commissione e ne coordina i lavori; in caso di sua assenza provvede il consigliere anziano della commissione. La prima riunione della commissione � convocata dal Presidente del Consiglio.
2 Il Presidente comunica al Presidente del Consiglio gli argomenti di iniziativa della commissione da sottoporre al Consiglio comunale.
3 Il Presidente svolge le sue funzioni avvalendosi di un apposito ufficio di segreteria, indicato nella delibera di istituzione delle commissioni.
4 Per quanto funzionale al buon andamento dei lavori della commissione, il Presidente si avvale della collaborazione degli amministratori e dei dirigenti competenti, fatti salvi i rapporti gerarchici e funzionali previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.


Articolo 19 - CONVOCAZIONE

1 Il Presidente della commissione fissa l'ordine del giorno delle sedute, che contiene gli oggetti da trattare.
2 Il Presidente convoca la commissione con avviso scritto, da recapitarsi ai consiglieri almeno tre giorni prima della seduta o, in caso di urgenza, ventiquattro ore prima della data della convocazione. L'ordine del giorno � comunicato ai capigruppo, per consentire l'esercizio dei diritti dei consiglieri previsti dallo Statuto e dall'art.3 del presente regolamento.
3 Le commissioni sono convocate anche su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.
4 Ai consiglieri componenti di ciascuna commissione deve essere consegnata, di norma entro gli stessi termini, la documentazione inerente agli oggetti da trattare.


Articolo 20 - VALIDITA' DELLE SEDUTE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1 Fermo restando quanto previsto negli articoli precedenti, per la validit� delle sedute delle commissioni occorre l'intervento di tanti commissari il cui voto, ai sensi dell'art.15, rappresenti almeno la met� dei componenti il Consiglio Comunale.
2 Decorsa mezz'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, senza che siano intervenuti i commissari nel numero prescritto, le sedute della commissione sono valide purch� sia rappresentato un numero corrispondente almeno a 18 consiglieri comunali.
3 La verifica del numero legale pu� essere richiesta, prima di ciascuna votazione, da ogni commissario. Ove accerti la mancanza del numero legale, il Presidente pu� sospendere la seduta, per non pi� di un'ora, oppure toglierla. Ai Consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta � riconosciuta ugualmente l'indennit� di legge.
4 Il consigliere che non partecipa ad una seduta si considera egualmente edotto sugli argomenti in essa trattati, ai fini della discussione in Consiglio comunale.
5 Dei lavori della commissione viene redatto un sintetico verbale. Ciascun membro della commissione pu� fare verbalizzare le proprie dichiarazioni.
6 Ai lavori delle commissioni possono sempre partecipare il Sindaco e il Presidente del Consiglio.
7 Alle sedute della commissione possono partecipare, su invito del presidente, assessori e presidenti di circoscrizione, nonch�, previa comunicazione alla Giunta, funzionari del Comune e amministratori e dirigenti degli enti, delle istituzioni e delle aziende dipendenti. Le commissioni possono inoltre consultare rappresentanti di enti, associazioni, consulte ed acquisire l'apporto di esperti.
8 Ciascuna commissione pu� chiedere al Presidente che sia sentito il parere di altra commissione.
9 Due o pi� commissioni possono essere convocate in seduta comune dai rispettivi presidenti.
10 Ciascuna commissione pu� nominare nel proprio seno gruppi per istruire temi specifici e per riferire alla commissione stessa in seduta plenaria.
11 Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo diversa decisione del Presidente o richiesta della maggioranza dei componenti. I membri sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge. In caso di lavori dichiarati segreti il verbale d� esclusivamente atto delle decisioni adottate e dei pareri espressi.


Articolo 21 - COMMISSIONE AFFARI ISTITUZIONALI

1 La commissione consiliare permanente Affari Istituzionali � istituita secondo le previsioni dell'art. 89 dello Statuto.
2 La delibera di istituzione ne determina funzioni, composizione, durata, modalit� di funzionamento.


Articolo 22 - COMMISSIONI SPECIALI E DI INDAGINE

1 Il Consiglio comunale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, pu� nominare commissioni speciali sia per particolari materie, sia con il compito di istruire ed esaminare, entro il termine fissato, questioni di rilevante interesse.
2 Il Consiglio comunale, ove ne ravvisi la necessit�, a maggioranza assoluta dei propri membri, pu� istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attivit� dell'Amministrazione.
3 La delibera di istituzione ne determina scopo, funzioni, composizione, durata, modalit� di funzionamento, ivi comprese le eventuali consulenze esterne.


TITOLO V SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 23 - CONVOCAZIONE

1 La convocazione del Consiglio comunale � disposta dal Presidente a mezzo di avviso scritto contenente l'elenco degli oggetti da trattare, da consegnarsi al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per le sedute.
2 Il Presidente � tenuto altres� a convocare il Consiglio comunale qualora lo richieda il Sindaco o un quinto dei consiglieri o una commissione consiliare a maggioranza di due terzi di voti assegnati. Tale richiesta deve essere avanzata al Presidente per iscritto, e deve indicare gli argomenti da trattare. In tal caso l'avviso con l'ordine del giorno � consegnato ai consiglieri almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, la quale dovr� avere luogo entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, e all'ordine del giorno dovranno essere iscritte le questioni richieste.
3 Il Consiglio comunale pu� altres� essere eccezionalmente convocato d'urgenza, quando ci� sia giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti; l'avviso deve essere comunicato almeno ventiquattro ore prima della seduta. In ogni caso il Consiglio pu� decidere che l'esame degli argomenti iscritti d'urgenza venga differito ad una seduta successiva. Il Presidente del Consiglio predisporr� l'inserimento di tale argomento all'ordine del giorno della seduta indicata.


Articolo 24 - AVVISO DI CONVOCAZIONE

1 La consegna della convocazione deve risultare da dichiarazione di un messo comunale.
2 I consiglieri che non risiedono nel Comune possono designare un domiciliatario residente nel Comune, al quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione ed ogni altro atto pertinente alla carica. Fino a quando non � stata effettuata tale designazione, il Presidente provvede a far spedire l'avviso di convocazione al domicilio anagrafico del consigliere a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, oppure via fax, su richiesta scritta del consigliere stesso. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal regolamento.
3 Nel caso che, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere altri argomenti urgenti, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4 L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna seduta del Consiglio comunale deve essere affisso all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per l'adunanza.


Articolo 25 - ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DEPOSITO DEGLI ATTI A DISPOSIZIONE DEI CONSIGLIERI

1 L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale � stabilito dal Presidente, sentito il Sindaco e secondo quanto previsto al precedente art. 14.
2 Soltanto le proposte iscritte all'ordine del giorno possono essere sottoposte alla deliberazione del Consiglio comunale.
3 Gli atti relativi alle proposte iscritte all'ordine del giorno devono essere messi a disposizione dei consiglieri almeno quarantotto ore prima della seduta fatti salvi i casi d'urgenza di cui ai precedenti articoli 23 e 24.


Articolo 26 - NUMERO LEGALE

1 Il Consiglio comunale non pu� deliberare se non interviene la met� del numero dei consiglieri assegnati; alla seconda convocazione le deliberazioni sono valide purch� intervengano almeno quattro membri, salve le eccezioni previste dalla Legge, dallo Statuto e dall'art. 29 del presente regolamento.
2 I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero dei presenti necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.


Articolo 27 - VERIFICA DEL NUMERO LEGALE

1 La seduta si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto dal Segretario generale per accertare l'esistenza del numero legale.
2 La Presidenza non � obbligata a verificare se il Consiglio sia oppure no in numero legale per deliberare, se non quando ci� sia richiesto da un consigliere ed il Consiglio stia per procedere ad una votazione.
3 Per verificare se il Consiglio sia in numero legale, il Presidente dispone l'appello.
4 Qualora, nel corso della seduta, venga a mancare il numero legale, il Presidente pu� sospendere la riunione per un tempo non superiore a quindici minuti, trascorso inutilmente il quale dichiara sciolta la seduta.


Articolo 28 - SEDUTA DESERTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE E SECONDA CONVOCAZIONE

1 Decorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero prescritto, il Presidente dichiara deserta l'adunanza, rinviando gli affari posti all'ordine del giorno ad una successiva adunanza eventualmente di seconda convocazione.
2 Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale � steso verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate. Ai consiglieri intervenuti alla seduta andata deserta � riconosciuta ugualmente l'indennit� di legge.
3 E' seduta di seconda convocazione per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno quella che succede in giorno diverso ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale.
4 Anche la seconda convocazione deve essere fissata con avvisi scritti nei termini e nei modi indicati per la prima convocazione.
5 L'avviso spedito per la prima convocazione pu� stabilire anche il giorno e l'ora per la seconda, nel caso essa si rendesse necessaria.


Articolo 29 - NUMERO LEGALE - CASI PARTICOLARI

1 E' necessaria la presenza di almeno la meta' dei consiglieri assegnati, anche in seduta di seconda convocazione, per deliberare:
* il conto consuntivo del Comune;
* tutti gli atti relativi alla formazione di piano regolatore generale, piano per l'edilizia economica e popolare, piano delle aree destinate ad insediamenti produttivi, programma pluriennale di attuazione e relative varianti generali, le eventuali deroghe, nonch� i pareri e le osservazioni relativi ai piani territoriali sovraordinati;
* l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione del Comune a societ� di capitali, l'affidamento di attivit� o servizi mediante convenzione;
* l'istituzione e l'ordinamento di tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
* gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
* la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonch� la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
2 Sono fatte salve le maggioranze speciali previste per l'approvazione dei seguenti oggetti:
* Statuto e relative modifiche;
* convenzioni e statuti dei consorzi;
* mozione di sfiducia;
* elezione del difensore civico;
* statuti delle aziende speciali;
* bilancio;
* controllo di gestione finanziario, ai sensi dello statuto e del regolamento di contabilit�;
* adozione dei regolamenti previsti dallo statuto;
* commissioni speciali e di indagine;
* elezione del Presidente e Vice Presidente del Consiglio;
e le altre che saranno previste da leggi e dallo Statuto.


Articolo 30 - PARTECIPAZIONE DELL'ASSESSORE

1 L'Assessore partecipa alle sedute del Consiglio comunale con funzioni di relatore e diritto di intervento, ma senza diritto di voto.
2 La sua presenza in Consiglio non � computata ai fini della determinazione del numero legale e della maggioranza per l'esito delle votazioni.


Articolo 31 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1 Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi in cui la discussione verta su giudizi, valutazioni o apprezzamenti su qualit� morali o capacit� professionali di persone e il Consiglio lo decida a maggioranza di voti su richiesta motivata di almeno un gruppo consiliare.
2 In tali casi � resa pubblica la decisione finale e non viene redatto il resoconto integrale del dibattito.


TITOLO VI PRESIDENZA DELLE SEDUTE

Articolo 32 - PRESIDENZA DELLE SEDUTE

1 Le sedute del Consiglio comunale sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo la presidenza spetta al consigliere anziano.
2 Sono presiedute dal consigliere anziano le sedute del Consiglio comunale convocate per:
* la convalida degli eletti;
* l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.


Articolo 33 - POTERI DEL PRESIDENTE

1 Il Presidente provvede al funzionamento dell'assemblea consiliare, dirigendo e moderando la discussione sugli argomenti all'ordine del giorno ed in particolare:
* concede la facolt� di parlare;
* garantisce il rispetto dei tempi previsti per gli interventi e le discussioni;
* precisa i termini degli argomenti sottoposti alla discussione e votazione dell'assemblea;
* proclama il risultato delle votazioni;
* ha la facolt� di sospendere e di sciogliere la seduta.


Articolo 34 - COMPORTAMENTO DEI CONSIGLIERI IN AULA

1 Se un consigliere turba l'ordine o pronuncia parole ingiuriose o sconvenienti il Presidente lo richiama.
2 Il richiamato pu� dare spiegazioni, in seguito alle quali il Presidente conferma o ritira il richiamo.
3 Se il consigliere persiste nella trasgressione il Presidente pu� togliergli la parola sull'argomento in discussione.
4 Nel caso che il consigliere, nonostante i suddetti provvedimenti, persista nel suo atteggiamento, il Presidente pu� sospendere temporaneamente la seduta.


Articolo 35 - COMPORTAMENTO DEL PUBBLICO

1 I cittadini che assistono nella parte riservata al pubblico devono mantenere un comportamento che non interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio, non ne influenzi le decisioni o rechi disturbo allo stesso.
2 Nessuna persona estranea pu� avere accesso durante la seduta nella parte della sala riservata ai consiglieri. Oltre al Segretario, agli impiegati, ai vigili urbani ed al personale addetto al servizio, potr� essere ammessa - a seconda delle materie in discussione - la presenza di funzionari, dirigenti e qualunque altra persona che sia richiesta dal Consiglio.
3 Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, il Presidente pu� ordinare lo sgombero dell'aula.


TITOLO VII SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO

Articolo 36 - APERTURA DELLA SEDUTA

1 Il Presidente, dopo l'appello nominale, dichiara aperta la seduta e designa tre consiglieri dei quali almeno uno di minoranza con il compito di verificare l'esito delle votazioni e di coadiuvarlo a mantenere l'ordine, garantire l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarit� delle discussioni e delle deliberazioni.


Articolo 37 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON SCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO - FATTO PERSONALE

1 Il Consiglio non pu� deliberare n� mettere in discussione alcuna proposta o questione estranea all'oggetto della convocazione, salvo che si tratti di atti urgenti non aventi contenuto amministrativo.
2 Il Presidente e il Sindaco possono fare le comunicazioni su fatti e circostanze che ritengano opportuno portare a conoscenza del Consiglio, pur non essendo gli oggetti inseriti all'ordine del giorno.
3 Ciascun consigliere pu� chiedere la parola per fare comunicazioni o interventi, di durata non superiore a cinque minuti, su argomenti non all'ordine del giorno che non abbiano contenuto amministrativo, oppure per fatto personale, quando ritenga di essere stato leso nella propria onorabilit� da altro consigliere, ovvero quando ritenga che altro membro del Consiglio gli abbia attribuito opinioni non espresse o contrarie a quelle manifestate, ovvero comportamenti non tenuti.
4 Il Presidente, riscontrata l'effettiva sussistenza del fatto personale, accorda la parola. Se il Presidente nega la parola ed il consigliere insiste nella sua richiesta, su di essa decide il Consiglio seduta stante senza discussione.


Articolo 38 - RELAZIONE SULLE PROPOSTE

1 Quando si debba trattare una proposta questa viene illustrata da un membro della Giunta o da un consigliere. La relazione introduttiva non pu� eccedere i quindici minuti, salvo che il Presidente non ne elevi la durata in casi di particolare rilevanza.
2 Qualora la proposta riguardi argomenti di carattere generale, la relativa relazione scritta deve essere consegnata almeno ventiquattro ore prima della seduta convocata per la discussione ai consiglieri.
3 Conclusa la relazione introduttiva, il Presidente dichiara aperta la discussione ed ammette a parlare gli altri consiglieri. Se nessuno domanda la parola la proposta viene messa in votazione.


Articolo 39 - DISCIPLINA DELLA DISCUSSIONE

1 I consiglieri che desiderano parlare su un oggetto all'ordine del giorno devono farne richiesta al Presidente il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
2 Ogni consigliere pu� parlare di norma una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto, fatto personale o per questioni di particolare rilevanza, stabilite dal Presidente.
3 Gli interventi nella discussione sono contenuti nel tempo di dieci minuti.
4 In occasione della trattazione di oggetti di particolare rilevanza il Presidente, sentiti i capigruppo, pu� stabilire che tali limiti di tempo vengano elevati.
5 Trascorso il tempo previsto per l'intervento, il Presidente toglie la parola al consigliere.


Articolo 40 - INTERVENTO PER RICHIAMO AL REGOLAMENTO O MOZIONE D'ORDINE

1 Ogni consigliere in qualsiasi momento pu� presentare una mozione d'ordine consistente in un richiamo all'osservanza di una norma della Legge, dello Statuto, del presente regolamento, o dell'ordine del giorno relativa alla procedura delle discussioni e delle votazioni.
2 In questi casi, oltre al proponente, possono parlare soltanto un consigliere contro e uno a favore.
3 Gli interventi non possono avere una durata superiore a cinque minuti.
4 Sulla mozione d'ordine decide il Presidente. Il Presidente pu� richiedere al Consiglio di pronunciarsi su questi richiami con votazione per alzata di mano.


Articolo 41 - QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1 La questione pregiudiziale � quella che ha per oggetto la richiesta motivata di non discutere un determinato oggetto posto all'ordine del giorno.
2 La questione sospensiva ha per oggetto la richiesta motivata di rinvio di una discussione o di una deliberazione.
3 Le questioni pregiudiziali e sospensive possono essere sollevate da ogni consigliere prima dell'inizio della discussione sull'argomento che non si vuole trattare o il cui esame si vuole rinviare.
4 Quando sia iniziata la discussione entrambe le questioni possono essere poste, purch� prima della votazione della deliberazione, chiedendone il ritiro o il rinvio ad altra riunione.
5 Il Presidente apre subito la discussione sulla questione sollevata e il Consiglio decide per alzata di mano dopo l'intervento di due soli oratori di cui uno a favore e uno contro. Parla prima l'oratore a favore della richiesta. Il discorso degli oratori non pu� eccedere i cinque minuti ciascuno.


Articolo 42 - EMENDAMENTI SULLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE

1 Prima che si inizi la discussione di una proposta, o nel corso della discussione medesima, possono essere presentati da ciascun consigliere emendamenti che devono essere redatti per iscritto, firmati e consegnati al Presidente, il quale ne d� lettura.
2 Dopo la chiusura della discussione, vengono messi in votazione, secondo l'ordine di presentazione, prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine quelli aggiuntivi.
3 Il proponente pu� rinunciare al suo emendamento in qualsiasi momento prima della votazione.
4 Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.
5 Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i cinque minuti.
6 I provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformit� a quanto in precedenza deciso.
7 Qualora vengano presentati emendamenti alle proposte di deliberazioni il Segretario generale deve esprimere il suo parere in merito alla necessit� di richiedere nuovamente il parere dei dirigenti nonch� sulla legittimit� dell'atto modificato.
8 L'approvazione di un emendamento che implichi un aumento di spesa o una diminuzione di entrate comporta la necessit� di acquisire agli atti prima della votazione l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del Ragioniere Capo ai sensi dell'art. 55 della legge 142/90.


Articolo 43 - INTERVENTI DI SOGGETTI NON CONSIGLIERI

1 Il Presidente, per le esigenze della Giunta o su richiesta di uno o pi� consiglieri, pu� invitare i dirigenti comunali a svolgere relazioni o dare informazioni su argomenti all'ordine del giorno.
2 Possono altres� essere invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazioni e studi per conto dell'Amministrazione per fornire illustrazioni e chiarimenti.
3 Su invito del Presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, possono partecipare al Consiglio con diritto di intervento:
* i presidenti dei consigli circoscrizionali, allorch� si trattino argomenti che interessino le singole circoscrizioni;
* i rappresentanti di aziende, enti, associazioni, imprese, interessati agli argomenti all'ordine del giorno.


Articolo 44 - CHIUSURA DELLA DISCUSSIONE

1 Il Presidente dichiara chiusa la discussione quando non vi siano altri consiglieri iscritti a parlare.
2 A chiusura della discussione � data facolt� di parlare al Presidente, al Sindaco, all'Assessore competente e nel caso di proposte e di mozioni al consigliere proponente.
3 La replica non pu� eccedere la durata di dieci minuti.
4 Dopo la replica pu� essere concessa la parola ai consiglieri solo per dichiarazione di voto, con facolt� di intervento di un consigliere per ogni gruppo. Tale facolt� spetta anche al consigliere che dichiari di dissentire dall'orientamento del gruppo cui appartiene.
5 Gli interventi per dichiarazione di voto non possono eccedere la durata di cinque minuti.
6 Durante le operazioni di voto e fino alla chiusura della votazione stessa non si pu� procedere alla discussione di altri atti.


TITOLO VIII VOTAZIONI

Articolo 45 - MODALITA' GENERALI

1 Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui una maggioranza qualificata sia richiesta dalla Legge o dallo Statuto.
2 La maggioranza assoluta corrisponde alla met� pi� uno dei votanti.
3 Quando il numero dei votanti � dispari, per maggioranza assoluta si intende il numero che, moltiplicato per due, supera di uno il numero dei votanti.
4 Nel caso di votazioni riguardanti le nomine di persone, salvo che non sia diversamente disposto da leggi, statuto o regolamenti, risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti, e in caso di parit� si procede al ballottaggio.
5 Il ballottaggio consiste nella concentrazione di voti sui due candidati che nella precedente votazione libera hanno riportato pi� voti. Risulta nominato o designato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parit� nel ballottaggio si intende eletto il pi� anziano d'et�.
6 Quando si deve procedere alla votazione di oggetti complessi il Presidente, anche su richiesta di un consigliere, pu� procedere per parti, per singoli articoli o per punti del dispositivo. In tal caso, al termine si passa alla votazione dell'oggetto nella sua globalit�, nel testo quale risulta dalle votazioni parziali.


Articolo 46 - ASTENSIONI OBBLIGATORIE E FACOLTATIVE

1 I consiglieri devono astenersi, a norma di legge, dal prendere parte alle deliberazioni cui abbiano interesse.
2 Chi ha intenzione di astenersi dalle votazioni segrete deve dichiararlo prima che queste abbiano inizio.


Articolo 47 - VOTAZIONE PALESE

1 Le votazioni sono di norma palesi; hanno luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2 Si procede alla votazione per appello nominale quando lo disponga il Presidente oppure lo richiedano almeno tre consiglieri prima che sia iniziata la votazione con altra modalit�.
3 Per questa votazione il Presidente indica il significato del s� e del no; il segretario fa l'appello, annota i voti e il Presidente proclama il risultato.
4 Il voto per alzata di mano � soggetto a controprova se un consigliere lo richieda immediatamente dopo la proclamazione del risultato, e comunque prima che si passi ad altro argomento.
5 Gli scrutatori accertano il risultato della prova e della controprova; se la votazione � ancora dubbia si procede per appello nominale.


Articolo 48 - VOTAZIONE SEGRETA

1 La votazione � segreta nel caso di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni.
2 La votazione pu� essere segreta per decisione del Presidente o per richiesta di almeno tre consiglieri, qualora le deliberazioni comportino la necessit� di formulare dei giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualit� morali o capacit� professionali di persone.
3 Le votazioni a scrutinio segreto si fanno per schede o con palline bianche e nere, rispettivamente per il voto favorevole e per il voto contrario.
4 Lo spoglio delle schede o il conteggio delle palline � fatto dagli scrutatori.
5 Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano nel numero dei votanti per determinare la maggioranza. Quando la legge, gli statuti o i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza, e non sono precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalit� della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun consigliere pu� essere invitato a votare un solo nome o un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.


Articolo 49 - ESITO DELLE VOTAZIONI

1 Terminate le votazioni, il Presidente ne proclama l'esito.
2 Se il numero dei voti � diverso dal numero dei votanti il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.
3 Qualora sorga contestazione circa i risultati e la validit� della votazione, su di essa delibera il Consiglio seduta stante. Il Presidente pu� concedere la parola solo al consigliere che solleva la contestazione e ad un altro per opporvisi per non pi� di cinque minuti ciascuno.
4 Le proposte di deliberazione respinte dal Consiglio comunale non possono essere riproposte prima di un mese dalla loro cassazione, fatto salvo il rispetto degli adempimenti di legge.


TITOLO IX PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

Articolo 50 - PARTECIPAZIONE DEL SEGRETARIO

1 Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario generale, o il Vicesegretario. Fermo restando quanto stabilito all'art. 42, su richiesta dei consiglieri e comunque su autorizzazione del Presidente, pu� intervenire nella discussione dei singoli provvedimenti da adottare per quanto riguarda la gestione amministrativa e la legittimit� degli atti, in relazione anche ai pareri tecnici e contabili espressi dai dirigenti.
2 In caso di assenza, impedimenti improvvisi o astensione del Segretario generale, lo stesso viene sostituito dal consigliere pi� giovane di et�, limitatamente alle funzioni di verbalizzazione.


Articolo 51 - VERBALI DELLE SEDUTE

1 Delle sedute viene redatto il verbale da parte di un funzionario della segreteria generale delegato dal Segretario ad assistere alle sedute. Il verbale � sottoscritto dal Presidente, dal Segretario generale e dal funzionario incaricato di redigere il verbale.
2 Il verbale delle sedute, redatto sulla base di registrazioni effettuate nel corso delle sedute stesse, deve riportare integralmente gli interventi dei consiglieri nella discussione. Nel verbale delle deliberazioni devono essere specificati i nomi dei consiglieri presenti alle votazioni, di coloro che si sono astenuti e, nelle votazioni palesi, di coloro che hanno espresso voto contrario.
3 Deve altres� essere indicato se si � proceduto a votazione segreta, oppure in seduta non pubblica, nei casi previsti dal presente regolamento.
4 I verbali delle sedute sono depositati nella segreteria generale a disposizione dei consiglieri che vogliano prenderne visione.
5 I verbali si intendono definitivi se nei tre mesi successivi nessun consigliere sollevi obiezioni o richieste di rettifiche. Su di esse decide il Consiglio a maggioranza di voti dei presenti.
6 Il Segretario generale pu� esprimere nel verbale il proprio parere sulle modifiche introdotte.


TITOLO X PUBBLICITA' DELLE SPESE ELETTORALI

Articolo 52

1 I presentatori di lista, a norma dell'art. 30 della Legge 25.3.1993 n. 81 e dello Statuto del Comune di Modena devono accompagnare alla presentazione della candidatura a Sindaco ed alla lista dei candidati al Consiglio Comunale un bilancio preventivo di spesa cui le lista ed i candidati devono attenersi.
2 Tale bilancio preventivo deve essere presentato alla Segreteria del Comune contestualmente al deposito delle liste e delle candidature a Sindaco.
3 Il bilancio preventivo dovr� essere affisso all'albo pretorio ed ivi rester� fino alla data di svolgimento delle operazioni elettorali.
4 Il bilancio deve evidenziare la distinzione fra somme destinate alla pubblicit� elettorale del candidato a Sindaco, dei consiglieri comunali, anche non nominativamente, e della lista nel suo complesso.
5 Il bilancio preventivo delle spese elettorali del candidato Sindaco deve essere presentato dai presentatori di tutte le liste collegate.

Articolo 53

1 Con le medesime modalit� di presentazione e di pubblicazione, i presentatori delle liste devono produrre il rendiconto di spesa delle liste e dei candidati.
2 Tale rendiconto deve essere presentato entra trenta giorni dal termine della campagna elettorale, e deve essere affisso all'albo pretorio per trenta giorni.
3 Il rendiconto deve evidenziare, per il candidato a Sindaco, per i candidati al Consiglio Comunale, e per la lista nel suo complesso in modo distinto, le singole tipologie di spesa che hanno concorso alla formazione della somma complessiva.

Articolo 54

1 L'organo competente alla vigilanza sugli adempimenti di cui agli artt. 52 e 53 � il Segretario Generale.
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