I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
24.07.98
BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE,
MODIFICATA A SEGUITO DELLE AUDIZIONI E DEGLI INCONTRI INFORMALI SVOLTI
(A.C. 3962 E ABBINATE)
"Legge-quadro sull'ordinamento
della polizia locale"
Art. 1
(Definizione, limiti ed esclusivit� delle funzioni e dei compiti
di polizia regionale e locale)
- 1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e gli enti locali
sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi
rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato
alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega,
ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei connessi compiti di polizia
amministrativa.
- 2. Le funzioni e i compiti relativi alla polizia locale concernono le misure dirette ad
evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose
nello svolgimento di attivit� relative alle materie nelle quali vengono esercitate le
competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi
o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e
della sicurezza pubblica.
- 3. Le funzioni e i compiti indicati al comma 2 sono svolti in modo esclusivo dalle
regioni e dagli enti locali attraverso i servizi di polizia locale.
- 4. Le regioni, in conformit� a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, delegano, di norma, con legge alle
province l'esercizio delle proprie funzioni di polizia locale. �, comunque, fatto divieto
alle regioni di istituire propri corpi di polizia locale.
- 5. Oltre alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59 e ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a),
della medesima legge n. 59 del 1997, relativamente alle funzioni di polizia amministrativa
nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 59 del
1997, nonch� a quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4
del medesimo articolo 1 della legge n. 59 del 1997, sono conservati allo Stato le funzioni
ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica di cui
all'articolo 1, comma 3, lettera l), della citata legge n. 59 del 1997. Tali
funzioni e compiti concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento
dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli
interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella
comunit� nazionale, nonch� alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro
beni.
- 6. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato
dalla legge 1� aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, che
individua, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, le forze
di polizia di Stato.
-
Art. 2
(Servizio di polizia locale)
- 1. Al fine di garantire una adeguata professionalit� degli operatori e un
adeguato servizio ai cittadini, indipendentemente dalle dimensioni o dalla localizzazione
del centro urbano in cui vivono o operano, ogni comune ed ogni provincia organizzano il
servizio di polizia locale, che viene assicurato dal corpo di polizia municipale oppure,
ove istituito, dal corpo di polizia intercomunale ai sensi dell'articolo 6, comma 2,
nonch� dal corpo di polizia provinciale.
- 2. I corpi di polizia municipale e, ove esistenti, i corpi di polizia
intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2, sono titolari dei compiti generali di
polizia locale.
- 3. I corpi di polizia provinciale sono titolari dei compiti di polizia locale
limitatamente alle competenze provinciali e alle competenze in materia ambientale
attribuite alle comunit� montane, agli enti parco e agli altri enti comunque operanti sul
territorio con competenze in materia ambientale. Le leggi regionali disciplinano il
trasferimento ai corpi di polizia provinciale del personale dei corpi di polizia locale
istituiti da altri enti locali, avendo cura di tutelare le specifiche professionalit�,
con particolare riferimento alle attivit� dei guardia-parco. Gli enti parco
interprovinciali o interregionali possono costituire, nel rispetto dei limiti minimi dei
contingenti definiti dalla presente legge, propri corpi di polizia locale, definendo,
mediante convenzione con le province, le necessarie integrazioni funzionali dei diversi
corpi.
- 4. E' fatto divieto ai corpi di polizia municipale o intercomunale e ai corpi di
polizia provinciale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive funzioni
nell'esercizio dei compiti ad essi affidati.
-
Art. 3
(Legislazione regionale)
- 1. La potest� legislativa delle regioni in materia di polizia locale,
fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, � esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla
presente legge.
- 2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, provvedono con legge a:
- a) stabilire le norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio,
tenendo conto della tipologia degli enti interessati;
- b) definire le rispettive funzioni dei corpi di polizia locale operanti sul territorio
regionale, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) agevolare con idonee iniziative, incentivi e sovvenzioni, la costituzione delle forme
associative tra i comuni minori ed, in particolare, tra quelli ubicati in aree montane o
geograficamente disagiate e stabilire il termine entro il quale deve avvenire, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, la costituzione dei servizi associati di polizia intercomunale;
- d) disciplinare ed incentivare le forme di collaborazione e coordinamento tra i corpi di
polizia locale di competenza comunale e provinciale, all'uopo predisponendo idonei servizi
informativi unificati su base regionale;
- e) determinare le caratteristiche delle uniformi, delle denominazioni e dei relativi
distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia locale, nonch� dei mezzi e
degli strumenti in dotazione ai corpi di polizia locale;
- f) organizzare il sistema formativo e di aggiornamento della polizia locale, prevedendo
strumenti di programmazione annuale dell'offerta formativa su base regionale e
disciplinando la riorganizzazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, delle scuole dei corpi di polizia municipale, ove esistenti, nonch�
ricercando forme di collaborazione con le scuole per agenti della Polizia di Stato;
- g) prevedere appositi meccanismi di incentivazione per favorire l'acquisto di
attrezzature e strumenti tecnologici simili da parte dei corpi di polizia locale operanti
sul territorio regionale;
- h) prevedere che con regolamenti regionali siano definite, nel rispetto dell'autonomia
di ciascun comune, procedure uniformi di attuazione degli obblighi previsti dalle leggi
regionali;
- i) riorganizzare nell'ambito dei corpi di polizia provinciale i servizi delle comunit�
montane, degli enti parco e degli altri enti comunque operanti sul territorio con
competenze in materia ambientale.
-
Art. 4
(Regolamento del servizio di polizia locale)
- 1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia
locale, che, in particolare, contiene disposizioni volte a stabilire:
- a) la disciplina dei rapporti tra il servizio di polizia locale e gli altri servizi
comunali che con questo interagiscono;
- b) il contingente numerico degli addetti al servizio, tenuto conto dei residenti e dei
dimoranti, dei flussi della popolazione, dell'estensione e della morfologia del
territorio, delle caratteristiche socio-economiche della comunit� locale, delle aree
aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonch� dell'indice di
motorizzazione e del tasso di criminalit�;
- c) gli strumenti per l'esercizio delle attivit� coordinate con le forze di polizia di
cui all'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121, ai sensi dell'articolo 7 della
presente legge;
- d) le modalit� per lo svolgimento delle funzioni esterne al territorio comunale.
- 2. La giunta comunale o provinciale, ovvero l'assemblea dei sindaci della forma
associativa di cui all'articolo 6, comma 2, approva il regolamento del servizio di polizia
locale, ai sensi dell'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e
successive modificazioni..
-
Art. 5
(Competenze dei consigli comunali e provinciali. Modifiche ed
integrazioni
alla legge 8 giugno 1990, n. 142)
- 1. Il consiglio comunale o i singoli consigli comunali dei comuni aderenti alla forma
associativa di cui all'articolo 6, comma 2, dedicano annualmente una specifica sessione
dei propri lavori all'esame delle relazioni presentate, rispettivamente, dal sindaco
ovvero dall'assemblea dei sindaci della forma associativa in ordine agli aspetti generali
riguardanti le politiche di sicurezza in ambito locale, e dal comandante del corpo di
polizia locale in ordine agli aspetti di carattere tecnico-organizzativo del relativo
servizio. Analoghe relazioni sono presentate al consiglio provinciale dal presidente della
provincia e dal comandante del corpo di polizia provinciale.
- 2. I consigli comunali e provinciali esaminano annualmente il documento di
programmazione degli interventi di polizia locale, presentato dal sindaco, dal presidente
della provincia ovvero dal presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa
di cui all'articolo 6, comma 2, in nome e per conto della stessa. Sul documento di
programmazione i consigli comunali e provinciali deliberano con mozione. In caso di
approvazione della mozione, i criteri e gli obiettivi indicati nel documento di
programmazione, come eventualmente modificati dal testo della mozione approvata, sono
vincolanti per l'attivit� gestionale dei rispettivi corpi di polizia locale. Nel caso in
cui le mozioni approvate dai consigli comunali dei comuni che abbiano istituito, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, i corpi di polizia intercomunale non siano tra loro compatibili,
la deliberazione finale sul documento di programmazione � adottata dall'assemblea dei
sindaci della forma associativa con mozione nella quale sia motivata l'eventuale
difformit� dei criteri e degli obiettivi previsti rispetto alle indicazioni contenute
nelle mozioni approvate dai singoli consigli comunali.
- 3. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la lettera b)
sono inserite le seguenti:
- "b-bis) le relazioni del sindaco e del presidente della provincia sulle
politiche di sicurezza in ambito locale e le relazioni dei comandanti dei corpi di polizia
locale sui profili organizzativi e gestionali dei relativi servizi; tali relazioni sono
esaminate in apposita sessione annuale dei lavori del consiglio;
- b-ter) i documenti di programmazione annuale degli interventi di polizia
locale".
-
Art. 6
(Corpo di polizia municipale o intercomunale)
- 1. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura composta, oltre che dal
comandante del corpo, da almeno quindici tra ufficiali e agenti in servizio attivo sul
territorio di competenza, operanti per almeno dodici ore consecutive ed in servizio di
reperibilit� per le restanti ore.
- 2. Qualora non sia possibile, per ragioni di natura organizzativa o di bilancio,
istituire un autonomo corpo di polizia municipale, � fatto obbligo ai comuni interessati
di costituire un corpo associato di polizia intercomunale, all'uopo avvalendosi delle
forme associative e di cooperazione previste dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno
1990, n. 142, e successive modificazioni. Il servizio associato di polizia intercomunale
deve essere costituito, in presenza delle condizioni di cui al presente comma, entro il
termine stabilito dalle leggi regionali, decorso il quale ciascuna regione delibera, con
decreto del Presidente della Giunta regionale, la costituzione di un corpo associato di
polizia intercomunale per i comuni sprovvisti di autonomi corpi di polizia municipale.
- 3. Le regioni hanno facolt� di derogare al numero minimo di operatori di cui al comma 1
esclusivamente nel caso in cui l'espletamento del servizio di polizia locale sia delegato
alle comunit� montane. In tal caso, il numero minimo degli operatori, escluso il
comandante, non pu� comunque essere inferiore a sette unit�, ferma restando la garanzia
del limite minimo temporale di durata del servizio di cui al comma 1.
- 4. I corpi costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge restano
in funzione e mantengono la loro autonoma configurazione, anche se risultino composti da
un numero di operatori inferiore rispetto al numero di cui al comma 1, ferma restando la
garanzia del limite minimo temporale di durata del servizio ivi stabilito, purch� in
presenza di un accordo sindacale stipulato a livello locale tra l'amministrazione e le
organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in sede locale.
-
Art. 7
(Concorrenza nell'attivit� preventiva di sicurezza pubblica con
le forze di polizia
dello Stato. Integrazioni alla legge 1� aprile 1981, n. 121)
- 1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del territorio,
garantire la sicurezza dei cittadini nei centri urbani, prevenire il manifestarsi di atti
criminali e espletare le funzioni che rappresentano l'insieme delle attivit� svolte dai
competenti organi del comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia
amministrativa in tutte le materie che non siano riservate dalla legge alla competenza
esclusiva dello Stato, i corpi di polizia locale operano in maniera coordinata con le
forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121.
- 2. All'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121, dopo il terzo comma � aggiunto
il seguente:
- "A fini di tutela della sicurezza pubblica, nonch� dell'ordine pubblico
all'interno degli stabili ove si svolgono le attivit� proprie dei comuni e delle
province, i corpi di polizia locale, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze,
possono essere chiamati a collaborare con le forze di polizia dello Stato, limitatamente
ai compiti di ausilio all'azione di queste ultime, definiti con il consenso del sindaco,
del presidente dell'assemblea dei sindaci o del presidente della provincia, per le
rispettive competenze, sentiti i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale".
-
Art. 8
(Poteri del sindaco e del presidente della provincia in materia di
polizia locale.
Modifiche alla legge 1� aprile 1981, n. 121)
- 1. Il sindaco e il presidente della provincia concorrono alla definizione
e al perseguimento della politica di sicurezza pubblica nell'ambito del territorio
comunale ed esercitano le proprie funzioni di indirizzo in qualit� di componenti
effettivi del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito
dall'articolo 20 della legge 1� aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del
presente articolo. Alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica intervengono, unitamente ai sindaci dei comuni interessati ai problemi da
trattare, nonch� del presidente della provincia, anche i comandanti dei rispettivi corpi
di polizia locale in qualit� di consulenti tecnici.
- 2. All'articolo 20 della legge 1� aprile 1981, n. 121, il secondo e il terzo
comma sono sostituiti dai seguenti:
- "Il comitato � presieduto dal prefetto ed � composto dal sindaco del comune
capoluogo di provincia, dal presidente della provincia, dal sindaco o dai sindaci dei
comuni interessati all'argomento in trattazione, nelle ipotesi in cui si rendano
necessarie valutazioni riferite a specifiche realt� territoriali, accompagnati, in
qualit� di consulenti tecnici, dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale, dal
questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia
di finanza.
- Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonch� della prevenzione e
difesa dalla violenza eversiva, il prefetto pu� chiamare a partecipare alle sedute del
comitato le autorit� locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni
dello Stato."
- 3. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica definiscono, nel
rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, l'ambito di
competenza dei corpi di polizia locale in materia di funzioni di pubblica sicurezza. Le
deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica sostituiscono
i protocolli d'intesa stipulati tra le amministrazioni locali e il Ministero dell'interno,
vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
-
Art. 9
(Funzioni della polizia locale)
- 1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia locale concernono le
misure preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali
e provinciali nonch� ad assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1,
comma 2.
- 2. I corpi di polizia locale esercitano altres� funzioni concorrenti nelle
attivit� di pubblica sicurezza, nei limiti definiti dalle deliberazioni dei comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3.
- 3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale o intercomunale esercitano:
-
- a) le funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di
competenza propria o delegata dalle regioni; in tali materie, di competenza esclusiva dei
corpi di polizia locale, le forze di polizia statale segnalano ai competenti corpi di
polizia locale le violazioni eventualmente riscontrate in occasione dell'esercizio delle
proprie funzioni, fermo restando che l'irrogazione delle relative sanzioni compete
esclusivamente ai corpi di polizia locale;
- b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della
strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nell'ambito del territorio di competenza;
- c) funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui ai commi 8 e 9 del presente
articolo;
- d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle ipotesi di violazione delle
disposizioni di legge istitutive di tributi locali, e attivit� di segnalazione nei
confronti della Guardia di finanza, ai sensi del comma 10 del presente articolo;
- e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale, nel rispetto
delle funzioni attribuite ai corpi di polizia provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma
4;
- f) funzioni di collaborazione nelle attivit� di pubblica sicurezza, nei limiti
stabiliti dalla presente legge, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
-
- 1. Ferme restando le competenze delle forze di polizia dello Stato in materia di
tutela dell'ordine pubblico, i corpi di polizia municipale e intercomunale esercitano
altres�, nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3, le funzioni di tutela della
sicurezza pubblica, intese come funzioni atte ad assicurare il controllo del territorio e
delle attivit� in esso localizzate, con riferimento alla salvaguardia della qualit�
della vita delle persone residenti nel territorio di riferimento, perseguita attraverso la
coniugazione delle attivit� di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e
repressione.
- 2. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale non possono essere impiegati in compiti
che non siano attinenti al servizio di istituto.
- 3. L'idoneit� alle funzioni di comandante, addetto al coordinamento e al controllo e
agente di polizia locale, ottenuta in conformit� a quanto previsto dall'articolo 11,
comporta il riconoscimento ope legis della qualit� di ufficiale e di agente di
pubblica sicurezza e di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, senza limitazioni
temporali.
- 4. L'attivit� di concorso alla tutela della sicurezza pubblica � limitata, di norma,
al territorio di competenza del rispettivo corpo, salva l'attivit� svolta presso altri
enti locali per esigenze temporanee nei casi previsti dai rispettivi regolamenti di
organizzazione dei corpi. Per esigenze conseguenti all'attivit� di prevenzione svolta nel
territorio di competenza � consentito all'operatore di polizia locale di intervenire al
di fuori del proprio territorio, previa comunicazione, anche telefonica o radiofonica, al
comando del corpo di polizia locale competente per territorio, salvo i casi di urgenza in
cui non sia possibile effettuare tale comunicazione; in tal caso � fatto obbligo di
trasmettere ai corpi competenti per territorio, entro ventiquattro ore dall'inizio
dell'intervento, una informativa sulle modalit� e l'esito di quest'ultimo.
- 5. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria gli operatori di polizia locale
devono intervenire in caso di flagranza di reato. A tale obbligo gli operatori di polizia
locale sono tenuti anche al di fuori del territorio comunale, intercomunale o provinciale
di riferimento, purch� non siano gi� intervenuti i corpi di polizia locale competenti
per territorio e fermo restando l'obbligo per le forze di polizia locale che si trovino al
di fuori del proprio territorio di cessare da ogni forma di intervento nel momento in cui
l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria � assunto dai competenti corpi di
polizia locale o delle forze di polizia dello Stato, fatto salvo il caso in cui sia da
questi richiesta la prosecuzione della collaborazione.
- 6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale svolgono tutte le funzioni di polizia
giudiziaria relative alle materie di competenza comunale o provinciale e, nel caso di
intervento in flagranza di reato e limitatamente al tempo strettamente necessario,
compiono gli atti idonei ad assicurare le fonti di prova dei fatti di reato relativi a
materie di competenza statale.
- 7. Agli operatori di polizia municipale o intercomunale � fatto obbligo di segnalare
alla Guardia di finanza ogni presunta violazione di disposizioni tributarie diversa dalle
ipotesi di violazione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo, della
quale siano venuti a conoscenza in occasione e a causa dell'esercizio delle proprie
funzioni.
-
Art. 10
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 370 del codice di
procedura penale e ulteriori disposizioni in materia di attivit� di polizia giudiziaria
dei corpi di polizia locale)
- 1. All'articolo 370 del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22
settembre 1988, n. 447, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi
seguenti.
- 2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
- "1-bis. Il pubblico ministero pu� delegare il corpo di polizia locale,
nell'ambito esclusivo dei compiti istituzionali di competenza di quest'ultimo, al
compimento di specifici atti di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle attivit� di
polizia giudiziaria delegate ai sensi del presente comma gli ufficiali e gli agenti di
polizia locale rispondono esclusivamente al comandante del corpo cui appartengono".
- 3. Al comma 2, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti:
"dei commi 1 e 2".
- 4. � vietato il distacco di componenti dei corpi di polizia locale presso le locali
procure della Repubblica per lo svolgimento di attivit� permanenti di polizia
giudiziaria. A tale divieto pu� derogarsi in presenza di apposita convenzione stipulata
per l'ambito comunale o intercomunale di competenza, previo consenso del comandante del
corpo e nei limiti di organico da questo stabiliti. La convenzione prevede espressamente
il rimborso da parte delle procure della Repubblica delle spese sostenute dai corpi di
polizia locale in conseguenza dell'avvenuto distacco di loro unit�.
-
Art. 11
(Abilitazione al servizio di agente di polizia locale)
- 1. Le regioni bandiscono annualmente, ad esclusivi fini di selezione dei candidati,
prove selettive a contenuto psico-fisico e attitudinale, secondo tipologie uniformi
individuate, in analogia con i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia
dello Stato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di
mancata adozione del decreto di cui al presente comma, si applicano i criteri di
reclutamento previsti per le forze di polizia dello Stato. Il superamento della prova
selettiva costituisce requisito per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per
l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale.
- 2. In aggiunta alle modalit� di reclutamento del personale delle amministrazioni
pubbliche previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, le amministrazioni comunali e provinciali e le forme associative
di cui all'articolo 6, comma 2, possono, inoltre, provvedere all'integrazione degli
organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante assunzione diretta di candidati
giudicati idonei e collocati in graduatorie in corso di validit� relative a concorsi
banditi da altre amministrazioni comunali o provinciali o da altre forme associative di
cui all'articolo 6, comma 2.
- 3. I comuni possono altres� procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per
l'assunzione di agenti di polizia locale anteriormente al verificarsi delle vacanze di
organico destinate ad essere coperte, salvo l'obbligo per i comuni interessati di
rimborsare al fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, le somme impiegate nella formazione degli
agenti di polizia locale qualora la loro assunzione non abbia luogo entro sei mesi dalla
conclusione del corso di formazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
- 4. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni, i comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo
6, comma 2, possono altres� ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi corpi
di polizia locale mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i corpi di
polizia locale di altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di
appartenenza e purch� le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che
abbiano compiuto almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non
� richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione
diretta di cui al comma 2 qualora l'amministrazione di destinazione sia quella che aveva
bandito il concorso.
- 5. I candidati dichiarati vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di agente
di polizia locale sono confermati in ruolo, dopo il periodo di prova, subordinatamente al
conseguimento dell'idoneit� alle funzioni di agente di polizia locale al termine della
partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria della durata di un anno, istituito
ed organizzato su base regionale o interregionale secondo le modalit� stabilite dalle
leggi regionali. I partecipanti giudicati idonei al termine del corso di formazione
assumono immediatamente servizio. I partecipanti al corso di formazione sono assunti con
contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
modificato dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi � garantito il
minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione
dell'indennit� di polizia locale di cui all'articolo 21.
- 6. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 5 � impartito ai vincitori un
addestramento teorico e pratico all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma
2, lettere a), b), d) e e), nonch� all'esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza e delle funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui
all'articolo 9, lettere c) e f).
- 7. L'attivit� formativa � svolta presso le scuole per agenti di polizia locale gestite
dalle amministrazioni provinciali o comunali individuate dalle leggi regionali. I
programmi sono approvati da una commissione tecnica regionale, istituita con legge
regionale, cui sono attribuiti compiti di vigilanza sull'attivit� formativa, in
conformit� a quanto previsto all'articolo 16, comma 6. Gli esami di idoneit� sono
compiuti dalla predetta commissione.
- 8. Nell'attivit� formativa debbono essere previsti appositi stages presso le
scuole per agenti della polizia di Stato e presso strutture formative dell'Arma dei
carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato, al fine di
consentire agli aspiranti agenti di polizia locale una adeguata conoscenza
dell'organizzazione e delle modalit� di intervento delle forze di polizia dello Stato e
di agevolare ogni futura collaborazione con queste ultime nell'esercizio delle funzioni di
pubblica sicurezza loro assegnate a seguito delle determinazioni del comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3.
- 9. Le somme erogate agli operatori in formazione a titolo di stipendio dagli enti locali
sono a questi ultimi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 208,
comma 1-bis e comma 2, lettera c), del codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
- 10. In caso di inadempienza delle regioni nell'organizzazione del sistema di formazione
e di aggiornamento della polizia locale, il corso di formazione di cui ai comma 5 e 6 si
svolge presso la Scuola nazionale di cui all'articolo 16 ovvero presso la pi� vicina
scuola gestita da un'amministrazione comunale o provinciale, secondo modalit� stabilite
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui
al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri finanziari derivanti
dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui al presente comma sono posti a carico
delle regioni inadempienti, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
- 1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal
decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
- 2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
- "1-bis. � istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con amministrazione autonoma e
gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto
presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio dei
ministri - fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti e dei comandanti
di polizia locale", nel quale sono versate le somme di cui al comma 2, lettera c),
del presente articolo".
- 3. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento".
- 4. Al comma 2, dopo la lettera b) � aggiunta la seguente:
- "b-bis) al fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti e
dei comandanti di polizia locale, di cui al comma 1-bis del presente articolo,
nella misura del cinque per cento del totale annuo sopra richiamato, per il finanziamento
integrale degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dagli enti locali durante i
periodi di formazione professionale degli agenti, degli addetti al coordinamento e al
controllo e dei comandanti di polizia locale e per la corresponsione degli incrementi
contrattuali delle indennit� di polizia locale, nonch� per il finanziamento degli oneri
di natura organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali da queste
incaricati dello svolgimento della formazione degli agenti di polizia locale, nel limite
massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta; la ripartizione delle risorse �
effettuata, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entit� delle attivit� previste nei
programmi annuali di formazione professionale degli agenti di polizia locale approvati
dalle regioni; nell'ambito della percentuale di cui alla presente lettera, l'un per cento
� destinato al finanziamento delle strutture di formazione per agenti di polizia locale
individuate dalle leggi regionali".
-
Art. 13
(Riqualificazione professionale del personale in servizio)
- 1. Per il personale dei corpi di polizia municipale e provinciale in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto l'attivit� di
aggiornamento prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, devono
essere organizzate dalle regioni attivit� di riqualificazione professionale secondo
modalit� stabilite con le leggi regionali di cui all'articolo 3 e nel rispetto del
criterio secondo cui la riqualificazione professionale per ciascuna unit� di personale
deve aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A
tal fine, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge la percentuale di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, � elevata
al sette per cento, con corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo
208, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
-
Art. 14
(Addetti al coordinamento e al controllo)
- 1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 4 disciplinano le modalit� di incarico
agli operatori di polizia locale delle funzioni di coordinamento e controllo. I relativi
inquadramenti contrattuali, nonch� le eventuali indennit� di funzione, sono definiti in
sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo svolgimento dell'attivit� di
coordinamento e controllo � subordinato al conseguimento dell'idoneit� al termine di un
apposito corso di formazione, nei modi stabiliti dalle leggi regionali. Le unit� di
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano gi�
partecipato a corsi di formazione e siano risultate idonee al termine di questi in sede di
valutazione finale sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle
funzioni di cui al presente articolo.
-
Art. 15
(Comandante del corpo di polizia locale)
- 1. Il comandante del corpo di polizia locale svolge le funzioni gestionali e
organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di polizia locale
e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale
prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero la qualifica funzionale equivalente
della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2.
- 2. Il comandante del corpo di polizia locale svolge tutte le funzioni dirigenziali di
cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito
dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei corpi di polizia locale
aventi particolare complessit�, il comandante pu� delegare a propri ufficiali lo
svolgimento delle predette funzioni dirigenziali, nei casi e secondo le modalit�
stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 4.
- 3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono
procedere alla assunzione dei comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale mediante
concorso pubblico. Sono ammessi al concorso pubblico, anche in carenza del titolo di
studio, tutti coloro che risultino iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 16,
nonch� il personale non iscritto all'elenco nazionale purch� in possesso del diploma di
laurea e degli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Qualora risulti vincitore
un candidato non iscritto all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, la formale
assunzione delle funzioni di comandante � subordinata al conseguimento dell'idoneit� al
termine del corso di preparazione presso la Scuola nazionale e all'iscrizione nell'elenco
nazionale di cui all'articolo 16. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei
corsi di preparazione dei comandanti assunti mediante concorso pubblico che non risultino
gi� iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16 sono posti a carico dei comuni
che hanno bandito il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
- 4. L'incarico di comandante pu� altres� essere attribuito, per un periodo non
inferiore a cinque anni, dal sindaco, dal presidente della provincia ovvero dal presidente
dell'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, a
unit� di personale in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale dei
comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 16, ovvero a persona esterna
all'ente che risulti in possesso del predetto requisito dell'iscrizione all'elenco
nazionale, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5-bis,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dall'articolo 6, comma 4, della legge
15 maggio 1997, n. 127. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, gi�
dipendente di altre amministrazioni, ha diritto all'aspettativa, senza assegni.
-
Art. 16
(Elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale.
Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale)
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento della funzione
pubblica � istituito l'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale. Sono
iscritti nell'elenco di cui al presente comma coloro i quali abbiano conseguito
l'idoneit� alle funzioni di comandante di polizia locale al termine di un corso di
formazione svolto presso la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale,
di cui al comma 3 del presente articolo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco
nazionale di cui al presente comma.
- 2. I comandanti dei corpi di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore
della presente legge, nonch� coloro che abbiano svolto per incarico tale funzione per un
periodo complessivo non inferiore a cinque anni, sono automaticamente iscritti all'elenco
nazionale.
- 3. � istituita la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale,
avente personalit� giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento della funzione pubblica, con il
compito di attuare corsi di preparazione e aggiornamento per i comandanti dei corpi di
polizia locale, di compiere e promuovere studi per il miglioramento tecnico-amministrativo
dei servizi di polizia locale, nonch� di individuare le materie obbligatorie da inserire
nei corsi di formazione regionali per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento
e al controllo. La Scuola � gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti della
Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani
(ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunit�
enti montani (UNCEM), delle organizzazioni sindacali del comparto delle autonomie locali
che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro e delle associazioni
professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
- 4. La Conferenza unificata stabilisce annualmente, sulla base dei programmi
formativi approvati dalle singole regioni, il numero di posti complessivamente disponibili
per il corso di formazione nazionale e provvede a ripartirli a livello regionale. Per
l'ammissione al corso di formazione presso la Scuola nazionale le regioni bandiscono
apposite prove selettive, cui possono partecipare i dipendenti abilitati all'esercizio
delle funzioni di coordinamento e controllo. Ciascuna regione riserva ai comuni che
desiderino farsi carico della formazione di proprie unit� di personale una percentuale
dei posti disponibili annualmente per l'ammissione ai corsi di formazione tenuti dalla
Scuola nazionale; in tal caso gli oneri finanziari per la formazione delle unit� di
personale sono posti a carico dei rispettivi comuni di appartenenza, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio. I restanti oneri finanziari derivanti dallo svolgimento
presso la Scuola nazionale dei corsi di formazione, nonch� dei corsi di aggiornamento di
cui al comma 6 del presente articolo, sono posti a carico del fondo nazionale di cui
all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 12.
- 5. La scelta della sede della Scuola nazionale � effettuata con decreto del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
- 6. L'attivit� formativa della Scuola nazionale e le materie obbligatorie da
inserire nell'ambito della formazione regionale per agenti di polizia locale e addetti al
coordinamento e al controllo sono programmate dal consiglio di amministrazione, sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I
programmi didattici prevedono anche lo svolgimento di specifici corsi di aggiornamento
annuale per i comandanti dei corpi di polizia locale in carica, anche con riferimento alle
materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali.
Gli oneri finanziari derivanti dalle attivit� di aggiornamento relative alle materie
oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali sono
posti a carico delle regioni interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
-
Art. 17
(Abilitazione al porto d'armi)
- 1. Il personale abilitato alle funzioni di agente di polizia locale � abilitato al
porto d'armi senza licenza.
- 2. I comuni le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2,
comunicano al prefetto i nominativi dei nuovi assunti del corpo di polizia locale
risultati idonei al corso di formazione.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo
III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i casi e le
modalit� in cui � ammesso il porto d'armi, senza licenza, da parte degli operatori di
polizia locale, nonch� la tipologia delle armi in dotazione e le modalit� di accesso ai
poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. Il decreto prevede altres� la tipologia
delle armi necessarie ai guardia-parco per le attivit� di abbattimento selettivo dei
capi.
- 4. Gli operatori di polizia locale hanno facolt� di portare le armi di cui sono dotati
anche fuori servizio, nell'intero territorio nazionale.
- 5. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 � abrogato.
-
Art. 18
(Veicoli di servizio)
- 1. I veicoli di servizio in dotazione ai corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa
di propriet� e da tributi straordinari. Gli apparati radio ricetrasmittenti utilizzati a
fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
- 2. � vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati
originariamente adibiti.
- 3. La conduzione dei veicoli di servizio � riservata al personale munito di apposita
patente di guida rilasciata dall'amministrazione regionale, previo superamento di
specifici corsi di addestramento periodicamente organizzati nell'ambito delle attivit�
formative di cui all'articolo 11.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione
dello svolgimento dei compiti di servizio la patente di guida di cui al comma 3 � sospesa
dai competenti uffici dell'amministrazione regionale. La sospensione non produce effetti
sulla validit� della patente di guida personale.
- 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge,
in attesa dell'organizzazione dei corsi previsti dal comma 3, cui devono partecipare gli
operatori in servizio ovvero successivamente assunti, sono abilitati all'uso dei veicoli
di servizio tutti gli addetti ai corpi di polizia locale in possesso di patente di guida.
-
Art. 19
(Coordinamento delle forze di polizia. Integrazioni alla legge 1�
aprile 1981, n. 121)
- 1. Alla legge 1� aprile 1981, n. 121, dopo l'articolo 20 � inserito il seguente:
- "Articolo 20-bis � Comitati territoriali di coordinamento interforze - Per
ambiti territoriali limitati, contermini ed omogenei i comitati provinciali per l'ordine e
la sicurezza pubblica costituiscono organismi tecnici, presieduti dal prefetto o da un
funzionario da lui delegato, ai quali partecipano i comandanti dei corpi di polizia
locale, ivi compresi i comandanti dei corpi di polizia provinciale operanti sui territori
di riferimento, nonch� i rappresentanti territoriali dell'Arma dei carabinieri, della
Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del corpo dei vigili del fuoco, del corpo
forestale dello Stato e dei servizi della protezione civile. Tali organismi tecnici
definiscono le modalit� di collaborazione tra le varie strutture e formulano protocolli
di intervento che escludano la sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e
definiscano i flussi informativi reciproci e le modalit� di coordinamento, secondo le
rispettive finalit� istituzionali".
- 2. Gli operatori dei corpi di polizia locale possono accedere direttamente alle
informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'interno, secondo le modalit�
stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
-
Art. 20
(Norme in materia di contrattazione collettiva)
- 1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale � disciplinato dai
contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni.
- 2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in
conformit� alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n.
396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della
polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e
della specificit� del personale dei corpi di polizia locale.
-
Art. 21
(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro)
- 1. Gli addetti ai corpi di polizia locale hanno le stesse prerogative degli appartenenti
alla Polizia di Stato ad ordinamento civile in materia di previdenza ed assistenza,
assicurazione, prevenzione degli infortuni, speciali elargizioni o riconoscimenti per le
vittime del dovere e per i loro familiari, malattie professionali, attivit� usuranti e
tutela legale.
- 2. Al personale dei corpi di polizia locale � corrisposta una indennit� di polizia
locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro
in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilit� attribuita e alla
natura delle funzioni svolte.
- 3. Le indennit� di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente
legge confluiscono nell'indennit� di polizia locale di cui al comma 2.
- 4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza della
rideterminazione contrattuale dell'indennit� di cui al comma 2 sono posti a carico del
fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 12.
- 5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni
sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale � tenuto, con proprio decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare
le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per
il settore industriale, e relative modalit� di applicazione, al fine di istituire una
apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai
compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli
appartenenti alle forze della Polizia di Stato.
- 6. � istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento
della funzione pubblica un fondo di assistenza per il personale dei corpi di polizia
locale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un
apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato,
denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri � fondo nazionale di assistenza
per il personale dei corpi di polizia locale", nel quale � versata una quota delle
somme di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, comma 4. Il fondo persegue
finalit� di assistenza a favore del personale dei corpi di polizia locale, con
particolare riferimento all'assistenza del personale in servizio e in quiescenza e dei
relativi familiari in situazioni di bisogno, all'erogazione di assegni mensili in caso di
malattia di durata superiore a quella contrattualmente stabilita, al pagamento
contributivo degli oneri legati al riconoscimento di attivit� usuranti e alla
stipulazione di polizze assicurative. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit� di
riconoscimento e di erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e sono
disciplinate la composizione e le competenze degli organi direttivi del fondo. Gli
eventuali fondi dei corpi di polizia municipale esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge istituiti per finalit� analoghe confluiscono nel fondo di cui al
presente comma.
- 7. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della
Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia
locale,".
-
Art. 22
(Abrogazione)
- 1. � abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
-