I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

24.07.98

 

 BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE

IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE,

MODIFICATA A SEGUITO DELLE AUDIZIONI E DEGLI INCONTRI INFORMALI SVOLTI

(A.C. 3962 E ABBINATE)

 

"Legge-quadro sull'ordinamento

della polizia locale"

Art. 1

(Definizione, limiti ed esclusivit� delle funzioni e dei compiti di polizia regionale e locale)

1. Ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e gli enti locali sono titolari delle funzioni e dei compiti di polizia amministrativa nelle materie ad essi rispettivamente trasferite o attribuite. La delega di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni e da queste ultime agli enti locali, anche per quanto attiene alla subdelega, ricomprende l'esercizio delle connesse funzioni e dei connessi compiti di polizia amministrativa.
2. Le funzioni e i compiti relativi alla polizia locale concernono le misure dirette ad evitare danni o pregiudizi che possono essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivit� relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle regioni e degli enti locali, senza che ne risultino lesi o messi in pericolo i beni e gli interessi tutelati in funzione dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
3. Le funzioni e i compiti indicati al comma 2 sono svolti in modo esclusivo dalle regioni e dagli enti locali attraverso i servizi di polizia locale.
4. Le regioni, in conformit� a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, delegano, di norma, con legge alle province l'esercizio delle proprie funzioni di polizia locale. �, comunque, fatto divieto alle regioni di istituire propri corpi di polizia locale.
5. Oltre alle funzioni e ai compiti di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e ai compiti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 59 del 1997, relativamente alle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate nel predetto comma 3 dell'articolo 1 della citata legge n. 59 del 1997, nonch� a quelli relativi ai compiti di rilievo nazionale di cui al predetto comma 4 del medesimo articolo 1 della legge n. 59 del 1997, sono conservati allo Stato le funzioni ed i compiti amministrativi relativi all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica di cui all'articolo 1, comma 3, lettera l), della citata legge n. 59 del 1997. Tali funzioni e compiti concernono le misure preventive e repressive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico, inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l'ordinata e civile convivenza nella comunit� nazionale, nonch� alla sicurezza delle istituzioni, dei cittadini e dei loro beni.
6. L'ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza resta disciplinato dalla legge 1� aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, che individua, ai fini della tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, le forze di polizia di Stato.
 

Art. 2

(Servizio di polizia locale)

1. Al fine di garantire una adeguata professionalit� degli operatori e un adeguato servizio ai cittadini, indipendentemente dalle dimensioni o dalla localizzazione del centro urbano in cui vivono o operano, ogni comune ed ogni provincia organizzano il servizio di polizia locale, che viene assicurato dal corpo di polizia municipale oppure, ove istituito, dal corpo di polizia intercomunale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, nonch� dal corpo di polizia provinciale.
2. I corpi di polizia municipale e, ove esistenti, i corpi di polizia intercomunale di cui all'articolo 6, comma 2, sono titolari dei compiti generali di polizia locale.
3. I corpi di polizia provinciale sono titolari dei compiti di polizia locale limitatamente alle competenze provinciali e alle competenze in materia ambientale attribuite alle comunit� montane, agli enti parco e agli altri enti comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale. Le leggi regionali disciplinano il trasferimento ai corpi di polizia provinciale del personale dei corpi di polizia locale istituiti da altri enti locali, avendo cura di tutelare le specifiche professionalit�, con particolare riferimento alle attivit� dei guardia-parco. Gli enti parco interprovinciali o interregionali possono costituire, nel rispetto dei limiti minimi dei contingenti definiti dalla presente legge, propri corpi di polizia locale, definendo, mediante convenzione con le province, le necessarie integrazioni funzionali dei diversi corpi.
4. E' fatto divieto ai corpi di polizia municipale o intercomunale e ai corpi di polizia provinciale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive funzioni nell'esercizio dei compiti ad essi affidati.
 

Art. 3

(Legislazione regionale)

1. La potest� legislativa delle regioni in materia di polizia locale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, � esercitata nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge.
2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono con legge a:
a) stabilire le norme generali per l'istituzione e l'organizzazione del servizio, tenendo conto della tipologia degli enti interessati;
b) definire le rispettive funzioni dei corpi di polizia locale operanti sul territorio regionale, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 4;
c) agevolare con idonee iniziative, incentivi e sovvenzioni, la costituzione delle forme associative tra i comuni minori ed, in particolare, tra quelli ubicati in aree montane o geograficamente disagiate e stabilire il termine entro il quale deve avvenire, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, la costituzione dei servizi associati di polizia intercomunale;
d) disciplinare ed incentivare le forme di collaborazione e coordinamento tra i corpi di polizia locale di competenza comunale e provinciale, all'uopo predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
e) determinare le caratteristiche delle uniformi, delle denominazioni e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia locale, nonch� dei mezzi e degli strumenti in dotazione ai corpi di polizia locale;
f) organizzare il sistema formativo e di aggiornamento della polizia locale, prevedendo strumenti di programmazione annuale dell'offerta formativa su base regionale e disciplinando la riorganizzazione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delle scuole dei corpi di polizia municipale, ove esistenti, nonch� ricercando forme di collaborazione con le scuole per agenti della Polizia di Stato;
g) prevedere appositi meccanismi di incentivazione per favorire l'acquisto di attrezzature e strumenti tecnologici simili da parte dei corpi di polizia locale operanti sul territorio regionale;
h) prevedere che con regolamenti regionali siano definite, nel rispetto dell'autonomia di ciascun comune, procedure uniformi di attuazione degli obblighi previsti dalle leggi regionali;
i) riorganizzare nell'ambito dei corpi di polizia provinciale i servizi delle comunit� montane, degli enti parco e degli altri enti comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale.
 

Art. 4

(Regolamento del servizio di polizia locale)

1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia locale, che, in particolare, contiene disposizioni volte a stabilire:
a) la disciplina dei rapporti tra il servizio di polizia locale e gli altri servizi comunali che con questo interagiscono;
b) il contingente numerico degli addetti al servizio, tenuto conto dei residenti e dei dimoranti, dei flussi della popolazione, dell'estensione e della morfologia del territorio, delle caratteristiche socio-economiche della comunit� locale, delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale, nonch� dell'indice di motorizzazione e del tasso di criminalit�;
c) gli strumenti per l'esercizio delle attivit� coordinate con le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121, ai sensi dell'articolo 7 della presente legge;
d) le modalit� per lo svolgimento delle funzioni esterne al territorio comunale.
2. La giunta comunale o provinciale, ovvero l'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, approva il regolamento del servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni..
 

Art. 5

(Competenze dei consigli comunali e provinciali. Modifiche ed integrazioni

alla legge 8 giugno 1990, n. 142)

1. Il consiglio comunale o i singoli consigli comunali dei comuni aderenti alla forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, dedicano annualmente una specifica sessione dei propri lavori all'esame delle relazioni presentate, rispettivamente, dal sindaco ovvero dall'assemblea dei sindaci della forma associativa in ordine agli aspetti generali riguardanti le politiche di sicurezza in ambito locale, e dal comandante del corpo di polizia locale in ordine agli aspetti di carattere tecnico-organizzativo del relativo servizio. Analoghe relazioni sono presentate al consiglio provinciale dal presidente della provincia e dal comandante del corpo di polizia provinciale.
2. I consigli comunali e provinciali esaminano annualmente il documento di programmazione degli interventi di polizia locale, presentato dal sindaco, dal presidente della provincia ovvero dal presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, in nome e per conto della stessa. Sul documento di programmazione i consigli comunali e provinciali deliberano con mozione. In caso di approvazione della mozione, i criteri e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione, come eventualmente modificati dal testo della mozione approvata, sono vincolanti per l'attivit� gestionale dei rispettivi corpi di polizia locale. Nel caso in cui le mozioni approvate dai consigli comunali dei comuni che abbiano istituito, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, i corpi di polizia intercomunale non siano tra loro compatibili, la deliberazione finale sul documento di programmazione � adottata dall'assemblea dei sindaci della forma associativa con mozione nella quale sia motivata l'eventuale difformit� dei criteri e degli obiettivi previsti rispetto alle indicazioni contenute nelle mozioni approvate dai singoli consigli comunali.
3. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
"b-bis) le relazioni del sindaco e del presidente della provincia sulle politiche di sicurezza in ambito locale e le relazioni dei comandanti dei corpi di polizia locale sui profili organizzativi e gestionali dei relativi servizi; tali relazioni sono esaminate in apposita sessione annuale dei lavori del consiglio;
b-ter) i documenti di programmazione annuale degli interventi di polizia locale".
 

Art. 6

(Corpo di polizia municipale o intercomunale)

1. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura composta, oltre che dal comandante del corpo, da almeno quindici tra ufficiali e agenti in servizio attivo sul territorio di competenza, operanti per almeno dodici ore consecutive ed in servizio di reperibilit� per le restanti ore.
2. Qualora non sia possibile, per ragioni di natura organizzativa o di bilancio, istituire un autonomo corpo di polizia municipale, � fatto obbligo ai comuni interessati di costituire un corpo associato di polizia intercomunale, all'uopo avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dagli articoli 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il servizio associato di polizia intercomunale deve essere costituito, in presenza delle condizioni di cui al presente comma, entro il termine stabilito dalle leggi regionali, decorso il quale ciascuna regione delibera, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la costituzione di un corpo associato di polizia intercomunale per i comuni sprovvisti di autonomi corpi di polizia municipale.
3. Le regioni hanno facolt� di derogare al numero minimo di operatori di cui al comma 1 esclusivamente nel caso in cui l'espletamento del servizio di polizia locale sia delegato alle comunit� montane. In tal caso, il numero minimo degli operatori, escluso il comandante, non pu� comunque essere inferiore a sette unit�, ferma restando la garanzia del limite minimo temporale di durata del servizio di cui al comma 1.
4. I corpi costituiti prima della data di entrata in vigore della presente legge restano in funzione e mantengono la loro autonoma configurazione, anche se risultino composti da un numero di operatori inferiore rispetto al numero di cui al comma 1, ferma restando la garanzia del limite minimo temporale di durata del servizio ivi stabilito, purch� in presenza di un accordo sindacale stipulato a livello locale tra l'amministrazione e le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in sede locale.
 

Art. 7

(Concorrenza nell'attivit� preventiva di sicurezza pubblica con le forze di polizia

dello Stato. Integrazioni alla legge 1� aprile 1981, n. 121)

1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace controllo del territorio, garantire la sicurezza dei cittadini nei centri urbani, prevenire il manifestarsi di atti criminali e espletare le funzioni che rappresentano l'insieme delle attivit� svolte dai competenti organi del comune, suscettibili di correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva dello Stato, i corpi di polizia locale operano in maniera coordinata con le forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121.
2. All'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121, dopo il terzo comma � aggiunto il seguente:
"A fini di tutela della sicurezza pubblica, nonch� dell'ordine pubblico all'interno degli stabili ove si svolgono le attivit� proprie dei comuni e delle province, i corpi di polizia locale, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze, possono essere chiamati a collaborare con le forze di polizia dello Stato, limitatamente ai compiti di ausilio all'azione di queste ultime, definiti con il consenso del sindaco, del presidente dell'assemblea dei sindaci o del presidente della provincia, per le rispettive competenze, sentiti i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale".
 

Art. 8

(Poteri del sindaco e del presidente della provincia in materia di polizia locale.

Modifiche alla legge 1� aprile 1981, n. 121)

1. Il sindaco e il presidente della provincia concorrono alla definizione e al perseguimento della politica di sicurezza pubblica nell'ambito del territorio comunale ed esercitano le proprie funzioni di indirizzo in qualit� di componenti effettivi del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica istituito dall'articolo 20 della legge 1� aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intervengono, unitamente ai sindaci dei comuni interessati ai problemi da trattare, nonch� del presidente della provincia, anche i comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale in qualit� di consulenti tecnici.
2. All'articolo 20 della legge 1� aprile 1981, n. 121, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il comitato � presieduto dal prefetto ed � composto dal sindaco del comune capoluogo di provincia, dal presidente della provincia, dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati all'argomento in trattazione, nelle ipotesi in cui si rendano necessarie valutazioni riferite a specifiche realt� territoriali, accompagnati, in qualit� di consulenti tecnici, dai rispettivi comandanti dei corpi di polizia locale, dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonch� della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva, il prefetto pu� chiamare a partecipare alle sedute del comitato le autorit� locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle amministrazioni dello Stato."
3. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica definiscono, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9, commi 3, 4, 5 e 6, l'ambito di competenza dei corpi di polizia locale in materia di funzioni di pubblica sicurezza. Le deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica sostituiscono i protocolli d'intesa stipulati tra le amministrazioni locali e il Ministero dell'interno, vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 9

(Funzioni della polizia locale)

1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia locale concernono le misure preventive e repressive dirette a far rispettare le leggi e i regolamenti comunali e provinciali nonch� ad assicurare l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I corpi di polizia locale esercitano altres� funzioni concorrenti nelle attivit� di pubblica sicurezza, nei limiti definiti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale o intercomunale esercitano:
 
a) le funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza propria o delegata dalle regioni; in tali materie, di competenza esclusiva dei corpi di polizia locale, le forze di polizia statale segnalano ai competenti corpi di polizia locale le violazioni eventualmente riscontrate in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando che l'irrogazione delle relative sanzioni compete esclusivamente ai corpi di polizia locale;
b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 12 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nell'ambito del territorio di competenza;
c) funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo;
d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle ipotesi di violazione delle disposizioni di legge istitutive di tributi locali, e attivit� di segnalazione nei confronti della Guardia di finanza, ai sensi del comma 10 del presente articolo;
e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale, nel rispetto delle funzioni attribuite ai corpi di polizia provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 4;
f) funzioni di collaborazione nelle attivit� di pubblica sicurezza, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ai sensi dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
 
1. Ferme restando le competenze delle forze di polizia dello Stato in materia di tutela dell'ordine pubblico, i corpi di polizia municipale e intercomunale esercitano altres�, nei limiti previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3, le funzioni di tutela della sicurezza pubblica, intese come funzioni atte ad assicurare il controllo del territorio e delle attivit� in esso localizzate, con riferimento alla salvaguardia della qualit� della vita delle persone residenti nel territorio di riferimento, perseguita attraverso la coniugazione delle attivit� di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione.
2. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio di istituto.
3. L'idoneit� alle funzioni di comandante, addetto al coordinamento e al controllo e agente di polizia locale, ottenuta in conformit� a quanto previsto dall'articolo 11, comporta il riconoscimento ope legis della qualit� di ufficiale e di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, senza limitazioni temporali.
4. L'attivit� di concorso alla tutela della sicurezza pubblica � limitata, di norma, al territorio di competenza del rispettivo corpo, salva l'attivit� svolta presso altri enti locali per esigenze temporanee nei casi previsti dai rispettivi regolamenti di organizzazione dei corpi. Per esigenze conseguenti all'attivit� di prevenzione svolta nel territorio di competenza � consentito all'operatore di polizia locale di intervenire al di fuori del proprio territorio, previa comunicazione, anche telefonica o radiofonica, al comando del corpo di polizia locale competente per territorio, salvo i casi di urgenza in cui non sia possibile effettuare tale comunicazione; in tal caso � fatto obbligo di trasmettere ai corpi competenti per territorio, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'intervento, una informativa sulle modalit� e l'esito di quest'ultimo.
5. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria gli operatori di polizia locale devono intervenire in caso di flagranza di reato. A tale obbligo gli operatori di polizia locale sono tenuti anche al di fuori del territorio comunale, intercomunale o provinciale di riferimento, purch� non siano gi� intervenuti i corpi di polizia locale competenti per territorio e fermo restando l'obbligo per le forze di polizia locale che si trovino al di fuori del proprio territorio di cessare da ogni forma di intervento nel momento in cui l'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria � assunto dai competenti corpi di polizia locale o delle forze di polizia dello Stato, fatto salvo il caso in cui sia da questi richiesta la prosecuzione della collaborazione.
6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale svolgono tutte le funzioni di polizia giudiziaria relative alle materie di competenza comunale o provinciale e, nel caso di intervento in flagranza di reato e limitatamente al tempo strettamente necessario, compiono gli atti idonei ad assicurare le fonti di prova dei fatti di reato relativi a materie di competenza statale.
7. Agli operatori di polizia municipale o intercomunale � fatto obbligo di segnalare alla Guardia di finanza ogni presunta violazione di disposizioni tributarie diversa dalle ipotesi di violazione di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo, della quale siano venuti a conoscenza in occasione e a causa dell'esercizio delle proprie funzioni.
 

Art. 10

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 370 del codice di procedura penale e ulteriori disposizioni in materia di attivit� di polizia giudiziaria dei corpi di polizia locale)

1. All'articolo 370 del codice di procedura penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
"1-bis. Il pubblico ministero pu� delegare il corpo di polizia locale, nell'ambito esclusivo dei compiti istituzionali di competenza di quest'ultimo, al compimento di specifici atti di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle attivit� di polizia giudiziaria delegate ai sensi del presente comma gli ufficiali e gli agenti di polizia locale rispondono esclusivamente al comandante del corpo cui appartengono".
3. Al comma 2, le parole: "del comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".
4. � vietato il distacco di componenti dei corpi di polizia locale presso le locali procure della Repubblica per lo svolgimento di attivit� permanenti di polizia giudiziaria. A tale divieto pu� derogarsi in presenza di apposita convenzione stipulata per l'ambito comunale o intercomunale di competenza, previo consenso del comandante del corpo e nei limiti di organico da questo stabiliti. La convenzione prevede espressamente il rimborso da parte delle procure della Repubblica delle spese sostenute dai corpi di polizia locale in conseguenza dell'avvenuto distacco di loro unit�.
 

Art. 11

(Abilitazione al servizio di agente di polizia locale)

1. Le regioni bandiscono annualmente, ad esclusivi fini di selezione dei candidati, prove selettive a contenuto psico-fisico e attitudinale, secondo tipologie uniformi individuate, in analogia con i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia dello Stato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma, si applicano i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia dello Stato. Il superamento della prova selettiva costituisce requisito per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale.
2. In aggiunta alle modalit� di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, le amministrazioni comunali e provinciali e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono, inoltre, provvedere all'integrazione degli organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante assunzione diretta di candidati giudicati idonei e collocati in graduatorie in corso di validit� relative a concorsi banditi da altre amministrazioni comunali o provinciali o da altre forme associative di cui all'articolo 6, comma 2.
3. I comuni possono altres� procedere all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di agenti di polizia locale anteriormente al verificarsi delle vacanze di organico destinate ad essere coperte, salvo l'obbligo per i comuni interessati di rimborsare al fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, le somme impiegate nella formazione degli agenti di polizia locale qualora la loro assunzione non abbia luogo entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
4. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono altres� ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i corpi di polizia locale di altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e purch� le domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto almeno un biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non � richiesto il consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione diretta di cui al comma 2 qualora l'amministrazione di destinazione sia quella che aveva bandito il concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale sono confermati in ruolo, dopo il periodo di prova, subordinatamente al conseguimento dell'idoneit� alle funzioni di agente di polizia locale al termine della partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria della durata di un anno, istituito ed organizzato su base regionale o interregionale secondo le modalit� stabilite dalle leggi regionali. I partecipanti giudicati idonei al termine del corso di formazione assumono immediatamente servizio. I partecipanti al corso di formazione sono assunti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi � garantito il minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, con esclusione dell'indennit� di polizia locale di cui all'articolo 21.
6. Nell'ambito del corso di formazione di cui al comma 5 � impartito ai vincitori un addestramento teorico e pratico all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b), d) e e), nonch� all'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e delle funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 9, lettere c) e f).
7. L'attivit� formativa � svolta presso le scuole per agenti di polizia locale gestite dalle amministrazioni provinciali o comunali individuate dalle leggi regionali. I programmi sono approvati da una commissione tecnica regionale, istituita con legge regionale, cui sono attribuiti compiti di vigilanza sull'attivit� formativa, in conformit� a quanto previsto all'articolo 16, comma 6. Gli esami di idoneit� sono compiuti dalla predetta commissione.
8. Nell'attivit� formativa debbono essere previsti appositi stages presso le scuole per agenti della polizia di Stato e presso strutture formative dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato, al fine di consentire agli aspiranti agenti di polizia locale una adeguata conoscenza dell'organizzazione e delle modalit� di intervento delle forze di polizia dello Stato e di agevolare ogni futura collaborazione con queste ultime nell'esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza loro assegnate a seguito delle determinazioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3.
9. Le somme erogate agli operatori in formazione a titolo di stipendio dagli enti locali sono a questi ultimi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 208, comma 1-bis e comma 2, lettera c), del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
10. In caso di inadempienza delle regioni nell'organizzazione del sistema di formazione e di aggiornamento della polizia locale, il corso di formazione di cui ai comma 5 e 6 si svolge presso la Scuola nazionale di cui all'articolo 16 ovvero presso la pi� vicina scuola gestita da un'amministrazione comunale o provinciale, secondo modalit� stabilite con decreto del Ministro per la funzione pubblica, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui al presente comma sono posti a carico delle regioni inadempienti, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.

 

Art. 12

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 208

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)

1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
"1-bis. � istituito, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri - fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale", nel quale sono versate le somme di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo".
3. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento".
4. Al comma 2, dopo la lettera b) � aggiunta la seguente:
"b-bis) al fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale, di cui al comma 1-bis del presente articolo, nella misura del cinque per cento del totale annuo sopra richiamato, per il finanziamento integrale degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dagli enti locali durante i periodi di formazione professionale degli agenti, degli addetti al coordinamento e al controllo e dei comandanti di polizia locale e per la corresponsione degli incrementi contrattuali delle indennit� di polizia locale, nonch� per il finanziamento degli oneri di natura organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali da queste incaricati dello svolgimento della formazione degli agenti di polizia locale, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta; la ripartizione delle risorse � effettuata, previa intesa con la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entit� delle attivit� previste nei programmi annuali di formazione professionale degli agenti di polizia locale approvati dalle regioni; nell'ambito della percentuale di cui alla presente lettera, l'un per cento � destinato al finanziamento delle strutture di formazione per agenti di polizia locale individuate dalle leggi regionali".
 

Art. 13

(Riqualificazione professionale del personale in servizio)

1. Per il personale dei corpi di polizia municipale e provinciale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non abbiano mai svolto l'attivit� di aggiornamento prevista dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, devono essere organizzate dalle regioni attivit� di riqualificazione professionale secondo modalit� stabilite con le leggi regionali di cui all'articolo 3 e nel rispetto del criterio secondo cui la riqualificazione professionale per ciascuna unit� di personale deve aver luogo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, � elevata al sette per cento, con corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera a), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
 

Art. 14

(Addetti al coordinamento e al controllo)

1. I regolamenti comunali di cui all'articolo 4 disciplinano le modalit� di incarico agli operatori di polizia locale delle funzioni di coordinamento e controllo. I relativi inquadramenti contrattuali, nonch� le eventuali indennit� di funzione, sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo svolgimento dell'attivit� di coordinamento e controllo � subordinato al conseguimento dell'idoneit� al termine di un apposito corso di formazione, nei modi stabiliti dalle leggi regionali. Le unit� di personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che abbiano gi� partecipato a corsi di formazione e siano risultate idonee al termine di questi in sede di valutazione finale sono considerate a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo.
 

Art. 15

(Comandante del corpo di polizia locale)

1. Il comandante del corpo di polizia locale svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di polizia locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale prevista nell'ente locale di appartenenza, ovvero la qualifica funzionale equivalente della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Il comandante del corpo di polizia locale svolge tutte le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei corpi di polizia locale aventi particolare complessit�, il comandante pu� delegare a propri ufficiali lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali, nei casi e secondo le modalit� stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 4.
3. I comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla assunzione dei comandanti dei rispettivi corpi di polizia locale mediante concorso pubblico. Sono ammessi al concorso pubblico, anche in carenza del titolo di studio, tutti coloro che risultino iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, nonch� il personale non iscritto all'elenco nazionale purch� in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dal bando di concorso. Qualora risulti vincitore un candidato non iscritto all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, la formale assunzione delle funzioni di comandante � subordinata al conseguimento dell'idoneit� al termine del corso di preparazione presso la Scuola nazionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di preparazione dei comandanti assunti mediante concorso pubblico che non risultino gi� iscritti nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16 sono posti a carico dei comuni che hanno bandito il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. L'incarico di comandante pu� altres� essere attribuito, per un periodo non inferiore a cinque anni, dal sindaco, dal presidente della provincia ovvero dal presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2, a unit� di personale in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 16, ovvero a persona esterna all'ente che risulti in possesso del predetto requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dall'articolo 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, gi� dipendente di altre amministrazioni, ha diritto all'aspettativa, senza assegni.
 

Art. 16

(Elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale.

Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale)

1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento della funzione pubblica � istituito l'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale. Sono iscritti nell'elenco di cui al presente comma coloro i quali abbiano conseguito l'idoneit� alle funzioni di comandante di polizia locale al termine di un corso di formazione svolto presso la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale, di cui al comma 3 del presente articolo. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco nazionale di cui al presente comma.
2. I comandanti dei corpi di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, nonch� coloro che abbiano svolto per incarico tale funzione per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni, sono automaticamente iscritti all'elenco nazionale.
3. � istituita la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di polizia locale, avente personalit� giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento della funzione pubblica, con il compito di attuare corsi di preparazione e aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia locale, di compiere e promuovere studi per il miglioramento tecnico-amministrativo dei servizi di polizia locale, nonch� di individuare le materie obbligatorie da inserire nei corsi di formazione regionali per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento e al controllo. La Scuola � gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), dell'Unione delle province italiane (UPI), dell'Unione nazionale comuni comunit� enti montani (UNCEM), delle organizzazioni sindacali del comparto delle autonomie locali che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro e delle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
4. La Conferenza unificata stabilisce annualmente, sulla base dei programmi formativi approvati dalle singole regioni, il numero di posti complessivamente disponibili per il corso di formazione nazionale e provvede a ripartirli a livello regionale. Per l'ammissione al corso di formazione presso la Scuola nazionale le regioni bandiscono apposite prove selettive, cui possono partecipare i dipendenti abilitati all'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo. Ciascuna regione riserva ai comuni che desiderino farsi carico della formazione di proprie unit� di personale una percentuale dei posti disponibili annualmente per l'ammissione ai corsi di formazione tenuti dalla Scuola nazionale; in tal caso gli oneri finanziari per la formazione delle unit� di personale sono posti a carico dei rispettivi comuni di appartenenza, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. I restanti oneri finanziari derivanti dallo svolgimento presso la Scuola nazionale dei corsi di formazione, nonch� dei corsi di aggiornamento di cui al comma 6 del presente articolo, sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
5. La scelta della sede della Scuola nazionale � effettuata con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. L'attivit� formativa della Scuola nazionale e le materie obbligatorie da inserire nell'ambito della formazione regionale per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento e al controllo sono programmate dal consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I programmi didattici prevedono anche lo svolgimento di specifici corsi di aggiornamento annuale per i comandanti dei corpi di polizia locale in carica, anche con riferimento alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali. Gli oneri finanziari derivanti dalle attivit� di aggiornamento relative alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi regionali sono posti a carico delle regioni interessate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
 

Art. 17

(Abilitazione al porto d'armi)

1. Il personale abilitato alle funzioni di agente di polizia locale � abilitato al porto d'armi senza licenza.
2. I comuni le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, comunicano al prefetto i nominativi dei nuovi assunti del corpo di polizia locale risultati idonei al corso di formazione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i casi e le modalit� in cui � ammesso il porto d'armi, senza licenza, da parte degli operatori di polizia locale, nonch� la tipologia delle armi in dotazione e le modalit� di accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. Il decreto prevede altres� la tipologia delle armi necessarie ai guardia-parco per le attivit� di abbattimento selettivo dei capi.
4. Gli operatori di polizia locale hanno facolt� di portare le armi di cui sono dotati anche fuori servizio, nell'intero territorio nazionale.
5. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 134 � abrogato.
 

Art. 18

(Veicoli di servizio)

1. I veicoli di servizio in dotazione ai corpi di polizia locale sono esenti dalla tassa di propriet� e da tributi straordinari. Gli apparati radio ricetrasmittenti utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
2. � vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti.
3. La conduzione dei veicoli di servizio � riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dall'amministrazione regionale, previo superamento di specifici corsi di addestramento periodicamente organizzati nell'ambito delle attivit� formative di cui all'articolo 11.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento dei compiti di servizio la patente di guida di cui al comma 3 � sospesa dai competenti uffici dell'amministrazione regionale. La sospensione non produce effetti sulla validit� della patente di guida personale.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'organizzazione dei corsi previsti dal comma 3, cui devono partecipare gli operatori in servizio ovvero successivamente assunti, sono abilitati all'uso dei veicoli di servizio tutti gli addetti ai corpi di polizia locale in possesso di patente di guida.
 

Art. 19

(Coordinamento delle forze di polizia. Integrazioni alla legge 1� aprile 1981, n. 121)

1. Alla legge 1� aprile 1981, n. 121, dopo l'articolo 20 � inserito il seguente:
"Articolo 20-bis � Comitati territoriali di coordinamento interforze - Per ambiti territoriali limitati, contermini ed omogenei i comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono organismi tecnici, presieduti dal prefetto o da un funzionario da lui delegato, ai quali partecipano i comandanti dei corpi di polizia locale, ivi compresi i comandanti dei corpi di polizia provinciale operanti sui territori di riferimento, nonch� i rappresentanti territoriali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di finanza, del corpo dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato e dei servizi della protezione civile. Tali organismi tecnici definiscono le modalit� di collaborazione tra le varie strutture e formulano protocolli di intervento che escludano la sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e definiscano i flussi informativi reciproci e le modalit� di coordinamento, secondo le rispettive finalit� istituzionali".
2. Gli operatori dei corpi di polizia locale possono accedere direttamente alle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'interno, secondo le modalit� stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 

Art. 20

(Norme in materia di contrattazione collettiva)

1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale � disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione collettiva stabilito in conformit� alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze funzionali interne al settore e della specificit� del personale dei corpi di polizia locale.
 

Art. 21

(Norme in materia previdenziale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)

1. Gli addetti ai corpi di polizia locale hanno le stesse prerogative degli appartenenti alla Polizia di Stato ad ordinamento civile in materia di previdenza ed assistenza, assicurazione, prevenzione degli infortuni, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, malattie professionali, attivit� usuranti e tutela legale.
2. Al personale dei corpi di polizia locale � corrisposta una indennit� di polizia locale pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al sistema di classificazione, al grado di responsabilit� attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
3. Le indennit� di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennit� di polizia locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale dell'indennit� di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale � tenuto, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative modalit� di applicazione, al fine di istituire una apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli appartenenti alle forze della Polizia di Stato.
6. � istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri � Dipartimento della funzione pubblica un fondo di assistenza per il personale dei corpi di polizia locale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri � fondo nazionale di assistenza per il personale dei corpi di polizia locale", nel quale � versata una quota delle somme di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, comma 4. Il fondo persegue finalit� di assistenza a favore del personale dei corpi di polizia locale, con particolare riferimento all'assistenza del personale in servizio e in quiescenza e dei relativi familiari in situazioni di bisogno, all'erogazione di assegni mensili in caso di malattia di durata superiore a quella contrattualmente stabilita, al pagamento contributivo degli oneri legati al riconoscimento di attivit� usuranti e alla stipulazione di polizze assicurative. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit� di riconoscimento e di erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e sono disciplinate la composizione e le competenze degli organi direttivi del fondo. Gli eventuali fondi dei corpi di polizia municipale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge istituiti per finalit� analoghe confluiscono nel fondo di cui al presente comma.
7. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia locale,".
 

Art. 22

(Abrogazione)

1. � abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni.
 
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