prot. 657 VA/mc
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| Legge 7 marzo 1986, n. 65. Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale.
1. I comuni svolgono le funzioni di polizia locale. A tal fine, può essere appositamente organizzato un servizio di polizia municipale. 2. I comuni possono gestire il servizio di polizia municipale nelle forme associative previste dalla legge dello Stato.
Il sindaco o l'assessore da lui delegato, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo 1, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire: 1) che le attività vengano svolte in uniforme; possono essere svolte in abito civile quando ciò sia strettamente necessario per l'espletamento del servizio e venga autorizzato;
2) che i distacchi ed i comandi siano consentiti soltanto quando i compiti assegnati ineriscano alle funzioni di polizia municipale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza;
3) che l'ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell'ente di appartenenza o dell'ente presso cui il personale sia stato comandato; 4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari: a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza; b) le operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza; c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell'articolo 221, terzo comma, del codice di procedura penale; b) servizio di polizia stradale, ai sensi dell'articolo 137 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, numero 393; c) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 3 della presente legge. 2. A tal fine il prefetto conferisce al suddetto personale, previa comunicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici. 3. Il prefetto, sentito il sindaco, dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora accerti il venir meno di alcuno dei suddetti requisiti. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza, il personale di cui sopra, messo a disposizione dal sindaco, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità e il sindaco. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza portano, senza licenza, le armi, di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4. Tali modalità e casi sono stabiliti, in via generale, con apposito regolamento approvato con decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
1. La potestà delle regioni in materia di polizia municipale, salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, è svolta nel rispetto delle norme e dei principi stabiliti dalla presente legge. 2. Le regioni provvedono con legge regionale a: 1) stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della classe alla quale sono assegnati i comuni; 2) promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale; 3) promuovere tra i comuni le opportune forme associative con idonee iniziative di incentivazione; 4) determinare le caratteristiche delle uniformi e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale dei comuni della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi del: le Forze di polizia e delle Forze armate dello Stato; 5) disciplinare le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione ai Corpi o ai servizi, fatto salvo quanto stabilito dal comma 5 del precedente articolo 5.
1. I comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di polizia municipale, disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983, n. 93. 2. Il regolamento di cui al precedente comma 1 stabilisce: 1) il contingente numerico degli addetti al servizio, secondo criteri di funzionalità e di economicità, in rapporto al numero degli abitanti del comune e ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio, alle carattcristiche socio-economiche della comunità locale; 2) il tipo di organizzazione del Corpo, tenendo conto della densità della popolazione residente e temporanea, della suddivisione del comune stesso in circoscrizioni territoriali e delle zone territoriali costituenti aree metropolitane. 3. I comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del Corpo di polizia municipale. L'ordinamento si articola di norma in: a) responsabile del Corpo (comandante); b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (vigili). 4. L'organizzazione del Corpo deve essere improntata al principio del decentramento per circoscrizioni o per zone ed al criterio che le dotazioni organiche per singole qualifiche devono essere stabilite in modo da assicurare la funzionalità e l'efficienza delle strutture del Corpo. 5. Nel caso di costituzione di associazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il relativo atto costitutivo disciplinerà l'adozione del regolamento di cui al presente articolo, fissandone i contenuti essenziali.
I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di accordo nazionale per i dipendenti degli enti locali.
1. Il comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Gli addetti alle attività di polizia municipale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.
1. Gli addetti al servizio di polizia municipale sono inquadrati in livelli retributivi determinati in relazione alle funzioni attribuite. 2. Le indennità attualmente previste dall'articolo 26, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, in sede di accordo nazionale e secondo le procedure della legge 29 marzo 1983, n. 93, possono essere elevate fino al limite massimo dell'ottanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1· aprile 1981, n. 121, per coloro ai quali sia attribuito l'esercizio di tutte le funzioni di cui all'articolo 5 della presente legge. L'aumento non compete al personale comandato o collocato in posizione che non comporti l'effettivo espletamento delle anzidette funzioni. 3. L'indennità di cui all'articolo 26, quarto comma, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non è cumulabile con qualsiasi altra indennità.
I regolamenti comunali previsti dalla presente legge debbono essere comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del commissario del Governo.
1. Gli enti locali diversi dai comuni svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, anche a mezzo di appositi servizi; a questi si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 6, 8, 11, 13 e 14 della presente legge, sostituendo al comune ed ai suoi organi l'ente locale e gli organi corrispondenti. 2. E' altresì applicabile il disposto dell'articolo 10, comma 2, della presente legge in favore del personale di vigilanza, in relazione alle funzioni di cui al precedente articolo 5 effettivamente svolte.
L'indennità prevista dall'articolo 10 della presente legge sarà corrisposta a decorrere dall'applicazione dell'accordo nazionale per il personale dipendente degli enti locali successivo all'entrata in vigore della presente legge.
All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio statale. |
Art. 0 Nel titolo della legge 7 marzo 1986, n.65, dopo
la parola "municipale" sono aggiunte le parole "e locale". L'art. 1 della legge 7 marzo 1986, n.65 è sostituito dal seguente: " 1. I Comuni singoli o associati, le Provincie, gli Enti Locali territoriali e gli Enti strumentali di diritto pubblico esercitano le funzioni di polizia locale. A tal fine, viene appositamente organizzato un servizio di polizia municipale o locale. Per l'accesso al ruolo del servizio di polizia municipale o locale si applicano le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto del personale delle Regioni e delle Autonomie Locali ex DPCM 30.12.93 n.593. 2. I Comuni singoli o associati, le Provincie, gli Enti Locali territoriali e gli Enti strumentali di diritto pubblico possono gestire il servizio di polizia municipale o locale anche nelle forme associative così come previsto dalla legge 8 giugno 1990, n.142 sul riordino delle autonomie locali, con esclusione delle forme che prevedono la partecipazione di soggetti privati. 3. I Comuni singoli o associati, le Provincie, gli Enti Locali territoriali e gli Enti strumentali di diritto pubblico avvalendosi del servizio di polizia municipale o locale, svolgono tutte le funzioni di polizia amministrativa, giudiziaria, stradale, tributaria, itticovenatoria, ecologica ed ambientale proprie o demandate dallo stato all'ente locale ai sensi della vigente normativa. 4. Sono in tutti casi escluse, dalle funzioni di cui al comma 3, quelle connesse con la diffesa nazionale e la pubblica sicurezza, intesa quale tutela dell'ordine pubblico, riservate alle forze di polizia statale ai sensi della legge 121/91. 5. I Comuni, quando non riescono ad organizzare in proprio il servizio di polizia municipale o locale comunque ne organizzano uno con un numero di addetti inferiore a 7, si associano con i Comuni limitrofi in modo da costituire un corpo al fine di assicurare un servizio funzionale alle esigenze della collettività per almeno 11 ore giornaliere nelle 24 ore, tale servizio è considerato funzionale quando garantisce che siano espletate tutte le funzioni di cui al comma 3, con particolare riferimento al rilievo dell'infortunistica stradale, alle competenze annonarie ed ai controlli edilizi. 6. Gli Enti Locali territoriali diversi dai comuni possono gestire il servizio di polizia locale nelle forme di cui al comma 2 nelle materie di propria competenza. 7. Le funzioni e le attività regolamentate
dalla presente legge non possono essere esercitate da soggetti privati
e/o volontari di qualsiasi natura. Il titolo dell'art. 2 è così sostitiuto "Funzioni del Sindaco o del Capo dell'Amministrazione". Il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, il Presidente
della Provincia o l'Assessore da lui delegato, il Presidente del Ente locale
territoriale, il legale rappresentante del Ente strumentale di diritto
pubblico, nell'esercizio delle funzioni di cui al precedente art. 1, inpartisce
le direttive, vigila sull'espletamento del servizio e adotta i provvedimenti
previsti dalle leggi e regolamenti, rilascia l'autorizzazione scritta di
cui al sucessivo art. 3. L'articolo 3 della legge 7 marzo 1986 è sostituito dal seguente: "1. Gli addetti al servizio di polizia municipale o locale esercitano, nel territorio di competenza, esclusivamente le funzioni istituzionali previste dalla presente legge. Vigilano sull'osservaza delle leggi e dei regolamenti e delle altre norme, disposizioni emanate dallo Stato, dalla Regione, Provincia, Comune ed altri Enti locali. Collaborano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, per le materie strettamente inerenti ai compiti della polizia municipale o locale, con le forze di polizia di Stato, previa autorizzazione scritta dei soggetti di cui all'art. 2 della presente legge, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni determinate nello spazio e nel tempo, motivata richiesta dalle autorità competenti. 2. Durante le operazioni di cui al comma 1 il
personale della polizia municipale o locale mantiene le dipendenze gerarchiche
del proprio ente". Il titolo dell'art. 4 è così sostituito "Regolamento dei serivizi di Polizia municipale e locale" Nel comma 1 dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n.65 le parole "i Comuni singoli o associati" sono sostituite con le parole "gli Enti di cui all'art. 1 comma 1 della presente legge" e dopo la parola "municipale sono aggiunte le parole "o locale".
Il numero 2, del comma 1, dell'art. 4 della legge 7 marzo 1986, n.65 è sostituito dal seguente: "n.2 che i distacchi ed i comandi siano consentiti, sentito il parere conforme del comandante o del responsabile del servizio, soltanto quando i compiti assegnati siano strettamente inerenti alle funzioni di polizia municipale o locale, ferma restando la disciplina e la dipendenza gerarchica dall'organizzazione di appartenenza. I distacchi ed i comandi devono rispettare la qualifica e l'area di appartenenza e sono regolati dai CCNL.
Art. 6 L'art. 5 della legge 7 marzo 1986, n.65, è
sostituito dal seguente: "1. Il personale che svolge servizio di polizia municipale o locale esercita nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza o di competenza e nei limiti delle proprie attribuzioni: a) funzioni di agente di polizia municipale o locale, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia municipale o locale, riferita agli addetti al coordinamento e al controllo e di responsabilità del corpo. La qualità di agente o ufficiale di polizia municipale o locale abilita a svolgere gli interventi nelle materie di competenza di cui al comma 3 dell'art. 1 della presente legge; b) funzioni di polizia giudiziaria nelle 24 ore, rivestendo a tal fine la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del corpo ed agli addetti al coordinamento o al controllo, o di agenti di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, nelle materie di competenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 57 del codice di procedura penale; c) funzioni di agente di polizia giudiziaria, al di fuori delle materie di competenza, in presenza di flagranza di reato, ai sensi del comma 2 dell'art. 57 del codice di procedura penale; d) servizio di polizia stradale ai sensi delle leggi sulla circolazione stradale; e) funzioni di polizia tributaria per le materie di competenze degli Enti Locali. f) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della presente legge. Sono esclusi dalle competenze tutti i servizi di ordine pubblico. 2. All'atto dell'assunzione, i soggetti di cui all'art. 2 comunicano il nominativo dei neoassunti al Prefetto, il quale li abilita al porto d'armi, senza licenza, previa verifica del possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti civili e politici; b) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e non essere stato sottoposto a misura di prevenzione; c) non essere stato espulso dalle Forze Armate o destituito da uffici pubblici. 3. Il Prefetto, su segnalazione dei soggetti di cui all'art. 2, sospende l'abilitazione di cui al comma 2, qualora accerti la comprovata perdita di alcuno dei suddetti requisiti. La perdita per il personale di ruolo, del requisito della indoneità fisica o tecnica al uso delle armi non comporta, di per se l'inidoneità alle funzioni di cui al comma 3 dell'art.1. 4. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria previsti dall'art.57, comma 3, del Codice di procedura penale, il personale di cui sopra, messo a disposizione dei soggetti di cui all'art.2, per le materie di competenza, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 271/89, dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria, nel rispetto di eventuali intese tra dette Autorità e soggetti di cui all'art.2. 5. Gli addetti al servizio di polizia municipale abilitati ai sensi del comma 2, possono portare senza licenza le armi, di cui possono essere dotati, in relazione al tipo di servizio, nei termini e nelle modalità previsti dai regolamenti, anche fuori dal servizio, nell'ambito regionale, nei casi di cui all'art. 4 e comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa. Le modalità e i casi sono stabiliti in via generale con apposito regolamento approvato con decreto del Ministero dell'Interno, sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia e l'Unione delle Province Italiane specificamente dalle legggi regionali riguardo al limite territoriale. Detto regolamento stabilisce anche la tipologia, il numero delle armi in dotazione e l'accesso ai poligono di tiro per l'addestramento al loro uso. 6. Il personale che svolge servizio di polizia locale è equiparato, per le materie di competenza e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, alle funzioni del personale di polizia municipale.
Il comma 2 dell'art. 6 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è così sostituito:
"1. stabilire le norme generali per la istituzione del servizio tenendo conto della tipologia degli enti interessati dalla presente legge. 2. promuovere servizi ed iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al servizio di polizia municipale e locale nonchè per la formazione dei nuovi assunti. 3. agevolare con idonee iniziative, incentivazioni e sovvenzioni le forme associate di cui al comma 2 dell'art. 1. 4. determinare le caratteristiche delle uniformi, delle denominazioni e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia municipale e locale della regione stessa e stabilire i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalita' d'uso. Le uniformi e i distintivi devono essere tali da escludere la stessa somiglianza con le uniformi delle forze di polizia e delle forze armate dello Stato e devono rispondere ad un criterio di estrema praticita' d'uso e sicurezza sul lavoro. E' fatto divieto assoluto ad altri corpi ed istituti di vigilanza anche privata o ad altre organizzazioni di qualunque genere e con qualunque scopo, anche di soccorso, di vestire analoga uniforme. 5. Intervenire con appositi stanziamenti per corrispondere agli enti risorse econimiche per l'acquisto di attrezzature e strumenti tecnologici". 6. definire una apposita graduatoria suddivisa in sezioni provinciali in cui potranno essere inseriti i soggetti in possesso dei requisiti per l'accesso al posti di agente di polizia municipale o locale e che abbiano superato con esito favorevole un corso di formazione di durata non inferiore a trenta giorni, da cui attingere, secondo le norme contrattuali vigenti, per far fronte alle esigenze degli Enti locali ad economia turistica o per esigenze diverse e comunque temporanee. 7. istituire un comitato regionale di consulenza tecnico-giuridica sulle attività di istiuto dei corpi e dei servizi esistenti nella regione, nonchè di verifica della corretta applicazione delle disposizioni regionali in materia, composto da qualificati esperti. 8. finanziare la creazione di sistemi logistici tra enti e indicare modelli organizzativi funzionali alle caratteristiche territoriali e numeriche degli enti locali".
Il titolo dell'art. 7 è così sostituito: "Legislazione regionale in materia di polizia municipale e locale". L'art. 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e' sostituito
dal seguente: "1. Gli Enti di cui all'articolo 1 della presente legge che istituiscono il corpo o il servizio di polizia municipale o locale, disciplinano l'organizzazione e le modalita' operative del personale con apposito regolamento da emanare entro trenta giorni dalla data di istituzione del corpo stesso. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, la Regione provvede direttamente attraverso un commissario ad acta. 2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce il contingente numerico degli addetti al corpo o al servizio, secondo i criteri di funzionalita' ed economicita', in rapporto al numero degli abitanti, che per i comuni non può essere inferiore ad 1 per ogni 1000 abitanti, sia residenti che dimoranti, ai flussi della popolazione, alla estensione e alla morfologia del territorio nonche' alle caratteristiche socio-economiche della comunita' locale. 3. I Comuni definiscono con regolamento l'ordinamento e l'organizzazione del corpo o del servizio. L'ordinamento si articola di norma in: a) comandante del corpo o responsabile del servizio; b) addetti al coordinamento e al controllo; c) operatori (agenti di polizia municipale o locale). 4. L'organizzazione del corpo o del servizio di polizia municipale o locale deve essere improntata al principio del decentramento dei compiti e delle funzioni sul territorio. 5. I corpi o servizi di polizia locale sono disciplinati dai rispettivi enti secondo le modalita' e i principi indicati nei commi precedenti. 6. L'individuazione delle figure professionali dovrà armonizzarsi con quanto stabilito dal CCNL relativamente alle specificità della polizia municipale locale.
Art. 9 L'art. 8 della legge 7 marzo 1986, n.65, è
sostituito dal seguente: "1. I titoli di studio per l'accesso alle qualifiche previste dalla presente legge sono stabiliti in sede di Contratto Collettivo Nazionale di lavoro, per i dipendenti degli Enti Locali. 2. In sede di contratto collettivo nazionale per i dipendenti degli enti locali vengono stabilite le modalita' per la progressione interna di carriera riservata agli addetti della polizia municipale o locale. 3. Al fine di consentire una maggiore professionalita' e preparazione le regioni, anche avvelendosi delle scuole dei corpi di polizia municipale dei comuni, istituiscono scuole di polizia municipale o locale, per la realizzazione dei corsi utili ai fini della progressione interna della carriera. 4. Le scuole regionali devono essere dotate di una struttura logistica e organizzativa permanente. 5. Gli enti devono far partecipare tutti i nuovi assunti, durante il periodo di prova, ad un corso regionale di preparazione professionale prima dell'impiego operativo; periodicamente tutti gli addetti delle varie qualifiche funzionali dovranno partecipare a corsi di aggiornamento professionale e qualificazione. 6. La legge regionale deve prevedere forme sanzionatorie nei casi in cui gli Enti non ottemperino a quanto disposto dal comma 5 del presente articolo. 7. La frequenza certificata, con esito positivo, dei corsi regionali costituisce titolo per la progressione interna di carriera. 8. Le Regioni, in accordo con gli Atenei, possono istituire corsi di laurea breve specifici, destinando a tal fine dei fondi di bilancio". Art. 10 Il comma 1 dell'art. 9 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e' sostituito dal seguente:
"1. Il comandante del corpo o il responsabile del servizio di polizia municipale o locale, esercita tutte le funzioni gestionali ed organizzative, previste dalle leggi e dai CCNL e occupa la qualifica funzionale indicata dai contratti collettivi di lavoro come figura apicale del Ente e' responsabile esclusivamente verso i soggetti di cui all'art. 2, dell'impiego tecnico-operativo, dell'organizzazione e della partecipazione degli appartenenti al corpo o al servizio.
In sostituzione dell'art. 10 della legge 7 marzo 1986, n.65, abrogato dall'art. 73, comma 3, del D.lgs. 29/93, va inserito il seguente articolo: 1. Al personale della polizia municipale o locale a cui si è attribuito l'effettivo esercizio delle funzioni di cui all'art. 5, compete un'apposita indennita' di polizia municipale o locale determinata in sede di CCNL dei dipendenti degli enti locali. 2. In considerazione delle attività svolte ai sensi dell'art. 3 della presente legge, il finanziamento di almeno il cinquanta per cento dell'indennita' di cui al comma 1 è garantito da appositi stanziamenti nel bilancio statale, non computabili a carico dei costi contrattuali del comparto delle Autonomie Locali. 3. Agli addetti ai servizi di polizia locale si applicano le stesse disposizioni. 4. il CCNL definisce le modalita' di gestione dei proventi di cui all'art.110, del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 e di quelli di cui all'art. 208 comma 4 del D.lgs. 285/92, anche per le finalizzazioni previdenziali e assistenziali di cui al comma 2, dello stesso D.Lgs., secondo quanto previsto dalla L.335/95. Dopo l'art. 11 della legge 7 marzo 1986, n.65, e' aggiunto il seguente
"1. I veicoli in dotazione alla polizia municipale o locale utilizzati a fini istituzionali, sono esenti dalla tassa di proprieta' e da tributi straordinari. Gli apparati radio ricetrasmittenti utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale. 2. E' vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti. La conduzione di detti veicoli e' riservata al personale munito di patente di servizio o analogo documento rilasciato dall'Autorità competente, previo superamento di corsi di addestramento organizzati periodicamente dalle Regioni ". La patente di servizio è rilasciata senza la partecipazione ai suddetti corsi, al personale della polizia municipale o locale già in servizio al momento del entrata in vigore della presente legge se munito della corrispondente patente di guida. 3. Nel caso in cui durante il servizio gli addetti alla polizia municipale o locale, facendo un ingiustificato uso di sistemi di emergenza incorrano in una delle sanzioni previste dal D.Lgs. 285/92, e sucessive modifiche ed integrazioni, le eventuali sanzioni accessorie, relative alla patente di guida vengono applicate alla sola patente di servizio. 4. L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi si fa carico delle spese processuali sostenute dai dipendenti che in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio nell'interesse dell'amministrazione, con esclusione di dolo e di colpa grave.
L'articolo 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogato.
In sostituzione dell'art. 13 della legge 7 marzo 1986, n.65, abrogato dall'art. 73, comma 3, della D.Lgs. 29/93 e' inserito il seguente articolo:
1. "L'indennita' di polizia municipale o locale sara' corrisposta a decorrere dall'applicazione della parte economica del contratto collettivo nazionale dei dipendenti degli enti locali, successivo all'entrata in vigore della presente legge".
L'art. 14 della legge 7 marzo 1986, n.65, e' abrogato.
Nella lettera b) del comma 2 dell'art. 57 del Codice di procedura Penale, le parole: "le guardie delle province dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli addetti della polizia municipale o locale di cui alla legge 65/86 in presenza di flagranza di reato". |