- Li, 09.07.98
Oggetto: Legge quadro sull'ordinamento della Polizia locale.
- L'unita proposta di legge dell'On. Massa presentata alla 1�
Commissione Affari Costituzionali della Presidenza del Consiglio e Interni, � stata
trasmessa alle OO.SS. per una preventiva valutazione.
-
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del
Consiglio e interni)
- BOZZA DI TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE
IN MATERIA DI POLIZIA LOCALE
(A.C. 3962 E ABBINATE)
- "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia locale"
-
Art. 1
(Servizio di polizia locale)
- 1. Al fine di concorrere ad assicurare un diffuso ed efficace
controllo del territorio, garantire la sicurezza dei cittadini nei centri urbani,
prevenire il manifestarsi di atti criminali e espletare le funzioni che rappresentano
l'insieme delle attivit� svolte dai competenti organi del comune, suscettibili di
correlarsi a qualsiasi funzione di polizia amministrativa in tutte le materie che non
siano riservate dalla legge alla competenza esclusiva dello Stato, ogni comune organizza
il servizio di polizia locale, che viene assicurato dal corpo di polizia municipale
oppure, ove istituito, dal corpo di polizia intercomunale ai sensi dell'articolo 5, comma
2, nonch� dal corpo di polizia provinciale.
- 2. I corpi di polizia municipale e, ove esistenti, i corpi di
polizia intercomunale di cui all'articolo 5, comma 2, della presente legge, sono titolari
dei compiti generali di polizia locale.
- 3. I corpi di polizia provinciale, ove istituiti, sono titolari
dei compiti di polizia locale limitatamente alle competenze provinciali e alle competenze
in materia ambientale attribuite alle comunit� montane, agli enti parco e agli altri enti
comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale. Le leggi regionali
disciplinano il trasferimento ai corpi di polizia provinciale del personale dei corpi di
polizia locale istituiti da altri enti locali.
- 4. E' fatto divieto ai corpi di polizia municipale o intercomunale
e ai corpi di polizia provinciale di dare luogo a sovrapposizioni delle rispettive
funzioni nell'esercizio dei compiti ad essi affidati.
- 5. Le leggi regionali, in conformit� a quanto previsto
dall'articolo 3, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni,
delegano, di norma, alle province l'esercizio delle proprie funzioni di polizia locale.
Art. 2
(Legislazione regionale)
- 1. La potest� legislativa delle regioni in materia di polizia
locale, fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, � esercitata nel rispetto dei principi fondamentali
stabiliti dalla presente legge.
- 2. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, provvedono con legge a:
- a) stabilire le norme generali per l'istituzione e
l'organizzazione del servizio, tenendo conto della tipologia degli enti interessati;
- b) definire le rispettive funzioni dei corpi di polizia locale
operanti sul territorio regionale, in attuazione del principio di cui all'articolo 1,
comma 4;
- c) agevolare con idonee iniziative, incentivi e sovvenzioni la
costituzione delle forme associative tra i comuni minori ed, in particolare, tra quelli
ubicati in aree montane o geograficamente disagiate e stabilire il termine entro il quale
deve avvenire, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la costituzione dei servizi associati di
polizia intercomunale:
- d) disciplinare ed incentivare le forme di collaborazione e
coordinamento tra i corpi di polizia locale di competenza comunale e provinciale, all'uopo
predisponendo idonei servizi informativi unificati su base regionale;
- e) determinare le caratteristiche delle uniformi, delle
denominazioni e dei relativi distintivi di grado per gli addetti al servizio di polizia
locale, nonch� dei mezzi e degli strumenti in dotazione ai corpi di polizia locale;
- f) organizzare il sistema formativo e di aggiornamento della
polizia locale, prevedendo strumenti di programmazione annuale dell'offerta formativa su
base regionale e disciplinando la riorganizzazione, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, delle scuole dei corpi di polizia municipale, ove
esistenti, nonch� ricercando forme di collaborazione con le scuole per agenti della
Polizia di Stato;
- g.) prevedere appositi meccanismi di incentivazione per favorire
l'acquisto di attrezzature e strumenti tecnologici simili da parte dei corpi di polizia
locale operanti sul territorio regionale;
- h) prevedere che con regolamenti regionali siano definite, nel
rispetto dell'autonomia di ciascun comune, procedure uniformi di attuazione degli obblighi
previsti dalle leggi regionali;
- i) riorganizzare nell'ambito dei corpi di polizia provinciale i
corpi di polizia locale delle comunit� montane, degli enti parco e degli altri enti
comunque operanti sul territorio con competenze in materia ambientale.
Art. 3
(Regolamento del servizio di polizia locale)
- 1. I comuni singoli o associati adottano il regolamento del
servizio di polizia locale, che, in particolare, contiene disposizioni volte a stabilire:
- a) la disciplina dei rapporti tra il servizio di polizia locale e
gli altri servizi comunali che con questo interagiscono;
- b) il contingente numerico degli addetti al servizio, tenuto conto
dei residenti e dei dimoranti, dei flussi della popolazione, dell'estensione e della
morfologia del territorio, delle caratteristiche socioeconomiche della comunit� locale,
delle aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nonch� dell'indice
di motorizzazione e del tasso di criminalit�;
- c) gli strumenti per l'esercizio delle attivit� coordinate con le
forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1� aprile 1981, n. 121;
- d) le modalit� per lo svolgimento delle funzioni esterne, in
conformit� ai seguenti criteri:
- 1) autorizzazione delle missioni esterne al territorio a soli fini
di collegamento e di rappresentanza;
- 2) ammissione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, delle operazioni
esterne di polizia, ad iniziativa dei singoli durante il servizio, esclusivamente in caso
di necessit� dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di competenza;
- 3) ammissione delle missioni esterne per finalit� di soccorso in
caso di calamit� e disastri o per rinforzare altri corpi e servizi di polizia locale in
particolari occasioni, stagionali o eccezionali, previa elaborazione di appositi piani o
di accordi tra le amministrazioni interessate.
- 2. La giunta comunale, ovvero l'assemblea dei sindaci della forma
associativa di cui all'articolo 5, comma 2, approva il regolamento, previa deliberazione
del consiglio comunale o dei consigli comunali dei comuni aderenti alla forma associativa,
tenendo conto delle osservazioni contenute nella deliberazione adottata dal consiglio
comunale relativamente alla programmazione degli interventi di competenza della polizia
locale, ai sensi dell'articolo 4, comma 2.
Art. 4
(Competenze dei consigli comunali e
provinciali.
Modifiche ed integrazioni alla legge 8 giugno
1990, n. 142)
- 1. Il consiglio comunale o i singoli consigli comunali dei comuni
aderenti alla forma associativa di cui all'articolo 5, comma 2, dedicano annualmente una
specifica sessione dei propri lavori all'esame delle relazioni presentate,
rispettivamente, dal sindaco ovvero dall'assemblea dei sindaci della forma associativa
sugli aspetti generali riguardanti le politiche di sicurezza in ambito locale e dal
comandante del corpo di polizia locale sugli aspetti di carattere tecnico-organizzativo
del relativo servizio. Analoghe relazioni sono presentate al consiglio provinciale dal
presidente della provincia e dal comandante del corpo di polizia provinciale, ove
quest'ultimo sia esistente.
- 2. I consigli comunali e provinciali esaminano annualmente il
documento di programmazione degli interventi di polizia locale, presentato dal sindaco,
dal presidente della provincia ovvero dal presidente dell'assemblea dei sindaci della
forma associativa di cui all'articolo 5, comma 2, in nome e per conto della stessa,
sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in ordine alla
congruit� tecnica degli obiettivi prefissati nel documento, anche in relazione alle
risorse finanziarie complessivamente disponibili. Sul documento di programmazione i
consigli comunali e provinciali deliberano con mozione. In caso di approvazione della
mozione, i criteri e gli obiettivi indicati nel documento di programmazione, come
eventualmente modificati dal testo della mozione approvata, sono vincolanti per
l'attivit� gestionale dei rispettivi corpi di polizia locale. Nel caso in cui le mozioni
approvate dai consigli comunali dei comuni che abbiano istituito, ai sensi dell'articolo
5, comma 2, i corpi di polizia intercomunale non siano tra loro concordanti, la
deliberazione finale sul documento di programmazione � adottata dall'assemblea dei
sindaci della forma associativa con mozione nella quale sia motivata l'eventuale
difformit� dei criteri e degli obiettivi previsti rispetto alle indicazioni contenute
nelle mozioni approvate dai singoli consigli comunali.
- 3. All'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
dopo la lettera b) sono inserite le seguenti:
- "b-bis) le relazioni del sindaco e del presidente della
provincia sulle politiche di sicurezza in ambito locale e le relazioni dei comandanti dei
corpi di polizia locale sui profili organizzativi e gestionali dei relativi servizi; tali
relazioni sono esaminate in apposita sessione annuale dei lavori del consiglio;
- b-ter) i documenti di programmazione annuale degli interventi di
polizia locale".
Art. 5
(Corpo di polizia municipale o intercomunale)
- 1. Per corpo di polizia municipale si intende una struttura
composta, oltre che dal comandante del corpo, da almeno quindici tra ufficiali e agenti in
servizio attivo sul territorio di competenza, operanti per almeno dodici ore consecutive
ed in servizio di reperibilit� per le restanti ore.
- 2. Qualora non sia possibile, per ragioni di natura organizzativa
o di bilancio, istituire un autonomo corpo di polizia municipale, � fatto obbligo ai
comuni interessati di costituire un corpo associato di polizia intercomunale, all'uopo
avvalendosi delle forme associative e di cooperazione previste dagli articoli 24 e 25
della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. Il servizio associato di
polizia intercomunale deve essere costituito, in presenza delle condizioni di cui al
presente comma, entro il termine stabilito dalle leggi regionali, decorso il quale
ciascuna regione delibera, con decreto del Presidente della Giunta regionale, la
costituzione di un corpo associato di polizia intercomunale per i comuni sprovvisti di
autonomi corpi di polizia municipale.
Art. 6
(Poteri del sindaco in materia di polizia
locale)
- 1. Il sindaco concorre alla definizione e al perseguimento della
politica di sicurezza pubblica nell'ambito del territorio comunale ed esercita le proprie
funzioni di indirizzo in qualit� di componente effettivo del Comitato provinciale per
l'ordine e la sicurezza pubblica istituito dall'articolo 20 della legge 1� aprile 1981,
n. 121. Alle riunioni del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica
intervengono, unitamente ai sindaci, anche i comandanti dei rispettivi corpi di polizia
municipale o intercomunale, in qualit� di componenti tecnici.
- 2. I Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica
definiscono, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 7, commi 3, 4, 5 e 6, l'ambito
di competenza dei corpi di polizia locale in materia di funzioni ausiliarie di pubblica
sicurezza.
Art. 7
(Funzioni della polizia locale)
- 1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia locale
concernono le misure preventive e repressive dirette ad evitare danni e pregiudizi che
possano essere arrecati ai soggetti giuridici ed alle cose nello svolgimento di attivit�
relative alle materie nelle quali vengono esercitate le competenze, anche delegate, delle
regioni e degli enti locali, purch� tali materie non siano riservate dalla legge alla
competenza esclusiva dello Stato.
- 2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale o
intercomunale esercitano:
- a) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi dei commi 3,
4, 5 e 6 del presente articolo;
- b) funzioni di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12 del
Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, nell'ambito del territorio di competenza;
- a) funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti di cui al comma 7
del presente articolo;
- d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente alle ipotesi di
violazione delle disposizioni di legge istitutive di tributi locali, e attivit� di
segnalazione nei confronti della Guardia di finanza, ai sensi del comma 8 del presente
articolo;
- e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale,
nel rispetto delle funzioni attribuite ai corpi di polizia provinciale ai sensi
dell'articolo 1, comma 5;
- f) le funzioni di polizia amministrativa in relazione alle altre
materie espressamente indicate dalle leggi regionali; in tali materie, di competenza
esclusiva dei corpi di polizia locale, le forze di polizia statale segnalano ai competenti
corpi di polizia locale le violazioni eventualmente riscontrate in occasione
dell'esercizio delle proprie funzioni, fermo restando che l'irrogazione delle relative
sanzioni compete esclusivamente ai corpi di polizia locale.
- 3. Ferme restando le competenze delle forze di polizia statale in
materia di tutela dell'ordine pubblico, i corpi di polizia municipale e intercomunale
esercitano altres� le funzioni di tutela della sicurezza pubblica, con riferimento alla
salvaguardia della qualit� della vita delle persone residenti nel territorio di
riferimento, perseguita attraverso la coniugazione delle attivit� di prevenzione,
mediazione dei conflitti, controllo e repressione.
- 4. I corpi di polizia municipale ed intercomunale garantiscono
l'azione di presidio presso gli istituti scolastici, con particolare attenzione alle fasce
orarie coincidenti con l'inizio e la fine delle quotidiane attivit� didattiche, e
concorrono, nei limiti stabiliti, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, dai Comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica alla vigilanza nei parchi pubblici
cittadini e nei quartieri centrali e periferici dei centri urbani.
- 5. L'idoneit� alle funzioni di ufficiale e agente di polizia
locale, ottenuta in conformit� a quanto previsto dall'articolo 9, comporta il
riconoscimento Ope Legis della qualit� di ufficiale e di agente di pubblica
sicurezza e di ufficiale e di agente di polizia giudiziaria, senza limitazioni temporali.
- 6. Nell'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza
gli ufficiali e gli agenti di polizia locale devono intervenire in caso di flagranza di
reato. A tale obbligo gli ufficiali e gli agenti di polizia locale sono tenuti anche al di
fuori del territorio comunale, intercomunale o provinciale di riferimento, purch� non
siano gi� intervenuti i corpi di polizia locale competenti per territorio e fermo
restando l'obbligo per le forze di polizia locale che si trovino al di fuori del proprio
territorio di cessare da ogni forma di intervento nel momento in cui l'esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza � assunto dai competenti corpi di polizia locale.
- 7. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale svolgono tutte le
funzioni di polizia giudiziaria relative alle materie di competenza comunale o provinciale
e, nel caso di intervento in flagranza di reato e limitatamente al tempo strettamente
necessario, compiono gli atti idonei ad assicurare le fonti di prova dei fatti di reato
relativi a materie di competenza statale.
- 8. Agli ufficiali ed agli agenti di polizia municipale o
intercomunale � fatto obbligo di segnalare alla Guardia di finanza ogni presunta
violazione di disposizioni tributarie diversa dalle ipotesi di violazione di cui al comma
2, lettera d), del presente articolo, della quale siano venuti a conoscenza in occasione e
a causa dell'esercizio delle proprie funzioni.
Art. 8
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 370 del
codice di procedura penale e ulteriori disposizioni in materia di attivit� di polizia
giudiziaria dei corpi di polizia locale)
- 1. All'articolo 370 del codice di procedura penale, approvato con
decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate le modificazioni e
integrazioni di cui ai commi seguenti.
- 2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
- "1-bis. il pubblico ministero pu� delegare il corpo
di polizia locale, nell'ambito esclusivo dei compiti istituzionali di competenza di
quest'ultimo, al compimento di specifici atti di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle
attivit� di polizia giudiziaria delegate ai sensi del presente comma gli ufficiali e gli
agenti di polizia locale rispondono esclusivamente al comandante del corpo cui
appartengono".
- 3. Al comma 2, le parole: "del comma 1" sono sostituite
dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".
- 4. E vietato il distacco di componenti dei corpi di polizia locale
presso le locali procure della Repubblica per lo svolgimento di attivit� permanenti di
polizia giudiziaria. A tale divieto pu� derogarsi in presenza di apposita convenzione
stipulata per l'ambito comunale o intercomunale di competenza, previo consenso del
comandante del corpo e nei limiti di organico da questo stabiliti. La convenzione prevede
espressamente il rimborso da parte delle procure della Repubblica delle spese sostenute
dai corpi di polizia locale in conseguenza dell'avvenuto distacco di loro unit�.
Art. 9
(Abilitazione al servizio di agente di polizia
locale)
- 1. Le amministrazioni comunali e provinciali e le forme
associative di cui all'articolo 5, comma 2, bandiscono, ad esclusivi fini di selezione dei
candidati, prove selettive a contenuto psico-fisico e attitudinale, secondo tipologie
uniformi individuate, in analogia con i criteri di reclutamento previsti per le forze di
polizia statale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Il superamento della prova selettiva costituisce requisito per
l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale o regionale per l'accesso alla qualifica
di agente di polizia locale.
- 2. In aggiunta alle modalit� di reclutamento del personale delle
amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le
amministrazioni comunali e provinciali e le forme associative di cui all'articolo 5, comma
2, possono, inoltre, provvedere all'integrazione degli organici dei rispettivi corpi di
polizia locale mediante assunzione diretta di candidati giudicati idonei e collocati in
graduatorie in corso di validit� relative a concorsi banditi da altre amministrazioni
comunali o provinciali o da altre forme associative di cui all'articolo 5, comma 2.
- 3. I comuni possono altres� procedere all'espletamento delle
procedure concorsuali per l'assunzione di agenti di polizia locale anteriormente al
verificarsi delle vacanze di organico destinate ad essere coperte, salvo l'obbligo per i
comuni interessati di rimborsare al fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10, le somme impiegate
nella formazione degli agenti di polizia locale qualora la loro assunzione non abbia luogo
entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione di cui ai commi 5 e 6 del
presente articolo.
- 4. In applicazione dell'articolo 33 del decreto legislativo 3
febbraio 1993. n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, i
comuni, le province e le forme associative di cui all'articolo 5, comma 2, possono
altres� ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi corpi di polizia locale
mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio presso i corpi di polizia locale di
altre amministrazioni, previo consenso dell'amministrazione di appartenenza e purch� le
domande di trasferimento siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto almeno un
biennio di servizio presso le rispettive amministrazioni. Non � richiesto il consenso
dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione diretta di cui al comma 2 del
presente articolo qualora l'amministrazione di destinazione sia quella che aveva bandito
il concorso.
- 5. I candidati dichiarati vincitori del concorso per l'accesso
alla qualifica di agente di polizia locale sono confermati in ruolo, dopo il periodo di
prova, subordinatamente al conseguimento dell'idoneit� alle funzioni di agente di polizia
locale al termine della partecipazione ad un corso di formazione obbligatoria della durata
di un anno, istituito ed organizzato su base regionale o interregionale secondo le
modalit� stabilite dalle leggi regionali. I partecipanti giudicati idonei al termine del
corso di formazione assumono immediatamente servizio. I partecipanti al corso di
formazione sono assunti con contratti di formazione e lavoro, ai sensi dell'articolo 16
del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
e sono temporaneamente inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore a quella
contrattualmente definita.
- 6. Il corso di formazione di cui al comma 5 si articola in due
semestri. Nel primo semestre, corrispondente al primo semestre di cui all'articolo 48
della legge 1� aprile 1981, n. 121, � impartito ai vincitori un addestramento teorico e
pratico all'esercizio delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza e delle funzioni di
polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 7. Nel secondo semestre, cui sono
ammessi i vincitori che abbiano conseguito l'idoneit� alle funzioni ausiliarie di
pubblica sicurezza e alle funzioni di polizia giudiziaria, � impartito un addestramento
teorico e pratico all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, comma 2, lettere b),
d), e) e f).
- 7. L'attivit� formativa relativa al primo semestre � svolta
presso le scuole per agenti della Polizia di Stato, di cui all'articolo 60, primo comma,
numero 1), della legge 1� aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nonch�, con
appositi cicli formativi, presso le scuole per allievi dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza, ovvero in strutture regionali o comunali convenzionate con le
strutture delle scuole per agenti della Polizia di Stato. In caso di svolgimento
dell'attivit� formativa presso strutture regionali o comunali convenzionate con strutture
della Polizia di Stato, le relative convenzioni garantiscono la partecipazione
all'attivit� formativa del personale docente delle scuole per agenti della Polizia di
Stato e prevedono la concertazione tra strutture statali e strutture regionali o comunali
nella elaborazione dei programmi didattici.
- 8. Gli oneri finanziari relativi allo svolgimento del primo
semestre di formazione, qualora esso si svolga, ai sensi del comma 6 del presente
articolo, presso le scuole per agenti della Polizia di Stato, sono posti a carico dello
Stato nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, ad eccezione degli oneri
relativi alla corresponsione delle retribuzioni agli allievi agenti di polizia locale, cui
provvedono, per l'intero periodo formativo, gli enti locali nei limiti dei rispettivi
ordinari stanziamenti di bilancio. Le somme erogate a tale titolo dagli enti locali sono
ad essi rimborsate a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 208, comma 1-bis e
comma 2, lettera c), del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10.
- 9. In caso di inadempienza delle regioni nell'organizzazione del
sistema di formazione e di aggiornamento della polizia locale, i due semestri di
formazione di cui al comma 6 si svolgono, rispettivamente, presso le scuole per agenti
della Polizia di Stato e presso la Scuola nazionale di cui all'articolo 13, secondo
modalit� stabilite dalla Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri finanziari derivanti dallo svolgimento dei corsi di
formazione di cui al presente comma sono posti a carico delle regioni inadempienti, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 10
(Modifiche ed integrazioni all'articolo 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
- 1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, sono apportate le
modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.
- 2. Dopo il comma 1 � inserito il seguente:
- " 1 -bis. � istituito, nell'ambito della
Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, un fondo con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, denominato
"Presidenza del Consiglio dei ministri - Fondo nazionale per la formazione
professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale", nel quale sono
versate le somme di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo".
- 3. Al comma 2, lettera a), le parole: "dell'ottanta per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "del settantacinque per cento".
- 4. Al comma 2, dopo la lettera b) � aggiunta la seguente:
- "b-bis) al fondo nazionale per la formazione professionale
degli agenti e dei comandanti di polizia locale, di cui al comma 1-bis del presente
articolo, nella misura del cinque per cento del totale annuo sopra richiamato, per il
finanziamento degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dagli enti locali durante
i periodi di formazione professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale,
nonch� degli oneri di natura organizzativa sostenuti direttamente dalle regioni o dagli
enti locali da queste incaricati dello svolgimento della formazione degli agenti di
polizia locale, nel limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta: la
ripartizione delle risorse � effettuata, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base all'entit� delle
attivit� previste nei programmi annuali di formazione professionale degli agenti di
polizia locale approvati dalle regioni; nell'ambito della percentuale di cui alla presente
lettera, l'un per cento � destinato al finanziamento delle strutture di formazione per
agenti di polizia locale previste dalle leggi regionali".
Art. 11
(Riqualificazione professionale del personale
in servizio)
- 1. Per il personale dei corpi di polizia municipale e provinciale
in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge il conseguimento
dell'idoneit� alle funzioni secondo quanto previsto dall'articolo 7 � subordinato al
superamento di un corso di riqualificazione professionale secondo modalit� stabilite con
le leggi regionali di cui all'articolo 2 e nel rispetto del criterio secondo cui la
riqualificazione professionale per ciascuna unit� di personale deve aver luogo entro
cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un periodo di
cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge la percentuale
di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, come modificato dall'articolo 10, � elevata all'otto per cento, con
corrispondente riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera a),
del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
- 2. In deroga all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, le unit� di
personale che non abbiano conseguito l'idoneit� alle funzioni ai sensi del comma 1 del
presente articolo sono collocate in mobilit�.
Art. 12
(Comandante del corpo di polizia locale)
- 1. Il comandante del corpo di polizia locale svolge le funzioni
gestionali e organizzative previste dalla presente legge, dai regolamenti dei servizi di
polizia locale e dai contratti collettivi nazionali di lavoro ed occupa la qualifica
funzionale apicale indicata nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
- 2. Il comandante del corpo di polizia locale svolge tutte le
funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142,
come sostituito dall'articolo 6, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei corpi di
polizia locale aventi particolare complessit�, il comandante pu� delegare a propri
ufficiali lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali, nei casi e secondo le
modalit� stabilite con il regolamento comunale di cui all'articolo 3.
- 3. L'incarico di comandante � attribuito, per un periodo non
inferiore a cinque anni, dal sindaco, dal presidente della provincia ovvero dal presidente
dell'assemblea dei sindaci della forma associativa di cui all'articolo 5, comma 2, a
unit� di personale in possesso del requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale dei
comandanti dei corpi di polizia locale, di cui all'articolo 13, ovvero a persona esterna
all'ente che risulti in possesso del predetto requisito dell'iscrizione all'elenco
nazionale, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 51, comma 5-bis,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata dall'articolo 6, comma 4, della
legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale assunto con contratto a tempo determinato, gi�
dipendente di altre amministrazioni, ha diritto all'aspettativa senza assegni.
- 4. I comuni, le province e le forme associative di cui
all'articolo 5, comma 2, possono altres� procedere alla assunzione dei comandanti dei
rispettivi corpi di polizia locale mediante concorso pubblico. Sono ammessi al concorso
pubblico, anche in carenza del titolo di studio, tutti coloro che risultino iscritti
all'elenco nazionale di cui all'articolo 13, nonch� il personale non iscritto all'elenco
nazionale purch� in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dal
bando di concorso. Qualora risulti vincitore un candidato non iscritto all'elenco
nazionale di cui all'articolo 13, la formale assunzione delle funzioni di comandante �
subordinata al conseguimento dell'idoneit� al teemine del corso di preparazione presso la
Scuola nazionale e all'iscrizione nell'elenco nazionale di cui all'articolo 13. Gli oneri
finanziari derivanti dall'espletamento dei corsi di preparazione dei comandanti assunti
mediante concorso pubblico che non risultino gi� iscritti nell'elenco nazionale di cui
all'articolo 13 sono posti a carico dei comuni che hanno bandito il concorso, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 13
(Elenco Nazionale dei comandanti dei corpi di
polizia locale.
Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di
polizia locale)
- 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento
della funzione pubblica � istituito l'elenco nazionale dei comandanti dei corpi di
polizia locale. Sono iscritti nell'elenco di cui al presente comma coloro i quali abbiano
conseguito l'idoneit� alle funzioni di comandante di polizia locale al termine di un
corso di formazione svolto presso la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di
polizia locale, di cui al comma 2 del presente articolo. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la
Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione e alla cancellazione dall'elenco
nazionale di cui al presente comma.
- 2. � istituita la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi di
polizia locale, avente personalit� giuridica di diritto pubblico e sottoposta alla
vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione
pubblica, con il compito di attuare corsi di preparazione e aggiornamento per i comandanti
dei corpi di polizia locale e di compiere e promuovere studi per il miglioramento
tecnico-amministrativo dei servizi di polizia locale. La Scuola � gestita da un consiglio
di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e
composto da quattro rappresentanti designati dalla Conferenza unificata di cui al Capo III
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da un rappresentante designato
dall'organizzazione sindacale degli addetti ai corpi di polizia locale maggiormente
rappresentativa sul piano nazionale, da un rappresentante designato dall'associazione
nazionale dei comandanti dei corpi di polizia locale maggiormente rappresentativa e da un
rappresentante designato dall'associazione nazionale degli operatori di polizia locale
maggiormente rappresentativa. Il consiglio elegge nel proprio seno il presidente,
scegliendolo tra i componenti designati dalla Conferenza unificata.
- 3. La Conferenza unificata stabilisce annualmente, sulla base dei
programmi formativi approvati dalle singole regioni, il numero di posti complessivamente
disponibili per il corso di formazione nazionale e provvede a ripartirli a livello
regionale. Per l'ammissione al corso di formazione presso la Scuola nazionale le regioni
bandiscono apposite prove selettive, cui possono partecipare i dipendenti abilitati
all'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo. Ciascuna regione riserva ai
comuni che desiderino farsi carico della formazione di proprie unit� di personale una
percentuale dei posti disponibili annualmente per l'ammissione ai corsi di formazione
tenuti dalla Scuola nazionale; in tal caso gli oneri finanziari per la formazione delle
unit� di personale sono posti a carico dei rispettivi comuni di appartenenza, nei limiti
degli ordinari stanziamenti di bilancio. I restanti oneri finanziari derivanti dallo
svolgimento presso la Scuola nazionale dei corsi di formazione, nonch� dei corsi di
aggiornamento di cui al comma 5 del presente articolo, sono posti a carico del fondo
nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 10.
- 4. La scelta della sede della Scuola nazionale � effettuata con
decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'interno,
sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281.
- 5. L'attivit� formativa della Scuola nazionale � programmata dal
consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo III del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. I programmi didattici prevedono anche
specifici corsi di aggiornamento annuale per i comandanti dei corpi di polizia locale in
carica, anche con riferimento alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa
disciplinate dalle leggi regionali. Gli oneri finanziari derivanti dalle attivit� di
aggiornamento relative alle materie oggetto di funzioni di polizia amministrativa
disciplinate dalle leggi regionali sono posti a carico delle regioni interessate, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 14
(Abilitazione al porto d'armi)
- 1. I comuni le province e le forme associative di cui all'articolo
5, comma 2 comunicano al prefetto, ai fini dell'abilitazione al porto d'armi senza
licenza, i nominativi dei nuovi assunti del corpo di polizia locale risultati idonei al
corso di Formazione.
- 2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
disciplinati i casi e le modalit� in cui � ammesso il porto d'armi, senza licenza, da
parte degli ufficiali e degli agenti di polizia locale, nonch� la tipologia delle armi in
dotazione e le modalit� di accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso.
- 3. Agli ufficiali e agli agenti di polizia locale pu� essere
concesso, previa autorizzazione e fatta salva la garanzia della funzionalit� del
servizio, di non portare le armi di cui sono dotati, t'ermo restando l'obbligo di
assicurare lo svolgimento delle funzioni cui sono preposti. Gli ufficiali, i comandanti
dei corpi di polizia locale ed i sindaci si intendono mallevati da qualsivoglia
responsabilit� per incidenti accaduti in servizio ad agenti e ad ufficiali a causa dello
svolgimento delle rispettive funzioni in carenza dell'arma.
- 4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale hanno facolt� di
portare le armi di cui sono dotati anche fuori servizio, nell'intero territorio nazionale.
- 5. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma
134 � abrogato.
Art. 15
(Veicoli di servizio)
- 1. I veicoli di servizio in dotazione ai corpi di polizia locale
sono esenti dalla tassa di propriet� e da tributi straordinari. Gli apparati radio
ricetrasmittenti utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale .
- 2. � vietato l'uso dei veicoli di servizio per scopi diversi da
quelli a cui sono stati originariamente adibiti.
- 3. La conduzione dei veicoli di servizio � riservata al personale
munito di apposita patente di guida rilasciata dall'amministrazione provinciale, previo
superamento di specifici corsi di addestramento periodicamente organizzati nell'ambito
delle attivit� formative di cui all'articolo 9.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 139 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, nel caso di incidenti
verificatisi in occasione dello svolgimento dei compiti di servizio la patente di guida di
cui al comma 3 � sospesa dai competenti uffici dell'amministrazione provinciale. La
sospensione non produce effetti sulla validit� della patente di guida personale.
- 5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore
della presente legge, in attesa dell'organizzazione dei corsi previsti dal comma 3, cui
devono partecipare agenti, ufficiali e comandanti in servizio ovvero successivamente
assunti, sono abilitati all'uso dei veicoli di servizio tutti gli addetti ai corpi di
polizia locale in possesso di patente di guida.
Art. 16
(Coordinamento delle forze di polizia)
- 1. Per ambiti territoriali limitati, contermini ed omogenei i
Comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica costituiscono organismi tecnici,
presieduti dal prefetto o da un funzionario da lui delegato, ai quali partecipano i
comandanti dei corpi di polizia locale, ivi compresi i comandanti dei corpi di polizia
provinciale, ove istituiti, operanti sui territori di riferimento, nonch� i
rappresentanti territoriali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della
Guardia di finanza, del corpo dei vigili del fuoco, del corpo forestale dello Stato e dei
servizi della protezione civile. Tali organismi tecnici definiscono le modalit� di
collaborazione tra le varie strutture e formulano protocolli di intervento che escludano
la sovrapposizione degli interventi tra i diversi corpi e definiscano i flussi informativi
reciproci e le modalit� di coordinamento.
- 2. Gli ufficiali e gli agenti dei corpi di polizia locale possono
accedere direttamente alle informazioni contenute negli archivi del Ministero
dell'interno, secondo le modalit� stabilite con decreto del Ministro dell'interno, da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17
(Personale ausiliario e volontario)
- 1. Ai servizi di polizia locale pu� essere aggregato personale
ausiliario che risponde funzionalmente al responsabile del servizio. Le unit� di
personale ausiliario non assumono la qualifica di agente di polizia locale. Il personale
ausiliario � utilizzato per le attivit� amministrative tecniche interne ai corpi di
polizia locale.
- 2. Nell'area amministrativa e tecnica aggregata al corpo di
polizia locale possono essere inseriti agenti o ufficiali che per inidoneit� fisica non
sono pi� in grado di svolgere le specifiche funzioni di istituto. L'inserimento
nell'organico amministrativo e tecnico provoca la sospensione dall'abilitazione al porto
d'armi rilasciata ai sensi dell'articolo 14.
- 3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i
Ministri della difesa e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, � approvata una convenzione con l'associazione
dei carabinieri in congedo, con l'associazione degli agenti della polizia di Stato a
riposo e con l'associazione degli agenti della Guardia di finanza in congedo, per
l'utilizzazione, da parte dei comuni che ne facciano richiesta, di loro aderenti in
qualit� di volontari a supporto delle attivit� dei rispettivi corpi di polizia locale.
Analoga facolt� � concessa ai comuni con riferimento agli agenti e agli ufficiali dei
corpi di polizia locale a riposo, previa stipula di una convenzione con la relativa
associazione.
- 4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, commi 132 e
133, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il regolamento del servizio di polizia locale di
cui all'articolo 3 pu� prevedere la costituzione e l'utilizzazione di strutture
ausiliarie di cittadini volontari limitatamente all'esercizio di funzioni di supporto alle
attivit� degli agenti e degli ufficiali di polizia locale, con riferimento alle
competenze in materia di polizia ittico-venatoria, ecologica ed ambientale.
Art. 18
(Progressione in carriera del personale.
Disposizione transitoria)
- 1. Le progressioni in carriera del personale dei corpi di polizia
locale sono disciplinate da ciascun comune e da ciascuna provincia nell'ambito dei
rispettivi regolamenti degli uffici e del personale. Le leggi regionali di cui
all'articolo 2 favoriscono l'applicazione dei meccanismi di progressione in carriera
mediante procedure selettive e corsi-concorso.
- 2. Gli ufficiali di polizia locale nominati in servizio che non
abbiano l'idoneit� all'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo possono
essere confermati nell'incarico subordinatamente al conseguimento dell'idoneit� al
termine di un corso di formazione, secondo modalit� stabilite con le leggi regionali di
cui all'articolo 2.
- 3 Fino al completamento dei processi di formazione professionale
degli ufficiali di polizia locale che non risultino gi� in possesso dell'idoneit�
all'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo, queste ultime continuano ad
essere esercitate dagli addetti ai corpi di polizia locale ad esse preposti alla data di
entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli addetti facenti funzioni di
comandante in comuni con pi� di un agente di polizia locale ma che non possiedano i
requisiti gi� previsti dall'articolo 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni per la costituzione di un corpo di polizia municipale.
Art. 19
(Norme in materia di contrattazione collettiva)
- 1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi di polizia locale
� disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni.
- 2. Ferma restando l'appartenenza al comparto di contrattazione
collettiva stabilito in conformit� alla procedura prevista dall'articolo 45 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 1 del decreto
legislativo 4 novembre 1997, n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure
riguardanti il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore e della specificit� del personale dei corpi di polizia
locale.
Art. 20
(Norme in materia previdenziale
e di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro)
- 1. Gli addetti ai corpi di polizia locale hanno le stesse
prerogative degli appartenenti alla Polizia di Stato ad ordinamento civile in materia di
previdenza ed assistenza, assicurazione, prevenzione degli infortuni, speciali elargizioni
o riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari, malattie professionali,
attivit� usuranti e tutela legale.
- 2. Al personale dei corpi di polizia locale � corrisposta una
indennit� di polizia pensionabile nella misura determinata dai contratti collettivi
nazionali di lavoro in relazione ai singoli livelli professionali raggiunti, al grado di
responsabilit� attribuita e alla natura delle funzioni svolte.
- 3 Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico concernente le
disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale � tenuto, con proprio decreto da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare
le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno 1988, recante nuova tariffa dei
premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per
il settore industriale, e relative modalit� di applicazione, al fine di istituire una
apposita classe di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai
compiti di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista per gli
appartenenti alle forze della Polizia di Stato.
- 4. � istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica un fondo di assistenza e previdenza per il personale
dei corpi di polizia locale, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che
si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale
dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri fondo nazionale di
assistenza e previdenza per il personale dei corpi di polizia locale", nel quale sono
versate le somme di cui all'articolo 208, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 5 del presente articolo. Il fondo persegue
finalit� di assistenza e di previdenza a favore del personale dei corpi di polizia
locale, con particolare riferimento all'assistenza del personale in servizio e in
quiescenza e dei relativi familiari in situazioni di bisogno all'erogazione di assegni
mensili in caso di malattia di durata superiore a quella contrattualmente stabilita, al
pagamento contributivo degli oneri legati al riconoscimento di attivit� usuranti e alla
stipulazione di polizze assicurative. Con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalit� di
riconoscimento e di erogazione delle prestazioni di cui al presente comma e sono
disciplinate la composizione e le competenze degli organi direttivi del fondo.
- 5. All'articolo 208, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo le parole: "del personale
della Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "dei corpi di polizia
locale," .
Art. 21
(Abrogazione)
- 1. � abrogata la legge 7 marzo 1986, n. 65, e successive
modificazioni.