RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Proposto dal Sig. Marini Marzio, segretario capo titolare del Comune di Uzzano (PT) domiciliato al momento in Cascina (PI) Via Alessandrini, 16;

CONTRO

- il Presidente del Consiglio dei Ministri domiciliato ex-lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

-il Presidente pro tempore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari comunali e provinciali con sede in Roma c/o A.N.C.I. Via dei Prefetti, 46

CONTRO

- il Comune di UZZANO (PT), rappresentato dal Sindaco pro tempore Sig. Baldecchi Alessandro;

- il Sig. Nannipieri Edoardo, nominato dal predetto Sindaco Segretario del Comune di Uzzano (PT) residente in Cascina (PI) via Macerata, 109;

Per l’annullamento dei seguenti atti a firma del Sindaco sopra generalizzato:

a) di mancata conferma del ricorrente nella funzione di Segretario Comunale Capo del Comune di Uzzano (PT), nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e segnatamente, della legge del regolamento di cui al DPR 465/97 emanato in attuazione, dell’art. 17 comma 78, della legge 15.5.1997 n. 127 – ove occorra – in parte qua;

(notificato il 27.4.1998 al prot.4276 del Comune di Capannoli (PI) dove lo scrivente prestava attività di Segretario Comunale quale supplente a tempo pieno a seguito di specifica richiesta, del cui sollecito lo scrivente ha richiesto copia a norma della l.241/90, autorizzata prioritariamente con atto idoneo, la quale costituisce presupposto necessario del Decreto Ministeriale n° 17200.1789 del 8.5.1997);

b) l’atto di nomina del segretario diverso dal segretario titolare avvenuta oltre il termine "massimo" di centoventi giorni dall’entrata in vigore del DPR 465/1997 (ovvero successivamente al 6 maggio 1998).

1a) il sottoscritto Dott. Marini Marzio è entrato in servizio quale Segretario Comunale titolare del Comune di Uzzano (PT) a seguito di trasferimento assentito dalle amministrazioni interessate a far data dal 30.12.1993 come risulta da telefax della Prefettura di Pistoia al Comune predetto del 29.12.1993 (prot.3883/I° sett.) e comunque successivamente all’espletamento del concorso cumulativo per titoli, bandito con D.M. 3.7.1992, per la copertura delle segreterie comunali di classe terza vacanti al 1 luglio 1992. In tale sede ha visto avvicendarsi due amministrazioni: la prima precedente l’attuale guidata dal Sindaco Sig. Profili Giuliano con la quale ha lavorato serenamente, quella attualmente in carica a seguito dell’elezione diretta del Sindaco Sig. Balbecchi Alessandro con la quale il rapporto è risultato subito difficile per la reiterata attività d’alcuni assessori preordinata a violare le norme d’imparzialità e correttezza amministrativa fissate dall’art. 97 della Costituzione e di cui si trova riscontro nelle segnalazioni e denunce effettuate dal sottoscritto istante alla locale stazione dei Carabinieri di Pescia; comunque, per tutti gli anni di servizio prestati lo scrivente ha conseguito- come attestato nello Stato Matricolare dei Segretari Comunali della Prefettura di Pistoia la qualifica d’OTTIMO.

2a) Sennonché, con l’atto impugnato, il 27.4.1998 il Sindaco d’Uzzano in pretesa applicazione delle norme di cui alla legge n. 127/97 e DPR 465/97, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà di provvedere alla sostituzione del Segretario Capo titolare.

3a) Tale provvedimento è illegittimo ex se che per invalidità derivata, trovando il proprio fondamento in norme della cui costituzionalità si dubita. In particolare, esso è illegittimo e va annullato per i seguenti motivi: violazione degli articoli 3 e 97 della Costituzione; della legge 421/1992 e della legge 241/90; eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, arbitrarietà, errore sui presupposti di fatto e di diritto.

I) Nel sistema delineato dalla legge 127/97 prima, e dal regolamento d’attuazione emanato con il DPR 465/97 poi, la figura del Segretario Comunale viene, com’è noto, ad essere radicalmente modificata.

Anzitutto, la legge 127/97 ha previsto-abrogando l’art. 52 della l. 142/90- che il Segretario Comunale non sia più un funzionario statale al servizio dell’ente locale, ma un titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali-articolato in sezioni regionali- al quale si accede mediante concorso (le cui modalità, come si andrà a dire, sono pervero affatto diverse da quelle che oggi hanno caratterizzato l’accesso a tale funzione).

Oltre che la posizione istituzionale della figura del segretario comunale, vengono modificate-parzialmente- anche le funzioni e le competenze a lui attribuite. Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni d’assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, o dei responsabili dei servizi, coordinandone l’attività. La disposizione di portata maggiormente innovativa è – in questo quadro – quella che viene a configurare il diverso rapporto tra il Sindaco e il Segretario. Tale rapporto viene infatti a configurarsi come un rapporto di tipo fiduciario, essendo previsto che sia il Sindaco a nominare il Segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, scegliendo tra gli iscritti all’albo. E’ stato infatti previsto (cfr. art. 17 comma 70 l. 127/97 ed art. 15 comma 2 e 6 che il Sindaco neoeletto- previa comunicazione al Segretario titolare –possa esercitare il potere di nomina non prima di 60 gg., e non oltre i 120 gg. dal suo insediamento. La stessa possibilità è altresì riconosciuta al Sindaco già in carica alla data d’entrata in vigore del regolamento. Accanto al potere di nomina del Segretario, è altresì riconosciuta al Sindaco la possibilità di revocare il Segretario, con provvedimento motivato, per violazione dei doveri d’ufficio (l.127/97). Tale disposizione è ulteriormente specificata, in sede d’attuazione, dalle previsioni che condizionano il potere di revoca alla sussistenza di gravi violazioni dei doveri d’ufficio, e dal mancato raggiungimento dei risultati da parte del segretario, cui è correlativamente riconosciuta la veste di contraddittore necessario nel procedimento a suo carico.

II) Della facoltà di poter non confermare il Segretario titolare si è avvalso, come detto, il Sindaco d’Uzzano attraverso il provvedimento impugnato, emanato in presunta applicazione delle disposizioni normative sopra citate. Tuttavia, anche voler ammettere la legittimità e la costituzionalità di tali previsioni (di cui si dirà oltre), l’atto di mancata conferma appare insanabilmente viziato. E ciò anche per le seguenti considerazioni.

Anzitutto il carattere fiduciario della nomina non sottrae quest’ultima dal rispetto dei principi d’imparzialità e buon andamento e dall’obbligo d’idonea motivazione che, nel caso di specie, manca del tutto. L’esercizio del potere di conferire (e, quindi, quello di non confermare) gli incarichi dirigenziali, secondo una giurisprudenza costante incontra necessariamente il limite posto a garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, allo scopo di dare una sufficiente ed adeguata spiegazione delle ragioni giustificatrici delle scelte discrezionali, indicando con chiarezza i motivi che conducono a preferire un funzionario a tutti gli altri astrattamente idonei a ricoprire l’incarico, un giudizio che rifletta la concreta espressione delle capacità organizzative e direttive da utilizzare nell’organizzazione dell’apparato organizzativo (cfr. TAR Umbria, 2.9.1981 n.276;Cds, IV,10.8.1993 .566; CdS.IV,2.7.1993 n.669; CSD, IV, ord. 9.1.1998 n. 103). In altri termini, come affermato dal Consiglio di Stato (sez. IV,16.3.1993 n.393) il rapporto di fiducia tra organi politici e organi burocratici, sotteso al potere di nomina riconosciuto ai primi, deve consistere " nella ricerca di dati obiettivi con riferimento alla probabilità di svolgimento ottimale di mansioni pubbliche per un periodo indipendente dalle vicende governative".

Di tutto ciò, la possibilità riconosciuta al Sindaco di non confermare il Segretario già in servizio, non tiene assolutamente conto. Il caso particolare del ricorrente ne costituisce segno macroscopico avendo lo stesso, come dimostrato in punto di fatto, svolto sempre compiti di particolare delicatezza, conseguendo per tutti gli anni di servizio la qualifica d’ottimo! Ma, evidentemente, i risultati conseguiti nel corso di una carriera ultradecennale, la professionalità acquisita non costituisce motivazione sufficiente ad essere confermati nella propria sede e funzione.

III) Il provvedimento impugnato è dunque illegittimo in quanto privo di qualsiasi motivazione specifica e puntuale. Il potere di mancata conferma si configura, al di là della legittimità della previsione nel suo complesso, come una facoltà riconosciuta al Sindaco. Pertanto, non ricorrendo obbligo alcuno al cambio dei vertici burocratici, il Sindaco, ove intenda avvalersi di tale facoltà, non può non motivare l’allontanamento di un funzionario altamente qualificato. Se il potere di revoca seppure ancorato a circostanze obiettive, quali la violazione dei doveri d’ufficio ed il mancato raggiungimento dei risultati, deve essere esercitato con rigide garanzie procedimentali, non sembra ipotizzabile – nel silenzio della legge, ma vigente la disposizione di cui all’art 3 l. 241/90 – ed alla luce di quanto sopra esposto – esercitare la mancata conferma senza fornire valide e comprovate motivazioni che rendono opportuna l’attivazione della complessa procedura di sostituzione, e che siano idonee e dimostrare la convenienza – in termini organizzativi e gestionali – della sostituzione di un Segretario esperto, solerte e, conseguentemente, il potenziale migliore funzionario della struttura amministrativa stessa.

4a) Qualora poi gli atti emanati dovessero ritenersi – mentre si nega – conformi al dettato legislativo, si deve censurare la legge stessa sotto molteplici profili di costituzionalità. In particolare:

Poiché, come detto, la figura del Segretario continua ad essere quella di assistere gli organi dell’Ente custodendo la legittimità dell’attività amministrativa, la disposizione in esame altera, tra l’altro, lo stesso rapporto tra politica e dirigenza. Quest’ultimo infatti si caratterizza per essere al tempo stesso di separazione e coordinamento: al Sindaco, ora responsabile in prima persona, spetta la cura degli interessi, al Segretario la salvaguardia della legittimità dell’attività di soddisfazione degli stessi, anche nel ridimensionato compito dell’accertamento di conformità alla legge ed agli atti fondamentali dell’ente locale dell’operato dell’amministrazione. Dunque il ruolo di cui il Segretario continua ad essere attributario funge da contrappeso rispetto alle scelte del potere politico. E ciò conformemente a quanto previsto nelle recenti innovazioni legislative in tema di definizione del rapporto politica-amministrazione.

Il legislatore degli anni ’90, infatti, si è preoccupato di porre dei paletti contro le ricorrenti invasioni della politica nel campo della gestione concreta, così riproponendo in modo forte il principio di separazione ( rectius: distinzione) tra i due poli, anche nel quadro della generalizzata tendenza verso la trasformazione della dirigenza pubblica in un sorta di management. Il raccordo tra politica ed amministrazione viene assicurato da un controllo non più riferito ai singoli atti ma, piuttosto, ai risultati complessivi della gestione (dovendosi intendere per legittimità della azione amministrativa anche il risultato raggiunto). Pertanto, tale raccordo può concretamente ed efficacemente venire assicurato soltanto attraverso il mantenimento (riconoscimento) dell’autonomia del soggetto deputato al controllo del risultato (e quindi della legittimità) del soggetto titolare di funzioni di indirizzo, nonché attraverso il riconoscimento di una posizione di pari dignità tra le due figure. E non sembra che tali garanzie vengano soddisfatte attraverso il nuovo meccanismo previsto per la nomina del Segretario Comunale, nella misura in cui i poteri attribuiti al Sindaco di nominare, revocare o non confermare il Segretario, di fatto rendono quest’ultimo un "uomo del Sindaco" che difficilmente, essendo la sua permanenza in sede legata al placet del Sindaco, sarà in grado di svolgere in maniera imparziale la propria attività.

II) Il meccanismo di nomina del Segretario – lo si ripete – così come strutturato, appare sganciato da ogni parametro precostituito.

Se infatti il provvedimento di revoca deve essere sorretto da idonea motivazione che accerti la violazione dei doveri d’ufficio ed il mancato conseguimento degli obiettivi prefissati (tale ultima condizione è pervero prevista dal solo regolamento), può cioè essere adottato dal Sindaco in presenza di oggettive condizioni di mancato, illegittimo o insufficiente esercizio della funzione da parte del Segretario (configurandosi dunque come misura sanzionatoria astrattamente idonea a ricondurre il funzionamento dell’ente ai principi del buon andamento) al contrario, il potere di nominare direttamente il Segretario o di non confermare quello reggente non è in alcun modo condizionato, neppure in termini di motivazione, in contrasto con ogni principio in tema di imparzialità, trasparenza e ragionevolezza.

III) E’ fuori dubbio che il legislatore si sia indirizzato verso un nuovo modello di organizzazione volto, almeno nelle intenzioni, ad alleggerire l’apparato amministrativo, anche a livello locale, del carico dei vincoli di natura sia sostanziale che procedimentale. Tuttavia, così come disposto dalle norme prima citate, il processo di riforma avviato non sembra essere caratterizzato dalla necessaria progressività che riforme di simile portata necessitano.

Si vuole dire, cioè, che gli obiettivi generali che il legislatore si prefigge di raggiungere contrastano con altre disposizioni dallo stesso introdotte nell’ordinamento, nonché di alcune disposizioni – tuttora vigenti- della carta costituzionale. Anzitutto, ed in via preliminare, la legge 127/97 nel confermare la disposizione secondo cui i comuni hanno un segretario titolare, attribuendo al Sindaco il potere di nomina o di mancata conferma del Segretario, e configurando la posizione di quest’ultimo come non più funzionario statale ma di dipendente di apposita agenzia, ha vanificato il concetto stesso di dipendenza ed i doveri-diritti a tale posizione correlati.

Si è dato vita ad una figura anomala, che vede al tempo stesso un unico soggetto come titolare di una funzione e dipendente di una amministrazione (dalla incerta configurazione giuridico-ordinamentale) diversa da quella per la quale presta servizio, senza essere inserito stabilmente nell’organizzazione dell’ente; la disciplina del cui status giuridico è stata peraltro demandata, quasi interamente, all’intervento regolamentare.

III) L’esigenza di salvaguardare – attraverso la previsione della riserva di legge – gli aspetti peculiari e costituzionalmente sanciti dell’organizzazione del lavoro pubblico è stata del resto costantemente ribadita in tutti gli interventi legislativi precedenti alla legge 127/97, indirizzati – quanto quest’ultima – verso il superamento dei tradizionali schemi organizzativi. Nel conferire al Governo la delega per la riconduzione del rapporto di lavoro e di impiego dei dipendenti pubblici in ambito privatistico, la legge 421/92, ha infatti fatto salvi i limiti "collegati al perseguimento degli interessi generali cui l’organizzazione e l’azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate"¼ In tal senso ha disposto pure il successivo dlgvo 29/93 con il quale, per quel che qui interessa, venendo confermata la disposizione di cui all’art. 52 l. 142/90 restava valida ed operante al riserva di legge a favore della posizione dei Segretari Comunali, sulla preminente considerazione del necessario conseguimento dell’interesse pubblico al corretto esercizio delle funzioni pubbliche a vantaggio della collettività (cfr. C.d.S. Adunanza Generale, parere 146 del 31.8.’92). Anche la Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di alcune norme aventi ad oggetto la privatizzazione del pubblico impiego, ha da ultimo tenuta ferma la distinzione tra l’aspetto organizzativo della p.A. e il rapporto di lavoro dei dipendenti (cfr. Corte Cost. sent. n. 313/96 e 309/97). Nulla quaestio, dunque, se la gestione del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali venga demandata alla contrattazione collettiva, ma se – per espressa disposizione della l. 127/97- il Segretario deve assicurare la conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed al regolamento dell’ente, se cioè esso continua ad essere chiamato a svolgere una funzione tipicamente pubblicistica che deve essere improntata – vigente la costituzione – ai principi di imparzialità e buon andamento, non sembra adeguato, legittimo e razionale, un intervento (per lo più disciplinato in larga misura da una fonte di rango secondario) che superi a piè pari gli strumenti predisposti dall’ordinamento, e dal legislatore stesso, a tutela di interessi generali.

5a) Se anche dovesse riconoscersi che la l. 127/97 sia conforme – e così non pare – al dettato costituzionale – illegittime per i motivi che qui di seguito si specificano – sono le disposizioni contenute nel relativo decreto di attuazione.

I) Costituendo la legge 127/97 una impegnativa opzione politica, non poteva essere demandata alla fonte secondaria – secondo i ben noti criteri di ripartizione tra legge statale e potere regolamentare- la previsione di norme che rispetto alla legge non si pongono come norme di attuazione, ma esse stesse come norme generali che si sovrappongono alle vigenti leggi generali o speciali. In altri termini, il potere regolamentare è stato esercitato senza una chiara e predefinita determinazione delle norme regolatrici la materia, in ciò contravvenendo alle disposizioni di cui alla l. 400/’88, segnatamente a quelle dell’art. 17. Trattandosi di norme che vanno ad incidere, radicalmente modificandola, sull’organizzazione della P.A. – materia coperta da riserva di legge – la l. 127/97 avrebbe dovuto indicare e definire l’ambito nel quale, nel quadro dei principi costituzionali, il potere regolamentare andava esercitato (cfr. Cds III 5.7.’94 n. 542; C. Conti- Sez. Controllo – 24.11.’95 n. 149). Al contrario, come accennato, il regolamento è stato adottato ben oltre i limiti imposti dalla stessa legge di delega, ed attraverso di esso sono stati previsti istituti (ci si riferisce segnatamente, a quelli relativi all’accesso all’ufficio pubblico, ai diritti ed alle aspettative economiche e di carriera connessi allo status di pubblico dipendente nell’organizzazione amministrativa dell’ente, alle procedure di mobilità) che solo dalla legge potevano essere previsti.

II) Inoltre, gli strumenti predisposti dalla legge di riforma e dal regolamento di attuazione, privano il Segretario di tutte quelle garanzie che continuano ad essere riconosciute alle altre categorie di pubblici dipendenti, così concretando una irragionevole ed illegittima disparità di trattamento. Il Segretario Comunale mantiene infatti lo status di pubblico dipendente che però viene riformato in pejus per diversi ordini di considerazioni. Anzitutto, sotto il profilo dell’accesso al pubblico ufficio che, in ragione dell’assoluta discrezionalità rimessa al Sindaco nella scelta, non risponde al criterio di eguaglianza: sotto il profilo della garanzia ed aspettativa di carriera di una posizione acquisita mediante concorso: il Segretario che entro quattro anni dall’ultimo servizio non è chiamato ad assumere incarichi di reggenza viene automaticamente espulso dall’Albo dei Segretari, così, al più, potendo prestare la propria attività professionale presso altre pubbliche amministrazioni, svolgendo però funzioni diverse da quelle per le quali ha concorso. In tal modo la legge condiziona e subordina le potenzialità lavorative del Segretario alla scelta assolutamente discrezionale dei Sindaci; sotto il profilo della mancata continuità del servizio (ad ogni scadenza elettorale il Segretario può non essere confermato, così venendosi a configurare quello del Segretario comunale come l’unico rapporto di pubblico impiego soggetto a risoluzione anticipata); sotto il profilo della mancata corretta regolamentazione di quanto previsto dal comma 82 dell’art. 17 della legge n. 127/97, finalizzato a garantire i Segretari interessati al mantenimento del ruolo statale, e quindi ad ottenere il trasferimento ad altre amministrazioni: ciò in quanto è stato previsto un trasferimento d’ufficio coattivo in caso di non utile collocazione nella graduatoria (nazionale!) dei trasferimenti a domanda, o nelle ipotesi di non accettazione. La normativa, così come posta dall’art. 18 del regolamento n. 465/97, ha infatti impedito il libero esercizio del diritto riconosciuto ai segretari di iscrizione nell’Albo speciale. La normativa regolamentare è inoltre in contrasto con quanto previsto dalla stessa legge n. 127/97, che impone la mobilità d’ufficio solo dopo che sia decorso il quadriennio senza assumere servizio presso altra pubblica amministrazione. Tale previsione appare discriminante rispetto a quella prevista per gli altri pubblici dipendenti che godono invece, dell’istituto della mobilità volontaria, nonché rispetto alle disposizioni in materia dettate per quei segretari che, collocati successivamente in disponibilità, hanno la possibilità di richiedere la mobilità senza subire l’iniziale situazione di concorrenza conseguente alla norma transitoria.

III) Irragionevole, e comunque in contrasto con la stessa ratio sottesa alla legislazione di riforma, appare poi la previsione – direttamente connessa al potere di libera scelta del Segretario ora attribuito al Sindaco, secondo cui all’Albo nazionale dei segretari va iscritto un numero di aspiranti superiore a quello del numero delle sedi disponibili, e ciò per assicurare ai Sindaci una maggiore scelta. Ora, considerando che il potere di mancata conferma è rimesso, allo stato, ad una scelta assolutamente discrezionale, è ben prevedibile che nel giro di pochi mesi, un elevatissimo numero di segretari venga messo in disponibilità. Cosicché la previsione di una disciplina indistintamente applicabile sia ai segretari divenuti tali sotto il precedente regime, sia a quelli di nuova assunzione, (cioè l’iscrizione all’albo) si arriva alla assurda conseguenza di aumentare a dismisura il numero degli idonei a ricoprire la funzione di segretario, proporzionalmente diminuendo le concrete possibilità, in particolare dei Segretari "vecchi" non confermati, di trovare – nei quattro anni in posizione di disponibilità, utile collocazione. E ciò con grave danno non solo degli interessi singoli ma anche dell’erario.

6a) Quanto alla richiesta di annullamento , di quanto precisato nel capo A), essa è sorretta oltre che dal fumus boni iuris, quale emerge dai capi che precedono, dal danno grave ed irreparabile che il ricorrente viene a subire, in termine di immagine e di professionalità, di legittime aspettative di carriera, in forza di un provvedimento del tutto immotivato ed assunto in pretesa di applicazione di norme della cui legittimità si dubita.

1b) Quanto all’atto di nomina del Dott. Nannipieri Edoardo, si evidenzia: il regolamento, sulla base delle indicazioni contenute nell’art. 17 della legge n. 127/97, prevede l’ipotesi di nomina – in sostituzione del precedente segretario e previa comunicazione al Segretario titolare in due ipotesi precise (successivamente al suo insediamento ed in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento), entro termini tassativamente indicati dal regolamento stesso.

Tale ipotesi si distingue da quella, che può realizzarsi in qualsiasi momento, della revoca, da adottarsi con provvedimento motivato nella ipotesi prevista dall’art. 17, comma 71, della legge n. 127/1997 (e disciplinata dall’art. 15, comma 5, del DPR 465/1997).

Si intende cioè impedire che la sostituzione del Segretario titolare possa avvenire – al di fuori della ipotesi tassativa della revoca per violazione dei doveri di ufficio – in qualsiasi momento, allo scopo di evitare – una volta effettuata, in un invalicabile lasso di tempo, la scelta del Segretario Comunale – che il Segretario diventi strumento acritico nelle mani dell’amministrazione comunale ed al fine di garantirgli comunque la possibilità di esprimere quell’autonoma capacità di giudizio, che deve caratterizzarne la funzione.

L’interpretazione letterale e sistematica delle disposizioni di legge e regolamentari impedisce quindi che si possa pervenire, nella fase di prima attuazione del nuovo ordinamento, ad una nomina di segretario comunale diverso dal segretario titolare oltre il termine "massimo" di centoventi giorni dall’entrata in vigore del DPR 465/1997 (ovvero successivamente al 6 maggio 1998); invece in contrasto con ciò il Comune d’Uzzano ha individuato il nuovo Segretario richiedendone l’assegnazione il 23.5.1998- Prot. 3282 (prot. Ag. n. 763/1998), disposta con deliberazione dell’Agenzia Sez. Toscana n 7/12 del 25.5.1998, mentre nomina e accettazione sono avvenute in data 30.5.1998 -Prot. 3439 (Prot. Ag. n. 833 del 1.6.1998).

Pertanto, alla luce di quanto esposto sub a) e b) si conclude per l’annullamento dei provvedimenti oggetto del presente ricorso e del DPR 465/97 in parte qua.

Con riserva di motivi aggiunti e con ogni conseguenza di legge per quanto previsto nell’ordinamento.

 

08/10/98 dott. MARINI MARZIO

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