27.1.99
Trascrivo un commento apparso nel sito "Giust.it" in data odierna
CARLO MEALE
SEGRETARI COMUNALI: BLITZ DI REGIME!
Non può passare inosservato l'inserimento, nel d.l. approvato dal Consiglio dei Ministri
in data
22-1-99 con il quale si proroga al 31-3-99 il termine per la deliberazione del bilancio
degli enti
locali, di una disposizione (art.2) interpretativa (sic!) di alcune norme della legge
127/97 relative ai segretari comunali.
L'art. 2 del dl - al primo comma - stabilisce che "il comma 70 dell'art.17 della
l.127/97 va
interpretato nel senso che l'incarico delle funzioni di segretario
comunale.............cessa
automaticamente con la scadenza del mandato del sindaco". Il secondo comma subito
dopo
aggiunge che "il comma 81 dell'art.17 legge 127/97, va interpretato nel senso che
l'incarico delle
funzioni di segretario comunale....cessa automaticamente dalla data di entrata in vigore
del DPR
465-97......"
Con la suddetta disposizione, il Governo cerca di porre maldestramente rimedio alla grave
situazione venutasi a creare con l'applicazione delle nuove norme in materia di
non-conferma e
nomina dei segretari comunali e provinciali previste dalla c.d.Bassanini bis, sottoposta a
più
riprese a censure di legittimità da parte dei giudici amministrativi(v.ITALIA OGGI del 22
gennaio '99 ,Inserto Enti Locali).
Evidentemente infastidito dalle contrarie pronuncie giurisprudenziali, l'Esecutivo ha
pensato bene di risolvere a suo modo la questione non solo per l'avvenire(le consultazioni
amministrative sono alle porte!) ma anche in relazione ai tanti ricorsi pendenti. A tal
fine ha fatto ricorso a un artifizio di"tecnica legislativa":vale a dire ha
attribuito veste ed efficacia di "norma interpretativa autentica" (e quindi
retroattiva) ad una disposizione che costituisce una evidente ed inaccettabile modifica
sia
del comma 70 che del comma 81 dell'art.17 della legge 127/97.
Il "ribaltone" di carattere giuridico balza agli occhi in maniera inequivoca
alla semplice lettura dei
commi appena citati, nei quali si fa riferimento alla facolta' del sindaco o del
presidente della
provincia di nominare il segretario,ma non vi è alcun cenno al novello istituto giuridico
coniato per l'occasione,ossia alla "cessazione automatica dalle funzioni".
Al contario, la previsione, nei commi modificati, delle ipotesi di "prorogatio"
e di conferma tacita
avvalora la tesi opposta, vale a dire della permanenza in capo al segretario delle
funzioni anche
quando cessa il mandato politico di chi lo ha nominato. L'esegesi di una norma non può
prescindere completamente dal suo contenuto letterale nè stravolgerne il significato:
come è
possibile interpretare il comma 81 dell'art.17 L.127/97 giungendo alla conclusione che
alla data di
entrata in vigore del DPR.465/97 (vale a dire al 6 gennaio 1998) un'intera categoria di
lavoratori è
cessata dall'incarico(sic!) delle funzioni di segretario comunale?
Come si può cessare da un incarico che non è mai stato dato? Le migliaia di segretari in
servizio
alla data del 6 gennaio 1998 , avevano per caso ricevuto incarico dai sindaci o erano in
servizio in
quanto vincitori di un pubblico concorso?
L'art. 2 del decreto-legge 22 gennaio 1999 raprresenta un vero e proprio blitz compiuto ai
danni
della categoria, che non può continuare a restare inerte. E' fin troppo evidente
l'intenzione
delll'esecutivo:con il principio della"cessazione automatica" si vuole
codificare il diritto dei sindaci e presidenti della provincia a non-motivare le
non-conferme e le nomine dei segretari comunali e provinciali; si vuole porre un freno al
dilagare delle decisioni dei T.A.R. e del C.D.S. che annullano i provvedimenti non
motivati di non-conferma; si introducono nel nostro diritto,in maniera larvata,ma non per
questo meno perniciosa,i principii della presunzione assoluta di
legittimità e di intangibilità degli atti amministrativi
Tali principii non possono trovare cittadinanza nel nostro ordinamento, perchè
contrastano
insanabilmente con gli articoli 97 e 113 della Costituzione.
Chi ricopre cariche pubbliche deve sempre agire nel superiore interesse della
collettività e non può
rendere inintelligibile al destinatario e al giudice le ragioni del proprio operato.Il
carattere fiduciario della scelta,per giurisprudenza ormai costante,non esime l'autorità
decidente dall'esternare i motivi.
E' facile pertanto prevedere che l'infelice disposizione interpretativa creerà più
problemi di quanti
ne vada a risolvere, acuendo le difficoltà di una riforma che rischia di franare sotto il
peso delle sue contraddizioni. E' auspicabile che la categoria tenti,per lo meno,di
opporsi a una norma
fortemente penalizzante che ne sancisce la definitiva e irreversibile
"politicizzazione".
E' un problema gravissimo,del quale è necessario che l'intera collettività e non solo
l'apparato
burocratico prenda cognizione: se infatti quella sorta di irresponsabilità, sancita per
la prima volta
per legge a favore dell'autorità politica, dovesse estendersi ad altre situazioni, si
sarebbe tutti un
po' meno liberi.