Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n. 396.
Modificazioni al Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacali nel settore del pubblico impiego, a norma dell'articolo 11, comma 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
(Stralcio)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, commi 4 e 6;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;
Acquisito il parere della competente commissione parlamentare
costitutita ai sensi dell'articolo 8 della legge
n. 55 del 1997;
Acquisito il parere della competente Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 59 del 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del lavoro e della previdenza sociale;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
1. L'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 2
1. L'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 3
1. L'articolo 46 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 4
1. L'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 5
1. L'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 6
1. L'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente:
(omissis)
Art. 7
1. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inserito il seguente articolo 47-bis:
(omissis)
Art. 8
Disposizioni transitorie
1. Nel primo anno di applicazione del presente decreto legislativo, allo scopo di consentire che il rinnovo dei contratti collettivi vigenti avvenga in coerenza con i tempi e le modalità previste dall'accordo 23 luglio 1993, si osservano le procedure seguenti:
a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 1 del presente decreto legislativo, la composizione dei comparti e delle aree contrattuali risultante dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, può essere modificata fino al 31 dicembre 1997 con la procedura dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo. Sulla base dell'assetto dei comparti e delle aree contrattuali risultante dopo tale data vengono costituiti i comitati di settore e avviate le procedure per il rinnovo dei contratti collettivi;
b) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alla contrattazione collettiva nazionale per il relativo comparto o area le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentatività non inferiore al 4 per cento nel medesimo comparto o area tenendo conto del solo dato associativo, e le confederazioni alle quali esse siano affiliate. Le pubbliche amministrazioni ammettono alla contrattazione collettiva in sede decentrata le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi vigenti, a condizione che abbiano la rappresentatività richiesta dalla presente disposizione per essere ammesse alla trattativa per il rinnovo dei medesimi, ovvero che, pur non avendo tale rappresentatività minima nel comparto, contino nell'amministrazione o ente interessato, un numero di deleghe non inferiore al 10 per cento del totale dei dipendenti. Si utilizzano i dati relativi alle deleghe per i contributi sindacali rilevati dal Dipartimento della funzione pubblica per l'anno 1996 in base all'articolo 54 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con riferimento alle sigle sindacali, confederali, federali o di singola organizzazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Le percentuali rilevate dal Dipartimento della funzione pubblica sono arrotondate al decimo di punto immediatamente superiore. Decorso il primo anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, l'ARAN ammette alle trattative le organizzazioni e le confederazioni sindacali in base all'articolo 47-bis. Le trattative ancora pendenti a tale data, sono proseguite dall'ARAN fino alla sottoscrizione del relativo contratto collettivo con le organizzazioni sindacali ammesse in base alla presente disposizione transitoria. La medesima disposizione transitoria si applica alle trattative ancora pendenti a livello decentrato;
c) prima dell'avvio delle trattative per il rinnovo dei contratti collettivi, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, l'ARAN e le confederazioni o organizzazioni sindacali di cui alla lettera precedente definiscono con appositi accordi le modalità di elezione e di funzionamento degli organismi di rappresentanza unitaria del personale. Qualora entro il 30 giugno 1998 non siano intervenuti tali accordi o contratti collettivi, le rappresentanze unitarie del personale possono essere comunque elette con le procedure previste dai vigenti protocolli tra l'ARAN, le confederazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative per la elezione e il funzionamento delle rappresentanze sindacali unitarie, in quanto compatibili con le disposizioni inderogabili del presente decreto legislativo. Le elezioni sono indette nell'intero comparto o anche per aree territoriali dello stesso, di norma in una sola giornata, individuata congiuntamente dall'ARAN e dalle confederazioni o organizzazioni sindacali firmatarie, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso tale termine, le elezioni sono indette nei quaranta giorni successivi, in una data indicata dall'ARAN sentite le organizzazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1;
d) entro il 29 dicembre 1997, sulla base delle direttive emanate ai sensi dell'articolo 50 e con le procedure dell'articolo 45 e seguenti del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo vigente prima del presente decreto legislativo, la materia dei permessi, aspettative e distacchi sindacali è disciplinata dall'accordo previsto dal decreto-legge 10 maggio 1996, n. 254, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1996, n. 365, utilizzando i dati sulla rappresentatività di cui alla lettera b);
e) anche prima del rinnovo dei vigenti contratti collettivi nazionali, possono essere avviate, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, e su proposta delle amministrazioni interessate, forme sperimentali di contrattazione collettiva a livello di amministrazione o ente, sulla base delle disposizioni introdotte dal presente decreto legislativo, e in deroga alle disposizioni previgenti sulla contrattazione collettiva decentrata. Tali sperimentazioni possono riguardare la gestione dei processi di riorganizzazione dei servizi, con particolare riferimento alla formazione e all'aggiornamento professionale del personale, all'articolazione flessibile dell'orario di lavoro e la diffusione del part-time, al miglioramento dell'ambiente di lavoro e alle pari opportunità. Possono proporre tali forme di sperimentazione le pubbliche amministrazioni che:
1) abbiano avviato la riorganizzazione prevista dal titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
2) abbiano istituito i nuclei di valutazione o i servizi di controllo interno di cui all'articolo 20 del decreto legislati-
vo 3 febbraio 1993, n. 29;3) abbiano definito le funzioni dirigenziali ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. Le sperimentazioni di cui alla lettera e) del comma 1 possono avvalersi di fondi e risorse destinati dai contratti collettivi nazionali vigenti alla contrattazione collettiva decentrata disponibili per l'anno 1998, di economie di gestione relative a spese del personale o di risorse rinvenenti da specifiche disposizioni normative che destinano risparmi all'incentivazione del personale.
3. I criteri del presente decreto legislativo in materia di rappresentatività sindacale sostituiscono qualsiasi diverso criterio sulla rappresentatività delle confederazioni o delle organizzazioni sindacali richiamato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
Art. 9
Coordinamento di norme
1. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono eliminate le parole: «le autorizzazioni alla sottoscrizione dei contratti collettivi».
2. Il comma 5, terzo periodo, dell'articolo 73 è sostituito dal seguente: «Le predette aziende o enti sono rappresentati dall'ARAN ai fini della stipulazione dei contratti collettivi che li riguardano. Il potere di indirizzo e le altre competenze inerenti alla contrattazione collettiva sono esercitati dalle aziende ed enti predetti d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, che la esprime tramite il Ministro per la funzione pubblica, ai sensi dell'articolo 46, comma 2. La certificazione dei costi contrattuali al fine della verifica della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio avviene con le procedure dell'articolo 51».
3. Nel primo periodo dell'articolo 73, comma 5, sono eliminate le parole: «18 marzo 1989, n. 106,».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.