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Provincia di Grosseto Informa Le Notizie Giuridiche del 14 Maggio 1998 |
A CURA DEL SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE
T.A.R. Piemonte 23 ottobre 1997, n. 536
L'indicazione di un dato (nella specie la partita IVA) in un documento diverso da quello prescritto nel bando, non giustifica l'esclusione dalla gara (cfr. Notizie- Giurisprudenza amministrativa, in "Gazzetta giuridica" - Giuffré - Italia Oggi n. 8/98, pag 32)
Nella fattispecie concreta all'esame del T.A.R. Piemonte, nel bando era prescritta, a pena di esclusione, l'indicazione della partita Iva accanto alla sottoscrizione della lista dei lavori, mentre il concorrente l'aveva riportata nella dichiarazione di presa visione dei luoghi. Il tribunale ha ritenuto che, nell'ambito delle disposizioni del bando, assumesse rilievo essenziale l'indicazione in sé del dato e non anche il documento nel quale doveva essere inserito. Di conseguenza, pur non potendo l'interprete sindacare l'utilità effettiva che tale dato venisse indicato già al momento di presentazione delle offerte e, quindi, l'impossibilità di una regolarizzazione successiva (essendo coperta la relativa scelta dall'imperatività dell'atto amministrativo), tuttavia era sicuramente possibile ritenere assolto tale onere anche se il documento in cui il dato era stato riportato era diverso da quello indicato nella lettera di invito.
Il T.A.R., con tale decisione, ha applicato, pertanto, il principio generale secondo cui le prescrizioni riguardanti specifici adempimenti devono essere interpretate con ragionevolezza, con riferimento al contenuto sostanziale e non meramente formale dell'adempimento stesso. Tale principio deve ritenersi applicabile anche nelle ipotesi in cui sia prevista la sanzione dell'esclusione, dovendosi sempre procedere ad una ragionevole interpretazione delle disposizioni di gara, che tenga conto, altresì, del fondamentale principio dell'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti.
Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1266
Non è necessaria la comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo quando l'interessato ne sia comunque venuto a conoscenza (cfr. Notizie- Giurisprudenza amministrativa, in "Gazzetta giuridica" - Giuffré - Italia Oggi n. 8/98, pag 32)
Con tale sentenza il Consiglio di Stato riforma la decisione del Tar Ven, sez. I, 19 maggio 1996, n. 901, con cui erano state annullate le delibere del Consiglio comunale di Treviso relative all'affidamento del servizio di tesoreria comunale, per violazione dell'art. 7 l. 7 agosto 1990, n. 241, in quanto era stata omessa la comunicazione alla Cassa di risparmio di Trieste, affidataria all'esito di un precedente procedimento annullato dal CORECO. Nella fattispecie in esame, risulta che la Cassa di risparmio di Trieste fosse a conoscenza dell'intenzione del Comune di procedere all'esame della procedura, per cui non può ritenersi violato l'art. 7 l. n. 241/90.
Secondo il Consiglio di Stato, il vizio di omesso avviso di procedimento ha natura non formale. L'obbligo di informazione è, infatti, strumentale a esigenze di conoscenza effettiva e di conseguente partecipazione all'azione amministrativa del cittadino nella cui sfera l'atto è destinato ad incidere, in modo che lo stesso sia in grado di incidere sul contenuto del provvedimento. Di conseguenza, il mancato avviso di procedimento non vizia l'attività amministrativa quando il provvedimento sia interamente vincolato, nonché tutte le volte (come nella fattispecie in esame) in cui la conoscenza sia comunque intervenuta, sì da ritenere comunque raggiunto lo scopo cui tende la comunicazione di avvio del procedimento.
Consiglio di Stato, sez. V, 24 novembre 1997, n. 1372)
E' illegittima la gara che si svolge senza che la commissione abbia predeterminato criteri di massima (cfr. Notizie- Giurisprudenza penale, in "Gazzetta giuridica" - Giuffré - Italia Oggi n. 8/98, pag. 29)
Secondo il Consiglio di Stato, la gara per la fornitura di motrici tranviarie a pavimento ribassato indetta dall'ATAC appare viziata, in quanto i punteggi attribuiti dalla commissione tecnica nominata dal consiglio di amministrazione dell'azienda di trasporti sono stati attribuiti senza aver predeterminato criteri di massima. Soltanto una volta che è stata stilata la graduatoria si è proceduto, in sanatoria, a rinnovare le operazioni, ma risulta evidente che non può che essere viziata la redazione ex post di criteri giustificativi di operazioni già effettuate. Operando in tal modo, l'andamento delle gare risulta, infatti, soggetto a gravi incertezze. Peraltro, in assenza di ogni verbalizzazione, non può neppure ritenersi che la commissione abbia applicato in concreto i medesimi criteri.
Il testo della sentenza è pubblicato in "Gazzetta Giuridica" - Giuffré - Italia Oggi n. 8/98, Parte IV, Documenti, sez. Giurisprudenza amministrativa, pag. 57.
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