Dott. Giovanni Gioffré

 

MODELLO DI RICORSO AL T. A. R. CONTRO LA REVOCA DELL’INCARICO

(Dal sito internet del Collega Rosario Terranova: http://www.geocities.com/TheTropics/Cabana/7023/)

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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL/DELLA _________________

R I C O R S O

del Sig. ________________, rappresentato e difeso dall’Avv. ___________________ del Foro di _______________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in via __________, n. ___, giusta procura speciale in calce al presente ricorso e (cognome, nome e indirizzo dell’Avvocato domiciliatario)

C O N T R O

C O N T R O

PER ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

In via incidentale viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 17 - comma 81 - (terzo periodo) della legge 15.05.1997 n. 127.

F A T T O

Con D. P. R. 4 dicembre 1997 n. 465, pubblicato nella G. U. della Repubblica Italiana n. 3 - serie generale - del 5.01.1998 ed entrato in vigore il giorno seguente, il Consiglio dei Ministri ha emanato un regolamento in materia di ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, ai sensi dell’art. 17 - comma 2 - della legge 23.08.1988 n. 400.

Il predetto potere regolamentare trae origine dalla legge 15.05.1997 n. 127, art. 17 - comma 78 -. Nell’esercizio della delega il Consiglio dei Ministri ha formulato l’art. 15 - comma 6 - che consente ai Sindaci e Presidenti di Provincia in carica di nominare, in sede di prima attuazione del nuovo ordinamento e cioè tra il 60° e 120° giorno dopo l’entrata in vigore del regolamento stesso, il Segretario del Comune o della Provincia scegliendolo tra gli iscritti all’albo, anche se la Sede della Segreteria Comunale o Provinciale non è vacante.

La neo istituita Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nella delibera in data 5 marzo 1998, che con il presente ricorso viene impugnata, ha deciso, nell’ipotesi di Segreteria Comunale coperta da titolare in servizio nella Sede, che il Sindaco o il Presidente della Provincia inviino al Segretario interessato, e contemporaneamente alla stessa Agenzia, una semplice comunicazione nella quale venga espressa l’intenzione di avviare la procedura volta a nominare altro Segretario e ciò senza fornire alcuna motivazione.

Sulla scorta di tale normativa il Sindaco (Presidente) pro tempore del Comune (della Provincia) di ___________ ha inviato al ricorrente la nota n. _____ di prot. Ris. in data _______ e, successivamente, con provvedimento n. ___ in data ______________ ha nominato il Sig. _____________________,

nuovo Segretario del Comune (della Provincia) di __________________ in sostituzione del ricorrente, già titolare della sede dal in quanto vincitore di concorso (v. Decreto Ministero dell’Interno n. _____ in data ___________ (Allegato ___)).

Dal contenuto degli atti Sindacali (del Presidente della Provincia) citati non è dato rilevare alcuna motivazione né in ordine alla necessità od opportunità di sostituire il Segretario titolare ricorrente né in ordine alla ponderazione sulla scelta del nuovo Segretario.

Tali provvedimenti del Sindaco (del Presidente della Provincia) danneggiano enormemente il ricorrente che viene, in sostanza, rimosso dall’impiego per motivi che non è dato conoscere.

Avverso detti provvedimenti si ricorre per i seguenti motivi di

D I R I T T O

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 17 - comma 81 - (terzo periodo) DELLA LEGGE 15.05.1997 N. 127 PER CONTRASTO CON GLI ARTT. 97 - primo comma -, 98 - primo comma -, 3, 24 - primo comma - e 113 - primo e secondo comma - DELLA COSTITUZIONE.

È doveroso, in via incidentale, mettere in evidenza i forti dubbi di legittimità costituzionale che l’art. 17 - comma 81 (terzo periodo) - della legge 15.05.1997 n. 127 suscita in quanto contrasta in modo insanabile con i principi contenuti negli artt. 97 - primo comma -, 98 - primo comma -, 3, 24 - primo comma - e 113 - primo e secondo comma - della Costituzione.

Alle suddette norme costituzionali, come è noto, il legislatore deve ispirarsi per la organizzazione dei pubblici uffici, in tutte le sue articolazioni e in tutti i suoi momenti, e, in particolare, nella selezione e nomina del personale del pubblico impiego tra cui rientrano i Segretari Comunali e Provinciali.

La normativa in esame, invece, testualmente recita: "A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78 il Sindaco e il Presidente della Provincia possono nominare il Segretario scegliendolo tra gli iscritti all’albo".

Tale norma sembra attribuire ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia la facoltà di nominare, senza motivazione e senza limiti di tempo (a decorrere dal 60° giorno), il Segretario Comunale o Provinciale anche se la Sede non è vacante ma occupata dal titolare vincitore di concorso.

La prospettata incostituzionalità è rilevante, in primis, con riguardo all’art. 97 della Costituzione.

La facoltà concessa ai Sindaci e Presidenti incide sull’attuale assetto organizzativo degli Enti Locali e lo sconvolge totalmente con un meccanismo, la scelta ad nutum, che non rispetta affatto i principi costituzionali del buon andamento e della imparzialità della pubblica amministrazione. In altri termini, la norma in questione risulta essere preordinata all’affermazione di un disvalore giuridico che comporta la violazione di principi organizzativi essenziali in uno Stato di diritto, com’è tuttora quello italiano.

È impensabile, infatti, che possano essere rispettati i predetti parametri costituzionali allorché viene attribuito ad un organo amministrativo l’esonero totale dal rispetto di posizioni giuridiche soggettive e dall’osservanza di princìpi basilari quali sono l’obbligo della motivazione e del giusto procedimento.

Il meccanismo messo in atto dal legislatore, oltre a danneggiare posizioni giuridiche degli interessati, porta anche ad un totale asservimento di coloro che vengono nominati al volere di coloro che li scelgono, con conseguenze certamente deleterie per il buon andamento della pubblica amministrazione. Se, in particolare, si analizzano gli effetti che derivano ai titolari delle Segreterie Comunali o Provinciali che vengono sostituiti, si nota che i provvedimenti Sindacali o dei Presidenti di Provincia si configurano quali atti di sostanziale "rimozione dall’impiego", in quanto avvengono a mezzo di semplici comunicazioni, del tutto prive di motivazione.

Il difetto di congrue motivazioni che supportino e giustifichino le procedure di sostituzione dei Segretari titolari, qualifica queste ultime come vendette o rivalse personali camuffate dalla generica motivazione di voler ristabilire la "fiducia" e la "professionalità", improvvisamente scomparse.

La mancanza di ogni regola che delimiti il potere di rimozione del Segretario titolare da parte dei Sindaci e dei Presidenti, non depone certo a favore di amministrazioni trasparenti ed efficienti, essendo, in quest’ultimo periodo, venuti meno, quasi totalmente, anche i controlli amministrativi sugli atti degli Enti Locali. Se si consentisse un tale sistema di potere incontrollato e discrezionale ci si avvierebbe inevitabilmente verso una gestione totalmente privatistica (da "padroni delle ferriere") dei Sindaci e Presidenti anche per quanto attiene al controllo delle stesse funzioni assegnate ai Segretari Comunali e Provinciali dall’art. 17 - comma 68 - della legge n. 127/97, per cui le stesse diverrebbero del tutto inutili. Tali funzioni, che senza alcun dubbio, sono pubbliche, richiedono in colui che le esercita non solo una elevata professionalità ma una marcata indipendenza morale da colui che lo ha nominato, dovendo il Segretario Comunale o Provinciale "assicurare la conformità dell’azione amministrativa dell’Ente alla legge, allo statuto e ai regolamenti" come testualmente afferma la stessa norma.

Restano, al riguardo, tuttora valide le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 52 del 21-28 marzo 1969 sulle funzioni pubbliche attribuite ai Segretari Comunali e Provinciali. In tale sentenza il Giudice delle leggi ebbe, tra l’altro, a puntualizzare: "La salvaguardia di interessi generali che, anche in questo settore, possono richiedere e giustificare l’emanazione di leggi dello Stato, viene in rilievo a maggior ragione a proposito dello stato giuridico dei Segretari per i quali, in considerazione della particolare delicatezza dei compiti loro attribuiti fra i quali rientra anche l’esercizio di alcune attività statali, ancor più evidente è la necessità che siano dettate norme idonee a garantire:

Tali princìpi sono ancora oggi validi e fondamentali se si vuole che i Segretari Comunali e Provinciali continuino ad espletare le loro funzioni con dignità e serietà.

Di recente, (sent. n. 40 del 25 febbraio-5 marzo 1998) la stessa Corte Costituzionale ha affermato che al principio di buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione deve essere improntata sia la disciplina dell’organizzazione che quella dell’attività e delle relazioni dell’amministrazione con altri soggetti; i relativi procedimenti devono essere idonei a perseguire la migliore realizzazione dell’interesse pubblico, nel rispetto dei diritti e degli interessi legittimi dei soggetti coinvolti dall’attività amministrativa.

Le facoltà di "rimozione dall’impiego" e di nomina ad nutum, concesse ai Sindaci e ai Presidenti di Provincia, contrastano anche con il principio contenuto nell’art. 98 - primo comma - della Costituzione, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione.

È fuori da ogni logica di buona amministrazione l’aver affidato, sia pure in via transitoria, ad organi estranei all’Agenzia Autonoma la gestione di fasi essenziali e notoriamente delicate del rapporto di lavoro, quali appunto sono la "rimozione dalla titolarità" e la nomina di un nuovo Segretario.

La facoltà delineata nel sistema normativo della legge n. 127/97, viene, infatti, devoluta in particolare ad un organo, il Sindaco o il Presidente della Provincia, con cui i Segretari Comunali o Provinciali non hanno mai instaurato un rapporto organico e di lavoro nè lo instaureranno in futuro, essendo stati, prima, alle dipendenze del Ministero dell’Interno e, d’ora in avanti, dell’Agenzia Autonoma, ente di diritto pubblico.

La nomina senza regole predeterminate, poi, compromette inevitabilmente la condizione di indipendenza che il pubblico impiegato deve avere per l’espletamento di funzioni pubbliche. Con la scelta e la nomina ad nutum da parte del Sindaco o del Presidente viene anche disatteso un altro principio, anch’esso di rilievo costituzionale, circa la separazione tra attività di indirizzo e programmazione, spettante agli amministratori, e attività di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa spettante ai dirigenti, principio che è stato trasfuso nell’art. 3 del D. Lgs. n. 29/93.

È da ricordare, a tal riguardo, che a norma dell’art. 1 - comma 3 - del citato D. Lgs. n. 29/1993, le norme contenute nello stesso decreto costituiscono princìpi fondamentali, ai sensi dell’art. 117 della Costituzione, nonché norme di riforma economico-sociale per le Regioni a statuto speciale e per le Province di Trento e Bolzano.

Per quanto attiene alla violazione dell’art. 3 della Costituzione è opportuno sottolineare che la nomina Sindacale o del Presidente, così come disciplinata nella norma in esame, determina, in spregio al principio di uguaglianza, da una parte una situazione di favore per il nuovo nominato che si concreta in un ingiustificato privilegio non certamente sostenuto da motivazioni congrue, anzi del tutto mancanti, e, dall’altra, compromette in modo grave ed irreversibile la posizione dei titolari delle sedi, già vincitori di concorso pubblico. Questa situazione di precostituito disfavore pone l’interessato in una posizione deteriore nei confronti di colui che è sottoposto a procedimento di revoca per violazione dei doveri d’ufficio, disciplinato dall’art. 7 - comma 71 - della stessa legge n. 127/1997 e persino nei confronti di colui che ha subìto una condanna penale passata in giudicato per aver commesso reati contro la stessa pubblica amministrazione (v. sent. C. d. S. Sez. in data __________).

Con il passaggio in posizione di disponibilità, infatti, si aggrava in modo automatico la condizione giuridica del Segretario titolare, dal momento che la rimozione già di per sé costituisce "marchio" infamante e, comunque, pregiudizievole per la scelta da parte di altri Sindaci o Presidenti e per la sua futura carriera.

Infine, la norma in esame, non prevedendo né la partecipazione del titolare della sede al procedimento relativo alla sua "rimozione" né l’obbligo per i Sindaci e Presidenti di inserire espressamente nella comunicazione preventiva e nel successivo provvedimento di nomina un minimo di motivazione, viola in toto la normativa contenuta nella legge n. 241/1990 le cui disposizioni, a norma dell’art. 29 della stessa legge, sono dichiarate "princìpi generali dell’ordinamento giuridico".

Tali ultime considerazioni portano a censurare la stessa norma sotto il profilo della tutela giurisdizionale, garantita dalla Costituzione ad ogni persona e per tutti gli atti, dagli artt.24 - primo comma - e 113 - primo e secondo comma.

La mancata previsione di un procedimento amministrativo da seguire e di una motivazione puntuale e fondata che giustifichi la sostituzione del titolare della sede, nega a quest’ultimo il diritto ad una efficace tutela giurisdizionale contro un provvedimento grave, irreparabile e lesivo della professionalità e della dignità personale.

In conclusione, pur in presenza di una ampia discrezionalità che il legislatore ha nella attività di strutturazione e organizzazione degli uffici pubblici e nelle articolazioni della carriere del personale, non può essere consentito al medesimo di travalicare i princìpi generali e i parametri costituzionali contenuti nelle norme sopra evidenziate. Né risultano esservi, nell’ambito degli Enti Locali, esigenze organizzative eccezionali o urgenti, non altrimenti fronteggiabili, che possano, sia pure in via transitoria, giustificare l’attribuzione ai Sindaci e Presidenti di un potere di nomina totalizzante e irrispettoso dei canoni costituzionali sopra evidenziati. La robusta innovazione legislativa apportata all’ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali non giustifica in alcun modo né lo sconvolgimento dei diritti acquisiti dagli interessati, stante il principio di salvaguardia contenuto nel comma 82 dell’art. 17 della legge n. 127/1997, né la evidente violazione di fondamentali princìpi costituzionali sopra enunciati.

ART. 15 - comma 6 - DEL D. P. R. 04.12.1997 N. 465 - ECCESSO DI DELEGA - NORMATIVA DIVERSA DA QUELLA OGGETTO DI DELEGA.

L’art. 17 - comma 78 - della legge 15.05.1997 n. 127 prevede che, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell’art. 17 - comma 2 - della legge n. 400/1988, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Governo, attenendosi ai princìpi e ai criteri in esso elencati, deve disciplinare:

  1. l’organizzazione, il funzionamento e l’ordinamento contabile dell’Agenzia;
  2. l’amministrazione dell’albo dei Segretari Comunali e Provinciali e la sua articolazione in sezioni e in fasce professionali, l’iscrizione all’albo degli iscritti all’albo provvisorio, le modalità di svolgimento di concorsi per l’iscrizione all’albo, il passaggio tra le fasce professionali;
  3. il procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei Segretari non chiamati a ricoprire Sedi di Segreteria.

Il successivo comma 82 dello stesso art. 17, aggiunge, tra l’altro, che l’emanando regolamento deve stabilire "una disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all’attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, nel rispetto delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai Segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge".

Dal coordinamento delle citate disposizioni risulta che al Governo non è stata conferita alcuna delega per introdurre nel regolamento norme intese ad azzerare le titolarità delle Sedi Comunali e Provinciali in capo ai Segretari, conseguite a mezzo regolare concorso e di sostituire gli interessati con altri Segretari mediante nomine del tutto discrezionali.

Il regolamento emanato con il citato D. P. R. n. 465/1997 prevede, invece, all’art. 15 - comma 6 - la seguente testuale normativa: "In sede di prima attuazione del nuovo ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, in applicazione dei commi 81 - terzo periodo - e 82 - primo e secondo periodo - dell’art. 17 della legge, i Sindaci e i Presidenti di Provincia in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento, possono, a decorrere dal 60° giorno successivo alla sua entrata in vigore, nominare il Segretario tra gli iscritti all’albo, entro il termine massimo di 120 giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento. A tal fine, il Sindaco o il Presidente della Provincia individua il nominativo del Segretario prescelto, a norma delle disposizioni contenute nell’art. 11 e ne chiede l’assegnazione al competente Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia, il quale provvede entro 60 giorni dalla richiesta".

Tale disciplina non trova fondamento né legittimazione in nessuna norma della legge n. 127/1997, anzi tradisce la chiara indicazione legislativa diretta alla salvaguardia e al rispetto dei diritti acquisiti dai Segretari e, nel contempo, compromette inesorabilmente la stessa funzionalità delle Segreterie Comunali e Provinciali. La legge n. 127/1997, con le disposizioni che si vanno ad esaminare, ha voluto disciplinare situazioni diverse da quella prevista dall’art. 15 - comma 6 - del regolamento.

Infatti, il comma 70 dell’art. 17, della legge n. 127/1997, nell’ultimo periodo, ha previsto che la nomina del Segretario può avvenire non prima di 60 giorni e non oltre 120 giorni dalla data di insediamento del Sindaco o Presidente neo eletti.

Il comma 81 dell’art. 17 della stessa legge, nel terzo periodo, statuisce che il Sindaco e il Presidente della Provincia possono nominare il Segretario a decorrere dal 60° giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento sull’ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali.

La norma di cui al citato comma 70 prevede un termine iniziale, giorni 60, e un termine finale, giorni 120.

La norma di cui al citato comma 81 prevede, invece, solo un termine iniziale, giorni 60.

Questa diversità di norme, come è intuibile, deve riferirsi a situazioni di fatto diverse tra loro. La prima norma vuole disciplinare il caso in cui v’è un Segretario titolare, in servizio presso l’Ente, che va confermato o meno dal 60° al 120° giorno dall’insediamento del Sindaco e del Presidente neo eletti. La seconda norma concerne il caso in cui si deve provvedere alla nomina di un Segretario di una Sede vacante alla data di entrata in vigore del regolamento, per cui non c’è nessun Segretario da sostituire con altro Segretario, ma v’è solo un Segretario da nominare e che resterà in servizio per la durata del mandato amministrativo del Capo dell’Amministrazione.

Se così non fosse si profilerebbe una situazione del tutto anomala nell’ambito del rapporto di pubblico impiego. Infatti, il datore di lavoro, che è stato ed è lo Stato attraverso l’Agenzia, e che ha proceduto alla nomina e ne regola tuttora il rapporto di lavoro, verrebbe sostituito con un organo estraneo, il Sindaco del Comune o il Presidente della Provincia, con cui non si è mai instaurato un formale rapporto di lavoro. Per i Segretari Comunali o Provinciali già in servizio non è stato previsto il trasferimento del loro rapporto di lavoro dallo Stato al Comune o alla Provincia; anzi è stata creata l’Agenzia Autonoma avente personalità di diritto pubblico che non si identifica per nulla nel Comune o nella Provincia. Manca, insomma, nella legge n. 127/1997 una norma con la quale viene delegata al Sindaco o al Presidente la potestà di rimuovere dall’impiego i Segretari Comunali o Provinciali titolari delle Sedi o con la quale sia stato rinnovato il rapporto di lavoro trasferendolo totalmente dallo Stato al Comune o alla Provincia. Solo l’esistenza di un diretto ed esclusivo rapporto di lavoro potrebbe eventualmente consentire al Sindaco o al Presidente di procedere alla rimozione del Segretario titolare. Ma una norma che abbia istituito un rapporto di lavoro esclusivo non esiste nel vigente ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali.

È da evidenziare, inoltre, che i Segretari titolari di Sede rimossi in questa circostanza potrebbero essere rimossi una seconda volta a breve scadenza, dal momento che le elezioni per il rinnovo delle Amministrazioni Locali si terranno a meno di un anno di distanza. E questo li pone in una condizione giuridica iniziale di palese sfavore rispetto anche alla normativa che entrerà in vigore a regime solo con i prossimi rinnovi delle Amministrazioni Locali.

Con l’art. 15 - comma 6 -, così come formulato, si è voluto, pertanto, creare, su istanza corporativa delle associazioni degli Enti (ANCI, UPI), una norma del tutto nuova, al di fuori delle materie delegate dal legislatore al Governo, che consenta ai Capi delle Amministrazioni Comunali e Provinciali addirittura di stravolgere l’assetto organizzativo delle Segreterie Comunali e Provinciali già assegnate ai titolari a seguito di regolare concorso statale, al cui espletamento hanno partecipato, quali componenti di commissioni, anche gli stessi Sindaci e Presidenti di Provincia. Tale norma è anche in netta antitesi con le disposizioni del D. Lgs. n. 29/1993 che, come si è già detto, costituiscono princìpi fondamentali ai sensi dell’art. 117 della Costituzione. Pertanto, la norma in questione va dichiarata illegittima per eccesso di delega legislativa o, in subordine, per contrasto con i princìpi fondamentali dell’ordinamento giuridico in materia di pubblico impiego e della stessa normativa di salvaguardia dei diritti acquisiti contenuta nella legge n. 127/1997 (art. 17 - comma 82).

Il principio secondo cui, per l’emanazione dei regolamenti previsti dall’art. 17 - comma 2 -, della legge n. 400/1988 sia necessaria la predeterminazione di precisi criteri e di princìpi direttivi legislativi è consolidato sia in dottrina che in giurisprudenza.

La Corte dei Conti - Sez. Controllo - con sentenza n. 32 in data 10.05.1994, ha affermato che, nelle ipotesi di delegificazione di materie, la determinazione di criteri generali e di princìpi direttivi, indispensabili per l’esercizio del potere regolamentare, deve essere espressamente e sufficientemente esplicitata; e ciò risulta non soltanto dalla lettera dell’art. 17 - secondo comma -, della legge n. 400/1988 ma dagli stessi princìpi posti a base del sistema delle fonti normative, dato che l’attribuzione al Governo del potere di dettare una disciplina di rango secondario diversa da quella prevista da norme di legge si traduce nella autorizzazione ad autorità estranee al potere legislativo, ad interferire in materie istituzionalmente proprie di quest’ultimo e ad operare in ordine ad esse con efficacia sostanzialmente non dissimile da quella dei decreti emanati in attuazione di deleghe legislative.

Da ultimo è da evidenziare, per completezza di esposizione, che il Consiglio di Stato in sede di emissione del parere, ha espresso le più ampie riserve sullo schema di regolamento ed, in particolare, sulla norma in esame affermando che essa introduce una facoltà di revoca nei confronti del Segretario che non risulta essere scelto dal vertice politico dell’Ente Locale ma che risulta assegnato alla sede di servizio dopo un pubblico concorso. Inoltre, lo stesso Consiglio di Stato ha rilevato "l’assenza di elementi normativi che possono contribuire a circoscrivere la discrezionalità del Sindaco e del Presidente di Provincia sulla facoltà di nomina e di revoca. Tale potestà - ha affermato lo stesso C. d. S. - deve essere comunque correlata ad alcuni punti di riferimento predeterminati, ancorché in via di massima, al fine di non trasformare la facoltà di revoca in un recesso ad nutum svincolato da ogni parametro precostituito".

Purtroppo, la norma in questione non ha subìto alcun emendamento da parte del Consiglio dei Ministri per cui, stante la dimostrata illegittimità, essa va censurata da codesto Tribunale Amministrativo.

VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 7 E SEGUENTI DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990 N. 241. - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUONA AMMINISTRAZIONE ED IMPARZIALITÀ.

È interesse prioritario dell’ordinamento giuridico realizzare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa, nella consapevole esigenza di assicurare la trasparenza dell’azione amministrativa ed evitare il formarsi di zone franche sottratte a qualsiasi controllo giurisdizionale.

A tale funzione, come è noto, è finalizzata la legge 7 agosto 1990 n. 241 la quale prevede la partecipazione al procedimento del destinatario o dei destinatari del provvedimento finale. Tale normativa, come si detto in precedenza, ha valenza per tutta la pubblica amministrazione, Regioni a statuto speciale comprese. Il Comune (La Provincia) di ______________ ha recepito con appositi regolamenti tutta la normativa contenuta nella citata legge n. 241/1990.

L’art. 7 della legge in questione prescrive che il Comune (la Provincia) deve dare notizia dell’avvio di ogni procedimento mediante comunicazione personale in cui devono essere indicati:

  1. l’amministrazione competente;
  2. l’oggetto del procedimento promosso;
  3. l’ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  4. l’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

La predetta norma è stata riprodotta nell’art. ____ del vigente regolamento Comunale (Provinciale) per la disciplina dei procedimenti amministrativi approvato con delibera consiliare n. _____ dell’____________, esecutiva ai sensi di legge.

In occasione sia della comunicazione (nota n.____ del _____) sia dell’emissione del provvedimento di nomina del nuovo Segretario titolare il Sindaco (Presidente della Provincia) di ______________ non ha consentito la fase partecipativa del ricorrente. Tale omissione non può affatto giustificarsi per la insussistenza di ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del provvedimento perché:

  1. tali ragioni devono essere espresse nel provvedimento che deve motivare in merito e, nel caso specifico, manca ogni riferimento ad esse;
  2. non sussistono particolari esigenze di celerità del procedimento, dal momento che il ricorrente è titolare della Sede dal _________ ed ha sempre ottenuto il giudizio di ________ dallo stesso Sindaco (Presidente della Provincia) autore degli atti impugnati.

La partecipazione del ricorrente al procedimento di nomina Sindacale (del Presidente della Provincia) avrebbe potuto consentire una valutazione più accurata della situazione, in ossequio ai princìpi di buona amministrazione e di imparzialità ex art. 97 della Costituzione del quale gli artt. 7 e ss. della legge n. 241/90 sono attuazione.

VIOLAZIONE DELL’ART.3 DELLA LEGGE 07.08.1990 n. 241 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La citata legge n. 241/1990, all’art. 3, ha sancito, peraltro rafforzandolo, l’obbligo della motivazione in tutti i provvedimenti amministrativi anche in quelli "positivi", occorrendo la motivazione per il controllo delle ragioni della loro adozione da parte di eventuali controinteressati (C. d. S. Sez. VIª 12.05.1994 n. 772). La mancanza di motivazione rende illegittimo il relativo provvedimento.

Nell’art. 4 del citato regolamento del Comune (della Provincia) di ______________ è stato sancito anche tale principio.

Nella comunicazione preventiva e nei provvedimenti Sindacali (del Presidente della Provincia) di individuazione e di nomina del nuovo Segretario le motivazioni sono del tutto inesistenti, per cui gli stessi atti difettano totalmente di trasparenza in ordine ai criteri seguiti per la decisione.

La nomina di un nuovo Segretario titolare assume la evidente connotazione di un atto illegittimo, dal momento che esso segue ad altro atto, arbitrario e prevaricatore, che sotto la veste di una semplice comunicazione nasconde, come si è già detto, un atto immotivato di rimozione dall’impiego.

La delibera adottata dall’Agenzia Autonoma in data 5 marzo 1998 non obbliga i Sindaci e i Presidenti di Provincia ad inserire nei loro provvedimenti, iniziali e finali, l’elemento "motivazione" per cui è evidente anche la illegittimità di tale delibera.

È da ricordare che il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sez. 1° -, con sentenza in data 6.04.1994 n. 513, ha affermato che "la circostanza che la nomina dei dirigenti generali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri sia rimessa, senza limiti normativamente prefissati, alla discrezionalità degli organi di vertice dello Stato non implica che la stessa sia sottratta ai princìpi fondamentali di rango costituzionale che, da un lato, impongono che l’organizzazione dei pubblici uffici sia finalizzata all’imparzialità e al buon andamento della amministrazione, dall’altra garantiscono la sindacabilità in sede giurisdizionale di tutti gli atti amministrativi". Se, quindi, un obbligo di tal genere deve esistere per gli atti di alta amministrazione del governo non si vede il motivo per cui non debba essere richiesto per gli atti di competenza di Sindaci e Presidenti di Provincia.

Resta ancora da evidenziare che dal provvedimento Sindacale (del Presidente della Provincia) di nomina non emerge con immediatezza il possesso da parte del nuovo nominato di requisiti personali e professionali tali da costituire, ancorché per implicito, una congrua giustificazione né è stata fatta una obiettiva comparazione con quelli posseduti e dimostrati, in quasi ______ anni di attività nel Comune (nella Provincia) (e complessivamente in ____ anni di servizio) dal Segretario titolare ricorrente.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI E SVIAMENTO.

Come si è già accennato la Sede della Segreteria del Comune (della Provincia) di ___________ non è vacante ma di essa è titolare il ricorrente nominato, a seguito di concorso pubblico, con decreto del Ministero dell’Interno in data ____________ n. _____ a decorrere dal __________ (Allegato ___).

In tutto il periodo di servizio il ricorrente ha svolto le proprie funzioni con costante impegno e professionalità, tanto da meritare annualmente il giudizio di "________" (vedi Allegato ___); tra i giudizi altamente positivi rientrano anche quelli dati dallo stesso Sindaco (Presidente della Provincia) autore dei provvedimenti impugnati.

In un tale contesto appare evidente l’eccesso di potere per difetto di presupposti sia di fatto sia di diritto.

Mancando qualsiasi motivazione è palese anche lo sviamento di potere. Infatti, il Sindaco del Comune (Presidente della Provincia) di _____________ persegue il chiaro e non dissimulato disegno di rimuovere il ricorrente dalla titolarità della sede e ciò per motivi diversi dalla funzionalità dell’ufficio. Lo scopo, come risulta dal contenuto della nota n. _________ in data __________, è quello di dare attuazione ad una norma politicamente voluta dall’associazione che l’autore rappresenta e della quale egli stesso si ritiene un esecutore ossequioso.

ECCESSO DI POTERE PER EVIDENTE CONTRADDITORIETÀ E MANIFESTA INGIUSTIZIA.

La decisione Sindacale (del Presidente della Provincia) di mettere in disponibilità il ricorrente Segretario al fine di permettere la nomina di un nuovo Segretario titolare della quale con il presente ricorso si contesta la legittimità, si pone in netta contraddizione con i giudizi annuali che il ricorrente ha avuto ininterrottamente dal ______, anno di inizio della sua attività a presso il Comune (la Provincia) di ____________. Se il ricorrente avesse commesso fatti contrari ai suoi doveri d’ufficio, non avrebbe mai ottenuto i giudizi annuali di _________.

La rimozione dalla titolarità operata dal Sindaco (Presidente della Provincia) di ______________, pertanto, si palesa come atto prettamente punitivo e comporta per il ricorrente la lesione sia dell’interesse alla conservazione della titolarità della Segreteria Comunale (Provinciale) sia del suo diritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro, aggravata dalla considerazione che non v’è una prospettiva sicura di espletare, a breve ed in via continuativa, le previste funzioni dirigenziali presso altro Ente Locale e, quindi, di poter conseguire una retribuzione adeguata ai propri bisogni e a quelli della famiglia.

VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA STABILITA DALL’AGENZIA RELATIVA AL PROCEDIMENTO DI INDIVIDUAZIONE DEL SEGRETARIO E RELATIVE SITUAZIONI DI SOSPENSIONE (SOLO SE SUSSISTONO).

Da ultimo è da evidenziare che anche nella fase di individuazione del nuovo Segretario il Sindaco del Comune (Presidente della Provincia) di _____________ ha commesso palesi violazioni delle norme procedurali sancite dalla Agenzia Autonoma nella citata delibera del 5 marzo 1998.

Oltre alla consueta mancanza di qualsiasi motivazione che possa supportare in modo legittimo la designazione effettuata, il provvedimento Sindacale (del Presidente della Provincia) - Allegato ___ - presenta i seguenti vizi di legittimità:

(Elencare i motivi di cui sopra).

ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

I motivi esposti in precedenza giustificano l’accoglimento del ricorso con il conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati. Nelle more del giudizio, si impone la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti stessi, dal momento che essi possono produrre conseguenze gravissime nei confronti del ricorrente che, privato delle proprie funzioni e della connessa retribuzione, è costretto ad andare in disponibilità presso l’Agenzia che, essendo ancora in una fase di iniziale organizzazione, non è affatto in grado di far fronte agli adempimenti funzionali di competenza. Risultano evidenti i gravi, irreversibili ed imprevedibili danni morali, professionali ed economici che il ricorrente sta subendo e subirà anche sul piano retributivo/previdenziale, per cui si impone la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati.

Per la sussistenza del fumus boni iuris si rinvia a quanto esposto in fatto ed in diritto.

Pertanto, il sottoscritto Avvocato

C H I E D E

a codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo

Con vittoria di spese e di onorari.

_______________, lì ____________

Avv. _______________

Procura: Delego a rappresentarmi e difendermi nel giudizio promosso con il suesteso ricorso l’Avv. _____________ del Foro di ____________. A lui conferisco ogni più ampio potere, compresi quelli di sottoscrivere il suesteso ricorso ed eventuali motivi aggiunti, nonché di farsi sostituire.

Presso lo studio del medesimo, sito in ___________,alla via ___________, eleggo domicilio.

_______________, lì _____________

Firma del ricorrente

È autentica

Avv. ________________

Relazione di notifica: Istante l’Avv. ______________, nella qualità di cui sopra, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario Assistente _____________ presso la _________________ di _____________ ho notificato il suesteso ricorso al _____________ in _____________, presso la sede, consegnandone una copia conforme all’originale a mani di _____________________________________________.

__________________________

Firma Ufficiale Giudiziario

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