Sui Segretari il Rimedio Sembra Peggiore del Male.
Di Aldo Finati
Presidente Tar Calabria
La cosiddetta legge di riforma (legge 127/97, ovvero la Bassanini 2 ) dei segretari comunali e provinciali, a quasi due anni di applicazione, scricchiola da più parti, tanto da avere richiesto lemanazione di un decreto legge interpretativo ( il numero 8 del 22 gennaio 1999) per conclamare la cessazione automatica dei segretari in uno con la scadenza del mandato elettorale dellautorità politica locale.
Il rimedio sembra peggiore del male, perché ove la norma dovesse trovare applicazione, alla prossima scadenza elettorale, nel mese di giugno, verrà a verificarsi una situazione difficile e delicata, con 6 mila e più segretari, contemporaneamente senza incarico, e alla disperata ricerca di un rinnovo.
Tutto ciò con il conseguente dramma umano dei segretari costretti, anche al termine della carriera, a cambiare città, ambiente di lavoro, casa, scuole e università per i figli, e in alcuni casi a restare senza funzioni ottenute con decenni di servizio, e vedersi sopravanzare da giovani e meglio introdotti colleghi.
E non sembra che tanto possa giovare allorganizzazione e funzionamento degli uffici amministrativi dellente locale.
Sarebbe stato opportuno che linterpretazione fosse andata nel senso opposto, di unautomatica permanenza nellincarico, fatta salva la facoltà per la nuova autorità locale di sostituire, con atto motivato, il segretario.
Ciò per ragioni umane e organizzative, e perché sembra che questo sia il significato della legge ( articolo 17, comma 70 della legge 127 del 1997).
E cè inoltre da augurarsi che il parlamento, cui spetta dinterpretare le proprie leggi, non converta le norme, proposte dal governo, ed eviti così un vero e proprio pasticciaccio.
E, poi, non si comprende questo diffuso timore per dare una motivazione ai provvedimenti di rimozione e sostituzione dei segretari, quasi che questi non dovessero essere assunti per serie ragioni, bensì per antipatia e simpatia, o peggio ancora in relazione allappartenenza a un certo schieramento politico.
Perché se così fosse, le norme che tanto consentirebbero sarebbero chiaramente incostituzionali, perché legittimerebbero la nomina di un funzionario amministrativo, non più per capacità , anzianità di servizio, professionalità, ma per una scelta meramente arbitraria.
Che se poi vuole intendersi il segretario comunale o provinciale come il segretario personale dellautorità politica, allora, è da chiarire che tanto non è consentito dalle norme che vogliono il segretario quale funzionario amministrativo volto alla direzione, coordinamento e vigilanza degli uffici dellente.
Non sembra, infine, che così interpretando si voglia affossare, come da più parti si sostiene, lo spirito della riforma, perché è certo che questa non ha inteso trasformare il segretario comunale e provinciale nel portaborse dellautorità locale, ma se mai elevarne le funzioni amministrative legali.
E tanto meno è vero che venga limitata lautonomia locale perché questa si afferma ed esalta col bene operare, e con la trasparenza delle scelte, e non certamente con atti immotivati che, proprio in quanto tali, lasciano ritenere la possibilità di ogni arbitrio.
Eliminato, dunque, ogni equivoco, ben potrebbe procedersi nei limiti sopra indicati a una modifica delle norme della legge 127 del 1997, in modo da renderle più ragionevoli, con soddisfazione dei segretari.
Ai quali resterebbe assicurata la continuità del loro incarico, e della stessa autorità locale, alla quale sarebbe pur sempre , anche se per motivate ragioni, consentito di ottenerne la sostituzione.