UNIONE ECONOMICA E MONETARIA

 

Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro.

(GUCE n. L 139/1 del 11.5.98)

 

Finalità

A decorrere dal 1° gennaio 1999, la moneta degli Stati membri partecipanti è l’euro. L’unità monetaria è un euro, un euro è diviso in cento cent. L’euro sostituisce, al tasso di conversione, le moneta di ciascuno Stato membro partecipante. L’euro è l’unità di conto della Banca centrale europea (BCE) e delle Banche centrali degli Stati membri partecipanti.

Disposizione che si applicano durante il periodo transitorio:

Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l’impiego di un’unità monetaria nazionale o che siano in essa denominati sono compiuti in tale unità monetaria nazionale. Gli atti da compiersi in forza di strumenti giuridici che prevedano l’impiego dell’unità euro o che siano in essa denominati vengono compiuti in unità euro.

In deroga a questo principio qualsiasi importo denominato in unità euro o nell’unità monetaria nazionale di un dato Stato membro partecipante e pagabile in detto Stato membro mediante accredito sul conto del creditore può essere versato dal debitore indifferentemente in unità euro o nell’unità monetaria nazionale. Detto importo deve essere accreditato sul conto del creditore nell’unità monetaria in cui è denominato il conto medesimo; ogni conversione necessaria a tal fine viene effettuata ai tassi di conversione.

Inoltre ciascuno Stato membro partecipante può adottare i provvedimenti necessari al fine di:

  1. ai mercati, per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione degli strumenti relativi ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari nonché delle merci e
  2. ai sistemi per il regolare scambio, la compensazione e la liquidazione dei pagamenti

di cambiare l’unità di conto utilizzata per le loro procedure operative da un’unità monetaria nazionale all’unità euro.

Disposizioni che si applicano dopo lo scadere del periodo transitorio:

I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all’unità euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione.

Le banconote e le monete metalliche denominate in unità monetaria nazionale continuano ad avere corso legale entro i loro limiti territoriali per sei mesi al massimo dopo la fine del periodo transitorio; tale lasso di tempo può essere abbreviato da una norma nazionale.

Per un periodo non superiore a sei mesi dopo la fine del periodo transitorio ogni Stato membro partecipante può stabilire norme per l’impiego delle banconote e delle monete metalliche denominate nella propria unità monetaria nazionale e adottare qualsiasi misura necessaria ad agevolare il loro ritiro.

 

Regolamento n. 975/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione.

(GUCE n. L 139/6 del 11.5.98)

 

Finalità

Tale regolamento dispone le specificazioni tecniche della prime serie di monete metalliche in euro, comprendente otto valori unitari da 1 cent a 2 euro.

 

 

INFORMAZIONE E CULTURA

 

Sostegno della Commissione europea a iniziative radiofoniche innovative, concernenti reti televisive europee e multilingue . Invito a presentare proposte – 1998.

(GUCE n. C 144/19 del 9.5.98)

 

Finalità

Il bilancio generale delle Comunità europee 1998 prevede la concessione di contributi a iniziative radiofoniche innovative e a iniziative concernenti reti televisive europee e multilingue, aventi carattere culturale.

i contributi sono destinati a operatori stabiliti negli Stati membri e riguardano una delle seguenti azioni:

I progetti devono presentare una dimensione europea, che integri in particolare aspetti multilingue e pluriculturali. Dovranno altresì tener conto degli attuali sviluppi tecnologici in materia di trasmissione e diffusione dei programmi.

I progetti devono essere realizzati nell’arco di 12 mesi ed essere avviati nel 1998.

 

Finanziamento

Il contributo finanziario della Commissione non può eccedere il 50% del costo totale del progetto selezionato.

 

Scadenze

Il formulario di partecipazione e il vademecum esplicativo (doc. XC3/RADTV/98) devono essere richiesti ai servizi della Commissione entro il 15 giugno 1998.

Le domande vanno trasmesse in quattro esemplari (un originale e tre copie) entro il 15 luglio (fa fede il timbro postale).

 

Indirizzi di riferimento

Per la richiesta di formulari e vademecum e per la trasmissione delle proposte fare riferiemento al seguente indirizzo:

Commissione europea

DG X – C3 "Servizi audiovisivi avanzati"

c.a. C. Daskalakis

Rue de la Loi/Wetstraat 200 (L 102-6/25)

B-1049 Bruxelles.

 

 

ENERGIA

 

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulla liberalizzazione dei mercati dell’energia.

(COM(98)212 def.)

 

Il principale obiettivo della Commissione nello sviluppo del mercato interno dell'energia è sancire la necessità di una maggiore integrazione dei mercati nazionali dell'energia, come mezzo per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento, ridurre i costi e migliorare la competitività. L'apertura dei mercati nazionali dovrà andare di pari passo con una serie di misure supplementari, da attuarsi progressivamente, per la salvaguardia della concorrenza leale, l'armonizzazione di norme tecniche e di sicurezza e l'armonizzazione in materia di tutela ambientale. La relazione sottolinea il possibile effetto che la liberalizzazione dei settori dell'elettricità e del gas potrebbe avere sull'occupazione nell'UE, e intende avviare uno studio su eventuali misure di accompagnamento per ridurre l'impatto sociale negativo. Tuttavia viene evidenziato che lo sviluppo delle reti transeuropee per l'energia è assolutamente vitale per un funzionamento equilibrato del mercato unico.

 

TELECOMUNICAZIONI

 

Terza comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo relativa all'applicazione degli art. 4 e 5 della direttiva 89/552/CEE "Televisione senza frontiere" nel

periodo 1995-1996, inclusa una valutazione generale in merito all’applicazione nel periodo 1991-1996. (COM(98)199 def.)

 

La Commissione analizza, nel periodo 1991-1996, le modalità con cui hanno trovato applicazione gli articoli 4 e 5 della direttiva "Televisione senza frontiere" nei diversi Paesi dell'Unione. Viene rilevato che i progressi realizzati fino ad oggi nell'attuare una programmazione maggioritaria di opere europee, sia nei canali nazionali che in quelli privati, si possono considerare soddisfacenti, nonostante la difficoltà di alcuni Stati ad effettuare un monitoring completo. La Commissione, sulla base delle relazioni nazionali, individua una possibile tipologia dei canali che hanno più difficoltà a conformarsi agli obblighi imposti dalla direttiva:

- canali orientati ad una programmazione tematica (poiché la produzione europea in un

determinato settore può essere insufficiente a garantire la quota richiesta)

- canali che trasmettono film a pagamento (in quanto seguono l'andamento del mercato)

- canali che hanno iniziato le trasmissioni di recente (e quindi hanno bisogno di un

periodo più lungo per aumentare le quote di opere europee).

In questo senso la Commissione sottolinea che la media europea di applicazione della direttiva risulta abbassata dal 1992 al 1996 a causa dell'accresciuto impatto dei nuovi canali satellitari, che rientrano nella tipologia dei nuovi canali con maggiori difficoltà a rispettare le quote di trasmissione. Pur tenendo conto della necessità di valutare adeguatamente le caratteristiche delle singole emittenti, la Commissione si riserva la facoltà di sanzionare gli Stati membri che non rispettano gli obiettivi della direttiva.

 

 

TUTELA DEI CONSUMATORI

 

Proposta modificata di Direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla vendita e le garanzie dei beni di consumo

(COM(98) 217 def.)

 

Gli emendamenti del Parlamento europeo alla proposta di direttiva della Commissione riguardano: il campo d'applicazione della direttiva, la nozione di conformità, i diritti del consumatore, le modalità d'esercizio, gli obblighi del produttore, le garanzie commerciali e le disposizioni finali.

Per quel che riguarda il campo d'applicazione, la Commissione non ha accolto il 1° emendamento, anche se ha inserito, nella proposta modificata, motivazioni che consolidano questo elemento, tenendo conto dell'intenzione del Parlamento di rafforzare la politica dei consumatori.

Per quel che attiene i diritti del consumatore, la Commissione ribadisce la responsabilità del commerciante per le dichiarazioni del produttore, nel principio generale della buona fede.

Riguardo agli obblighi del produttore, la Commissione respinge gli emendamenti perché ritiene preferibile lasciare agli Stati membri la legislazione in materia, indicando però la priorità della tutela del consumatore rispetto a quella del venditore professionista (che gode già delle garanzie previste dalla disciplina sulla libertà contrattuale).

 

 

SANITA' PUBBLICA

 

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria 1999-2003 sulla prevenzione delle lesioni personali, nel contesto del quadro d’azione nel settore della sanità pubblica

(COM(98)229 def.)

 

La presente proposta si prefigge di promuovere la sanità pubblica e la prevenzione delle lesioni personali, in corrispondenza al principio di competenza condivisa tra la Comunità e gli Stati membri. Viene auspicata la partecipazione di tutti gli attori economici e sociali all'attuazione del programma e vengono sottolineati gli aspetti di complementarietà con altri programmi comunitari, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

In seguito agli emendamenti del Parlamento, la Commissione ha inoltre introdotto dei criteri valutativi che, ampliando e definendo meglio il concetto di lesione volontaria e involontaria, permettono una maggiore integrazione della proposta con altri strumenti comunitari, in particolare l'utilizzo dei dati in sistemi telematici tipo la rete EUPHIN (European Union Public Health Information Network), al fine di individuare le misure di prevenzione più efficaci e di effettuare studi sul seguito epidemiologico delle lesioni.

 

SANITA'

 

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma di azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie connesse con l'inquinamento nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica

(COM(98) 231 def.)

 

La proposta intende istituire un programma di azione comunitaria contro le malattie provocate o aggravate dall'inquinamento ambientale, con l'obiettivo di contribuire a garantire un elevato livello di protezione sanitaria contro queste malattie e di migliorare l'informazione sui rischi connessi e la loro gestione, in particolare per quanto riguarda le malattie respiratorie e le allergie. La Commissione collaborerà a tal fine con le istituzioni e le organizzazioni attive nel settore delle malattie connesse con l'inquinamento, attivando anche delle azioni volte alla loro definizione, garantendo la complementarietà con altri programmi comunitari.

Il contesto finanziario per l'attuazione del programma per l'anno 1999 sarà di 1,3 milioni di ECU, mentre il finanziamento per gli anni 2000-2003 sarà determinato dopo l'individuazione delle future prospettive finanziarie

 

 

Proposta modificata di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che adotta un programma d'azione comunitaria 1999-2003 sulle malattie rare nel contesto del quadro d'azione nel settore della sanità pubblica

(COM(98)232 def.)

 

L'obiettivo del programma proposto è di contribuire ad elevare il livello di protezione sanitaria contro le malattie rare, servendosi di azioni volte a:

.Per il 1999 il programma sarà finanziato con 1,3 milioni di ECU; per gli anni 2000-2003 il finanziamento sarà determinato dopo la messa a punto del contesto finanziario.

 

 

POLITICA DI COESIONE

 

1) Proposte di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali.

2) Proposte di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale.

3) Proposte di regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.

4) Proposte di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca.

(COM(98) 131 def.)

 

Schema generale: la riforma dei Fondi strutturali

In merito ai Fondi strutturali le proposte della Commissione vertono su tre elementi fondamentali nel contesto generale di disciplina di bilancio, al fine di proseguire l’intervento a favore delle regioni e dei gruppi sociali in difficoltà dei Quindici e di accogliere nell’UE i paesi candidati all’adesione.

Il primo elemento riguarda il mantenimento della solidarietà finanziaria al livello raggiunto nel 1999, ossia 286,4 miliardi di euro (prezzi 1999) per il periodo 2000-2006 (equivalenti a 275 miliardi di ECU, prezzi 1997) di cui 218,7 miliardi (pari a 210 milioni di ECU, prezzi 1997) per i Fondi strutturali destinati ai 15 Stati membri attuali. Con il primo importo viene destinato all’obiettivo della coesione economica e sociale lo 0,46% del PIL dell’Unione.

In secondo luogo, la conferma dell’impegno assunto dal Consiglio europeo di Edimburgo (200 miliardi di ECU – prezzi 1997 – per il periodo 1993-1999, ossia 208 miliardi a prezzi 1999) è l’espressione della volontà di far partecipare l’Unione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni degli Stati membri, tenendo conto della necessità di contribuire alle politiche nazionali di risanamento finanziario. Tale orientamento sarà realizzabile nella misura in cui verranno maggiormente concentrati gli interventi dei Fondi. L’esigenza della concentrazione è resa ancor più impellente dal fatto che alcune regioni hanno compiuto progressi significativi in materia di convergenza reale, nonché dalla necessità di un intervento strutturale efficace.

In terzo luogo, i meccanismi di funzionamento dei Fondi strutturali dopo la riforma devono garantire un miglior rapporto costi/benefici, partendo dalla precisazione del ruolo dei vari operatori dello sviluppo e passando per la semplificazione, la valutazione e il controllo.

Questi orientamenti della Commissione – che figurano già nell’Agenda 2000 – vengono esplicitati in una proposta di nuovo regolamento generale sui Fondi strutturali integrato da regolamenti concernenti gli aspetti specifici di ciascun Fondo.

 

  1. Proposta di regolamento del Consiglio recante disposizioni generali sui Fondi strutturali

 

I Fondi strutturali, la BEI e gli altri strumenti finanziari esistenti contribuiscono, ciascuno nel proprio ambito, al conseguimento dei tre obiettivi prioritari seguenti:

  1. promuovere lo sviluppo e l’adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo ("l’obiettivo n.1");
  2. favorire la riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali ("l’obiettivo n.2");
  3. favorire l’adeguamento e l’ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione ("l’obiettivo n.3), il quale prevede interventi finanziari in regioni o zone non interessate dagli obiettivi n.1 e n.2 e fornisce un quadro di riferimento politico per l’insieme delle azioni a favore delle risorse umane su un territorio nazionale, salve le specificità regionali.

Nel perseguire tali obiettivi la Comunità, per il tramite dei Fondi, contribuisce a promuovere uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, in particolare con il rafforzamento della competitività e dell’innovazione, segnatamente nelle PMI, con lo sviluppo dell’occupazione e delle risorse umane, con la tutela e il miglioramento dell’ambiente e con l’eliminazione delle ineguaglianze, nonché la promozione della parità tra uomini e donne.

I Fondi strutturali contribuiscono al conseguimento degli obiettivi n.1, n.2 e n.3, secondo lo schema seguente:

  1. obiettivo n.1: Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), Fondo sociale europeo (FSE), Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sezione "orientamento" e lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);
  2. obiettivo n.2: FESR, FSE e SFOP;
  3. obiettivo n.3: FSE.

I Fondi contribuiscono al finanziamento di iniziative comunitarie e promuovono le azioni innovatrici e l’assistenza tecnica.

 

Stanziamenti d’impegno per il periodo 2000-2006

 

Milioni di euro – prezzi 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Totale
Fondi strutturali 32.600 33.430 32.600 31.560 30.410 29.370 28.430 218.400

 

 

  1. Proposte di regolamento del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

 

Riguardo al campo di applicazione dei Fondi strutturali il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue:

  1. investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli;
  2. investimenti nel settore delle infrastrutture (regioni o zone rientranti negli obiettivi 1 e 2);
  3. sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l’occupazione nonché alle attività delle PMI (attraverso incentivi ai servizi a favore delle aziende, il finanziamento del trasferimento di tecnologia, aiuti diretti agli investimenti, ecc.)
  4. misure di assistenza tecnica.

Inoltre il FESR contribuisce all’attuazione dell’iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e transregionale e interregionale volta ad incentivare uno sviluppo e un assetto armonioso ed equilibrato del territorio europeo.

Inoltre il FESR può partecipare al finanziamento di azioni innovatrici.

 

3) Proposte di regolamento del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo.

 

Il FSE sostiene e completa le attività degli Stati membri nei seguenti settori politici, in particolare nel contesto dei loro Piani pluriennali nazionali di azione per l’occupazione:

  1. sviluppo delle politiche attive del mercato del lavoro per combattere la disoccupazione, prevenire la disoccupazione di lunga durata maschile e femminile, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l’inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro che si reinseriscono nel mercato del lavoro;
  2. promozione dell’inserimento sociale e di pari opportunità per tutti nell’accesso al mercato del lavoro;
  3. sviluppo dei sistemi di istruzione e di formazione nell’ambito di una strategia volta a promuovere l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita allo scopo di migliorare e sostenere l’adattabilità a nuove collocazioni, la mobilità e l’inserimento nel mercato del lavoro;
  4. miglioramento dei sistemi volti a promuovere una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, a incentivare l’adattabilità nell’organizzazione del lavoro, a sostenere le attività imprenditoriali e la creazione di posti di lavoro e a rafforzare il potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia;
  5. miglioramento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, compreso lo sviluppo delle carriere e l’accesso a nuove opportunità di lavoro e alla creazione di imprese, nonché riducendo la segregazione verticale ed orizzontale nel mercato del lavoro.

Il Fondo contribuisce a promuovere iniziative locali di creazione di posti di lavoro, compresi i patti territoriali per l’occupazione.

Si tiene conto della dimensione sociale e della dimensione del mercato del lavoro della società dell’informazione, in particolare elaborando politiche e programmi per sfruttare il potenziale di nuova occupazione della società dell’informazione e garantire un accesso equo ai suoi servizi e vantaggi.

Il FSE contribuisce all’attuazione dell’iniziativa comunitaria per la lotta alla discriminazione e alle disparità nell’accesso al mercato del lavoro.

 

4) Proposte di regolamento del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca.

 

Le azioni strutturali intraprese con la partecipazione finanziaria comunitaria nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione e smercio dei relativi prodotti hanno le seguenti finalità:

  1. contribuire al conseguimento di un equilibrio duraturo tra le risorse alieutiche e lo sfruttamento delle medesime;
  2. rafforzare la competitività delle aziende e lo sviluppo di imprese economicamente valide nel settore;
  3. migliorare l’approvvigionamento e la valorizzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
  4. contribuire al rilancio delle zone dipendenti dalla pesca.

E’ istituito uno strumento finanziario di orientamento della pesca, SFOP, che partecipa al finanziamento di quanto segue:

  1. azioni innovatrici comprendenti in particolare operazioni di carattere transnazionale e di collegamento in rete degli operatori del settore e delle zone litorali dipendenti dalla pesca;
  2. misure di assistenza tecnica.

Il FEAOG sezione "garanzia" partecipa al finanziamento di quanto segue:

  1. le misure di accompagnamento della ristrutturazione delle flotte da pasca, nelle regioni che non rientrano nell’obiettivo 1 dei Fondi strutturali;
  2. tutte le azioni strutturali del settore, nelle regioni che non rientrano negli obiettivi 1 e 2 dei Fondi strutturali.

 

POLITICHE STRUTTURALI DI PREADESIONE

 

Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione

(COM (98) 150 def.)

 

Nel documento "Agenda 2000", la Commissione ha avanzato una serie di proposte per il rafforzamento della strategia di preadesione per tutti i paesi candidati dell’Europa centrale e orientale (PECO). L’obiettivo generale della strategia è di elaborare un programma coerente per preparare questi paesi all’adesione alla UE, nonché:

  1. inserire le diverse forme di sostegno fornite dall’Unione in un unico quadro di riferimento, i partenariati di adesione. Questi ultimi comporteranno impegni precisi da parte dello Stato candidato, in particolare relativamente alla democrazia, la stabilità macroeconomica, la sicurezza nucleare e un programma nazionale di recepimento dell’acquis subordinato a un calendario preciso e mirato ai settori prioritari individuati in ciascun paese. Inoltre è prevista una mobilitazione di tutti gli strumenti disponibili dell’Unione per la preparazione degli Stati candidati all’adesione;
  2. familiarizzare i paesi candidati con le politiche e le procedure dell’Unione, offrendo loro la possibilità di partecipare ai programmi comunitari.

Come previsto negli orientamenti di "Agenda 2000" i paesi candidati dell’Europa centrale ed orientale riceveranno un contributo finanziario a carico degli strumenti di preadesione, nei settori agricolo e strutturale.

 

 

SANITA’

 

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle Regioni sullo sviluppo della politica della sanità pubblica nella Comunità europea.(COM(98) 230 def.)

La comunicazione prende in esame in primo luogo una serie di sviluppi nello stato della salute e nei sistemi sanitari della Comunità, nonché i principi e i presupposti delle azioni nel campo della sanità pubblica a livello comunitario. La conclusione cui conducono queste considerazioni è che – sebbene i principi e la filosofia alla base della comunicazione del 1993 sul quadro di azione nel campo della sanità pubblica rimangano validi – le priorità, le strutture ed i metodi necessitano di un profondo lavoro di riesame e riformulazione.

La comunicazione delinea una nuova possibile politica comunitaria nel campo della sanità pubblica, basata su tre linee d’azione:

Le questioni relative all’ampliamento nonché all’integrazione nelle politiche comunitarie di requisiti sanitari saranno affrontate nell’ambito di tutti e tre i filoni di azione.

 

POLITICA SOCIALE

 

Relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato delle Regioni e al Comitato economico e sociale: Protezione sociale in Europa 1997 – Sintesi.

(COM(98) 243 def.)

 

La relazione, oltre che contribuire al dibattito sul futuro della protezione sociale nell’Unione, dovrebbe anche essere considerata nel contesto dell’impegno degli Stati membri per consolidare le finanze pubbliche. Gli Stati membri hanno comunque ampiamente approvato le proposte della Commissione riguardanti gli Orientamenti in materia di occupazione, concordando sull’opportunità di rivedere ed adattare i regimi di prestazioni ed i sistemi di formazione affinché contribuiscano attivamente al miglioramento dell’occupabilità. La protezione sociale ha un ruolo importante anche nel realizzare altri obiettivi messi in rilievo dagli orientamenti in materia di occupazione 1998, successivamente adottati: sviluppare l’imprenditorialità, incoraggiare l’adattabilità delle imprese e dei loro lavoratori e rafforzare le politiche in materia di pari opportunità. Si è dunque creato un collegamento chiaro tra i sistemi di protezione sociale la Strategia europea per l’occupazione.

L’obiettivo programmatico dei sistemi di protezione sociale è quello di aumentare gli incentivi al lavoro e migliorare l’occupabilità e l’adattabilità della forza lavoro. I principali sviluppi programmatici sono:

ENERGIA

 

Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Gli interventi finanziari delle Comunità europee a favore dell’energia 1995-1997.

(COM(98) 244 def.)

 

La comunicazione è un documento informativo che riunisce i vari dati sugli interventi finanziari della Comunità europea nel settore dell’energia dal 1995 al 1997. Gli interventi possono assumere la forma di aiuti (sovvenzioni non rimborsabili), di partecipazione comunitaria a progetti di interesse comunitario, di prestiti o garanzie di prestiti e provenire, a seconda dei casi, da:

 

INFORMAZIONI TRATTE DALLA BANCA DATI RAPID

 

OCCUPAZIONE

 

Comunicazione della Commissione: le politiche comunitarie al servizio dell’occupazione

(DOC/98/9)

 

Durante la riunione straordinaria del Consiglio europeo sull’impiego è stato richiesto che tutte le politiche comunitarie al servizio dell’impiego, sia le politiche-quadro che le politiche di sostegno, vengano orientate maggiormente verso il dinamismo e lo spirito d’impresa proprio dell’economia europea.

La comunicazione vuole mostrare come le politiche comunitarie e in generale l’attività dell’Unione possano aiutare gli Stati membri a sviluppare le politiche dell’occupazione compatibili con le linee direttrici dell’impiego e con i grandi orientamenti di politica economica.

 

FORMAZIONE

 

Le proposte innovative per la nuova generazione di programmi Educazione-Formazione-Gioventù dell’Unione europea.

(IP/98/472)

 

La Commissione ha proposto una vera e propria "rivoluzione" nel settore dell’educazione, della formazione e della gioventù per il periodo 2000-2004. Facendo seguito agli orientamenti contenuti nel documento "Per un’Europa della conoscenza" e alle prospettive di "Agenda 2000", la Commissione propone una politica integrata della conoscenza, strutturata intorno a sei misure operative trasversali, basate sulla promozione dell’educazione e della formazione lungo l’arco della vita. Per la messa in opera di questi programmi, la Commissione propone un finanziamento globale di 3.000 milioni di ECU, dei quali 1.400 per la seconda fase del programma Socrates, 1.000 per la seconda fase del programma Leonardo da Vinci e 600 per la messa in opera del programma d’azione "Gioventù". Le cifre così stimate equivalgono ad un aumento della dotazione finanziaria pari al 60%, rispetto ai programmi attuali.

 

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SEGNALIAMO LE SCADENZE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DEL DOCUP DELLA REGIONE TOSCANA (OBIETTIVO 2 E OBIETTIVO 5B)

 

REGOLAMENTO CEE 2081/93 Obiettivo 2

Anni 1997-99

Scadenze dei provvedimenti attuativi

 

AZIONE Decorrenza presentazione domande Scadenza presentazione domande Istruttoria domande esterne/

interne

Beneficiari
1.2 Aiuti agli investimenti artigiani

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

Per il 1998 e 1999: 01/01

 

Per il 1998 e1999:

31/12/1998

 

Artigiancredito

055/584368

(esterna)

Imprese artigiane di produzione o di servizi e cooperative di produzione e lavoro.
1.4 Servizi alle imprese - Lettere

A, B, C, D, E

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

Per il 1998/99:

01/01

 

Per il 1998/99:

30/06

 

Susanna Carnasciali:

055/4383930

Serena Brogi:

055/4383176

(interna)

Imprese artigiane e industriali, consorzi che producono beni e servizi.
 

1.4 Servizi alle imprese-

Lettera F

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

Per il 1998 e 1999: 01/01

 

Per il 1998 e 1999: 30/06

 

Giovanni Calì:

055/4383700

(interna)

Imprese artigiane e industriali, consorzi che producono beni e servizi.
 

1.6 Fondo di garanzia

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

Bando aperto

 

Bando aperto

 

Fidi Toscana:

055/2384001

PMI del settore manifatt., edile, estrattivo e dei servizi alla produzione
 

2.4 Aiuti agli investimenti turistici

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

 

15/10/1997

 

Ad esaurimento fondi

 

Fidi Toscana:

055/2384001

(esterna)

PMI, enti e associazioni no profit nel settore del turismo e del miglioramento dell’offerta.
 

3.2 Servizi tecnologici

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

Per il 1998/ e 1999: 01/01

 

Per il 1998 1999:

30/06

ENEA:

C.Billa

050/541171

E.Gesi

050/541671

(esterna)

PMI del settore manifatt., industriali o di ricerca.
 

4.2 Incentivi per gli investimenti ambientali

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

15/9/1997

 

Ad esaurimento fondi

 

Fidi Toscana:

055/2384001

(esterna)

PMI di produzione nuove o già operanti; PMI o consorzi di escavazione
 

5.1 A) Aree industriali e artigianali e recupero siti

(Suppl. straord. N.70 al Burt n. 31 del 6.8.97)

 

 

Per il 1998 e 1999: 01/01

 

Per il 1998 e 1999: 30/06

 

Andrea Zei:

055/4383087

(interna)

Enti pupplici; società no profit; soggetti a partecipazione mista o a maggioranza pubblica.

 

 

 

REGOLAMENTO CEE 2081/93 Obiettivo 5b

Anni 1997-99

Scadenze dei provvedimenti attuativi

 

 

AZIONE Decorrenza presentazione domande Scadenza presentazione domande Istruttoria domande esterna Beneficiari
4.1 Aiuti agli investimenti alle imprese turistiche

(Burt n. 31 del 6.8.97 – Parte Terza)

15.10.97 Ad esaurimento fondi Fidi Toscana

Tel. 23840001

PMI del settore turismo
4.2.A) Attrezzature complementari al turismo. Soggetti pubblici

(Burt n. 30 del 30.7.97)

30.7.97 31.12.98 Province Enti pubblici
4.2 B) Attrezzature complementari al turismo. Soggetti privati

(Burt n. 31 del 6.8.97 – Parte Terza)

15.10.97 Ad esaurimento fondi Fidi Toscana

Tel. 23840001

PMI del settore turismo

 

 

 

 

 

 

 

 

Hosted by www.Geocities.ws

1