DELIBERAZIONE N.11 DEL 7 GENNAIO 1999 OGGETTO: Copertura sedi vacanti: procedimento. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Premesso: · che larticolo 15, comma 3, D.P.R.4 dicembre 1997, n.465 stabilisce che "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per lufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dellarticolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dallAgenzia ai sensi dellarticolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro 60 giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data";· che larticolo 17, comma 67, della legge 15 maggio 1997, n.127, prevede che "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto allAlbo di cui al comma 75";· che larticolo 17, comma 72 della medesima legge dispone che "Il segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni .. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento dei risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri dufficio, allo stesso compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per lespletamento dei predetti incarichi";Rilevato che in caso di mancata copertura delle sedi vacanti di segreteria lAgenzia è tenuta a sostenere gli oneri relativi alla retribuzione dei segretari in disponibilità e che sussiste in capo alla Agenzia stessa un rilevante interesse a che i segretari iscritti allAlbo siano nominati; Visto larticolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127, ove è previsto che "Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dallincarico"; Ritenuto, pertanto, alla luce della normativa vigente, opportuno definire un procedimento per la copertura delle sedi vacanti atto a perseguire il primario interesse dellAgenzia a che tutte le amministrazioni locali provvedano a nominare i segretari iscritti allAlbo; Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge DELIBERA Il procedimento da seguire al fine di garantire la copertura delle sedi di segreteria tuttora vacanti è il seguente:
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