DELIBERAZIONE N.11 DEL 7 GENNAIO 1999

OGGETTO: Copertura sedi vacanti: procedimento.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso:

· che l’articolo 15, comma 3, D.P.R.4 dicembre 1997, n.465 stabilisce che "In caso di vacanza della sede di segreteria, salvo che sia in corso la stipulazione di convenzione per l’ufficio di segretario comunale, le funzioni di segretario sono svolte dal vicesegretario, se previsto, ai sensi dell’articolo 17, comma 69, della legge; in mancanza di tale previsione, dal reggente inviato dall’Agenzia ai sensi dell’articolo 19, comma 2. La procedura di nomina del segretario titolare è avviata entro 60 giorni dalla data della vacanza e deve concludersi entro centoventi giorni dalla stessa data";

· che l’articolo 17, comma 67, della legge 15 maggio 1997, n.127, prevede che "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’Albo di cui al comma 75";

· che l’articolo 17, comma 72 della medesima legge dispone che "Il segretario comunale non confermato, revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni….. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento dei risultati imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d’ufficio, allo stesso…… compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l’espletamento dei predetti incarichi";

Rilevato che in caso di mancata copertura delle sedi vacanti di segreteria l’Agenzia è tenuta a sostenere gli oneri relativi alla retribuzione dei segretari in disponibilità e che sussiste in capo alla Agenzia stessa un rilevante interesse a che i segretari iscritti all’Albo siano nominati;

Visto l’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127, ove è previsto che "Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro un congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni dall’incarico";

Ritenuto, pertanto, alla luce della normativa vigente, opportuno definire un procedimento per la copertura delle sedi vacanti atto a perseguire il primario interesse dell’Agenzia a che tutte le amministrazioni locali provvedano a nominare i segretari iscritti all’Albo;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Il procedimento da seguire al fine di garantire la copertura delle sedi di segreteria tuttora vacanti è il seguente:

1. Il procedimento per la nomina del segretario comunale o provinciale deve essere avviato dal capo dell’amministrazione locale entro sessanta giorni dalla data della vacanza e concludersi entro il centoventesimo giorno dalla data stessa, secondo quanto previsto dall’articolo 15, comma 3, della D.P.R.4 dicembre 1997, n.465. Il mancato rispetto dei suddetti termini integra omissione o ritardo di atti obbligatori per legge, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997, n.127.

Decorso il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della vacanza della sede di segreteria senza che sia avviato il procedimento di cui all’articolo 15, comma 3, D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le sedi di Provincia e dei Comuni di classe 1/A e 1/B e il Presidente del competente consiglio regionale di amministrazione provvede ad invitare, a mezzo raccomandata A/R, il capo dell’Amministrazione locale interessata ad avviare il procedimento di nomina del segretario entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della stessa. Nel caso in cui l’inerzia si protragga oltre il termine suddetto, il Presidente del consiglio nazionale di amministrazione per le Provincie e per i Comuni di classe 1/A e 1/B e il Presidente del consiglio regionale di amministrazione per gli altri casi inviano al Difensore civico regionale o al Comitato regionale di controllo la richiesta di provvedere a mezzo di commissario ad acta ai sensi dell’articolo 17, comma 45, legge 15 maggio 1997, n.127. Il medesimo iter sarà seguito nel caso in cui il procedimento di nomina del segretario, sebbene avviato entro il termine di sessanta giorni dal verificarsi della vacanza, non si concluda entro il centoventesimo giorno.

2. Per l’esercizio delle funzioni di competenza dell’Agenzia, le sezioni regionali dell’Agenzia vorranno richiedere a tutti gli enti locali compresi nel territorio regionale se sia presente nelle rispettive strutture la figura del vicesegretario, sia nel senso che il relativo posto sia previsto nella dotazione organica dell’ente, sia nel senso che tale posto sia legittimamente ricoperto.

Le sezioni vorranno comunicare alla sede nazionale le notizie acquisite e relative alle Segreterie Provinciali e alle Segreterie Comunali di classe 1/A e 1/B.

Gli enti locali comunicano alla competente Sezione regionale dell'Agenzia il verificarsi della vacanza della sede di segreteria e, ove gli stessi siano sprovvisti di vicesegretario, questa provvede ad inviare un reggente entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione.

Tali comunicazioni saranno dirette alla sede nazionale dell’Agenzia per le segreterie comunali e provinciali di classe 1/A e 1/B, la quale provvede negli stessi termini.

La reggenza del vicesegretario in caso di vacanza della sede di segreteria non può eccedere i 120 giorni dal verificarsi della vacanza. Pertanto, decorso tale termine il Presidente dell’Agenzia nazionale o il Presidente del competente consiglio di amministrazione provvederanno ad inviare presso la sede un segretario reggente.

3. Non è consentito ai segretari comunali e provinciali, sia in servizio che in disponibilità, accettare incarichi di reggenza o di supplenza che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dai competenti organi dell'Agenzia. La violazione della presente disposizione sarà valutata in sede disciplinare .

 

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