Per il necessario confronto e dibattito , ti invio
ANCORA SULLA DECRETAZIONE D'URGENZA PER FINI INTERPRETATIVI
Già per il passato si è avuto modo di soffermarsi sulla inopportunità di un
decreto legge , il n.8/1999 , che , postulando una inderogabile necessità
di provvederVi , ha fornito un' interpretazione di una norma della seconda
legge Bassanini , la n.127 del 1997 , che di fatto modifica
sostanzialmente un istituto giuridico riguardante la cessazione del
servizio dei Segretari comunali. In precedenza si è evidenziato come un
intervento legislativo d'urgenza poco si giustificasse in relazione al fine
di evitare che potesse formarsi un orientamento giurisprudenziale sulle
istanze presentate dagli interessati a tutela della proprie posizioni
giuridiche sia per la mancanza del presupposto dell' urgenza richiesto
dalla Costituzione sia per la ingerenza in un'attività di altro potere
chiamato a pronunziarsi invero sul rispetto dei principi fondamentali del
nostro ordinamento giuridico , quali la trasparenza dell'azione
amministrativa ad ogni livello. Si era anche considerato che l'avvio delle
trattativa per il Contratto collettivo di lavoro della categoria poteva
essere la sede opportuna per una soluzione concordata tra le parti
interessate , datore di lavoro ( ANCI per i Sindaci) e dipendente (OO.SS.
per i Segretari) . Invero uno dei rami del Parlamento si è già pronunziato
per la conversione senza alcuna modifica del decreto legge oggetto di
rilievi da parte delle organizzazioni rappresentative. Ciò induce ad una
ulteriore riflessione che non può limitarsi ai Segretari comunali ,
poiché il metodo adottato costituisce un serio motivo di preoccupazione
per quanti credono in una democrazia partecipata. In effetti rispetto ad
una invocazione di riesame dei profili di legittimità anche costituzionale
di scelte operate circa la nomina e cessazione dell'incarico dei Segretari
comunali , viene , con una determinazione univoca dei gruppi parlamentari -
stupisce tale unanimità - esclusa ogni possibilità di confronto , pur
democraticamente richiesto dai Segretari comunali e ribadita , senza
peraltro alcuna contestazione ai rilievi di legittimità confermati dai
provvedimenti di piu' giudici amministrativi , la validità delle scelte
effettuate in precedenza. In un sistema democratico è fondamentale il
dialogo ed il confronto con tutte le componenti sociali e del mondo del
lavoro . Questo è quanto i segretari chiedono in maniera corretta per
forma e per contenuto , ma con altrettanta decisione a salvaguardia della
propria dignità e dei valori sui quali la democrazia si fonda.
Oggi con la interpretazione contenuta nel decreto legge in esame
si
stabilisce che , anche senza alcun motivo e senza la volontà del Sindaco
subentrante , il Segretario comunale , a prescindere dal suo valore ed
impegno professionale , debba considerarsi cessato dal servizio , anche se
poi deve continuare a prestare servizio nello stesso ente. In tal modo si
determina una posizione di precarietà , anche di tipo psicologico , che
indebolisce il prestigio del funzionario di vertice dell' amministrazione
comunale delegittimandone l'azione . Non è più quindi richiesta alcuna
valutazione circa la professionalità del Segretario né tantomeno la
motivazione del provvedimento che ne dispone la cessazione , la quale
opera , secondo il decreto legge , automaticamente. Anche nel settore
privato il licenziamento del dirigente è giustificato dal mancato
raggiungimento degli obiettivi . Invero la pubblica amministrazione è una
realtà diversa e senz'altro piu' complessa , specie quella degli enti
locali , nei quali gli organi collegiali con funzione di indirizzo e
controllo , rappresentativi della volontà popolare, sono costituiti dai
rappresentanti di diverse e spesso contrapposte forze politiche. Tali
organismi abbisognano , per operare , di una realtà burocratica che non può
in alcun modo configurarsi in una posizione di esclusiva dipendenza
funzionale dal Sindaco , dovendo garantire in ogni caso il libero esercizio
della funzione anche agli altri soggetti istituzionalmente presenti nell'
Ente. Pur accettando le nuove regole della precarietà delle posizioni di
responsabilità dirigenziale in relazione ai risultati , non è possibile
condividere l'attuale impianto normativo che consente - senza alcuna
motivazione e quindi fors'anche per soli motivi politici o familiari - di
nominare il nuovo segretario comunale senza dar conto delle ragioni della
scelta e - ancor più grave -senza alcuna contestazione di responsabilità
gestionali al precedente funzionario in servizio. E purtroppo il decreto
legge stabilisce che per consentire l'esercizio del potere di nomina del
Sindaco " il segretario comunale ..cessa automaticamente" . Forse il
Segretario comunale porta sulle sue spalle il retaggio di una cultura
centralista , della quale peraltro si è quasi del tutto spogliato , forse
non sempre ha stabilito rapporti sintonici con i Sindaci, ma è senz'altro
quel funzionario che ,soprattutto ai livelli massimi del nostro sistema
giuridico ed istituzionale , viene considerato portatore di elevata
professionalità e garante di una funzione di equilibrio nell'organizzazione
degli enti locali minori. Per quanto hanno sinora dimostrato i lavori
parlamentari è quasi certo che il decreto legge n.8/1999 sarà convertito
senza modifiche nella parte relativa alla cessazione automatica dei
Segretari comunali . Ma questo esito non sarà una vittoria per la
democrazia. Vinti saranno solo i Segretari comunali che da soli portano
avanti la battaglia per la difesa sia della propria dignità di lavoratori
sia per la salvaguardia di valori fondamentali del nostro ordinamento
giuridico. E' possibile che il decreto o la legge di conversione possano
essere censurati successivamente sotto il profilo della legittimità
costituzionale , ma è ugualmente auspicabile che le forze politiche
approfondiscano gli aspetti negativi del D.L. 8 quali evidenziati dai
rappresentanti di categoria e confermati dagli orientamenti emersi dai
giudicati e consentano quella concertazione tra le parti che è l'unica che
può porre la parola fine alla questione. L' Unione Europea, di cui
l'Italia è con orgoglio partecipe , forse potrebbe esaminare la vicenda
sotto altro aspetto , quello relativo al conferimento degli incarichi
professionali e delle attività intellettive e per le quali stabilisce che
si debba operare nel rispetto delle regole del libero mercato , mediante
selezioni ad evidenza pubblica. E se per dirigenti e consulenti esterni
occorrono corrette procedure di affidamento - almeno secondo i criteri
stabiliti dal Consiglio comunale - cosa pensare delle nomine dei segretari
comunali prive di ogni motivazione e di alcun riferimento alla valutazione
della professionalità ?
Luigi De Cristofaro