(Poteri del sindaco e del
presidente della provincia in materia di polizia locale
Modifiche alla legge 1·
aprile 1981, n. 121)
1. Il sindaco e il presidente della provincia
concorrono alla definizione e al perseguimento della politica di sicurezza
pubblica nell'ambito del territorio comunale e provinciale in qualità
di componenti effettivi del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica istituito dall'articolo 20 della legge 1· aprile 1981,
n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Alle riunioni
del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica intervengono,
unitamente ai sindaci dei comuni interessati ai problemi da trattare, nonché
del presidente della provincia, anche i comandanti dei rispettivi corpi
di polizia locale in qualità di consulenti tecnici.
2. All'articolo 20 della legge 1· aprile
1981, n. 121, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il comitato è presieduto dal prefetto
ed è composto dal sindaco del comune capoluogo di provincia, dal
presidente della provincia, dal sindaco o dai sindaci dei comuni interessati
all'argomento in trattazione, nelle ipotesi in cui si rendano necessarie
valutazioni riferite a specifiche realtà territoriali, accompagnati,
in qualità di consulenti tecnici, dai rispettivi comandanti dei
corpi di polizia locale, nonché dal questore, dai comandanti provinciali
dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.
Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, nonché della prevenzione e difesa dalla violenza eversiva,
il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato
le autorità locali di pubblica sicurezza e i responsabili delle
amministrazioni dello Stato."
3. I comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza
pubblica definiscono, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 9,
commi 3, 4, 5 e 6, l'ambito di competenza dei corpi di polizia locale
in materia di funzioni di pubblica sicurezza. Le deliberazioni dei comitati
provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica sostituiscono i protocolli
d'intesa stipulati tra le amministrazioni locali e il Ministero dell'interno,
vigenti al momento della data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
FUNZIONI DEI CORPI DI POLIZIA
LOCALE
Art. 9
(Funzioni della polizia locale)
1. Le funzioni ed i compiti relativi alla polizia
locale concernono le misure preventive e repressive dirette a far rispettare
le leggi e i regolamenti comunali e provinciali nonché ad assicurare
l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. I corpi di polizia locale esercitano altresì
funzioni concorrenti nelle attività di pubblica sicurezza, nei
limiti generali stabiliti dalla presente legge, come definiti in
dettaglio dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine
e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3.
3. Gli ufficiali e gli agenti di polizia municipale
o intercomunale esercitano:
a) le funzioni di polizia amministrativa locale
in relazione alle materie di competenza propria o delegata dalle regioni;
in tali materie, di competenza esclusiva dei corpi di polizia locale, le
forze di polizia statale segnalano ai competenti corpi di polizia locale
le violazioni eventualmente riscontrate in occasione dell'esercizio delle
proprie funzioni, fermo restando che l'irrogazione delle relative sanzioni
compete esclusivamente ai corpi di polizia locale, fatta eccezione per
l'ipotesi di diversa determinazione assunta al riguardo, con il consenso
del sindaco, da parte del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza
pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1· aprile 1981, n. 121,
come modificata dall'articolo 8 della presente legge;
b) funzioni di polizia stradale, ai sensi dell'articolo
12 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, nell'ambito del territorio di
competenza;
c) funzioni di polizia giudiziaria, nei limiti
di cui ai commi 8 e 9 del presente articolo;
d) funzioni di polizia tributaria, limitatamente
alle ipotesi di violazione delle disposizioni di legge istitutive di tributi
locali, e attività di segnalazione nei confronti della Guardia di
finanza, ai sensi del comma 10 del presente articolo;
e) funzioni di polizia ittico-venatoria, ecologica
ed ambientale, nel rispetto delle funzioni attribuite ai corpi di polizia
provinciale ai sensi dell'articolo 1, comma 4;
f) funzioni di collaborazione nelle attività
di pubblica sicurezza, nei limiti stabiliti dalla presente legge, ai sensi
dei commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo.
4. Ferme restando le competenze delle forze di
polizia dello Stato in materia di tutela dell'ordine pubblico, i corpi
di polizia municipale e intercomunale esercitano altresì, nei limiti
previsti dalle deliberazioni dei comitati provinciali per l'ordine e la
sicurezza pubblica di cui all'articolo 8, comma 3, le funzioni di tutela
della sicurezza pubblica, intese come funzioni atte ad assicurare il controllo
del territorio e delle attività in esso localizzate, con riferimento
alla salvaguardia della qualità della vita delle persone residenti
nel territorio di riferimento, perseguita attraverso la coniugazione delle
attività di prevenzione, mediazione dei conflitti, controllo e repressione.
5. Gli appartenenti ai corpi di polizia locale
non possono essere impiegati in compiti che non siano attinenti al servizio
di istituto.
6. L'idoneità alle funzioni di comandante
e di addetto al coordinamento e al controllo, ottenuta in conformità
a quanto previsto dall'articolo 11, comporta il riconoscimento ope legis
della qualità di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria,
senza limitazioni temporali. L'idoneità alle funzioni di agente
di polizia locale, ottenuta in conformità a quanto previsto dall'articolo
11, comporta il riconoscimento ope legis della qualità di
agente di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, senza limitazioni
temporali.
7. L'attività di concorso alla tutela
della sicurezza pubblica è limitata, di norma, al territorio di
competenza del rispettivo corpo, salva l'attività svolta presso
altri enti locali per esigenze temporanee nei casi previsti dai rispettivi
regolamenti di organizzazione dei corpi. Per esigenze conseguenti all'attività
di prevenzione e repressione svolta nel territorio di competenza
è consentito all'operatore di polizia locale di intervenire al di
fuori del proprio territorio, previa comunicazione, anche telefonica o
radiofonica, al comando del corpo di polizia locale competente per territorio,
salvo i casi di urgenza in cui non sia possibile effettuare tale comunicazione;
in tal caso è fatto obbligo di trasmettere ai corpi competenti per
territorio, entro ventiquattro ore dall'inizio dell'intervento, una informativa
sulle modalità e l'esito di quest'ultimo.
8. Nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria
gli operatori di polizia locale devono intervenire in caso di flagranza
di reato. A tale obbligo gli operatori di polizia locale sono tenuti anche
al di fuori del territorio comunale, intercomunale o provinciale di riferimento,
purché non siano già intervenuti i corpi di polizia locale
competenti per territorio e fermo restando l'obbligo per le forze di polizia
locale che si trovino al di fuori del proprio territorio di informare
immediatamente il corpo di polizia locale territorialmente competente e
di cessare da ogni forma di intervento nel momento in cui l'esercizio
delle funzioni di polizia giudiziaria è assunto dai competenti corpi
di polizia locale o delle forze di polizia dello Stato, fatto salvo il
caso in cui sia da questi richiesta la prosecuzione della collaborazione.
9. Gli ufficiali e gli agenti di polizia locale
svolgono tutte le funzioni di polizia giudiziaria relative alle materie
di competenza comunale o provinciale e, nel caso di intervento in flagranza
di reato e limitatamente al tempo strettamente necessario, compiono gli
atti idonei ad assicurare le fonti di prova dei fatti di reato relativi
a materie di competenza statale, procedendo anche ai sensi dell'articolo
4 della legge 22 maggio 1975, n. 152.
10. Agli operatori di polizia municipale o intercomunale
è fatto obbligo di segnalare alla Guardia di finanza ogni presunta
violazione di disposizioni tributarie diversa dalle ipotesi di violazione
di cui al comma 3, lettera d), del presente articolo, della quale
siano venuti a conoscenza in occasione e a causa dell'esercizio delle proprie
funzioni.
Art. 10
(Modifiche ed integrazioni
all'articolo 370 del codice di procedura penale e ulteriori disposizioni
in materia di attività di polizia giudiziaria dei corpi di polizia
locale)
1. All'articolo 370 del codice di procedura penale,
approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono apportate
le modificazioni e integrazioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. Il pubblico ministero può
delegare il corpo di polizia locale, nell'ambito esclusivo dei compiti
istituzionali di competenza di quest'ultimo, al compimento di specifici
atti di polizia giudiziaria. Nell'esercizio delle attività di polizia
giudiziaria delegate ai sensi del presente comma gli ufficiali e gli agenti
di polizia locale rispondono esclusivamente al comandante del corpo cui
appartengono".
2-bis. All'articolo 57 del codice di procedura
penale, approvato con decreto legislativo 22 settembre 1988, n. 447, sono
apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi 2-ter e 2-quater.
2-ter. Al comma 1, dopo la lettera c)
è aggiunta la seguente:
"c-bis) i comandanti e gli addetti
al coordinamento e al controllo della polizia locale".
2-quater. Al comma 2, lettera b), le
parole: "e, nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le
guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono
sostituite dalle seguenti: "e gli agenti di polizia locale".
3. Al comma 2, le parole: "del comma 1"
sono sostituite dalle seguenti: "dei commi 1 e 2".
4. È vietato il distacco di componenti
dei corpi di polizia locale presso le locali procure della Repubblica per
lo svolgimento di attività permanenti di polizia giudiziaria. A
tale divieto può derogarsi in presenza di apposita convenzione stipulata
per l'ambito comunale o intercomunale di competenza, previo consenso del
comandante del corpo e nei limiti di organico da questo stabiliti. La convenzione
prevede espressamente il rimborso da parte delle procure della Repubblica
delle spese sostenute dai corpi di polizia locale in conseguenza dell'avvenuto
distacco di loro unità.
CAPO IV
PRINCIPI FONDAMENTALI DI ORGANIZZAZIONE
DEL SERVIZIO
Art. 11
(Abilitazione al servizio
di agente di polizia locale)
1. Le regioni bandiscono annualmente, ad esclusivi
fini di selezione dei candidati, prove selettive a contenuto psico-fisico
e attitudinale, secondo tipologie uniformi individuate, in analogia con
i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia dello Stato,
con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. In caso di mancata adozione del decreto di cui al presente comma,
si applicano i criteri di reclutamento previsti per le forze di polizia
dello Stato. Il superamento della prova selettiva costituisce requisito
per l'ammissione ai concorsi banditi a livello locale per l'accesso alla
qualifica di agente di polizia locale. Il superamento della prova selettiva
di cui al presente comma non costituisce requisito per l'ammissione ai
concorsi per i candidati che siano già dipendenti dell'ente locale
che ha bandito il concorso e che esercitino funzioni di polizia locale,
nonché per i candidati che siano dipendenti della polizia di Stato.
1-bis. Alle prove selettive di cui al comma
1 possono essere ammessi i candidati che risultino in possesso dei seguenti
requisiti:
a) godimento dei diritti civili e politici;
b) non aver subito condanna a pena detentiva
per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
c) non essere stato espulso dalle Forze armate
o dai Corpi militarmente organizzati o destituito dai pubblici uffici.
1-ter. La perdita di uno o più dei
requisiti di cui al comma 1-bis successivamente all'ingresso in servizio
comporta la perdita automatica della qualità di agente o ufficiale
di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria e l'adozione dei provvedimenti
previsti dal regolamento del servizio di polizia locale. La perdita di
uno o più dei predetti requisiti successivamente al conseguimento
dell'idoneità al termine dell'espletamento del concorso di cui al
comma 1 e prima della conferma in pianta stabile comporta la perdita automatica
del diritto all'assunzione.
2. In aggiunta alle modalità di reclutamento
del personale delle amministrazioni pubbliche previste dall'articolo 36
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni,
le amministrazioni comunali e provinciali e le forme associative di cui
all'articolo 6, comma 2, possono, inoltre, provvedere all'integrazione
degli organici dei rispettivi corpi di polizia locale mediante assunzione
diretta di candidati giudicati idonei e collocati in graduatorie in corso
di validità relative a concorsi banditi da altre amministrazioni
comunali o provinciali o da altre forme associative di cui all'articolo
6, comma 2.
3. I comuni possono altresì procedere
all'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di agenti
di polizia locale anteriormente al verificarsi delle vacanze di organico
destinate ad essere coperte, salvo l'obbligo per i comuni interessati di
rimborsare al fondo nazionale di cui all'articolo 208 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12, le somme impiegate
nella formazione degli agenti di polizia locale qualora la loro assunzione
non abbia luogo entro sei mesi dalla conclusione del corso di formazione
di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo.
4. In applicazione dell'articolo 33 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, i comuni,
le province e le forme associative di cui all'articolo 6, comma 2, possono
altresì ricoprire posti vacanti negli organici dei rispettivi corpi
di polizia locale mediante passaggio diretto di dipendenti in servizio
presso i corpi di polizia locale di altre amministrazioni, previo consenso
dell'amministrazione di appartenenza e purché le domande di trasferimento
siano avanzate da dipendenti che abbiano compiuto almeno un biennio di
servizio presso le rispettive amministrazioni. Non è richiesto il
consenso dell'amministrazione di appartenenza nei casi di assunzione diretta
di cui al comma 2 qualora l'amministrazione di destinazione sia quella
che aveva bandito il concorso.
5. I candidati dichiarati vincitori del concorso
per l'accesso alla qualifica di agente di polizia locale sono confermati
in ruolo, dopo il periodo di prova, subordinatamente al conseguimento dell'idoneità
alle funzioni di agente di polizia locale al termine della partecipazione
ad un corso di formazione obbligatoria della durata di un anno, istituito
ed organizzato su base regionale o interregionale secondo le modalità
stabilite dalle leggi regionali. I partecipanti giudicati idonei al termine
del corso di formazione assumono immediatamente servizio. I partecipanti
al corso di formazione sono assunti con contratti di formazione e lavoro,
ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato
dall'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Ad essi è garantito
il minimo tabellare previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro,
con esclusione dell'indennità di polizia locale di cui all'articolo
21.
6. Nell'ambito del corso di formazione di cui
al comma 5 è impartito ai vincitori un addestramento teorico e pratico
all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a),
b), d) e e), nonché all'esercizio delle
funzioni di pubblica sicurezza e delle funzioni di polizia giudiziaria,
nei limiti di cui all'articolo 9, comma 3, lettere c) e f).
7. L'attività formativa è svolta
presso le scuole per agenti di polizia locale gestite dalle amministrazioni
provinciali o comunali individuate dalle leggi regionali. I programmi sono
approvati da una commissione tecnica regionale, istituita con legge regionale,
cui sono attribuiti compiti di vigilanza sull'attività formativa,
in conformità a quanto previsto all'articolo 16, comma 6. Gli esami
di idoneità sono compiuti dalla predetta commissione.
8. Nell'attività formativa debbono essere
previsti appositi stages presso le scuole per agenti della polizia
di Stato e presso strutture formative dell'Arma dei carabinieri, della
Guardia di finanza e del corpo forestale dello Stato, al fine di consentire
agli aspiranti agenti di polizia locale una adeguata conoscenza dell'organizzazione
e delle modalità di intervento delle forze di polizia dello Stato
e di agevolare ogni futura collaborazione con queste ultime nell'esercizio
delle funzioni di pubblica sicurezza loro assegnate a seguito delle determinazioni
del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo
8, comma 3.
9. Le somme erogate agli operatori in formazione
a titolo di stipendio dagli enti locali sono a questi ultimi rimborsate
a valere sul fondo nazionale di cui all'articolo 208, comma 1-bis
e comma 2, lettera c), del codice della strada, approvato con decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 12.
10. In caso di inadempienza delle regioni nell'organizzazione
del sistema di formazione e di aggiornamento della polizia locale, il corso
di formazione di cui ai commi 5 e 6 si svolge presso la Scuola nazionale
di cui all'articolo 16 ovvero presso la più vicina scuola gestita
da un'amministrazione comunale o provinciale, secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui al Capo
III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Gli oneri finanziari
derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione di cui al presente
comma sono posti a carico delle regioni inadempienti, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 12
(Modifiche ed integrazioni
all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
1. All'articolo 208 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993, n. 360, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai
commi seguenti.
2. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
"1-bis. È istituito, nell'ambito
della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, un fondo con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio,
che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso
la tesoreria centrale dello Stato, denominato "Presidenza del Consiglio
dei ministri - fondo nazionale per la formazione professionale degli agenti
e dei comandanti di polizia locale", nel quale sono versate le somme
di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo".
3. Al comma 2, lettera a), le parole:
"dell'ottanta per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del
settantacinque per cento".
4. Al comma 2, dopo la lettera b) è
aggiunta la seguente:
"b-bis) al fondo nazionale per la
formazione professionale degli agenti e dei comandanti di polizia locale,
di cui al comma 1-bis del presente articolo, nella misura del cinque
per cento del totale annuo sopra richiamato, per il finanziamento integrale
degli oneri retributivi e previdenziali sostenuti dagli enti locali durante
i periodi di formazione professionale degli agenti, degli addetti al coordinamento
e al controllo e dei comandanti di polizia locale e per la corresponsione
degli incrementi contrattuali delle indennità di polizia locale,
nonché per il finanziamento degli oneri di natura organizzativa
sostenuti direttamente dalle regioni o dagli enti locali da queste incaricati
dello svolgimento della formazione degli agenti di polizia locale, nel
limite massimo del cinquanta per cento della spesa sostenuta; la ripartizione
delle risorse è effettuata, previa intesa con la Conferenza unificata
di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in base
all'entità delle attività previste nei programmi annuali
di formazione professionale degli agenti di polizia locale approvati dalle
regioni; nell'ambito della percentuale di cui alla presente lettera, l'un
per cento è destinato al finanziamento delle strutture di formazione
per agenti di polizia locale individuate dalle leggi regionali".
Art. 13
(Riqualificazione professionale
del personale in servizio)
1. Per il personale dei corpi di polizia locale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge che non
abbiano mai svolto l'attività di aggiornamento prevista dalla legge
7 marzo 1986, n. 65, e successive modificazioni, devono essere organizzate
dalle regioni attività di riqualificazione professionale secondo
modalità stabilite con le leggi regionali di cui all'articolo 3
e nel rispetto del criterio secondo cui la riqualificazione professionale
per ciascuna unità di personale deve aver luogo entro cinque anni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, per un
periodo di cinque anni decorrente dalla data di entrata in vigore della
presente legge la percentuale di cui all'articolo 208, comma 2, lettera
b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato
dall'articolo 12, è elevata al sette per cento, con corrispondente
riduzione della percentuale prevista dall'articolo 208, comma 2, lettera
a), del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 14
(Addetti al coordinamento
e al controllo)
1. I regolamenti comunali di cui all'articolo
4 disciplinano le modalità di incarico agli operatori di polizia
locale delle funzioni di coordinamento e controllo. I relativi inquadramenti
contrattuali, nonché le eventuali indennità di funzione,
sono definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale. Lo svolgimento
dell'attività di coordinamento e controllo è subordinato
al conseguimento dell'idoneità al termine di un apposito corso di
formazione, nei modi stabiliti dalle leggi regionali. Le unità di
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge
che abbiano già partecipato a corsi di formazione e siano risultate
idonee al termine di questi in sede di valutazione finale sono considerate
a tutti gli effetti idonee per l'esercizio delle funzioni di cui al presente
articolo.
Art. 15
(Comandante del corpo di polizia
locale)
1. Il comandante del corpo di polizia locale
svolge le funzioni gestionali e organizzative previste dalla presente legge,
dai regolamenti dei servizi di polizia locale e dai contratti collettivi
nazionali di lavoro ed occupa la qualifica funzionale apicale prevista
nell'ente locale di appartenenza, ovvero la qualifica funzionale equivalente
della forma associativa di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Il comandante del corpo di polizia locale
svolge tutte le funzioni dirigenziali di cui all'articolo 51, comma 3,
della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dall'articolo 6, comma
2, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Nei corpi di polizia locale aventi
particolare complessità, il comandante può delegare a propri
ufficiali lo svolgimento delle predette funzioni dirigenziali, nei casi
e secondo le modalità stabilite con il regolamento comunale di cui
all'articolo 4.
3. I comuni, le province e le forme associative
di cui all'articolo 6, comma 2, possono procedere alla assunzione dei comandanti
dei rispettivi corpi di polizia locale mediante concorso pubblico. Sono
ammessi al concorso pubblico, anche in carenza del titolo di studio, tutti
coloro che risultino iscritti all'elenco nazionale di cui all'articolo
16, nonché il personale non iscritto all'elenco nazionale purché
in possesso del diploma di laurea e degli altri requisiti richiesti dal
bando di concorso. Qualora risulti vincitore un candidato non iscritto
all'elenco nazionale di cui all'articolo 16, la formale assunzione delle
funzioni di comandante è subordinata al conseguimento dell'idoneità
al termine del corso di preparazione presso la Scuola nazionale e all'iscrizione
nell'elenco nazionale di cui all'articolo 16. Gli oneri finanziari derivanti
dallo svolgimento dei corsi di preparazione dei comandanti assunti mediante
concorso pubblico che non risultino già iscritti nell'elenco nazionale
di cui all'articolo 16 sono posti a carico dei comuni che hanno bandito
il concorso, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio.
4. L'incarico di comandante può altresì
essere attribuito, in caso di vacanza di organico, per un periodo
non inferiore a cinque anni, dal sindaco, dal presidente della provincia
ovvero dal presidente dell'assemblea dei sindaci della forma associativa
di cui all'articolo 6, comma 2, a unità di personale in possesso
del requisito dell'iscrizione all'elenco nazionale dei comandanti dei corpi
di polizia locale di cui all'articolo 16, ovvero a persona esterna all'ente
che risulti in possesso del predetto requisito dell'iscrizione all'elenco
nazionale, mediante contratto a tempo determinato ai sensi dell'articolo
51, comma 5-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come modificata
dall'articolo 6, comma 4, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale
assunto con contratto a tempo determinato, già dipendente di altre
amministrazioni, ha diritto all'aspettativa, senza assegni.
Art. 16
(Elenco nazionale dei comandanti
dei corpi di polizia locale. Scuola nazionale per i comandanti dei corpi
di polizia locale)
1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento della funzione pubblica è istituito l'elenco nazionale
dei comandanti dei corpi di polizia locale. Sono iscritti nell'elenco di
cui al presente comma coloro i quali abbiano conseguito l'idoneità
alle funzioni di comandante di polizia locale al termine di un corso di
formazione svolto presso la Scuola nazionale per i comandanti dei corpi
di polizia locale, di cui al comma 3 del presente articolo. Con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge
23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata
di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono disciplinati gli aspetti relativi all'iscrizione e alla cancellazione
dall'elenco nazionale di cui al presente comma.
2. In sede di prima applicazione della presente
legge, sono iscritti di diritto all'elenco nazionale di cui al comma 1
i seguenti soggetti:
a) i comandanti dei corpi di polizia locale
in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) gli addetti al coordinamento e al controllo
in possesso di qualifica dirigenziale;
c) coloro che abbiano svolto per incarico
la funzione di comandante di un corpo di polizia locale per un periodo
complessivamente non inferiore a cinque anni, anche non consecutivi.
3. È istituita la Scuola nazionale per
i comandanti dei corpi di polizia locale, avente personalità giuridica
di diritto pubblico e sottoposta alla vigilanza della Presidenza del Consiglio
dei ministri Dipartimento della funzione pubblica, con il compito di attuare
corsi di preparazione e aggiornamento per i comandanti dei corpi di polizia
locale, di compiere e promuovere studi per il miglioramento tecnico-amministrativo
dei servizi di polizia locale, nonché di individuare le materie
obbligatorie da inserire nei corsi di formazione regionali per agenti di
polizia locale e addetti al coordinamento e al controllo. La Scuola è
gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri e composto da un rappresentante della Conferenza
dei Presidenti delle regioni, da un rappresentante dell'Associazione nazionale
dei comuni d'Italia (ANCI), da un rappresentante dell'Unione delle province
italiane (UPI), da un rappresentante dell'Unione nazionale comuni, comunità
ed enti montani (UNCEM), da un funzionario del Dipartimento della funzione
pubblica, da un funzionario del Ministero dell'interno e da rappresentanti
delle organizzazioni sindacali del comparto delle autonomie locali
che abbiano sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro e
delle associazioni professionali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
4. La Conferenza unificata stabilisce annualmente,
sulla base dei programmi formativi approvati dalle singole regioni, il
numero di posti complessivamente disponibili per il corso di formazione
nazionale e provvede a ripartirli a livello regionale. Per l'ammissione
al corso di formazione presso la Scuola nazionale le regioni bandiscono
apposite prove selettive, cui possono partecipare i dipendenti abilitati
all'esercizio delle funzioni di coordinamento e controllo. Ciascuna regione
riserva ai comuni che desiderino farsi carico della formazione di proprie
unità di personale una percentuale dei posti disponibili annualmente
per l'ammissione ai corsi di formazione tenuti dalla Scuola nazionale;
in tal caso gli oneri finanziari per la formazione delle unità di
personale sono posti a carico dei rispettivi comuni di appartenenza, nei
limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. I restanti oneri finanziari
derivanti dallo svolgimento presso la Scuola nazionale dei corsi di formazione,
nonché dei corsi di aggiornamento di cui al comma 6 del presente
articolo, sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo 208
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo
12.
5. La scelta della sede della Scuola nazionale
è effettuata con decreto del Ministro per la funzione pubblica,
di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata
di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
6. L'attività formativa della Scuola nazionale
e le materie obbligatorie da inserire nell'ambito della formazione regionale
per agenti di polizia locale e addetti al coordinamento e al controllo
sono programmate dal consiglio di amministrazione, sentita la Conferenza
unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. I programmi didattici prevedono anche lo svolgimento di specifici
corsi di aggiornamento annuale per i comandanti dei corpi di polizia locale
in carica, anche con riferimento alle materie oggetto di funzioni di polizia
amministrativa disciplinate dalle leggi regionali. Gli oneri finanziari
derivanti dalle attività di aggiornamento relative alle materie
oggetto di funzioni di polizia amministrativa disciplinate dalle leggi
regionali sono posti a carico delle regioni interessate, nei limiti degli
ordinari stanziamenti di bilancio.
Art. 17
(Abilitazione al porto d'armi)
1. Il personale abilitato alle funzioni di agente
di polizia locale è abilitato al porto d'armi senza licenza.
2. I comuni le province e le forme associative
di cui all'articolo 6, comma 2, comunicano al prefetto i nominativi dei
nuovi assunti del corpo di polizia locale risultati idonei al corso di
formazione.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita
la Conferenza unificata di cui al Capo III del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono disciplinati i casi e le modalità in cui è
ammesso il porto d'armi, senza licenza, da parte degli operatori di polizia
locale, nonché la tipologia delle armi in dotazione e le modalità
di accesso ai poligoni di tiro per l'addestramento al loro uso. Il decreto
prevede altresì la tipologia delle armi necessarie ai guardia-parco
per le attività di abbattimento selettivo dei capi.
4. Gli operatori di polizia locale hanno facoltà
di portare le armi di cui sono dotati anche fuori servizio, nell'intero
territorio nazionale.
Art. 18
(Veicoli di servizio)
1. I veicoli di servizio in dotazione ai corpi
di polizia locale sono esenti dalla tassa di proprietà e da tributi
straordinari. Gli apparati di trasmissione radio e fonìa
utilizzati a fini istituzionali operano in regime di esenzione fiscale.
2. È vietato l'uso dei veicoli di servizio
per scopi diversi da quelli a cui sono stati originariamente adibiti.
3. La conduzione dei veicoli di servizio è
riservata al personale munito di apposita patente di guida rilasciata dall'amministrazione
regionale, previo superamento di specifici corsi di addestramento periodicamente
organizzati nell'ambito delle attività formative di cui all'articolo
11. I programmi di addestramento alla conduzione dei veicoli di servizio
sono elaborati di concerto con il Ministero dell'interno.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
139 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
nel caso di incidenti verificatisi in occasione dello svolgimento dei compiti
di servizio la patente di guida di cui al comma 3 è sospesa dai
competenti uffici dell'amministrazione regionale. La sospensione non produce
effetti sulla validità della patente di guida personale.
5. Nei ventiquattro mesi successivi alla data
di entrata in vigore della presente legge, in attesa dell'organizzazione
dei corsi previsti dal comma 3, cui devono partecipare gli operatori in
servizio ovvero successivamente assunti, sono abilitati all'uso dei veicoli
di servizio tutti gli addetti ai corpi di polizia locale in possesso di
patente di guida.
CAPO V
STATUS DEGLI OPERATORI DI POLIZIA
LOCALE
Art. 19
(Norme in materia di contrattazione
collettiva)
1. Il rapporto di lavoro degli addetti ai corpi
di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Ferma restando l'appartenenza al comparto
di contrattazione collettiva stabilito in conformità alla procedura
prevista dall'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 4 novembre 1997,
n. 396, sono adottate in sede contrattuale apposite misure riguardanti
il settore della polizia locale, al fine di tenere conto delle differenze
funzionali interne al settore e della specificità del personale
dei corpi di polizia locale.
Art. 20
(Norme in materia previdenziale
e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro)
1. Gli addetti ai corpi di polizia locale hanno
le stesse prerogative degli appartenenti alla Polizia di Stato ad ordinamento
civile in materia di previdenza ed assistenza, assicurazione, prevenzione
degli infortuni, speciali elargizioni o riconoscimenti per le vittime del
dovere e per i loro familiari, malattie professionali, attività
usuranti e tutela legale.
2. Al personale dei corpi di polizia locale è
corrisposta una indennità di polizia locale pensionabile nella misura
determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro in relazione al
sistema di classificazione, al grado di responsabilità attribuita
e alla natura delle funzioni svolte.
3. Le indennità di vigilanza previste
alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell'indennità
di polizia locale di cui al comma 2.
4. Gli oneri finanziari derivanti dagli incrementi
dovuti in conseguenza della rideterminazione contrattuale dell'indennità
di cui al comma 2 sono posti a carico del fondo nazionale di cui all'articolo
208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo
12.
5. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico
concernente le disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale è tenuto, con proprio decreto
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, ad apportare le opportune modifiche al decreto ministeriale 18 giugno
1988, recante nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale, e relative
modalità di applicazione, al fine di istituire una apposita classe
di rischio per il personale dei corpi di polizia locale adeguata ai compiti
di istituto da esso assolti ed equivalente alla classe di rischio prevista
per gli appartenenti alle forze della Polizia di Stato.
6. È istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri Dipartimento della funzione pubblica un fondo di
assistenza per il personale dei corpi di polizia locale, con amministrazione
autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto
corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato,
denominato "Presidenza del Consiglio dei ministri fondo nazionale
di assistenza per il personale dei corpi di polizia locale", nel quale
è versata una quota delle somme di cui all'articolo 208, comma 2,
lettera b-bis), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
come modificato dall'articolo 12, comma 4. Il fondo persegue finalità
di assistenza a favore del personale dei corpi di polizia locale, con particolare
riferimento all'assistenza del personale in servizio e in quiescenza e
dei relativi familiari in situazioni di bisogno, all'erogazione di assegni
mensili in caso di malattia di durata superiore a quella contrattualmente
stabilita, al pagamento contributivo degli oneri legati al riconoscimento
di attività usuranti e alla stipulazione di polizze assicurative.
Con decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità
di riconoscimento e di erogazione delle prestazioni di cui al presente
comma e sono disciplinate la composizione e le competenze degli organi
direttivi del fondo. Le risorse degli eventuali fondi dei corpi di polizia
municipale esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,
istituiti per finalità analoghe, confluiscono nel fondo di cui al
presente comma.
7. All'articolo 208, comma 2, lettera a),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni,
dopo le parole: "del personale della Polizia di Stato," sono
inserite le seguenti: "dei corpi di polizia locale".
CAPO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 21
(Copertura finanziaria)
1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 50 miliardi annui a decorrere dall'anno
1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 22
(Abrogazioni)
1. È abrogata la legge 7 marzo 1986, n.
65, e successive modificazioni.
2. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n. 127, il comma 134 è abrogato.