OGGETTO: Integrazioni piattaforma CCNL 1998-2001 comparto Regioni - Autonomie Locali.

Ecco il testo definitivo della piattaforma di cui all'oggetto (risultante a seguito delle integrazioni apportate nel rispetto dei contenuti del documento approvato dagli Esecutivi delle OO.SS. CGIL, CISL e UIL ) trasmessa all'ARAN.





F.P CGIL
FIST CISL
UIL EE.LL.



F.P CGIL
FIST CISL
UIL EE.LL.


PIATTAFORMA PER IL RINNOVO DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE DEL COMPARTO REGIONI/ AUTONOMIE LOCALI PER IL PERIODO 1.1.1998 - 31.12.2001.

PREMESSA

La piattaforma per il rinnovo contrattuale si prefigge i seguenti obiettivi:
a) costruire un raccordo di natura contrattuale con i processi di riforma in atto, offrendo alle lavoratrici ed ai lavoratori, che di questi processi sono e devono sempre pi� divenire protagonisti decisivi, occasioni di valorizzazione, strumenti di tutela, spazi di partecipazione e di democrazia nei luoghi di lavoro;
b) ribadire il carattere solidaristico ed unificante di un contratto nazionale che si concentri sugli aspetti essenziali di garanzia economica e normativa, individuando nel pieno dispiegarsi della contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale lo strumento per accompagnare ed apprezzare i processi di modificazione dei servizi degli enti locali;
c) prevedere una puntuale definizione di quel diritto/dovere alla formazione ed all'aggiornamento professionale che deve divenire strumento fondamentale sia per la concreta attuazione del processo riformatore, sia per lo sviluppo professionale (in stretta correlazione con la piena applicazione del nuovo ordinamento professionale) delle lavoratrici e dei lavoratori del comparto;
d) offrire strumenti per la progressiva definizione di una rete minima di diritti e di garanzie per tutte le figure professionali che, a diverso titolo e con diversi rapporti giuridici d'impiego, operano nel sistema delle Autonomie.

I due livelli contrattuali, nazionale ed integrativo aziendale e/o territoriale, dei quali si riconfermano centralit� e carattere strategico, rappresentano dunque la sede per la contrattazione dei cambiamenti organizzativi indotti dalle riforme istituzionali e dalle trasformazioni del sistema autonomistico.

Il quadro rivendicativo sar� dunque finalizzato a completare, da un lato, il processo di delegificazione e di unificazione del rapporto di lavoro pubblico con quello privato (costruendo, fra l'altro, un raccordo con le previsioni del D.L. 80/98) ed a contrattare, d'altro canto, le ricadute dei processi avviati dalle Leggi 59/97 e 127/97, definendo nel contempo strumenti, tempi e percorsi di attuazione del Protocollo d'Intesa sul Lavoro Pubblico sottoscritto il 12 marzo 1997.

La riconferma dell'accordo del 23 luglio 1993 rappresenta inoltre la premessa fondamentale per il rinnovo contrattuale, rinnovo che dovr� altres� tenere conto sia di quanto indicato dal Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 1998/1999 che dall'intesa fra il Governo e le Confederazioni sulla riforma dello Stato Sociale.

AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
 
Alla luce dell'accordo sui comparti contrattuali siglati il 23/12/97, si conferma l'applicazione del CCNL del comparto Regioni Autonomie Locali a tutto il personale di pendente dai diversi enti elencati nell'articolo 5 del predetto accordo, ivi incluso il personale degli IACP non ancora trasformati in enti pubblici economici, nonch� quello delle "Istituzioni" costituite ai sensi della legge 142/90 e delle autorit� di bacino previste dalla legge 21.10.'94 n. 584.
Si rivendica, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del citato accordo, l'applicabilit� del CCNL di comparto ai settori misti ove operino congiuntamente gli enti locali e soggetti privati (il riferimento prevalente, anche se non esclusivo, � alle societ� miste).

RELAZIONI SINDACALI
 
Il sistema delle relazioni sindacali definito nella precedente tornata contrattuale dovr� essere rivisto ed adeguato alla luce dei processi di riforma che si sono sviluppati in questi ultimi anni e, segnatamente, dell'ampliamento delle competenze e delle trasformazioni sia nell'organizzazione interna delle Regioni, degli Enti Locali e delle diverse articolazioni del sistema delle Autonomie, che nelle modalit� di erogazione dei pubblici servizi assicurati dagli stessi.

Occorre altres� registrare e valorizzare la significativa novit� della contrattazione integrativa (si vedano al riguardo la legge 59/97 ed il Decreto Legislativo 396/97): essa, unitamente alla piena applicazione della legge 300/70, dovr� divenire il cuore dell'intervento sindacale nel governo dei processi di cambiamento.

Il ridisegno del precedente sistema delle relazioni sindacali dovr� superarne la rigidit�, alla luce di due indicazioni fondamentali:
1. l'affermazione della contrattazione quale strumento prioritario per valorizzare le professionalit�, individuare e gestire le risorse economiche;
2. il criterio che tutte le scelte organizzative che hanno ricaduta sulle condizioni di lavoro e/o riflessi di carattere economico devono essere oggetto di confronto fra le parti.
 
La gestione del sistema delle relazioni sindacali definito da CCNL 1994/1997 (fondato su contrattazione, informazione preventiva e successiva, esame congiunto, consultazione) ha evidenziato rigidit�, formalismi e significativi limiti applicativi accanto a comportamenti delle controparti molto spesso di natura unilaterale .Occorre a tal fine riordinare, riformulare ed integrare i meccanismi vigenti, potenziando la contrattazione e fondando corrette relazioni sindacali su di un confronto sostanziale delle parti sociali che costituisca un'integrazione ed un momento di equilibrio nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e regolamentare degli Enti.

L'ampliamento delle modalit� e delle forme di gestione dei servizi delle Regioni e degli Enti Locali richiede, in sede di ridisegno delle relazioni sindacali, il potenziamento degli strumenti di contrattazione, confronto, di consultazione e d'informazione preventivi, relativamente alle seguenti problematiche:
a) processi di trasformazione dei servizi dalla gestione diretta al loro esercizio attraverso istituzioni, fondazioni, S.p.A., aziende speciali, societ� miste, con particolare attenzione alla tutela dei diritti del personale coinvolto (anche prevedendo forme di azionariato dei lavoratori con diritto di prelazione);
b) appalti e convenzioni, sia per quanto attiene alla predisposizione dei relativi capitolati (che dovranno prevedere il vincolo del rispetto dei CCNL di riferimento), sia per la verifica della loro concreta attuazione, con specifico riguardo al rispetto dei capitolati, alle tipologie occupazionali, all'eventuale ricorso a subappalti, alla garanzia della qualit� dei servizi, all'osservanza di eventuali standard normativi e di quanto previsto in materia di sicurezza del lavoro;
c) ricorso ad incarichi e consulenze, le necessit� dei quali rispetto alla situazione delle professionalit� interne ed il relativo trattamento, dovranno essere trasparenti e verificabili;
d) ricorso a contratti a tempo determinato ed al lavoro interinale (a tale riguardo si rinvia anche al capitolo sul mercato del lavoro);
e) modalit� di utilizzo di LSU e LPU (vedi capitolo specifico), nonch� dei soggetti che prestano servizio sostitutivo della leva militare.
 
Si evidenzia, in particolare, l'esigenza che il confronto tra le parti in ordine al ricorso a gestioni esterne comunque denominate consenta di valutare pienamente sia le possibili ricadute di tali processi in termini di economicit� e qualit� dei servizi, che le potenzialit� interne all'ente e di individuare gli interventi riorganizzativi che consentano l'eventuale mantenimento delle attivit� all'interno dell'ente anche attraverso processi di riconversione professionale.

La rivisitazione del sistema delle relazioni sindacali rende opportuna l'individuazione dell'ambito regionale come sede opportuna per il confronto sulle problematiche inerenti l'applicazione della legge 59/97 e dei decreti di attuazione della stessa, sui temi della formazione, delle Pari Opportunit�, della gestione del D.L. 626/94  in sede regionale potrebbero essere altres� costituiti osservatori per il monitoraggio della contrattazione integrativa.

Il sistema delle relazioni sindacali dovr� infine prevedere una puntuale individuazione delle sedi, dei soggetti e delle procedure che consentano di effettuare tentativi di conciliazione delle controversie individuali e collettive insorte nell'applicazione sia del CCNL che dei contratti integrativi; ci� in un'ottica e con una strumentazione di tipo privatistico che favoriscano il passaggio, previsto per il 1 luglio 1998, del contenzioso dalla giustizia amministrativa a quella ordinaria. Al riguardo, si rivendica specificamente la ridefinizione della procedura sull'interpretazione autentica dei contratti, che va resa pienamente cogente ed esigibile ed affidata in via esclusiva ad entrambe le parti stipulanti, superando iniziative unilaterali messe in atto nel precedente quadriennio, quali ad esempio il "Tavolo di coordinamento ARAN", che ha fornito risposte elaborate dalla sola controparte a quesiti applicativi, nonch� le circolari ministeriali su tematiche di natura contrattuale.

A . CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

La contrattazione integrativa dovr� divenire lo strumento prioritario per il governo sia dei rapporti di lavoro negli enti che dell'organizzazione del lavoro degli stessi, favorendo l'innovazione organizzativa ed il miglioramento e l'ampliamento del grado di fruibilit� dei servizi erogati.
La contrattazione integrativa dovr� avere carattere certo ed esigibile, secondo modalit� che consentano di programmare i percorsi negoziali: si ipotizza la stipula di un contratto integrativo per ogni quadriennio di vigenza contrattuale, prevedendo che la relativa negoziazione possa svolgersi gi� a partire dal primo anno di vigenza del CCNL e che il contratto sottoscritto possa e debba trovare sedi periodiche, anche annuali, di verifica ed integrazione.
La contrattazione integrativa si svolger� di norma in sede aziendale e/o territoriale e la sua titolarit� afferir� alle RSU ed alle strutture sindacali territoriali delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL; nel caso di enti di dimensioni molto piccole, la contrattazione integrativa potr� svolgersi a livello territoriale, sulla base di protocolli d'intesa fra le OO.SS. e le associazioni degli enti da definirsi in sede regionale ovvero provinciale oppure di comunit� montane o di consorzi ed unioni di comuni, ovvero direttamente con pi� enti locali, con le modalit� indicate dal CCNL, protocolli ai quali potranno aderire gli enti interessati e le relative strutture sindacali di riferimento.
Negli enti di maggiore dimensione, invece, la contrattazione integrativa dovr� trovare modalit� attuative che tengano conto dell'articolazione per circoscrizioni di decentramento amministrativo.
La contrattazione integrativa dovr� riguardare la generalit� degli enti del comparto, individuando spazi e modalit� che ne consentano la praticabilit� anche nel caso di enti dissestati ovvero strutturalmente deficitari.
La contrattazione integrativa riguarder�, oltre alle materie ad essa specificamente rinviate dal CCNL, tutti quegli argomenti relativi al rapporto di lavoro ed alle relazioni e diritti sindacali sulle quali la contrattazione nazionale non sia intervenuta, in applicazione del principio di sussidiariet�. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si ritiene che in ogni caso la negoziazione aziendale ovvero territoriale debba affrontare:
a) tutti i trattamenti economici definibili od articolabili in sede aziendale non inferiori, comunque, a quelli minimi fissati dal CCNL;
b) la gestione dell'ordinamento professionale;
c) l'organizzazione del lavoro e la gestione dei processi di formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale, anche in riferimento ai processi riorganizzativi legati all'attuazione della legge 59/97 e dei decreti di attuazione della stessa;
d) le politiche occupazionali, con specifico riferimento al piano delle assunzioni;
e) la concreta articolazione degli orari di lavoro, anche in rapporto alle politiche dei tempi ed alla domanda sociale di fruizione dei servizi;
f) il servizio di mensa, ovvero la sua erogazione attraverso modalit� sostitutive;
g) i processi di mobilit� interna ed esterna del personale;
h) la concreta articolazione del sistema delle relazioni e dei diritti sindacali;
i) la definizione di tempi certi di esigibilit� dei contratti decentrati sottoscritti;
l) la piena realizzazione degli istituti normativi riguardanti le pari opportunit�, gi� previsti dai contratti in vigore, e la definizione di norme di condotta per la tutela della dignit� di donne e uomini nell'ambiente di lavoro.

B . DIRITTI SINDACALI

Si rivendica una migliore e compiuta disciplina della strumentazione relativa ai diritti ed alle agibilit� sindacali, attraverso la piena e completa applicazione della legge 300/70.

A tale proposito, fermo restando quanto gi� acquisito in materia nel Contratto Collettivo Quadro transitorio sui distacchi, permessi ed aspettative sindacali stipulato in data 23 dicembre 1997, si ritiene che la disciplina di cui sopra, nonch� quella che dovr� essere definita entro il mese di maggio 1998 anche alla luce delle previsioni del DL 396/97 e del D.L. 80/98, debbano trovare un'armonizzazione con la peculiare realt� del comparto Regioni/Autonomie Locali.

A tale riguardo si rivendica specificamente quanto segue:
a) il diritto di costituire rappresentanze sindacali aziendali in tutti gli enti del comparto, prescindendo dal numero dei dipendenti, in riferimento all'articolo 6 comma 8 del DL 396/97;
b) analoga facolt� in ordine all'elezione delle RSU, riconfermando quanto previsto a tale proposito dall'accordo stipulato fra l'ARAN e le OO.SS. del comparto in data 26 maggio 1994;
c) il diritto, in azienda, all'utilizzo di una specifica sede per le RSU e per le diverse strutture sindacali aziendali, degli spazi di affissione e la possibilit�, da definirsi tramite accordo aziendale, di utilizzare per le comunicazioni d'interesse sindacale il sistema informativo dell'ente;
d) la previsione di specifiche agibilit� aggiuntive per le riunioni della RSU e per la partecipazione delle stesse alle trattative sindacali ed alle sedi di informazione, esame e partecipazione;
e) l'individuazione di modalit� che consentano la partecipazione economica volontaria dei lavoratori agli oneri sostenuti per la stampa dei contratti.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Si individua la dimensione aziendale ovvero, come gi� indicato nel capitolo Relazioni Sindacali, quella territoriale, quale ambito in cui costruire in modo contrattato la concreta gestione del nuovo ordinamento professionale, individuando anche le necessarie risorse economiche.

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
Si evidenzia la centralit� dei processi di formazione ed aggiornamento professionale quale diritto soggettivo del lavoratore alla luce delle trasformazioni in atto nel sistema autonomistico; si tratta di tematiche decisive, che richiedono la predisposizione di una strumentazione anche di natura contrattuale, finalizzata a dare effettivit� a tali processi in una logica di democrazia e di partecipazione.

Si rivendica conseguentemente:

a) che venga contrattata annualmente negli enti l'entit� delle risorse da appostare in bilancio per le attivit� di formazione ed aggiornamento, risorse che, alla luce del Protocollo d'Intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, dovranno corrispondere almeno all'1% della spesa complessiva per il personale: tali stanziamenti, integrabili in sede di contrattazione aziendale e/o territoriale, ove non impegnati, non dovranno confluire nelle economie di bilancio, ma dovranno essere invece trasferiti sullo stesso capitolo di spesa dell'esercizio finanziario successivo;
b) che vengano contrattate annualmente negli enti le priorit� di utilizzo di tale risorse, insieme alle linee fondamentali degli interventi e dei programmi formativi da attuare, previa individuazione e valutazione congiunta dei bisogni formativi;
c) che si riconosca al personale il diritto sia alla formazione d'ingresso, che ad una quota minima annua esigibile da ogni dipendente, nell'ambito dell'orario di lavoro, per attivit� di formazione ed aggiornamento, nonch� a specifici percorsi formativi in caso di processi di mobilit�, riconversione e riqualificazione professionale, con particolare riferimento alle situazioni di eccedenza del personale e di trasformazione delle modalit� di gestione dei servizi;
a) che si preveda la possibilit� di effettuare gli interventi formativi anche a livello territoriale, al fine di rendere effettivo il diritto alla formazione anche per il personale degli enti di minore dimensione 
e) che venga riconosciuto il diritto individuale alla formazione, da esercitarsi attraverso una gamma di modalit� sperimentali, ivi incluso il ricorso a periodi sabbatici: ci� con particolare, anche se non esclusivo, riferimento alle figure a maggiore contenuto professionale e/o di responsabilit� ed a quelle tipologie di attivit� sulle quali maggiormente incide (anche in relazione all'allungamento della vita lavorativa), il logoramento psicofisico e che, conseguentemente, necessitano di puntuali strumenti per la mobilit� professionale.

ORARIO DI LAVORO

Le scelte sull'orario di lavoro assumono, nell'ambito delle politiche generali che vedono coinvolto l'intero movimento sindacale e pi� complessivamente le parti sociali in questa tornata contrattuale, un carattere particolarmente rilevante, e sono principalmente finalizzate a rispondere alla domanda occupazionale sempre pi� diffusa ed inoltre favorire, attraverso la contrattazione, risposte sia sul versante di una maggiore fruibilit� dei servizi pubblici, che dell'organizzazione dei tempi di vita delle persone.

Occorre dunque perseguire l'obiettivo dell'effettivo governo degli orari di fatto, che devono essere ricondotti a quelli contrattuali attraverso ulteriori e adeguate riduzioni delle prestazioni straordinarie (accompagnate dalla fissazione di un limite individuale annuo, non cumulabile, per l'effettuazione delle stesse) secondo indicazioni del CCNL da gestire attraverso la contrattazione aziendale e/o territoriale.
Alla luce delle considerazioni qui sopra esposte, l'affermazione per via contrattuale delle 35 ore settimanali di lavoro a parit� di retribuzione, rappresenta una questione strategica per le Organizzazioni Sindacali del comparto Regione Autonomie Locali; ad essa si accompagna la scelta di perseguire riduzioni d'orario pi� significative per il personale operante in turnazioni che si svolgano nell'arco delle 24 ore, ovvero che svolga prestazioni di particolare gravosit�.

La contrattazione aziendale sar� l'ambito deputato alla gestione contrattata delle riduzioni d'orario definite nel CCNL, attraverso modalit� flessibili che ne consentano (ad esempio attraverso lo strumento delle " Banche del Tempo ") una fruizione individuale  si rivendica altres� la facolt� di prevedere, in sede aziendale, ulteriori riduzioni dell'orario di lavoro, in relazione ad interventi sull'organizzazione del lavoro e dei servizi.
 
La contrattazione aziendale dovr� infine definire l'articolazione complessiva degli orari di lavoro nei singoli enti, alla luce delle indicazioni del CCNL, avuto riguardo alla domanda sociale ed ad eventuali interventi in ordine alle politiche dei tempi e degli orari delle citt�, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 36 della legge 142/90, prevedendo la possibilit�, a tale proposito, di definire regimi d'orario a carattere pi� flessibile in coerenza con tali politiche.
 
OCCUPAZIONE - MERCATO DEL LAVORO

Le scelte anche legislative di destrutturazione dei tradizionali rapporti di lavoro, che hanno comportato una rilevante diminuzione degli organici del comparto Regioni/Autonomie Locali ed il ricorso a modalit� lavorative atipiche in misura significativa, richiedono una puntuale definizione contrattuale di strumenti che:
a) consentano di sviluppare politiche coerenti di promozione dell'occupazione stabile in rapporto al miglioramento quantitativo e qualitativo dei servizi;
b) permettano di governare le varie e diverse dinamiche occupazionali del comparto, in una logica di puntuale confronto fra le parti sociali: a tale riguardo si rivendica la definizione di una puntuale disciplina contrattuale per il ventaglio delle tipologie occupazionali individuato dall'articolo 22 comma 7 del D.L. 80/98.
Si segnalano, al riguardo, le problematiche sottoindicate, che assumono nella situazione attuale carattere prioritario.
 
A) SISTEMA DEGLI ACCESSI

L'attuale sistema degli accessi dovr� essere profondamente rivisitato, anche alla luce del nuovo sistema ordinamentale e della necessit� di introdurre un raccordo fra la contrattazione e gli spazi di autonomia regolamentare degli enti: tale rivisitazione, che dovr� operare sia sul terreno contrattuale che su quello legislativo (ampliando gli spazi riservati all'autonomia contrattuale) rispetto alla riserva di legge, dovr� essere finalizzata ad una rilevante semplificazione, all'utilizzo di modalit� selettive che abbiano uno stretto collegamento con i concreti contenuti professionali e facilitino la creazione anche nel comparto Regioni/Autonomie Locali di un mercato del lavoro pi� aperto.
 
B) MODALIT� DI LAVORO ATIPICHE

Si ritiene che, per comodit� espositiva, possano essere ricomprese entro questa definizione le modalit� attinenti al lavoro a tempo determinato, al lavoro interinale, alle collaborazioni coordinate e continuative ed ai Contratti di Formazione Lavoro (CFL).
 
Si rivendica, a tale riguardo, la definizione nel CCNL di percentuali massime di unit� lavorative, rispetto al personale di ruolo in servizio, per ciascuna delle diverse tipologie professionali utilizzate aventi natura atipica, delle quali si preveda l'applicabilit�.
Si rivendica altres� quanto segue:

per il lavoro a tempo determinato
a) una significativa riduzione del gap oggi esistente in materia di diritti fra il personale a tempo indeterminato e quello a tempo determinato;
b) l'individuazione di strumenti che facilitino il passaggio dal rapporto di lavoro stagionale ad un rapporto di lavoro a tempo parziale verticale a tempo indeterminato;

per il lavoro interinale
ad integrazione di quanto specificamente rinviato dalla legge alla contrattazione, si rivendica:
a) che il ricorso a tale disciplina lavorativa, relativamente a tutte le attivit� svolte nel campo dei servizi alla persona, avvenga nella sola ipotesi in cui sia venuta meno la possibilit� di sostituire il personale assente attivando contratti di lavoro a tempo determinato, e che si preveda una rigorosa delimitazione delle attivit� a basso contenuto professionale;
b) la definizione di forme e modalit� di partecipazione del personale che svolge prestazioni di lavoro interinale all'erogazione dei compensi di produttivit�, considerando tali prestazioni al fine degli stanziamenti per il salario accessorio;

per le collaborazioni coordinate e continuative
a) l'impegno delle parti datoriali a rimuovere situazioni di sfruttamento (quali collaborazioni legate a precisi regimi di orario e ad una chiara dipendenza gerarchica), che devono essere ricondotte alle corrette normative sui rapporti di lavoro;
b) l'impegno delle medesime parti datoriali a riconoscere nelle convenzioni, per quelle forme di collaborazione coordinata e continuativa non superabili e non configurate da specifica dipendenza gerarchica, la piena applicazione delle normative sull'astensione obbligatoria per maternit�, la garanzia della retribuzione in caso di infortunio in servizio o di ricoveri ospedalieri, la garanzia del mantenimento dell'incarico in caso di malattia in misura da convenirsi.

C) LAVORO A TEMPO PARZIALE

Le previsioni del CCNL sul lavoro a tempo parziale dovranno essere riviste alla luce delle novit� introdotte dalle Leggi Finanziarie 1997 e 1998, ricostruendo un'organica disciplina contrattuale che costituisca un elemento di dialettica e riequilibrio rispetto alla potest� regolamentare degli enti, secondo le seguenti linee guida:
a) significativa semplificazione dell'iter procedurale, prevedendo regole uguali per la reversibilit� del rapporto, indipendentemente dalle motivazioni che vi hanno dato origine;
b) possibilit� di attribuire in sede di contrattazione integrativa quote economiche accessorie legate all'incentivazione della produttivit� anche superando la diretta proporzionalit� con il regime orario prestato;
c) nel caso di passaggio dal rapporto di lavoro a tempo pieno a quello a tempo parziale, attribuzione della 13^ mensilit� per l'anno di riferimento secondo il metodo del pro-rata.
 
Si riconferma la quota percentuale massima di personale utilizzato a part-time prevista dal CCNL vigente, con la precisazione che:
a) attraverso la contrattazione aziendale potranno essere individuati lievi scostamenti rispetto a tale percentuale (in misura indicativamente non superiore al 5%), ovvero la percentuale predetta potr� essere calcolata non per singola qualifica, ma sull'insieme della dotazione organica dell'ente;
b) occorre prevedere una diversa disciplina per le IPAB, sia in termini di quota percentuale che di modalit� applicative (si rinvia, a tale riguardo, allo specifico paragrafo della piattaforma).

D) LAVORI SOCIALMENTE UTILI E LAVORI DI PUBBLICA UTILIT�

Si ribadisce che il ricorso a tali attivit� debba esser previsto per la gestione di servizi aggiuntivi a quelli garantiti con le forme di lavoro tradizionali, e non debba invece avere carattere sostitutivo alle carenze di personale presenti nelle dotazioni organiche degli enti.

L'estensione del fenomeno richiede, oltre ad una puntuale modalit� di confronto gi� rivendicata in sede di relazioni sindacali, l'assunzione dell'impegno, da parte delle amministrazioni del comparto, a riconoscere a questo personale la titolarit� di specifici diritti, ivi compresi quelli sindacali e di rappresentanza, in misura da convenirsi avendo riguardo a quanto previsto contrattualmente per le figure professionali che operano con un rapporto di lavoro dipendente, in ordine ai periodi di riposo, alla quota massima di assenze retribuite per malattia, alla piena applicazione delle norme di cui alla Legge 903/77, alla Legge 1204/71 ed al Decreto Legislativo 626/94.

E) DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL TELELAVORO

Occorre prevedere una disciplina contrattuale del telelavoro di natura sperimentale, da monitorare nazionalmente attraverso uno specifico osservatorio di natura paritetica e da verificare ed eventualmente adeguare dopo un biennio di attivazione.

La disciplina sperimentale, che dovr� trovare concreta applicazione in sede di contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale, deve fondarsi sulle seguenti linee guida:
a) volontariet� e reversibilit�;
b) mantenimento della posizione funzionale del telelavoratore nell'organizzazione aziendale, previsione di rientri almeno settimanali nell'ente, piena garanzia della partecipazione a momenti di formazione, aggiornamento e crescita professionali;
c) piena partecipazione all'erogazione dei trattamenti economici accessori secondo le modalit� individuate dalla contrattazione integrativa;
d) definizione tramite accordo delle forme di reperibilit� e delle eventuali modalit� di verifica delle prestazioni svolte;
e) istituzione della posizione assicurativa presso l'INAIL;
f) attivazione delle apparecchiature a carico dell'ente, loro concessione in comodato d'uso (cfr. art. 1803 Codice Civile), rimborso delle spese energetiche;
g) integrale applicazione del DL 626/94 e delle vigenti norme di legge ;
h) garanzia dei diritti sindacali sia attraverso i canali e le procedure tradizionali che tramite le strumentazioni di natura informatica.

F) MOBILIT�

Il CCNL dovr� ridefinire, anche sulla base dei problemi legati al decentramento istituzionale, le procedure ed i criteri generali per l'attuazione della mobilit� e dei trasferimenti sia nell'ambito del comparto, ivi compresi quelli del personale dichiarato eccedente ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 80/98, ovvero collocato in disponibilit� a seguito della dichiarazione di dissesto dell'ente, sia tra comparti diversi.

In ogni caso si rivendica fin d'ora:
a) una significativa semplificazione della procedura per il passaggio diretto nell'ambito del comparto individuata dall'articolo 18 comma 1 del D.L. 80/98 e la sua estensione alla mobilit� volontaria fra il comparto Regioni/AA.LL. e quello della Sanit�, prevedendo, in ogni caso, che gli enti non possano trattenere a tempo indeterminato il dipendente che veda la sua domanda di mobilit� accettata da altro ente del comparto, ovvero da una struttura del comparto sanit�;
b) la definizione di criteri generali e procedure per la mobilit� verso altri comparti contrattuali 
c) la revisione della disciplina contrattuale vigente individuando nell'ambito regionale ovvero provinciale il livello prioritario per la pi� generale gestione di processi di mobilit�, definendo strumenti che diano effettivit� a tale previsione;
d) la previsione sia in sede di CCNL che di contrattazione integrativa di forme d'incentivazione per la mobilit�, non a carattere volontario, legata a trasferimenti di competenze e funzioni;
e) la previsione e l'esigibilit� di un percorso negoziale anche nell'ipotesi in cui le eccedenze di cui all'articolo 20 del D.L. 80/98 riguardino un numero di dipendenti inferiore a dieci.

Appare peraltro opportuno, in sede di negoziato per il rinnovo contrattuale, approfondire l'ipotesi di prevedere fondi dedicati alla riqualificazione professionale ed all'incentivazione della mobilit� del personale.

Si rivendica infine che i criteri generali per la mobilit� all'interno dell'ente siano oggetto di contrattazione fra le parti, avuto riguardo, fra l'altro, alle problematiche della mobilit� orizzontale del personale che svolge lavori usuranti.
 
COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI CONTRATTUALIZZAZIONE
DELLA NORMATIVA SUL LAVORO PUBBLICO

Occorre definire una puntuale disciplina contrattuale, anche ad integrazione di quanto previsto dal D.L. 80/98, della problematica relativa all'attribuzione di mansioni superiori ; appare ugualmente opportuno un approfondimento in sede negoziale delle questioni legate alle procedure di conciliazione obbligatoria, di arbitrato, di conciliazione in riferimento alle sanzioni disciplinari.


GESTIONE DEL "TRASFORMATORE" ED INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI DIRITTI INDIVIDUALI E COLLETTIVI

Il CCNL 1998-2001 avr� il compito di disapplicare completamente disposizioni di preesistenti DPR rimaste ancora in vigore. Con il termine di trasformatore abbiamo voluto indicare l'attivit� di trasposizione di dette disposizioni nel CCNL di natura privatistica che diverr� pertanto unico riferimento: ci� anche alla luce della devoluzione delle controversie di lavoro alla magistratura ordinaria.

La trasposizione potr� avvenire attraverso riconferma ovvero riformulazione della clausola.
A titolo indicativo, si segnala la necessit� di riconfermare le norme relative alle pari opportunit�, alle trattenute per scioperi brevi ,al patronato sindacale, al bilinguismo,al diritto allo studio.
 
Vanno inoltre non solo trasformate ma riformulate, come gi� indicato, le clausole relative a disposizioni che hanno dato luogo ad interpretazioni difformi e contenzioso (base di calcolo per lo straordinario, turnazioni, riposi compensativi, festivit� lavorate, reperibilit�.....).

Vanno infine riformulate altre disposizioni di DPR che si elencano in modo non esaustivo:
- mensa, prevedendo una disciplina che renda effettiva la fruizione di tale diritto, anche attraverso forme sostitutive, per tutto il personale del comparto;
- attivit� sociali, culturali e ricreative, individuando forme di concorso degli enti alle attivit� dei CRAL;
- patrocinio legale;
- trattamento di missione, individuando soluzioni omogenee con quelle degli altri comparti pubblici;
- copertura assicurativa, da estendere a tutti i rischi connessi allo svolgimento delle diverse prestazioni lavorative ed alle conseguenti responsabilit�;
- alcune problematiche relative all'esercizio dell'attivit� sindacale ed alla relativa tutela;
- calamit� naturali, prevedendo che la materia venga disciplinata in sede di contrattazione integrativa aziendale,
- lavoro elettorale, prevedendo che la materia venga disciplinata in sede di contrattazione integrativa aziendale.

Si rivendica inoltre una puntuale disciplina per quelli che indichiamo come diritti individuali e collettivi e, specificamente:
a) l'applicazione della legge sulla privacy, con particolare riferimento al trattamento dei dati sensibili nonch� l'elencazione dei dati che non rientrano tra quelli sottoposti a segretezza come, ad esempio, gli elenchi dei lavoratori ai quali sia stato attribuito un beneficio contrattuale;
b) l'obbligo di consegna delle busta paga, prevedendo per essa l'adozione di modelli che consentano completezza informativa e piena leggibilit�;
c) specifici permessi retribuiti per i donatori del midollo osseo;
d) congedi parentali in forma e modalit� di convenirsi;
e) disciplina del personale di ruolo a tempo indeterminato che operi in pi� comuni convenzionati.
Occorre peraltro superare quanto indicato dall'articolo 18 commi 3 e 4 del CCNL 1994/97, laddove prevede che ai lavoratori neo assunti spettino per i primi tre anni di servizio due giorni di ferie in meno rispetto agli altri dipendenti; dovr� ugualmente essere disapplicata per via contrattuale la norma legislativa di cui all' art. 1 comma 5 del D.L. 564/'96 che riduce a 12 mesi nell'arco della vita lavorativa la copertura contributiva piena in caso di malattia. Si rivendica infine l'estensione alla fattispecie del periodo di prova presso altre amministrazioni pubbliche della previsione di cui all'art. 14 bis comma 9 del CCNL 1994/1997 (conservazione del posto per il dipendente di un ente locale durante il periodo di prova presso un altro ente del comparto, facolt� di rientro nella qualifica e profilo di provenienza in caso di mancato superamento dello stesso).

A. TUTELA DEI LAVORATORI PORTATORI DI HANDICAP ED IN CONDIZIONI DI DISABILIT� E SVANTAGGIO PSICO-FISICO.

Questo capitolo contrattuale rappresenta un'occasione concreta per affermare nel vivo dei processi lavorativi quel carattere solidaristico che � alla base dei valori e dell'iniziativa del sindacalismo confederale.
 
A tale riguardo si rivendicano:
a) l'attivazione in sede nazionale di un monitoraggio puntuale sul grado di effettiva applicazione delle previsioni contrattuali e delle norme di legge in materia, che consenta di intervenire sugli elementi di criticit� emersi, ovvero in caso di grave inadempienza degli enti;
b) la definizione in sede di contrattazione integrativa di progetti mirati per l'inserimento lavorativo dei soggetti portatori di handicap od in stato di disabilit� e svantaggio psico-fisico;
c) la previsione di permessi retribuiti per i lavoratori dializzati;
d) la previsione di migliori e pi� puntuali tutele per le malattie di particolare gravit� e durata, nonch� per gli infortuni sul lavoro e di una diversa disciplina, a tale riguardo, del periodo di comporto.

B. AMBIENTE DI LAVORO

L'attuale normativa contrattuale relativa all'ambiente, alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro va perfezionata in rapporto all'evoluzione delle normative legislative ed all'accordo interconfederale del 12 marzo 1996.

In particolare dovranno essere previsti:
- l'inserimento nel testo contrattuale di almeno 10 ore per consentire la formazione rivolta ai lavoratori in ordine alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro: le modalit� e i tempi per realizzare la formazione dei lavoratori dovranno essere strutturati per migliorare la conoscenza normativa, sensibilizzare e diffondere la cultura della prevenzione e sicurezza, individuare metodologie di lotta agli infortuni ed alle malattie professionali, nonch� per individuare indicatori che riconoscano salute, sicurezza ed ambiente, quali parametri di valutazione della qualit� del lavoro;
- la modifica e l'aggiornamento delle norme sugli indumenti e sui mezzi di protezione nel rispetto del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni;
- apposito capitolo di bilancio con gli stanziamenti finalizzati alla realizzazione degli interventi previsti dalla L. 626.
 
PROBLEMATICHE PARTICOLARI DEL COMPARTO

A. POLIZIA MUNICIPALE E LOCALE
La stagione contrattuale appena conclusa, per quanto concerne l'area della polizia municipale e locale, ci consegna una prima significativa acquisizione in conseguenza del riconoscimento dell'inquadramento e dell'accesso dell'agente di polizia municipale e locale nell`attuale sesta qualifica funzionale (art. 42 CCNL del 6 luglio 1995 e art. 4 Prot. d`Intesa del secondo biennio contrattuale economico del 16 luglio 1996).
 
Tale risultato deve rappresentare l'avvio di un percorso finalizzato alla definizione, nel corso di questa tornata contrattuale, del ruolo, delle funzioni e delle attribuzioni degli operatori di Polizia Municipale e Locale, nonch� di piena valorizzazione della professionalit� degli stessi in rapporto alle trasformazioni e che stanno interessando il comparto: il negoziato dovr�, a tale riguardo, prendere le mosse dal Protocollo d`Intesa tra ANCI/UPI e FP CGIL/FIST CISL/UIL ENTI LOCALI per un nuovo ordinamento della Polizia Locale sottoscritto il 7 maggio 1998, che formula un importante indirizzo a tale riguardo, e tenere altres� conto delle proposte di modifica della legge 65/86 avanzate dalle Organizzazioni Sindacali che presentano questa piattaforma, proposte che individuano una strumentazione a ci� idonea.
 
La conferma da parte di F.P. CGIL - FIST CISL - UIL ENTI LOCALI del ruolo della polizia municipale e locale all'interno del comparto delle AA.LL., tesa a sottolineare la specificit� e la peculiarit� delle attivit� svolte a livello territoriale negli enti locali, deve essere sostenuta da un'adeguata e coerente strumentazione contrattuale che sappia cogliere la complessit� degli interventi e delle competenze richieste agli operatori del settore, disegnando un modello in grado di rispondere, nel contempo, sia alle sollecitazioni che provengono dai bisogni dei cittadini, sia alle esigenze professionali ed economiche delle lavoratrici e dei lavoratori della polizia municipale e locale.

Coerentemente con quanto sopra, si ritiene necessario operare per una ricomposizione delle attivit� di coordinamento e controllo.
 
In conseguenza di ci�, si rivendica la ricognizione a livello di ente delle figure che, svolgono funzioni di responsabilit� ai fini della loro valorizzazione professionale da affidare alla contrattazione integrativa, in particolare per le figure inquadrate nella ex sesta qualifica funzionale attraverso concorso ante DPR 268/87, ovvero successivamente attraverso percorsi concorsuali per l'attribuzione delle specifiche funzioni gerarchiche.

Ancor pi� specificamente si tratta di intervenire in due direzioni:
1) nuovo sistema ordinamentale;
2) trattamento economico.
 
Per quanto concerne le problematiche degli inquadramenti si ritiene che a partire dall'accordo per il nuovo ordinamento professionale, vada confermata l'attuale articolazione: (agente, addetto al coordinamento e al controllo e/o responsabile del servizio, funzionario e/o comandante del corpo); il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dovr� definire una progressione economica che si sviluppi su pi� parametri economici, la cui gestione deve essere affidata alla contrattazione integrativa.
La progressione all'interno della stessa attivit� dovr� basarsi sull'esperienza lavorativa e sull'aggiornamento professionale, mentre per quanto riguarda il passaggio a diversa attivit� (da agente a addetto al coordinamento e controllo ecc...) dovranno essere individuati specifici percorsi formativi con valutazione finale.
Le caratteristiche delle attivit� e dei servizi svolti dalla polizia municipale e locale, rendono evidente il valore sostanziale dell'esperienza lavorativa ai fini delle qualit� delle prestazioni professionali : per tali ragioni si rivendica che il percorso professionale per la copertura di funzioni di responsabilit� avvenga prioritariamente dall'interno.

Per quanto attiene al trattamento economico, si rivendica la trasformazione dell'attuale indennit� di vigilanza in direzione di una indennit� che accompagni l'operatore nella sua crescita professionale e nell'ampliamento delle sue competenze. A tal fine, si propone di trasformare l'indennit� suddetta in una indennit� professionale di polizia municipale e locale, tenendo conto della necessit� di costruire un percorso per la maggiorazione della stessa in rapporto alle condizioni di lavoro, all'esperienza di servizio ed alle responsabilit�in base a criteri oggettivi da definire nel CCNL.

Alla luce delle richieste complessivamente presentate in questa piattaforma per tutelare specifiche competenze e responsabilit�, si ribadisce la necessit� di garantire la copertura assicurativa anche al personale di Polizia Municipale e Locale.
 
La natura del servizio e le modalit� di espletamento dello stesso richiedono un impegno da parte delle Amministrazioni in direzione della piena applicazione della norma del Codice della Strada che istituisce la patente di servizio.

La contrattazione integrativa dovr� definire la destinazione delle risorse economiche derivanti dall'art. 208 del Codice della Strada : tali risorse andranno prioritariamente destinate alla copertura degli oneri derivanti dall' eventuale riconoscimento di attivit� usuranti che l'apposita commissione tecnico scientifica dovr� definire.

Il CCNL come gi� indicato in altra parte di questa piattaforma per la generalit� dei lavoratori, dovr� ridefinire le clausole relative ai riposi compensativi, alle festivit� lavorate ed alle modalit� di turnazione e reperibilit�, eliminando ogni elemento di contenzioso in ordine alla loro applicazione.

B. PERSONALE APICALE DEI PICCOLI ENTI CON RESPONSABILIT� GESTIONALI E PROFESSIONALI.

L'Ente locale ed il Comune in particolare viene sempre pi� individuato come istituzione della pubblica amministrazione in grado di fornire servizi al cittadino.

In questo senso crescono le aspettative dell'utente cittadino in termini di efficienza e qualit� del servizio fornito.

Diventa strategico l'utilizzo di tutti gli strumenti giuridico/normativi che consentano al Comune di evolversi, razionalizzando il funzionamento dell'apparato amministrativo nel suo complesso e superando la classificazione dei Comuni a seconda della dimensione demografica che, tra l'altro, non si concilia con le nuove e pi� onerose responsabilit� attribuite al personale anche dalla legge 127/97 e con la sempre maggiore responsabilizzazione degli Enti Locali relativamente all'acquisizione delle risorse economiche.

Si rivendica pertanto la possibilit� di prevedere in tutti gli enti l'applicazione del complesso delle categorie definite dall'accordo per il nuovo ordinamento professionale, superando le attuali limitazioni ed assicurando, inoltre, attraverso la retribuzione di posizione, uno specifico riconoscimento economico alle figure apicali, e che comunque ricoprono posizioni di responsabilit�, degli enti di minore dimensione.

Si rivendicano altres� specifici programmi formativi ed una puntuale copertura assicurativa.

Si conferma che la condizione di responsabilit� degli uffici e servizi collocata in posizione apicale deve prevedere un inquadramento non inferiore all'attuale settima qualifica funzionale.

Si rivendica pertanto la collocazione in tale qualifica del personale attualmente inquadrato nella sesta qualifica che svolga le funzioni predette.
 
C. CAMERE DI COMMERCIO E LORO ASSOCIAZIONI

A seguito dei provvedimenti legislativi che negli ultimi anni hanno ridefinito ruolo e funzioni delle Camere di Commercio nell'ambito della Pubblica Amministrazione (cfr. legge 580/93) si � posta con forza la necessit� di meglio definire il sistema di valorizzazione, anche economica, e di incentivazione del personale tutto, che ha significativamente contribuito al percorso di cambiamento di tali enti.

Le Camere di Commercio sono state chiamate da un lato ad un maggiore impegno sotto il profilo della qualit� e della flessibilit� dei servizi svolti (la qual cosa pone, fra l'altro, l'esigenza di potenziare le modalit� d'intervento sindacale relativamente ai processi di aziendalizzazione ed esternalizzazione), dall'altro a rispondere ad una sempre pi� crescente richiesta di decentramento e di autonomia.
 
In particolare, negli ultimi anni, si � assistito ad un notevole aumento dei compiti e dei servizi istituzionali erogati dalle Camere di Commercio.

Occorre dunque prevedere:
- una disciplina degli accessi e delle progressioni professionali (in relazione al nuovo ordinamento professionale) coerente con le soluzioni in vigore, o da ridefinirsi, per la generalit� dei lavoratori del comparto;
- il pieno utilizzo di tutte le risorse economiche di cui all'art. 3 commi 5 e 6 del DPR 268/87 per finanziare percorsi orizzontali di carriera disciplinati dal nuovo ordinamento professionale;
- la riconduzione alla contrattazione integrativa di tutti gli emolumenti extra stipendio.

All'interno del contratto vanno affrontate le questioni attinenti alle Associazioni regionali delle Camere di Commercio cui le stesse partecipano e quelle relative ai lavoratori dei Centri Esteri e delle Unioni regionali, indipendentemente dall'attuale rapporto di lavoro; dovranno infine trovare soluzione, nella nuova disciplina contrattuale, le problematiche del personale addetto ai laboratori chimico-merceologici.

D. IPAB E STRUTTURE ASSIMILATE

Il consolidamento della funzione sociale delle IPAB e delle strutture assimilate, ricomprese nel comparto contrattuale Regioni/Autonomie Locali ed alle quali deve essere assicurata la piena ed integrale applicazione di tutti gli istituti normativi previsti dal CCNL e dalla legislazione di riferimento, insieme alla valorizzazione del personale che opera in tali istituzioni, richiedono l'individuazione, nell'ambito del CCNL, di alcune specifiche previsioni che, fra l'altro, sottolineino l'essenzialit� dei percorsi formativi e di aggiornamento adeguati alle funzioni svolte..
 
A tale riguardo si rivendica quanto segue:
per quanto attiene alle problematiche occupazionali e delle diverse tipologie lavorative ulizzabili, deve essere prevista la possibilit�, in sede di contrattazione integrativa aziendale ovvero territoriale, di definire quote percentuali di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale nonch�, per particolari tipologie d'intervento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, diverse e maggiori da quelle previste per la generalit� del comparto;
per quanto concerne le relazioni sindacali,
occorre integrare la disciplina generale prevedendo una sede regionale di monitoraggio e confronto in ordine alle problematiche connesse ai finanziamenti, alla lettura dei fabbisogni formativi, all'individuazione delle figure professionali, alla predisposizione dei relativi interventi, nonch� alle questioni correlate alla salute e sicurezza del lavoro ed alla mobilit� professionale;
per quanto attiene alla disciplina dei trattamenti economici accessori,
occorre demandare alla contrattazione integrativa aziendale e/o territoriale la facolt� di:
a) prevedere, come gi� indicato nella piattaforma, una diversa misura delle indennit� di turno, lavoro festivo e reperibilit�;
b) prevedere la possibilit� di riconoscere alle figure infermieristiche e parasanitarie operanti nelle IPAB specifiche indennit� correlate al lavoro svolto ed alla professionalit� espressa.

Si rivendica altres� l'attribuzione a tutto il personale che operi a contatto diretto e continuativo con gli ospiti di un'indennit� assimilabile a quanto previsto dall'Allegato B del DPR 347/83, nonch� il riconoscimento delle funzioni di coordinamento comunque svolte dal personale a ci� preposto secondo modalit� da definirsi tenedo conto di quanto previsto in materia di retribuzione di posizione dall'accordo sulla classificazine professionale e, comunque, dalla previgente disciplina contrattuale in materia di responsabilit�; si rivendica infine la facolt� anche per le IPAB di superare la tipologia degli enti di cui all'articolo 2 del DPR 347/83.
Il CCNL dovr� peraltro ridefinire le clausole relative ai riposi compensativi, alle festivit� lavorate ed alle modalit� di turnazione e reperibilit�, eliminando ogni elemento di contenzioso in ordine alla loro applicazione.
Si rende indispensabile una verifica sui profili professionali che svolgono compiti di carattere socio-sanitario, anche alla luce degli indirizzi prodotti dalla Conferenza delle Regioni.

Occorre infine prevedere la possibilit�, per il personale delle strutture predette che si trovi in condizione d'inidoneit�, ovvero che versi in particolari condizioni psico-fisiche, di essere temporaneamente utilizzato, anche a scopo preventivo, presso altri enti del comparto, attraverso accordi di programma oppure mediante specifiche intese con le regioni.

E. CASE DA GIOCO
 
Le proposte legislative attinenti le case da gioco dovranno essere oggetto di approfondite valutazioni da parte dei lavoratori e delle OO.SS., per i riflessi che potrannp avere all'interno del sistema.
Fermo restando quanto previsto in linea generale dal CCNL, la contrattazione integrativa, da sviluppare in ogni casa da gioco ovvero per l'insieme delle stesse, dovr_ essere finalizzata a dare risposta alle peculiari problematiche relative alla responsabilit�, al rischio, anche attraverso assicurazioni personali, ed alla produttivit� complessiva di questi enti, nonch� alle esigenze di formazione, aggiornamento, qualificazione e progressione professionale poste dall'organizzazione degli stessi, cos� valorizzando il ruolo dei servizi di controllo comunali e regionali.
Occorre altres� semplificare i meccanismi relativi alla mobilit� fra le diverse case da gioco, a tal fine integrando la disciplina generale dettata dal D.L. 80/98.

F. PERSONALE SCOLASTICO, EDUCATIVO E DOCENTE
Si rivendica un'organica ridefinizione della disciplina del rapporto di lavoro del personale addetto alle istituzioni educative e scolastiche degli Enti Locali, nonch� del personale addetto alla formazione professionale, sulla base dell'impegno assunto dalle parti con l'art. 44 bis del CCNL 1994-1997 come introdotto dall'art. 9 del CCNL integrativo dal 13 maggio 1996: tale ridefinizione sar� dunque finalizzata a prevedere una disciplina contrattuale complessiva che, tenuto conto anche di alcune materie previste dal contratto del comparto scuola, sia rapportata ai bisogni del sistema formativo delle Regioni e degli Enti Locali ed indirizzata alla necessit� del consolidamento del sistema stesso.
A tale riguardo, occorre individuare nella contrattazione integrativa aziendale la sede deputata alla definizione, alla luce delle indicazioni del CCNL e nel rispetto dei rapporti numerici ivi indicati, di modelli organizzativi dei servizi educativi e scolastici che colgano e valorizzino specificit� e potenzialit� dei diversi ambiti locali ; in sede aziendale dovranno essere altres� individuati percorsi per la mobilit� interna e/o la riconversione professionale, anche al fine di prevenire situazioni di burn-out.

ORARIO DI LAVORO
Si rivendica che gli obblighi di lavoro del personale predetto, e la conseguente disciplina dell'orario di lavoro, si articolino in attivit� d'insegnamento ed in attivit� funzionali all'insediamento (programmazione didattica, gestione sociale, attivit� di aggiornamento e formazione professionale).
Per le attivit� funzionali all'insegnamento dovr� essere previsto un monte ore complessivo di 120 ore annue, la cui articolazione dovr� essere definita in sede di contrattazione aziendale integrativa.
Per le attivit� didattiche e d'insegnamento dovr� essere previsto il seguente assetto:
- per il personale insegnante delle scuole elementari, 22 ore settimanali di docenza e 2 di programmazione;
- per il personale docente delle scuole medie inferiori e superiori, 18 ore settimanali;
- per il personale docente della scuola materna, nel rispetto delle 30 ore settimanali si precisa che 25 ore sono finalizzate alla didattica nel rispetto degli indirizzi fissati dal Ministero della Pubblica istruzione e 5 ore vanno destinate ad attivit� complementari inerenti alle funzioni istituzionali, ivi inclusa la compresenza;
- per il personale educativo degli asili nido, stante l'impossibilit� di ridurre ulteriormente nel CCNL l'attuale orario di 30 ore settimanali per il rapporto diretto educatore/bambino, si rivendica una specifica indennit� in armonia con gli istituti contrattuali previsti per l'area di riferimento: tale indennit� avr� carattere distinto ed aggiuntivo rispetto all'indennit� di Lire 900.000 annue prevista dall'articolo 37 del CCNL 1994/1997 e dovr� essere comunque erogata anche alle puericultrici, unitamente all'indennit� di cui sopra, nelle more dell'effettuazione dei necessari interventi di riqualificazione, finalizzati ad un'inquadramento delle stesse che ne riconosca pienamente il carattere educativo, da definirsi nell'accordo sulla classificazione professionale.

Al personale educativo e docente addetto ad attivit� integrative svolte presso istituzioni scolastiche, ovvero utilizzato a sostegno di soggetti sia con svantaggio psicofisico che portatori di handicap, dovr� essere applicata un'impegnativa oraria identica a quella del restante personale della struttura nella quale prestano servizio.
Il personale educativo che operi presso istituzioni degli enti locali di natura non scolastica (Ricreatori, Centri territoriali per il tempo libero...) segue l'impegnativa oraria determinata dalla contrattazione aziendale nell'ambito delle modalit� sopra descritte.
L'impegnativa oraria del personale docente dei corsi di formazione professionale dovr� essere definita in sede di contrattazione aziendale integrativa, avuto riguardo alla normativa di legge applicata dagli enti organizzatori, superando il vincolo delle 800 ore d'insegnamento previste dall'art. 48 del DPR 268/87.
Dovranno essere invece confermate le disposizioni dettate dalle leggi 1094/70, 157/75 e 65/83 in ordine all'impegnativa oraria del personale che svolge attivit� formativa presso gli istituti di prevenzione e pena; dovranno essere altres� confermate le condizioni di miglior favore previste da accordi locali per il personale scolastico, educativo e docente.
L'impegnativa oraria fissata dal CCNL e dal Contratto Collettivo Integrativo costituisce disciplina contrattuale speciale per questo personale, rispetto a quella definita dal CCNL per la generalit� dei lavoratori.


CALENDARIO SCOLASTICO
Per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori vige il calendario scolastico definito dal Ministero della Pubblica Istruzione: le settimane di attivit� d'insegnamento nell'anno devono coprire l'intero calendario predetto.
 
Il calendario scolastico dei corsi di formazione professionale � definito dalle Regioni.
 
Il calendario di attivit� delle scuole materne � fissato dall'ente, tenuto conto della relativa normativa ministeriale, e non pu� superare le 42 settimane annue, nelle quali rientrano le settimane d'interruzione per le festivit� natalizie e pasquali.
Il personale docente, nell'ambito della programmazione annuale, contrattata in sede decentrata in collaborazione con gli organismi statali funzionanti sul territorio di competenza, assolve individualmente agli adempimenti relativi alla preparazione dell'attivit� didattica ed a compiti di ricerca e studio per la produzione di materiali didattici finalizzati anche ad un utilizzo collegiale ed alla costruzione di momenti di continuit� con l'asilo nido e la scuola elementare.
 
Il calendario di attivit� degli asili nido � fissato dall'ente, tenuto conto della legislazione regionale e delle norme contrattuali: esso non pu� superare le 42 settimane annue, nelle quali rientrano le settimane d'interruzione per le festivit� natalizie e pasquali.

Il personale educativo degli asili nido assolve, nell'ambito della programmazione annuale, contrattata in sede decentrata, anche individualmente agli adempimenti relativi alla preparazione dell'attivit� educativa ed ai compiti di ricerca, studio e predisposizione di materiali didattici.
 
Qualora si evidenziassero necessit� relativamente all'attivazione di servizi educativi per l'infanzia in periodi non ricompresi nel calendario scolastico, esse dovranno essere affrontate in sede di contrattazione integrativa aziendale.
 
Per il personale non docente, nel rispetto delle norme contenute nel CCNL l'utilizzo avverr� in base a modelli organizzativi contrattati in sede aziendale : tali modelli, da concertarsi con le istituzioni scolastiche per il personale utilizzato presso strutture statali, dovranno prevedere specifici rapporti numerici e definire apposite modalit� di formazione, aggiornamento e valorizzazione professionale, anche attraverso l'indidividuazione di peculiari profili professionali.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Nel ribadire la piena validit� dell'accordo interconfederale del 23 luglio 1993 si rivendica:
a) la puntuale ed integrale applicazione dei tassi di inflazione programmata indicati nel DPEF per gli anni 1998/1999 nella misura del 3,3% calcolato sulla retribuzione complessiva di riferimento (intera massa salariale) al 31/12/97;
b) la riutilizzazione della retribuzione individuale di anzianit�, del LED e delle quote retributive legate alla progressione professionale nella qualifica del personale collocato in quiescenza, nonch� le economie derivanti dalla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;
c) la riutilizzazione delle economie derivanti dal contenimento delle prestazioni straordinarie;
d) la riconferma delle quantit� economiche derivanti da norme diverse riconducendole al CCNL, con specifico riferimento:
- alla Legge Merloni;
- ai compensi per i professionisti legali di cui all'art. 69 del DPR 268/87;
- al 10% delle risorse ascritte in bilancio riferite al condono edilizio;
- alle risorse derivanti dall'attivit� inerente al contenzioso tributario di cui alla L. 556/96;
- alle risorse per notifica degli atti;
- alle economie di gestione gi� previste dal vigente CCNL;
e) risorse aggiuntive a carico dei bilanci delle amministrazioni da individuare e gestire attraverso la contrattazione integrativa.
 
A fronte di dette disponibilit� economiche CGIL-CISL-UIL, ritengono di perseguire i seguenti obiettivi:
- finalizzare prioritariamente gli incrementi economici del biennio allo stipendio tabellare al fine di tutelare il potere di acquisto delle retribuzioni;
- consolidare le quantit� economiche del trattamento accessorio gi� esistenti prevedendo quote limitate delle disponibilit� nazionali per il suo incremento;
- acquisire la disponibilit� di risorse proprie degli enti, nei limiti strutturali di bilancio, da destinare alla contrattazione integrativa per finanziare prioritariamente ordinamento professionale, produttivit�, formazione ed interventi sull'organizzazione del lavoro e dei servizi.
Si prevede quindi il seguente assetto retributivo.
 
TRATTAMENTO FONDAMENTALE
- stipendio tabellare;
- retribuzione individuale di anzianit�, ove acquisita;
- indennit� integrativa speciale;
- livello economico differenziato;
- assegno per il nucleo familiare (ove spettante).
 
TRATTAMENTO ACCESSORIO
Fatto salvo il consolidamento delle risorse per il finanziamento del trattamento accessorio complessivamente acquisite per l'anno 1997,e comunque non inferiori a quanto gi� previsto dal CCNL 1994/1997, va previsto il superamento dell'attuale normativa contrattuale e della rigidit� dei meccanismi di regolamentazione degli attuali fondi prevedendo la destinazione, previa contrattazione aziendale, delle risorse alle seguenti finalit�:
- lavoro straordinario;
- condizioni di lavoro;
- produttivit�.

1) PRESTAZIONI STRAORDINARIE
La spesa storica 1997 dovr� essere significativamente ridotta, la contrattazione integrativa definir� l'utilizzo delle risorse liberate. In tale contesto va rivista la regolamentazione delle prestazioni fissando i limiti individuali ed una nuova base di calcolo che dovr� essere superiore a quella attuale.
 
2) PRESTAZIONI LEGATE ALL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Esse riguardano:
- attivit� di lavoro soggette a rischio;
- attivit� di lavoro soggette a disagio e gravosit�;
- indennit� per maneggio valori;
- indennit� di turno;
- indennit� di reperibilit�;
- indennit� per particolari articolazioni dell'orario.

La contrattazione aziendale potr� integrare le tipologie suindicate alla luce degli assetti organizzativi dell'ente.
Il CCNL dovr� ridefinire i valori e le modalit� relative all'indennit� di turno, di reperibilit�, di rischio, nonch� per le prestazioni orarie notturne, festive e festive notturne, adeguandoli alle pi� puntuali esigenze degli enti, anche al fine di superare le difformit� interpretative ed applicative.
 
3) PRODUTTIVIT�
Fatto salvo il consolidamento delle risorse complessivamente acquisite per l'anno `97 e comunque non inferiori a quanto gi� previsto dal CCNL, da integrare con quelle che deriveranno dalla trasformazione del rapporto di lavoro a part-time e dalle disponibilit� dei bilanci, la loro gestione dovr� essere affidata alla contrattazione integrativa alla luce dei seguenti principi:
a) consolidamento di una quota significativa della produttivit� collettiva;
b) utilizzo delle restanti risorse con specifica finalizzazione ad interventi sull'organizzazione del lavoro e dei servizi e sulle innovazioni organizzative, da svolgersi esclusivamente all'interno dell'orario ordinario di servizio attraverso precisi piani di lavoro.

La contrattazione integrativa potr� destinare specifiche quantit� economiche all'ordinamento professionale.
La disciplina della produttivit� collettiva dovr� prevedere le modalit� di cumulo rispetto all'erogazione di altri trattamenti economici anche riconducibili a norme di legge.

Si rivendica inoltre la possibilit� di prevedere, in sede di contrattazione aziendale integrativa, l'utilizzo unitario del complesso delle risorse individuate per il trattamento economico accessorio, costituendo un unico fondo.
 
4) ORDINAMENTO PROFESSIONALE
Al finanziamento si provveder�, fatte salve eventuali quote economiche trasferite dal CCNL, attraverso:
- la differenza fra le risorse economiche spese per il personale collocato in quiescenza e quelle impiegate per i nuovi assunti, con particolare riferimento alla retribuzione individuale di anzianit�, al LED ed alla progressione economica professionale all'interno della qualifica;
- disponibilit� economiche previste dagli artt. 35 e 36 del CCNL vigente da utilizzare ai fini dell'attribuzione dell'indennit� di posizione organizzativa;
- utilizzo delle risorse economiche previste dal fondo per la qualit� delle prestazioni individuali (art. 34 vigente CCNL)
- risorse derivanti dalla riduzione dello straordinario;
- quote derivanti dal fondo di produttivit� eventualmente destinate dalla contrattazione integrativa, che dovranno essere destinate esclusivamente al riconoscimento della maggiore professionalit� acquisita, escludendone ogni utilizzo per la copertura dei costi ordinariamente previsti dalla dotazione organica dell'ente;
- risorse economiche aggiuntive degli enti.
 
5) INDENNIT� PROFESSIONALI E DI POSIZIONE
Si rivendica la riconferma delle indennit� di cui all'art. 37 del CCNL con le seguenti precisazioni:
a) per l'indennit� di vigilanza si rinvia allo specifico paragrafo;
b) per l'indennit� di docenza e di tempo potenziato si rinvia allo specifico paragrafo;
c) per l'indennit� di coordinamento attualmente riferita al personale dell'8^ qualifica si prevede il suo consolidamento all'interno del nuovo ordinamento professionale;
d) per le indennit� di cui agli artt. 35 e 36 del CCNL si prevede la destinazione delle disponibilit� economiche complessive all'interno del nuovo ordinamento professionale, fatta salva la possibilit� di prevedere una specifica disciplina per quelle qualifiche e figure professionali che non rientrassero nella definizione dell'indennit� di posizione organizzativa prevista dal nuovo ordinamento.
 
6) ULTERIORI RISORSE ECONOMICHE
Si rivendica lo stanziamento aggiuntivo alle risorse nazionali complessive:
a) di una somma non inferiore all'1% del costo medio pro-capite del personale, elevabile attraverso la contrattazione integrativa, per le attivit� di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale;
b) incentivazioni finalizzate ai processi di mobilit� derivanti dal decentramento istituzionale;
c) risorse per l'assicurazione del personale con particolare riferimento alle figure che esercitano specifiche funzioni di responsabilit�.

INTRODUZIONE T.F.R. - PREVIDENZA COMPLEMENTARE

SI RIVENDICA:
- l'istituzione ed avvio della previdenza complementare, secondo quanto gi� previsto nel precedente contratto collettivo di comparto, nonch� disposto dalla L. 449/97 (Finanziaria `98), da integrare con le norme in materia di tfr e di previdenza complementare contenute nel D.Lgs. 124/93 e nella L. 335/95.

- la definizione delle modalit� di trasformazione dell'indennit� premio di servizio (IPS) in tfr per coloro che vi optano anche per la realizzazione della previdenza complementare.

- la disapplicazione per via contrattuale della norma della legge 140/97 che prevede che l'erogazione del premio di fine servizio venga posticipata di sei mesi;

- la previdenza complementare va finanziata con una quota di tfr, con un contributo dell'ente datore di lavoro e con un contributo del dipendente pari all'1,5% dell'attuale aliquota contributiva del 2% (2,5% calcolato sull'80% della retribuzione) corrisposta per l'IPS (indennit� premio fine servizio).

- la quota residua della predetta aliquota deve restare ed essere utilizzata nel sistema previdenziale del comparto, con modalit� da definire in sede negoziale, salvaguardando i diritti acquisiti, riferiti agli sgravi fiscali attuali ed al trattamento economico lordo ai fini previdenziali, attraverso il sistema del "PRO-RATA".

Per i neo assunti dal 1� gennaio `96 va applicata integralmente la normativa sul tfr, secondo quanto disposto dalla L. 335/95. Per i dipendenti di primo impiego, successivo al 28 aprile `93, � dovuta alla previdenza complementare, l'integrale destinazione del tfr, secondo quanto previsto disposto dalla D. Lgs. 124/93.

ATTIVIT� USURANTI

In attesa dei lavori della Commissione Tecnico-Scientifica costituita in virt� dell'art. 59 comma 11 della L. 449/97, si riconfermano le richieste inoltrate al Dipartimento della F.P. inerenti l'individuazione delle attivit� usuranti nel comparto delle Autonomie locali.
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