PIATTAFORMA CONTRATTUALE
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

 

PREMESSA

 

Il rinnovo del contratto dei Segretari Comunali e Provinciali si colloca in un quadro politico-istituzionale alquanto diverso da quello che ha connotato il rinnovo precedente.

La legge 59/97, seguita dalla legge 127/97, ha avviato un vasto decentramento di competenze dallo Stato alle Regioni e alle Autonomie Locali con attribuzioni a questi ultime di poteri e strumenti destinati ad incidere direttamente ed immediatamente nei rapporti con i cittadini, in un nuovo contesto organizzativo caratterizzato, principalmente, dall’elevato grado di autonomia e flessibilità.

Il contratto diventa pertanto lo strumento che deve definire soluzioni nuove e originali in grado di fare i conti con un diverso e più avanzato quadro di riferimento.

Il processo riformatore avviato con il riconoscimento agli enti locali di un accentuato potere di autorganizzazione deve essere rapidamente completato con un progetto compiuto di riordino del sistema.

 

IL QUADRO CONTRATTUALE

 

Anche le regole della contrattazione sono state profondamente cambiate: Le modifiche introdotte dalla stessa legge Bassanini, che ha ridisegnato il nuovo ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali, e il regolamento di attuazione adottato con D.P.R. n.465 del 1997, impongono oltre alla stipula del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.), un livello di contrattazione integrativa più specifica ed adeguata a cogliere le peculiarità delle funzioni e del ruolo del Segretario Comunale e Provinciale a fronte dell’attuazione dei processi di riforma.

 

Il contratto deve completare il processo di delegificazione e di piena contrattualizzazione delle norme che regolano il rapporto di lavoro, in modo da offrire un quadro di riferimento certo e chiaro, quale unica ed esclusiva fonte normativa.

 

E’ di tutta evidenza che la disciplina che sarà prevista nel contratto dovrà tenere conto delle disposizioni dettate dalla legge n.127 del 1997 e dal regolamento di attuazione - D.P.R. 465 del 1997. Così come, ed è questo un aspetto di significativa importanza, occorre definire il ruolo che nell’ambito della contrattazione collettiva dovrà svolgere l’Agenzia e lo spazio che la stessa dovrà avere nel definirne gli istituti.

 
OBIETTIVI DEL RINNOVO CONTRATTUALE

 

La piattaforma per il rinnovo contrattuale si prefigge i seguenti obiettivi:

1)- Riconoscere, prioritariamente, l’unicità delle funzioni di Segretario Comunale e Provinciale, attraverso la definizione di "una carriera professionale unica", articolata su tre fasce professionali, che pur collocandosi nell’ambito della dirigenza del Comparto Regioni - Autonomie Locali, abbia una sua autonoma disciplina nell’ambito di una autonoma area, trattandosi di una figura professionale, di elevata responsabilità, iscritta in apposito Albo Professionale, in coerenza con quanto stabilito dall’art.1, comma 3, del decreto legislativo 4.11.1997, n.396, dell’art. 17, comma 74, della legge 127/97 e dell’art. 11, comma 8, del DPR 465/97;

2)- Contrattualizzare tutte le risorse attualmente previste da specifiche norme di legge e dalle intese sottoscritte che vanno, pertanto, ricondotte ad unità;

3)- Individuare due livelli di contrattazione, Nazionale ed Integrativa: quest’ultima dovrà avere carattere economico e normativo e dovrà essere un ulteriore e più specifico strumento per costruire un’efficace relazione con i processi di riforma in atto.

 
LA CONTRATTAZIONE NAZIONALE

 
Innanzitutto il C.C.N.L. 1998/2001, in conseguenza della delegificazione normativa, deve avere il compito di disapplicare completamente le disposizioni riferite alla parte contrattualizzata del rapporto di lavoro regolate con provvedimenti legislativi od amministrativi e rimaste ancora in vigore. L’assunzione di queste norme nel contratto, che deve avvenire attraverso la loro riconferma ovvero la loro trasformazione, deve offrire anche l’opportunità di chiarire tutte le interpretazioni che hanno dato luogo a disposizioni difformi e a contenzioso. In tal modo il contratto diventerà l’unico riferimento per la disciplina del rapporto di lavoro. Ciò anche alla luce del passaggio delle controversie di lavoro dalla Giustizia Amministrativa alla Magistratura ordinaria.

In tale nuovo contesto sarà necessario preliminarmente affrontare e chiudere le questioni connesse:

  1. al contratto di lavoro dei Segretari Comunali e Capi ancora vigente che hanno determinato un vasto contenzioso;
  2. agli istituti del nuovo ordinamento che costituiscono novità rispetto al precedente (indennità per le segreterie convenzionate e per le funzioni di direzione generale).
 

In linea generale, le materie più rilevanti che dovranno essere oggetto della disciplina contrattuale sono le seguenti:

  1. determinazione e articolazione delle fasce professionali - (art.12 comma 3 del regolamento);
  2. requisiti per il passaggio tra le fasce professionali;
  3. disciplina integrativa nell’istituto della nomina, della revoca e della responsabilità disciplinare;
  4. aggiornamento professionale;
  5. ferie, permessi e aspettative;
  6. trattamento economico: tabellare, di posizione e di risultato;
  7. trattamento economico relativo alla attribuzione delle funzioni di direzione generale;
  8. assicurazione per i rischi professionali;
  9. disciplina delle "riclassificazioni";
  10. disciplina del lavoro part-time;
  11. disciplina delle convenzioni di segreteria;
  12. codice etico–professionale.
 

Il CCNL dovrà contenere tutte quelle disposizioni che si riferiscono al rapporto di lavoro: periodo di prova, articolazione dell’orario di lavoro, ferie e festività, assenze retribuite, astensione obbligatoria e facoltativa per maternità, malattie, infortuni, buoni pasto, ecc..

 

Per quanto concerne gli istituti sopra evidenziati, anche per i segretari comunali e provinciali, si farà ricorso alla disciplina ormai omogenea che riguarda il pubblico impiego in generale ed in particolare il comparto degli enti locali area dirigenziale.

 

LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

 

La contrattazione integrativa dovrà riguardare tutti quegli argomenti relativi al rapporto di lavoro e alle relazioni e diritti sindacali sulle quali la contrattazione nazionale sia intervenuta con disposizioni generali ovvero abbia demandato gli istituti ad ulteriori livelli di contrattazione. La contrattazione integrativa, che si svolgerà con l’Agenzia, perché è con quest’ultima che si instaura il rapporto di lavoro, a titolo semplificativo e non esaustivo, dovrà affrontare:

  1. la gestione dell’ordinamento professionale in stretta relazione alla organizzazione e funzionamento della Scuola;
  2. la disciplina integrativa relativa alla definizione del passaggio tra le fasce professionali;
  3. l’utilizzo dei segretari in disponibilità;
  4. il sistema delle relazioni e delle informazioni nei confronti delle organizzazioni sindacali;
  5. i processi di mobilità tra le sezioni regionali degli albi;
  6. i criteri utilizzati per gli incarichi di reggenza e supplenza;
  7. integrazione della disciplina delle convenzioni di segreteria;
  8. modalità di espletamento del lavoro part-time;
  9. criteri sulla riclassificazione delle sedi.
 
DETERMINAZIONE ED ARTICOLAZIONE FASCE PROFESSIONALI E REQUISITI PER L’APPARTENENZA A CIASCUNA FASCIA

 

Il regolamento 465/97 individua una disciplina transitoria con cinque fasce professionali (art.12) e con una progressione di carriera legata all’anzianità di servizio, intesa in senso dinamico, nel senso cioè che col maturare degli anni di servizio nella qualifica, necessari per l’iscrizione nella fascia superiore, scatta anche la possibilità di essere nominato negli enti compresi nella stessa fascia professionale.

 

Il comma 3 del citato regolamento prevede un criterio direttivo cui il contratto collettivo si deve uniformare in merito al numero delle fasce professionali: queste, infatti, non possono essere ridotte a non più di tre delle attuali cinque fasce individuate in via transitoria.

 

La disciplina pattizia per l’articolazione delle fasce professionali non può non tenere conto della situazione che storicamente si è delineata.

 

Sulla base della disciplina contenuta nelle disposizioni dettate dal regolamento, con riferimento all’esercizio delle funzioni che la legge affida al segretario, che per complessità e quantità si rapportano in qualche modo alla dimensione demografica degli enti e ai percorsi di carriera previsti, va individuata la seguente articolazione dell’albo:

1° - fascia professionale enti fino a 10.000 abitanti

2° - " " da 10.001 a 65.000 "

3° " " da 65.001 a oltre "

 

All’interno delle fasce professionali vanno previste, con progressione legata esclusivamente all’anzianità, le seguenti sezioni:

1° fascia:

1° sezione fino a 3.000 abitanti
2° sezione da 3.001 a 10.000 abitanti (compresi i comuni riclassificati)

  3° fascia:

1° sezione da 65.001a 250.000 abitanti (compresi i comuni riclassificati)
2° sezione da 250.001 in poi (in detta sezione vanno ricompresi i comuni capoluogo, le province e i comuni riclassificati).

  Nella 2° fascia vanno ricompresi anche i comuni riclassificati

Il riferimento alle dimensioni demografiche degli enti serve ad individuare, in modo omogeneo, i diversi livelli di esercizio delle funzioni da parte del segretario. E’ necessario, inoltre, per la complessità delle funzioni che il nuovo ordinamento attribuisce al segretario, correlare l’acquisizione di esperienze professionali, non solo all’anzianità di servizio ma anche a momenti di aggiornamento e specializzazione - realmente verificati - che devono trovare nella Scuola, come previsto dalla legge, l’esclusivo punto di riferimento anche per i percorsi professionali del segretario dopo l’ingresso in carriera.

 

Per quanto attiene al passaggio tra le fasce, a regime, ci si deve riferire alla articolazione del regolamento e si possono, quindi, individuare le seguenti tipologie di requisiti:

 
 
 
 
1° fascia professionale:  

1° sezione: si accede con l’ingresso in carriera;  

2° sezione dopo due anni di permanenza nella prima sezione 

 
2° fascia professionale 

si può passare nella seconda fascia dopo 4 anni di servizio in enti di 1° fascia e previo conseguimento della idoneità dopo il corso opportunamente organizzato presso la Scuola.

 
3° fascia professionale:  

1° sezione: si può passare nella terza fascia – 1° sezione dopo 3 anni di servizio in enti della 2° fascia e previo conseguimento dell’idoneità dopo il corso opportunamente organizzato presso la Scuola.  

2° sezione: dopo due anni di permanenza nella prima sezione 

 

Occorre tenere in considerazione, in ogni caso, che il numero dei partecipanti ai corsi, che deve avere dei contingenti annuali garantiti, e i relativi criteri per l’ammissione devono essere predeterminati dall’Agenzia, sulla base, di accordi con le OO.SS.

 

Occorre, altresì, prevedere una fase transitoria che tenga conto degli inquadramenti già operati col regolamento ai sensi dell’art.12 del regolamento di attuazione. Quindi per esemplificare:

 
 
nella 1°  Fascia: - Nella 1° sezione vanno inquadrati i segretari con meno di 2 anni di servizio in comuni inferiori a 3.000 abitanti;  

Nella 2° sezione vanno inquadrati i segretari comunali e segretari capi con meno di 9 anni e 6 mesi di servizio;

nella 2° Fascia: - Vanno inquadrati i segretari capi con più di 9 anni e 6 mesi di servizio e segretari generali di 2° con meno di 3 anni di servizio. I segretari che hanno conseguito l’idoneità nei concorsi per segretario generale di 2^ classe transitano, senza ulteriori idoneità, nella 3° fascia dopo tre anni di servizio in un comune della 2 fascia; 
nella 3° Fascia: - Nella 1° sezione vanno inseriti i segretari generali di 2° classe con più di 3 anni di servizio  

Nella 2° sezione vanno inquadrati i segretari di 1° A e 1° B. 

 

RICLASSIFICAZIONI

 

Vanno disciplinati in particolare:

  1. i presupposti ed i fattori in base ai quali è riconosciuta la riclassificazione, partendo da quelli preesistenti nella normativa abrogata
  2. le modalità per "riclassificare" gli enti che hanno utilizzato la facoltà di nomina prevista dall'art. 11, comma 10, del DPR 465/97
  3. gli effetti sulla posizione del segretario titolare della sede che vanno collegati all'esistenza di alcuni requisiti in riferimento alle diverse situazioni di partenza:
enti di prima riclassificazione, enti già riclassificati; in particolare nell'ipotesi di enti che si sono avvalsi della facoltà di cui all'articolo 11, comma 10, del DPR 465/97, al segretario compete la qualifica ed il trattamento economico corrispondente alla classe demografica di appartenenza dell’ente e lo stesso, decorso un determinato periodo di permanenza nell'ente, potrà ottenere la qualifica superiore e il relativo trattamento economico.

 

La riclassificazione, nell'ambito dei principi stabiliti dal contratto, ha come soggetto competente, l'Agenzia nazionale, cui fanno capo tutte le questioni connesse.
 
 
LAVORO PART-TIME
 
 

Il contratto dovrà prevedere la possibilità del ricorso al part-time subordinatamente alla compatibilità organizzativa e funzionale dell'ente, demandando alla contrattazione integrativa con l'Agenzia la disciplina dei presupposti e delle ipotesi in cui ci si potrà avvalere di tale istituto compatibilmente con la natura ed i caratteri della funzione del segretario.
 
 

DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO DI NOMINA E DI REVOCA

 

Il contratto dovrà garantire e disciplinare ancora meglio due aspetti rilevanti del procedimento di nomina:

  1. la fase di pubblicizzazione;
  2. la rappresentazione delle capacità professionali per la tutela delle legittime aspettative degli interessati.
 

La pubblicizzazione della nomina deve essere funzionale alla esigenza di far partecipare al procedimento tutti i soggetti coinvolti e permettere al Sindaco e al Presidente della Provincia di esercitare la potestà attribuita dalla legge compiendo una scelta tra le diverse professionalità disponibili. Su quest’ultimo aspetto può essere individuata una disciplina integrativa.

 

La rappresentazione delle capacità professionali va individuata innanzitutto in un sistema omogeneo di rilevazione e rappresentazione delle professionalità per consentire che l’esercizio della potestà di scelta da parte del Sindaco e del Presidente della Provincia avvenga sulla base delle reali e necessarie caratteristiche professionali dei soggetti interessati alla nomina.

 

Per quanto concerne la "revoca" il regolamento ha individuato la disciplina del procedimento per l’adozione del relativo provvedimento, assicurando la partecipazione del segretario al procedimento di revoca, nel senso che, allo stesso sono contestate preventivamente le gravi violazioni ai doveri d’ufficio e successivamente sono valutate le giustificazioni rese per iscritto (è prevista anche la audizione del segretario da parte della giunta).

 

Se da un lato viene assicurato il diritto alla partecipazione del segretario, secondo le regole generali dell’ordinamento, dall’altro è necessario riconsiderare la previsione di un organo terzo che funge da comitato di garanti cui rimettere la valutazione circa la fondatezza del procedimento di revoca.

 

Tutto ciò senza riportare in capo ad altro soggetto la competenza del provvedimento finale, ma consentendo di valutare tecnicamente, in modo più appropriato, all’interno dello stesso sistema, l’esistenza o meno dei presupposti necessari per l’adozione del provvedimento di revoca.

 
 
CODICE ETICO-PROFESSIONALE

 

Il contratto prevederà di recepire il codice etico di comportamento della dirigenza territoriale. Per quanto specificatamente concerne il segretario comunale e provinciale esso va arricchito con la previsione di alcune regole di condotta riguardanti l'impegno all'aggiornamento professionale ed il rispetto di principi di " solidarietà professionale" fra i colleghi in funzione del prestigio collettivo della categoria .

 

Dovranno essere anche indicati alcuni principi etici che ispirino ed improntino l'attività del segretario riguardo ai rapporti con gli organi del proprio ente, con il mondo istituzionale ed il contesto politico nel quale il segretario opera.

 

 
 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

 

Il tema della formazione e dell’aggiornamento dei segretari comunali e provinciali costituisce uno dei punti più rilevanti della riforma. La risposta data in proposito dalla legge, con la istituzione di una apposita Scuola, costituisce un qualificato punto da cui partire per avviare un nuovo sistema capace di arricchire la professionalità del segretario con momenti di formazione, aggiornamento e specializzazione collegati alle effettive esigenze degli enti.

 

La formazione deve divenire strumento sia per la concreta attuazione del processo riformatore, sia per lo sviluppo professionale in stretta correlazione con l’istituzione della Scuola Nazionale e delle sezioni regionali previste dal Nuovo Ordinamento.

 

La Scuola Superiore avrà una struttura ed un funzionamento autonomo e compete alla stessa - mediante i suoi organi - l’individuazione dei programmi e dei progetti formativi. e dell’attività scientifica.

 

Si tratta di tematiche decisive per il futuro della categoria che impongono un attivo coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nelle gestioni delle Scuole e nella individuazione dei percorsi formativi.

 

La contrattazione deve affermare il diritto-dovere del segretario all’aggiornamento professionale.

 

La definizione delle questioni inerenti l’aggiornamento professionale, (risorse annuali utilizzabili, individuazione di esigenze prioritarie per la loro utilizzazione, definizione dei criteri e modalità di partecipazione alle attività della Scuola ecc.), deve essere rimessa dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione integrativa, che, per motivi di omogeneità e funzionalità, non può non essere individuata al livello dell’Agenzia nazionale.

 

Individuare nelle Agenzie regionali il livello di contrattazione integrativa rischierebbe di generare situazioni disomogenee che potrebbero costituire un grave pregiudizio per la stessa categoria. Se l’esigenza è quella di riuscire a cogliere le diverse caratteristiche che territorialmente si presentano ed alle quali occorre dare risposta, non può non evidenziarsi che la programmazione dell’attività didattica e scientifica della Scuola, come prevede il regolamento, è rimessa alla competenza degli organi della Scuola Nazionale i quali si avvalgono delle strutture territoriali della Scuola e ciò, appunto, per riuscire a cogliere le diverse esigenze che si presentano sul territorio ed alle quali l’attività della Scuola stessa deve dare adeguate risposte.

 

Il contratto, nell’affermare il diritto/dovere del segretario all’aggiornamento professionale deve anche sancire che per la partecipazione ai corsi, organizzati dalla Scuola, spetta il trattamento economico di missione ed una borsa di studio mensile per tutta la durata dei corsi.

 

TRATTAMENTO ECONOMICO
 

Gli istituti fondamentali che riguardano la parte economica del contratto sono rappresentati da:

  1. stipendio tabellare
  2. indennità integrativa speciale
  3. retribuzione di posizione
  4. tredicesima mensilità
  5. retribuzione di risultato.
  6. indennità per la funzione di direzione generale
  7. indennità per le convenzioni di segreteria.
8. diritti di segreteria

 

Presupposto indefettibile del nuovo CCNL è il riconoscimento della qualifica dirigenziale a tutti i segretari comunali dopo il loro ingresso in carriera ed il superamento di un semestre di prova, poiché il segretario sin dal suo ingresso in carriera esplica le funzioni di direzione in tutti gli enti, a prescindere dalla consistenza demografica. Anzi, negli enti di più ridotte dimensioni, queste si manifestano in modo più marcato ed evidente.

 

Ed allora la qualifica dirigenziale dovrà trovare articolazioni diverse nella disciplina del trattamento economico, così come, d’altronde, è avvenuto nell’ultimo contratto collettivo.

 

L’articolazione del trattamento economico, d’altronde, risulta ormai anche facilitata dalla struttura della retribuzione che, oltre allo stipendio tabellare, comprende anche una retribuzione di posizione, la cui graduazione consente di tenere conto, in un contesto unitario, della diversità delle funzioni esercitate.

 

Per il finanziamento del nuovo CCNL, come già contenuto con il precedente CCNL, e’ possibile utilizzare la retribuzione di anzianità dei segretari collocati in quiescenza.

 
 
STIPENDIO TABELLARE – INDENNITA’ INTEGRATIVA SPECIALE
13/MA MENSILITA’

 

Per le suddette voci retributive, senza tenere conto dell’attribuzione della qualifica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali, si dovrà tenere presente l’applicazione dei tassi di inflazione programmati previsti dal DPEF per il periodo 1998/1999 (corrispondente al 3,3% della retribuzione complessiva di riferimento al 31.12.1997).

 
 
RETRIBUZIONE DI POSIZIONE

 

La retribuzione di posizione deve essere rivista in relazione alla definizione delle nuove fasce professionali.

 

Per ogni fascia e le relative sezioni, come già avvenuto con il precedente CCNL, occorre prevedere una retribuzione di posizione fissa.

 

La retribuzione di posizione deve essere riconosciuta a tutti i segretari sin dall’ingresso in carriera.

 

L’attribuzione della retribuzione di posizione agli ex segretari di qualifica direttiva comporta il conglobamento in essa dell’indennità di direzione che prima competeva agli stessi con mantenimento del maturato acquisito.

 

RETRIBUZIONE DI RISULTATO

 

La retribuzione di risultato, come noto, tende a retribuire sia la qualità della prestazione che il raggiungimento degli obiettivi.

 

E’ utile richiamare in merito come nel precedente accordo integrativo è stata riportata una dichiarazione congiunta (ARAN-UNIONE) circa l’esigenza di ridefinire l’istituto in considerazione della riforma dell’ordinamento della categoria ed alle risorse destinate allo stesso titolo alla retribuzione di risultato per i dirigenti degli enti locali.

 

Il sistema di calcolo dovrà tenere conto del contributo del segretario al raggiungimento degli obiettivi dell’ente, specie dopo le delicate funzioni che la legge di riforma gli affida con riferimento alla complessiva attività dell’ente e particolarmente per la sua funzione di collaborazione all’assunzione delle decisioni degli organi politici.

 

Occorre affermare un sistema di riferimento per il calcolo della retribuzione di risultato correlato alle situazioni retributive dell’ente in cui il segretario svolge le sue funzioni.

 

Inoltre, è necessario proprio per il riferimento alle funzioni, che la determinazione della misura della retribuzione del segretario tenga in considerazione le diverse soluzioni organizzative adottate dagli enti a seguito della riforma.

 

In particolare occorre tenere presente le ipotesi nelle quali:

  1. il segretario svolge le funzioni in presenza della figura di direttore generale;
  2. il segretario svolge le sue funzioni in un ente in cui non è stato attribuito né l’incarico né le funzioni di direttore generale;
  3. il segretario svolge anche le funzioni di direttore generale.
  4. il segretario svolge funzioni ulteriori ai sensi dell’art. 17, comma 68, lettera c), della legge 127/97 anche in presenza del direttore generale.
 

Nel caso in cui il segretario svolga anche le funzioni di direttore generale la parte del trattamento economico che a queste si riferisce è comprensiva del raggiungimento dei risultati.

 

Situazione diversa, invece, si verifica negli altri casi individuati. In queste situazioni non può disconoscersi l’apporto del segretario al raggiungimento degli obiettivi che comporta per le altre figure professionali dell’ente la corresponsione di una apprezzabile retribuzione di risultato.

 

In conclusione l’esercizio delle delicate funzioni del segretario nelle prime due ipotesi organizzative deve trovare un diretto e maggiore riconoscimento ai fini della determinazione della retribuzione di risultato rispetto all’ultima ipotesi. E questo discorso dovrà essere ancora più accentuato nell’ipotesi di attribuzione al segretario di ulteriori funzioni, come previsto dalla legge di riforma (art.17, comma 68 lett.c) della legge 127/97).

 

E’ innegabile quindi, e ciò è ampiamente riconosciuto, che la determinazione della retribuzione di risultato non può essere agganciata alla retribuzione del singolo segretario, ma a quella del monte salari complessivo dell’ente. Il fondo per la retribuzione di risultato dovrà essere costituito da consistenti risorse aggiuntive (una percentuale sul monte salari complessivo dell’ente differenziata in rapporto alla fasce professionali determinate).
 

INDENNITA’ DI DIREZIONE
 

La legge 127 prevede la facoltà del sindaco o del presidente della provincia di attribuire al segretario le funzioni di direttore generale a prescindere dalla dimensione demografica degli enti.

 

L’assegnazione delle predette funzioni in capo al segretario comporta l’attribuzione di una serie di responsabilità aggiuntive non ricomprese nelle funzioni istituzionali. Atteso che costituisce principio generale in materia di rapporto di lavoro che il maggior carico di funzioni e di responsabilità debba essere remunerato si può prevedere nel CCNL un compenso da rapportarsi al diverso carico di responsabilità.

Tenuto conto della diversità demografica ed organizzativa degli enti e quindi dei diversi livelli di responsabilità a carico del Direttore Generale, si può prendere come importo minimo di riferimento la retribuzione di posizione dei segretari generali e l’analoga indennità di direzione previste per i segretari comunali e capi.

 

Gli enti locali potranno nella loro autonomia riconoscere in relazione a particolari situazioni oggettive, motivate dai programmi di governo e/o dalle complesse problematiche da risolvere, compensi superiori al minimo.

 

CONVENZIONI SEGRETERIA
 

Anche le convenzioni di segreteria dovranno trovare all’interno del nuovo contratto una attenta disciplina per la diffusione dell’istituto cui recentemente si sta assistendo che, diversamente dal passato, continua ad interessare più di due enti.

 

Per le convenzioni di segreteria oltre a prevedere la relativa disciplina nel nuovo contratto collettivo nazionale e’ necessario prevedere una contrattazione integrativa con l’Agenzia al fine di valutare l’effettiva corrispondenza alle esigenze degli enti.

 

Per il trattamento economico occorre stabilire una misura minima di riferimento, che va fissata nel 25% del trattamento economico complessivo, oltre ad una percentuale progressiva di aumento, in ragione della complessità degli enti, della omogeneità degli stessi, e del numero degli enti convenzionati, partendo in ogni caso dal principio che è necessario stabilire un limite massimo di aumento (40% ) e ciò a prescindere dal numero delle sedi convenzionate.

 

Se da un lato, infatti, è impossibile limitare l’autonomia degli enti, è necessario, dall’altro, scoraggiare esasperate forme di convenzionamento che nei fatti, poi, non consentono una esplicazione efficace e professionale delle funzioni del segretario, che nella ratio complessiva della riforma rappresentano un punto qualificante.

 

Occorre prevedere che nel caso la convenzione sia costituita da più di tre comuni la percentuale di aumento per i comuni ulteriori dovrà essere contenuta entro limiti modesti.

 

Ai segretari che ricoprono sedi di segreteria spetta, altresì, il rimborso delle spese di viaggio regolarmente documentate per recarsi da una all’altra sede convenzionata.

 

 

DIRITTI DI SEGRETERIA

 

Ai sensi dell’art. 41 della legge 11 luglio 1980, n. 312, continuano a essere corrisposti ai segretari comunali e provinciali i diritti di segretaria sugli atti di cui all’art. 17, comma 68, lettera b), della legge, rogati ed autenticati dal segretario comunale e provinciale, si applicano i diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

ASSICURAZIONE

 

Gli enti assumono a proprio carico l’onere per la copertura assicurativa dei segretari comunali e provinciali, per i compiti del loro ufficio, per i rischi inerenti:

  1. la responsabilità civile per danni e perdite patrimoniali arrecati a terzi e alla pubblica amministrazione nonché per la rivalsa ad essa conferente per atti o fatti non commessi con dolo o colpa grave;
  2. la tutela giudiziaria inerente alle spese per il patrocinio legale liberalmente scelto, per i consulenti tecnici di parte e per le spese di soccombenza. La garanzia deve essere prestata sia in sede penale che civile, tanto in ambito giudiziale che extragiudiziale.
 

L’Amministrazione, nel caso non stipuli direttamente la polizza di assicurazione, può rimborsare al segretario la polizza assicurativa da lui stipulata.

 

T.F.R.
 
 

Occorre dare attuazione alla previdenza complementare e al TFR per il personale del comparto Regioni - Autonomie Locali, secondo quanto previsto dal D.lgs 124/93 e della legge 335/95.

Occorre prevedere, altresì, la trasformazione della indennità di fine servizio in TFR.

 

PREVIDENZA COMPLEMENTARE
 
 

Occorre prevedere la istituzione del "fondo nazionale di pensione integrativa" per i dipendenti dell’area negoziale, i cui oneri non debbono ricadere sui costi contrattuali derivanti dall’accordo interconfederale del 23 luglio 1993.

 

BUONI PASTO

 

I segretari comunali e provinciali che organizzano il proprio orario settimanale in modo articolato su cinque giorni, a condizione che non possano fruire a titolo gratuito di servizio di mensa od altro servizio sostitutivo presso la sede di lavoro, hanno titolo all’attribuzione del buono pasto. Il buono pasto viene attribuito per la singola giornata lavorativa nella quale il segretario osserva un orario di lavoro ordinario superiore alle sei ore, con l’effettuazione della pausa, o nella quale il segretario effettua immediatamente dopo l’orario ordinario e la pausa, almeno due ore di lavoro. Dovrà essere prevista la possibilità della monetizzazione del buono pasto ad un prezzo da stabilire nell'accordo contrattuale..

 

ASPETTATIVE - PERMESSI E DISTACCHI SINDACALI

 

L'accordo contrattuale dovrà prevedere per i segretari comunali e provinciali specifici richiami alle aspettative sindacali, ai permessi e ai distacchi con riferimento alla peculiarità della figura professionale.

 

 

 

PARI OPPORTUNITA'

 

L'accordo contrattuale dovrà prevedere l'applicazione della normativa sulla pari opportunità e la possibilità di facilitare in ogni modo ogni modo la partecipazione delle donne segretario all'attività lavorativa ed all'aggiornamento professionale.

 

Rimini18 settembre ’98
 
 
 
 
 
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