REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI INDICE CAPO I - NORME GENERALI SEZIONE I - DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 1 - Principi generali Articolo 2 - Campo di applicazione del regolamento Articolo 3 - Competenza del Consiglio Comunale e della Giunta in materia contrattuale Articolo 4 - Determinazione delle modalità di appalto Articolo 5 - Competenza sulla proposta di deliberazione a contrattare Articolo 6 - Competenze del segretario generale in materia di contratti Articolo 7 - Contenuto della deliberazione a contrattare Articolo 8 - Richiamo espresso all'osservanza di legge Articolo 9 - Competenze circoscrizionali in materia di contrattazione Articolo 10 - Procedura contrattualeCAPO II - PROCEDURE CONTRATTUALI SEZIONE I - DISCIPLINA GENERALE Articolo 11 - Scelta del contraente Articolo 12 - Esclusione dalla contrattazioneSEZIONE II - NORME COMUNI PER LE PUBBLICHE GARE Articolo 13 - Bandi di gara Articolo 14 - Selezione delle imprese da invitare alle procedure d'appalto Articolo 15 - Documentazione a corredo dell'offerta Articolo 16 - Lettera d'invito e modalità di compilazione delle offerte Articolo 17 - Ammissibilità delle imprese alle gare ed elenco delle imprese da invitare Articolo 18 - Svolgimento delle gare Articolo 19 - Commissione giudicatrice Articolo 20 - Lavori della commissione giudicatrice Articolo 21 - Offerte di importo superiore o inferiore alla base d'asta Articolo 22 - Offerta economicamente più vantaggiosa Articolo 23 - Offerte di ribasso anomale Articolo 24 - Offerte uguali Articolo 25 - Inammissibilità della rinuncia di aggiudicazioneSEZIONE III - TRATTATIVA PRIVATA Articolo 26 - Ricorso a trattativa privata Articolo 27 - Ambito di applicazione e disciplina della gara ufficiosa Articolo 28 - Verbale della gara ufficiosaSEZIONE IV - ALBI DI FORNITORI E APPALTATORI Articolo 29 - Albi di fornitori ed appaltatori Articolo 30 - Aggiornamento degli albiCAPO III - DISCIPLINA DELLE TIPOLOGIE CONTRATTUALI RICORRENTI SEZIONE I - APPALTO DI LAVORI PUBBLICI Articolo 31 - Modalità di scelta del contraente Articolo 32 - Sistema di contrattazione Articolo 33 - Metodi di aggiudicazione a mezzo di licitazione privata Articolo 34 - Deliberazione a contrattare Articolo 35 - Compilazione e custodia della scheda segreta Articolo 36 - Metodo della media mediata Articolo 37 - Esecuzione del contratto per lavori pubbliciSEZIONE II - CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI E CONTRATTO DI FORNITURA DI BENI E SERVIZI Articolo 38 - Concessione di costruzione e gestione e concessione di committenza Articolo 39 - Appalto di servizi e forniture - criteri di aggiudicazioneSEZIONE III - CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI Articolo 40 - Affidamento in concessione della gestione dei servizi pubblici Articolo 41 - Modalità di scelta del concessionario Articolo 42 - Deliberazione a contrattareSEZIONE IV - ACQUISTO E ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI Articolo 43 - Scelta del contraente Articolo 44 - Deliberazione a contrattare Articolo 45 - Contrattazione a trattativa privataSEZIONE V - Acquisto e somministrazione di beni mobili e servizi Articolo 46 - Appalti di servizi e fornitureSEZIONE VI - LOCAZIONI E AFFITTI Articolo 47 - Scelta del contraenteSEZIONE VII - INCARICHI PROFESSIONALI Articolo 48 - Contratti d'incarico professionale Articolo 49 - Competenza Articolo 50 - Scelta del contraente Articolo 51 - Concorsi di progettazione e concorsi di idee Articolo 52 - Contenuto del contratto Articolo 53 - Comunicazione dell'incarico Articolo 54 - Controllo sullo svolgimento dell'incaricoSEZIONE VIII - CONTRATTI DI UTENZA Articolo 55 - Caratteristiche delle forniture di utenza Articolo 56 - Deliberazione a contrattareSEZIONE IX - CONVENZIONI URBANISTICHE Articolo 57 - Oggetto delle convenzioni Articolo 58 - Deliberazione di approvazione della convenzioneSEZIONE X - DONAZIONI Articolo 59 - Deliberazione ad accettare o effettuare l'atto di donazioneSEZIONE XI - ATTI UNILATERALI Articolo 60 - Caratteristiche, finalità e regolamentazione Articolo 61 - Deliberazione di approvazione dell'atto unilateraleSEZIONE XII - TRANSAZIONI Articolo 62 - Transazioni Articolo 63 - Deliberazione a transigereCAPO IV - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Articolo 64 - Stipulazione del contratto Articolo 65 - Contenuto del contratto Articolo 66 - Esclusione della revisione dei prezzi contrattuali Articolo 67 - Iscrizione a repertorio, diritti di segreteria e spese contrattuali Articolo 68 - Cauzione Articolo 69 - Adempimenti degli ufficiCAPO V - ESECUZIONE DEL CONTRATTO Articolo 70 - Responsabilità della esecuzione del contratto Articolo 71 - Integrità del contratto Articolo 72 - Subappalti Articolo 73 - Contratti aggiuntivi Articolo 74 - Divieto di cessione del contratto Articolo 75 - Inadempimento contrattuale Articolo 76 - Effettuazione del collaudoCAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Articolo 77 - Sistema informativo sugli appalti Articolo 78 - Obbligo generale di riferire al Consiglio Articolo 79 - Controllo sull'attività contrattuale ALLEGATO 1 - BANDO DI GARA NORME PER LAFFIDAMENTO DI INCARICHI DI PROGETTAZIONE DI VALORE COMPRESO TRA 50.000 E 200.000 ECU |
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Capo I - Norme Generali Sezione I - Disposizioni generali
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1 |
Il Comune si avvale, nel
perseguimento delle finalità generali della comunità locale, di tutte le forme
contrattuali compatibili con la propria natura giuridica. |
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2 |
L'attività contrattuale del
Comune a informata ai criteri di imparzialità, pubblicità, trasparenza, economicità,
efficienza, efficacia e responsabilità. |
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3 |
L'attività contrattuale è
finalizzata e si uniforma alle esigenze di attuazione dei programmi e dei progetti
dell'Amministrazione comunale; essa si svolge in conformità alle norme di legge, dello
Statuto e del presente regolamento ed alle previsioni di bilancio. |
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Articolo 2 - Campo di applicazione del regolamento |
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1 |
Il presente regolamento si
applica ai contratti di qualsiasi specie, natura e forma, posti in essere dal Comune nello
svolgimento di qualsivoglia attività, dalla quale derivi un'entrata o una spesa. Sono
assoggettati alla disciplina della presente normativa anche i contratti ad oggetto
pubblico, quali concessioni ed altri atti unilaterali di cui alla Sez. XI del successivo
Capo III, per quanto concerne la disciplina degli aspetti patrimoniali. |
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Articolo 3 - Competenza del Consiglio comunale e della Giunta in materia contrattuale |
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1 |
La competenza ad adottare la
deliberazione a contrattare appartiene ai seguenti organi, negli ambiti per ciascuno di
essi delimitati: a. Consiglio comunale: * atti a contenuto contrattuale indicati dalle lett. f) ed i) dell'art. 32 legge 8.6.1990 n. 142; * acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni di cui alla lett. m) del medesimo articolo. Gli atti fondamentali rilevanti agli effetti della competenza a deliberare i contratti indicati alla lettera m) del suddetto art. 32 della legge 142/1990 sono: i programmi approvati dal Consiglio comunale, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari ed i programmi di lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le delibere di determinazione delle modalità di appalto di cui al successivo art. 4. b. Giunta comunale: * contratti che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale. |
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Articolo 4 - Determinazione delle modalità di appalto |
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Agli effetti dell'art. 32, lett. m) della legge n. 142/1990, l'Amministrazione comunale determina con atto fondamentale del Consiglio le modalità d'appalto dei lavori, forniture e servizi. La individuazione della specifica modalità per singolo appalto è effettuata dalla Giunta, con richiamo espresso al suddetto atto fondamentale, in sede di adozione della deliberazione di impegno di spesa o dal Consiglio comunale, qualora si ritenga di adottare una modalità di scelta del contraente diversa da quelle disciplinate nell'atto fondamentale. |
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Articolo 5 - Competenza sulla proposta di deliberazione a contrattare |
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1 |
Le deliberazioni a contrattare
di competenza del Consiglio o della Giunta sono proposte, oltre che dai rispettivi
componenti, dal Segretario generale o dai dirigenti, secondo le competenze come di seguito
specificate: a. Il Segretario generale provvede alle proposte di deliberazioni dei contratti riguardanti materie attinenti a più aree funzionali o a più settori. La proposta è avanzata direttamente dal Segretario generale o, per sua delega, dai dirigenti di settore. Il Segretario generale propone, altresì, le deliberazioni dei contratti che rientrano nelle competenze degli altri dirigenti nel caso di assenza o impedimento di questi ultimi o qualora costoro, benché sollecitati per iscritto, non vi provvedano entro i termini assegnati. b. I dirigenti di settore incaricano, di norma, i dirigenti di servizio di predisporre le proposte di deliberazione dei contratti relativi alle materie di competenza del servizio stesso o attinenti a progetti loro assegnati. I dirigenti di settore, ferma restando la competenza ad esprimere il parere di cui all'art. 53 della legge n. 142/1990, possono riservarsi, per oggetti di particolare rilevanza, la responsabilità del procedimento contrattuale. Qualora il dirigente di servizio competente non avanzi la proposta, benché sollecitato per iscritto, entro i termini assegnati, provvede il rispettivo dirigente di settore. c. Nelle materie affidate a unità operative cui non sia preposto un capo servizio o affidate a più servizi dello stesso settore provvede a proporre i contratti il rispettivo capo settore. |
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2 |
A seguito della deliberazione
a contrattare adottata dal Consiglio comunale o dalla Giunta comunale il dirigente
proponente diventa, di norma, responsabile dell'intero procedimento e dei provvedimenti
conseguenti, salvo delega per fasi del procedimento stesso a collaboratori. La deliberazione a contrattare può indicare un dirigente responsabile del procedimento diverso dal dirigente proponente la deliberazione stessa. |
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3 |
Il Segretario generale ed i
dirigenti sono responsabili ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dei danni
causati dalla mancata o ritardata proposta delle deliberazioni a contrattare. |
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Articolo 6 - Competenze del Segretario generale in materia di contratti |
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1 |
Il Segretario generale, ferme
restando le competenze previste all'art. 5, avvalendosi dell'ufficio contratti, svolge le
seguenti attività: a. stipula i contratti a norma dell'art. 64; b. redige i processi verbali delle aste pubbliche e delle licitazioni private; c. tiene il repertorio comunale e cura gli adempimenti previsti all'art. 67. |
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2 |
Al fine di assicurare
efficacia ed omogeneità di comportamento dei settori nella gestione del procedimento
contrattuale, il Segretario generale, emana altresì disposizioni tecniche con particolare
riferimento a bandi, avvisi di gara, lettere di invito a licitazione privata o appalto
concorso. Le attribuzioni complessive dell'ufficio contratti restano disciplinate dal regolamento di organizzazione. |
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Articolo 7 - Contenuto della deliberazione a contrattare |
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1 |
Le deliberazioni a contrattare
devono indicare: a. il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire, corredato dalla esplicita motivazione di opportunità e convenienza funzionale ed economica della conclusione del contratto; b. l'oggetto del contratto, individuato sia nella prestazione sia nella controprestazione; c. l'indicazione della forma di contratto; d. uno schema di contratto redatto in ogni parte prevedibile all'atto della deliberazione; e. le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare, motivate con specifico riferimento ai criteri indicati al precedente art. 1 comma 2; f. l'impegno di spesa per fare fronte al contratto o l'accertamento dell'entrata; g. qualora richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione di gara e giudicatrice, in conformità a quanto previsto dal successivo art. 19. |
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Articolo 8 - Richiamo espresso all'osservanza di legge |
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1 |
L'Amministrazione comunale si
impegna a richiamare espressamente nei seguenti contratti di appalto: a. per lavori, servizi e forniture: obbligo dell'appaltatore di applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore; b. per lavori: obbligo di curare gli adempimenti e le comunicazioni posti a carico del contraente dal comma 7 dell'art. 18 legge 19/3/1990 n. 55 (antimafia) e successive modifiche e integrazioni, di predisporre prima dell'inizio dei lavori il piano per la sicurezza fisica dei lavoratori e di curare gli altri adempimenti previsti dal comma 8 dell'art. 18 legge 19.3.1990 n. 55 |
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| Sezione II - Attivita'
contrattuali circoscrizionali
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1 |
Le deliberazioni delle
circoscrizioni che comportano per la loro attuazione la instaurazione di rapporti
contrattuali indicano gli elementi essenziali necessari a porre in essere le relative
procedure di stipulazione del contratto da parte degli uffici competenti
dell'Amministrazione comunale, con particolare riferimento a: a. il fine o l'interesse pubblico specifico che la circoscrizione intende perseguire, nell'ambito delle materie di competenza assegnate dal vigente regolamento delle circoscrizioni; b. l'oggetto del contratto, individuato sia nella prestazione che nella controprestazione; c. l'indicazione del contraente, laddove individuato; d. l'indicazione della spesa da sostenere o dell'entrata da accertare, ovvero dei criteri di determinazione dell'entrata e degli eventuali benefici accordati ed il relativo capitolo di bilancio. |
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Articolo 10 - Procedura contrattuale |
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La procedura contrattuale è
affidata ai settori competenti per materia, salvo i casi in cui il procedimento si debba
interamente espletare negli uffici amministrativi circoscrizionali. |
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Capo II - Procedure contrattuali Sezione I - Disciplina generale
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1 |
Le modalità di scelta del
contraente sono quelle ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle
Amministrazioni dello Stato ed indicate nelle seguenti sezioni del presente Capo. |
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2 |
In particolare, salva
l'applicazione delle disposizioni speciali regolanti determinati contratti, per la scelta
del contraente si osservano i procedimenti dell'asta pubblica, della licitazione privata e
dell'appalto concorso stabiliti dagli art. 63-91 del R.D. 23.5.1924 n. 827, che approva il
regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato, e dalle disposizioni della normativa comunitaria valide per lo Stato italiano. |
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3 |
E' consentito il ricorso alla
trattativa privata nei casi espressamente previsti dalla legge. |
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Articolo 12 - Esclusione dalla contrattazione |
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1 |
Sono esclusi dalla
contrattazione, in relazione allo specifico interesse del Comune, i soggetti che in
precedenti contratti eventualmente stipulati anche con altri enti pubblici risulta si
siano resi colpevoli di negligenza o inadempienza o comunque nei cui confronti risultino
fondate motivazioni che ne facciano ritenere l'inidoneità. Sono, altresì, esclusi i
soggetti che, dall'esame della documentazione presentata, non risultino in possesso dei
requisiti di idoneità richiesti dal bando di gara, coloro che sono stati esclusi dalla
contrattazione a norma dell'art. 27 comma 3 del presente regolamento nonché coloro che
risultino cancellati dagli albi di fornitori e appaltatori ai sensi dell'art. 30 commi 4 e
5. |
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| Sezione II - Norme
comuni per le pubbliche gare
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1 |
Le aste pubbliche, le
licitazioni private e gli appalti concorso sono preceduti da bandi di gara sottoscritti
dai dirigenti competenti e formulati, se trattasi di appalti o di concessioni di lavori
pubblici, ai sensi del D.P.C.M. 10.1.1991 n. 55 e successive modifiche e integrazioni e da
pubblicarsi con le modalità ed i termini previsti dall'art. 7 della legge 2.2.1973 n. 14,
dal titolo III del decreto legislativo del 19.12.1991 n. 406 e successive modifiche e
integrazioni e dall' art. 3 del citato D.P.C.M.. Il bando di gara degli appalti di lavori
pubblici viene trasmesso, inoltre, al servizio informativo regionale degli appalti. |
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2 |
Per gli appalti di forniture si
seguono le modalità di pubblicazione previste dal R.D. n. 827/1924 e per le forniture
regolate dalla normativa comunitaria dall'art. 4 della legge 30.3.1981 n. 113. |
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3 |
Per gli appalti di servizi si
seguono le norme di pubblicazione previste dal citato R.D. n. 827/1924. |
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4 |
Nei casi disciplinati dai
precedenti commi resta salva la facoltà, qualora ritenuto opportuno, di integrare le
forme di pubblicità ivi previste. |
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5 |
Nei casi di urgenza,
espressamente motivati, i termini di presentazione delle domande e delle offerte potranno
essere ridotti nei limiti previsti dalla normativa vigente. |
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Articolo 14 - Selezione delle imprese da invitare alle procedure d'appalto |
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1 |
Il Consiglio comunale o la
Giunta comunale, nell'ambito delle rispettive competenze, possono prevedere nella
deliberazione a contrattare, agli effetti della selezione delle imprese da invitare alle
gare, i numeri minimo e massimo entro i quali si collocherà il numero delle imprese che
si intendono invitare; il numero minimo non può essere inferiore a 5 e quello massimo non
superiore a 30. |
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2 |
In tal caso vengono indicati
nel bando di gara, oltre al numero delle imprese da invitare, gli indici selettivi in
ordine alla idoneità tecnico-organizzativa dei soggetti partecipanti all'eventuale
affidamento, alle garanzie di tempestiva esecuzione dei lavori, alla solidità
economico-finanziaria, ad ogni altro elemento ritenuto attinente all'oggetto specifico
dell'appalto. |
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Articolo 15 - Documentazione a corredo dell'offerta |
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1 |
L'offerta deve essere corredata
da tutti quei documenti e dichiarazioni che siano richiesti nella lettera di invito, a
pena di esclusione dalla gara. |
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2 |
Il certificato della camera di
commercio, il certificato di iscrizione in registri o albi di categorie professionali, il
certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori, il certificato del casellario
giudiziale e quello della cancelleria del tribunale, ove richiesti, possono essere
sostituiti da una dichiarazione scritta riportante il contenuto dei certificati stessi,
sottoscritta dai singoli interessati e per le società dal legale rappresentante. Tale
dichiarazione può essere redatta anche in forma contestuale per più certificati. |
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3 |
In caso di dichiarazione
mendace resa dall'aggiudicatario della gara, l'Amministrazione annulla con atto motivato
l'aggiudicazione e può aggiudicare il contratto al concorrente che segue in graduatoria
rivalendosi contro l'impresa responsabile per il risarcimento dei danni che ne derivano,
salva ogni possibile azione penale. |
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4 |
L'aggiudicatario entro cinque
giorni dalla gara e' tenuto a presentare la documentazione a convalida delle precedenti
dichiarazioni. Qualora l'aggiudicatario ometta di presentare la documentazione, o questa
risulti difforme dalla dichiarazione, l'Amministrazione annulla con atto motivato
l'aggiudicazione e può aggiudicare il contratto al concorrente che segue in graduatoria. L'aggiudicatario decaduto è in entrambi i casi tenuto al risarcimento di ogni e qualsiasi danno derivante all'Amministrazione dall'annullamento e dall'eventuale riaggiudicazione salva comunque ogni eventuale azione penale. |
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Articolo 16 - Lettera d'invito e modalità di compilazione delle offerte |
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Le lettere di invito, o i
bandi di gara nell'asta pubblica, sottoscritti dai dirigenti competenti, prevedono le
modalità, i termini ed i requisiti per partecipare alla gara, devono essere redatti ai
sensi della normativa vigente, e, in particolare, se trattasi di appalti o concessioni di
lavori pubblici, con le indicazioni di cui al D.P.C.M. n. 55/1991. |
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Articolo 17 - Ammissibilità delle imprese alle gare ed elenco delle imprese da invitare |
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1 |
Sono invitate a partecipare
alle pubbliche gare delle licitazioni private, dell'appalto concorso le imprese che hanno
presentato domanda nei termini, quelle che l'Amministrazione comunale abbia interesse ad
invitare e che comunque siano in possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando. Le
domande di ammissione alla gara non sono vincolanti per il Comune. |
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2 |
Sono invitate a partecipare
alla gara ufficiosa le imprese iscritte all'albo di cui al successivo art.29, con le
modalità disciplinate dall'art.27 del presente regolamento. |
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3 |
L'elenco delle ditte è formato
e sottoscritto dal dirigente competente, sulla base dei requisiti fissati dal bando di
gara e/o dal capitolato speciale. |
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Articolo 18 - Svolgimento delle gare |
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1 |
L'esperimento della gara per
la scelta del contraente è affidata al presidente di gara, nella persona del Segretario
generale o del dirigente da lui delegato, in caso di contratti di interesse
intersettoriale; del dirigente competente sull'oggetto del contratto, individuato ai sensi
del precedente art. 5 negli altri casi. |
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2 |
Assistono alla gara due
testimoni, che sottoscrivono il verbale unitamente al presidente, al Segretario generale e
all'aggiudicatario, qualora presente. |
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3 |
Il presidente di gara verifica
il rispetto delle procedure previste per la presentazione delle offerte ed il possesso dei
requisiti richiesti per la partecipazione alla gara. Il presidente provvede alla
individuazione del risultato dell'esperimento. |
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4 |
Dopo l'aggiudicazione, ove
questa non tenga luogo di contratto, si procede alla formazione e stipulazione del
contratto stesso. |
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Articolo 19 - Commissione giudicatrice |
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1 |
Ogni qualvolta la modalità
adottata per la selezione del contraente lo comporti o la natura dell'oggetto del
contratto lo richieda, l'esperimento della gara è affidato ad una commissione, nominata
dalla Giunta comunale. |
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2 |
La commissione è composta, di
norma, dal presidente, nella persona del Segretario generale in caso di progetti
intersettoriali o del dirigente competente, secondo il disposto del precedente art. 5 e da
un numero di tecnici, interni o esterni all'Amministrazione, variabile da 2 a 6, esperti
nella materia oggetto del contratto; i tecnici esterni sono individuati, di norma con le
modalità indicate all'art. 50. |
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3 |
Le sedute della commissione
giudicatrice sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti, tranne le sedute
nelle quali vengono stabiliti i criteri di valutazione delle offerte e nelle quali vengono
adottate le decisioni conclusive, che sono valide con la presenza di tutti i componenti. |
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4 |
Le decisioni della commissione
sono adottate a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il
voto del presidente. |
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5 |
Tutte le funzioni che, in base
alla normativa vigente, sono attribuite alla "autorità che presiede la gara"
sono di competenza del presidente della commissione. |
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6 |
Il verbale, redatto da un
funzionario comunale, è firmato da tutti i componenti della commissione e dal funzionario
stesso. |
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7 |
Il verbale viene
tempestivamente trasmesso a cura del presidente della commissione giudicatrice ai
capigruppo consiliari. Le commissioni consiliari competenti per materia possono richiedere
al presidente informazioni e chiarimenti sulle proposte della commissione giudicatrice. |
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Articolo 20 - Lavori della commissione giudicatrice |
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1 |
Nel corso della valutazione
delle offerte la commissione giudicatrice può richiedere alle ditte concorrenti ammesse
elementi integrativi, esplicativi e modificativi dei progetti presentati. |
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2 |
Al fine della suddetta
comparazione la commissione può ricorrere alla traduzione della valutazione di cui al
comma 1 in coefficienti numerici; in questo caso i coefficienti sono determinati negli
atti precedenti la gara o, in mancanza, dalla commissione stessa prima dell'apertura della
gara. |
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3 |
Ove la commissione si avvalga
della valutazione per coefficienti numerici, costituiscono allegati essenziali del
verbale: a. la traduzione numerica dei requisiti presentati dai singoli elaborati; b. l'indice complessivo risultante per ciascuno di essi dalla somma dei coefficienti numerici; c. la tavola comparativa degli indici complessivi. |
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Articolo 21 - Offerte di importo superiore o inferiore alla base d'asta |
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1 |
Per gli appalti di servizi e
forniture affidati mediante asta pubblica e licitazione privata non è ammessa la
presentazione di offerte in aumento. |
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2 |
Per gli appalti di lavori
pubblici sia di importo per il quale è prevista l'applicazione della normativa
comunitaria, che di importo inferiore, non sono di norma ammissibili offerte di importo
superiore alla base d'asta. Le offerte di importo superiore alla base d'asta sono ammissibili solamente nel caso in cui sia trascorso più di un anno dalla data di protocollo della deliberazione del progetto alla data di pubblicazione del bando. L'ammissibilità di tali offerte deve essere comunque dichiarata nel bando di gara. |
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3 |
Tutte le offerte in aumento,
qualora ammesse, o in ribasso devono essere adeguatamente motivate; pertanto all'offerta
di aumento o di ribasso deve essere allegata analisi dei prezzi delle principali voci
d'elenco significative in ordine all'aumento o al ribasso offerto. |
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4 |
In caso di ammissione di
offerte in aumento, il provvedimento di aggiudicazione ad un'offerta in aumento deve
contenere il parere del dirigente del settore competente. |
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Articolo 22 - Offerta economicamente più vantaggiosa |
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Quando nella deliberazione a
contrattare si adotta il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel bando di
gara si indicano tutti gli elementi che saranno valutati separatamente o congiuntamente ed
il peso attribuito ad ognuno. |
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Articolo 23 - Offerte di ribasso anomale |
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1 |
Fermo quanto disposto
dall'art. 29 comma 5 del decreto legislativo 406/1991 per gli appalti di opere pubbliche
disciplinati dal decreto stesso e dall'art. 15 della legge 113/1981 per le forniture ivi
previste, è in facoltà dell'Amministrazione verificare, mediante istruttoria, le offerte
di ribasso che a suo giudizio appaiono anomalmente basse. |
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2 |
A tal fine il dirigente che
presiede la gara dispone l'aggiudicazione con riserva e attiva il procedimento di
verifica, richiedendo alle ditte la cui offerta appare anomala, entro dieci giorni
dall'espletamento della gara, giustificazioni sul ribasso offerto, con riferimento
specifico alle voci dell'elenco prezzi più significative per qualità e quantità. In tal caso il verbale di aggiudicazione con riserva viene comunque pubblicato all'albo pretorio. |
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3 |
Possono essere prese in
considerazione esclusivamente giustificazioni fondate sull'economicità del lavoro da
svolgere o delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato. |
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4 |
Ricevute le giustificazioni,
il dirigente conferma l'aggiudicazione in capo all'offerta più conveniente, se valuta le
giustificazioni fornite adeguatamente motivate, o propone alla Giunta comunale
l'aggiudicazione alla prima offerta congrua in graduatoria, se rigetta tali
giustificazioni. |
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5 |
L'Amministrazione può inoltre
stabilire nella delibera a contrattare la percentuale di incremento della media delle
offerte di ribasso, oltre la quale si procede alla verifica delle offerte di ribasso
anomale; anche in tale caso il procedimento di verifica avviene secondo quanto prescritto
dal presente articolo. |
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Articolo 24 - Offerte uguali |
||
|
In presenza di due o più
offerte di identico valore, l'aggiudicazione è effettuata ai sensi dell'art. 77 del R.D.
23/5/1924 n. 827. |
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Articolo 25 - Inammissibilità della rinuncia di aggiudicazione |
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Colui che risulta
aggiudicatario in applicazione delle norme del presente Capo non può rinunciare
all'avvenuta aggiudicazione. In caso contrario, l'aggiudicatario è tenuto a risarcire il
Comune del danno provocato per l'aggiudicazione ad altro soggetto. |
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| Sezione III - Trattativa
privata
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1 |
Il ricorso alla trattativa
privata è consentito quando i lavori relativi sono dell'importo di cui alla L.R. n. 18
del 24.3.75 e successive modifiche e integrazioni. |
|
2 |
Il ricorso alla trattativa
privata è consentito, inoltre, quando: a. la licitazione o l'incanto è andato deserto o si abbiano fondati elementi di previsione che andrebbe deserto; b. si tratti di acquisto di beni, prestazione di servizi ed esecuzione di lavori che un solo soggetto è in grado di fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesto, nonché di acquisto di beni la cui produzione è garantita da privativa industriale; altresì, quando la natura o le caratteristiche dei servizi, dei beni o dei lavori non permettano il ricorso ad una pubblica gara; c. si tratti di acquisto, di permuta, di locazione passiva di immobili da destinare ad esigenze di servizio; d. l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e servizi, dovuta a circostanze imprevedibili e non imputabili a colpa del Comune, non permetta di esperire la pubblica gara; e. si debba procedere a lavori complementari non considerati nel contratto originario e resi necessari da circostanze imprevedibili al momento dell'affidamento dell'appalto, a condizione che siano inseparabili sotto l'aspetto tecnico ed economico dalla prestazione principale, ovvero, benché separabili, siano indispensabili per il completamento dei lavori e il loro valore non superi il 20% dell'importo del contratto originario e la loro realizzazione sia affidata allo stesso contraente dei lavori principali; f. vi sia necessità di affidare allo stesso contraente forniture e lavori per completare o ampliare quelle realizzate, quando il ricorso ad altri fornitori od imprese costringerebbe l'ente ad acquistare materiale di tecnica differente, il cui uso o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche, sempreché il ricorso allo stesso fornitore o alla stessa impresa appaia nel complesso economicamente conveniente; g. ricorrano circostanze speciali ed eccezionali e ne siano evidenti la necessità e la convenienza; h. in ogni altro caso in cui sia espressamente consentito da leggi statali e regionali. |
|
3 |
Il termine per la presentazione
delle offerte è fissato almeno trascorsi quindici giorni dalla spedizione della lettera
di invito, salvo i casi di motivata urgenza. |
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4 |
La valutazione delle offerte e
la scelta dell'aggiudicatario è affidata al dirigente competente all'esecuzione del
contratto, congiuntamente ad un funzionario tecnico ed un funzionario amministrativo
scelti dal dirigente stesso. La scelta dell'aggiudicatario deve essere espressamente
motivata. |
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5 |
Il motivo del ricorso alla
trattativa privata, deve essere espresso e risultare nella deliberazione a contrattare. |
|
Articolo 27 - Ambito di applicazione e disciplina della gara ufficiosa |
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1 |
La trattativa privata consiste
nella conclusione del contratto direttamente con il soggetto ritenuto idoneo, di norma
previo espletamento di gara ufficiosa. |
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2 |
Per l'acquisto, l'alienazione,
la locazione di immobili la gara ufficiosa si svolge mediante invito a presentare offerte
rivolto a soggetti interessati. Per lavori, forniture di beni e servizi la gara ufficiosa si svolge mediante invito a presentare offerte rivolto alle ditte iscritte negli albi di cui al successivo art. 29, fatte salve specifiche esigenze riferite a particolari lavori o forniture e circostanze. Nel caso in cui il numero delle ditte iscritte nella sezione dell'albo cui si riferisce lo specifico lavoro, o servizio, o fornitura sia talmente elevato da non consentire l'invito a tutte, si procede con inviti a rotazione con un minimo di cinque ditte per appalti di importo fino a un terzo del limite di valore ammesso per la trattativa privata, da aumentare in proporzione all'importo dell'appalto, sino ad un massimo di quindici ditte. Per le categorie il cui numero di iscritti all'albo non supera le dieci ditte, l'invito viene diramato a tutte contemporaneamente. Per le categorie che presentano un numero di iscritti inferiore alle cinque ditte, l'elenco delle ditte da invitare può essere esteso secondo i seguenti criteri: a. domande giacenti di iscrizione all'albo; b. imprese che hanno avuto rapporti contrattuali con il Comune o che hanno eseguito prestazioni in subappalto negli ultimi tre anni; c. altre ditte specializzate nelle forniture e nei lavori richiesti. |
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3 |
Qualora si proceda
all'aggiudicazione mediante trattativa privata previa gara ufficiosa, l'Amministrazione in
sede di aggiudicazione, esclude per un periodo di tre mesi le ditte che, invitate alla
gara stessa rispondano, dichiarando l'impossibilità a partecipare, e per un periodo di
sei mesi, le ditte che invitate alla gara stessa non rispondano. |
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Articolo 28 - Verbale della gara ufficiosa |
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|
Dello svolgimento della gara
ufficiosa viene redatto, a cura e firma del dirigente responsabile, verbale in cui si
indicano i nominativi dei soggetti interpellati, le offerte da essi presentate ed i motivi
che hanno portato alla scelta dell'aggiudicatario. |
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| Sezione IV - Albi di
fornitori e appaltatori
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1 |
L'albo dei fornitori di beni e
servizi e degli appaltatori di lavori è suddiviso in categorie di operatori, in relazione
alle singole specializzazioni merceologiche. |
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2 |
L'albo si suddivide in due
sezioni: A - Forniture e servizi di economato B - Forniture e lavori ricorrenti nelle opere pubbliche. Ciascuna sezione è tenuta dal servizio rispettivamente competente. La tenuta dell'albo avviene nel rispetto delle vigenti disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso. |
|
3 |
Per le iscrizioni all'albo, le
ditte interessate presentano una domanda contenente le seguenti informazioni: a. ditta, ragione o denominazione sociale; b. legale rappresentante; c. sede; d. ubicazione e potenzialità degli stabilimenti; e. genere di produzione o di commercio; f. numero di maestranze; g. numero e tipo di attrezzature; h. importo massimo e genere delle forniture per le quali le ditte intendono essere invitate; i. importo complessivo dei contratti di forniture o di appalti di servizi stipulati con enti pubblici nell'anno precedente a quello di riferimento; j. ogni altra indicazione utile o eventualmente prescritta dall'avviso di cui ai commi successivi. |
|
4 |
Nella domanda devono essere
indicati sotto la responsabilità del richiedente: a. estremi della iscrizione alla camera di commercio, ove richiesta; b. assenza di condanne penali o di procedimenti penali pendenti, ovvero l'indicazione degli stessi; c. ogni altra eventuale documentazione che la ditta intenda produrre nel proprio interesse o che comunque l'Amministrazione ritenga necessaria in relazione alla specificità del settore di intervento. |
|
5 |
L'istruttoria delle domande di
cui sopra, finalizzata ad accertare il grado di capacità produttiva tecnica, finanziaria
ed economica di ciascuna ditta, è svolta dal servizio competente per materia. |
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6 |
La formazione dell'elenco di
cui sopra è disposta dal capo settore competente. L'aggiornamento dell'elenco è disposto
dal capo settore competente secondo i criteri di cui all'art.30. |
|
Articolo 30 - Aggiornamento degli albi |
||
1 |
L'Amministrazione aggiorna
l'elenco delle ditte iscritte agli albi, con apposita deliberazione, procedendo
all'iscrizione di nuove ditte, sulla base delle richieste pervenute ed alla cancellazione
di ditte che risultano tecnicamente inidonee su motivato parere del direttore dei lavori e
del capo settore. |
|
2 |
L'Amministrazione curerà, con
cadenza di norma triennale, la pubblicazione di appositi avvisi, per invitare le ditte
interessate a presentare domanda di iscrizione a detto albo. |
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3 |
La pubblicazione avviene per
intero all'albo pretorio ed in estratto su quattro quotidiani aventi cronaca regionale e
cittadina. L'avviso è inviato anche alle associazioni imprenditoriali delle categorie da
iscrivere all'albo. |
|
4 |
L'Amministrazione promuove
iniziative, tramite le associazioni di categoria, atte ad aumentare il numero delle ditte
in quei settori in cui la partecipazione è scarsa, in modo da iscrivere per ogni
categoria almeno cinque ditte. |
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5 |
Le ditte invitate che, senza
valida motivazione, non presentino offerte in tre gare consecutive, sono cancellate di
diritto e non potranno ottenere una nuova iscrizione prima di due anni. |
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6 |
Sono parimenti cancellate le
ditte fallite, con procedimento fallimentare o concordato preventivo in corso, quelle che
nella esecuzione dei contratti si siano rese responsabili di gravi inadempienze tali da
comprometterne il grado di affidabilità e di idoneità tecnica. |
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Capo III - Disciplina delle tipologie contrattuali ricorrenti Sezione I - Appalto di lavori pubblici
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||
1 |
Gli appalti di lavori pubblici
sono aggiudicati con il sistema -indicato dagli organi competenti dell'Amministrazione con
deliberazione motivata, in conformità agli indirizzi emanati a norma del precedente art.
4 -dell'asta pubblica, della licitazione privata o dell'appalto concorso. |
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2 |
Alla trattativa privata si può
ricorrere soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge e dal presente regolamento.
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Articolo 32 - Sistema di contrattazione |
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1 |
Per gli appalti di importo
inferiore ai limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, i predetti sistemi di
contrattazione si svolgeranno con le procedure e con i criteri di aggiudicazione di cui al
R.D. 18.11.1923 n. 2440, al R.D. 23.5.1924 n. 827, al R.D. 8.2.1923 n. 422 e alla legge
2.2.1973 n. 14. |
|
2 |
Qualora l'importo degli
appalti superi i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria, si applicano, per i
predetti sistemi di contrattazione, le procedure ed i criteri di aggiudicazione previsti
nella normativa stessa. |
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3 |
Per tutti i contratti relativi
ai lavori pubblici si applica il capitolato generale di appalto approvato con D.P.R.
16.7.1962 n. 1063. |
|
Articolo 33 - Metodi di aggiudicazione a mezzo di licitazione privata |
||
1 |
La licitazione privata per
appalti di lavori si svolge secondo i metodi di cui alle lettere a) b) c) d) e) dell'art.
1 della legge 2/2/1973 n. 14 e successive modifiche e integrazioni, nonché, per gli
appalti regolati dalla normativa comunitaria, secondo i metodi dell'art. 29 del decreto
legislativo n. 406 del 19.12.1991 e successive modifiche e integrazioni. |
|
Articolo 34 - Deliberazione a contrattare |
||
1 |
La deliberazione a contrattare
di cui all'art. 56 della legge 142/1990 relativa alla realizzazione delle opere pubbliche
deve contenere tutti gli elementi utili alla più completa ed efficace disciplina del
contratto stabilendo in particolare: a. finalità dell'opera da realizzare; b. caratteristiche tecniche della stessa; c. quadro economico di spesa; d. atti progettuali completi di disegni, relazione illustrativa, capitolati speciali d'appalto, computi metrici estimativi, elenco prezzi unitari; e. modalità di appalto delle varie categorie di lavoro e relative procedure. |
|
Articolo 35 - Compilazione e custodia della scheda segreta |
||
1 |
Quando nella delibera a
contrattare si sia prescelto di procedere alla licitazione privata in uno dei modi
indicati dalla legge 2.2.1973 n. 14, art. 1 lettere b) e c), i limiti di minimo e massimo
ribasso che le offerte non devono oltrepassare sono fissati dal presidente di gara a sua
discrezione nelle due ore precedenti l'ora fissata per lo svolgimento della gara stessa,
sulla base di proposte scritte separatamente da almeno tre tecnici competenti scelti dal
presidente stesso, tra i quali, ove possibile, i responsabili della progettazione e della
realizzazione dell'oggetto del contratto. |
|
Articolo 36 - Metodo della media mediata |
||
1 |
Allorché la deliberazione a
contrattare abbia prescelto di procedere alla licitazione privata con il criterio di cui
alla lettera d) dell'art. 1 della legge 2.2.1973 n. 14, l'applicazione delle norme
contenute nel comma 3 dell'art. 4 della legge suddetta avviene nel rispetto delle
indicazioni contenute nei commi seguenti. |
|
2 |
Qualora siano mediate offerte
tutte di segno negativo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore del concorrente che ha
offerto la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio ricavato
ai sensi del comma 2 dell'art. 4 sopra richiamato. |
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3 |
Qualora siano mediate offerte
tutte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata con riserva a favore del
concorrente che ha offerto la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al
valore medio. |
|
4 |
Qualora siano mediate offerte
di segno negativo e offerte di segno positivo, l'aggiudicazione viene effettuata a favore
di chi ha offerto: a. nel caso di media di segno negativo, la percentuale di ribasso pari o immediatamente inferiore al valore medio; b. nel caso di media di segno positivo, la percentuale di aumento pari o immediatamente inferiore al valore medio; c. nel caso di media di segno negativo posta tra una offerta di aumento e una offerta di ribasso superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media; d. nel caso di media di segno positivo posta tra una offerta di ribasso e una offerta di aumento superiore al valore medio, la percentuale di segno negativo più vicina alla media; e. nel caso di media pari a zero, la percentuale di segno negativo più vicina alla media. |
|
5 |
Qualora siano state ammesse
soltanto due offerte, l'aggiudicazione è fatta a favore del concorrente che ha proposto
l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente
l'aggiudicazione è fatta a suo favore. |
|
Articolo 37 - Esecuzione del contratto per lavori pubblici |
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|
L'esecuzione dei contratti di
lavori pubblici deve avvenire, oltre che nel rispetto delle disposizioni del successivo
Capo V, in conformità al disposto del R.D. n. 350/1895, del D.P.R. n. 1063/1962 e della
legislazione vigente in materia. Il dirigente competente individua e formalizza gli incarichi relativi alle figure ivi previste di direttore dei lavori, addetto alla contabilità, assistente di cantiere. |
|
| Sezione II - Concessione
di lavori pubblici e contratto di fornitura di beni e servizi
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1 |
L'affidamento di lavori o
forniture di beni e servizi di rilevante complessità o importanza può avvenire mediante
la concessione di costruzione e gestione e di concessione di committenza. |
|
2 |
Nell'affidamento in
concessione vengono trasferiti in capo al concessionario i poteri, gli oneri e gli
adempimenti inerenti all'esecuzione del contratto, che devono essere analiticamente e
compiutamente previsti nella deliberazione a contrattare, unitamente alle modalità di
scelta del contraente e agli altri contenuti necessari del rapporto. |
|
3 |
Nella concessione di
costruzione e gestione alla scelta del concessionario si perviene con procedura di
pubblicizzazione, bandi di gara, inviti, schemi di convenzione, analogamente alle
procedure seguite per l'appalto dei lavori pubblici. |
|
4 |
La concessione di committenza
può essere affidata tramite gara ufficiosa previa deliberazione delle condizioni generali
e specifiche inerenti l'oggetto della concessione. |
|
Articolo 39 - Appalto di servizi e forniture - criteri di aggiudicazione |
||
1 |
Gli appalti di servizi e
forniture sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti criteri: a. al prezzo più basso qualora il servizio o la fornitura da appaltarsi debba essere conforme ad appositi capitolati o disciplinari tecnici; b. a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base a elementi diversi, variabili a seconda della natura della presentazione, quali il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione debbono essere menzionati nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, nell'ordine decrescente di importanza loro attribuita, dando in ogni caso prevalenza all'elemento prezzo. |
|
| Sezione III -
Concessione di pubblici servizi
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||
1 |
Il Comune può provvedere alla
gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività
rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della
comunità locale, mediante il loro affidamento in concessione a privati a norma dell'art.
22 della legge 142/1990. |
|
2 |
Con la concessione
l'Amministrazione comunale affida la gestione del servizio a un soggetto terzo mediante il
conferimento degli oneri e delle potestà del Comune al concessionario, che si sostituisce
alla Amministrazione comunale stessa nell'adempimento della pubblica funzione,
instaurando, in tal modo, un rapporto diretto con l'utenza. |
|
Articolo 41 - Modalità di scelta del concessionario |
||
1 |
Alla scelta del concessionario
si perviene con le stesse modalità di cui al precedente art. 31, salvo l'osservanza di
norme speciali disciplinanti particolari servizi. |
|
2 |
Alle proposte di dismissione
di servizi pubblici, viene data idonea pubblicità come nel caso di assunzione di
partecipazioni azionarie da parte del Comune, aziende comunali o società ove la
partecipazione comunale sia maggioritaria, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto. |
|
Articolo 42 - Deliberazione a contrattare |
||
1 |
La deliberazione a contrattare
di cui all'art. 56 della legge n. 142/1990 relativa all'affidamento in concessione o
appalto di un pubblico servizio deve contenere tutti gli elementi di cui all'art. 7 del
presente regolamento integrati da quelli stabiliti dall'art. 265 del T.U. per la finanza
locale approvato con R.D. 14.9.1931 n. 1175 e da ogni altro elemento utile o necessario
alla più completa ed efficace disciplina dello specifico servizio pubblico oggetto di
affidamento, stabilendo in particolare: a. oggetto della prestazione illustrato nel modo più completo e circostanziato possibile; b. durata dell'appalto o della concessione; c. eventuale canone o corrispettivo; in caso di aggio, eventuale minimo garantito; d. vigilanza sul funzionamento del servizio; e. modalità degli eventuali rendiconti; f. compiti e disciplina particolareggiata del servizio; g. responsabilità del concessionario; h. disciplina delle cauzioni; i. sanzioni da applicarsi in caso di inadempimento; j. modalità di esercizio del riscatto; k. giudice competente in caso di controversia. |
|
| Sezione IV - Acquisto e
alienazione di beni immobili
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||
|
Le alienazioni di beni
immobili avvengono di regola mediante pubblici incanti. Gli acquisti di beni immobili
possono avvenire attraverso le procedure di pubblici incanti, altri procedimenti o con
trattativa privata nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. |
|
Articolo 44 - Deliberazione a contrattare |
||
1 |
La deliberazione a contrattare
di cui all'art. 56 della legge n. 142/1990 relativa all'acquisto o alienazione di beni
immobili mediante pubblico incanto o altri procedimenti concorsuali, deve contenere tutti
gli elementi di cui all'art. 7 del presente regolamento e da ogni altro elemento utile o
necessario alla più completa ed efficace disciplina del contratto stabilendo in
particolare: a. tipo di gara; b. finalità dell'acquisto o dell'alienazione; c. caratteristiche del bene da acquistare o da alienare; d. procedura per l'espletamento della gara; e. modalità di aggiudicazione. |
|
Articolo 45 - Contrattazione a trattativa privata |
||
1 |
Nei casi in cui è ammesso il
ricorso al sistema della contrattazione mediante trattativa privata per l'acquisto e
l'alienazione di beni immobili, la trattativa privata stessa dovrà essere preceduta da
apposita deliberazione indicante: a. le caratteristiche generali del bene da acquistare o da alienare; b. il limite massimo di spesa o quello minimo di entrata; c. altri criteri e condizioni ritenuti essenziali per lo svolgimento della trattativa. |
|
2 |
La conclusione della
trattativa privata dovrà essere approvata con deliberazione ad acquistare od alienare,
anche mediante permuta, indicante: a. la precisa individuazione del bene oggetto del contratto; b. la congruità del prezzo di acquisto o cessione rispetto a stime precedentemente effettuate dai competenti tecnici comunali; c. le condizioni, modalità e tempi di esecuzione del contratto; d. gli eventuali oneri e penalità convenzionalmente stabiliti in caso di inadempimento totale o parziale delle obbligazioni assunte. |
|
| Sezione V - Acquisto e
somministrazione di beni mobili e servizi
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||
|
Agli affidamenti di servizi,
esclusi quelli relativi ad incarichi professionali normati agli artt.48/52, e alle
forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria si provvede come segue: * il dirigente responsabile del procedimento identifica puntualmente la specifica esigenza di servizio o fornitura, redigendo il capitolato speciale della prestazione contenente i patti e le condizioni del futuro contratto e determina la relativa spesa presunta con riferimento, se possibile, ai prezzi della locale Camera di Commercio; * gli appalti di servizi e forniture in questione vengono affidati come segue: a) per appalti di servizi e forniture fino a 50.000 Ecu (sino al 31/12/1997 L.99.271.750): mediante trattativa privata, previa gara informale tra almeno tre soggetti idonei, individuati dal dirigente responsabile del procedimento in base alla specifica esperienza e/o professionalità richiesta, da affidarsi, a discrezione del Dirigente medesimo, con il criterio del massimo ribasso sull'importo a base di gara o con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata mediante una pluralità di elementi previamente definiti, come meglio precisato nel precedente art.39; a1) per spese relative a servizi e forniture minute o urgenti o impreviste e di importo non superiore a L.15.000.000 è ammessa la trattativa privata diretta con ditte idonee, individuate dal Dirigente responsabile del procedimento con i medesimi criteri di cui sopra, il quale ne attesta la congruità della spesa con riferimento ai prezzi correnti di mercato o, se esistenti e se opportuno, della locale Camera di Commercio; b) per appalti di servizi e forniture sopra 50.000 ed entro 200.000 Ecu: mediante asta pubblica o licitazione privata con i medesimi criteri di cui sopra; * il Dirigente responsabile del procedimento propone in sede di capitolato speciale o foglio norme, i requisiti di capacità tecnica ed economico/finanziaria, nonchè di affidabilità, dei partecipanti alle procedure di affidamento con specifico riferimento all'oggetto del futuro contratto e utilizzando, se ritenuti utili, i requisiti previsti dai citati D.Lgs. 157/95 e 358/92; detto Capitolato, contenente i requisiti essenziali del relativo contratto, viene approvato con determinazione del Dirigente o con deliberazione della Giunta Comunale a seconda della competenza di tali organi con riferimento alla delibera di approvazione del Peg; * i più volte citati D.Lgs.157/95 e 358/92 costituiscono normativa di riferimento, per quanto non diversamente disposto, anche per gli appalti di servizi e forniture sotto soglia; * qualora invece si intenda individuare il contraente mediante appalto-concorso, ricorrendone i presupposti, o trattativa privata, nei casi di cui all'art.41, punti 5) e 6), del R.D. 827/24, dovrà essere assunto apposito atto deliberativo, di competenza della Giunta o del Consiglio a seconda che, a norma dell'art.32, lett.m), della legge 142/90, si tratti o meno di ordinaria amministrazione e salvo che non si tratti di atto di competenza del Dirigente, quali ad esempio i casi dell'art.41, punti 1), 2), 3) e 4), del citato R.D. 827/24 nonchè gli atti di gestione del Peg; * in sede di affidamento il dirigente deve comunque attestare la congruità e convenienza della spesa; * i singoli settori dell'Amministrazione possono, qualora i Dirigenti lo ritengano opportuno, pubblicare ad inizio d'anno o a fine dell'anno precedente, un avviso indicativo delle presunte esigenze di servizi e forniture di quell'anno comprese entro il limite dei 50.000 Ecu, suddivise per categorie merceologiche: le segnalazioni di interesse pervenute potranno essere tenute in considerazione, ad esclusiva discrezione del Dirigente responsabile del procedimento, in occasione delle trattative private previe gare informali o trattative private ex art.41 R.D. 827/24 di cui sopra; nel caso di utilizzo di tali segnalzioni il Dirigente medesimo dovrà valersi dei criteri di valutazione qualitativa della capacità tecnico-prestazionale dei soggetti propostisi e affidare la prestazione alla migliore offerta economica, se la prestazione deve essere conforme ad un capitolato specifico all'uopo redatto, o alla migliore offerta in senso sia economico che qualitativo se il contenuto della prestazione può essere definito dagli offerenti, nell'ambito dei requisiti prestazinali definiti precedentemente dal Dirigente. Fermo restando che, in caso di utilizzo di dette candidature, alle medesime deve essere assicurato, a parità di capacità tecnico-prestazionale, idonea rotazione, resta comunque inteso che la presentazione delle candidature non costituisce ad alcun effetto diritto alla partecipazione e che il Dirigente può comunque ricorrere a soggetti non compresi tra le segnalazioni giacenti qualora ritenga, motivandolo, che la specifica prestazione possa essere meglio fornita da altri soggetti in relazione a condizioni oggettive di offerta migliore per qualità o prezzo; * le gare pubbliche comprese tra i 50.000 e 200.000 Ecu verranno pubblicizzate mediante: a) affissione all'Albo Pretorio del Comune fino a 100.000 Ecu; b) affissione all'Albo Pretorio e per estratto su un quotidiano da 100.000 e fino a 200.000 Ecu. Dei bandi di cui alla precedente lettera b) viene data notizia nella Gazzetta Ufficiale; entro febbraio dell'anno successivo l'Amministrazione rende disponibile un quadro riepilogativo degli affidamenti di servizi e forniture di cui alla presente deliberazione, nonchè di quelli sopra soglia, da depositarsi presso la Segreteria Generale. E' vietata la divisione artificiosa del valore delle prestazioni in questione per eludere l'applicazione della presente Regolamentazione e delle altre norme generali e speciali vigenti. E' ovviamente in facoltà del Dirigente affidare i servizi e le forniture di valore compreso il predetto limite dei 50.000 Ecu anche mediante gare pubbliche. |
|
| Sezione VI - Locazioni e
affitti
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I contratti con i quali
l'Amministrazione comunale assume o concede in locazione o in affitto o in locazione
finanziaria (leasing) sono di regola affidati mediante trattativa privata, salvo il
ricorso al sistema del pubblico incanto o della licitazione privata nel caso di contratti
attivi di locazione o affitto che rivestono particolare importanza o valore. |
|
| Sezione VII - Incarichi
professionali
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Si ha contratto di incarico
professionale quando un soggetto singolo o associato professionalmente o in altra forma
giuridicamente ammessa, assume l'obbligo di compiere una prestazione con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente a
fronte di un corrispettivo. E' compreso in tale categoria l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa. Resta salva in ogni caso la responsabilità professionale personale. Il Comune può ricorrere a tali incarichi per obiettivi determinati e con rapporti a termine o a prestazione o perchè non in possesso della professionalità specifica richiesta, o perchè la propria struttura è totalmente assorbita dall'attività che le compete o insufficiente organicamente per rispondere agli obiettivi qualitativi o quantitativi programmati o perchè non si ritenga opportuno istituire stabilmente, per una determinata professionalità, alcun posto in organico, trattandosi di prestazioni che per la loro intrinseca peculiarità e/o per la loro eccezionalità non si prestano ad essere svolte istituzionalmente e permanentemente dal Comune. |
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Articolo 49 - Competenza |
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La competenza ad approvare gli
incarichi professionali appartiene ai Dirigenti ed alla Giunta comunale. Le proposte di incarichi possono essere formulate dal Sindaco, dalla Giunta, dai Dirigenti, dal Direttore Generale, dal Direttore Operativo ovvero dal Segretario Generale, in quest'ultimo caso per gli incarichi a carattere intersettoriale o in caso di vacanza del relativo ruolo dirigenziale. |
|
Articolo 50 - Scelta del contraente |
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Le prestazioni professionali
qui normate sono regolate dal D.Lgs.n.157/95 (di recepimento della Direttiva Cee
"servizi" n.92/50) se di importo superiore a 200.000 Ecu (sino al 31/12/1997
pari a L.397.087.000) e se ricomprese nelle categorie di servizi di cui all'Allegato 1 e 2
del medesimo Decreto. Per l'affidamento di incarichi di valore inferiore alla citata soglia europea, identificantisi con i contenuti delle cosiddette professioni liberali o comunque aventi ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale o una prestazione di lavoro autonomo, si provvede come segue: 1) fino a 50.000 Ecu (fino al 31/12/1997: L.99.271.750): * il dirigente responsabile del procedimento indica, qualora sia opportuno, in una relazione o direttamente nel provvedimento le esigenze dell'Amministrazione e le motivazioni, tra quelle indicate all'art. 48, di ricorso all'esterno, nonchè gli obiettivi ed i risultati da conseguirsi, unitamente allo schema di convenzione di incarico contenente i patti e le condizioni essenziali regolanti la prestazione, in ogni caso almeno quelle specificate al successivo art.52; * il medesimo dirigente stabilisce preventivamente all'identificazione dell'affidatario i requisiti minimi di esperienza professionale necessari all'espletamento della prestazione; * il dirigente provvede quindi a selezionare l'incaricato mediante trattativa privata, assumendo almeno tre curricula di altrettanti professionisti, se reperibili facilmente e idonei allo specifico incarico, dal dirigente stesso individuati, in possesso dei requisiti professionali di cui sopra, tenendo conto altresì, anche se in misura non necessariamente prevalente in rapporto al risultato da conseguirsi, delle relative richieste economiche; * il valore economico delle prestazioni non può eccedere eventuali tariffe professionali vigenti e, in assenza di tariffe, dovrà avere come elemento di riferimento i tetti retributivi delle prestazioni corrispondenti del pubblico impiego; 2) oltre i 50.000 Ecu ed entro i 200.000 Ecu: * si provvede mediante pubblica gara (asta pubblica o licitazione privata), con il criterio o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata in base ad una pluralità di elementi o, per incarichi particolarmente semplici e facilmente quantificabili, del massimo ribasso sull'importo presunto a base di gara; qualora si utilizzi il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovranno imprescindibilmente essere utilizzati i seguenti parametri, oltre ad altri, eventualmente ritenuti significativi nel caso specifico: * prezzo con peso non inferiore al 45%; * valore tecnico della prestazione e/o valutazione della qualità e capacità professionale, opportunamente documentata, da desumersi da vari elementi quali l'esperienza maturata, generale e specifica, la dotazione tecnica di studio e organizzazione tecnico-professionale, il livello qualitativo delle prestazioni realizzate; * tempo di realizzazione della prestazione, se significativo. Gli appalti di servizi di ingegneria, architettura ed urbanistica compresi tra i 50.000 ed i 200.000 Ecu, in considerazione dei limiti inderogabili dei tariffari vigenti, vengono affidati secondo la procedura di cui allo schema di bando di gara, qui allegato e parte integrante (allegato1), salva la possibilità di apportare eventuali modifiche semplificative o aggiuntive, non modificanti i contenuti sostanziali dello schema, in relazione allo specifico risultato atteso e con conseguente specifica determinazione dei parametri rilevanti e relativi pesi. Il relativo bando viene affisso all'Albo Pretorio e pubblicato per estratto su un quotidiano locale; resta salva la facoltà di dare pubblicità anche mediante la diffusione agli ordini professionali o associazioni competenti. Il dirigente responsabile del procedimento predispone preventivamente la relazione e lo schema di convenzione relativi, stabilendo i requisiti minimi di esperienza professionale richiesti e i parametri, nonchè relativi pesi percentuali, per la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa; lo schema di convenzione deve essere trasmesso ai partecipanti alle pubbliche gare. Gli esiti delle gare pubbliche vengono celermente pubblicizzati mediante affissione all'Albo Pretorio. In entrambe le procedure è necessario assumere provvedimento di affidamento con contestuale impegno della spesa e approvazione dello schema definitivo di convenzione. La deliberazione dovrà evidenziare le motivazioni del ricorso all'incarico esterno, indicate dal dirigente. Il dirigente apicale del Settore può inoltre, se lo ritiene opportuno, pubblicare all'Albo Pretorio, e per estratto su un giornale locale, ad inizio di anno solare, un bando indicativo delle presunte esigenze di incarichi del Settore, richiedendo entro un termine prefissato di almeno 30 giorni la presentazione di curricula: a tali candidature il medesimo dirigente o il dirigente responsabile del procedimento potrà attingere, se lo ritiene opportuno e pertinente ed a sua discrezione,per la procedura di affidamento di cui al precedente punto 1). La presentazione delle candidature non costituisce ad alcun effetto diritto alla partecipazione. Restano salvi i casi di utilizzo della trattativa privata, senza limitazioni di importo, di cui all'art.41 R.D. n.827/1924 e all'art.7 D.Lgs. n.157/95: in particolare per esigenze di professionalità specifiche di settore possono essere attribuiti a trattativa privata incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. In tali casi il Dirigente responsabile del procedimento individua il soggetto da incaricare con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, motivando con specifico riferimento ai requisiti professionali e curriculari e parametrando, se possibile, il corrispettivo alle retribuzioni di lavoro dipendente di contenuto assimilabile. Il relativo provvedimento di incarico di collaborazione coordinata e continuativa deve riportare il parere favorevole del Dirigente del Settore Personale. Entro febbraio dell'anno successivo l'Amministrazione rende disponibile un quadro riepilogativo degli incarichi conferiti, da depositarsi presso la Segreteria Generale. E' vietata la divisione artificiosa degli importi degli incarichi per eludere l'applicazione della regolamentazione qui determinata nonchè quella per gli incarichi sopra la soglia comunitaria di cui al D.Lgs.n.157/95. Sono esclusi dall'applicazione della presente regolamentazione gli incarichi di patrocinio e consulenza legale in considerazione del sostanziale e determinante rapporto fiduciario che sta alla base di tali incarichi. Sono inoltre esclusi gli incarichi dirigenziali e/o di alta specializzazione di lavoro dipendente, in quanto regolamentati, per le specifiche caratteristiche tipologiche, in sede di regolamento di organizzazione del Comune. Sono esclusi infine gli incarichi per attività di docenza e/o formazione che, per la loro natura, richiedono l'affidamento della relativa prestazione a trattativa privata ad un determinato soggetto per le peculiari caratteristiche professionali, o curriculari o personali che il soggetto medesimo possiede in base a valutazioni discrezionali dell'Amministrazione, anche di carattere fiduciario: in tali casi la prestazione viene resa attraverso la partecipazione a specifiche attività puntualmente e temporalmente definite o mediante la predisposizione di elaborati, con specificazione dell'obiettivo della docenza e/o della formazione. Gli incarichi relativi a collaudi vengono assegnati sulla base di una pluralità di nominativi individuati dal Dirigente in base alle specifiche esperienze professionali o richiesti agli ordini professionali, ad università, enti pubblici di ricerca ed altri istituti pubblici. Per l'affidamento di incarichi di ricerca, studi di fattibilità, consulenza vengono privilegiati i rapporti con università e con istituti di ricerca pubblici e privati o altri enti o organismi pubblici, italiani e stranieri, procedendo alla stipula di apposite convenzioni. Qualora la natura dell'incarico lo richieda, l'affidamento dell'incarico stesso può prevedere modalità di collaborazione tra tecnici interni ed esterni all'Amministrazione, al fine di formare gruppi di lavoro misti. |
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Articolo 51 - Concorsi di progettazione e concorsi di idee |
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Per lavori di particolare
rilievo tecnico, scientifico e culturale il Comune può bandire concorsi di progettazione,
i cui bandi sono redatti previa consultazione degli ordini professionali competenti. Per iniziative nelle quali gli aspetti innovativi e creativi assumono particolare rilievo il Comune può ricorrere al concorso di idee. In entrambi i casi il concorso può essere a libera partecipazione, previa adeguata pubblicizzazione, oppure ad inviti. L'esito del concorso, salvo diversa previsione del bando o della lettera di invito non dà diritto all'affidamento dell'incarico di progettazione, ma alla eventuale assegnazione di premi o rimborso spese previsti dal bando. I progetti rimangono di proprietà dei concorrenti, a meno che il Comune non abbia indicato nel bando o nella lettera di invito la possibilità di acquisire uno o più progetti, per un importo predeterminato. Il Comune può riservarsi, nel bando o nella lettera di invito, il diritto di esporre al pubblico i progetti presentati, di pubblicarli in tutto o in parte, di utilizzarli per dibattiti o consultazioni. |
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Articolo 52 - Contenuto del contratto |
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La deliberazione che affida
l'incarico approva il disciplinare di incarico che deve contenere almeno i seguenti
elementi e condizioni: * individuazione precisa e circostanziata dell'oggetto della prestazione; * obblighi del committente e dell'incaricato; * termine entro il quale la prestazione deve essere completata; * determinazione del corrispettivo con riferimento a tariffe, se esistenti, o adeguamento ai parametri economici del pubblico impiego, se possibile; l'erogazione del corrispettivo potrà essere suddiviso in fasi, con obbligo della liquidazione del saldo a seguito certificazione del responsabile del procedimento di esecuzione della prestazione a regola d'arte; * espressa dichiarazione della sussistenza della responsabilità personale professionale e della natura di obbligazione di risultato della prestazione; * esclusione esplicita di qualsiasi vincolo di subordinazione gerarchica; * sanzioni per ritardi o deficienze nell'espletamento dell'incarico; * regime fiscale e contributivo a cui è sottoposta la prestazione, secondo le normative vigenti; * eventuale prestazione di idonea garanzia relativa all'esecuzione della prestazione a regola d'arte, se ed in quanto ammessa dalla legislazione vigente e ritenuta opportuna dal responsabile del procedimento; * modalità di recesso del Comune dall'incarico, con riferimento anche al rimborso delle spese eventualmente sostenute ed alla misura del compenso da corrispondersi; * modalità di definizione delle controversie, con preferenza per l'arbitrato; * modalità dei controlli sull'espletamento della prestazione e previsione di verifiche periodiche; * eventuale opinamento degli ordini professionali sulle parcelle presentate. |
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Articolo 53 - Comunicazione dell'incarico |
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Della deliberazione d'incarico
viene data comunicazione agli ordini professionali interessati. |
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Articolo 54 - Controllo sullo svolgimento dell'incarico |
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Il pagamento agli incaricati di
qualunque spettanza è subordinato all'attestazione del dirigente competente circa il
regolare svolgimento dell'incarico. |
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| Sezione VIII - Contratti
di utenza
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Il contratto di utenza viene
stipulato dalla Amministrazione comunale per la fornitura di elettricità, acqua, gas,
telefono, o altri beni o servizi gestiti da soggetti, aziende speciali o altri enti in
regime di privativa. |
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Articolo 56 - Deliberazione a contrattare |
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La deliberazione a contrattare
per l'attivazione dell'utenza deve contenere gli elementi di cui all'art. 7 del presente
regolamento integrati dalle clausole regolanti la specifica fornitura oggetto dell'utenza
e desunte, con gli opportuni eventuali adattamenti ed integrazioni concordati, dalla
normativa-tipo adottata dal fornitore, stabilendo in particolare: a. descrizione della fornitura; b. modalità di esecuzione del servizio; c. tempi e modalità dei pagamenti. |
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| Sezione IX - Convenzioni
urbanistiche
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Le convenzioni urbanistiche
disciplinano gli interventi edificatori sul territorio in esecuzione degli strumenti
urbanistici particolareggiati attuativi del piano regolatore generale, del regolamento
edilizio o delle speciali disposizioni contenute in leggi dello Stato o delle Regioni. In
particolare sono regolati da apposita convenzione: a. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa pubblica (art. 20 e seguenti L.R. 47/1978 e successive modifiche e integrazioni); b. l'attuazione dei piani particolareggiati di iniziativa privata (art. 25 legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni); c. l'attuazione dei piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) (legge 18.4.1962 n. 167 e art. 23 L.R. 47/1978); d. l'attuazione dei piani delle aree da destinare ad insediamenti produttivi (art. 27 L.R. 22.10.1971 n. 865 e art. 24 L.R. 47/1978); e. la concessione edilizia convenzionata di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10; f. la concessione delle aree per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) e per insediamenti produttivi (P.I.P.) di cui all'art. 35 della legge 22.10.1971 n. 865; g. i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata (legge 5.10.1978 n. 457 e art. 26 L.R. 47/1978). |
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Articolo 58 - Deliberazione di approvazione della convenzione |
||
|
Le convenzioni urbanistiche di
cui al precedente articolo sono approvate con apposita deliberazione sulla base di schemi
predeterminati dall'Amministrazione per ogni tipo o categoria di convenzione. Tale
deliberazione ha efficacia di deliberazione a contrattare ai sensi dell'art. 56 della
legge n. 142/1990 e dovrà indicare: a. le finalità della convenzione; b. la determinazione degli elementi di rilevanza urbanistica e edilizia dell'intervento; c. gli oneri e gli impegni assunti ed ogni altro elemento essenziale in relazione alle caratteristiche della particolare convenzione. |
|
| Sezione X - Donazioni
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||
1 |
La deliberazione con la quale
il Comune dispone di accettare l'atto di donazione di cui agli artt. 769 e seguenti del
codice civile deve indicare: a. la descrizione precisa del bene o dei beni oggetto della donazione completa della relativa valutazione economica; b. le finalità e le motivazioni per le quali la donazione viene accettata nell'interesse dell'Amministrazione; c. la espressa accettazione motivata del particolare onere o delle specifiche condizioni contenute nella donazione modale di cui all'art. 793 del codice civile. |
|
2 |
Il Comune può disporre la
donazione di un proprio bene esclusivamente a favore di enti pubblici, mediante
deliberazione che stabilisca specificatamente: a. la descrizione di cui alla lettera a. del precedente comma; b. la attitudine del bene oggetto di atto di liberalità al soddisfacimento dei fini di rilevanza pubblica perseguiti istituzionalmente dal donatario; c. ogni eventuale onere e condizione connessi all'efficacia della donazione; d. la previsione della retrocessione del bene al Comune donante nel caso che vengano a cessare le finalità di interesse pubblico perseguite dal donatario mediante il bene donato. |
|
| Sezione XI - Atti
unilaterali
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|
L'Amministrazione comunale
provvede mediante atti unilaterali, sottoposti ad accettazione da parte del destinatario,
in tutti i casi in cui intende procedere alla adozione di atti amministrativi attributivi
di diritti con cui si trasmette a soggetti terzi un potere o un diritto
dell'Amministrazione stessa, ovvero, sulla base di un potere più ampio, si istituisce un
nuovo potere o diritto a favore di un altro soggetto. Salvo casi particolari l'atto unilaterale assume, di norma, la forma della concessione amministrativa. Ove la concessione amministrativa comporti l'instaurazione di un rapporto contrattuale bilaterale implicante un considerevole riconoscimento di diritti e doveri reciproci tra l'Amministrazione comunale e il concessionario, l'atto unilaterale assume la forma e i contenuti della concessione-contratto. |
|
Articolo 61 - Deliberazione di approvazione dell'atto unilaterale |
||
|
La deliberazione di
approvazione dell'atto unilaterale, che tiene luogo della deliberazione di cui all'art. 56
della legge n. 142/1990, dovrà indicare: a. l'oggetto e il destinatario dell'atto unilaterale; b. le finalità perseguite con l'adozione dell'atto; c. la durata; d. i poteri e le facoltà riconosciute all'Amministrazione comunale e in particolare la possibilità di revoca; e. i reciproci obblighi e diritti nel caso di concessione-contratto. |
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| Sezione XII -
Transazioni
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|
Il Comune può stipulare
contratti di transazione con altri soggetti pubblici e privati per porre fine o per
prevenire liti attinenti rapporti di diritto pubblico e privato, che presentino aspetti di
natura patrimoniale. |
|
Articolo 63 - Deliberazione a transigere |
||
1 |
La deliberazione a transigere
è adottata dagli organi e secondo le competenze indicate dal precedente art. 3. |
|
2 |
La deliberazione a transigere
deve contenere: a. l'indicazione del diritto controverso; b. i provvedimenti che hanno dato luogo alla controversia; c. l'entità e la natura delle reciproche concessioni. |
|
Capo IV - Conclusione del contratto
|
||
1 |
La stipulazione del contratto
fa immediatamente seguito alla aggiudicazione quando la stessa non costituisca già
contratto. |
|
2 |
I contratti del Comune sono
sottoscritti dal dirigente competente sull'oggetto del contratto, che ha proposto la
relativa deliberazione a contrattare di cui al precedente art. 5, o che è stato
individuato quale responsabile del procedimento dalla delibera stessa. |
|
3 |
I contratti sono rogati in
forma pubblica amministrativa dal Segretario generale o in caso di vacanza, assenza o
impedimento di questi, dal Vice Segretario generale, salvo i casi nei quali la legge
espressamente preveda il rogito a ministero di notaio. E' facoltà del Segretario generale
affidare il rogito ad un notaio, su proposta del dirigente competente motivata da ragioni
di urgenza. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a ministero di
notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative. |
|
4 |
La stipulazione del contratto
a mezzo di scrittura privata è ammessa solo per i contratti che seguono a trattativa
privata. Per i contratti che contemplano importi sino al 50% del limite stabilito dalla
normativa regionale per la contrattazione a trattativa privata, è ammessa la stipulazione
effettuata per corrispondenza secondo l'uso del commercio, ovvero con obbligazione stesa
in calce al capitolato o con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta
l'offerta, salvo diversa disposizione di legge. |
|
5 |
Se il privato contraente,
senza giustificato motivo, non accede nel termine stabilito alla stipulazione del
contratto, l'Amministrazione può dichiararlo decaduto dall'aggiudicazione, restando
impregiudicata l'azione per risarcimento danni. L'Amministrazione può in alternativa alla
dichiarazione di decadenza richiedere l'esecuzione in forma specifica qualora la natura
della prestazione lo renda opportuno o necessario. |
|
6 |
La stipulazione del contratto
è subordinata alla acquisizione della certificazione prescritta dalle vigenti
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altri gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale. |
|
7 |
Dell'avvenuta stipulazione il
dirigente dà comunicazione scritta entro due giorni al Sindaco o all'Assessore delegato,
ai capigruppo consiliari ed al Segretario generale, nonché al capo settore per i
contratti stipulati dal capo servizio. |
|
Articolo 65 - Contenuto del contratto |
||
1 |
Il contenuto del contratto
deve riportare le condizioni previste nella deliberazione a contrattare e nell'eventuale
disciplinare o progetto di contratto approvati dalla deliberazione stessa, nonché le
risultanze dell'eventuale verbale di aggiudicazione. |
|
2 |
Il contratto contiene, oltre
agli elementi previsti al precedente Capo III per le specifiche tipologie contrattuali, i
seguenti elementi e clausole, ove non previsti dal capitolato: a. individuazione dei contraenti; b. oggetto del contratto; c. luogo e termini di esecuzione delle prestazioni; d. modalità, condizioni e patti, relativi all'esecuzione del contratto; e. cauzione definitiva, ove prevista; f. eventuale divieto di subappalto o subcontratto; g. eventuali dichiarazioni delle parti previste dalla normativa vigente per la validità del contratto; h. eventuale clausola compromissoria; i. eventuali clausole accessorie e d'uso che integrino e completino la disciplina contrattuale, anche se non contemplate dalla deliberazione a contrattare; j. elezione del domicilio legale nel Comune da parte del contraente privato, ove prevista; k. una dichiarazione con la quale il privato contraente confermi di conoscere ed accettare tutte le condizioni del contratto ivi contenute, e le condizioni contrattuali generali o speciali predisposte dall'ente in tutto o in parte; l. nei contratti le cui condizioni generali sono predisposte dall'ente, specifica approvazione per iscritto da parte del contraente delle clausole indicate nel comma 2 dell'art. 1341 del codice civile (clausole contrattuali onerose); m. sanzioni e penalità per inadempimento o ritardo nell'adempimento; n. regime tributario del contratto. |
|
Articolo 66 - Esclusione della revisione dei prezzi contrattuali |
||
|
Ai sensi del combinato
disposto dell'art.3 comma 1, del D.L. 12/7/1992 n.333, convertito nella legge 8/8/1992
n.359 e dell'art.15, comma 5 della legge 23/11/1992 n.498, la revisione dei prezzi
contrattuali non è ammessa. |
|
Articolo 67 - Iscrizione a repertorio, diritti di segreteria e spese contrattuali |
||
1 |
I contratti vengono iscritti
nel repertorio tenuto dal Segretario generale in tutti i casi previsti dalla legge e, in
particolare, nei seguenti casi: a. contratti stipulati in forma pubblica amministrativa dal Segretario e dal Vice Segretario generale; b. contratti predisposti dagli uffici comunali stipulati mediante scrittura privata; c. contratti di locazione, affitto e concessione di beni immobili di qualunque valore; d. convenzioni urbanistiche di cui all'art. 57 del presente regolamento; e. conferimenti di incarico professionale; f. convenzioni aventi ad oggetto erogazione di contributi che comportino un rapporto contrattuale a carattere sinallagmatico. |
|
2 |
Non vengono iscritti a
repertorio i contratti conclusi mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, i
contratti di fornitura che seguono a trattativa privata per piccole provviste a pronta
consegna, le mere erogazioni di contributi ed i contratti che per ragioni di urgenza o
altri eccezionali motivi trovino completa esecuzione anticipatamente alla stipula. Le convenzioni con altri enti pubblici vengono iscritte a repertorio quando attengano a rapporti di natura privatistica. |
|
3 |
Le proposte definitive di
stipula dei contratti, complete di tutti gli elementi contrattuali, vengono trasmesse, a
cura del dirigente responsabile, alla segreteria generale. Il Segretario generale è
responsabile della stipulazione e di tutti i successivi adempimenti, ivi compresi quelli
di natura fiscale. |
|
4 |
Sui contratti stipulati dal
Comune sono applicati i diritti di segreteria ai sensi delle leggi vigenti. |
|
5 |
Le spese contrattuali sono a
carico della controparte, salvo quelle per le quali la legge, il capitolato o il contratto
o, mancando ogni prescrizione, gli usi locali non dispongano diversamente. |
|
Articolo 68 - Cauzione |
||
1 |
Il privato contraente, salvo
il caso dell'esonero, dovrà prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto
ed entro i termini stabiliti dall'Amministrazione, una cauzione definitiva nella misura
prevista dal capitolato o dalla lettera di invito o dal contratto, e con le modalità di
cui al successivo comma 2. |
|
2 |
La cauzione a garanzia dei
contratti stipulati dal Comune è stabilita dalle norme del regolamento di contabilità
dello Stato, approvato con R.D. 23.5.1924 n. 827, e dalle altre norme richiamate dalla
legge n. 142/1990. Nei casi previsti dalla legge potrà essere richiesta al privato
contraente quale modalità di prestazione della cauzione, una garanzia fidejussoria. La
garanzia dovrà concernere il rimborso delle spese e dei danni, conseguenti
all'inadempimento o all'inesatto adempimento, che derivassero al Comune per portare
altrimenti a compimento l'esecuzione dell'opera o del servizio o, comunque, conseguire
altrimenti quanto forma oggetto della prestazione dedotta in contratto. |
|
3 |
In presenza di imprese di
notoria solidità e solvibilità, può essere consentito l'esonero dal versamento della
cauzione, per contratti per i quali è dovuta, indipendentemente dal sistema di
contrattazione seguito per l'affidamento della prestazione contrattuale. |
|
Articolo 69 - Adempimenti degli uffici |
||
1 |
Gli originali dei contratti
iscritti a repertorio a norma dell'art. 67 nonché la copia dei contratti stipulati da
notai sono depositati presso l'ufficio contratti. Questo ufficio provvede, con cadenza
mensile, a trasmetterne copia al servizio proponente nonché ai servizi amministrativi e
contabili interessati per gli adempimenti di competenza. |
|
2 |
Il dirigente che ha stipulato
un contratto non iscritto a repertorio provvede alla conservazione del medesimo ed alla
relativa comunicazione agli altri uffici interessati. |
|
Capo V - Esecuzione del Contratto.
|
||
1 |
Della esecuzione del contratto
è responsabile il dirigente del settore o del servizio che ha competenza tecnica sulla
esecuzione delle specifiche prestazioni contrattuali. Prima dell'inizio della prestazione
il dirigente competente verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di scelta
del contraente. L'esecuzione del contratto può essere affidata, con atto scritto, ad un
collaboratore del settore o del servizio, che rivesta la necessaria qualifica
professionale e che ne assuma la responsabilità. Il responsabile della esecuzione del
contratto è tenuto alla vigilanza sul regolare adempimento delle obbligazioni assunte
dalla controparte ed alla assunzione di tutte le misure conseguenti. |
|
2 |
Il responsabile
dell'esecuzione del contratto vigila, fra l'altro, affinché non si verifichino ritardi
che possano generare interessi passivi o altri danni a carico dell'ente, riferendo
tempestivamente al Segretario generale, tramite il capo settore, nel caso si profilino
ritardi interni alla struttura. |
|
Articolo 71 - Integrità del contratto |
||
1 |
Amministratori, Segretario
generale, dirigenti, direttori dei lavori non possono impartire disposizioni tese a
modificare o integrare il contenuto del contratto stipulato. Gli effetti sulle disposizioni impartite in violazione del presente articolo non sono imputabili all'Amministrazione comunale. |
|
2 |
In caso di urgente necessità
di integrare o variare il contenuto di un contratto in corso, deve essere adottata la
relativa deliberazione da parte della Giunta comunale che abbia finanziato anche la
eventuale maggiore spesa. Il Sindaco può emanare per iscritto le conseguenti
disposizioni, in attesa della stipula del contratto integrativo. |
|
Articolo 72 - Subappalti |
||
1 |
I subappalti di lavori pubblici
sono disciplinati dall'art. 18 della legge 19.3.1990 n. 55 come modificato dall'art.34 del
decreto legislativo 406/1991 e successive modifiche e integrazioni. |
|
2 |
L'ammissibilità di subappalti
nell'affidamento di forniture e servizi può essere prevista nel relativo capitolato o nel
disciplinare. |
|
3 |
Il subappalto viene
preventivamente autorizzato su richiesta scritta dell'appaltatore. |
|
Articolo 73 - Contratti aggiuntivi |
||
1 |
I contratti aggiuntivi e le
appendici ai contratti principali devono essere preceduti dalla deliberazione di cui
all'art. 56 della legge n. 142/1990, nei limiti delle prescrizioni di compatibilità
previste dalla legge. Tale deliberazione deve riportare i contenuti indicati all'art. 7
del presente regolamento. La competenza a deliberare è definita dalle disposizioni del precedente art. 3. |
|
2 |
E' consentito all'appaltatore
indicare nello schema di atto di sottomissione, destinato ad essere formalizzato in
contratto aggiuntivo, le opere comprese nella perizia suppletiva e/o di variante che
intendesse subappaltare. |
|
Articolo 74 - Divieto di cessione del contratto |
||
1 |
La concessione di lavori e
servizi pubblici, il contratto d'appalto e quello di pubbliche forniture non possono
essere ceduti, a pena dell'annullamento del contratto o della concessione. |
|
2 |
Non è considerata cessione di
contratto la novazione soggettiva del contraente quando trattasi di cambiamenti
ininfluenti ai fini dell'esecuzione del contratto a giudizio dell'Amministrazione. |
|
Articolo 75 - Inadempimento contrattuale |
||
1 |
L'inadempimento contrattuale
del contraente viene valutato dal dirigente del servizio preposto all'esecuzione del
contratto in relazione alla sua importanza, avuto riguardo all'interesse
dell'Amministrazione. |
|
2 |
Se l'inadempimento rientra nei
casi previsti nella pattuizione fra le parti, il dirigente del servizio competente
all'esecuzione ha l'obbligo di applicare direttamente le clausole sanzionatorie. |
|
3 |
Gli inadempimenti non previsti
dal contratto e di gravità minore, tali da non comportare l'azione di risoluzione
contrattuale, come i ritardi, le indiscipline, le cattive esecuzioni delle prestazioni,
vengono sottoposti all'organo che ha deliberato il contratto il quale adotta i
provvedimenti discrezionali nei limiti della disciplina contrattuale convenuta. |
|
4 |
In caso di inadempimento grave
che comprometta l'esito finale del contratto, il dirigente responsabile dell'esecuzione
del contratto, dopo avere invitato il privato ad adempiere e nel caso questi persista nel
comportamento concretante l'inadempimento, provvede agli atti necessari per ottenere la
risoluzione immediata del contratto. |
|
Articolo 76 - Effettuazione del collaudo |
||
1 |
I lavori e le forniture sono
soggetti a collaudo da effettuarsi nei termini e modi previsti dal relativo capitolato
speciale d'appalto. Resta fermo il collaudo tecnico, laddove previsto dalla vigente
normativa. |
|
2 |
Il tecnico collaudatore è
nominato dalla Giunta comunale e può essere scelto, oltre che tra i tecnici iscritti nei
rispettivi albi professionali, anche tra i funzionari dipendenti dell'ente o di altri enti
pubblici. |
|
3 |
Il collaudatore emette il
certificato di collaudo da approvarsi con apposito atto deliberativo. |
|
4 |
Il certificato di collaudo è
sostituito, di norma, con il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore
dei lavori per i lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria, di ristrutturazione e
lavori nuovi, finanziati con mutuo ordinario o con mezzi propri, per i quali l'importo dei
lavori, in base a contabilità finale, non superi l'importo di 1.000.000.000 di lire.
Fanno eccezione al disposto di cui sopra: a. I lavori di importo inferiore ad 1.000.000.000 di lire, ricadenti nell'ambito di categorie di lavori di carattere impiantistico, di particolare e non ricorrente tecnologia ad alta specializzazione, non reperibile all'interno dell'apparato tecnico dell'Amministrazione comunale o per le quali occorrano collaudi funzionali o di processo; b. i lavori finanziati in tutto o in parte con contributi in conto capitale, o interessi, da parte dello Stato, della Regione o di altri enti pubblici, od eseguiti in concessione per conto degli stessi Enti, e per i quali sia richiesto il certificato di collaudo; c. i lavori per i quali la direzione dei lavori sia affidata in tutto od in parte a professionisti esterni; d. i lavori che nel corso del loro svolgimento abbiano dato luogo alla iscrizione di riserve degli appaltatori nei rispettivi atti contabili o per i quali sussistano problemi di contenzioso con le imprese esecutrici. Sono fatti salvi, in ogni caso, tutti i collaudi di natura eminentemente tecnica previsti dalla legislazione vigente (art. 7 legge 5.11.1971 n. 1086, art. 10 legge 30.4.1976 n. 373, ecc.). Il direttore dei lavori, il capo settore o chi, comunque, è stato investito della responsabilità di ingegnere capo ai sensi dell'art. 1 R.D. 25.5.1895 n. 350 può richiedere l'esecuzione di regolare collaudo ai sensi di legge ogni qualvolta lo ritenga necessario od opportuno. |
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5 |
Per le forniture che non
presentano particolare contenuto tecnico, il collaudo può essere sostituito da un
attestato di conformità all'ordinazione, rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
servizio che ha richiesto la fornitura. |
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6 |
E' consentito il collaudo
parziale dei lavori e dei servizi secondo le disposizioni del presente articolo. I
relativi pagamenti in conto sono effettuati nella misura stabilita dall'art. 48 del R.D.
23.5.1924 n. 827 e successive modificazioni. |
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Capo VI - Disposizioni finali e transitorie
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L'Amministrazione comunale
istituisce, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un archivio,
collegato con eventuale analogo archivio regionale e provinciale, contenente le seguenti
informazioni relative ai soggetti che hanno partecipato a pubbliche gare ed agli
assegnatari di appalti e concessioni di valore pari o superiore ad 1 milione di ECU: a. ragione sociale; b. sede; c. numero dei dipendenti; importo dell'appalto. Tale archivio e' accessibile alla pubblica consultazione e del suo contenuto viene data semestralmente comunicazione alle organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori. |
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Articolo 78 - Obbligo generale di riferire al Consiglio |
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Il dirigente responsabile
delle procedure contrattuali ha l'obbligo, se richiesto, di relazionare per iscritto in
merito alla procedura stessa al Consiglio comunale entro quindici giorni dalla consegna
dell'atto di collaudo o di conformità, nel caso in cui la spesa finale e complessiva di
realizzo dell'opera pubblica o della fornitura, della somministrazione o del servizio
risulti superiore al 15% di quella inizialmente prevista, anche se l'aumento sia stato
regolarmente autorizzato. |
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Articolo 79 - Controllo sull'attività contrattuale |
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1 |
La Giunta comunale riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività contrattuale, con particolare riferimento
alle modalità contrattuali degli affidamenti. A supporto di tale comunicazione viene
istituito, entro ventiquattro mesi dalla entrata in vigore del presente regolamento un
sistema informativo interno sui contratti, collegato alle procedure informatiche degli
atti deliberativi e dei procedimenti contrattuali. |
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Allegato 1 |
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COMUNE DI BANDO DI GARA
Oggetto: Conferimento di incarico di progettazione relativo a ___________ - Importo presunto a base d'appalto L. _________ Il Comune di ha stabilito, ai sensi dell'art. 17 comma 12 della Legge n. 109/94, così come modificata dalla Legge n. 216/95, di conferire l'incarico per la redazione del progetto relativo a __________ - Importo presunto a base d'appalto _________ . - caratteristiche dell'edificio che deve essere progettato Il progetto esecutivo, completo di tutto quanto necessario alla
realizzazione dell'opera, dovrà essere predisposto in conformità alle normative vigenti
in materia di lavori pubblici. A. Prima sezione - corrispondente al curriculum vitae ed alla
organizzazione tecnico progettuale comprendente: B. Seconda sezione - corrispondente ad un elenco schematico,
sulla base del modello A) "Elenco delle opere" allegato al presente bando, dei
progetti eseguiti inerenti esclusivamente il settore di progettazione del presente bando,
cioè ____________. C. Terza sezione - corrispondente alla presentazione di massimo
n. 3 progetti eseguiti, attraverso schede di formato A/3 composte da non più di tre fogli
ciascuna (vedi modello B) allegato) oppure in formato A/4 composte da non più di sei
fogli ciascuna, riportanti la nota informativa dell'opera, consistente in una breve
relazione, e una documentazione grafica e/o fotografica, al fine di testimoniare la
qualità progettuale. L'incarico verrà conferito in base alle valutazione della Commissione
Giudicatrice. La Commissione esprimerà un giudizio da 0 a 100 su ciascun parametro
esaminato per ogni concorrente, quindi, applicando le percentuali sopra riportate,
ricaverà la votazione finale dei concorrenti sugli aspetti qualitativi. Il Comune di *** si riserva la facoltà di non affidare l'incarico ad
insindacabile giudizio della commissione giudicatrice. Il Responsabile del procedimento
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Norme per l'affidamento di incarichi di progettazione di valore compreso tra 50.000 e 200.000 ECU |
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Principi 1. Legge n. 109 del 11.2.1994 modificata ed integrata con Legge n. 216 del 2.6.1995 (legge di conversione del D.L. n. 101 del 3.4.1995) art. 17 comma 12: "... Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia inferiore a 200.000.ECU, le stazioni appaltanti devono procedere in ogni caso a dare adeguata pubblicità agli stessi. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 3, l'affidamento degli incarichi di progettazione avviene sulla base dei curricula presentati dai progettisti..." 2. Valutazione basata sulla determinazione prevalente della qualità e capacità professionale (non si privilegia la quantità e non si esclude totalmente l'aspetto di economicità in favore dell'ente che aggiudica) 3. Il giudizio della commissione giudicatrice, per essere semplificato ed affidabile, deve basarsi su parametri semplici e predeterminati 4. La struttura del curriculum deve essere predefinita al momento del bando di gara. Chi partecipa alla gara redige il proprio curriculum conformandolo allo schema predisposto dall'ente Curriculum E' formato da tre sezioni, di cui la prima corrispondente al curriculum vitae ed alla organizzazione tecnico-progettuale a carattere descrittivo sintetico, comprendente il corso di studi effettuati, le esperienze maturate, specializzazioni, partecipazioni a concorsi, pubblicazioni su libri o riviste, rapporti con pubbliche amministrazioni, di lunghezza non superiore a due pagine in formato A/4, la seconda costituita da un elenco schematico delle opere eseguite inerenti il settore di progettazione cui fa riferimento il bando di gara, selezionabile come dall'elenco di seguito riportato: a. opere di urbanizzazione primaria, generali ed infrastrutture in genere b. impianti termici c. restauro e ristrutturazione di edifici d. opere edili pubbliche o di uso pubblico e. urbanistica f. verde, recupero ambientale g. calcolo delle strutture h. depurazione e disinquinamento Per ogni opera dovranno essere indicati il titolo e/o la destinazione d'uso, il cliente, il luogo, il periodo, il valore (in milioni), la responsabilità della prestazione (progetto completo, progetto di massima, progetto esecutivo, progetto per autorizzazione comunale, direzione lavori, calcoli, consulenza ecc.), la fase operativa di realizzazione e l'appartenenza o meno all'ambito pubblico e uso pubblico. Dovranno inoltre essere evidenziate (diverso colore o altra impostazione grafica) le opere affini, nell'ambito del settore, a quelle oggetto di gara. La terza consiste nella presentazione di max 3 progetti eseguiti attraverso schede formato A/4 composte da non più di 6 fogli ciascuna (oppure in formato A/3 composte da non più di tre fogli ciascuna), riportanti la nota informativa dell'opera, consistente in una breve relazione, e una documentazione grafica e/o fotografica al fine di testimoniare la qualità delle opere. Contenuto della domanda di incarico Oltre agli elementi e alle dichiarazioni di legge, specificatamente indicati nel bando, ed ai documenti previsti ai suddetti punti 1 e 2, dovrà essere presentata in busta chiusa separata (all'interno del plico principale della domanda) la dichiarazione della percentuale di sconto (quando prevedibile in base alle norme di legge) in conformità a quanto previsto dall'art. 4 comma 12 bis della Legge n. 115 del 26.4.1989 e l'indicazione della percentuale delle spese conglobate in attinenza e nel rispetto del testo unico tariffario. Parametri di valutazione dei curricula
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