
Parte Prima
Titolo I
Disposizioni generali
Capo I
Art.1
Campo di applicazione
1.
Il
presente CCNL si applica a tutti i segretari comunali e provinciali iscritti
all’albo di cui all’art.98, del Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali 18 agosto 2000, n.267, e all’art.9 del DPR n.465/1997.
2.
Nel
testo del presente contratto i riferimenti al D.Lgs.3 febbraio 1993, n. 29
come modificato, integrato o sostituito dai Decreti Legislativi 4
novembre 1997, n.396, 31 marzo
1998, n. 80 e 29 ottobre 1998, n.387, sono riportati come D.Lgs.n.29 del 1993.
3.
Nel
testo del presente contratto i riferimenti al Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n.267 sono riportati come
T.u.e.l.n.267/2000.
4.
Nel
testo del presente contratto l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo
dei segretari comunali e provinciali è denominata semplicemente Agenzia
nazionale.
Art.2
Durata, decorrenza tempi e procedure di applicazione del
contratto
1.
Il
presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 1998 – 31 dicembre 2001
per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1998 fino al 31 dicembre
1999 per la parte economica.
2.
Gli
effetti giuridici decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione,
salvo diversa e specifica prescrizione del presente contratto.
3.
Gli
istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed
automatico sono applicati dagli enti destinatari entro 30 giorni dalla data di
stipulazione di cui al comma 2.
4.
Il
presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno
qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata,
almeno tre mesi prima di ogni singola scadenza. In caso di disdetta, le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non siano
sostituite dal successivo contratto collettivo.
5.
Per
evitare periodi di vacanza contrattuale, le piattaforme sono presentate 3 mesi
prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese
successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono
iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette.
6.
Dopo
un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza o
dalla data di presentazione delle piattaforme, se successiva, ai dipendenti
del comparto sarà corrisposta la relativa indennità secondo le scadenze
previste dall’accordo sul costo del lavoro del 23.7.1993. Per le modalità
di erogazione di detta indennità, l’A.RA.N stipula apposito accordo ai
sensi degli artt.51 e 52, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, del D. Lgs.n.29 del 1993.
7.
In
sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione tra
l’inflazione programmata e quella effettiva intervenuta nel precedente
biennio, secondo quanto previsto dal citato accordo del 23.7.1993.
Titolo
II
Sistema delle
relazioni sindacali
Capo I
Disposizioni generali
Art.3
Obiettivi e strumenti
1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse alla valorizzazione ed alla crescita della professionalità della categoria dei segretari comunali e provinciali e del riconoscimento della rilevanza dell’apporto degli stessi nella gestione dei processi di innovazione in atto e nel governo degli enti.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a. contrattazione collettiva a livello nazionale;
b. contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale sulle materie e con le modalità indicate nel presente contratto;
c. contrattazione decentrata integrativa di livello territoriale secondo la disciplina dell’art.6;
d. interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell’art. 14 del presente CCNL;
e. concertazione;
f. informazione;
g. consultazione nei casi previsti dal presente contratto.
Art.4
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge a livello nazionale sulle seguenti materie:
2. pari opportunità, anche per le finalità della legge 10 aprile 1991, n.125;
3. criteri generali sui tempi e modalità di applicazione delle norme relative alla tutela in materia di igiene, ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs.n.626/1994;
4. condizioni, criteri e parametri per la definizione delle maggiorazioni della retribuzione di posizione;
5. criteri per la definizione del trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenza o supplenza;
6. effetti dei provvedimenti di riclassificazione delle sedi di ente sul trattamento economico del segretario;
7. criteri per la definizione delle modalità di svolgimento e di partecipazione ai corsi per l’accesso e la progressione in carriera, l’aggiornamento e la specializzazione;
8. definizione delle risorse da destinare all’attività di formazione ed aggiornamento;
9. definizione delle modalità di versamento dei contributi sindacali.
a. Fermi restando i principi dell’autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati nell’art.3, comma 1, decorsi trenta giorni dall’inizio delle trattative, le parti riassumono, relativamente alla materia indicata alla lett. g), le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
b. Il contratto collettivo decentrato integrativo non può essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia nazionale e degli enti. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.5
Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo di livello nazionale
1.
I contratti collettivi decentrati integrativi hanno durata quadriennale
e si riferiscono a tutti gli istituti contrattuali rimessi a tale livello, da
trattarsi in un’unica sessione negoziale. Sono fatte salve le materie
previste dal presente CCNL che, per loro natura, richiedano tempi diversi o
verifiche periodiche.
2.
L’Agenzia nazionale provvede a costituire la delegazione di parte
pubblica abilitata alle trattative di cui al comma 1 entro trenta giorni da
quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto ed a convocare la delegazione sindacale
di cui all'art.10, comma 2, per l'avvio del negoziato, entro trenta giorni
dalla presentazione delle piattaforme.
3.
Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione
collettiva decentrata integrativa
con i vincoli di bilancio è effettuato dal collegio dei revisori dei conti. A
tal fine, l’ipotesi di contratto collettivo decentrato integrativo definita
dalla delegazione trattante è inviata a tale organismo entro 5 giorni,
corredata da apposita relazione illustrativa tecnico-finanziaria. Trascorsi 15
giorni senza rilievi, l’organo di governo dell’ente autorizza il
presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione
del contratto.
4.
I contratti collettivi decentrati integrativi devono contenere apposite
clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.
Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione dei successivi
contratti collettivi decentrati integrativi.
5.
L’Agenzia nazionale è tenuta a trasmettere all’A.RA.N, entro
cinque giorni dalla sottoscrizione, il testo contrattuale con la
specificazione delle modalità di copertura dei relativi oneri
con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.
Art.6
Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa territoriale si svolge a livello regionale, e sulla base dei criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata nazionale, riguarda la definizione delle indennità da corrispondere ai segretari gestiti direttamente dalle Sezioni Regionali dell’Agenzia, sulla base dei criteri fissati a livello nazionale;
i. Le Sezioni Regionali dell’Agenzia provvedono a costituire le delegazioni trattanti di parte pubblica entro trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto collettivo decentrato di livello nazionale e a convocare le delegazioni sindacali di cui all’art. 9, comma 2, per l’avvio del negoziato entro trenta giorni dalla presentazione della piattaforma.
ii. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa regionale è effettuato dal collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia.
iii. La sezione regionale, in caso di certificazione positiva, autorizza il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto.
iv. I contratti collettivi decentrati integrativi regionali non possono essere in contrasto con i vincoli derivanti dal contratto collettivo nazionale o da quello decentrato integrativo di livello nazionale e non possono comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale del bilancio dell’Agenzia e degli enti presso i quali i segretari prestano servizio. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.
Art.7
Informazione
1.
L’Agenzia informa
periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all’art 9,
comma 3, sugli atti organizzativi di valenza generale, anche di carattere
finanziario, concernenti il rapporto di lavoro dei segretari comunali e
provinciali e in particolare quelli elencati nell’art.6,comma 1, del DPR
n.465/1997. Ai fini di una più
compiuta informazione, le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si
incontrano con cadenza almeno annuale.
2.
Nel caso in cui si
tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la
contrattazione decentrata integrativa, l’informazione deve essere
preventiva.
Art.8
Concertazione
1.
Ciascuno dei
soggetti di cui all’art.9, comma 3, ricevuta l’informazione, ai sensi
dell’art.7, può attivare entro i 5 giorni successivi, mediante richiesta
scritta, la concertazione sulle seguenti materie:
1. criteri generali per l’elaborazione dei programmi annuali e pluriennali della Scuola Superiore relativi all’attività di formazione, aggiornamento, studio e ricerca, ivi compresi quelle dei corsi di specializzazione per il conseguimento dell’idoneità per l’iscrizione alle fasce superiori dell’albo;
2. criteri generali per la tenuta e l’aggiornamento dei curricula, ai fini della più ampia e completa divulgazione degli stessi anche al fine assicurare la massima disponibilità di informazioni utili per le procedura di nomina;
3. criteri generali relativi all’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali in disponibilità, comando, collocamento fuori ruolo, riammissione in servizio, mobilità ivi compresa quella fra le sezioni dell’Albo;
4. criteri generali ai fini della determinazione dell’eventuale percentuale di maggiorazione di cui all’art.98 del T.u.e.l. n.267/2000;
5. criteri generali per la determinazione annuale del numero complessivo dei segretari da ammettere ai corsi di formazione e specializzazione.
a. La concertazione si svolge in appositi incontri che iniziane entro il quarto giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano nei loro comportamenti ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
b. La concertazione si conclude nel termine massimo di trenta giorni dalla data della relativa richiesta. Dell’esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti. Decorso infruttuosamente tale termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.
Capo II
I soggetti sindacali
ART.9
Composizione delle delegazioni
1.
Ai fini della
contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello nazionale,
l’Agenzia nazionale individua i componenti della delegazione di parte
pubblica e ne designa il presidente.
2.
Ai fini della
contrattazione collettiva decentrata regionale, la delegazione di parte
pubblica è costituita da rappresentanti delle Sezioni regionali
dell’Agenzia e da rappresentanti dell’ANCI e dell’UPI.
3.
Per le
organizzazioni sindacali, sia ai fini della contrattazione nazionale decentrata
integrativa che di quella di livello regionale, la delegazione è composta dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del
presente CCNL.
4.
E’ fatta
salva la possibilità di avvalersi, nella contrattazione collettiva
integrativa decentrata di livello nazionale, dell’assistenza dell'Agenzia
per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.).
Capo III
I diritti sindacali
Art.10
Permessi, distacchi ed aspettative sindacali
Resta integralmente confermata la disciplina dei CCNQ stipulati in materia dall’ARAN.
Art.11
Contributi
sindacali
1.
2.
3.
4.
5.
Art.12
Pari
opportunità
1. Al fine di attivare misure e meccanismi tesi a consentire una reale parità tra uomini e donne, nell’ambito delle più ampie previsioni dell’art.2, comma 6, della L.125/1991 e degli artt.7, comma 1, e 61 del D.Lgs.n.29/1993, saranno definiti, con la contrattazione decentrata integrativa di livello nazionale, interventi che si concretizzino in “azioni positive” a favore delle lavoratrici.
2.
Presso
l’Agenzia è costituito l’apposito comitato per le pari opportunità
previsto dall’art.8 del DPR n.465/1997, secondo le modalità e con i compiti
ivi previsti.
i.
1.
2.
3.
4.
5.
a.
Capo IV
Procedure
di raffreddamento dei conflitti
Art.13
Clausole di
raffreddamento
Art.14
Interpretazione autentica dei contratti
1. In attuazione dell'art.53 del D.Lgs n. 29/1993, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti collettivi, le parti che li hanno sottoscritti si incontrano, entro 30 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, per definire consensualmente il significato del la clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1, la parte interessata invia alle altre richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque far riferimento a problemi interpretativi ed applicativi di rilevanza generale.
3. L'A.RA.N. si attiva autonomamente o su specifica richiesta dell’Agenzia, delle Associazioni o Unioni rappresentative degli enti del comparto o del Dipartimento per la Funzione Pubblica.
4. L'eventuale accordo, stipulato con le procedure di cui all'articolo 51 del D.Lgs.n.29/1993, sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
5. Con analoghe modalità si procede, tra le parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione dei contratti decentrati. L'eventuale accordo, stipulato con le medesime procedure di cui agli artt.4 e 5 del presente contratto sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto decentrato.
6. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art.53 del D.Lgs n.29/ 1993.
Titolo III
Capo I
Il rapporto di lavoro
Art.15
Il contratto individuale di lavoro
1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali é costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo di lavoro. Il rapporto di lavoro con l’Agenzia nazionale si instaura con la sottoscrizione del contratto individuale con la prima nomina a segretario comunale.
2. Nel contratto di lavoro individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro, coincidente con la prima effettiva
assunzione in servizio;
b) qualifica di assunzione e trattamento economico iniziale di fascia;
c) disciplina della fase iniziale del rapporto e relativa prima sede di destinazione;
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L'Agenzia nazionale prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni, che può essere incrementato di ulteriori trenta giorni in casi particolari. Nello stesso termine l’interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art.58 del D.Lgs. n. 29 del 1993. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione.
5. Scaduto inutilmente il termine di cui al comma 4, l'Agenzia nazionale comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.
6. Il contratto individuale di cui al comma 1, con decorrenza dalla data di applicazione del presente contratto, sostituisce i provvedimenti di nomina dei segretari da assumere e ne produce i medesimi effetti.
7. I segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova.
Art.16
Tenuta ed aggiornamento dei curricula
1.
Al fine di
favorire la massima disponibilità di informazioni utili per le procedure di
nomina, l’Agenzia nazionale redige il curriculum professionale di ciascun
segretario, a conclusione del corso di abilitazione per l’iscrizione
all’albo, e provvede al suo continuo aggiornamento.
2.
Per le finalità
di cui al comma 1, l’Agenzia nazionale provvede alla redazione ed
all’aggiornamento dei curricula
dei segretari in servizio entro sei mesi dalla data di stipulazione del
presente contratto.
3.
I criteri per
la redazione, l’aggiornamento e la tenuta dei curricula sono definiti
dall’Agenzia nazionale, previa concertazione ai sensi dell’art. 8.
Art.17
Nomina nell’incarico
1. La nomina del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. A tal fine, a seguito dell’avvio della procedura che deve essere pubblicizzato nelle forme stabilite dal Consiglio nazionale di amministrazione, la Sezione Regionale dell’Agenzia competente trasmette ai sindaci che ne hanno fatto richiesta l’elenco dei segretari iscritti e che non siano già titolari di incarichi presso altri enti, con i relativi curricula.
3. La mancata accettazione della sede da parte del segretario o la mancata assunzione del servizio, senza giustificato motivo, determinano gli effetti di cui all’art.13, comma 10, e dell’art.19, comma 14, del DPR n.465/1997.
Art.18
Revoca
dell’incarico
1. La revoca del segretario avviene nel rispetto delle previsioni del T.u.e.l. n.267/2000 e del DPR n.465/1997.
2. Il provvedimento di revoca è adottato dal sindaco o dal presidente della provincia, previa delibera di giunta, e deve essere motivato.
3. L’ente, prima di adottare il provvedimento di revoca, contesta per iscritto al segretario i fatti o i comportamenti costituenti gravi violazioni dei doveri di ufficio, convocandolo non prima che siano trascorsi cinque giorni dal ricevimento della contestazione per sentirlo a sua difesa. Il segretario può farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un legale di sua fiducia. Ove il segretario, nonostante la convocazione, non si presenti nel giorno stabilito o, comunque, non adduca entro lo stesso termine giustificazioni per iscritto, l’ente adotta il provvedimento di revoca di cui al comma 2.
Capo II
Struttura del rapporto
Art.19
Orario di lavoro
Art.20
Ferie e festività
1. Il segretario ha diritto, in ogni anno di servizio, ad un periodo di ferie retribuito pari a 32 giorni lavorativi, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937. In tale periodo, al segretario spetta anche la retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2. Il segretario assunto al primo impiego presso la pubblica amministrazione, dopo la stipulazione del presente contratto, ha diritto a 30 giorni lavorativi di ferie comprensivi delle due giornate previste dal comma 1. Dopo tre anni di servizio al segretario spettano i giorni di ferie previsti nel comma 1.
3. Nel caso che presso l’ente, l’Agenzia nazionale o altra amministrazione che si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, l'orario settimanale di lavoro si articoli su cinque giorni, il sabato è considerato non lavorativo ed i giorni di ferie spettanti ai sensi dei commi 1 e 2 sono ridotti, rispettivamente, a 28 e 26, comprensivi delle due giornate previste dall'articolo 1, comma 1, lettera "a", della L. 23 dicembre 1977, n. 937.
4. Al segretario sono altresì attribuite 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla menzionata legge n. 937/77. In caso di mancata fruizione delle stesse il trattamento economico da corrispondere è identico a quello previsto per i giorni di ferie.
5. La ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il segretario presta servizio è considerata giorno festivo purché ricadente in giorno lavorativo; nel caso di segretario titolare di segreterie convenzionate, si considera giorno festivo il Santo Patrono del comune capofila.
6. Nell'anno di assunzione o di cessazione dal servizio la durata delle ferie è determinata in proporzione dei dodicesimi di servizio prestato. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero.
7. Il segretario che è stato assente ai sensi dell'art.18 conserva il diritto alle ferie.
8. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma 13. Esse sono fruite, anche frazionatamente, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dal segretario in relazione alle esigenze connesse all’incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell’assetto organizzativo dell’ente.
9. In caso di rientro anticipato dalle ferie per necessità di servizio, il segretario ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie, nonché all'indennità di missione per la durata del medesimo viaggio; il segretario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di ferie non goduto.
10. Le ferie sono sospese da malattie che si siano protratte per più di 3 giorni o abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero. L'amministrazione, alla quale deve essere inviata la relativa certificazione medica, deve essere tempestivamente informata.
11. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
12.
Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o
infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare.
In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui
al comma 11.
13.
Fermo restando il disposto del comma 8, all'atto della cessazione dal
rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non siano state
fruite per esigenze di servizio,
l'amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle
stesse. Analogamente si procede nel caso che l’amministrazione receda dal
rapporto ai sensi della normativa vigente.
Capo III
Interruzioni e sospensioni della prestazione
Art.21
Assenze retribuite
1. Il segretario ha diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000; per i casi di lutto del coniuge, di un parente o del convivente trova applicazione la disciplina di cui al comma 2, lett. b) del presente articolo.
2. Il segretario può assentarsi anche nei seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove, ovvero a corsi di aggiornamento professionale facoltativo: giorni otto all'anno;
b) lutti per coniuge, per parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado nonché per decesso del convivente stabile: giorni tre consecutivi per evento; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal segretario;
c) particolari motivi personali o familiari: 3 giorni all’anno.
3. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi per 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio.
4. Le assenze di cui ai commi 2 e 3 possono cumularsi nell’anno solare, non riducono le ferie e sono valutate agli effetti dell’anzianità di servizio.
5. Durante i predetti periodi di assenza al segretario spetta l'intera retribuzione, compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41.
6. Le assenze previste dall’art.33, comma 3, della legge n.104/1992, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi e non riducono le ferie.
7. Il segretario ha altresì diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, negli altri casi previsti da specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione, ivi compresa la partecipazione alle riunioni degli organismi di gestione dell’Agenzia nazionale e delle Sezioni regionali.
8. Il presente istituto sostituisce la precedente disciplina legislativa e contrattuale del congedo straordinario.
Art.22
Congedi dei genitori
1. Ai segretari comunali e provinciali applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e n.53/2000, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3.
In caso di parto prematuro alla lavoratrice spettano
comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro
abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera
pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante
periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora
non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
4. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art.7, comma 1, lett. a), della legge n.1204/1971, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
6. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno, nei casi previsti dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle lavoratrici madri ed ai lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 5.
7. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 5 e 6, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art.7, comma 1, della legge n.1204/1971, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ente di appartenenza, o all’Agenzia nazionale o alle altre amministrazioni che si avvalgono di segretari collocati in disponibilità ai sensi dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
9. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 8, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
10. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
Art.23
Assenze per malattia
1. Il segretario, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, l’assenza in corso si somma alle assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti.
2. Al segretario che ne faccia tempestiva richiesta prima del superamento del periodo previsto dal comma 1, può essere concesso di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi in casi particolarmente gravi, ovvero di essere sottoposto all'accertamento delle sue condizioni di salute, per il tramite dell’unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi delle vigenti disposizioni, al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneità fisica a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.
3. Superati i periodi di conservazione del posto previsti dai commi 1 e 2, o nel caso che il segretario, a seguito dell'accertamento di cui al comma 2, sia dichiarato permanentemente inidoneo a svolgere qualsiasi proficuo lavoro, il rapporto di lavoro può essere risolto ed al segretario è corrisposta l'indennità sostitutiva del preavviso. A tal fine l’ente comunica tempestivamente all’Agenzia il superamento dei periodi di conservazione del posto o la sopravvenuta inidoneità a qualsiasi proficuo lavoro e l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
4. I periodi di assenza per malattia, salvo quelli previsti dal comma 2 del presente articolo, non interrompono la maturazione dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti.
5. Restano ferme le vigenti disposizioni di legge a tutela degli affetti da TBC.
6. Il trattamento economico spettante al segretario che si assenti per malattia è il seguente:
a) intera retribuzione , compresa la retribuzione di posizione cui all’art. 41, per i primi 9 mesi di assenza.
b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti.
7. In caso di patologie gravi che richiedano terapie salvavita, come ad esempio l’emodialisi, la chemioterapia, ecc. ai fini della presente disciplina, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia i relativi giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital nonché i giorni di assenza dovuti alle citate terapie, debitamente certificati dalla competente Azienda Sanitaria Locale o struttura convenzionata. In tali giornate, il segretario ha diritto in ogni caso all’intera retribuzione prevista dal precedente comma 6, lett. a).
8. L'assenza per malattia deve essere tempestivamente comunicata all'ente, al quale va inviata la relativa certificazione medica.
9. L'ente può disporre il controllo della malattia, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
10. Il segretario che durante l'assenza , per particolari motivi, dimori in luogo diverso da quello di residenza, deve darne tempestiva comunicazione, precisando l'indirizzo dove può essere reperito.
11. Nel caso in cui l'infermità sia causata da colpa di un terzo, l’eventuale risarcimento del danno da mancato guadagno da parte del terzo responsabile è versato dal segretario all'ente fino a concorrenza di quanto dalla stessa erogato durante il periodo di assenza ai sensi del comma 6, lettere "a", "b" e "c", compresi gli oneri riflessi inerenti. La presente disposizione non pregiudica l'esercizio, da parte dell'ente, di eventuali azioni dirette nei confronti del terzo responsabile.
12. La disciplina delle assenze per malattia di cui ai precedenti commi trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
13.
Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle
assenze per malattia iniziate successivamente alla data di stipulazione del
contratto, nonché a quelle che pur iniziate in precedenza siano ancora in
corso alla stessa data. In ogni caso, in sede di prima applicazione, il
triennio di riferimento previsto dal comma 1 è quello successivo alla data di
stipulazione del presente contratto.
Art.24
Infortuni sul lavoro e malattie
dovute a causa di servizio
1. In caso di assenza dovuta ad infortunio sul lavoro, ivi compresi gli infortuni in itinere riferiti al segretario titolare di sedi convenzionate o incaricato di reggenza o supplenza, o a malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, il segretario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica e comunque non oltre il periodo previsto dall'art.23, commi 1 e 2. In tale periodo al segretario spetta l'intera retribuzione di cui all'art. 23, comma 6, lett. a), comprensiva della retribuzione di posizione di cui all’art. 41.
2. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 23. Nel caso in cui l'ente decida di non procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al segretario non spetta alcuna retribuzione.
3. Nulla è innovato per quanto riguarda il procedimento previsto dalle vigenti disposizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità e per la corresponsione dell'equo indennizzo.
4. La disciplina del presente articolo trova applicazione anche nei casi in cui l’Agenzia nazionale o altra amministrazione si avvalgono di segretari comunali e provinciali collocati in disponibilità, ai sensi rispettivamente dell’art.7, comma 1, e dell’art.19, comma 5, del DPR n.465/1997.
Art.25
Congedi per la formazione
1. I congedi per la formazione dei dipendenti, disciplinati dall’art.5 della legge n.53/2000, sono concessi al segretario salvo comprovate esigenze di servizio.
2. Al segretario, con anzianità di servizio di almeno cinque anni presso lo stesso ente, possono essere concessi a richiesta congedi per la formazione.
3. Per la concessione dei congedi di cui al comma 1, il segretario interessato ed in possesso della prescritta anzianità, deve presentare all’ente di appartenenza una specifica domanda, contenente l’indicazione dell’attività formativa che intende svolgere, della data di inizio e della durata prevista della stessa. Tale domanda deve essere presentata almeno sessanta giorni prima dell’inizio delle attività formative.
4. L’ente può non concedere i congedi formativi di cui al comma 1 quando ricorrono le seguenti condizioni:
5. il periodo previsto di assenza superi la durata di 11 mesi consecutivi;
6. non sia oggettivamente possibile assicurare la regolarità e la funzionalità dei servizi.
5.
6.
7.
Art.26
Servizio militare
Art.27
Aspettativa per motivi personali
Art.28
Aspettativa per dottorato di ricerca o borsa di studio
1.
Art.29
Altre aspettative previste da disposizioni di legge
1.
Le
aspettative per cariche pubbliche elettive e per volontariato restano
disciplinate dalle vigenti disposizioni di legge.
2.
Il
segretario, il cui coniuge presti servizio all’estero, può chiedere il
collocamento in aspettativa senza assegni,
qualora l’ente, l’Agenzia, nel caso di segretari utilizzati ai
sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997, e le altre amministrazioni
che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso
DPR n. 465/1997, non ritenga di poterlo destinare a prestare servizio nella
stessa località in cui si trova il coniuge o qualora non sussistano i
presupposti per un suo trasferimento nella località in questione.
3.
L’aspettativa
concessa ai sensi del comma 2 può avere una durata corrispondente al periodo
di tempo in cui permane la situazione che l’ha originata. Essa può essere
revocata in qualunque momento per ragioni di servizio o in difetto di
effettiva permanenza all’estero del segretario in aspettativa.
Art.30
Cumulo di aspettative
1.
Il segretario
non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa,
anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non
intercorrano almeno sei mesi di
servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di
aspettativa per cariche pubbliche elettive, per cariche sindacali e per
attività di volontariato.
2.
L’ente,
qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno
giustificato la concessione, può invitare il segretario a
riprendere servizio nel termine appositamente fissato. Il segretario,
per le stesse motivazioni, può riprendere servizio di propria iniziativa.
3.
Il rapporto di
lavoro è risolto, senza diritto ad alcuna indennità sostitutiva di
preavviso, nei confronti del segretario che, salvo casi di comprovato
impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla scadenza del periodo
di aspettativa o del termine di cui al comma 2. In tal caso l’ente comunica
tempestivamente all’Agenzia nazionale la mancata ripresa di servizio e
l’intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro.
Art.31
Fasce professionali
1. nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
2. nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C.
3. nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province; al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti.
Art.32
Mobilità presso altre amministrazioni
Art.33
Partecipazione ai corsi di formazione
1.
L’Agenzia
determina annualmente il numero complessivo dei segretari da ammettere ai
corsi ai sensi dell’art.14, comma 6, del DPR n.465/1997, e disciplina le
relative modalità di partecipazione, previa
contrattazione decentrata integrativa nazionale ai sensi dell’art.4, commi 1
e 2.
2.
Qualora il
numero di cui al comma 1 risulti superiore a quello stabilito dal Consiglio di
Amministrazione, sono individuati, con le stesse modalità di cui all’art.4,
commi 1 e 2, i criteri per la
definizione della graduatoria necessaria per l’ammissione ai corsi, tenendo
conto dell’anzianità di servizio e del credito formativo di cui all’art.
34.
Art.34
Crediti formativi
1.
Il credito
formativo matura a seguito della partecipazione a percorsi formativi
organizzati dalla Scuola Superiore ai sensi dell’art.5, comma 3, del DPR
n.396/1998, con esclusione dei corsi di specializzazione.
2.
L’entità
del credito formativo è determinato, in relazione alle attestazioni e
valutazioni rilasciate dalla Scuola Superiore al termine dei percorsi
formativi di cui al precedente comma, attraverso un idoneo sistema di
certificazione delle competenze maturate.
3.
Il sistema di
certificazione di cui al comma 2, definito dal Consiglio di Amministrazione
dell’Agenzia nazionale, previa contrattazione con le organizzazioni
sindacali, viene basato su standard formativi distinti per fasce in relazione
ai quali si determina l’accrescimento del credito. Esso può tener conto
delle competenze già in possesso dei soggetti, acquisite al di fuori dei
percorsi formativi.
Art.35
Primo inquadramento nelle nuove fasce professionali
1. nella fascia professionale C sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera a) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
2. nella fascia professionale B, sono iscritti i segretari inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera b) dell’art.12, comma 1, del DPRn.465/1997 nonché quelli inseriti nella precedente fascia professionale corrispondente alla lettera c) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997;
3. nella fascia professionale A sono iscritti i segretari di cui alle lettere d) ed e) dell’art.12, comma 1, del DPR n.465/1997.
1. Restano confermati gli effetti dei provvedimenti adottati dall’Agenzia in attuazione dell’art.12 del DPR n.465/1997.
Art.36
Formazione ed aggiornamento
Parte terza
Titolo I
Trattamento economico
Capo I
Struttura della retribuzione
Art.37
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate
Art.38
Incrementi tabellari
Art.39
Stipendio tabellare
a.
Art.40
Effetti dei nuovi stipendi
1. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 39 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
2.
I benefici economici risultanti dall’applicazione
dell’art. 39 sono corrisposti integralmente
alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al segretario
comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza
contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio,
dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista
dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti
maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art.41
Retribuzione di posizione
livello
A
1)
incarichi in enti metropolitani
L. 72.314.000
2)
incarichi in enti oltre 250.000
abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni
provinciali
L. 56.820.000
3)
incarichi in enti fino a 250.000 abitanti
L. 34.092.000
livello
B
1)
incarichi in enti superiori a 10.000 e fino a
65.000 abitanti
L. 23.754.000
2)
incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti
L.
17.744.000
livello C
1)
incarichi in enti fino a 3000 abitanti
L. 10.213.000
Gli
enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e numeri 1 e 2 del livello B
ricomprendono anche quelli riclassificati.
1.
Gli Enti
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi di cui al comma 3.
Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le
predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata
integrativa nazionale.
2.
Gli enti
assicurano, altresì, nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto
della capacità di spesa, che la retribuzione di posizione del segretario non sia inferiore a
quella stabilita per la funzione dirigenziale più elevata nell’ente in base
al contratto collettivo dell’area della dirigenza o, in assenza di
dirigenti, a quello del personale incaricato della più elevata posizione organizzativa.
3.
La
retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente
comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di
lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario, con eccezione di quelli,
indicati nell’art.37, comma 1, lett. g), fino a diversa disciplina del CCNL
dell’area della dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali.
4.
Al segretario comunale e provinciale in posizione di
disponibilità ed incaricato della reggenza o supplenza spetta la stessa
retribuzione di posizione prevista per l’ente presso il quale assume
servizio, ove il relativo importo sia superiore a quello garantito ai sensi
dell’art. 43.
Art.42
Retribuzione di risultato
Art.43
Trattamento economico dei segretari in disponibilità
2. trattamento stipendiale di fascia;
3. indennità integrativa speciale;
4. tredicesima mensilità;
5. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
6. retribuzione di posizione;
7. maturato economico, ove spettante
8. retribuzione aggiuntiva per sedi convenzionate.
a.
In caso di nomina presso un ente di fascia immediatamente inferiore
a quella di iscrizione, il segretario collocato in disponibilità conserva il
trattamento economico in godimento previsto dal comma 1. I relativi oneri sono
a carico dell’ente di nomina ad eccezione di quelli relativi alla
retribuzione di posizione che rimangono a carico dall’Agenzia per la quota
corrispondente alla differenza tra quella in godimento e quella prevista per
la fascia di appartenenza dell’ente.
Art.44
Trattamento economico del segretario con funzioni di Direttore Generale
Art.45
Retribuzione aggiuntiva per il segretario titolare di sede di segreteria convenzionata
1.
Al segretario che ricopre sedi di segreteria convenzionate
compete una retribuzione mensile aggiuntiva di importo pari alla maggiorazione
del 25% della retribuzione complessiva di cui all’art.37, comma 1, da a) ad
e) in godimento.
2.
3.
Art.46
Trattamento economico del segretario in distacco sindacale
1. Al segretario che usufruisce dei distacchi di cui all’art.5 del CCNQ del 7.8.1998, spetta il trattamento economico di cui all’art. 37, comma 1, in godimento al momento del collocamento in distacco.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico del segretario in distacco sindacale sono a carico dell’Agenzia nazionale.
Capo II
Art.47
Trattamento di trasferta
a.
i.
ii.
1.
i.
1.
2.
3.
Nei casi di missione continuativa nella medesima località di durata non inferiore a trenta giorni è consentito il rimborso della spesa per il pernottamento in residenza turistico alberghiera di categoria corrispondente a quella ammessa per l’albergo, semprechè risulti economicamente più conveniente rispetto al costo medio della categoria consentita nella medesima località.
7. l’indennità di trasferta di cui al comma 1, lettera a) è aumentata del 50% e non trova applicazione la disciplina del comma 6;
8. i rimborsi dei pasti di cui al comma 5 sono incrementati del 30%.
13.
Agli
oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte nei limiti delle risorse già
previste nei bilanci dei singoli enti per tale specifica finalità.
Art.48
Trattamento di trasferimento
1.
3.
4.
Art.48 – bis
Segretari utilizzati presso l’Agenzia nazionale e la Scuola
Art.49
Copertura assicurativa
Art.50
Mensa
Art.51
Buono pasto
Parte IV
Estinzione del rapporto di lavoro
Art.52
Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro del segretario, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli artt.23 e 24, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell’anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge;
b) per dimissioni del segretario;
c) per decesso del segretario.
Art.53
Obblighi delle parti
1. Nel caso di cui alla lettera a) dell'art. 52, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L’Agenzia nazionale comunica comunque per iscritto all’interessato l’intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell’art. 52, l’Agenzia nazionale può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda del segretario per la permanenza in servizio oltre l’anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista. In entrambi i casi l’Agenzia nazionale informa contestualmente l’ente presso il quale il segretario presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono del segretario ai sensi dell’art.19, comma 5, del DPR n. 465/1997.
2. Nel caso di dimissioni del segretario, questi deve darne comunicazione scritta all’Agenzia nazionale, informando contestualmente l’ente presso il quale presta servizio o le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, nel rispetto dei termini di preavviso.
Art.54
Periodo di preavviso
1. Nei casi di risoluzione del rapporto con preavviso o con corresponsione dell'indennità sostitutiva dello stesso, i relativi termini sono fissati come segue:
a) 2 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 5 anni;
b) 3 mesi per i segretari con anzianità di servizio fino a 10 anni;
c) 4 mesi per i segretari con anzianità di servizio oltre 10 anni.
1. In caso di dimissioni del segretario i termini di cui al comma 1 sono ridotti alla metà.
2. I termini di preavviso decorrono dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese.
3. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l’osservanza dei termini di cui ai commi 1 e 2 è tenuta a corrispondere all’altra parte un’indennità pari all’importo della retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso. L’Agenzia nazionale, anche per i segretari utilizzati ai sensi dell’art.7, comma 1, del DPR n.465/1997 o comunque collocati in disponibilità, e le altre amministrazioni che si avvalgono dei segretari ai sensi dell’art.19, comma 5, dello stesso DPR n. 465/1997, hanno diritto di trattenere su quanto eventualmente dovuto al segretario, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi non dato, senza pregiudizio per l’esercizio di altre azioni dirette al recupero del credito.
5. E’ in facoltà della parte che riceve la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro di risolvere il rapporto stesso, sia all’inizio, sia durante il periodo di preavviso, con il consenso dell’altra parte. In tal caso non si applica il comma 4.
6. L’assegnazione delle ferie non può avvenire durante il periodo di preavviso. Pertanto, in caso di preavviso lavorato si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse
7. Il periodo di preavviso è computato nell’anzianità a tutti gli effetti.
8. In caso di decesso del segretario, l'Agenzia nazionale corrisponde agli aventi diritto l'indennità sostitutiva del preavviso secondo quanto stabilito dall'art.2122 del c.c. nonché una somma corrispondente ai giorni di ferie maturati e non goduti.
9.
Art.55
Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art.56
Trattamento di fine rapporto di lavoro
1. La retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del trattamento di fine rapporto di lavoro del segretario ricomprende le seguenti voci:
1. trattamento stipendiale di fascia;
2. indennità integrativa speciale;
3. retribuzione individuale di anzianità, ove acquisita;
4. retribuzione di posizione;
5. maturato economico annuale, ove spettante;
6. retribuzione aggiuntiva del segretario titolare di sedi di segreteria convenzionate;
7. diritti di segreteria.
Art.57
Previdenza complementare
Art.58
Disapplicazioni
di cui all’art.17 del DPR n. 465/1997.
|
|
|
|
Dichiarazione
congiunta n.1
Le
parti si danno reciprocamente atto che, ai fini di una compiuta ed equilibrata
regolazione degli effetti del convenzionamento delle sedi di segreteria sul
trattamento economico dei segretari interessati, in sede di revisione della
disciplina del DPR n.465/1997, il numero delle sedi convenzionabili sia
determinato sulla base di parametri che rendono coerente lo svolgimento della
funzione con le esigenze di efficienza ed efficacia dell’azione
amministrativa.
Dichiarazione congiunta n.2
Le
parti auspicano un sollecito espletamento dei corsi di cui al comma 9
dell’art.31 del CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 valevoli
per i segretari con più di nove anni e sei mesi di servizio.
Le parti si danno reciprocamente atto dell’impegno di pervenire alla definizione della disciplina generale relativa alle seguenti materie:
-
-
-
-
Le
parti, inoltre, concordano sull’esigenza che sia organicamente
ridisciplinata, in sede di revisione del regolamento approvato col DPR n.
465/1997, la materia delle convenzioni di segreteria, in modo da salvaguardare
la duplice esigenza della più efficace e produttiva utilizzazione del
segretario comunale, nel rispetto della professionalità da un lato, e,
dall’altro, di favorire le forme organizzative per l’esercizio associato
dei ruoli e delle funzioni, secondo lo spirito del T.UE.L. n. 267/2000.
A tal proposito occorrerà prevedere i limiti oltre i quali vengono a vanificarsi gli scopi per cui sono concepiti gli accordi convenzionali.
DICHIARAZIONE A VERBALE FPS-CISL
La FPS – CISL ritiene gravemente discriminatorio la normativa
prevista all’art.31, comma 1, lett.c), introdotta a modifica rispetto al
testo presiglato il 24.11.2000, che prevede uno sbarramento artificioso alla
possibilità di partecipazione al corso di specializzazione per la fascia A)
nel caso in cui non si sia prestato servizio almeno due anni in Enti tra 10001
e 65000 abitanti e la normativa dello stesso articolo c.4 che prevede la
permanenza obbligatoria per due anni in enti inferiori a 250.000 abitanti per
gli iscritti in fascia A.
Dichiarazioni delle OO. SS.
C.G.I.L.
– C.I.S.L. – U.I.L. e
Unione concordano nella necessità che in sede di revisione del regolamento
debbano essere introdotte le integrazioni
della disciplina sulla revoca in previsione di assicurare ogni forma di
garanzia, analogamente a quella prevista per tutta la dirigenza pubblica, ai
fini dell’uso corretto dell’istituto.
Dichiarazione a verbale CGIL
– CISL – UIL
Gli enti possono rinunciare alla riclassificazione ottenuta con il precedente ordinamento, ove la sede sia vacante ed intenda nominare il segretario fra gli iscritti nella fascia professionale corrispondente alla entità demografica dell’ente stesso, dovendo intendersi come regola generale quella della corrispondenza fra dimensione dell’ente e fascia di iscrizione del segretario.
DICHIARAZIONE A VERBALE CGIL-CISL- UIL-UNSCP
Il maturato
economico e la retribuzione individuale di anzianità spettanti ai segretari
che abbiano acquisito la qualifica dirigenziale a decorrere dall’1/1/1997,
devono essere attribuiti sulla base della stessa normativa applicata
precedentemente a tale data, tenendo conto del fatto che il D.Lgs. 31/03/1998
n. 80, con l’articolo 43, abrogando il comma 3 dell’articolo 72 del D.Lgs.
03/02/1993, ha restituito validità al D.Lgs. n. 681/82 e legge di conversione
n. 869/82.
DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI PER
IL BIENNIO ECONOMICO 2000 - 2001

Art.1
a.
b.
c.
d.
e.
Art.2
2. Le misure degli stipendi tabellari risultanti dall’applicazione dell’art. 1 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità premio di fine servizio, sull’indennità alimentare, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto.
3. I benefici economici risultanti dall’applicazione dell’art. 1 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal medesimo articolo al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale. Agli effetti dell’indennità premio di servizio, dell’indennità sostitutiva del preavviso, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto.
Art.3
Retribuzione di posizione
Livello A
1)
incarichi in enti metropolitani
L.74.420.000
2)
incarichi in enti oltre i 250.000 abitanti, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni
provinciali
L.58.458.000
3)
incarichi in enti fino a 250.000
abitanti
L.35.080.000
Livello B
1)
incarichi in enti superiori a 10.000 e
fino a 65.000 abitanti
L.24.443.000
2)
incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti
L.18.251.000
Livello C
1)
incarichi in enti fino a 3.000 abitanti
L.10.499.000
Livello A
1)
incarichi in enti metropolitani
L.83.000.000
2)
incarichi in enti oltre i 250.000, in comuni
capoluogo di provincia, in amministrazioni
provinciali
L.70.000.000
3)
incarichi in enti fino a 250.000
L.48..000.000
Livello
B
1)
incarichi in enti superiori a 10.000 e
fino a 65.000 abitanti
L.36.000.000
2)
incarichi in enti tra 3.000 e 10.000 abitanti
L.21.000.000
Livello C
1)
incarichi in enti fino a 3.000 abitanti
L.18.000.000
Gli
enti indicati nei numeri 2 e 3 del livello A e i numeri del livello B
ricomprendono anche quelli riclassificati; ai segretari comunali della ex nona
qualifica funzionale in servizio alla data del 31.12.1999 si applica la
retribuzione di posizione di cui al comma 2 del livello B.
3.
Gli Enti,
nell’ambito delle risorse disponibili e nel rispetto della capacità di
spesa, possono corrispondere una maggiorazione dei compensi dei commi 1 e 2.
Le condizioni, i criteri ed i parametri di riferimento per definire le
predette maggiorazioni sono individuate in sede di contrattazione decentrata
integrativa nazionale.
|
|
|
|