SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE E DEL CONSIGLIO DI STATO

 

SONO INAMMISSIBILI I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE PROMOSSI DA DUE REGIONI NEI CONFRONTI DI SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE. (Corte Costituzionale 26 febbraio 1998, n.29; in Gazzetta giuridica ItaliaOggi n. 12/98 p.14).

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzioni proposti da due regioni (Puglia e Lombardia) nei confronti dello Stato, con i quali si chiedeva l’annullamento delle sentenze della Corte Costituzionale dichiarative dell’inammissibilità di alcune richieste regionali di referendum popolare.

Tali ricorsi per conflitto di attribuzione si dimostrano, infatti, diretti a censurare il "modo in cui si è concretamente esplicata la giurisdizione della Corte"; propongono, pertanto, una impugnazione delle sentenze della Corte esclusa dalla Costituzione in modo esplicito all’art.137, comma 3.

L’esclusione dell’impugnazione delle decisioni della Corte riguarda qualsiasi tipo di impugnazione, qualunque sia lo strumento con il quale è richiesto il sindacato sulle decisioni della Corte Costituzionale.

Consiglio di Stato, Sez. VI, 16 gennaio 1998, n. 80

La mancata osservanza del dovere di portare la motivazione del provvedimento nella sfera di conoscibilità legale del destinatario non fa decorrere il termine di impugnazione

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n.13/98 - Giurisprudenza amministrativa pagg. 21-22)

 

Il Consiglio di Stato ribadisce che il dovere, imposto all'amministrazione dall'art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241, di comunicare integralmente la motivazione del provvedimento non è fine a se stesso, ma è correlato al principio secondo cui, ai fini della decorrenza dei termini, la piena conoscenza del provvedimento di impugnazione presuppone la consapevolezza dei vizi che lo rendono non solo incidente nella propria sfera giuridica, ma anche lesivo della stessa. Di conseguenza, nel caso in cui non sia osservato il dovere di portare a conoscenza del destinatario la motivazione (anche per relationem) del provvedimento amministrativo, il destinatario non potrà acquisire la conoscenza della lesività e, pertanto, il termine di impugnazione non inizierà a decorrere.

ANNOTAZIONE della Segreteria Generale:

Al fine di garantire la piena conoscenza del provvedimento amministrativo occorre, pertanto, che la motivazione del provvedimento sia comunicata integralmente al destinatario. Nel caso di motivazione "per relationem", e cioè di motivazione non risultante dal corpo del provvedimento finale, ma dagli atti compiuti nel corso dell'iter procedimentale (pareri, proposte, rapporti tecnici), sembrerebbe opportuno allegare, almeno nelle parti essenziali, il documento contenente la motivazione cui si rinvia.

Il termine per l'impugnazione del provvedimento amministrativo non inizia, infatti, a decorrere laddove il provvedimento comunicato al destinatario non sia corredato dall'integrale motivazione.

Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 1998, n. 158

Limitato il potere di annullamento della concessione edilizia in via di autotutela in presenza di situazioni consolidate

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n.13/98 - Giurisprudenza amministrativa pag. 22)

La sentenza ritiene illegittima l'ordinanza con la quale il sindaco del comune abruzzese di Campo di Giove aveva annullato, in via di autotutela, la licenza edilizia rilasciata nel 1957 a un'impresa privata per la costruzione di cinquantotto miniappartamenti, nonché i provvedimenti successivi di voltura della concessione ad altra società e di variante dell'originario progetto.

Il Consiglio di Stato osserva che la giurisprudenza, in tema di annullamento di ufficio della licenza edilizia, ha costantemente affermato che deve sussistere, oltre alla verifica dell'illegittimità del rilascio, un interesse pubblico autonomo che giustifichi il particolare sacrificio imposto al privato. Tale interesse pubblico è in re ipsa soltanto quando l'annullamento intervenga a breve distanza temporale dal provvedimento di rilascio. Viceversa, allorché l'interesse privato del titolare della concessione si sia consolidato, per il trascorrere del tempo e per le iniziative già assunte, l'amministrazione deve procedere secondo un criterio di proporzionalità, o del minimo prezzo, perseguendo l'interesse pubblico primario con il minor aggravio degli interessi secondari.

In base a tali principi, la decisione del Consiglio di Stato ha censurato, nel caso in esame, l'operato dell'Amministrazione per non aver indicato le specifiche esigenze pubbliche che imponevano l'adozione della misura estrema dell'annullamento d'ufficio della licenza edilizia. Inoltre, l'Amministrazione avrebbe dovuto considerare e verificare la possibilità di rendere compatibile la costruzione con gli indici di edificabilità, mediante la richiesta al privato di procedere, entro un congruo termine, all'asservimento alla costruzione stessa di un ulteriore porzione di terreno di sua proprietà e riservandosi di procedere all'annullamento d'ufficio della licenza solo ove il privato non avesse conformato la condizione giuridica della sua proprietà alle previsioni urbanistiche vigenti.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 139

E' impugnabile l'atto amministrativo in itinere conosciuto dagli interessati nel contenuto corrispondente a quello dell'atto poi effettivamente emanato

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n.13/98 - Giurisprudenza amministrativa pag. 24)

La decisione ha confermato la sentenza, con la quale era stato accolto il ricorso dei titolari di due farmacie contro il provvedimento con il quale il sindaco del comune di Giulianova aveva autorizzato il trasferimento della farmacia comunale in locali posti a distanza inferiore a mille metri da entrambi gli esercizi farmaceutici dei ricorrenti.

La decisione è rilevante per la particolarità della vicenda processuale. Il ricorso introduttivo del giudizio in primo grado era stato, infatti, proposto dai due farmacisti avverso un atto non ancora venuto ad esistenza al momento della notificazione del gravame, essendo questa intervenuta (10 gennaio 1990) prima che il sindaco adottasse la determinazione con cui autorizzava il trasferimento della farmacia comunale (13 gennaio 1990). Ciò nonostante il Consiglio di Stato ha respinto, in via preliminare, l'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal Comune appellante, rilevando che alla conoscenza, da parte degli interessati, del contenuto dell'atto lesivo (risultante, nel caso in esame, da notizie di stampa e da un atto di diffida diretto al Comune) potevano ricollegarsi conseguenze lesive, data la corrispondenza dell'atto in itinere con quello poi effettivamente emanato e quindi oggetto di impugnazione.

Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 gennaio 1998, n. 142

Ha valenza interpretativa generale il principio che il requisito del servizio di ruolo in una determinata qualifica deve intendersi quale servizio effettivamente prestato, a nulla rilevando la fictio iuris della retrodatazione giuridica della nomina

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n.13/98 - Giurisprudenza amministrativa pag. 25)

La sentenza ha affermato che, nell'ambito di una procedura concorsuale interna indetta dalla regione Campania, finalizzata alla scelta di dirigenti da preporre ai servizi amministrativi in cui è articolata la giunta, era stato attribuito illegittimamente il punteggio previsto dal bando per il servizio di ruolo prestato nel nono livello e nella carriera dirigenziale ad un ampio numero di concorrenti che avevano conseguito le suddette qualifiche soltanto pochi giorni prima dell'indizione del concorso, sebbene con retrodatazione della nomina ai fini giuridici.

Il Consiglio di Stato ha argomentato che la decorrenza retroattiva della nomina a un certo impiego o qualifica, essendo una fictio iuris, sia di stretta interpretazione e operi soltanto per gli effetti in relazione ai quali è espressamente prevista.

Il Consiglio ha, inoltre, affermato che dalla legislazione statale sul pubblico impiego, con la quale deve armonizzarsi quella regionale ai sensi dell'art. 117 Cost., può desumersi un principio generale, secondo cui quando una determinata anzianità costituisce requisito per l'ammissione a un concorso interno ovvero titolo valutabile, in difetto di diversa specificazione il servizio cui fare riferimento è quello effettivo e non quello riconosciuto retroattivamente in via di fictio iuris.

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300

Ai fini dell'efficacia ex tunc della pronuncia amministrativa di interpretazione di un precedente atto della stessa autorità sono irrilevanti i requisiti formali dell'atto

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n. 16/98 - Giurisprudenza amministrativa, pagg. 28-29;

il testo della sentenza è pubblicato nella Parte IV, Documenti, sez. Giurisprudenza amm., pag 54)

Per il principio della libertà delle forme, non è invalida né inefficace una pronuncia amministrativa autointerpretativa (cioè diretta a chiarire il contenuto di un atto ad opera della stessa autorità amministrativa che lo ha emanato), sebbene espressa nella forma di semplice nota e non nella forma di decreto. E' infatti sufficiente che in essa siano identificabili l'autorità emanante, l'oggetto, il contenuto dispositivo e la sottoscrizione. Il carattere interpretativo di un atto amministrativo, da cui deriva la sua efficacia ex tunc, si desume poi dalla sua reale corrispondenza al provvedimento interpretato.

La decisione in esame ha riconosciuto il carattere di atto interpretativo, con la conseguente sua efficacia ex tunc, alla nota con cui il prefetto di Venezia -commissario delegato per la ricostruzione del teatro "La Fenice"- aveva precisato alle imprese partecipanti all'appalto-concorso per la ricostruzione del teatro stesso, e in risposta a un dubbio prospettato da una di esse, l'esatto oggetto della progettazione esecutiva, nel senso che essa doveva riguardare anche "l'intera area ala sud del teatro (da terra a tetto)". La sostanziale corrispondenza dell'atto interpretativo con quello interpretato, necessaria perché al primo possa appunto riconoscersi la natura di atto interpretativo e non innovativo, è stata poi dal Consiglio di Stato ritenuta sussistente, nel caso in esame, perché in sostanza varie espressioni usate nella relazione preliminare al progetto per la ricostruzione del teatro facevano chiaramente intendere che gli atti di gara riguardavano l'organismo edilizio nei profili strutturali, e dunque nella sua globalità, e non la sola porzione destinata alla rappresentazione teatrale con le relative pertinenze.

 

 

Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 1998, n. 300

In tema di appalto-concorso è preclusa in sede giurisdizionale la valutazione del carattere sostanziale o no della difformità del progetto presentato dal progetto di massima

(Gazzetta Giuridica, Giuffré, Italia Oggi n. 16/98 - Giurisprudenza amministrativa, pag. 31;

il testo della sentenza è pubblicato nella Parte IV, Documenti, sez. Giurisprudenza amm., pag 54)

Il Consiglio di Stato, richiamandosi a giurisprudenza costante (Cons. St., sez V, 12 ottobre 1984, n. 740; Cons. St., sez. V, 4 agosto 1986, n. 397; Cons. St., sez. V, 22 novembre 1986, n. 592; Cons. St., sez. V, 13 febbraio 1993, n. 265; Cons. St., sez. V, 13 maggio 1995, n. 761), ribadisce che è illegittima l'aggiudicazione di un appalto-concorso, ove risulti che il progetto aggiudicatario è difforme da quello previsto dal bando di gara. Precisa, peraltro, che non è possibile, in sede di giudizio di legittimità, compiere valutazioni di tipo quantitativo circa la rilevanza della difformità o il loro carattere sostanziale o no, specialmente allorché tali valutazioni siano già state compiute dall'autorità amministrativa. La decisione in esame chiarisce, infine, che neppure è possibile tenere conto dell'incompletezza del progetto attribuendogli un minor punteggio per il valore tecnico ed estetico dell'opera, a causa dell'impossibilità giuridica di assorbire l'inammisssibilità del progetto in una valutazione di minor pregio.

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