Da La Gazzetta del Sud – 12 ago 1998

 

La Bassanini bis e i segretari comunali

ARBITRARIA LA REVOCA IMMOTIVATA

 

Per primo il TAR Lombardia - Sezione di Milano - ( con ordinanza 1613 del 3.6.98), poi il Tar Calabria - Sede di Catanzaro - ( con ordinanza n. 632 3.6.98) ed ancora il Tar Puglia - Sezione di Lecce - ( con ordinanza n. 725 del 2.7.98 ) e il Tar Friuli Venezia Giulia - Sezione di Trieste - ( con ordinanza n. 137 del 3.7.98), hanno sospeso le cosiddette " comunicazioni di non conferma" del segretario comunale ( previste dai combinati disposti dei commi 70 e 81 dell'art. 17 della legge 1127 del 15.5.97 - meglio nota come legge " Bassanini bis" - e dall' art. 15 del suo regolamento attuativo approvato con Dpr 465 del 4.12.97), riconoscendo sia il fumus boni juris delle richieste di sospensiva dei segretari non confermati che il danno grave e irreparabile che le non conferme comportano. Ve ne sono state - però - altre diametralmente opposte e contrarie, emesse dai Tar del Lazio di Bari, di Firenze e della stessa Lombardia, Sezione staccata di Brescia.

A " fare giustizia" tra le opposte tendenze del Tar del Lazio e di diversi Tar regionali , è intervenuta la clamorosa ordinanza ( inappellabile, ancorchè anch' essa interlocutoria ) della sezione V del Consiglio di Stato n. 1561 del 29.7.98, che ha rigettato il ricorso in appello del sindaco di Alliste LE ) avverso l' ordinanza di sospensiva del Tar Puglia - Sezione di Lecce - confermando la decisione del Tar pugliese e "ritenendo che dall' esecuzione del provvedimento impugnato in primo grado deriva, per l 'originario ricorrente ( il segretario del comune di Alliste, nda ), un danno grave e irreparabile, così come previsto dall' art. 21 dell' ultimo comma del citato art. 21" ( legge 6.12.1034, nda ).

Il Consiglio di Stato, così decidendo, ha anche "riconosciuto" il bonus fumi iuris nella richiesta di sospensiva del segretario non confermato da un atto "immotivato" e "gravemente dannoso". E alla luce di detta importantissima decisione, escono rafforzate le ordinanze favorevoli ai segretari dei Tar: di Milano ( basata - espressamente - anche sulla circostanza che "l' atto impugnato non è sorretto da alcuna motivazione"), di Catanzaro, di Trieste e di Lecce ( che hanno rilevato in re ipsa, tacitamente e/o espressamente, sia il fumus boni juris che il danno grave e irreparabile).

Inoltre la decisione del Consiglio di Stato( la prima sulla nuova normativa, che modifica lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali ), provocherà - sicuramente - effetti dirompenti sulle comunicazioni di non conferma di oltre 1.500 segretari comunali e di circa 20 segretari provinciali , effettuate dal 7 Marzo al 6 maggio 1998, in applicazione del combinato disposto del comma 70 art. 17 legge 127/97 ( che prevede la nomina del segretario, da parte dei sindaci e dei presidenti di Provincia, dal 60. al 120. giorno successivi alla data del loro insediamento), del comma 81 ( che riguarda le sedi di segreteria vacanti) e dell' art. 15 del regolamento attuativo 405/ 97 ( che prevede , in sede di prima attuazione, la facoltà di nomina del segretario "di fiducia" anche per i sindaci e presidenti di provincia "in carica", e quindi per tutti i sindaci, dal 60 al 120 giorno successivo alla data di entrata in vigore del regolamento 465/97, previa comunicazione di non conferma al segretario titolare).

 

Inoltre, alla luce dell' ordinanza del Consiglio di Stato ( che ha riconosciuto il fumus boni juris della richiesta di sospensiva ) assume rilevanza anche l' ordinanza del Tar di Brescia che, pur avendo respinto il ricorso del segretario, ritenendo che "il danno non risulta né grave né irreparabile" e che "data la natura fiduciaria dell' incarico, la motivazione non appare necessaria", ha però - per inciso - rilevato che il comma 6, ultimo periodo, dell' art. 15 del regolamento 465/97, " prevede uno specifico sub procedimento, con propria scansione temporale , pare autorizzare il superamento del termine di 120 giorni, di cui all' art. 17 del comma 70 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ponendosi così in contrasto con tale ultima norma di rango primario".

 

 

 

Carmelo Ioculano

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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