Al Sig.Presidente dell’Amministrazione Provinciale di
B E N E V E N T O
Ai Sigg.Sindaci della Provincia di
B E N E V E N T O
Al Sig.Prefetto di
B E N E V E N T O
All’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Via del Tritone, 125
00187 R O M A
All’Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo
dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione regionale Campania
Centro Direzionale Is.G1 Sc.D11
80143 N A P O L I
All’On.le Adriana Vigneri
Sottosegretario presso il Ministero dell’Interno
R O M A
Al Sig.Presidente dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani (A.N.C.I.)
Via dei Prefetti, 46
00186 R O M A
Al Sig.Presidente dell’Unione Province d’Italia
Piazza Cardelli, 4
00186 R O M A
Al Ministero dell’Interno
Direzione generale dell’Amministrazione Civile
Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali
R O M A
Oggetto: circolare del 30.6.99, n° 2/99 del Ministero dell’Interno – Direzione Generale dell’Amministrazione Civile – Direzione Centrale dei Segretari comunali e provinciali.
La circolare in oggetto, emessa dal Prefetto Claudio Gelati allo scopo, pare, di adombrare un’incumulabilità della retribuzione di Segretario Comunale o Provinciale con il compenso per le funzioni di Direttore Generale concesso ai Segretari incaricati di tale funzione, ha provocato una necessaria riflessione ed un doveroso chiarimento da parte di chi si trova direttamente coinvolto nella polemica e desidera puntualizzare gli aspetti principali della questione. Le motivazioni che hanno spinto il predetto Dirigente a scrivere la circolare, che ha suscitato peraltro anche la reazione sdegnata dell’on. Adriana VIGNERI, Sottosegretario con delega del Ministro dell’Interno, che ha sconfessato in pieno le tesi del Prefetto con dichiarazione pubblica apparsa sulla stampa del 2/8/99 (Il Sole-24 ore), non sono note e questo fatto accresce interrogativi e perplessità sia nelle Amministrazioni Locali sia tra i Segretari Comunali.
A seguito dell’invio della Circolare attraverso le varie Prefetture a tutti i Comuni, abbiamo saputo che, dopo due anni dall’entrata in vigore della legge Bassanini (n° 127/97) con il passaggio dei Segretari Comunali alle dipendenze dell’Agenzia Autonoma, costituita e funzionante, esiste ancora, presso la Direzione Generale dell’Amministrazione Civile dell’Interno, una Direzione Centrale dei Segretari Comunali e Provinciali. La norma contenuta nel DPR 4.12.97, n° 465, " Regolamento recante disposizioni in materia d’ordinamento dei Segretari Comunali e Provinciali in virtù dell’Art. 17 comma 78 della legge 15.5.97, n° 127 ", che all’art. 1 comma due, così recita: " L’Agenzia, fino all’attuazione dei Decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri, in attuazione della legge 15.5.97, n° 59, è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno ", non ha determinato né la modifica né la soppressione della vecchia Direzione centrale dei Segretari Comunali e Provinciali che continua ad occuparsi dei Segretari, anziché occuparsi di vigilanza sull'Agenzia come previsto dalla riforma.
Se il Ministero deve esercitare un’attività di vigilanza solo sull’Agenzia, qual è il motivo per il quale resiste una Direzione Centrale dei Segretari?
Il Direttore Generale dell’Amministrazione Civile sembra attribuirsi una competenza a adottare e divulgare a tutti i Comuni d’Italia, disposizioni sui Segretari Comunali e sul loro rapporto di lavoro basate su argomentazioni e impostazioni discutibili, su interpretazioni contrarie alla lettera della norma e ispirate ad indirizzi politici assolutamente contrastanti con quello del Sottosegretario on. Vigneri: si può con una circolare far rientrare nella competenza del Ministero una pretesa regolazione di rapporti retributivi riguardante dipendenti d’altra Amministrazione Autonoma e non più del Ministero dell’Interno?
Si può persino pretendere di dettare indirizzi e dare prescrizioni sull’esercizio di poteri riguardanti l’Amministrazione Locale e per essa, nella competenza di Sindaci e Presidenti?
Il rapporto Segretario - Amministrazione Locale, come recita l’art. 15 del DPR n° 465/98: " Spettano al Sindaco o al Presidente della Provincia le attribuzioni in ordine al rapporto funzionale del Segretario con l’Ente locale presso il quale il Segretario presta servizio e in ordine agli istituti contrattuali connessi con tale rapporto", è demandato alla gestione dei Sindaci come si riconosce anche nella stessa circolare ministeriale.
In essa si accetta la tesi che le funzioni di "Direttore Generale" comportano "responsabilità e compiti distinti e separati da quelli spettanti al Segretario" perciò vanno considerate " funzioni aggiuntive tipiche d’altra figura professionale per l’espletamento delle quali vi sarebbe titolo d’emolumenti ulteriori e separati, da cumularsi col trattamento economico complessivo spettante al Segretario Comunale": come si può giustificare dopo tali affermazioni il diniego al riconoscimento di un sacrosanto diritto ad un compenso particolare ed aggiuntivo?
Quale validità può avere in tale discorso la motivazione che un cumulo di retribuzioni potrebbe essere giustificato solo dalla presenza di disposizioni contrattuali, quando invece la norma non intende contrattualizzare tale compenso, specialmente nella fase di prima applicazione, quando il suo ammontare è lasciato alla libera determinazione dei Sindaci nell’ambito della strutturazione di un rapporto meramente fiduciario e basato su un " intuitu personae " che non viene meno per effetto della qualifica di Segretario rivestita dal Direttore incaricato?
Il sistema sia costituzionale che di normazione generale, fuori del quale si vorrebbero mettere i Segretari, prevede invece, come dimostra il caso della legge 191/97 Bassanini ter, la possibilità offerta ai Sindaci di affidare funzioni dell’attività amministrativa di gestione ai responsabili dei servizi e di riconoscere loro per tale incarico, un’indennità determinata localmente, fino a quando la stessa non sia disciplinata a livello di contrattazione nazionale (comma 13°-art.2).
La Costituzione contiene altresì il principio codificato nell’art. 36, che garantisce la proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità del lavoro svolto, così come quello codificato nell’art.3 che sancisce l’eguaglianza tra i cittadini (e tra questi anche tra i dipendenti comunali o Segretari Comunali che sono destinatari d’incarichi gestionali e di risultato).
Nella circolare in oggetto si "raccomanda" che in sede di contrattazione collettiva sia tenuta in debita considerazione l’esigenza di regolare il caso disciplinando il regime economico " a far data dal 18.5.1997 " (data d’entrata in vigore della L. n° 127/97 – N.d.R.): con ciò si riconosce contraddicendo quanto tentato di sostenere nella prima parte, che è pienamente legittimo un compenso concesso per le funzioni di Direttore Generale espletate dal Segretario con cumulo al trattamento economico di Segretario stesso salvo però, doverlo considerare come acconto e salvo conguaglio, una volta che per effetto della contrattazione collettiva, "in itinere" si avesse una differente determinazione dell’ammontare relativo. La polemica, contenuta nella circolare se fosse stata proposta in questi termini, sarebbe potuta rientrare se non nell’alveo della piena competenza ministeriale, almeno in quello del buon senso e dare persino un contributo di chiarezza e di comprensione di un particolare aspetto del fenomeno della coincidenza della figura del Segretario e del Direttore Generale originato dall’entrata in vigore della riforma.
Ma a tale punto viene spontaneo chiedersi: qual era la necessità di sollevare un polverone così grosso quando si è nell’attesa di un rinnovo contrattuale che potrebbe regolare definitivamente la materia?
Prima si cerca di dire e poi di contraddire, a volte s’interpreta altre volte si raccomanda: qual è lo scopo che si vuole raggiungere?
Forse quello di sabotare una riforma sin dai suoi primi passi?
Forse di ridurre al silenzio con sospetti o illazioni vaghe una categoria professionale responsabile quanto preparata, da gestire paternalisticamente quanto arbitrariamente in un impossibile sogno di restaurazione del precedente regime?
O di fomentare un conflitto tra Segretari e Sindaci dopo aver introdotto un’atmosfera di dubbio sulla liceità di un compenso?
Perché un compenso previsto e garantito diventa opinabile se attribuito ai Segretari, mentre resta indiscutibile se attribuito a convenzionati esterni, che potrebbero essere persino privi di qualunque requisito obiettivo di preparazione e d’esperienza tecnica?
Perché per i Direttori Generali non Segretari Comunali non sussiste alcun’esigenza di parametrazione o di contrattualizzazione del compenso? Avremmo più facilmente compreso un intervento del Prefetto Gelati per ipotizzare congrui e certi parametri di calcolo, non per avanzare insinuazioni, dubbi, reticenze, contraddizioni, indicazioni di pretese opportunità di comportamenti amministrativi basati solo su timori e su insicurezze che allontanano anziché favorire la soluzione ai problemi.
Essi restano, invece, sul tavolo e minacciano di disperdere, nella fumosità delle disquisizioni, le energie e le professionalità che garantiscono l’agibilità delle istituzioni e si basano sulla fiducia interpersonale che garantisce l’organizzazione e la funzionalità delle Amministrazioni Comunali.
Noi rivolgiamo un appello ai colleghi interessati e a tutta la categoria dei Segretari, affinché come l’on. Sottosegretario Vigneri ha ben compreso, sappiano riconoscere certe dimostrazioni d’insofferenza verso la riforma e verso un corretto rapporto con le Autonomie Locali che certi ambienti osteggiano anche con insinuazioni e con disperati tentativi di sabotaggio. Una rafforzata partecipazione al processo di sviluppo e al raggiungimento degli obiettivi posti dalle Amministrazioni Locali nell’ambito della riforma Bassanini, porterà alla creazione di un rapporto di più proficua collaborazione tra gli Organi dei Comuni e delle Province e i Segretari. Questo processo potrà essere sostenuto notevolmente dal Ministero dell’Interno, solo se esso modificherà vecchi comportamenti negativi quanto paternalistici privilegiando un nuovo rapporto di collaborazione costruttivo, finora poco soddisfacente, ma destinato a svilupparsi se il Sottosegretario continuerà a seguire con l’attenzione e l’obiettività, questa volta dimostrata, le sorti della categoria e del suo ruolo nell’ambito delle Autonomie Locali.
FIRMATO I COMPONENTI IL COMITATO DI COORDINAMENTO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI DI BENEVENTO PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL COMUNE DI MONTESARCHIO (BN)