PASSATE LE VOTAZIONI SI ODON LE AGENZIE FAR FESTA....!
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Parafrasando il verso del grande Leopardi, passate le elezioni (regionali e referendarie), vale a dire ciò che ai Governanti di tutti i livelli interessa veramente, si odon le Agenzie, l’Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo, tramite il suo neo Presidente ed i suoi componenti, nonché l' ARAN, far festa, in quanto una volta ancora ritengono che, passati tali adempimenti, sia giusto "far la festa" ai segretari, già duramente colpiti dal Decreto Vigneri (nr.8/99).
Sono passati quasi tre anni dalla scadenza dell'ultimo contratto collettivo di lavoro, con il relativo accordo aggiuntivo del settembre 1995 e la categoria non ha ancora un nuovo contratto. In data 20 gennaio 2000, non appena proclamata una giornata di sciopero della categoria, il Ministro della Funzione Pubblica Bassanini, si è degnato di convocare le rappresentanze sindacali della categoria, per invitarle a collaborare e, tessendone abilmente le lodi, a desistere, in vista delle elezioni regionali, con la promessa di una sollecita integrazione della direttiva Prodi del 4.10.1998, nel senso auspicato dalle delegazioni sindacali, al fine di poter sbloccare celermente il tavolo delle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro. Sospeso fin troppo repentinamente ogni sciopero, la direttiva integrativa del Ministero della Funzione Pubblica all'Aran, per la riapertura delle trattative, è stata emessa dopo oltre due mesi, sotto le elezioni, in data 30.3.2000, così da calmare sul nascere qualsiasi proposito di azione sindacale. Sono passate le elezioni regionali del 16.4.2000, vi è stato l'incontro accademico del 20 aprile a Roma, con l'Aran e poi con la promessa della predisposizione di un testo contenente tutte le disposizioni di legge e regolamentari e contrattuali ancora in vigore, per la categoria, si è atteso l'esito dei referendum del 21 maggio ed ora eccoci alla prima metà del mese di giugno, con le vacanze ormai imminenti e tutto tace, ma solo per quanto riguarda la vicenda contrattuale!
A parlare, sono da un lato i componenti dell'Agenzia, che con la delibera del C.di A. del 28/2000 hanno tentato di anticipare alcune bislacche affermazioni contenute nell'integrazione della direttiva del 30.3.2000, quale quella che tutti i segretari sono professionisti pubblici, collaboratori delle amministrazioni locali, espressione per altro smentita dal dettato legislativo anche nel testo inserito nel T.U. di riordino delle Autonomie Locali e quindi negando l'esistenza dell'urgente questione relativa al riconoscimento della dirigenza a tutti i segretari. Anzi, di più, un componente dell' Agenzia da un lato, più realista del re, lasciandosi per così dire, prendere la mano, ha pubblicamente affermato in un suo intervento durante il convegno di Roma dedicato al forum della P.A., che l'albo dei segretari deve essere aperto, smentendo in tal modo non solo la stragrande maggioranza dei colleghi, ma anche la stessa organizzazione sindacale che afferma di voler rappresentare. Il neo Presidente dell'Agenzia, che è anche vice presidente dell'A.N.C.I., dopo aver ribadito a Firenze, in un convegno, davanti ai colleghi della Toscana, tenutosi ai primi di Aprile, che non si possono ancora mantenere i pascoli chiusi, come se i segretari fossero delle pecore e il pascolo fosse l'albo e ha rimarcato che il rinnovo del contratto sarebbe dovuto procedere di pari passo con le modifiche alla legge 127/97 ed al relativo regolamento di attuazione.......
A completare questo quadro, in una successiva intervista, lo stesso presidente dell'Agenzia dichiarava di ritenere opportuno che "si debba obbligare coloro che non condividono la riforma o che non l'hanno capita, ad adeguarsi".
Sarebbe interessante chiedere al Presidente dell' Agenzia a che cosa dovrebbero adeguarsi coloro che dissentono da una riforma che se fosse presa in considerazione dalla Corte Costituzionale, sarebbe del tutto riconosciuta illegittima alla luce di numerosi principi della Costituzione e che, appunto proprio per evitare tale esame il cui esito è previsto dal Governo attuale e dal Ministro Bassanini, viene continuamente ritoccata, nell'evidente tentativo di bloccare gli interventi dell'Autorità Giudiziaria che in molte parti d' Italia a tutti i livelli sta tentando di riportare i principi costituzionali e di legalità
anche nel settore ora disciplinato dalla legge 127/97 e dal DPR 465/97 e da molte contraddittorie deliberazioni della stessa Agenzia Nazionale, che confliggono apertamente perfino con alcuni dei principi sanciti nella riforma del 1997-98.
Altri augelli si odon cantare sulle sventure che affliggono questa categoria: l'U.N.S.C.P, per bocca di un suo autorevole rappresentante a livello nazionale, in un intervento riportato sul bollettino dei segretari, diffuso via internet dal collega Carlo Saffiotti ed unico reale strumento di corretta informazione e dibattito per le problematiche della categoria, rivolgendosi ai colleghi, ha illustrato la teoria secondo la quale la dirigenza, per chi non ce l'ha, e, secondo quanto si desume da tale intervento, non l'avrà mai, non serve a nulla, in quanto gli stipendi saranno gli stessi per tutti i segretari, né condividiamo l'impostazione che sempre proveniente da questi personaggi, vuol inchiodare i segretari all'attuale ripartizione in cinque fasce professionali, mantenendo il limite de 10.000 abitanti o magari elevandolo ai 15.000 o limitando tale riconoscimento ai Comuni nella dotazione organica dei quali sono previsti i dirigenti, per il riconoscimento della dirigenza....
Con i chiari di luna che assillano i bilanci di tanti piccoli Comuni, riteniamo nostro dovere ricordare anche a questi colleghi che la dirigenza l'hanno già conseguita e che quindi la conserveranno come patrimonio irrinunciabile della loro sfera giuridica, anche in caso di mobilità verso altre PP.AA., che se l'albo dovesse essere aperto a tutti, foss'anche a quelli in possesso dei diplomi di laurea prescritti, si finirebbe per coinvolgere la stragrande maggioranza dei colleghi nella mobilità ed allora la qualifica dirigenziale, potrebbe servire per un passaggio dignitoso e meritato verso altre PP.AA...
Esponenti ad alti livelli dell' U.N.S.C.P. vanno cianciando in giro tra i colleghi di contratti plurimilionari per tutti, dell'inutilità della dirigenza e che il rinnovo del C.C.N.L. è oramai cosa fatta, ma la realtà, come possiamo vedere è ben diversa. ed allora ecco i convegni autocelebrativi dei soliti noti, in pompa magna, corsi come il Merlino, che dovrebbero, secondo le notizie di radio scarpa, far toccare a tutti la dirigenza, quasi per un incantesimo. Si tratta solo di ciance e di un disperato tentativo di illudere ancora una volta una categoria, già messa duramente al tappeto da violente riforme calate dall'alto a suon di decreti legge e di voti di fiducia nelle Camere del Parlamento, pegno offerto dall'attuale maggioranza politica al partito dei sindaci dei grandi comuni. A tutti coloro che hanno avuto la rocambolesca possibilità di partecipare al corso Merlino, è stato concesso finalmente di verificare con i propri occhi quale organizzazione e quale profilo ha attualmente l'attività didattica della scuola centrale di Roma e come sono utilizzati fondi ad essa destinati....,
Riteniamo giunto il momento di dire chiaramente ai colleghi come stanno veramente le cose e che è ora di finirla di illudere o, peggio, ingannare, la categoria, facendo finta di ignorare l'amara realtà che tanti colleghi stanno vivendo quotidianamente o in servizio o in disponibilità: centinaia e centinaia di colleghi si sono visti collocare in disponibilità, senza che ricorresse neppure la giusta causa di risoluzione del rapporto di servizio con la sede, ex L.604/1966 e senza alcun procedimento di revoca e la loro professionalità è stata gettata al vento. Possiamo ancora permettere che un sistema del genere,. anche oltre i limiti di tempo previsti, tramite il ricorso indiscriminato a costituzioni e scioglimenti di convenzioni, senza limiti dimensionali e numerici degli enti, di fatto produca una drastica riduzione dei posti di lavoro e l'esclusione di una quota così rilevante di risorse umane e professionali? Lo stesso presidente dell'Agenzia Nazionale ha dovuto ammettere che la spesa sostenuta dall'agenzia per questa stortura del sistema, che per altro non riesce a garantire la copertura di centinaia di piccoli comuni in particolare nel nord Italia, sta divenendo via via insostenibile, mentre langue l'attività di riscossione anche coattiva a carico degli enti inadempienti delle quote di contribuzione spettanti all'Agenzia sessa.
Allora non si vede per quali motivi chi pretende ancora di rappresentare questa categoria a Roma, non abbia ritenuto doveroso, dopo queste solenni prese in giro, proclamare immediate azioni di lotta su tutto il territorio nazionale e compiere anche gesti clamorosi ed ogni sforzo per unire la lotta dei segretari, con quella di altre categorie altrettanto bistrattate nel settore pubblico e in quello privato.
Da alcune parti politiche, che guidano l'attuale governo, non si fa mistero dell'intenzione di aprire l'albo dei segretari, per...collocarvi, a spese degli enti locali, portaborse di ogni tipo, con una caduta verticale del residuo livello di legalità e di prestigio di cui le Autonomie Locali ancora godono.
Se un albo della dirigenza deve esserci ed in questo devono trovare posto tutti i segretari ed i segretari, siano o no anche direttori generali, riteniamo assolutamente necessario che tutti i colleghi in servizio ed in disponibilità, siano riconosciuti dirigenti ed in particolare, avendo avuto comunque la direzione di tutto l' apparato amministrativo del comune o della provincia, siano riconosciuti come forniti di una qualificazione professionale aggiuntiva, quella di dirigenti generali ed inoltre che le modalità di accesso all'albo della dirigenza siano le stesse previste per l'accesso alla professione di segretario comunale.
Solo una seria preparazione e selezione all'ingresso della carriera potrà mantenere alla dirigenza ed in particolare al settore più qualificato della stessa, ai segretari-direttori il prestigio professionale sufficiente ad evitare l'estinzione della categoria e l'immersione della dirigenza e quindi, di seguito, anche dei direttivi degli enti locali nel mare grigio della mediocrità professionale e nello scadimento del prestigio e della qualità della prestazione professionale.
Venezia, lì 6 giugno 2000
Il Coordinamento Regionale FPS-CISL per i
Segretari Comunali e Provinciali
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All’A.RA.N. - Via del Corso, 476 00186 ROMA
Racc.
a.r.
OGGETTO:
C.C.N.L. Segretari Comunali e Provinciali
Con
riferimento agli impegni assunti da Codesta Agenzia in merito alla
prosecuzione delle trattative entro il corrente mese di maggio per
l’accordo applicativo del C.C.N.L. – Comparto Autonomie locali
– riguardante i Segretari comunali e provinciali si sollecita
l’urgente convocazione.
E’ inutile sottolineare lo stato di estremo disagio della categoria che ormai è rimasta l’unica senza contratto di lavoro. Tale situazione, peraltro, è ancora più delicata perché di fatto impedisce la piena attuazione della riforma a diversi anni dalla sua entrata in vigore.
Nel
ribadire lo stato di estremo disagio della categoria, si rimane in
attesa di una sollecita urgente convocazione.
IL SEGRETARIO NAZIONALE
Dott. Carlo Paolini
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A
tutti i componenti del
Consiglio Nazionale
Loro sedi
OGGETTO:
Convocazione Consiglio Nazionale
Il Consiglio Nazionale
è convocato presso la sala convegni dell’Hotel Mediterraneo –
Via Cavour n. 15 – Roma, il giorno sabato 10 giugno 2000 alle
ore 10,00 per la trattazione del seguente O.d.G.:
-
Contratto: stato delle trattative e iniziative da assumere;
- Corsi di qualificazione per
iscrizione alle fasce professionali: proposta dell’Agenzia;
- Varie ed eventuali.
Cordiali saluti.
Il Presidente del Consiglio Nazionale
Maria Angela Danzì
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Da Maria de Zio breve risposta a Luigi Meconi
Sui segretari comunali e provinciali
di Aldo Finati
Presidente TAR Calabria
La via crucis dei segretari comunali e provinciali, iniziata con la legge 127/97 e poi proseguita con il DL n° 8/99, sembra non aver mai fine.
Recente, è , infatti, la risoluzione della Funzione Pubblica che nega ai Segretari la partecipazione, prima consentita, ai concorsi per magistrato della Corte dei Conti; nonché la successiva direttiva del 30 marzo che, in contrasto con la stessa legge 127/97, sembra attribuire ai segretari funzioni di incarico professionale e porli al minimo stipendiale, salvo contrattazione individuale.
Con la prima legge 127/97 i Segretari persero il loro status di dipendenti del Ministero dell’Interno, furono asserviti al potere di nomina, conferma e di revoca dall’autorità locale, potere così intenso che col successivo decreto 8/99, fu disposta la loro automatica cessazione dal servizio in uno col venir meno del mandato del loro "padre-padrone".
Ora con la citata direttiva verrebbero privati anche dello status di "funzionario o dirigente pubblico", come riconosciuto ai Segretari dal comma 68 dell’art. 17 della legge 127/97, il loro posto di lavoro reso ancor più in forse, e del tutto privati di ogni carriera, sia giuridica che economica.
Insomma la sostanziale eliminazione del posto di segretario comunale e provinciale.
All’inizio si disse che i Segretari erano stati sacrificati all’altare del federalismo, che dovevano comunque, scontare le antipatie che avevano cumulato con questo o quello, e, soprattutto, l’atavica colpa di essere figli di una riforma voluta dal regime fascista.
Ciò non sembra giusto ed, ancor più, non si comprende a chi e a che cosa possa giovare quest’ultimo peggioramento della loro situazione, proprio in un momento in cui, dopo l’iniziale sofferto impatto per l’applicazione della 127/97, sembrava che le parti avessero trovato una equilibrata composizione dei loro interessi.
Rendere i segretari una categoria sacrificale, non sembra, al di là di qualche soddisfazione personale, utile né all’organizzazione degli enti locali che hanno effettivo bisogno della loro capacità professionale, e nemmeno sotto qualche altro diverso aspetto, atteso che la categoria dei segretari, forte di oltre 6000 unità dislocato su tutto il territorio nazionale, ha una valenza elettorale non trascurabile che, forse, anche all’esito degli ultimi risultati, è bisognosa di una migliore considerazione.
Se poi è stato divisato che i segretari hanno fatto il loro tempo, anzichè ricorrere a distorte e pasticciate interpretazioni della legge 127/97, sembrerebbe più corretto indicare chiaramente l’assetto definitivo che, in questo settore, si intende dare all’ente locale, ed in relazione a questa mutata situazione giuridica ed economica prevista per i segretari, lasciare a questi almeno, la facoltà di trasferirsi per mobilità, presso altre pubbliche amministrazioni.
ALDO FINATI - PRESIDENTE TAR CALABRIA
081-7142216 - 0973-877131 - 0961-728031
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RECLAMO AL COLLEGIO DEL TRIBUNALE DI V. AVVERSO ORDINANZA DEL GIUDICE DEL LAVORO DEL 23.05.2000-06-02
Si appalesano n. 3 motivi di reclamo:
1) Perentorietà del termine della nomina del Segretario.
2) Obbligatorietà della motivazione – Art. 3 L. 241/90
3) Violazione principio del giusto procedimento – art. 7 e ss. E artt.97 e 3 Cost.
1) PERENTORIETA’ DEL TERMINE DELLA NOMINA
L’art. 17, comma 70, L.127/97 attribuisce al Sindaco il potere di nominare il segretario, non prima di 60 giorni e non oltre 120 dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali, il segretario è confermato.
E’ riconosciuta, inoltre, ai sensi dell’art. 17, comma 77, la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l’ufficio di segreteria.
In base alla delibera n. 150 dell’Agenzia Segretari del 15.7.99, il sindaco del comune capo-convenzione, d’intesa con i sindaci degli altri enti convenzionati, avvia il procedimento e nomina il nuovo titolare.
Se nei due enti che aderiscono alla convenzione, le segreterie sono provviste di titolari, l’individuazione dell’unico segretario avviene, tra gli stessi titolari, d’intesa tra i due sindaci, e dalla data di accettazione del segretario nominato, si formalizza la costituzione della sede convenzionata, con collocamento in disponibilità dalla stessa data del titolare della sede soppressa .
Pertanto ai fini dell’osservanza del procedimento di nomina, appare necessaria l’accettazione del nuovo segretario: la deliberazione n. 150 dell’Agenzia, infatti, fa decorrere il collocamento in disponibilità del titolare della sede soppressa dalla data di accettazione del nuovo segretario.
Si allega decreto di nomina sindacale del 12.10.1999 e copia dichiarazione di accettazione e di presa servizio del segretario nominato del 18.10.1999.
Il Giudice del Lavoro erroneamente afferma "…..nomina disposta il 12 ottobre 1999(data questa alla quale peraltro pur interveniva l’accettazione di quella nomina) e quindi al 120° susseguente l’insediamento del Sindaco…"
La nomina invece è intervenuta il 18 ottobre 1999, quindi il 126° giorno.
Quindi è fuori termine ed il dott. M. s’intende confermato nell’incarico.
Si Allega copia Ordinanza cautelare del Giudice del Lavoro del Tribunale di P 1/99 del 22.12.1999.
2) OBBLIGATORIETA’ DELLA MOTIVAZIONE
Il Giudice del Lavoro afferma "… l’atto di nomina non debba sottostare ad alcuna specifica motivazione…".
Il nuovo ordinamento dei segretari comunali è disciplinato dall’art. 17, commi 67-86 della Legge 1271997.
Il comma 67 dispone che "Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico…"
La legge afferma in modo inequivocabile il principio della dipendenza pubblica del segretario, con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’Agenzia e con rapporto di servizio a tempo determinato con l’ente stesso presso cui il segretario è chiamato a svolgere le proprie funzioni.
La legge 127/97 costituisce norma di riforma dello status dei segretari comunali; se la legge definisce il segretario dirigente o funzionario pubblico, ci dovrebbe essere un’altra legge ad affermare una sua condizione giuridica diversa.
Pertanto per l’aspetto pubblicistico dello status giuridico del segretario, tutti gli atti amministrativi, ai sensi dell’art. 3 della L.n.241/90, debbono essere motivati in relazione alle risultanze dell’istruttoria. Tra gli atti che debbono essere motivati obbligatoriamente rientrano anche gli atti autoritativi con i quali si dispone la nomina o la cessazione del rapporto di pubblico impiego ed in particolare gli atti con cui si dispone il venir meno di un incarico anche fiduciario, nonché gli atti di alta amministrazione.
Appare con tutta evidenza l’assoluta carenza della motivazione, di un atto così grave, quale q1uello con cui il Sindaco esprime sfiducia nei confronti del segretario del suo Comune, col manifestargli l’intenzione di non confermarlo, con la conseguenza di rendere inintelligibili al destinatario e al giudice le ragioni della sfiducia stessa e di consentire di replicare sul punto.
Per queste ragioni la giurisprudenza ha sempre affermato che il venir meno di un incarico anche fiduciario, deve essere in ogni caso motivato, in omaggio al più generale principio secondo cui nemmeno gli atti di alta amministrazione sfuggono all’obbligo di motivazione.
Si allega copia Ordinanza del Giudice del lavoro di L del 29.12.1999.
La motivazione, a maggior ragione si appalesa OBBLIGATORIA nel caso di specie, in quanto il sindaco del comune di C capo-convenzione, ha operato una scelta. non tra una generalità indistinta di segretari iscritti all’albo, ma tra i due segretari titolari dei due comuni convenzionati, individuando quale segretario idoneo della convenzione il segretario dell’altro comune, con meno anzianità di età, di servizio e di titoli.
Il Sindaco "ha scelto ad libitum" in violazione degli artt. 97 e 3 Cost.
La Corte Costituzionale con le sentenze n. 1/99 e 75/2000, ricorda che anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego, restano i principi costituzionali che stabiliscono che l’accesso a pubbliche funzioni deve rispettare i principi di eguaglianza, di imparzialità e di buona amministrazione.
3) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO
Con nota Prot. N.7440 del 06.10.1999 si comunicava l’avvio della procedura di nomina de segretario della convenzione al dott. M, titolare del Comune di C e alla dott.ssa P, titolare del Comune di M.
Con Decreto sindacale del Sindaco del Comune di C n. 1 del 07.10.1999 viene individuato nella persona della dott.ssa P il segretario idoneo a svolgere le funzioni della segreteria convenzionata.
Con nota Prot.n. 7449 dello stesso giorno 07.10.1999 veniva consegnato "brevi manu" a L all’Agenzia Segretari la documentazione relativa.
E’ stato, pertanto, violato il principio del giusto procedimento, di cui agli artt. 7 e ss. Della L. 241/90 e non dando in concreto alcuna possibilità di deduzione al destinatario.
Il Sindaco dopo aver dato comunicazione, lo stesso giorno, all’interessato dell’intenzione di non confermarlo, non gli ha consentito di presentare controdeduzioni.
Con l’avviarsi di una fase successiva della procedura presso altro ente, veniva meno ogni concreta possibilità di interloquire sulla mancata conferma.
L’impossibilità di un giusto procedimento, non deriva dalla legge, ma solo dall’atto di avvio del procedimento, che non ha previsto alcuna possibilità di deduzione al destinatario, non per trascuratezza, ma per deliberata volontà di non consentirla, come dimostra il fatto che il Sindaco ha richiesto all’Agenzia l’assegnazione dell’altro segretario il giorno seguente.
L’Agenzia con provvedimento 1/55 del 11.10.1999 assegnava il segretario dott.ssa P.
Il Sindaco con decreto n. 2 del 12.10.1999 nominava il nuovo segretario.
Si precisa che il dott. M trovatasi in malattia dal 08 al 15.10.1999.
La dott.ssa P il 18.10.1999 accettava la nomina ed assumeva il servizio.
Il dott. M veniva collocato in disponibilità con decorrenza 18.10.1999, per soppressione della sede di C.
Si allegano decreto sindacale di nomina e dichiarazione di acce3ttazione del segretario.
A conclusione, si precisa che l’art. 68 del D.Lgs. 29/93 recita "Quando questi ultimi(atti amministrativi presupposti) siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi,"
Se vige ancora l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che nella incertezza della norma il Giudice deve privilegiare il soggetto più debole, cioè il lavoratore, il Giudice sarebbe dovuto arrivare alla conclusione che, essendo il provvedimento di "non conferma" e di "nomina" poggianti su atti illegittimi, cioè non motivati, avrebbe dovuto "disapplicarli", trattandosi, peraltro, nel caso di specie di "revoca " senza le garanzie di legge.
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