Prot. /2000/VA/am
AI Segretari Regionali e Territoriali
Oggetto: comunicato e nota al Presidente Agenzia Segretari Comunali
Si trasmette in allegato, il comunicato e la nota inviata al Presidente dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Il Segretario Generale Aggiunto
(Velio Alia) (Marco Lombardo)
All. 2
COMUNICATO
In merito allo schema di testo unico in materia di ordinamento degli enti locali che, raccoglie la legislazione esistente, il Segretario FPS CISL, Velio Alia, a tutela del ruolo e funzioni dei Segretari Comunali, denuncia ancora una volta la scarsa attenzione nei confronti della categoria.
L’articolo 90 del nuovo T. U. conforme all’articolo 53 della legge n.142/90, e la 265/99; non vengono pertanto variate le norme attualmente in vigore relative ai pareri sulla regolarità tecnica e contabile ed alla assunzione di responsabilità.
Restano, tuttavia, alcune incongruenze normative. In particolare, andrebbe chiarito che le funzioni di sovrintendenza e di coordinamento, che il segretario ha nei confronti dei dirigenti dell’ente, sono identiche a quelle che spettano al segretario stesso nei confronti dei responsabili dei servizi. Inoltre, deve rilevarsi che l’impostazione generale della legge vede la figura del segretario come essenziale in ogni ente, e considera invece eventuale la presenza del direttore, le cui competenze vengono scorporate da quelle spettanti al segretario. Tale impostazione, che emerge chiaramente dal comma 4 dell’articolo 97 del T.U. citato, appare tuttavia incoerente con quanto indicato al comma 4 dell’articolo 108 dello stesso Testo Unico, dove, pur in assenza di un atto di nomina di un direttore, il conferimento delle relative funzioni al segretario viene considerato solo eventuale: tale ultimo comma andrebbe, quindi, eliminato.
I vantaggi di una chiara definizione di tali aspetti sono evidenti:
Sempre a parere della FPS CISL si denunciano i ritardi da parte dell'ARAN nel definire il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31.12.97. Ritardi non più giustificabili anche perché il Governo ha emanato la relativa direttiva.
La FPS CISL nei prossimi giorni valuterà l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative sindacali a sostegno delle vertenze in atto al fine di dare certezze alle categorie.
Il Segretario Nazionale (Velio Alia)
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FSP/CISL - Roma
Gent.mo Sig.
Avv. Gianluca SustaPresidente Agenzia Nazionale
Segretari Comunali e Provinciali
Via del Tritone, 125
ROMA
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FPS/CISL - Roma
Con riferimento all’incontro del 24 maggio u.s., la Federazione, unitamente ai segretari componenti la delegazione CISL, formula le seguenti osservazioni in merito agli argomenti trattati:
1. In merito ai corsi di specializzazione, la CISL F.P.S. ritiene determinante che si dia uno specifico riconoscimento ai segretari che, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 465/97, hanno accettato di rimanere iscritti all’albo professionale, ed hanno fondato la loro decisione sulla base di tale normativa, rinunciando a procedure di mobilità. In particolare si deve tener conto del fatto che la nuova impostazione data dall’articolo 12 di detto regolamento, intendeva porre rimedio al lungo periodo di tempo trascorso senza che fossero banditi concorsi. Inoltre, il mutato sistema di trasferimento dei segretari da un comune all’altro, impone un riesame di alcuni istituti alla luce delle intervenute variazioni normative, come da considerazioni che si allegano (osservazioni preliminari alla contrattazione).
E’ quindi determinante, e giuridicamente corretto, rispettare le situazioni formatesi al momento dell’entrata in vigore del regolamento.
Per quanto sopra, ed al fine di tutelare tutta la categoria, si ritiene necessario che venga riconosciuto il fatto che, alla data di entrata in vigore del regolamento, i segretari sono stati iscritti d’ufficio alle fasce professionali III, IV e V. Si ricorda che, a norma dell’articolo 14 comma 3 del regolamento approvato con il citato D.P.R., il conseguimento dell’idoneità comporta l’iscrizione alla fascia superiore, e pertanto non ha alcun rapporto con le disposizioni previste dall’articolo 12 dello stesso regolamento, che si basa su diversi requisiti.
Si chiede quindi che i corsi previsti per i segretari con più di nove anni e sei mesi siano disciplinati tenendo conto di quanto sopra indicato e valgano unicamente a conferire a tutti i segretari gli stessi requisiti, in vista di una possibile utilizzazione nel curriculum personale.
Si resta in attesa di confronto sindacale sulle modalità strutturali del corso, come concordato nel corso dell'incontro ed espressamente previsto dai commi 1 lett. e) e 2 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 465/97.
2. Per quanto riguarda i contingenti regionali e gli elenchi aggiuntivi, si ricorda l’impegno assunto ad un confronto sindacale che preceda la definizione numerica delle disponibilità regionali, anche al fine di evitare che una nuova mobilità dei segretari favorisca una ulteriore messa in disponibilità di soggetti attualmente in servizio.
3. Per quanto riguarda le convenzioni di segreteria, si chiede un attento esame delle situazioni più gravose per il segretario (con il rischio della perdita di ruolo del segretario stesso) e dei casi in cui si procede al convenzionamento oltre il termine previsto dall’articolo 17 comma 70 della legge n. 127/97, senza motivazione e senza adeguata attenzione alla posizione del segretario che viene privato della sede di servizio. Si ricorda che recenti ordinanze stanno circoscrivendo la possibilità di utilizzare l’istituto della convenzione al periodo di centoventi giorni successivo alla nomina del Sindaco (Italia Oggi del 3.5.2000, pag. 32), come del resto già rilevato dalle Organizzazioni sindacali con nota del 18 gennaio 2000, spedita in risposta a nota dell’Agenzia prot. 21084/99.
4. Per l’utilizzo dei segretari in disponibilità, si formulano osservazioni ulteriori alla allegata proposta, per l’adozione di una specifica disciplina in merito.
Considerate le evidenti difficoltà che esistono nel ricollocare i segretari in disponibilità, si osserva che tale fenomeno è fisiologico ed ammesso dalla normativa, tanto che si è espressamente previsto uno specifico fondo per il suo finanziamento. Inoltre:
Si evidenzia che le difficoltà sopra indicate e l’incertezza del ruolo dei segretari dovuto alla nuova normativa, specialmente nei piccoli comuni, sta provocando una grave disaffezione e l’allontanamento di molti segretari , indispensabili a gestire il processo di riforma in atto.
Distinti saluti
Roma, 31 maggio 2000
Il Segretario Nazionale
(Velio Alia)
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Comunicato ANSAL-UIL
Carissimo Carlo,
in relazione a voci che sempre più si stanno diffondendo tra i colleghi,
per cui sembrerebbe che l'A.R.A.N. abbia steso una bozza di contratto per
la categoria, vorrei precisare, a nome dell'A.N.S.A.L. -
U.I.L, che tale circostanza non corrisponde a vero. Proprio oggi, a
seguito di incontro con la Direzione Generale dell'A.R.A.N. abbiamo
sollecitato un incontro per attivare nel merito il confronto e ci è stata
promessa una convocazione entro il prossimo 15 giugno.
Certo della Tua gentilissima disponibilità, Ti prego di inserire questo
messaggio nel primo Bollettino utile.
Ti saluto con affetto.
Per la Segreteria Nazionale A.N.S.A.L. -U.I.L. IAPICCA Giuseppe
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A proposito dei corsi di specializzazione: una nota da Maria De Zio
Caro Carlo,
avrai certamente già ricevuto il documento CISL F.P.S., a firma di Velio Alia, responsabile nazionale, che fa seguito all’incontro tenutosi in data 24 maggio u.s., presso l’Agenzia Nazionale, per l’esame delle questioni indicate nel documento stesso.
Vorrei precisare che, da parte dei rappresentanti dell’Agenzia, è stata manifestata l’intenzione di dare avvio ai corsi di specializzazione previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, per consentire l’iscrizione dei segretari, rispettivamente, alla terza ed alla prima fascia, ai sensi del comma 3 di detto articolo. A tali corsi vengono ammessi i segretari non ancora iscritti; i corsi, inoltre, dovranno svolgersi secondo le norme regolamentari in vigore. Tale normativa potrebbe essere modificata con il regolamento, ed è nostro impegno cercare di far proseguire le trattative al più presto. Il sindacato si è quindi preoccupato di definire la situazione di coloro che risultano già iscritti, per dare a tutti pari opportunità e fare in modo che anche le persone con maggiore anzianità possano avere gli stessi requisiti, da far valere eventualmente nel curriculum personale. Cari saluti. Maria De Zio.
Leggendo la circolare del Ministero LL.PP. in data 1° marzo 2000 (che, anziché esplicativa, dovrebbe più esattamente denominarsi "complicativa")concernente il nuovo regolamento per la qualificazione delle imprese nei lavori pubblici (DPR 34/2000)mi chiedevo come potesse conciliarsi lo snellimento e semplificazione sbandierati negli ultimi tre anni dal Dipartimento della Funzione Pubblica, guidato dall'On. Bassanini, con le astruse procedure di verifica previste nella citata circolare dal Ministero dei LL.PP.. Anche per appalti di modico valore i solerti funzionari tuttofare di Comuni di 500 o 1000 abitanti dovranno verificare obbligatoriamente, ed in corso di gara, parametri quali il costo complessivo del personale dipendente, che è semplicemente ricavabile seguendo le lineari istruzioni della circolare che di seguito riproduco: "per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. In particolare, il costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini Irpef, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante, corredata da documentazione Inps che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione Inps, Inail, o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico; per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce “costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione committente, attraverso la richiesta di copia del libro paga e altra documentazione Inps, Inail o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico." Questa semplice procedura, ribadisco, obbligatoria per gli appalti di qualsiasi valore e relativa al 10% delle offerte ammesse, si riferisce soltanto ad uno dei tre requisiti specifici da verificare prima dell'apertura delle offerte e quindi, di conseguenza prima della aggiudicazione, senza contare la obbligatoria verifica dei requisiti di ordine generale. Non meritano neppure menzione le ancor più complesse procedure di verifica previste per gli appalti di valore superiore a 150.000 Euro, e cioè poco più di 290 milioni, che sfiorano l'assurdo, dato che i Presidenti e responsabili delle commissioni di gara, che a livello ministeriale o di grandi Enti sono super pagati dirigenti-manager, ma a livello di enti di media e piccola dimensione sono funzionari di cat.D o Segretari Comunali, dovrebbero possedere nel contempo nozioni approfondite di diritto amministrativo, di diritto fiscale e societario, delle procedure dei pubblici appalti, di diritto civile, penale ed avere anche competenze di tipo tecnico (in quanto spesso e volentieri sono anche responsabili unici del procedimento...). Sono sicuro che, nonostante tutto, come è sempre avvenuto, i funzionari di buona volontà cercheranno di seguire le regole dettate, per quanto assurde e paradossali esse possano apparire; quello che non riusciranno a fare, credo, sarà sopportare le solite lamentele e litanie provenienti non solo dal cittadino comune e dalle imprese, ma anche da parte dei nostri "governanti semplificatori" che additano il "burocrate" come il mostro da debellare. Vorrei che il cittadino che entra in rapporto quotidianamente con gli uffici pubblici, ricavandone spesso una immagine poco edificante, riflettesse sulle cause di tale stato di cose: i lunghissimi tempi di attesa o la scarsa qualità di un servizio erogato forse non dipendono tanto (o sempre) dalla inefficienza del funzionario addetto, il quale non ha interesse a complicarsi la vita rendendo astruse delle procedure concepite come semplici e lineari. La circolare sopra riportata è uno degli innumerevoli esempi di norme con le quali giornalmente ciascun pubblico dipendente deve scontrarsi, consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume in caso di inosservanza. Sino a quando la produzione normativa sarà così rigogliosa, contraddittoria e complessa la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza promesse non potranno che rimanere vuoti ed inutili slogan.
Dott. Massimo Salvemini - Segretario del Comune di Serra Riccò (GE)
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. DEL 23/05/2000
OGGETTO: Legge 31 dicembre 1996, n.675 e succ. mod. - art.22, comma 3bis, regolamento in materia di trattamento di dati sensibili da parte del Comune.
IL SINDACO
Visto l’art.22 comma III° della legge 675/96 così come introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.135, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;
Visto che il capo II° del Dlgs.135/99 individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati; che per quanto riguarda l’attività di competenza di questo Comune, il citato art.6 capo II° considera, di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello Stato Civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini residenti all’estero, nonchè delle liste elettorali; (art. 7) le attività dirette all’applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato; (art. 8) applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, attività dirette all’applicazione della disciplina in materia di documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici; (art. 9) attività dirette all’instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro; (art. 10) attività diretta all’applicazione delle disposizioni in materia di tributi;
Considerato che ai sensi del comma III° bis, del citato art. 22, nei casi in cui è specificata dalla legge o dal garante per le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili , i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici i tipi di dati ed operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente; che il garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 ha individuato (tra le altre) le seguenti attività che perseguono, rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici:
- Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti
che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.
- Assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie.
- Iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi.
- Interventi in tema di barriere architettoniche.
- Attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico.
- Organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico.
- Attività finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
- Attività relative alla leva militare.
- Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente.
- Attività degli uffici per le relazioni con il pubblico.
- Attività in materia di Protezione Civile.
Ritenuto di rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;
Visto l’art.35, comma II bis della 142/90 e succ. mod.
Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2000 n. DAGL/643-Pres.2000
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.17 del 1 aprile 2000 con la quale sono stati formulati i criteri generali per la redazione del regolamento da parte della Giunta Comunale.
PROPONE
1.-
Di rendere pubblici i seguenti tipi di dati ed operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di seguito indicate:
a) Interventi di sostegno psico sociale in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare:
Tipi di dati:
idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, la vita sessuale e di tipo giudiziario.Tipi di operazioni
: esame ed archiviazione della relazione dell’assistenza sociale e dei certificati medici.b) Interventi a favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto:
Tipi di dati
: idonei a rilevare lo stato di salute e di tipo giudiziario.Tipi di operazioni
: esame ed archiviazione della relazione dell’assistente sociale e dei certificati medici, esame ed archiviazione atti giudiziari.
c) Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie:
Tipi di dati
: idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le origini politiche, lo stato di salute e la vita sessuale e di tipo giudiziario.Tipi di operazioni:
esame ed archiviazione relazione assistenziale sociale, esame ed archiviazione atti giudiziari.
d) Iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi:
Tipi di dati:
idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute e la vita sessuale.Tipi di operazioni
: stesura, esame ed archiviazione rapporti organi di vigilanza, esame ed archiviazione rapporti organi sanitari, esame ed archiviazione relazione assistente sociale.
e) Attività relative alla gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico.
Tipi di dati:
idonei a rilevare lo stato di salute, origine razziale ed etnica, convinzioni religiose.Tipi di operazioni
: esame ed archiviazione certificati medici, esame ed archiviazione relazione autorità scolastica.
f) Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico:
Tipi di dati
: idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.Tipi di operazioni
: esame ed archiviazione istanze, rilascio autorizzazioni o concessioni patrocini, pubblicazione atti deliberativi all’Albo pretorio.
g) Attività finalizzate all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:
Tipi di dati
: idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute.Tipi operazioni:
esame ed archiviazione istanze, emanazione provvedimenti di assegnazione oppure, in caso di delega, raccolta istanza e trasmissione ad ATER e successive emanazioni dei provvedimenti di assegnazione .
h) Attività relativa alla polizia mortuaria:
Tipi di dati
: idonei a rilevare lo stato di salute.Tipi di operazioni
: Trattamento denuncia causa di morte su modello ISTAT e comunicazione ULSS e ISTAT.
i) Attività relativa alla tenuta di registri di stato civile:
Tipi di dati
: dati di cui all’art. 22 L. 675/96 e succ.Tipi di operazioni
: trattamento richiesta di pubblicazioni di matrimonio, trattamento atti dell’autorità giudiziaria relativi alle notificazioni dello stato civile, trattamento certificato necroscopico.
l) Trattamenti di dati concernenti la tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero:
Tipi di dati
: idonei a rilevare lo stato di salute.Tipi di operazioni
: trattamento, archiviazione e trascrizione nei registri delle comunicazioni inviate da parte dell’INPS o altri Istituti pensionistici inerenti la corresponsione di pensioni di invalidità.
m) Elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici:
Tipi di dati
: idonei a rilevare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati.Tipi di operazioni
: raccolta sottoscrizione candidatura ad elezioni, raccolta sottoscrizione referendum abrogativi e proposta di legge ad iniziativa popolare, esame richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale.
n) Attività dirette all’instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato:
Tipi di dati
: idonei a rilevare l’adesione a sindacati e lo stato di salute.Tipi di operazioni
: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione utilizzo, cancellazione.
o
) Attività diretta all’applicazione delle disposizioni in materia di tributi.Tipi di dati
: idonei a rilevare l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.Tipi di operazioni
: raccolta, registrazione, consumazione, estrazione, utilizzo, cancellazione.
IL SINDACO
(Giorgio Serafini)
PARERE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142.
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(dr. Fabrizio Floridia)
Data:
ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL 23 maggio 2000
IL SEGRETARIO COMUNALE
(dr. Fabrizio Floridia)