BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
 
Anno II    -    n°  199
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
  " Specchio dei tempi "
 
A proposito del Giudice del Lavoro
 
Caro Carlo,
..... a proposito della decisione del Giudice del Lavoro, recentemente pubblicata sul Bollettino n. 197, sempre nell'ottica di essere al servizio della ns. categoria, sono tentato di ricorrere in Camera di Consiglio presso il Tribunale di Vasto. Mi chiedo quale sia il parere dei Colleghi che, comunque, invito ad aprire un dibattito sulla decisione di quel Giudice del Lavoro, al fine di avere ulteriori contributi per approntare il ricorso.
Un dato importante da chiarire:  nel mio caso di specie trattasi di una Ordinanza o di una Sentenza vera e propria. In tal caso sarebbe più interessante e vantaggioso presentare ricorso in Corte di Appello.
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  "Quattro chiacchiere tra Colleghi "
Contratto e ... dintorni
 
Caro Carlo
 
    Dalla breve nota della De Zio so, finalmente, di una "piattaforma sindacale unitaria" presentata all'Aran dai nostri sindacati.
    Evviva, mi sono detto, posso infine soddisfare la mia enorme curiosità di conoscere quello che i Sindacati, il mio Sindacato, hanno presentato all'Aran. Trattandosi poi di una "piattaforma unitaria" è anche possibile che sia un po' più elaborata delle piattaforme che i Sindacati mandano all'Aran per l'avvio delle trattarive.
    Se così è, ti sarei enormemente grato se riuscirai a pubblicare sul bollettino questa "piattaforma".
    Il semplice buon senso fa capire che dopo l'ultima direttiva governativa i sindacati avrebbero fatto bene a consultarsi con i Segretari Comunali. Non lo hanno fatto. Penso sia di una gravità estrema.
    Sembrerebbe che nessuno, neppure i Sindacati, si rendono contro che i Segretari Comunali sono al primo contratto privatistico della loro storia. Quanto basta per capire quanto sia importante seguirne (dia Segretari) passo passo l'evoluzione.
    In questo senso appare alquanto curioso che il Sindacato nazionale decida, all'opposto, come riferito dalla De Zio, di sentirsi con l'Aran. La controparte. E, se ho ben capito, "en amiable".
    Per carità, vedo in giro Segretari Comunali così mal in arnese che si può pensare che sia meglio scoprire le carte dopo che il gioco è fatto.
    Credo anche, però, che se si vuole puntare in alto sia comunque meglio giocare a carte scoperte. Anche perché quello che stanno passando i Segretari Comunali è comune a tutta la dirigenza pubblica.
    Voglio dire che se si crede ancora a un ruolo di questa dirigenza (parlo in particolare per la nuova dirigenza del comparto della Autonomie locali), non la si aiuta di certo se si continua a ritenerla impreparata e senza le basi per dire quello che pensa.
    Rispetto alla risposta dell'Oliveri sull'estensione del disposto dell'art. 2 comma 2 del d. lgv. 29/93 e successive modifiche, mi riservo di rispondere con calma. Anche perché il tema è importantissimo. Dico subito che là dove rivendico più spazio ai contratti non intendo certo ledere il principio di legalità. Il contratto, ogni contratto, è valido in quanto non lede i principi dei nostri ordinamenti. Se penso però all'art. 97, comma 1, della Costituzione, non posso non esaminare con attenzione le obiezioni dell'Oliveri.
    E' d'altro canto noto che quell'articolo 2, comma 2, del d. lgv. 29/93 e successive modifiche, è uscito quando in Bicamerale si stava parlando di modifica della seconda parte della Costituzione. Quindi a presto.
    Non senza dire che se varrà l'interpretazione dell'Oliveri non vedo altre soluzioni per far uscire i Segretari dalla loro lenta agonia che in una modifica della legge 127/97. Poiché si sta a fine legislatura e ad un bivio non poco intricato sul futuro delle Autonomie locali non vedo all'orizzonte nessuna possibilità di modifiche.
    Vedo all'opposto procedere, e molto velocemente, l'insoddisfazione dei Sindaci sul conto di una figura, l'attuale Segretario, che, grazie alle non poche contraddizioni della 127/97 e ancor più del d.p.r. 465/97, si sta rivelando, rispetto alle profonde trasformazioni in atto nei Comuni, una palla al piede di non poco peso. Al punto che non trovo più un Sindaco disposto a scommettere sulla sua insostituibilità.
     In breve, se non si avrà il coraggio di un contratto con la forza di correggere le contraddizioni più vistose della 127/97 e del d.p.r. 465/97, non credo che il Segretario Comunale reggerà anche per un solo altro anno.
                Mi scuso della intrusione
                                                        Luigi Meconi
 
E' addirittura ovvio che, se e quando avrò la piattaforma, la ... fionderò sul bollettino e sul sito per consentirne la più ampia conoscenza. Nessuna intrusione, anzi grazie del contributo.
CS

 
" Notizie dal ed al Sindacato "
 
Il Comunicato della Federazione Nazionale FPC/CISL
 
Roma 31 maggio 2000

Prot. /2000/VA/am

AI Segretari Regionali e Territoriali

Oggetto: comunicato e nota al Presidente Agenzia Segretari Comunali

Si trasmette in allegato, il comunicato e la nota inviata al Presidente dell'Agenzia Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali.

Cordiali saluti

Il Segretario Nazionale                   Il Segretario Generale Aggiunto

(Velio Alia)                                 (Marco Lombardo)

All. 2

COMUNICATO

 

In merito allo schema di testo unico in materia di ordinamento degli enti locali che, raccoglie la legislazione esistente, il Segretario FPS CISL, Velio Alia, a tutela del ruolo e funzioni dei Segretari Comunali, denuncia ancora una volta la scarsa attenzione nei confronti della categoria.

L’articolo 90 del nuovo T. U. conforme all’articolo 53 della legge n.142/90, e la 265/99; non vengono pertanto variate le norme attualmente in vigore relative ai pareri sulla regolarità tecnica e contabile ed alla assunzione di responsabilità.

Restano, tuttavia, alcune incongruenze normative. In particolare, andrebbe chiarito che le funzioni di sovrintendenza e di coordinamento, che il segretario ha nei confronti dei dirigenti dell’ente, sono identiche a quelle che spettano al segretario stesso nei confronti dei responsabili dei servizi. Inoltre, deve rilevarsi che l’impostazione generale della legge vede la figura del segretario come essenziale in ogni ente, e considera invece eventuale la presenza del direttore, le cui competenze vengono scorporate da quelle spettanti al segretario. Tale impostazione, che emerge chiaramente dal comma 4 dell’articolo 97 del T.U. citato, appare tuttavia incoerente con quanto indicato al comma 4 dell’articolo 108 dello stesso Testo Unico, dove, pur in assenza di un atto di nomina di un direttore, il conferimento delle relative funzioni al segretario viene considerato solo eventuale: tale ultimo comma andrebbe, quindi, eliminato.

I vantaggi di una chiara definizione di tali aspetti sono evidenti:

     

  1. Il segretario, già discrezionalmente scelto, non può ulteriormente vedere messo in discussione il proprio ruolo: dato per acquisito il potere del sindaco di scegliersi il "manovratore" della propria "macchina" amministrativa, non è utile lasciargli anche decidere se la macchina debba avere un volante o dei freni efficienti; ciò appare eccessivo e comunque contrario all’interesse degli stessi cittadini.

     

     

  2. Proprio negli enti minori si sente la necessità di una preventiva e certa definizione dei ruoli: si verifica invece, spesso, che al segretario si chieda di svolgere di fatto una attività di direzione e di rispondere poi del mancato raggiungimento di risultati, senza, nel contempo, conferirgli alcun potere di intervento e senza le tutele specifiche previste per le altre categorie.

     

     

  3. Il Sindaco, anche nell’ipotesi di attribuzione ex lege dell’incarico di direzione al segretario, mantiene intatto il potere di conferire incarichi dirigenziali e nominare i responsabili dei servizi (e di delineare conseguentemente la sfera di intervento del segretario), nonché quello di nominare un direttore (e di limitare in tal modo ulteriormente la possibilità di intervento del segretario, senza necessità di escluderne totalmente ogni funzione gestionale).

     

     

  4. Negli enti di minori dimensioni le funzioni del segretario, in assenza di responsabili dei servizi, possono ben estendersi all’espressione di pareri tecnici, se la competenza gestionale attribuita al segretario gli consente di esperire attività istruttoria e di acquisire, a sua volta, ogni parere e/o consulenza, sia in maniera strutturata che occasionale; inoltre il segretario sarebbe legittimato a suggerire all’amministrazione ipotesi di ridefinizione degli organici e dell’organizzazione. In tale situazione, la responsabilità del segretario, da compensare comunque con specifica indennità, sarebbe in ogni caso limitata al cattivo uso delle proprie specifiche competenze, e non collegata puramente e semplicemente, in maniera oggettiva, alla avvenuta attribuzione di una qualsiasi funzione.

     

Sempre a parere della FPS CISL si denunciano i ritardi da parte dell'ARAN nel definire il rinnovo del contratto di lavoro scaduto il 31.12.97. Ritardi non più giustificabili anche perché il Governo ha emanato la relativa direttiva.

La FPS CISL nei prossimi giorni valuterà l'opportunità di intraprendere le opportune iniziative sindacali a sostegno delle vertenze in atto al fine di dare certezze alle categorie.

Il Segretario Nazionale (Velio Alia)

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FSP/CISL - Roma

 

Gent.mo Sig.

Avv. Gianluca SustaPresidente Agenzia Nazionale

Segretari Comunali e Provinciali

Via del Tritone, 125

ROMA

 

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FPS/CISL - Roma

Con riferimento all’incontro del 24 maggio u.s., la Federazione, unitamente ai segretari componenti la delegazione CISL, formula le seguenti osservazioni in merito agli argomenti trattati:

 

1. In merito ai corsi di specializzazione, la CISL F.P.S. ritiene determinante che si dia uno specifico riconoscimento ai segretari che, in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 465/97, hanno accettato di rimanere iscritti all’albo professionale, ed hanno fondato la loro decisione sulla base di tale normativa, rinunciando a procedure di mobilità. In particolare si deve tener conto del fatto che la nuova impostazione data dall’articolo 12 di detto regolamento, intendeva porre rimedio al lungo periodo di tempo trascorso senza che fossero banditi concorsi. Inoltre, il mutato sistema di trasferimento dei segretari da un comune all’altro, impone un riesame di alcuni istituti alla luce delle intervenute variazioni normative, come da considerazioni che si allegano (osservazioni preliminari alla contrattazione).

E’ quindi determinante, e giuridicamente corretto, rispettare le situazioni formatesi al momento dell’entrata in vigore del regolamento.

Per quanto sopra, ed al fine di tutelare tutta la categoria, si ritiene necessario che venga riconosciuto il fatto che, alla data di entrata in vigore del regolamento, i segretari sono stati iscritti d’ufficio alle fasce professionali III, IV e V. Si ricorda che, a norma dell’articolo 14 comma 3 del regolamento approvato con il citato D.P.R., il conseguimento dell’idoneità comporta l’iscrizione alla fascia superiore, e pertanto non ha alcun rapporto con le disposizioni previste dall’articolo 12 dello stesso regolamento, che si basa su diversi requisiti.

Si chiede quindi che i corsi previsti per i segretari con più di nove anni e sei mesi siano disciplinati tenendo conto di quanto sopra indicato e valgano unicamente a conferire a tutti i segretari gli stessi requisiti, in vista di una possibile utilizzazione nel curriculum personale.

Si resta in attesa di confronto sindacale sulle modalità strutturali del corso, come concordato nel corso dell'incontro ed espressamente previsto dai commi 1 lett. e) e 2 dell’articolo 6 del D.P.R. n. 465/97.

 

2. Per quanto riguarda i contingenti regionali e gli elenchi aggiuntivi, si ricorda l’impegno assunto ad un confronto sindacale che preceda la definizione numerica delle disponibilità regionali, anche al fine di evitare che una nuova mobilità dei segretari favorisca una ulteriore messa in disponibilità di soggetti attualmente in servizio.

 

3. Per quanto riguarda le convenzioni di segreteria, si chiede un attento esame delle situazioni più gravose per il segretario (con il rischio della perdita di ruolo del segretario stesso) e dei casi in cui si procede al convenzionamento oltre il termine previsto dall’articolo 17 comma 70 della legge n. 127/97, senza motivazione e senza adeguata attenzione alla posizione del segretario che viene privato della sede di servizio. Si ricorda che recenti ordinanze stanno circoscrivendo la possibilità di utilizzare l’istituto della convenzione al periodo di centoventi giorni successivo alla nomina del Sindaco (Italia Oggi del 3.5.2000, pag. 32), come del resto già rilevato dalle Organizzazioni sindacali con nota del 18 gennaio 2000, spedita in risposta a nota dell’Agenzia prot. 21084/99.

 

4. Per l’utilizzo dei segretari in disponibilità, si formulano osservazioni ulteriori alla allegata proposta, per l’adozione di una specifica disciplina in merito.

Considerate le evidenti difficoltà che esistono nel ricollocare i segretari in disponibilità, si osserva che tale fenomeno è fisiologico ed ammesso dalla normativa, tanto che si è espressamente previsto uno specifico fondo per il suo finanziamento. Inoltre:

     

  1. non si giustificano provvedimenti coattivi, che prescindano dal consenso del segretario, se non si vuole attuare un sistema dove la disparità di trattamento, fra segretari titolari e segretari non confermati senza motivazione. Non vale in merito l’assimilazione al collocamento in cassa integrazione, dove si è in presenza di una crisi aziendale e di una sospensione temporanea del rapporto di lavoro, non del cambiamento di uno dei due soggetti del rapporto, ed in particolare del soggetto più debole (situazione che nessun sindacato ha mai legittimato);

     

     

  2. la proposta di invio nei comuni deve tendere all’utilizzazione effettiva dei segretari, per le loro specifiche competenze, e deve riguardare anche altri settori della Pubblica Amministrazione;

     

     

  3. è necessario dare disposizioni dirette ad altre amministrazioni, che impongano una particolare attenzione al problema o quanto meno prescrivano discipline concordate e diano agevolazioni finanziarie agli enti che utilizzino le competenze dei segretari;

     

     

  4. è indispensabile l'intervento dell’Agenzia in ogni vicenda che riguardi il rapporto di lavoro del segretario, ivi comprese le ipotesi di revoca ingiustificata, il convenzionamento fuori termine , l’assegnazione di idonei a sedi di prima nomina, limitando il ricorso a nomine di soggetti provenienti da altre regioni, al di fuori della ragionevole previsione di un contingente.

     

 

Si evidenzia che le difficoltà sopra indicate e l’incertezza del ruolo dei segretari dovuto alla nuova normativa, specialmente nei piccoli comuni, sta provocando una grave disaffezione e l’allontanamento di molti segretari , indispensabili a gestire il processo di riforma in atto.

 

Distinti saluti

 

Roma, 31 maggio 2000

 

Il Segretario Nazionale

(Velio Alia)

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Comunicato ANSAL-UIL

Carissimo Carlo,
in relazione a voci che sempre più si stanno diffondendo tra i colleghi, per cui sembrerebbe che l'A.R.A.N. abbia steso una bozza di contratto per la categoria, vorrei precisare, a nome dell'A.N.S.A.L. -
U.I.L, che tale circostanza non corrisponde a vero. Proprio oggi, a seguito di incontro con la Direzione Generale dell'A.R.A.N. abbiamo sollecitato un incontro per attivare nel merito il confronto e ci è stata promessa una convocazione entro il prossimo 15 giugno.
Certo della Tua gentilissima disponibilità, Ti prego di inserire questo messaggio nel primo Bollettino utile.
Ti saluto con affetto.
Per la Segreteria Nazionale A.N.S.A.L. -U.I.L. IAPICCA Giuseppe
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A proposito dei corsi di specializzazione: una nota da Maria De Zio

Caro Carlo,

    avrai certamente già ricevuto il documento CISL F.P.S., a firma di Velio Alia, responsabile nazionale, che fa seguito all’incontro tenutosi in data 24 maggio u.s., presso l’Agenzia Nazionale, per l’esame delle questioni indicate nel documento stesso.

    Vorrei precisare che, da parte dei rappresentanti dell’Agenzia, è stata manifestata l’intenzione di dare avvio ai corsi di specializzazione previsti dall’articolo 14, commi 1 e 2, per consentire l’iscrizione dei segretari, rispettivamente, alla terza ed alla prima fascia, ai sensi del comma 3 di detto articolo. A tali corsi vengono ammessi i segretari non ancora iscritti; i corsi, inoltre, dovranno svolgersi secondo le norme regolamentari in vigore. Tale normativa potrebbe essere modificata con il regolamento, ed è nostro impegno cercare di far proseguire le trattative al più presto. Il sindacato si è quindi preoccupato di definire la situazione di coloro che risultano già iscritti, per dare a tutti pari opportunità e fare in modo che anche le persone con maggiore anzianità possano avere gli stessi requisiti, da far valere eventualmente nel curriculum personale. Cari saluti. Maria De Zio.


" Contributi e approfondimenti " 
 
 Semplificazione vo cercando, ch'è si cara ... (la circolare dei LLPP)
Leggendo la circolare del Ministero LL.PP. in data 1° marzo 2000 (che, anziché esplicativa, dovrebbe più esattamente denominarsi "complicativa")concernente il nuovo regolamento per la qualificazione delle imprese
nei lavori pubblici (DPR 34/2000)mi chiedevo come potesse conciliarsi lo snellimento e semplificazione sbandierati negli ultimi tre anni dal Dipartimento della Funzione Pubblica, guidato dall'On. Bassanini, con le astruse procedure di verifica previste nella
citata circolare dal Ministero dei LL.PP.. 
Anche per appalti di modico valore i solerti funzionari tuttofare di Comuni di 500 o 1000 abitanti dovranno verificare obbligatoriamente, ed in corso di gara, parametri quali il costo complessivo del personale dipendente, che è semplicemente ricavabile seguendo le lineari istruzioni della circolare che di
seguito riproduco: "per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio dalle dichiarazioni annuali dei redditi, modello 740, 750 o modello Unico, con la prova dell’avvenuta presentazione. In particolare, il
costo complessivo da ripartire va rilevato, a seconda dei modelli di dichiarazione prodotti, o nel prospetto di determinazione dei redditi ai fini Irpef, o nel prospetto dei dati e notizie rilevanti ai fini dei coefficienti presuntivi di ricavo, oppure ancora nel
prospetto dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri. Qualora dalla dichiarazione non risultino tali dati, il costo complessivo è comprovato da autocertificazione del legale rappresentante,
corredata da documentazione Inps che ne attesti l’importo. La ripartizione del costo tra il personale operaio e il personale tecnico laureato o diplomato può essere comprovata in base al numero medio di
dipendenti diviso per categorie attestato da autocertificazione del legale rappresentante, suscettibile di verifica attraverso la richiesta di copia del libro paga ed altra documentazione Inps, Inail, o della Cassa Edile comprovante la consistenza
dell’organico; per i soggetti tenuti alla redazione del bilancio con la presentazione dei bilanci annuali riclassificati in base alle normative europee, corredati dalla relativa nota di deposito. In particolare il costo in questione risulta dalla voce
“costi per il personale” del conto economico redatto ai sensi di legge; la composizione del costo tra gli importi riferiti al personale operaio ovvero al personale tecnico laureato o diplomato può essere
comprovata dalla ripartizione del costo complessivo in base al numero medio di dipendenti diviso per le corrispondenti categorie come risultante dalla stessa nota integrativa (punto 15), nonché dalla
presentazione di autocertificazione del legale rappresentante sulla consistenza dell’organico; tale dichiarazione è suscettibile di verifica da parte dell’amministrazione committente, attraverso la
richiesta di copia del libro paga e altra documentazione Inps, Inail o della Cassa Edile comprovante la consistenza dell’organico."
Questa semplice procedura, ribadisco, obbligatoria per gli appalti di qualsiasi valore e relativa al 10% delle offerte ammesse, si riferisce soltanto ad uno dei tre requisiti specifici da verificare prima dell'apertura delle offerte e quindi, di conseguenza
prima della aggiudicazione, senza contare la obbligatoria verifica dei requisiti di ordine generale.
Non meritano neppure menzione le ancor più complesse procedure di verifica previste per gli appalti di valore superiore a 150.000 Euro, e cioè poco più di 290 milioni, che sfiorano l'assurdo, dato che i Presidenti e responsabili delle commissioni di gara,
che a livello ministeriale o di grandi Enti sono super pagati dirigenti-manager, ma a livello di enti di media e piccola dimensione sono funzionari di cat.D o Segretari Comunali, dovrebbero possedere nel contempo nozioni approfondite di diritto amministrativo, di
diritto fiscale e societario, delle procedure dei pubblici appalti, di diritto civile, penale ed avere anche competenze di tipo tecnico (in quanto spesso e volentieri sono anche responsabili unici del procedimento...).
Sono sicuro che, nonostante tutto, come è sempre avvenuto, i funzionari di buona volontà cercheranno di seguire le regole dettate, per quanto assurde e paradossali esse possano apparire; quello che non riusciranno a fare, credo, sarà sopportare le solite
lamentele e litanie provenienti non solo dal cittadino comune e dalle imprese, ma anche da parte dei nostri "governanti semplificatori" che additano il "burocrate" come il mostro da debellare. Vorrei che il cittadino che entra in rapporto quotidianamente con
gli uffici pubblici, ricavandone spesso una immagine poco edificante, riflettesse sulle cause di tale stato di cose: i lunghissimi tempi di attesa o la scarsa qualità di un servizio erogato forse non dipendono tanto (o sempre) dalla inefficienza del funzionario
addetto, il quale non ha interesse a complicarsi la vita rendendo astruse delle procedure concepite come semplici e lineari. La circolare sopra riportata è uno degli innumerevoli esempi di norme con le quali giornalmente ciascun pubblico dipendente deve
scontrarsi, consapevole delle responsabilità civili e penali che si assume in caso di inosservanza.
Sino a quando la produzione normativa sarà così rigogliosa, contraddittoria e complessa la semplificazione, l'efficacia e l'efficienza promesse non potranno che rimanere vuoti ed inutili slogan. 
 Dott. Massimo Salvemini - Segretario del Comune di Serra Riccò (GE)
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Trattamento dei dati sensibili - Il contributo di un Collega
 
Caro Carlo, ti invio una proposta di deliberazione della Giunta comunale, ad oggetto Legge 31 dicembre 1996, n.675 e succ. mod. - art.22, comma 3bis, regolamento in materia di trattamento di dati sensibili da parte del Comune, già approvata nel micro comune ove presto servizio.
Se la ritieni ben predisposta puoi metterla a disposizione del sito, se hai invece suggerimenti da darmi li accetto volentieri.
Ciao Fabrizio.
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Proponente : Il Sindaco

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. DEL 23/05/2000

OGGETTO: Legge 31 dicembre 1996, n.675 e succ. mod. - art.22, comma 3bis, regolamento in materia di trattamento di dati sensibili da parte del Comune.

 

IL SINDACO

 

Visto l’art.22 comma III° della legge 675/96 così come introdotto dall’art. 5 del D.lgs. 11 maggio 1999, n.135, secondo il quale il trattamento dei dati sensibili da parte di soggetti pubblici è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite;

 

Visto che il capo II° del Dlgs.135/99 individua alcune rilevanti finalità di interesse pubblico per il cui perseguimento è consentito detto trattamento, nonchè le operazioni eseguibili e i tipi di dati che possono essere trattati; che per quanto riguarda l’attività di competenza di questo Comune, il citato art.6 capo II° considera, di rilevante interesse pubblico i trattamenti di dati concernenti la tenuta degli atti e dei registri dello Stato Civile, delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini residenti all’estero, nonchè delle liste elettorali; (art. 7) le attività dirette all’applicazione della disciplina in materia di cittadinanza, di immigrazione, di asilo, di condizione dello straniero e di profugo e sullo stato di rifugiato; (art. 8) applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici, attività dirette all’applicazione della disciplina in materia di documentazione dell’attività istituzionale di organi pubblici; (art. 9) attività dirette all’instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro; (art. 10) attività diretta all’applicazione delle disposizioni in materia di tributi;

Considerato che ai sensi del comma III° bis, del citato art. 22, nei casi in cui è specificata dalla legge o dal garante per le finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili , i soggetti pubblici identificano e rendono pubblici i tipi di dati ed operazioni strettamente pertinenti e necessarie in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente; che il garante per la protezione dei dati personali con provvedimento 30 dicembre 1999 - 13 gennaio 2000 ha individuato (tra le altre) le seguenti attività che perseguono, rilevanti finalità di interesse pubblico per le quali è autorizzato il trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici:

 

- Interventi di sostegno psico-sociale e di formazione in favore di giovani o di altri soggetti

che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare.

- Assistenza nei confronti di minori, anche in relazione a vicende giudiziarie.

- Iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi.

- Interventi in tema di barriere architettoniche.

- Attività concernenti la gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico.

- Organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico.

- Attività finalizzata all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

- Attività relative alla leva militare.

- Attività di polizia amministrativa locale, con particolare riferimento ai servizi di igiene, di polizia mortuaria e ai controlli in materia di ambiente.

- Attività degli uffici per le relazioni con il pubblico.

- Attività in materia di Protezione Civile.

 

Ritenuto di rendere pubblici i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi;

 

Visto l’art.35, comma II bis della 142/90 e succ. mod.

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 aprile 2000 n. DAGL/643-Pres.2000

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale, n.17 del 1 aprile 2000 con la quale sono stati formulati i criteri generali per la redazione del regolamento da parte della Giunta Comunale.

PROPONE

 

1.- Di rendere pubblici i seguenti tipi di dati ed operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità di seguito indicate:

 

a) Interventi di sostegno psico sociale in favore di giovani o di altri soggetti che versano in condizioni di disagio sociale, economico o familiare:

Tipi di dati: idonei a rilevare lo stato di salute, l’origine razziale ed etnica, la vita sessuale e di tipo giudiziario.

Tipi di operazioni: esame ed archiviazione della relazione dell’assistenza sociale e dei certificati medici.

b) Interventi a favore di soggetti bisognosi o non autosufficienti o incapaci, ivi compresi i servizi di assistenza economica o domiciliare, di telesoccorso, accompagnamento e trasporto:

Tipi di dati: idonei a rilevare lo stato di salute e di tipo giudiziario.

Tipi di operazioni: esame ed archiviazione della relazione dell’assistente sociale e dei certificati medici, esame ed archiviazione atti giudiziari.

 

c) Assistenza nei confronti dei minori, anche in relazione a vicende giudiziarie:

Tipi di dati: idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le origini politiche, lo stato di salute e la vita sessuale e di tipo giudiziario.

Tipi di operazioni: esame ed archiviazione relazione assistenziale sociale, esame ed archiviazione atti giudiziari.

 

d) Iniziative di vigilanza e di sostegno in riferimento al soggiorno di nomadi:

Tipi di dati: idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute e la vita sessuale.

Tipi di operazioni: stesura, esame ed archiviazione rapporti organi di vigilanza, esame ed archiviazione rapporti organi sanitari, esame ed archiviazione relazione assistente sociale.

 

e) Attività relative alla gestione di mense scolastiche o la fornitura di sussidi, contributi e materiale didattico.

Tipi di dati: idonei a rilevare lo stato di salute, origine razziale ed etnica, convinzioni religiose.

Tipi di operazioni: esame ed archiviazione certificati medici, esame ed archiviazione relazione autorità scolastica.

 

f) Attività ricreative o di promozione della cultura e dello sport, con particolare riferimento all’organizzazione di soggiorni, mostre, conferenze e manifestazioni sportive o all’uso di beni immobili o all’occupazione di suolo pubblico:

Tipi di dati: idonei a rilevare le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione ai partiti, sindacati, associazioni ad organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Tipi di operazioni : esame ed archiviazione istanze, rilascio autorizzazioni o concessioni patrocini, pubblicazione atti deliberativi all’Albo pretorio.

 

g) Attività finalizzate all’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica:

Tipi di dati: idonei a rilevare l’origine razziale ed etnica, lo stato di salute.

Tipi operazioni: esame ed archiviazione istanze, emanazione provvedimenti di assegnazione oppure, in caso di delega, raccolta istanza e trasmissione ad ATER e successive emanazioni dei provvedimenti di assegnazione .

 

h) Attività relativa alla polizia mortuaria:

Tipi di dati: idonei a rilevare lo stato di salute.

Tipi di operazioni: Trattamento denuncia causa di morte su modello ISTAT e comunicazione ULSS e ISTAT.

 

i) Attività relativa alla tenuta di registri di stato civile:

Tipi di dati: dati di cui all’art. 22 L. 675/96 e succ.

Tipi di operazioni: trattamento richiesta di pubblicazioni di matrimonio, trattamento atti dell’autorità giudiziaria relativi alle notificazioni dello stato civile, trattamento certificato necroscopico.

 

l) Trattamenti di dati concernenti la tenuta delle anagrafi della popolazione residente in Italia e dei cittadini italiani residenti all’estero:

Tipi di dati: idonei a rilevare lo stato di salute.

Tipi di operazioni: trattamento, archiviazione e trascrizione nei registri delle comunicazioni inviate da parte dell’INPS o altri Istituti pensionistici inerenti la corresponsione di pensioni di invalidità.

 

m) Elettorato attivo e passivo e di esercizio di altri diritti politici:

Tipi di dati: idonei a rilevare le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati.

Tipi di operazioni: raccolta sottoscrizione candidatura ad elezioni, raccolta sottoscrizione referendum abrogativi e proposta di legge ad iniziativa popolare, esame richiesta di assegnazione spazi per la propaganda elettorale.

 

n) Attività dirette all’instaurazione ed alla gestione di rapporti di lavoro di qualunque tipo, dipendente o autonomo, anche non retribuito o onorario o a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato:

Tipi di dati: idonei a rilevare l’adesione a sindacati e lo stato di salute.

Tipi di operazioni: raccolta, registrazione, conservazione, estrazione utilizzo, cancellazione.

 

o) Attività diretta all’applicazione delle disposizioni in materia di tributi.

Tipi di dati: idonei a rilevare l’adesione a partiti, sindacati, associazioni o organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.

Tipi di operazioni: raccolta, registrazione, consumazione, estrazione, utilizzo, cancellazione.

 

IL SINDACO

(Giorgio Serafini)

 

 

 

 

PARERE RESO SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 8.6.1990, N. 142.

 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della suddetta proposta ai sensi dell’art. 53 della legge 8.6.1990, n. 142 e successive modificazioni.

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(dr. Fabrizio Floridia)

 

Data:

 

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI G.C. N. DEL 23 maggio 2000

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

(dr. Fabrizio Floridia)


 

 

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