BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/
[email protected]
 
n°  197
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
 
 
 
  "Quattro chiacchiere tra Colleghi "
 
Un sito dedicato alla mobilità nella P.A.
 
    Girellando su internet, ho scoperto un sito destinato esclusivamente alla mobilità "di scambio" nella pubblica amministrazione che mi pare utile segnalare a tutti i lettori. Colgo l'occasione per ringraziare i gestori di tale sito che mi hanno scritto di aver inserito un link con il sito del nostro Bollettino.
    Il sito in questione si chiama IMPI e si trova all'indirizzo: http://web.tiscalinet.it/IMPI mentre la posta elettronica può essere inviata a [email protected]
    Auguri a tutti.
CS
 
Il decreto per gli amministratori

 Può essere utile ricordare la pubblicazione del Decreto del Ministero degli Interni 4 aprile 2000, n. 119,(Gazz. Uff., 13 maggio 2000, n. 110), sull’indennità di funzione e di presenza per gli amministratori locali

 
A proposito del referendum proposto da un Collega
 
    Anche al di là del caso specifico mi pare davvero necessario riflettere su alcune delle analisi proposte amaramente dal Collega, che spiegano bene - purtroppo - le ragioni storiche di certi comportamenti di troppi di noi.
CS
 
    Un fallimento annunciato.
    A distanza di due mesi dalla prima notizia dobbiamo costatare il completo fallimento della provocatoria proposta di REFERENDUM. Se è vero come è vero che ben quattrocento segretari ricevono il BOLLETTINO via Internet, tutti hanno potuto leggere dell'iniziativa e dell'invito ad esprimere il loro parere.
    Solo in ventuno sono quelli che hanno espresso il loro parere: taluni con riserva, altri senza condizioni ed altri ancora, pur convinti della impossibilità della reale iniziativa, come atto di assenso ad una azione comune. Ed era quello che si voleva! avevamo anche dichiarato tale intenzione; come si poteva pensare che uno sparuto gruppo di segretari potesse portare avanti una iniziativa del genere ( che solo i radicali sanno organizzare?).
    Le ragioni del fallimento di questa e di tutte le iniziative che pur si intraprendono, stanno nella cronicità del nostro stato mentale: sì cari colleghi prendiamo atto che la nostra professione ci riconduce ad una specie di torre di Babele, stiamo insieme ma parliamo lingue diverse, non ci si capisce affatto e quelli che comprendono sono pochi.
    Siamo troppo solitari nelle nostre azioni anche quando ci sarebbero i medesimi presupposti.
    Immaginate che non sono stato capace di convincere due altri miei colleghi a intraprendere una azione legale insieme per ottenere un certo risultato che avrebbe certamente avuto il merito di fare pronunciare il giudice sulla legittimità delle nomine a segretario!  La natura delle "teste" dei segretari, me compreso, è pervasa dalla assoluta cinicità sui risultati ottenibili da qualsiasi azione ! 
    Allora ben vengano le lettere come quella del Presidente del TAR Calabria che è un monumento alla nostra imbecillità e un requiem alla categoria (Bollettino n.196).
 
 
 

 
 
" Contributi e approfondimenti " 
 
 
Un primo commento allo schema di T.U.

    L’articolo 90 del nuovo Testo Unico degli Enti Locali, così come risulta dalla pubblicazione avvenuta su Italia Oggi del giorno 26 maggio 2000, è conforme all’articolo 53 della legge 8.6.1990 n.142, nel testo modificato dalla legge n. 265/99; non vengono pertanto variate le norme attualmente in vigore relative ai pareri sulla regolarità tecnica e contabile ed alla assunzione di responsabilità.

    Restano tuttavia le incongruenze normative, che vengono ancora più accentuate dall’accostamento in un unico testo delle varie disposizioni. In particolare, andrebbe chiarito e detto esplicitamente, e non dato implicitamente per assimilabile, se così è, che le funzioni di sovrintendenza e di coordinamento che il segretario ha nei confronti dei dirigenti dell’ente sono identiche a quelle che spettano al segretario stesso nei confronti dei responsabili dei servizi; e per rendere esplicita tale assimilazione sarebbe sufficiente aggiungere all’articolo 97, comma 4, dopo le parole "dei dirigenti", le parole "e dei responsabili dei servizi".

    L’impostazione generale, che vede la figura del segretario come essenziale in ogni ente, e considera invece eventuale la presenza del direttore, porta a ritenere che debba mantenersi ferma una competenza di carattere generale del segretario, anche gestionale, e che, alla nomina di altri soggetti a cui vengono attribuite funzioni già proprie del segretario, corrisponda soltanto uno scorporo di competenze, più o meno ampio, a seconda delle indicazioni risultanti dallo stesso atto di nomina. Tale interpretazione emerge chiaramente dalla lettura del citato comma 4 dell’articolo 97 del Testo Unico, ed appare incoerente con quanto indicato al comma 4 dell’articolo 108 dello stesso Testo Unico, dove, pur in assenza di atto di nomina di un direttore, il conferimento delle relative funzioni al segretario viene considerato solo eventuale. Per evitare dubbie interpretazioni, tale ultimo comma andrebbe, quindi, eliminato, salvo che non si voglia considerare superflua l’attività di direzione nei piccoli enti, in cui, invece, proprio le limitate dimensioni consigliano una organizzazione unitaria, con un unico centro direzionale.

    Per un’ovvia coerenza di impostazione, nei piccoli enti, dove l’amministrazione non ha sentito l’esigenza di stipulare una convenzione per la nomina del direttore, il segretario deve svolgere le funzioni di direzione, nonché sovrintendere e coordinare l’attività dei responsabili dei servizi, oltre che dei dirigenti ove esistano.

    I vantaggi di una nuova e chiara impostazione sarebbero evidenti:

     

  1. Il segretario, già discrezionalmente scelto, non può ulteriormente vedere messo in discussione il proprio ruolo, né ciò è utile agli enti. Con un banale esempio, si può dire che, dato per acquisito il potere del sindaco di scegliersi il "manovratore" della propria "macchina" amministrativa, non sarebbe utile lasciargli anche decidere se la macchina debba avere un volante o dei freni efficienti; ciò appare eccessivo e comunque contrario all’interesse degli stessi cittadini.

     

     

  2. Proprio negli enti minori, dove la necessità di una attività di direzione non può essere quotidianamente in discussione, si sente la necessità di una preventiva e certa definizione dei ruoli, di una chiara impostazione che indichi le modalità della sovrintendenza e del coordinamento nei confronti dei responsabili dei servizi, di una normativa di riferimento adeguata e non contraddittoria. Nella attuale incerta situazione, si verifica spesso, invece, che al segretario non venga conferito alcun incarico ulteriore rispetto a quanto risultante dalla legislazione statale e che, tuttavia, a lui si chieda di svolgere di fatto una attività di direzione e di rispondere poi del mancato raggiungimento di risultati, senza, nel contempo, conferirgli alcun potere di intervento. Si ricorda che la mancata conferma, la revoca ed il ricorso strumentale del convenzionamento, ben possono essere utilizzati per sanzionare l’operato del segretario, pur in assenza dei presupposti specifici richiesti dalla normativa, senza la necessità di porre in essere i procedimenti che, alle altre categorie, assicurano tutele specifiche e garantiscono una oggettività nell’accertamento.

     

     

  3. Il Sindaco, anche nell’ipotesi di attribuzione ex lege dell’incarico di direzione al segretario, mantiene intatto il potere:

     

     

  • di conferire incarichi dirigenziali e nominare i responsabili dei servizi, e di delineare così la sfera di intervento del segretario, a cui spetteranno compiti di sovrintendenza e controllo;

     

     

  • di nominare un direttore, e di limitare in tal modo ulteriormente la possibilità di intervento del segretario, senza necessità di escluderne totalmente ogni potere gestionale, dal momento che la legge, nel richiedere una disciplina dei rapporti fra i due soggetti nell’atto di nomina, consente una definizione più o meno ampia delle due sfere di intervento, ma non esclude che possa permanere una più incisiva possibilità di intervento del segretario in alcuni settori.

     

     

  1. Il segretario, anche in presenza di una attribuzione ex lege della attività di direzione, mantiene intatto il suo diritto ad una retribuzione aggiuntiva, legata non all’occasionalità dell’incarico, ma alla diversa e maggiore responsabilità che gli viene attribuita dalla legge, in quanto non più legata alla espressione di pareri di legittimità che potevano essere ampiamente disattesi dall’amministrazione, ma direttamente riferita ad esiti gestionali da assumere personalmente.

     

     

  2. Negli enti di minori dimensioni le funzioni del segretario, in assenza di responsabili dei servizi, potrebbero estendersi all’espressione di pareri tecnici, fermo restando che:

     

     

  • la competenza gestionale consentirebbe al segretario di esperire attività istruttoria e di acquisire, a sua volta, ogni parere e/o consulenza, sia in maniera strutturata che occasionale;

     

     

  • il segretario sarebbe legittimato a suggerire all’amministrazione ipotesi di ristrutturazione degli organici e dell’organizzazione, più funzionali alle esigenze degli enti;

     

     

  • la responsabilità del segretario rimane comunque limitata alla sue competenze, in quanto, indubbiamente, nessuna conseguenza potrebbe derivare da una attribuzione anomala, che prescinda dalle effettive competenze e capacità dei soggetti investiti delle relative funzioni. Ciò vale anche per le attribuzioni ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi, attribuzioni che non possono prescindere da una attenta valutazione dei requisiti posseduti dai soggetti interessati, e quindi anche dal possesso di titoli di studio e/o dalla presenza di acquisita e provata esperienza professionale nel settore.

     

 

 

 


 
" Notizie dal ed al Sindacato "
 
Segretari in disponibilità e formazione
 
    C'è un detto, in Toscana, che incita "agli zoppi ... grucciate", volendo dire che a coloro che hanno già qualche disavventura ... altre se ne aggiungono. Bisogna riconoscere che, effettivamente ...
CS
 
Caro Carlo
 ti invio copia della risposta ricevuta dalla nostra benemerita Agenzia alla mia richiesta di autorizzazione alla missione per partecipare al corso di aggiornamento chiamato"Merlino".
Da essa discende, visto il silenzio ed anzi qualche considerazione verbale di qualche funzionario dell'Agenzia,:
- che l'aggiornamento professionale, per i disponibili, è a loro carico;
- che tutti i Segretari in disponibilità che partecipano lo fanno a loro rischio e pericolo soprattutto in itinere;
- che sostanzialmente la Scuola è chiusa ai Segretari in disponibilità mentre dovrebbero essere i primi a doverne beneficiare stante l'abbandono forzato del proprio posto di lavoro specie se  a seguito di comportamenti illegittimi;
- che si fa sempre più difficile il futuro della categoria dal momento che il numero dei disponibili aumenta di giorno in giorno ( oggi ne siamo circa 400; è sufficiente fare una interrogazione generica sull'albo del sito web dell'Agenzia);
- che l'Agenzia continua nel creare disparità di trattamento all'interno della categoria accentuandone il processo di disgregazione ( se mai esistito il contrario);
Ovviamente sono alcune delle riflessioni possibili ma chi più ne ha più ne
metta.
        P. D'U.
P.S. Sono sempre in attesa del deposito della sentenza dei miei due ricorsi
discussi e decisi dalla Sez. I^ Ter del TAR Lazio l'11 maggio 2000.
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Prot. n. 8591/2000/Agen./AF

Roma 10 maggio 2000

All’Agenzia Autonoma Gestione Albo S.C.P. Sezione Regionale del1’Abruzzo

 Via Vittorio Emanuele 24  -67100 L’AQUILA

Al dott. G. D’U.

Via.....

.......... (CH)

-

Oggetto: richiesta autorizzazione alla missione per la frequenza del corso di aggiornamento "Merlino".

Si fa riferimento alla nota del 18 aprile 2000 con la quale il dott. G. D’U. segretario generale di II classe, attualmente in posizione di disponibilità, chiede di essere autorizzato alla missione per la partecipazione al corso di aggiornamento "Merlino" nei giorni stabiliti dal calendario fissato dalla S.S.P.A.L.

 

Al riguardo spiace comunicare che, al momento, non risulta possibile autorizzare il trattamento di missione, atteso che questa Direzione Generale ha rappresentato la problematica al Consiglio di Amministrazione il quale, a tutt'oggi, non si è ancora pronunciato.

 

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

f.to Avv. Moreno Morando

 

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AL DIRETTORE

Della SSPAL

Pz. Del Popolo 18

R O M A

Fax 06.36712500

Oggetto:Dentro il Progetto Merlino e non nei dintorni

 

Caro Direttore,

in allegato ti invio la nota del Direttore Generale della nostra benemerita Agenzia.

Non esprimo alcun giudizio perchè non ne vale la pena; ma per cortesia non parliamo più di riforme, di professionalità e formazione.

 

G. D'U.

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La vaexata quaestio delle convenzioni
 
    Varrebbe la pena, forse, ricordare che l'esercizio di una facoltà, com'è appunto quella di convenzionarsi, non è per niente disgiunto dall'obbligatorietà di una congrua e verificabile motivazione. L'art. 3, comma 1 u.p. della legge 241/90 prescrive: "La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria".
CS
 
Stimato Carlo,
    leggendo il quotidiano Sole 24 ore del 29.05.2000 ho notato un intervento del neo presidente dell'Agenzia Nazionale Segretari sulla questione delle convenzioni di segreteria.
    Il presidente, in pratica, basandosi su di una recentissima delibera del C.d.A. della stessa Agenzia dichiarava che i limiti posti dalle precedenti delibere dello stesso c.d.a. in merito alla formazione delle convenzioni di segreteria erano stati finalmenti tolti.
    In pratica, alla luce di detta delibera, ogni comune (anche di segreteria generale) si può convenzionare con chiunque ai fini dell'incarico di segretario. Lo scrivente pensa che il sindacato di categoria dovrebbe opporsi a detta delibera, in quanto molti posti di lavoro verranno a mancare.
Saluti
Antonio Marasca.

 

 

" Specchio dei tempi "
 

A proposito di giudice del lavoro, di rapporti con il personale comunale e di contratto di lavoro

Il Collega Meconi ha inviato uno scritto che unisce - all'indubbio acume di sempre - una caratteristica un po da "zibaldone", per cui faccio un titolo da miscellanea e lo pubblico in una rubrica dal titolo molto ampio. A proposito di giudici del lavoro, trascrivo letteralmente la frase di una sentenza, che purtroppo non sono stato autorizzato a divulgare, perchè si capisca bene quale sia il problema: "" ...Si deve però osservare che il parere di legittimità attiene alla funzione di controllo (che prima della riforma era funzione tipica del segretario comunale) e si esplica soltanto sugli atti già adottati; funzione, quindi, ben distinta da quella consultiva ...""

CS 

Gentile Carlo

    Vorrei dire alcune cose su una "Ipotesi di retribuzione Segretari con il nuovo contratto" che sarebbe stata predisposta dai sindacati. Ne approfitto per alcuni commenti su quanto letto dal bollettino n. 196.

 

1) A proposito della sentenza del giudice del lavoro di Vasto (depositata il 23 maggio 2000)

Ho letto attentamente dal Bollettino n. 196/00 la decisione del Giudice del lavoro di Vasto. Decisione depositata il recente 23 maggio.

Mi ha colpito subito perché sembra incentrata sulla considerazione che con la privatizzazione del rapporto del pubblico impiego (d. lgs. 29/93) gli atti ad esso connesso non sarebbero più soggetti a motivazione. Come richiederebbe altra norma; la legge 241/90 all’art. 3.

Non che il giudice abbia liquidato il problema senza dubbi. Al punto che in un passaggio sembra dire al ricorrente che avrebbe fatto bene a fare un doppio ricorso. Uno al giudice amministrativo per mancata conferma del ricorrente e nomina di altra Segretaria in assenza di idonea motivazione e uno al giudice del lavoro (non si saprebbe più per cosa). Il giudice ha concluso in modo piuttosto originale dando per prevalente il nuovo ordinamento sul pubblico impiego privatizzato che, come per il privato datore di lavoro, non vincolerebbe il datore di lavoro pubblico a motivare i provvedimenti che riguardano il pubblico dipendente (è la stessa argomentazione fatta da un professore di diritto del lavoro nel terzo modulo della SSPAL).

La prima obiezione è piuttosto ovvia. Se così fosse, il Giudice del lavoro avrebbe dovuto (sempre che il ricorrente ne abbia fatto richiesta) quantomeno sollevare l’eccezione di incostituzionalità delle norme che consentono al Sindaco di "scegliere" "ad libitum". Per violazione degli artt. 97 e 3 Cost.

La seconda obiezione che farei al Giudice, sollevando ulteriore eccezione di incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost., è che se compara questa "scelta" "ad libitum" del Segretario Comunale per la sua nomina a Segretario di un Comune con, ad esempio, l’art. 9 del ccnl 1998-2001 del comparto Regioni e Autonomie Locali in tema di conferimento delle posizioni organizzative e l’art. 13 del ccnl 1998-2001 della dirigenza del comparto Regioni-Enti Locali sempre in tema di affidamento e revoca degli incarichi (entrambi ispirati all’art. 19 del d. lgv. 29/93), vedrebbe che, per quanto si parli di privatizzazione del pubblico impiego, il legislatore e le parti contrattuali richiedono provvedimenti ben meno irresponsabili, per non dire banali, di "scelte" "ad libitum".

Questo ovviamente fino a che non si modifica la Costituzione consentendo lo "spoil system". Che è altra cosa e ben diversa del modo banale con cui viene applicato in Italia.

Che dire infine dell’art. 68 del d. lgv. 29/93 là dove recita: "Quando questi ultimi (atti amministrativi presupposti) siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi."? Se vige ancora l’orientamento dottrinale e giurisprudenziale che nella incertezza della norma il Giudice deve privilegiare il soggetto più debole, cioè il lavoratore, perché il Giudice non è arrivato alla conclusione che, essendo i provvedimenti di "non conferma" (in questo caso altra legge di dubbia costituzionalità lo da per automatico) e di "nomina" poggianti su atti illegittimi, cioè non motivati, perché non li "disapplica" e non decide se non si sia trattato, nel caso del collega dell’Abruzzo, di "revoca" senza le garanzie che la tutelano?

 

 

2) sulla risposta di Luigi Oliveri in tema di rapporti tra Segretario e dipendenti con posizione di responsabilità.

 

Non ho letto la lettera del collega a cui si è ispirata la risposta di Luigi Oliveri. Dalla risposta penso però di capirne i temi. Dico subito che condivido totalmente i rilievi dell’Oliveri. So di rischiare di aumentare le non poche antipatie che già ho da una parte di colleghi. Aggiungo che vorrei essere ancora più drastico. Possibile che qualche Segretario Comunale non abbia ancora capito di non essere un "unto dal signore"? E che, se infine riesce a mettere i piedi per terra, non può non capire che la sua unica vera forza sta nella capacità di rapportarsi con i propri dipendenti?

E chi non sa del problema della professionalità anche dei dipendenti? Sapendo però che ben prima della 142/90, in tutti i regolamenti sul personale (ne ho letti degli anni ’50 e perfino degli anni ’20) era scritto che il Segretario Comunale ne è "il capo", che cosa si è fatto da questi "Capi del personale", cioè noi Segretari Comunali, quando nei primi d.p.r. che recepivano i contratti dei dipendenti a partire dalla fine degli anni ’70 si puntava esplicitamente a elevare la professionalità dei dipendenti?

Dico questo perché a metà anni ’80, saltate le non lievi opportunità del d.p.r. 191/79 di introdurre anche nei piccoli Comuni figure direttive (ci sono Regioni, vedi l’Emilia e la Toscana, che l’hanno fatto per tutti i piccoli Comuni), mi sono battuto, arrivando a fare convegni scavalcando addirittura i sindacati, per introdurle con il d.p.r. 347/83. E, almeno nella mia Provincia, sono riuscito a introdurre i primi apicali con la laurea.

Dirò di più. E’ il 1980 e arrivo in un piccolo Comune. La ragioneria è affidata a un dipendente con solo diploma professionale di tre anni. E’ stato e resta il più valido, dinamico, scaltro, efficiente, duttile ragioniere da me avuto. Non poche soddisfazioni mi hanno dato altri apicali non laureati. Bastava avere il coraggio di scendere dal proprio cadreghino e andare a sporcare le proprie candide mani con le loro.

Infine, siccome credo che in un Ente pubblico la professionalità di un Segretario sia ancora (ma non per molto) vendibile, vorrei che si capisse finalmente che i Segretari si "salveranno" alla sola condizione che imparino finalmente a "sporcarsi" le mani con i propri collaboratori. Vorrei che mi si dicesse e mi si dimostrasse come è possibile inventare e dare servizi di qualità, come giustamente voluto oggi dai cittadini e dai loro amministratori, senza lavoro di squadra.

 

3) Sulla "Ipotesi di retribuzione del nuovo contratto dei Segretari" che sta circolando.

 

Premetto che la materia economica dei nostri contratti non è mai stato il mio forte. Premetto anche che disponendo dei soli prospetti stipendiali senza né la parte giuridica e né le norme di accompagno di quella economica non è possibile dire granché.

Mi limito a due aspetti del prospetto alquanto curiosi.

 

Il primo sta nel costatare che nei Comuni fino a 15mila abitanti non trovo tra le voci stipendiali del Segretario la "sovrintendenza e coordinamento".

Mi ha fatto notare la cosa un collega piuttosto attento. Che ha subito aggiunto: "Vedi, io, te e pochi altri abbiamo sempre sostenuto che - ad evitare che il Segretario Comunale dei Comuni con meno di 15mila abitanti si trovasse con lo stipendio senza fare niente - si dovesse conferirgli le funzioni di Direttore Generale. Ci veniva risposto, perfino in circolari ministeriali, che non era vero dal momento che allo stesso restava la "sovrintendenza e il coordinamento" degli uffici. Aggiungevamo che questo non è vero perché il comma 68 dell’art. 17 della legge 127/97 lo riserva ai soli Segretari Comunali dei Comuni con la dirigenza (o, stante il richiamo là contenuto ai Comuni con oltre 15mila abitanti, a quelli di questi Comuni). Ora, vedi questo prospetto che ci mandano i sindacati, ci danno ragione".

E già. Avevamo ragione. Ad abundantiam c’è anche una prova indiretta della correttezza di questa interpretazione. Sta nella non secondaria circostanza che quando veniva varata la 127, siamo nel 1997, vigeva ancora quella parte dell’art. 10 del d. lgv. 77/95 che consentiva al Sindaco e agli Assessori dei Comuni con meno di 10mila abitanti di gestire.

I Sindaci dei piccoli Comuni si sono battuti strenuamente sia per riprendere la gestione che per questo articolo.

Ecco perché nel 1997 i Sindaci dei piccoli Comuni non potevano consentire che i propri Segretari Comunali fossero loro sovraordinati con questo potere di sovrintendenza e di coordinamento degli uffici. Peccato che nel 1998, prima la legge 191/98 che da funzioni dirigenziali agli apicali dei piccoli comuni e poi altro d. lgv., mi sembra il 410/98, hanno abrogato quella norma e fatto venire meno definitivamente questa aspettativa dei Sindaci.

Ma se questo è, la scelta del sindacato (in questa sua "Ipotesi di retribuzione") di lasciare invariata l’oramai inutile disposto del comma 68 dell’art. 17 della legge 127/97 (da tenere presente che in sede contrattuale, per l’art. 2 del d. lgv. 29/93, la stessa può essere cambiata) e quindi di non riconoscere ai Segretari Comunali dei Comuni con meno di 15mila abitanti la "sovrintendenza e il coordinamento" degli uffici, oltre che alquanto inopportuna in rapporto al principio oramai consolidato della unicità della sua funzione, mette i Comuni con meno di 15mila abitanti nel non piccolo rischio di ritrovarsi senza né il Segretario-Direttore e né una figura che coordini e sovrintenda gli uffici (a questo punto non posso non aggiungere che ogni qual volta parlo di Segretario e di Direttore, di fatto lo sdoppiamento preciso del vecchio Segretario Comunale, sento il mio cervello entrare come in corto circuito con il rischio che bruci. Ci sarà alla fine una persona di buon senso tra quelli che contano con la forza di dire nò a questi siamesi uniti forse peggio delle sorelline del Perù di cui si tanto si parla in questi giorni?). In breve, avremmo Segretari Comunali che non fanno nulla o quasi. E altri che rischiano costantemente di morire di morte innominabile.

A meno che il Sindaco, come direbbe la lettera c) del famoso comma 68 dell’art. 17 della 127/97, non gli conferisca (ma può farlo?) la responsabilità di qualche servizio.

 

Qui entro nel secondo aspetto della "ipotesi di retribuzione" che mi ha colpito e sulla quale vale forse la pena spendere qualche parola.

Leggendo il prospetto di questa ipotesi leggo tra le voci stipendiali: "per ogni servizio affidato …1/5 di C".

Si potrebbero subito fare non poche obiezioni. Che cosa si intende per "servizio". Quanti se ne potrebbero dare? Con quante possibilità di brogli? Che ne è del santo principio sulla onnicomprensività della retribuzione? Che dire del fatto che questa benedetta lettera c), essendo una subordinata, non può prevalere sulla principale. E cioè, se il Segretario, nella principale, "collabora" e "assiste" gli organi per tutt’altre cose, questa subordinata può riguardare che "funzioni" attinenti a queste altre cose e non già alla attribuzione di nuovi "servizi".

Questa che precede è la classica interpretazione che, per quanto formalista, coglie comunque il buon senso di fondo di leggi che, se interpretate diversamente, diventano schizofreniche. Con quel che ne consegue.

Ma c’è anche una interpretazione non solo non formale, ma addirittura interpretazione principe, di chiunque fosse anche solo un po’ edotto di tecniche o di dottrine organizzative. Queste tecniche organizzative o dottrine dicono che nessun "dirigente" o "sovrintendente" o "coordinatore" o "direttore generale" o "segretario comunale" resterà più tale se verrà messo a fare un servizio come un qualsiasi suo subordinato. Anche qui non c’è nessun formalismo. Ma se anche ci fosse è quel formalismo che aiuta a non commettere madornali errori. Errori che, alla fin fine, rendono inservibile tutta quell’impalcatura organizzativa che, si direbbe ancora inutilmente, si sta cercando di introdurre anche nei nostri Comuni. Insomma, i contratti li facciamo per rendere più efficienti i nostri Comuni o per altro?

 

Scusami per la lunghezza dello scritto. Spero che possa servire anche per il bollettino.

Altidona 26-05-00

Saluti

Luigi dr. Meconi (a disp.ne Segretari Comunali – Ancona)

 

 

 

 

 

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