Sui segretari comunali e provinciali
di Aldo Finati
Presidente TAR Calabria
La via crucis dei segretari comunali e provinciali, iniziata con la legge 127/97 e poi proseguita con il DL n° 8/99, sembra non aver mai fine.
Recente, è , infatti, la risoluzione della Funzione Pubblica che nega ai Segretari la partecipazione, prima consentita, ai concorsi per magistrato della Corte dei Conti; nonché la successiva direttiva del 30 marzo che, in contrasto con la stessa legge 127/97, sembra attribuire ai segretari funzioni di incarico professionale e porli al minimo stipendiale, salvo contrattazione individuale.
Con la prima legge 127/97 i Segretari persero il loro status di dipendenti del Ministero dell’Interno, furono asserviti al potere di nomina, conferma e di revoca dall’autorità locale, potere così intenso che col successivo decreto 8/99, fu disposta la loro automatica cessazione dal servizio in uno col venir meno del mandato del loro "padre-padrone".
Ora con la citata direttiva verrebbero privati anche dello status di "funzionario o dirigente pubblico", come riconosciuto ai Segretari dal comma 68 dell’art. 17 della legge 127/97, il loro posto di lavoro reso ancor più in forse, e del tutto privati di ogni carriera, sia giuridica che economica.
Insomma la sostanziale eliminazione del posto di segretario comunale e provinciale.
All’inizio si disse che i Segretari erano stati sacrificati all’altare del federalismo, che dovevano comunque, scontare le antipatie che avevano cumulato con questo o quello, e, soprattutto, l’atavica colpa di essere figli di una riforma voluta dal regime fascista.
Ciò non sembra giusto ed, ancor più, non si comprende a chi e a che cosa possa giovare quest’ultimo peggioramento della loro situazione, proprio in un momento in cui, dopo l’iniziale sofferto impatto per l’applicazione della 127/97, sembrava che le parti avessero trovato una equilibrata composizione dei loro interessi.
COMUNICATO SINDACALE DELLA FPS/CISL
Prot.n. 1155/EN Roma, 18 maggio 2000
Alle Federazioni Regionali e Territoriali
Ai Coordinatori Generali SAS di Ente
- Loro Sedi -
Nel pomeriggio di ieri in sede ARAN si è tenuto il previsto incontro finalizzato alla chiusura delle code contrattuali ed al recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL e, così come programmato, si è ufficialmente aperto il confronto relativo al biennio economico 2000-2001.
Per quanto riguarda la prima delle due questioni si è unanimemente e congiuntamente convenuto di procedere con una serie di incontri tecnici che inizieranno a partire già dal 22 maggio p.v..
Non sono poche infatti le materie che dovranno essere affrontate nel dettaglio, materie che presuppongono un attento e minuzioso lavoro di ricerca e di selezione in quanto interessano istituti affidati ai precedenti contratti ma anche a disposizioni regolamentari diverse, così come non sono poche le novità introdotte da recenti interventi legislativi varati a sostegno della maternità e della paternità, della formazione e della flessibilità del rapporto di lavoro che, in sede di confronto, dovranno essere approfonditi.
Per quanto concerne il biennio economico 2000 – 2001 non si sono registrati, purtroppo, significativi passi in avanti tali cioè da lasciare sperare in una rapida conclusione della vertenza.
Non sono ancora state stabilite le quantità economiche da destinare al rinnovo contrattuale anche in ragione del fatto che l’ARAN appare incerta sul metodo e sui criteri da adottare per quantificare le risorse scaturenti dalla comparazione fra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel biennio 1998 – 1999.
Così come appare incerta nel recepire un disegno contrattuale capace di garantire il recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni; un disegno quindi in grado di fare fronte ai problemi che scaturiscono dalla ripresa sostenuta dell’inflazione che, in termini reali, ha largamente superato già nell’anno in corso il corrispondente livello dell’inflazione programmata.
Il nostro giudizio circa l’esito dell’incontro è, pertanto, decisamente negativo.
Ai rinnovi dei contratti collettivi va assegnato, fra l’altro, il compito di garantire continuità e stabilità ai processi di riforma e di ammodernamento della P.A. già avviati da tempo.
Gli Enti Pubblici non Economici, ed i lavoratori che vi prestano la loro attività, in quanto inseriti in questo contesto, sono chiamati ad assecondare e favorire gli ulteriori obiettivi della riforma; obiettivi che si conseguono anche attraverso scelte strategiche contrattuali che, perché siano credibili, hanno bisogno di risorse economiche adeguate da destinare alla professionalità, alla formazione, ai risultati ed alle qualità delle prestazioni; in altre parole alla funzionalità degli Enti.
Valuteremo le risposte che l’ARAN fornirà nel prosieguo del confronto e con l’impegno di tenervi comunque aggiornati cogliamo l’occasione per inviarvi fraterni saluti.
IL SEGRETARIO NAZIONALE IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO
(Mauro Giuliattini) (Marco Lombardo)
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Dai Colleghi di Ancona: Disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei Segretari C. e P.
I Colleghi della zona di Ancona hanno fatto pervenire un documento che, nella sua stringatezza, semra cogliere uno dei punti essenziali dell'attuale dibattito in corso che registra alcune ... strane elucubrazioni.
CS
I Segretari Comunali della Provincia di Ancona, partecipanti al Corso Merlino del giorno 16 maggio 2000,
SOLLECITANO
la rapida definizione dell'accordo contrattuale della categoria, a fronte del precedente contratto ormai scaduto dal lontano 31.12.1997.
In ordine al contenuto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in data 30.03.2000 contenente ulteriori specificazioni dell'atto di indirizzo del 06.08.1998,
FORMULANO
i seguenti rilievi:
1) - Con riferimento alla questione del riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i Segretari Comunali e Provinciali, evidenziano che è singolare il fatto che una direttiva governativa ritenga abrogato il contenuto di una legge delega (art. 17, comma 67 della L. 127/97) ad opera del regolamento delegato che trova la propria ragione di esistenza nella legge stessa, in violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto.
Siffatta interpretazione delle norme non risulta avere precedenti nel diritto positivo vigente.
Inoltre non si comprende come ad una struttura retributiva, comunque non inferiore a quella dei dirigenti, non debba seguire il riconoscimento della qualifica dirigenziale, in quanto nella fattispecie si riconosce paradossalmente una "dirigenza" economica senza far seguire "sic et simpliciter" una dirigenza giuridica, le quali sono tra loro strettamente correlate.
Col riconoscimento pieno dello status dirigenziale verrebbe meno la necessità di inventarsi l'escamotage della tabella di equiparazione, ai fini della mobilità, dei Segretari Comunali e Provinciali con i dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, peraltro sottoponendo la categoria anche ad una umiliante selezione per dimostrare capacità e professionalità abbondantemente già acquisite, nello svolgimento di un ruolo comunque sempre sovraordinato ai dirigenti e funzionari fin dall'ingresso in carriera.
L'interpretazione giuridica fornita dalla direttiva sulla questione della dirigenza con l'introduzione della figura del "Professionista pubblico", costituisce un evidente aggiramento del presunto ostacolo al riconoscimento della qualifica dirigenziale per contratto a tutti i Segretari Comunali e Provinciali , arrivando però al paradosso di privare della dirigenza - questa volta sì per contratto - chi ne era già in possesso.
2) - Per quanto concerne la contrattazione integrativa, gli scriventi esprimono forti preoccupazioni sulla ipotesi della contrattazione a livello di singolo Ente, conoscendo bene la realtà dei piccoli Enti Locali e la difficoltà di negoziazione del singolo Segretario Comunale di fronte ad un datore di lavoro, il Sindaco, che ha i poteri di nomina, revoca e non conferma.
Per tutto ciò i Segretari Comunali potrebbero subire pesanti pregiudizi economici a fronte della mole di lavoro e della elevata responsabilità di cui si fanno carico.
Il
Giudice
del lavoro, a scioglimento della riserva, osserva in fatto ed in
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Con
ricorso depositato in data 7 febbraio 2000 M. S. ha adito in via d'urgenza
questo giudice contestando la nomina della d.ssa R. P. segretario dei Comuni
di M. e di C., questi in convenzionamento tra di loro quanto giustappunto al
servizio di segreteria, e così quindi instando per una pronuncia che,
provvisoriamente sospesa l'efficacia dei provvedimenti sindacali di
conferimento dell'incarico reclamato, disponesse la sua reintegrazione urgente
nell'incarico di segretario comunale presso la detta segreteria convenzionata
ovvero presso il solo Comune di C. con ordine di immediata attuazione
dell'ordinanza cautelare emananda .
………..Omissis………………….
Autorizzato
tra le parti lo scambio di memorie il ricorso viene dunque alla cognizione del
giudice sulle posizioni "hinc et inde" illustrate.
Il
ricorso è destituito di fondamento e va disatteso.
Premesso
che, - al di là di quegli altri profili che per il vero nella specie pur
vengono allegati o impropriamente (in punto in specie di lesione all'immagine
che non può ritenersi pregiudicata quale mera conseguenza della diversa scelta
sindacale, questa costituendo esito in qualche modo
"istituzionalizzato" nel sistema di disciplina dei rapporto di
servizio dei segretari comunali e quindi dei tutto priva di contenuti
sanzionatori ovvero di censura)
o del tutto apoditticamente (quanto quindi al pregiudizio economico che, in
difetto di revoca dall'incarico, non dalla sola mancata conferma consegue,
ovvero al pregiudizio alla salute la cui eziologia di danno non meglio risulta
spiegata), - nel contesto di una giurisdizione sui diritti soggettivi del
pubblico dipendente l'íncidenza sul rapporto di lavoro degli atti sindacali
in cognizione, siccome la conformazione delle prestazioni di lavoro
diversamente condizionata dal contestuale svolgimento dei rapporto di servizio
(cfr. art. 17 c. 67, 68, 70 e 74 leg. 12711997, art. 15 c. 1 D.P.R. 465/1997),
astrattamente legittima la doglianza di un pregiudizio imminente ed
irreparabile, il cd. "periculum
in mora" dunque ben strettamente connesso alla possibilità di esprimere
nel rapporto la professionalità di cui il dipendente risulti
portatore (coi conseguente non comprimibile interesse a rendere la prestazione
se questa indebitamente preclusa in violazione dei diritto), considera quindi
il giudice come innanzitutto nella vicenda in cognizione non possa affatto
ritenersi inutilmente consumato quel potere sindacale di nomina che,
decorrente dal 61 " giorno dalla data di insediamento dei Sindaco,
giustappunto entro i 120 giorni da quella stessa data deve esser esercitato.
Termine questo che, - di vero funzionale all'esercizio della sola
nomina dei segretario comunale ("La nomina è disposta....... e, ancora
" ... esercitano il potere di nomina...", così come dettano
rispettivamente il c. 70 dell'art. 17 cit. e il c. 2 dell'art. 15 D.P.R. 465
cit.), la relativa accettazione operando quale mera condizione di efficacia
dell'atto (cfr. art. 15 c. 4 D.P.R. 465 cit.), -nella specie (pur
caratterizzata dal convenzionamento dell'ufficio di segreteria) giustappunto
è rimasto rispettato proprio perché la nomina della d.ssa Piazza disposta il
12 ottobre 1999 (data questa alla quale peraltro pur interveniva
l'accettazione di quella nomina) e quindi al 120' susseguente l'insediamento
dei Sindaco (1 4 giugno 1999).
Sicché
deve conseguentemente escludersi che la pretesa cautelare possa nella specie
rinvenire il suo fondamento nel diritto dei dipendente pubblico allo
svolgimento delle prestazioni proprie dell'incarico conferitogli una volta che
quell'incarico doveva ritenersi cessato con la cessazione dei mandato dei
Sindaco (art. 2 c. 1 dei d.l. 81'99 conv. in leg. 75199) né altrimenti
potendo operare (nel difetto di ogni altra nomina) la 'Tacita
reconductio" dei rapporto (a seguito quindi dei mantenimento dei
segretario nelle funzioni sue proprie anche oltre il citato termine per
l'esercizio della facoltà di scelta).
Quanto
di poi al dovere di motivazione dell'atto di nomina sindacale, che parte
ricorrente correva alla necessità di esplicitazíone delle ragioni dei
provvedimento secondo le regole proprie dei procedimento amministrativo (art.
3 leg. 24111990), pare al giudice di poter rilevare come in una siffatta
prospettazione della domanda in definitiva si annidi lo stesso problematico
fondamento dell'individuazione dei giudice dei rapporto in cognizione una
volta che la contrattualizzazione dei rapporto di pubblico impiego debba esser
rivista quale opzione per un regime giuridico degli atti di gestione dei
rapporto di natura essenzialmente privatistica (art. 2 c. 2 e 3, art. 4 c. 2
D. Lgs. 29/1993, art. 17 c. 74 leg. 12711997) e perciò quindi sottratto alle
regole proprie dell'atto amministrativo autoritativo; individuazione questa
dell'ambito della giurisdizione che nella specie particolarmente si connette
poi alla peculiarità dei rapporto di lavoro dei segretari comunali (alle
dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo epperò
funzionalmente sottordinati al capo dell'amministrazione locale cui pur
compete l'adozione di ogni atto inerente a tale rapporto di servizio ed ai
connessi istituti contrattuali; cfr. art. 17 c. 67, 68 e 70 leg. 127 cit. e
art. 15 c. 1 d.p.r. 465 cít.) i quali, con l'atto di nomina, per un verso
risultano officiati di un incarico dirigenziale ed al contempo assunti alla
dipendenza funzionale dell'amministrazione locale (così astrattamente
potendosi ingenerare conflitto tra distinte tipizzazioni delle materie
riservate rispettivamente alla cognizione dell'a.g.o. e dei giudice
amministrativo, in specie nella distinzione tra diritto all'assunzione ed al
conferimento e revoca dell'incarìco dirigenziale e le procedure concorsuali
per l'assunzione dei dipendenti; art. 68 c. 1 e 4 D. Lgs. 2911993).
E
peraltro, escluso che nella specie possa in senso stretto rinvenirsi una
procedura concorsuale di assunzione (ché la scelta viene dì vero esercitata
tra dipendenti già titolari di un rapporto di lavoro ed in quanto tali
iscritti in apposito albo), pare al giudice che, per la stessa disciplina
positiva dell'istituto in discorso (alcun criterio risultando prefissato per
la nomina dei segretario comunale in quanto tale ulteriore rispetto a quello
discendente dal rispetto dell'iscrizione all'albo secondo date fasce
professionali, e ad eccezione della fattispecie delle supplenze disciplinate
ex art. 19 c. 3 d.p.r. 465 cit.), l'atto di
nomina non debba sottostare ad alcuna specifica motivazione perché
oggetto di scelta discrezionale vincolata in quei soli presupposti
rappresentati dai requisiti soggettivi di nomina (secondo la corrispondenza
tra fasce professionali e categorie dei Comuni).
Diversamente
ragionando pare quindi al giudice che ad altro approdo non potrebbe pervenirsi
se non proprio a quello della giurisdizione dei giudice amministrativo anche
"in subiecta materia" (una volta quindi che la fattispecie
soggettiva dei diritto all'incarico non si sia perfezionata per difetto di
conferma dei segretario comunale cessato alla scadenza dei mandato sindacale),
questa volta valorizzando l'aspetto pubblicistico dell'attività di
collaborazione dal segretario comunale prestata alle dipendenze funzionali
dell'organo politico e con lo stesso la necessità giustappunto della
motivazione di una scelta strettamente connessa all'esercizio di quella potestà
pubblica medesíma; approdo questo al quale però, come detto, pare resistere
lo stesso dato positivo oltreché quella medesima contrattualizzazione dei
rapporto di lavoro (sia pur alle dipendenze dell'Agenzia autonoma) che
costituisce espressione della "vis espansiva" del nuovo sistema di
disciplina dei lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
Nei profili esaminati dei ricorso rimanendo assorbita ogni altra
questione (e quella in specie della necessaria partecipazione al giudizio
dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo che peraltro non appare parte
legittimata a contraddire a riguardo della fase della nomina oggi tra le parti
in contestazione), novità e controvertibilità delle questioni affrontate
costituiscono giusti motivi per interamente compensare tra le parti le
spese dei procedimento.
P.Q.
M.
il
giudice dei lavoro, compensata tra le parti ogni spesa processuale,
respinge il ricorso per provvedimento d'urgenza così come da Marmo Salvatore
proposto.
Si
comunichi.
Vasto
lì 23 maggio 2000.
DEPOSITATA
IN CANCELLERIA
OGGI
23 MAGGIO 2000