BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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n°  196
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
 
Allego a questo numero del Bollettino, compresso in formato zip, il testo del TU delle autonomie locali, inviatomi da un Collega che lo ha prelevato dal sito del Ministero dell'Interno. Tale testo è inserito anche nella sezione "Ultimora" del nostro sito internet.
CS
 
  "Quattro chiacchiere tra Colleghi "
 
Riesumato il parere di legittimità?
 
Nel numero 195 del bollettino veniva pubblicato l'intervento di un lettore che, leggendo il testo del nuovo TU, ne aveva ricavato l'impressione che rivivesse il parere di legittimità, traendone alcune conclusioni. Personalmente ritengo che il TU si limiti a ripetere quanto era già previsto e cioè che, in assenza di responsabili di servizi, .... il Segretario fa da ultima spes! Sul punto interviene ora, approfonditamente, Luigi Oliveri che ringrazio per la continua, appassionata, collaborazione ed attenzione.
CS
 
Caro Carlo,

l'intervento relativo alle modifiche apportate dal t.u. relative ai segretari comunali mi inducono a queste considerazioni.
Seppure in parte giustificate, le argomentazioni sostenute dall'estensore dell'intervento sul n. 195 del Bollettino relative alla disposizione del t.u. degli enti locali che dovrebbe assegnare ai segretari comunali il compito ad esprimere il parere di regolarita tecnica sulle proposte di deliberazione, in mancanza di responsabili, per quanto di sua competenza, non appaiono del tutto condivisibili.
Molta parte dei segretari comunali vede come un proprio disdoro o, comunque, fatica ad accettare che ai responsabili dei servizi possano essere attribuite le indennita di cui al combinato disposto dell'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/90 e dell'articolo 11 del CCNL in data 31.3.1999.
Al fondo di questo atteggiamento, in realta, v'e la consapevolezza che non sempre a questi incarichi di responsabili di servizio corrisponde una spiccata professionalita. Mentre la maggior parte dei segretari comunali (il 99% circa) e laureato, ancora pochi sono i funzionari degli enti locali muniti di diploma di laurea.
La rivendicazione di questa generale maggiore professionalita, tuttavia, non deve portare a ritenere ingiustificate le indennita per i responsabili di servizio e giustificare tutte le rivendicazioni di incrementi
retributivi per la propria posizione di segretari.
Occorre ricordare che i responsabili di servizio, al pari dei dirigenti, sono tenuti ad adottare provvedimenti di amministrazione attiva e diretta, con correlata assunzione di responsabilita personale anche nei riguardi dei terzi e non piu solo per violazione dei diritti soggettivi, ma anche degli interessi legittimi.
Appare del tutto corretto e naturale che le funzioni e le responsabilita dirigenziali siano state compensate con le ben note indennita. E non si capisce perche l'articolo 36 della Costituzione dovrebbe operare solo per l'incarico di direttore generale (i lettori del Bollettino conoscono la posizione di chi scrive in merito) e non per le funzioni gestionali.
Non e vero, per altro, che vi sia, come sostenuto nell'intervento che qui si ha il piacere di commentare, disparita di trattamento del segretario comunale rispetto agli altri dipendenti delle P.A. in generale, e dei
dipendenti comunali in particolare.
Non e in particolare fondata l'affermazione che ai responsabili di servizio, a fronte dell'assegnazione della responsabilita, spetti come diritto contrattualmente garantito all'indennita di funzione.
Essi hanno solo il dovere di esercitare le funzioni di responsabili a seguito della nomina da parte del sindaco, ex art. 36 della legge 142/90 (non potendosi certo rifiutare di farlo). L'assegnazione dell'indennita e fatto solo eventuale, che consegue all'attribuzione delle funzioni dirigenziali e alla nomina in posizione organizzativa. Ed e noto che molti comuni per ragioni economiche non hanno assegnato indennita di alcuna natura ai propri responsabili di servizio.
Se e, inoltre, vero che l'assegnazione della responsabilita di servizio attiene a materie determinate od omogenee, si ripete che comunque l'eventuale indennita copre l'assunzione delle responsabilita che conseguono all'attivita gestionale.
In ogni caso, la posizione organizzativa puo anche presupporre incarichi non necessariamente connessi col titolo di studio posseduto o il profilo professionale d'appartenenza.
Detto questo, appare esiziale per la figura del segretario comunale proseguire lungo la strada del continuo paragone delle funzioni proprie del segretario con quelle dei responsabili di servizio e del direttore generale. Da questo paragone il segretario infatti rischia di rimanere perdente.
L'errore e dettato dalla rivendicazione di retribuzioni economiche aggiuntive rispetto alle attivita che possono essere svolte al di la delle funzioni di consulenza, verbalizzazione e rogito dei contratti.
Ma se si vuole davvero considerare il segretario come figura centrale dell'ordinamento degli enti locali, occorre allora puntare l'attenzione sulla sua fondamentale funzione di coordinamento, che di per se ne
qualifica il ruolo.
Il segretario e remunerato con le indennita di direzione e di posizione. In molti pero chiedono retribuzioni aggiuntive per l l'eventuale espletamento di funzioni di presidenza di commissioni, per la partecipazione al nucleo di valutazione, per l'espressione di pareri in mancanza dei responsabili, per l'esercizio delle funzioni di direttore generale gia rientranti nella funzione di coordinamento. Non e questa la strada per la rivalutazione della figura del segretario.
Del resto, anche l'estensore dell'intervento che si annota sembra prima adontarsi per il fatto che si possa chiedere al segretario l'espressione del parere di regolarita tecnica, nel caso in cui il segretario non abbia la specifica competenza richiesta, per poi pero ammettere - implicitamente - che il segretario possa anche provvedere a cio, se debitamente remunerato. Come se la competenza derivi dalla retribuzione scaturente dal suo esercizio.
Lo svolgimento di compiti di direzione, come quelli assegnati al segretario, puo comportare anche l'esercizio di funzioni non strettamente connesse alla specifica formazione culturale e professionale. I segretari rivendicano da sempre l'attribuzione della qualifica dirigenziale: sanno, pero, che caratteristica della qualifica dirigenziale e non la specializzazione nell'esercizio delle competenze, bensi la capacita di
organizzare un servizio cui si puo essere destinati anche a prescindere dal posto che si e acquisito per concorso. E, comunque, il D.lgs 29/93 prevede che l'assegnazione degli incarichi dirigenziali avvenga col criterio della rotazione, per cui nella sua vita professionale il dirigente puo essere assegnato a diversissime aree organizzative. E a fronte di cio e compensato forfettariamente con l'indennita di posizione che remunera l'intera gamma delle sue competenze.
Il D.lgs 29/93 prevede l'onnicomprensivita della retribuzione dirigenziale, che e sia il punto negativo, sia l'elemento di qualificazione professionale della funzione dirigenziale.
Lo stesso e per il segretario, che puo comunque contare anche su un'eventuale indennita per l'incarico di direttore generale (come sembra dalle bozze di contratto fin ora circolate).
Una retribuzione spezzettata in molte componenti e tipica dei professionals, non dei coordinatori o dei dirigenti.
Allora, insistere sulla china che critica ogni attribuzione di funzioni al segretario, per poi pero accettare qualsiasi funzione purche remunerata a parte, porta alla definitiva estinzione della figura del segretario.
Infatti, se non si individua nello status di segretario una professionalita generale che comprende diverse funzioni come insite nel suo ruolo, detto ruolo diverra inutile. In enti locali come le regioni, non esiste la figura del segretario: vi sono alcuni dirigenti ai quali e attribuito l'incarico di segretario del consiglio o della giunta. E' questo l'obiettivo cui si intende arrivare?
Luigi Oliveri
 
 
 
" Contributi e approfondimenti " 
 
 
Un contributo da Aldo finati, Presidente del TAR Calabria
 
Riceviamo e pubblichiamo il contributo di un Magistrato che dimostra di ben conoscere la riforma della Categoria.
CS

Sui segretari comunali e provinciali

di Aldo Finati

Presidente TAR Calabria

 

La via crucis dei segretari comunali e provinciali, iniziata con la legge 127/97 e poi proseguita con il DL n° 8/99, sembra non aver mai fine.

Recente, è , infatti, la risoluzione della Funzione Pubblica che nega ai Segretari la partecipazione, prima consentita, ai concorsi per magistrato della Corte dei Conti; nonché la successiva direttiva del 30 marzo che, in contrasto con la stessa legge 127/97, sembra attribuire ai segretari funzioni di incarico professionale e porli al minimo stipendiale, salvo contrattazione individuale.

Con la prima legge 127/97 i Segretari persero il loro status di dipendenti del Ministero dell’Interno, furono asserviti al potere di nomina, conferma e di revoca dall’autorità locale, potere così intenso che col successivo decreto 8/99, fu disposta la loro automatica cessazione dal servizio in uno col venir meno del mandato del loro "padre-padrone".

Ora con la citata direttiva verrebbero privati anche dello status di "funzionario o dirigente pubblico", come riconosciuto ai Segretari dal comma 68 dell’art. 17 della legge 127/97, il loro posto di lavoro reso ancor più in forse, e del tutto privati di ogni carriera, sia giuridica che economica.

Insomma la sostanziale eliminazione del posto di segretario comunale e provinciale.

All’inizio si disse che i Segretari erano stati sacrificati all’altare del federalismo, che dovevano comunque, scontare le antipatie che avevano cumulato con questo o quello, e, soprattutto, l’atavica colpa di essere figli di una riforma voluta dal regime fascista.

Ciò non sembra giusto ed, ancor più, non si comprende a chi e a che cosa possa giovare quest’ultimo peggioramento della loro situazione, proprio in un momento in cui, dopo l’iniziale sofferto impatto per l’applicazione della 127/97, sembrava che le parti avessero trovato una equilibrata composizione dei loro interessi.

 

 
" Notizie dal ed al Sindacato "
 
 
COMUNICATO STAMPA DELL'ANSAL PROVINCIALE DI BERGAMO


Stimatissimo Collega,

ti ringrazio per il bollettino che settimanalmente ricevo e spero che voglia inserire questo mio breve comunicato nella qualità di componente del cda dell'ANSAL di Bergamo.

La mia richiesta è rivolta alla collega De Zio che così solerte nel comunicare con il tuo bollettino la situazione del contratto non mi sembra lo sia stata però con la riunione del 16 martedì Maggio 2000, in cui si sono incontrati tutte le sigle sindacali per far convergere in un solo documento la piattaforma di questo nostro sospirato contratto.

Pertanto mi chiedo e si chiederanno gli altri colleghi perchè non ci comunica qual'è la sua posizione e se lo è anche della CISL circa le divergenze emerse in quella riunione, di cui mi riservo di dare comunicazione.

Ti ringrazio per la diffusione che vorrai dare al comunicato stampa..


I migliori Saluti

                  ILCOMPONENTE CDA ANSAL BG
                           Giovanni Barberi Frandanisa
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COMUNICATO SINDACALE DELLA FPS/CISL

Prot.n. 1155/EN Roma, 18 maggio 2000

 

Alle Federazioni Regionali e Territoriali

 

Ai Coordinatori Generali SAS di Ente

- Loro Sedi -

 

 

    Nel pomeriggio di ieri in sede ARAN si è tenuto il previsto incontro finalizzato alla chiusura delle code contrattuali ed al recupero alla disciplina pattizia degli istituti non regolamentati dal precedente CCNL e, così come programmato, si è ufficialmente aperto il confronto relativo al biennio economico 2000-2001.

 

    Per quanto riguarda la prima delle due questioni si è unanimemente e congiuntamente convenuto di procedere con una serie di incontri tecnici che inizieranno a partire già dal 22 maggio p.v..

 

    Non sono poche infatti le materie che dovranno essere affrontate nel dettaglio, materie che presuppongono un attento e minuzioso lavoro di ricerca e di selezione in quanto interessano istituti affidati ai precedenti contratti ma anche a disposizioni regolamentari diverse, così come non sono poche le novità introdotte da recenti interventi legislativi varati a sostegno della maternità e della paternità, della formazione e della flessibilità del rapporto di lavoro che, in sede di confronto, dovranno essere approfonditi.

 

    Per quanto concerne il biennio economico 2000 – 2001 non si sono registrati, purtroppo, significativi passi in avanti tali cioè da lasciare sperare in una rapida conclusione della vertenza.

 

    Non sono ancora state stabilite le quantità economiche da destinare al rinnovo contrattuale anche in ragione del fatto che l’ARAN appare incerta sul metodo e sui criteri da adottare per quantificare le risorse scaturenti dalla comparazione fra l’inflazione programmata e quella effettivamente intervenuta nel biennio 1998 – 1999.

 

 

 

    Così come appare incerta nel recepire un disegno contrattuale capace di garantire il recupero della perdita del potere di acquisto delle retribuzioni; un disegno quindi in grado di fare fronte ai problemi che scaturiscono dalla ripresa sostenuta dell’inflazione che, in termini reali, ha largamente superato già nell’anno in corso il corrispondente livello dell’inflazione programmata.

 

    Il nostro giudizio circa l’esito dell’incontro è, pertanto, decisamente negativo.

 

    Ai rinnovi dei contratti collettivi va assegnato, fra l’altro, il compito di garantire continuità e stabilità ai processi di riforma e di ammodernamento della P.A. già avviati da tempo.

 

    Gli Enti Pubblici non Economici, ed i lavoratori che vi prestano la loro attività, in quanto inseriti in questo contesto, sono chiamati ad assecondare e favorire gli ulteriori obiettivi della riforma; obiettivi che si conseguono anche attraverso scelte strategiche contrattuali che, perché siano credibili, hanno bisogno di risorse economiche adeguate da destinare alla professionalità, alla formazione, ai risultati ed alle qualità delle prestazioni; in altre parole alla funzionalità degli Enti.

 

    Valuteremo le risposte che l’ARAN fornirà nel prosieguo del confronto e con l’impegno di tenervi comunque aggiornati cogliamo l’occasione per inviarvi fraterni saluti.

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE                                     IL SEGRETARIO GENERALE AGGIUNTO

       (Mauro Giuliattini)                                                             (Marco Lombardo)

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Dai Colleghi di Ancona: Disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei Segretari C. e P.

 

I Colleghi della zona di Ancona hanno fatto pervenire un documento che, nella sua stringatezza, semra cogliere uno dei punti essenziali dell'attuale dibattito in corso che registra alcune ... strane elucubrazioni.

CS 

I Segretari Comunali della Provincia di Ancona, partecipanti al Corso Merlino del giorno 16 maggio 2000,

 

SOLLECITANO

 

 

la rapida definizione dell'accordo contrattuale della categoria, a fronte del precedente contratto ormai scaduto dal lontano 31.12.1997.

In ordine al contenuto della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - in data 30.03.2000 contenente ulteriori specificazioni dell'atto di indirizzo del 06.08.1998,

 

FORMULANO

 

 

i seguenti rilievi:

 

1) - Con riferimento alla questione del riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i Segretari Comunali e Provinciali, evidenziano che è singolare il fatto che una direttiva governativa ritenga abrogato il contenuto di una legge delega (art. 17, comma 67 della L. 127/97) ad opera del regolamento delegato che trova la propria ragione di esistenza nella legge stessa, in violazione del principio di gerarchia delle fonti del diritto.

Siffatta interpretazione delle norme non risulta avere precedenti nel diritto positivo vigente.

Inoltre non si comprende come ad una struttura retributiva, comunque non inferiore a quella dei dirigenti, non debba seguire il riconoscimento della qualifica dirigenziale, in quanto nella fattispecie si riconosce paradossalmente una "dirigenza" economica senza far seguire "sic et simpliciter" una dirigenza giuridica, le quali sono tra loro strettamente correlate.

Col riconoscimento pieno dello status dirigenziale verrebbe meno la necessità di inventarsi l'escamotage della tabella di equiparazione, ai fini della mobilità, dei Segretari Comunali e Provinciali con i dirigenti delle altre pubbliche amministrazioni, peraltro sottoponendo la categoria anche ad una umiliante selezione per dimostrare capacità e professionalità abbondantemente già acquisite, nello svolgimento di un ruolo comunque sempre sovraordinato ai dirigenti e funzionari fin dall'ingresso in carriera.

L'interpretazione giuridica fornita dalla direttiva sulla questione della dirigenza con l'introduzione della figura del "Professionista pubblico", costituisce un evidente aggiramento del presunto ostacolo al riconoscimento della qualifica dirigenziale per contratto a tutti i Segretari Comunali e Provinciali , arrivando però al paradosso di privare della dirigenza - questa volta sì per contratto - chi ne era già in possesso.

2) - Per quanto concerne la contrattazione integrativa, gli scriventi esprimono forti preoccupazioni sulla ipotesi della contrattazione a livello di singolo Ente, conoscendo bene la realtà dei piccoli Enti Locali e la difficoltà di negoziazione del singolo Segretario Comunale di fronte ad un datore di lavoro, il Sindaco, che ha i poteri di nomina, revoca e non conferma.

Per tutto ciò i Segretari Comunali potrebbero subire pesanti pregiudizi economici a fronte della mole di lavoro e della elevata responsabilità di cui si fanno carico.


 

 

" Specchio dei tempi "
 
Lettera aperta al Presidente Susta (anche tramite Italia Oggi)
 
 Stimato direttore
 è molto probabile che non pubblicherà questa nota o che la cestinerà.
    Lo scrivente la prega comunque di trasmetterla al Presidente dell'Agenzia Segretari.
    La stessa poi è diretta al Bollettino dei segretari.
    Chi scrive è in disponibilità da ben due anni ed è dirigente. Lavorava in Provincia di Frosinone e con grossi sacrifici aveva raggiunto una sede che poteva segnare anche il termine del suo peregrinare. Ha portato con sè la sua famiglia in giro per l'Italia ed in piccoli comuni, ove ancora abita (infatti prima il segretario comunale era un posto statale).
    Ha sempre combattuto la dipendenza dal Ministero dell'Interno e dalle Prefetture, lavorando alacremente  (ha i testimoni, in quanto aveva anche degli impegni nel sindacato di categoria).
    Lei dice, Presidente, che è questione di mentalità da cambiare: è questione di legalità che negli enti è stata soppiantata dal raggiungere gli obiettivi, dall'efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.
    La nomina dei segretari comunali data ai sindaci, mi permetta di obiettare, ha distrutto la categoria. Oggi infatti assistiamo alla nascita (da tre anni) del segretario del sindaco. Le minoranze consiliari, i cittadini che non hanno votato per il sindaco eletto, purtroppo non vedono più la terzietà del segretario comunale, che prima era un punto di riferimento.
    E' un puro caso che dei segretari siano ancora ai loro posti. Infatti nella stragrande maggioranza dei casi il neo eletto sindaco (e non per rapporto di fiducia) sostituisce il segretario che era stato nominato dal sindaco sconfitto.  Essere stati poi declassati da funzionari dello stato a portaborse effettivamente è stato troppo.
    Inoltre la scadenza automatica (due leggi quindi la 127/97 e il d.l. 8/99 convertito nella l.75/99 che agiscono a ritroso, colpendo i diritti di lavoratori). Ma non è finita. Ci voleva la delibera dell'Agenzia n.99/99 che ha promosso per meriti politici dei segretari capi in sedi generali assegnandogli la qualifica violando il d.lgs. n.29/93 così come modificato dall'80/98. (La dirigenza viene conferita soltanto per concorso e non per nomina sindacale e dell'agenzia).
    Forse lei vuole che uno dei 250 segretari in disponibilità (chi scrive pensa che ce ne siano molti di più) debba andare via in mobilità.
    Al di là del fatto che sono due anni che lo scrivente ha esperito domanda per andarsene dal fare il segretario ma nessuna amministrazione statale lo manda a chiamare (si è sentito dire dalla Funzione pubblica che il posto se lo deve cercare), ma vi è pure da considerare che chi scrive ha sempre vinto due concorsi a carattere nazionale con prove scritte ed orali per fare il segretario.
    A parere dello scrivente era meglio abolire la categoria facendosi ben chiaro che chi voleva rimanere diventava city manager e quindi veniva nominato, confermato e revocato dal sindaco. La riforma bis di cui ella si fa portavoce è la testimonianza che le cose non vanno bene in quanto l'Agenzia da lei presieduta sta facendo rimpiangere la gestione peggiore delle Prefetture.
    Infine chi scrive si augura che sia almeno salvaguardata la sua retribuzione. Infatti non crede che in altri due anni riuscirà ad avere incarichi, in quanto venne per concorso in provincia di Frosinone.
    Forse sarebbe meglio fare un altro bando di mobilità (e non quello farsa del febbraio 1998) per permettere a quelli in disponibilità di poter stare tranquilli sul loro futuro. La nomina infatti da parte dei sindaci dei segretari rende poco probabile che chi, come lo scrivente, non è del posto abbia incarico (in pratica ha pagato il fatto di essere un veterano della categoria, vincitore di concorso e per giunta dirigente).
Con stima
 Antonio Marasca.
 
 
A proposito di Giudice del Lavoro
 
Ringraziando il Collega che l'ha messa a disposizione, si pubblica una ... illuminante decisione di un Giudice del Lavoro
CS

Il Giudice del lavoro, a scioglimento della riserva, osserva in fatto ed in diritto.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Con ricorso depositato in data 7 febbraio 2000 M. S. ha adito in via d'urgenza questo giudice contestando la nomina della d.ssa R. P. segretario dei Comuni di M. e di C., questi in convenzionamento tra di loro quanto giustappunto al servizio di segreteria, e così quindi instando per una pronuncia che, provvisoriamente sospesa l'efficacia dei provvedimenti sindacali di conferimento dell'incarico reclamato, disponesse la sua reintegrazione urgente nell'incarico di segretario comunale presso la detta segreteria convenzionata ovvero presso il solo Comune di C. con ordine di immediata attuazione dell'ordinanza cautelare emananda .

………..Omissis………………….            

Autorizzato tra le parti lo scambio di memorie il ricorso viene dunque alla cognizione del giudice sulle posizioni "hinc et inde" illustrate.

Il ricorso è destituito di fondamento e va disatteso.

Premesso che, - al di là di quegli altri profili che per il vero nella specie pur vengono allegati o impropriamente (in punto in specie di lesione all'immagine che non può ritenersi pregiudicata quale mera conseguenza della diversa scelta sindacale, questa costituendo esito in qualche modo "istituzionalizzato" nel sistema di disciplina dei rapporto di servizio dei segretari comunali e quindi dei tutto priva di contenuti sanzionatori ovvero di censura) o del tutto apoditticamente (quanto quindi al pregiudizio economico che, in difetto di revoca dall'incarico, non dalla sola mancata conferma consegue, ovvero al pregiudizio alla salute la cui eziologia di danno non meglio risulta spiegata), - nel contesto di una giurisdizione sui diritti soggettivi del pubblico dipendente l'íncidenza sul rapporto di lavoro degli atti sindacali in cognizione, siccome la conformazione delle prestazioni di lavoro diversamente condizionata dal contestuale svolgimento dei rapporto di servizio (cfr. art. 17 c. 67, 68, 70 e 74 leg. 12711997, art. 15 c. 1 D.P.R. 465/1997), astrattamente legittima la doglianza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, il cd.  "periculum in mora" dunque ben strettamente connesso alla possibilità di esprimere nel rapporto la professionalità di cui il dipendente risulti portatore (coi conseguente non comprimibile interesse a rendere la prestazione se questa indebitamente preclusa in violazione dei diritto), considera quindi il giudice come innanzitutto nella vicenda in cognizione non possa affatto ritenersi inutilmente consumato quel potere sindacale di nomina che, decorrente dal 61 " giorno dalla data di insediamento dei Sindaco, giustappunto entro i 120 giorni da quella stessa data deve esser esercitato.  Termine questo che, - di vero funzionale all'esercizio della sola nomina dei segretario comunale ("La nomina è disposta....... e, ancora " ... esercitano il potere di nomina...", così come dettano rispettivamente il c. 70 dell'art. 17 cit. e il c. 2 dell'art. 15 D.P.R. 465 cit.), la relativa accettazione operando quale mera condizione di efficacia dell'atto (cfr. art. 15 c. 4 D.P.R. 465 cit.), -nella specie (pur caratterizzata dal convenzionamento dell'ufficio di segreteria) giustappunto è rimasto rispettato proprio perché la nomina della d.ssa Piazza disposta il 12 ottobre 1999 (data questa alla quale peraltro pur interveniva l'accettazione di quella nomina) e quindi al 120' susseguente l'insediamento dei Sindaco (1 4 giugno 1999).

Sicché deve conseguentemente escludersi che la pretesa cautelare possa nella specie rinvenire il suo fondamento nel diritto dei dipendente pubblico allo svolgimento delle prestazioni proprie dell'incarico conferitogli una volta che quell'incarico doveva ritenersi cessato con la cessazione dei mandato dei Sindaco (art. 2 c. 1 dei d.l. 81'99 conv. in leg. 75199) né altrimenti potendo operare (nel difetto di ogni altra nomina) la 'Tacita reconductio" dei rapporto (a seguito quindi dei mantenimento dei segretario nelle funzioni sue proprie anche oltre il citato termine per l'esercizio della facoltà di scelta).

Quanto di poi al dovere di motivazione dell'atto di nomina sindacale, che parte ricorrente correva alla necessità di esplicitazíone delle ragioni dei provvedimento secondo le regole proprie dei procedimento amministrativo (art. 3 leg. 24111990), pare al giudice di poter rilevare come in una siffatta prospettazione della domanda in definitiva si annidi lo stesso problematico fondamento dell'individuazione dei giudice dei rapporto in cognizione una volta che la contrattualizzazione dei rapporto di pubblico impiego debba esser rivista quale opzione per un regime giuridico degli atti di gestione dei rapporto di natura essenzialmente privatistica (art. 2 c. 2 e 3, art. 4 c. 2 D. Lgs. 29/1993, art. 17 c. 74 leg. 12711997) e perciò quindi sottratto alle regole proprie dell'atto amministrativo autoritativo; individuazione questa dell'ambito della giurisdizione che nella specie particolarmente si connette poi alla peculiarità dei rapporto di lavoro dei segretari comunali (alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo epperò funzionalmente sottordinati al capo dell'amministrazione locale cui pur compete l'adozione di ogni atto inerente a tale rapporto di servizio ed ai connessi istituti contrattuali; cfr. art. 17 c. 67, 68 e 70 leg. 127 cit. e art. 15 c. 1 d.p.r. 465 cít.) i quali, con l'atto di nomina, per un verso risultano officiati di un incarico dirigenziale ed al contempo assunti alla dipendenza funzionale dell'amministrazione locale (così astrattamente potendosi ingenerare conflitto tra distinte tipizzazioni delle materie riservate rispettivamente alla cognizione dell'a.g.o. e dei giudice amministrativo, in specie nella distinzione tra diritto all'assunzione ed al conferimento e revoca dell'incarìco dirigenziale e le procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti; art. 68 c. 1 e 4 D. Lgs. 2911993).

E peraltro, escluso che nella specie possa in senso stretto rinvenirsi una procedura concorsuale di assunzione (ché la scelta viene dì vero esercitata tra dipendenti già titolari di un rapporto di lavoro ed in quanto tali iscritti in apposito albo), pare al giudice che, per la stessa disciplina positiva dell'istituto in discorso (alcun criterio risultando prefissato per la nomina dei segretario comunale in quanto tale ulteriore rispetto a quello discendente dal rispetto dell'iscrizione all'albo secondo date fasce professionali, e ad eccezione della fattispecie delle supplenze disciplinate ex art. 19 c. 3 d.p.r. 465 cit.), l'atto di nomina non debba sottostare ad alcuna specifica motivazione perché oggetto di scelta discrezionale vincolata in quei soli presupposti rappresentati dai requisiti soggettivi di nomina (secondo la corrispondenza tra fasce professionali e categorie dei Comuni).

Diversamente ragionando pare quindi al giudice che ad altro approdo non potrebbe pervenirsi se non proprio a quello della giurisdizione dei giudice amministrativo anche "in subiecta materia" (una volta quindi che la fattispecie soggettiva dei diritto all'incarico non si sia perfezionata per difetto di conferma dei segretario comunale cessato alla scadenza dei mandato sindacale), questa volta valorizzando l'aspetto pubblicistico dell'attività di collaborazione dal segretario comunale prestata alle dipendenze funzionali dell'organo politico e con lo stesso la necessità giustappunto della motivazione di una scelta strettamente connessa all'esercizio di quella potestà pubblica medesíma; approdo questo al quale però, come detto, pare resistere lo stesso dato positivo oltreché quella medesima contrattualizzazione dei rapporto di lavoro (sia pur alle dipendenze dell'Agenzia autonoma) che costituisce espressione della "vis espansiva" del nuovo sistema di disciplina dei lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.  Nei profili esaminati dei ricorso rimanendo assorbita ogni altra questione (e quella in specie della necessaria partecipazione al giudizio dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo che peraltro non appare parte legittimata a contraddire a riguardo della fase della nomina oggi tra le parti in contestazione), novità e controvertibilità delle questioni affrontate costituiscono giusti motivi per interamente compensare tra le parti le spese dei procedimento.

P.Q. M.

 il giudice dei lavoro, compensata tra le parti ogni spesa processuale, respinge il ricorso per provvedimento d'urgenza così come da Marmo Salvatore proposto.

Si comunichi.

Vasto lì 23 maggio 2000.

 

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

OGGI          23 MAGGIO 2000

 


 

 

 

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