BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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[email protected]
 
n°  190
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 

  • Il numero dei componenti il "Gruppo del Bollettino" ha superato da tempo il numero di 400!   Che ne direste di organizzare un meeting?
 

 

Speciale ENTI LOCALI Segnalazione eventi imperdibili:

  • Competere nel nuovo mercato dei SERVIZI PUBBLICI LOCALI perseguendo produttività ed efficienza.

                                          29-30-31 Maggio 2000 Milano

  • La Responsabilità degli Amministratori e dei Dirigenti degli ENTI LOCALI - Servizi Assicurativi ENTI LOCALI

                                           7-8-9 giugno 2000

Per ricevere il programma dettagliato : [email protected] tel.02 83847234 Sito: http://www.iir-italy.it

 


"Quattro chiacchiere tra Colleghi "
 
 
 
 Parliamone...
 
    Sono interessata alle discussioni riguardanti i segretari comunali.
    Esercito questa professione da quasi tre anni e sarei lieta di avere degli scambi epistolari con altri colleghi su argomenti di aggiornamento e, comunque, di rilievo per la categoria.
    Potete raggiungermi anche al seguente indirizzo (privato) e-mail: [email protected].
    Un saluto
    Maria Letizia Pittari
    Segretario comunale a Maniace, in provincia di Catania.
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Mutui, finanziamenti e dintorni
 
    Il Collega Zavagnin, responsabile dei servizi finanziari di un grande Comune capoluogo di provincia, conferma la sua passione per le nostre problematiche e ci offre anche una consulenza gratuita. Nel ringraziarlo, metto a disposizione di tutti i lettori la sua gentile lettera.
CS

 

Per Carlo
    Sul Bollettino 184 il Segretario Generale del Comune di Naro, Paolo Licata, chiedeva notizie sulla competenza dei dirigenti ad assumere mutui.
    Io sono in possesso del parere dato dal Ministero dell'Interno e lo posso inviare per fax al collega che ne ha bisogno. Il mio fax è 0444/221332 - tel. 0444/221246.
    Si può richiedere un fax-simile di determinazione (che è tale e quale la deliberazione)al dott. Ingenito o dott.ssa Ciranna - E.Mail [email protected]
    E' ormai fuori di dubbio che per assumere mutui,se previsti negli atti di programmazione come impone il D.Lgs.77/1995, si proceda con determinazione.
    Come ho fatto per l'euro, dò la mia disponibilità a consulenze in materia di finanziamenti ed indebitamento che prendono una buona parte del mio lavoro.
    Sappi che passo regolarmente il bollettino al mio segretario generale.
    Ciao
    Fausto Zavagnin-Comune di Vicenza
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Finalmente !!!! Sul sito www.comune.jesi.an.it sono liberamente consultabili e stampabili tutte le gazzette ufficiali dal 1998 ad
oggi.
V.C.

 
" Specchio dei tempi "
 

La polemica con il nuovo Presidente dell'Agenzia

Caro Carlo,

    continua la discussione in pubblico (finalmente al di fuori dei soli addetti ai lavori, vedi numerose lettere pervenute a Italia Oggi), sulla c.d. riforma dei segretari comu-nali e provinciali, con la speranza che nonostante i colpevoli ritardi venga completamente informato di questa singolare vicenda colui che la Costituzione (esiste ancora?) indica come unico depositario della sovranità popolare, cioè l'uomo della strada. È un'altra piccola foglia che si muove nella selva oscura in cui ci siamo smarriti.Facendo riferimento a quanto pubblicato l'11 aprile scorso sul quotidiano romano Il Tempo – a proposito, invito i colleghi che seguono con attenzione questo foglio, almeno quelli dell'Italia centrale, a scrivere a tale giornale che provvidenzialmente ha ripristinato una benemerita, forse unica, rubrica settimanale: "Dalla parte degli statali", una finestra sull'universo dei dipendenti pubblici, fax 06/6758869 – il neo-presidente della nostra agenzia e sindaco di Biella avv. Susta risponde al prof. Saporito, responsabile di A.N. per la P.A.. Il tono, alquanto nervoso, direi piccato, lascia trapelare qualche agitazione forse dovuta al recente responso elettorale (sul quale tutto si può dire fuorché ovviamente che ci possa essere stato lo zampino dei segretari comunali se non altro perché oggi costituiscono loro malgrado la categoria più maltrattata, umiliata ed offesa del pubblico impiego).

A parte questo, destano stupore alcune affermazioni dell'avv. Susta, quali:

     

  • "a meno che non si vogliano generalizzare episodi circoscritti oggi non si può certo equiparare lo status del segretario comunale e provinciale a quello di componenti lo staff del sindaco"

     

     

  • "...le norme sulla sua (del segretario, n.d.r.) funzione all'interno di Comuni e Provincie...";

     

     

  • "pure in un rapporto fiduciario con il sindaco o il presidente della Provincia; peraltro fondato su oggettivi requisiti professionali…".

     

 

Sembra che il neo presidente dell’agenzia, sconfessando l’acuta analisi di Olivieri:

     

  • non abbia ancora avuto il tempo di leggere la nota recente circolare del ministro Bassanini, con direttiva all’ARAN, ove il segretario di fatto è stato "imboscato", a sua insaputa, nel cosiddetto staff del sindaco e presidente di provincia;

     

     

  • non abbia letto con attenzione le norme sulla funzione all’interno del comune, che si riducono in concreto in frequenti incarichi estemporanei voluti dal sindaco, qua-si sempre per tappare i buchi lasciati da dirigenti/responsabili di servizi vuoi per mancanza di figure apposite in organigramma vuoi – a tacer d’altro – per scarsa fiducia negli stessi responsabili, ove esistenti, vuoi per loro rifiuto (proprio così!) con motivazioni le più variopinte, ad assumere, o mantenere, gli incarichi;

     

     

  • forse ancora non gli è stato riferito che ormai ovunque il mitico rapporto fiduciario sindaco-segretario su tutto si basa tranne che sul rispetto degli "oggettivi requisiti professionali". Basta che dia un’occhiata al lungo elenco di segretari capi promossi iussu principis segretari generali, e, viceversa, di questi ultimi, ritornati in servi-zio – in attesa di licenziamento – nei comuni di classe IV.

     

 

Mi auguro (ci auguriamo) naturalmente che la flebile speranza finale che "si possano e si debbano apportare alcune modifiche normative che l’esperienza di questi primi due anni suggerisce" non si dissolva in nome del principio che "complessivamente… la riforma ha funzionato".

 

Ho inviato all’on. Saporito la nota che per comodità dei lettori ti allego, unitamente al menzionato articolo dell’avvocato Susta.

 

Ti abbraccio.

Savino Macario

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All’on. Prof. Learco Saporito responsabile di A.N. per la Pubblica Amministrazione – Roma

 

    RingraziandoLa per l’intervento (rara nota stonata nel coro del dominante conformi-smo pseudo-riformistico sinistrorso), sul giornale Il Tempo dell’11 aprile scorso, in merito agli intollerabili abusi perpetrati nella P.A., in particolare ai danni degli incol-pevoli ed indifesi segretari comunali e provinciali – abusi ipocritamente contrabban-dati per grande riforma del pubblico impiego – mi appello di nuovo alla Sua cortesia solo per evidenziare alcune inesattezze dell’avv. Gianluca Susta, sindaco di Biella e neo-presidente (in sostituzione del ministro Bianco) dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali riportate sullo stesso quotidia-no del 18 aprile scorso, laddove afferma, con tono piccato, che:

     

  • "il mondo delle autonomie nella sua più ampia accezione (quindi anche gli amministratori locali di destra) chiesero che il segretario comunale e provinciale dismet-tesse i panni di rappresentante dello Stato presso Province e Comuni";

     

     

  • "non si può equiparare lo status del segretario comunale e provinciale a quello di componenti lo staff del sindaco";

     

     

  • "le severe norme… sulla sua funzione all’interno dei Comuni e Provincie".

     

 

Osservo sommessamente:

     

  • La legge di riforma (nota cosiddetta Bassanini n° 127 del 1997) fu approvata a colpi di fiducia dalla sola maggioranza di sinistra-centro mentre il centro-destra u-scì dall’aula.

     

     

  • Che il segretario comunale e provinciale oggi vada ascritto ad una autonoma tipo-logia professionale – sia cioè da inserire in concreto nello staff del sindaco e del presidente della provincia – lo si deduce ragionevolmente dalla recente direttiva all’ARAN del ministro Bassanini (v. allegato) sul nuovo C.C.N.L.

     

     

  • Il fatto che ci siano norme severe che tutelino in qualche modo i segretari comuna-li e provinciali è contraddetto dall’esperienza quotidiana di insopportabili soprusi quali subitanee ed immotivate mancate conferme, revoche e retrocessioni con ri-duzioni di grado e di stipendio per taluni (deboli apolitici) con simultanee promo-zioni sul campo e congrui aumenti economici per altri (potenti portaborse).

     

 

Il caso di chi scrive (e come lui moltissimi altri) ne è la prova: segretario generale collocato in disponibilità (cioè in attesa di licenziamento) senza nessuna motivazione, attualmente in servizio in comuni di poche centinaia di abitanti solo grazie alla buona volontà di sindaci persone per bene ed amici.

La cosiddetta riforma dei segretari comunali e provinciali è stata fatta sia da parte della sinistra al governo (in particolare il PDS: triade firmataria Napolitano-Vigneri-Bassanini, all’insegna della nota dottrina leninista secondo la quale per la conquista del potere prima regola è mettere propri uomini di fiducia nei gangli vitali dello Stato, Comuni e Provincie comprese), sia contro i diretti interessati (almeno il 71% come da apposito sondaggio telematico – vedi in allegato Italia Oggi del 24 settembre 1999). Questi sono solo dati di fatto.

Naturalmente nessuno chiede di ritornare, con improbabile palingenesi, al sepolto centralismo del Ministero dell’Interno, ma si rivendica o una effettiva mobilità (che oggi non c’è) per chi vuole andarsene oppure per i sopravvissuti al massacro di stabi-lire e far rispettare regole certe a tutela da un lato della dignità, del merito professio-nale e del posto di lavoro di persone da sempre al servizio del solo interesse pubblico, e dall’altro per lasciare un punto di riferimento ai cittadini utenti e alle minoranze consiliari. Si può incominciare intanto istituendo un albo realmente autogestito dalla categoria e, da essa presieduto ed amministrato come avviene per tutti gli albi esisten-ti.

 

Cordialità

 

Savino Macario

Segretario generale comuni di Civitella San Paolo e Filacciano

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Il Tempo 18.4.2000

 

LA POLEMICA

 

Segretari comunali "professionisti ad hoc"

    L’intervento di Learco Saporito, responsabile di A.N. per la Pubblica Amministrazione comparso su Il Tempo dell’11.4 merita una risposta perché getta discredito – a nome di una primaria formazione politica – su una questione che è politica e giuridica insieme. Spogliandomi per un attimo dei panni di Presidente dell’Agenzia potrei ricordare all’illustre interlocutore che fu il mondo delle autonomie nella sua più ampia accezione (quindi anche gli amministratori locali di destra) a chiedere che il Segretario comunale e provinciale dismettesse i panni del rappresentate dello Stato presso Provincie e Comuni, "battaglia" che qualcuno (Bossi), oggi alleato di A.N., chiese così intensamente al punto di chiedere un referendum abrogativo, presentato come emblema di liberazione dalla sudditanza centralistica, che accelerò l’iter di approvazione della legge di riforma. A meno che non si voglia generalizzare episodi circoscritti, oggi non si può certo equiparare lo status del segretario comunale e provinciale a quello dei componenti lo staff del Sindaco. Le severe norme sulla modalità di accesso alla professione, la formazione richiesta, l’aggiornamento previsto, le norme sulla sua funzione all’interno di comuni e provincie consentono di concludere, che, pur in un rapporto fiduciario con il sindaco o il presidente della provincia, peraltro fondato su oggettivi requisiti professionali, il segretario mantiene quella funzione di coordinatore dei dirigenti e di alto consulente giuridico che appartiene alla sostanza della sua lunga storia anche se con forme diverse legate al processo di decentramento e di semplificazione in atto, senza dimenticare la possibilità di conferirgli le funzioni di direttore generale.

    Nulla quindi che contraddica la primaria esigenza di offrire ai sindaci e presidenti di provincia "professionisti ad hoc" che li aiutino ad agire con correttezza, legalità e imparzialità, per assolvere gli obiettivi a cui l’elezione diretta li ha chiamati e di cui, in ultima istanza, risponderanno ai cittadini. Anche l’Agenzia è convinta che si possano e si debbano apportare alcune modifiche normative che l’esperienza di questi primi due anni suggerisce, ma, complessivamente, occorre dire che la riforma ha funzionato.

Grazie per l’ospitalità

Avv. Gianluca Susta*

* presidente dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali.


 " Notizie dal ed al Sindacato "
 
 
A proposito di contrattazione e di CCNL
Caro Carlo,
Ti scrivo questa mia breve nota solo per pregarTi, attraverso il tuo Bollettino ed il Tuo sito Internet, di richiamare l'attenzione dei Colleghi sull'ipotesi (sciagurata) di un contratto che fissi solo la "retribuzione minima" del segretario, lasciando le eventuali maggiorazioni alla contrattazione individuale; tale timore (più che fondato) è sorto leggendo la deliberazione n.28/2000 dell'Agenzia Nazionale che, come ben rilevato nell'articolo (già presente nel tuo sito) del Presidente TAR Calabria, ha sposato acriticamente le posizioni filogovernative sull'argomento. Ciò significherebbe, tradotto nella pratica applicazione, che i segretari che operano in Comuni di IV^ e III^ classe potrebbero contare esclusivamente sulla retribuzione minima contrattuale, in quanto in tali Comuni, sempre alle prese con problemi di bilancio e di insufficienza di risorse finanziarie, la stragrande maggioranza dei segretari è priva di ogni e qualsiasi potere contrattuale, per cui ogni forma di contrattazione individuale è semplicemente improponibile, soprattutto per i più giovani. A mio avviso è necessario sollevare immediatamente la questione ai più alti livelli, prima che possa cominciare la discussione su un contratto di tal fatta, che segnerebbe il definitivo annientamento della categoria, già così umiliata nel recente passato.
Un caro saluto.
M. S.
 

 
" Contributi e Schemi "
 
 
Istituzione associata del Nucleo di Valutazione
 
    La Collega Maria Concetta Giardina aveva inviato, da tempo, due schemi che effettivamente possono essere molto utili. A causa della confusione creatasi con il cambio di computer (posta arrivata sull'uno o sull'altro etc.) mi pare di non aver provveduto alla pubblicazione. Scusandomi per il ritardo, provvedo adesso.
    Un primo schema, che viene pubblicato qui sotto, contiene un articolato per la istituzione in forma associata del Nucleo di Valutazione.
    Il secondo schema, relativo ad un sistema di graduazione per l'indennità di posizione da corrispondere ai responsabili, è realizzato in un comodo foglio exel che mi sembra preferibile - per evitare appesantimenti con allegati - spedire a semplice richiesta di chi lo vorrà.
    Ambedue i testi vengono anche inseriti nel sito internet del Bollettino, sezione "modelli e schemi" dalla quale potranno essere liberamente scaricabili.
    Grazie mille alla Collega e ... continua così.
    C.S.
 

 

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI ............

PER L’ISTITUZIONE ASSOCIATA DEL  NUCLEO DI VALUTAZIONE

 

Tra

 

  • il Comune di rappresentato da …………….. nato a ………………. il ….. ed ivi residente in ………….. autorizzato alla stipula con atto consiliare n. … del ……

e

  • il Comune di ……. rappresentato da ……….. nato a ………. il ed ivi residente in ….. autorizzato alla stipula con atto consiliare n. ….. del …….
  • il Comune di ……. rappresentato da ……….. nato a ………. il ed ivi residente in ….. autorizzato alla stipula con atto consiliare n. ….. del …….
  • il Comune di ……. rappresentato da ……….. nato a ………. il ed ivi residente in ….. autorizzato alla stipula con atto consiliare n. ….. del …….

 

 

Premesso:

-che il nuovo contratto collettivo di lavoro dei dipendenti EELL ed il relativo ordinamento professionale prevedono numerosi istituti la cui applicazione e’ condizionata all’attivazione del nucleo di valutazione;

- che il decreto legislativo 286/99 introduce una nuova disciplina di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministrazioni pubbliche;

- che tale disciplina rappresenta solo un atto di indirizzo non vincolante per i Comuni, che possono progettare meccanismi di controllo/valutazione in modo differenziato e funzionale alle rispettive caratteristiche;

- che si rende opportuna la costituzione di un nucleo di valutazione in forma associata tra più comuni, al fine di adottare soluzioni più efficaci e al tempo stesso non troppo onerose;

-che la costituzione di un nucleo di valutazione in forma associata consente, oltre che un contenimento dei costi, anche la concreta possibilità’ di utilizzo di esperienze e sinergie diverse.

 

Premesso quanto sopra, fra i sopracitati enti locali

 

SI CONVIENE E SI STIPULA

quanto segue:

 

Art. 1

Composizione e durata

 

     

  1. I Comuni aderenti alla presente, convengono di istituire in forma associata, per le finalità’ in premessa indicate, il nucleo di valutazione cosi’ composto:

     

     

  1. Segretario comunale o Direttore generale del singolo ente interessato, con funzioni di presidente

     

     

  2. Esperto di organizzazione e/o valutazione ( Segretario comunale o Direttore generale di uno dei comuni convenzionati)

     

     

  3. Esperto in materia di controllo di gestione (e di organizzazione e/o valutazione)

     

     

  1. I componenti del nucleo di valutazione di cui alle lettere b e c del precedente comma verranno nominati, previo accordo congiunto tra le amministrazioni interessate, con apposito provvedimento della Giunta Comunale del singolo Ente, che fisserà anche il relativo compenso.

     

     

  2. L’esperto in materia di controllo di gestione può anche essere individuato in uno dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti di uno degli enti convenzionati.

     

     

  3. Ai lavori del nucleo di valutazione possono partecipare i segretari comunali o direttori generali degli altri comuni convenzionati.

     

     

  4. La nomina ha durata di ….. anni a decorrere dalla data di accettazione ed è rinnovabile.

     

 

Art. 2

Funzionamento

 

     

  1. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia funzionale e risponde ai sindaci dei comuni associati quali organi di direzione politica avvalendosi presso ciascun ente degli uffici e del personale messo a disposizione per l’esercizio delle sue funzioni.

     

     

  2. Il nucleo di valutazione si riunisce periodicamente in ogni Comune con un minimo di 2 incontri annuali .

     

 

Art.3

Compiti

     

  1. I compiti del nucleo di valutazione sono definiti nei regolamenti di organizzazione dei singoli comuni, in base a quanto stabilito dalle leggi, dagli statuti dei comuni e dai contratti collettivi di lavoro .

     

 

Art. 4

Durata

 

     

  1. La durata della presente convenzione è fissata sino al 31.12.2005.

     

     

  2. La presente convenzione può essere modificata o prorogata d’intesa comune tra gli enti aderenti con l’adozione di appositi atti da parte dei rispettivi Consigli comunali

     

     

  3. Può’ essere revocata prima della sua scadenza per mutuo consenso dei comuni aderenti o su richiesta di uno di essi espressa con delibera consiliare notificata all’altro ente. Il recesso in corso d’anno ha effetto dal 1 Gennaio dell’anno successivo.

     

     

  4. L’ente che recede rimane obbligato per gli impegni assunti prima dell’avvenuto recesso.

     

 

Art. 5

Forme di consultazione

 

     

  1. I Sindaci ed i Segretari comunali o Direttori Gemerali dei Comuni interessati, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, si consultano periodicamente sull’andamento del servizio.

     

 

Art.6

Rapporti finanziari

 

     

  1. La spesa relativa al compenso annuo dei componenti del nucleo di valutazione è ripartita tra gli enti convenzionati in proporzione al volume delle spese correnti impegnate risultanti dall’ultimo rendiconto approvato.

     

     

  2. A tal fine gli uffici finanziari dei singoli enti comunicano al Comune di .............. il volume di spese di cui al comma precedente, al fine di predisporre il relativo riparto.

     

     

  3. Il comune di ................. provvede al pagamento dei componenti del nucleo chiedendo successivamente il rimborso pro quota ai singoli comuni associati.

     

 

Art. 7

Garanzie

 

     

  1. La gestione coordinata deve assicurare la medesima identica cura e salvaguardia degli interessi di tutti gli enti aderenti alla convenzione.

     

     

  2. In caso di controversie tra i Comuni, può essere convocata da uno dei Sindaci una conferenza di servizio ai sensi dell’art. 14 e segg. della Legge 241/90.

     

 

Art. 8

Obblighi dei Comuni aderenti

 

     

  1. I Comuni si impegnano:

     

     

  1. ad adottare norme analoghe* nell’ambito dei rispettivi regolamenti di organizzazione, in materia di compiti dei nuclei di valutazione;

     

     

  2. a comunicare al Comune di .................. i dati necessari al riparto delle spese;

     

     

  3. a rimborsare al Comune di .................. la quota richiesta dallo stesso ai sensi del precedente art.6;

     

 

Art. 9

Norme finali e di rinvio

 

     

  1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni della legge e dei regolamenti vigenti in materia e quelle contenute negli Statuti degli Enti aderenti alla Convenzione.

     

 

 

NORMA DA INSERIRE NEL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DI COMPETENZA DELLA GIUNTA COMUNALE (da valutare se sia il caso di affidare anche il controllo strategico!!!!)

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Un regolamento per utilizzare al meglio i Segretari in disponibilità

Caro Carlo,
 
Ti invio, in allegato, uno schema di regolamento, da me predisposto, per l'ottimizzazione  del servizio reso dai segretari comunali e provinciali in disponibilità.
Lo schema è stato approvato di recente dal Consiglio di Amm.ne dell'A.A.S. della Regione Lombardia (del.n.190/2000) e successivamente inviato , per un parere, alle associazioni sindacali di categoria.   Ritengo tuttavia che, in buona sostanza, non subirà modificazioni di rilievo.
Credo che, nella parte in cui va a  specificare e a volte a completare una quanto mai lacunosa disciplina legislativa, possa costituire un punto di riferimento soprattutto per quei colleghi che (come il sottoscritto) devono confrontarsi con le problematiche connesse alla disponibilità.
 
           Ti saluto caramente e Ti ringrazio per tutto quanto stai facendo
                                                                               Carlo Meale

ART 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento individua i criteri e le modalità di espletamento del servizio da parte dei segretari comunali e provinciali(di seguito a volte indicati, sinteticamente, "segretari") collocati in posizione disponibilità ai sensi dell’art. 17-comma 72- della legge 15 maggio 1997 n. 127 e dell’art.19 del D.P.R. 4 dicembre 1997 n.465, e iscritti, in relazione alla fascia professionale di appartenenza, nell’Albo gestito dalla Agenzia Autonoma Nazionale - Sezione della Regione Lombardia -(di seguito a volte indicata, sinteticamente, "Agenzia").

ART 2

FINALITA’ DEL REGOLAMENTO

Scopo del regolamento è ottimizzare, nel rispetto del vigente quadro normativo, il servizio reso dai segretari comunali e provinciali in disponibilità, armonizzandone le prestazioni lavorative in relazione sia alle emergenti necessità di funzionalità delle segreterie degli Enti locali territoriali regionali che alle esigenze rilevate nell’ambito delle attività e delle competenze attribuite dalla legge alla Agenzia Autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali .

Ulteriore finalità è di rendere concreta ed effettiva la previsione di cui all’art.19-secondo comma, ultimo periodo- del DPR 4 dicembre 1997 n. 465, e conseguentemente, utilizzare i segretari collocati in disponibilità prioritariamente per gli incarichi di reggenza e di supplenza, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

ART. 3

POSIZIONE DI DISPONIBILITA’

I segretari non confermati, revocati o comunque privi di incarichi di titolarità sono collocati in posizione di disponibilità.

Il periodo di disponibilità, ai fini giuridici ed economici, decorre dal giorno in cui il segretario resta privo di una sede di titolarità.

Entro 24 ore dall’inizio della disponibilità, i segretari sono tenuti a presentarsi presso gli Uffici di Milano dell’Agenzia Autonoma della Regione Lombardia, sede di servizio, per gli adempimenti burocratici connessi alla posizione di disponibilità, secondo le disposizioni vigenti in materia.

Deroghe all’obbligo di cui al comma precedente potranno essere concesse dal Presidente dell’Agenzia Autonoma Segretari- Regione Lombardia – tenuto conto di comprovate ed oggettive difficoltà al raggiungimento della sede di servizio, anche in considerazione della particolare estensione del territorio regionale nonché della problematicità dei collegamenti pubblici tra il Capoluogo ed alcune provincie periferiche.

ART. 4

GRADUATORIA

A cura degli Uffici dell’Agenzia Regionale, viene stilata una graduatoria dei segretari in disponibilità nella quale gli stessi sono iscritti, conformemente ai criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione Regionale con deliberazione N. 24.17 del 25 settembre 1998 , secondo l’ordine cronologico determinato dalla data di inizio della loro disponibilità.

La graduatoria viene aggiornata ogni qual volta se ne presenti la necessità e, in ogni caso , con cadenza temporale non superiore ai trenta giorni.

Conformemente alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997 n. 465, ai segretari iscritti nella graduatoria di disponibilità sono assegnati in via prioritaria, e con precedenza rispetto ai segretari già titolari di sede, gli incarichi di supplenza (ad eccezione delle supplenze brevi per periodi fino a 59 gg, che sono disposte direttamente dai sindaci- art. 6 primo e secondo comma del presente regolamento-) e reggenza presso sedi di segreteria di enti locali della Regione Lombardia, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti dal C.d.A. dell’Agenzia Regionale con deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2000.

ART. 5

SUPPLENZE E REGGENZE.PRINCIPI GENERALI.

In sintonia con quanto previsto dall’art. 19-2° comma- del D.P.R. n. 465/97, e tenuto conto delle considerazioni di cui all’art.3 – ultimo capoverso- del presente regolamento, l’Agenzia Autonoma Segretari della Regione Lombardia fa in modo che le prestazioni di servizio e lo svolgimento di incarichi da parte dei segretari in disponibilità siano effettuati nell’ambito della provincia di residenza o comunque negli ambiti territoriali più vicini alla residenza stessa.

Gli incarichi di supplenza o reggenza sono affidati al segretario che occupa la posizione più elevata nella graduatoria dei disponibili a patto che risulti residente o domiciliato nel raggio di 50 km dalla sede di segreteria e appartenga alla fascia professionale corrispondente alla classe della sede stessa oppure alla fascia immediatamente superiore od inferiore.

Si potrà prescindere dall’applicazione dell’ordine stabilito con la graduatoria, e conseguentemente affidare un incarico di supplenza o reggenza presso una sede di segreteria situata anche oltre la distanza indicata nel punto precedente ,su richiesta del sindaco, previo assenso del segretario interessato.

Si potrà inoltre prescindere dall’applicazione del criterio della fascia professionale di appartenenza solo in mancanza di iscritti in graduatoria che appartengono alle fasce suddette.

ART. 6

SUPPLENZE

Le supplenze in sedi di segreteria in cui il titolare risulti assente per qualsiasi causa –ad eccezione della maternità- per un periodo inferiore ai 60 giorni (supplenze brevi), sono disposte, nei confronti di un segretario iscritto all’albo, direttamente dai sindaci, che ne danno immediata comunicazione all’Agenzia per la presa d’atto(deliberazione n. 2 dell’11 gennaio 2000 delConsiglio d’Amministrazione Regionale)

Nelle supplenze brevi è facoltà del sindaco nominare il supplente attingendo alla graduatoria dei segretari in disponibilità.

Le supplenze in sedi di segreteria in cui il titolare risulti assente per qualsiasi causa- ad eccezione dell’ipotesi di maternità- per un periodo pari o superiore ai 60 giorni sono affidate ai segretari in disponibilità con provvedimento del Presidente dell’Agenzia Autonoma regionale per la gestione dell’Albo.

In particolare, nel caso in cui il Sindaco, nel comunicare l’assenza per lo meno di giorni sessanta del titolare , proponga per la sostituzione un segretario in disponibilità, il Presidente procede, ove ricorrano i presupposti indicati nell’art.5 del regolamento, alla nomina del segretario individuato a prescindere dalla posizione che occupa in graduatoria.

Nell’ipotesi invece in cui il Sindaco non proceda all’individuazione del segretario in disponibilità prescelto per la sostituzione , viene nominato d’ufficio supplente il segretario che, oltre ad essere in possesso degli altri requisiti previsti, occupa la posizione più elevata nell’ambito della graduatoria prevista dall’art.4 del presente regolamento.

Il Presidente della Sezione Regionale, prima di nominare d’ufficio in qualità di supplente il segretario in disponibilità, ne comunica il nominativo al Sindaco(o Presidente della provincia) che , nel termine di tre giorni dalla ricezione della comunicazione, potrà esprimere le proprie osservazioni o proposte.

Art. 7

REGGENZE

Prevedendo l’art.17-comma 67- della legge 15 maggio 1997 n.127 che ciascun comune o provincia ha un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, l’Agenzia della Regione Lombardia fa sì che le reggenze(vale a dire le assegnazioni di segretari in enti locali privi di titolare) abbiano la più breve durata possibile ed in ogni caso non superino il periodo strettamente necessario per gli adempimenti connessi alla nomina del titolare.

In particolare l’Agenzia verifica che i comuni e le provincie sprovvisti di segretario diano avvio, e concludano, il procedimento per la nomina del titolare con le modalità ed entro i termini previsti dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, dal D.P.R. 4 dicembre 1997 n. 465 nonché dalle deliberazioni n. 150 del 15 luglio 1999 del C.d.A. Nazionale e n. 2 del 11 gennaio 2000 del C.d.A. della Regione Lombardia.

Tutte le reggenze sono disposte ovvero autorizzate preventivamente dall’Agenzia ed affidate in via prioritaria ai segretari in disponibilità.

Per le reggenze trovano applicazione le disposizioni previste dai commi 4,5 e 6 dell’art. 6 del presente regolamento.

Art.8

Sostituzioni per maternità.

Le sostituzioni per maternità sono disposte direttamente dall’Agenzia, la quale provvede alla nomina del supplente attingendo esclusivamente alla graduatoria dei segretari in posizione di disponibilità.

Nel disporre il provvedimento di supplenza, il Presidente dell’Agenzia terrà conto delle eventuali proposte avanzate dal sindaco o dal presidente della provincia in ordine alla nomina di un segretario comunale o provinciale iscritto nella graduatoria di disponibilità.

Nell’ipotesi in cui non vi siano segretari in disponibilità, l’Agenzia avrà cura di nominare, d’intesa con in legale rappresentante dell’ente, un segretario a scavalco.

Art. 9

Supplenze o reggenze pluri-sedi

L’Agenzia regionale, su richiesta delle Amministrazioni interessate, può autorizzare supplenze o reggenze su più sedi, da affidarsi esclusivamente ai segretari in disponibilità.

In questo caso le reggenze o supplenze non potranno eccedere, contemporaneamente, la copertura di 3 sedi.

Nel caso si tratti di sedi convenzionate , l’Agenzia terrà conto dei comuni interessati.

Art. 10

Altre tipologie di servizio.

Principi generali.

 

L’ordinaria attività burocratica e amministrativa che le vigenti disposizioni di legge e regolamentari attribuiscono alla competenza della Sezione Regionale è assicurata da una struttura organica funzionale propria della Sezione medesima.

In linea di massima, i segretari comunali e provinciali in disponibilità non impegnati in supplenze e reggenze possono essere utilizzati per garantire l’espletamento dei compiti istituzionali propri dell’Agenzia.

E’ facoltà del Presidente, ove risulti necessario per salvaguardare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, autorizzare temporaneamente segretari in disponibilità consenzienti ad effettuare prestazioni lavorative proprie del personale dell’Agenzia, con l’attribuzione agli stessi di compiti di istituto, di attività ed incarichi anche a valenza esterna.

Previa deliberazione del Consiglio Regionale di Amministrazione, ai segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità possono essere conferite funzioni di alta responsabilità, comprese l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo e la direzione generale dell’Agenzia

Ai segretari sono assegnate attribuzioni e affidati incarichi compatibili con la qualifica professionale posseduta ,che consentano un adeguato aggiornamento professionale, e che agevolino il loro reinserimento sia nella attività lavorativa di provenienza sia eventualmente presso altre pubbliche amministrazioni, tramite utilizzazioni temporanee ovvero procedure di mobilità.

Ai segretari in disponibilità privi di sede di servizio potrà essere conferito l’incarico di svolgere funzioni di "tutor" nei confronti dei segretari di prima nomina, secondo quanto disciplinato da apposito regolamento.

Sulla base di specifico regolamento, da emanarsi in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. 8 marzo 1999 n.70,allo scopo di razionalizzare l’organizzazione del lavoro e di realizzare economie di gestione attraverso l’impiego flessibile delle risorse umane, i segretari comunali e provinciali in posizione di disponibilità , potranno effettuare attività di telelavoro.

Art. 11

Progetti-obiettivo

 

I segretari in disponibilità possono essere impegnati per la realizzazione ovvero per la collaborazione alla realizzazione di progetti - obiettivo ben determinati, predisposti dall’Agenzia Regionale ovvero da quella Nazionale.

Per progetti – obiettivo si intendono quei programmi o ipotesi di lavoro e/o di studio, non riconducibili all’ordinaria attività dell’Agenzia, la cui realizzazione è considerata particolarmente utile e funzionale agli scopi dell’Agenzia medesima.

Nell’ambito di tali progetti saranno opportunamente individuati percorsi formativi che possano garantire un costante aggiornamento e la valorizzazione professionale dei segretari comunali e provinciali che concorrono alla loro esecuzione

Il Presidente dell’Agenzia Regionale attribuisce ai segretari in disponibilità incarichi e funzioni finalizzati alla realizzazione dei progetti, tenendo conto, ove possibile, delle richieste in tal senso avanzate dai segretari medesimi.

Art. 12

Attività di consulenza.

Ai sensi dell’art.17 comma 72-secondo periodo- della legge 15 maggio 1997 n. 127 , ai segretari comunali e provinciali in disponibilità possono essere affidati compiti di consulenza.

Il Presidente dell’Agenzia Regionale, individuate le materie o le questioni di carattere giuridico –amministrativo che necessitano di una attività preliminare di studio ed approfondimento, le sottopone all’esame di uno o più segretari in disponibilità, invitandoli ad esprimersi in proposito.

I segretari predisporranno, in merito alle problematiche loro sottoposte, a seconda dei casi, un parere o una relazione, resi comunque in forma scritta, e li sottoporranno all’attenzione del Presidente.

Art.13

Modalità del servizio

 

Il Presidente dell’Agenzia può autorizzare i segretari in disponibilità, impegnati nella realizzazione di progetti- obiettivo ovvero in attività di consulenza, residenti in località dalle quali è oggettivamente disagevole raggiungere il capoluogo regionale, a svolgerein parte gli incarichi ricevuti anche al di fuori degli Uffici siti in Milano.

Può altresì costituire, tra segretari provenienti dallo stesso bacino di residenza, gruppi di lavoro, individuando una sede dello stesso ambito territoriale, anche presso Uffici Pubblici che abbiano al riguardo dato disponibilità, nella quale i segretari stessi si dedicheranno alla realizzazione dei progetti loro assegnati ovvero all’attività di consulenza.

I segretari comunali e provinciali in disponibilità riferiscono, con periodicità temporale predeterminata dal Presidente dell’Agenzia, in merito all’andamento dei progetti e degli incarichi ricevuti ed al raggiungimento degli obiettivi assegnati.

I segretari che effettuano in parte attività lavorativa al di fuori degli Uffici dell’Agenzia di Milano sono tenuti a lasciare un recapito telefonico e ad essere comunque, per il periodo di tempo coincidente con l’orario di servizio del personale dipendente della Sezione regionale, reperibili.

Ai segretari in disponibilità, nei limiti e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni, viene riconosciuto il diritto al rimborso delle spese di viaggio e/o di missione sostenute sia per raggiungere gli Uffici dell’Agenzia situati in Milano che in esecuzione di incarichi ricevuti dal legale rappresentante dell’Agenzia stessa.

Potranno altresì fruire, ricorrendone i presupposti, dei buoni – pasto alla pari del personale dipendente dall’Agenzia Regionale.

 

Art. 14

Norma finale.

Il presente regolamento approvato con deliberazione n… del …… del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia Autnoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali- Sezione Regionale della Lombardia – viene affisso all’albo…… per un periodo di giorni… nonché pubblicizzato mediante… e comunicato…


 

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