Il trattamento economico arretrato dei Segretari Comunali Capo
Caro Carlo,
il TAR Lazio, Sez. I°, TER, con sentenza n° 3039/99 ha stabilito che il trattamento economico dovuto ai Segretari Comunali ed ai Segretari Comunali Capo non debba essere distinto in trattamento economico fondamentale ed in trattamento economico accessorio.
Alla luce della citata sentenza ho predisposto uno schema di lettera che i colleghi interessati potranno inviare al Collegio di Conciliazione per il riconoscimento delle somme non corrisposte.
Ove necessario i colleghi possono contattarmi per chiarimenti ai seguenti numeri :
0585/816522
0585/816529 fax
Auguri dì Buona Pasqua.
Nino Minicuci
Schema di lettera
Al Collegio di Conciliazione
c/o l'Ufficio Prov.le del Lavoro e
della Massima Occupazione
di ……………………
e.P.C. al Sig. Sindaco del Comune
di ………………….
Raccomandata ar
Oggetto; stipendio segretario comunale capo dovute e non erogate
La presente al fine di evidenziare quanto recentemente disposto dal Tar Lazio, Sez. I° Ter, con sentenza n. 3039/99, ovvero: il trattamento economico dovuto ai Segretari Comunali Capo non deve essere distinto in trattamento accessorio e fondamentale ma si compone di tutti gli emolumenti previsti dal contratto di lavoro sottoscritto rispettivamente in data 16.05.95, 14.09.95 e 21.05.96.
Il Tar Lazio, chiamato a statuire per l'annullamento della circolare del Ministero dell'Intemo e di certi decreti prefettizi di Campobasso attuativi della medesima, in quanto illegittimamente ripartivano il trattamento retributivo dei Segretari Comunali nelle due voci di trattamento fondamentale (comprensivo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità) ed accessorio (comprensivo di indennità di funzione e coordinamento indennità di qualifica, di direzione ed assegno ad personarn), decideva nel senso di cui sopra.
In particolare nella sentenza viene precisato che l'illegittimità della citata suddivisione in due diverse voci retrìbutive, nasce principalmente per l'assenza di una specifica nonna contrattuale in proposito, e, sotto diverso profilo, in quanto, trattandosi di somme corrisposte in misura fissa e continuativa, tali requisiti giustificano l'inclusione degli emolumenti stessi nel trattamento economico fondamentale piuttosto che nel trattamento accessorio.
La ripartizione tra le due differenti voci veniva infatti, illegittimamente, mutuata dall'art. 29 dei C.C.N.L. del 16.05.95, riferito al personale del comparto ministeri, disposizione questa che, per espressa previsione dello stesso C.C.N.L., nonché dell'art. 73 del decreto 29/93, non è possibile far operare in via analogica anche per i Segretari Comunali. Necessita infatti all'uopo una specifica disciplina che regolamenti, proprio attraverso lo strumento contrattuale, l'ordinamento dei Segretari Comunali con conseguente definizione del loro regime giuridico.
Si citano in proposito le considerazioni conclusive della sentenza in esame: "Allo stato pertanto, la retribuzione dovuta ai Segretari Comunali direttivi è solo quella che si ricava dalla normativa riferita al loro trattamento economico senza che possa legittimamente operarsi in relazione alle singole voci del trattamento stesso la distinzione tra trattamento fondamentale ed accessorio che vale solo per i dipendenti del comparto ministeri".
Alla luce di quanto sopra è pacifico che vadano rideterminate e quindi riliquidate con decorrenza dal 1 aprile 1994, l'indennità di convenzione e la 13' mensilità che secondo i modelli allegati ammontano a Lit. oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Pur nella consapevolezza di quanto disposto dall'art. 24 della legge 144/99 che fa divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del decreto 29/93, per il triennio 99/2001, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, nella materia del pubblico impiego, mi permetto di far presente che la medesima norma aggiunge pure che il divieto de quo non opera per le controversie nelle quali siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado d'appello, qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano già state decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Sulla base di tale disposizione dì legge sarebbe quindi sufficiente adire il Giudice competente per rientrare nell'esonero appena citato, ma ciò sicuramente con notevole aggravio di spese per l'amministrazione Comunale.
Al fine perciò di non gravare ulteriormente sul Bilancio Comunale, mi dichiaro fin d'ora disposto a rinunciare, su quanto dovutomi, ad interessi e rivalutazione monetaria.
Il sottoscritto ___________ Segretario del Comune di ______________chiede quindi che venga esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 410 cpc ed all'uopo nomina quale proprio rappresentante in seno al Collegio il Sig. _________
Confidando nell'eventualità che detta proposta, per la sua stessa convenienza, possa essere accolta in senso favorevole porgo distinti saluti.
Il Segretario Comunale
Indico quale luogo presso il quale effettuare le comunicazioni inerenti la procedura il seguente:
SOTTOSCRIZIONE PER ADIRE LA CORTE COSTITUZIONALE NEL GIUDIZIO INNANZI AL PRETORE DEL LAVORO
Il collega Giuseppe Natoli, segretario generale in disponibilità, ha deciso di non accettare più alcun incarico di reggenza o supplenza presso Comuni per dedicarsi a tempo pieno alla questione delle nomine e della non conferma.
Approfittando della ennesima nomina di un "non idoneo" a sede di segreteria generale di 2^ classe, il collega farà ricorso al Pretore del lavoro di Vicenza.
Queste azioni sono mirate ad una finalità: fare ricorso incidentale alla Corte Costituzionale per ottenere l'eventuale dichiarazione di incostituzionalità degli articoli della Legge e del Regolamento che disciplinano l’attuale nomina dei segretari nelle sedi di classe seconda e superiore: praticamente la delibera 94, la n. 8, la 150 nonché la legge di interpretazione autentica che fa "scadere" i segretari al rinnovo del mandato elettorale, e quanto altro consiglierà il legale.
Per questione di solidarietà nei confronti dell'azione, si apre una libera sottoscrizione in favore delle finanze del collega Natoli che si espone in prima persona alle conseguenze della "operazione legalità" Chi volesse partecipare può inviare la sua libera offerta, sicuro di essere gradito solo per il pensiero di solidarietà !
Sarà dato (a richiesta) il dovuto rendiconto spese ( si accettano consigli sul metodo ).
Indirizzate la vostra corrispondenza al seguente recapito: Giuseppe Natoli Rivas presso Studio Legale avv. Mondin piazza Statuto 25 –36015 SCHIO Vi .
Esorto tutti a non dubitare sulla correttezza dell'AZIONE , tutto viene fatto alla luce del sole; ecco perché si è preferito il sistema di posta elettronica per la assoluta trasparenza . NON finiremo mai di ringraziare il collega Saffioti per l'ospitalità sul suo BOLLETTINO.
Per le adesioni alla proposta di REFERENDUM segnalate la vostra disponibilità all'indirizzo di posta elettronica :
[email protected] ad oggi solo sette hanno avuto il tempo di scrivere. Diffondete l'iniziativa e cercate di mettere da parte la naturale ritrosia dei timidi per esprimere una opinione comune che ci faccia considerare, per una volta, una categoria di lavoratori uniti almeno nei concetti generali.Cerchiamo di dimostrare una opinione unitaria sul tema referendum; in seguito, la strategia e la tattica di attacco la concorderemo in sede di assemblee nelle varie regioni. Questa è la prima azione, quella di contarci.
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