STATUTO
COORDINAMENTO NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI e PROVINCIALI IN DISPONIBILITA'
(CO.SE.D.)
Art.1
Costituzione, denominazione, sede e durata
E’ costituita l'Associazione denominata Coordinamento Nazionale Segretari Comunali e Provinciali in Disponibilità (Co.Se.D.), ai sensi degli art. 36 e segg. del Cod. Civile, avente quale precipuo scopo la difesa dei diritti costituzionali della categoria, con specifico riferimento ai segretari collocati in disponibilità.
La sede provvisoria dell'Associazione è presso l'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali del Veneto, sita in via Porta Nova, 10 Vicenza.
L'Associazione è costituita con durata illimitata.
Art.2
Scopo e finalità
L'Associazione ha la finalità generale di perseguire e tutelare gli interessi morali, professionali ed economici del Segretari Comunali e Provinciali in disponibilità.
L’Associazione non ha scopo di lucro e non aderisce ad alcun gruppo o partito politico né ad alcuna organizzazione sindacale.
Art.3
Attività
L’Associazione promuove l’organizzazione di corsi di aggiornamento. In particolare l’Associazione può stipulare convenzioni e contratti di consulenza con altri enti o privati usufruendo anche della professionalità e della esperienza degli iscritti. L'Associazione promuove la continuità dello aggiornamento professionale attraverso corsi, seminari e giornate di studio.
L’Associazione coordina le iniziative regionali e nazionali in ordine all’informazione in generale, nonché sugli aspetti contrattuali relativi allo stato giuridico ed economico dei segretari collocati in disponibilità. Garantisce ampi scambi culturali tra i segretari comunali e provinciali di tutte le agenzie d’Italia.
L’Associazione persegue tutte le altre attività connesse alla finalità generale di cui all’art. 2.
Art. 4
Organi dell’Associazione
Gli Organi dell’Associazione sono: a) L’Assemblea b) Il Consiglio Direttivo. C) il Presidente D) il Comitato esecutivo.
Art.5
Soci
Potranno aderire all’Associazione oltre ai Segretari Comunali e Provinciali in disponibilità, quelli in attività di servizio o in quiescenza.
Art.6
Diritti dei soci
Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del voto in assemblea, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi. Il socio ha diritto di accesso ai locali sociali.
Art.7.
Doveri del socio
Il socio è tenuto
Art.8.
Recesso del socio
Il socio può recedere dall’associazione dandone comunicazione al consiglio direttivo entro tre mesi dalla scadenza del termine di pagamento.
Art.9.
Esclusione del socio
La qualifica di socio si perde in caso di mancato pagamento delle quote sociali.
In caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine stabilito annualmente dal consiglio direttivo, si provvede con raccomandata A/R al sollecito del pagamento. Trascorsi 60 giorni dalla data dell’avviso di ricevimento senza che sia pervenuto il pagamento, il rapporto associativo nei confronti del socio moroso si intende risolto.
La qualifica si perde altresì per radiazione, che può essere deliberata dall’assemblea nei confronti del socio che si renda responsabile di ripetute violazioni delle norme dello statuto (o da esso richiamate) nonché di quanto disposto dal consiglio direttivo per il corretto raggiungimento degli scopi sociali.
L'ASSEMBLEAArt.10.
Composizione.
L’assemblea, ordinaria e straordinaria, è l’organo deliberativo dell’associazione. Hanno diritto a parteciparvi tutti i soci in regola con il pagamento della quota annuale.
Le deleghe, conferite per iscritto, non possono in ogni caso eccedere il numero di uno per ogni socio.
Art.11.
Nomina del Presidente e del vicepresidente.
Il presidente ed il vicepresidente sono nominati dall'assemblea nella prima seduta a maggioranza assoluta dei presenti nella prima votazione ed a maggioranza relativa nella votazione successiva.
Art.12.
Competenze dell’assemblea ordinaria.
L’assemblea ordinaria si riunisce ogni anno, entro la fine del mese di aprile (o altra scadenza precedente in caso di necessità, per esempio per la presentazione di domande di contributi) per deliberare l’approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico e finanziario.
L’assemblea ordinaria è altresì competente a deliberare in merito:
- all’elezione del consiglio direttivo;
- a quanto proposto dal consiglio direttivo, che non debba essere deciso dall’assemblea straordinaria .
Art.13.
Competenze dell’assemblea straordinaria
L'assemblea straordinaria delibera:
- sulle modifiche del presente statuto
- sull’estinzione anticipata dell’Associazione
Art.14.
Convocazione dell’assembleaL’assemblea ordinaria o straordinaria è convocata d'iniziativa del Presidente o con delibera del consiglio direttivo, ovvero su istanza motivata al consiglio stesso di almeno 7 soci.
La convocazione avviene mediante avviso affisso presso la sede sociale e presso le Agenzie Regionali e Nazionale, almeno 5 giorni prima dell'Assemblea e indica il luogo, la data, l'ora e l'oggetto degli argomenti da trattare.
Art.15.
Costituzione dell’assemblea
L’assemblea dei soci può essere riunita in sessioni ordinarie o in sessioni straordinarie.
In sessione ordinaria l’assemblea si considera costituita con l’intervento di almeno 1/3 degli iscritti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’assemblea può deliberare, qualsiasi sia il numero dei presenti.
L’assemblea straordinaria è costituita con la presenza (o rappresentanza) di almeno metà dei soci.
Art.16.
Verbalizzazione
L’assemblea all’inizio di ogni sessione elegge tra i soci presenti il presidente e il segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea e dal segretario.
Art.17.
Delibere assembleari
L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei soci presenti o rappresentati mediante delega autorizzata dal consiglio direttivo a norma dell' art. 10.
Le delibere dell’assemblea straordinaria richiedono il consenso di almeno tre quinti dei voti presenti o rappresentati.
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art.18.
Nomina e composizione
Il consiglio direttivo è formato da un numero non inferiore a 5 e non superiore a 9 consiglieri. E’ nominato dall’assemblea ordinaria ogni tre anni.
L’assemblea all’atto della nomina provvede a eleggere il presidente e il vicepresidente del consiglio nonché il Presidente e Vicepresidente dell’associazione stessa.
Il consiglio direttivo nomina al suo interno il tesoriere e il segretario dell’associazione.
In caso di morte o dimissioni da parte di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio provvede a nominare un sostituto.
Il nuovo eletto durerà in carica fino all’assemblea successiva. L’eletto dall’assemblea decadrà comunque alla scadenza del mandato del consiglio direttivo di cui entra a far parte. I consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese autorizzate e documentate.
Art.19.
presidente e vicepresidente
Il consiglio direttivo nomina il presidente e uno o più vicepresidenti. Le loro cariche scadono con quelle del consiglio che li ha eletti.
Al presidente spetta la firma e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa.
Art.20.
Competenza e convocazione del consiglio.
Al consiglio direttivo compete l’ordinaria amministrazione dell’associazione e l’organizzazione interna.
Prima del 31.12 di ogni anno il consiglio direttivo approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo.
Il consiglio si riunisce ogniqualvolta si debba deliberare su una questione inerente la gestione sociale su iniziativa del presidente o di almeno 3 consiglieri.
Di ogni riunione del consiglio il segretario provvede a redigere il verbale, dando atto:
- dei partecipanti presenti;
- dell’oggetto della riunione;
- delle delibere del consiglio e delle modalità di attuazione delle stesse.
I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’associazione e dal segretario.
Art.21.
Delibere del consiglio.
Le delibere del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti, quello del presidente vale doppio.
Le delibere del consiglio sono valide se alla riunione prende parte almeno la metà dei consiglieri.
Art. 22
Comitato esecutivo
Il Consiglio direttivo può nominare al suo interno un Comitato esecutivo formato da tre membri ed è presieduto dal Presidente del consiglio direttivo allo scopo di dare attuazione alle deliberazioni del consiglio direttivo ed anche con funzioni propositive.
Art. 23
Revisore dei Conti
Il Consiglio Direttivo nomina un revisore dei Conti per il controllo dell’attività amministrativa e contabile e per l’espressione del parere sul rendiconto annuale e sul bilancio di previsione.
Art. 24
Controversie
Qualsiasi controversia tra i soci e tra questi e l’Associazione ed i suoi organi sarà deferita al foro competente che è quello in cui ha sede l'associazione.
Art. 24
Norma di rinvio
Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano le disposizioni del codice civile.
Si prevede una Assemblea Costituente verso il mese di Giugno, a seconda delle adesioni che perverranno. La sede è da scegliere e verrà comunicata agli aderenti che faranno pervenire loro indirizzo (anche e mail)
Giuseppe Natoli Rivas e. mail:
[email protected]Lettera aperta al Presidente Susta
Dott. Osvaldo de Castro
via Parini 3
34074 Monfalcone
Monfalcone, 19 aprile 2000
Il.mo signor
dr. Gianluca SustaPresidente dell' Agenzia Autonoma per la gestione dell' Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Via del Tritone 125
00187 ROMA
Ho letto su Italia Oggi del 7 aprile u.s. una sua dichiarazione fatta a seguito delle discussioni sorte dopo l' emanazione della direttiva del Ministro della Funzione pubblica per la sottoscrizione da parte dell' ARAN del nuovo contratto di lavoro dei segratari comunali e provinciali. Rilevo che la sua dichiarazione si sofferma anche sulla non sopita questione delle nomine effettuate nelle segreterie generali.
Premetto che concordavo da tempo sulla opportunità di rivedere le modalità di nomina dei segretari comunali e provinciali, in quato la normativa preesistente non permetteva ai capi delle ammnistrazioni, con l' eccezione di quelli la cui segreteria era di prima classe, di intervenire attivamente nella nomina del proprio segretario, che allora era il responsabile della gestione dell' ente locale. La normativa che è scaturita nel 1997 non la ritengo la migliore in assoluto: è un testo di legge al passo con l' evoluzione dell' ordinamento giuridico, ma che comunque necessiterebbe di alcuni aggiustamenti; invece ho da fare delle riserve sulla sua applicazione. In particolare eccepisco il metodo utilizzato dall' Agenzia per la copertura delle segreterie generali: in presenza di un limitato numero di segretari abilitati a coprire la titolarità di quelle segreterie, l' Agenzia per garantire il regolare funzionamento delle sedi rimaste prive di titolare invece di nominare dei reggenti e di sollecitare l' avvio dei corsi di qualificazione previsti dall' art. 14 del DPR n. 465/1997, il cui superamento è necessario per essere nominati titolari nelle segreterie generali, ha adottato delle deliberazioni che permettono ai capi delle amministrazioni di nominare nelle segreterie generali dei segretari che sono privi del requisiti previsti dalla legge. Nel fare ciò l' Agenzia, pur richiamandosi alla necessità di assicurare il superiore interesse pubblico del buon andamento dell' azione ammnistrativa ( che sarebbe stato garantito legalmente con la nomina dei reggenti), ha esondato dagli spazi che gli sono stati attribuiti dalla legge. I procedimenti contenziosi che sono stati avviati dai segretari, incisi dai provvedimenti sindacali o presidenziali conseguenti a queste deliberazioni, hanno annullato questi provvedimenti per violazione di legge. La circostanza che le deliberazioni assunte sull' argomento dall' Agenzia siano rimaste indenni da ogni tipo di censura deriva dal fatto che i segretari nei loro ricorsi hanno chiesto l' annullamento dei provvedimenti dei capi delle ammnistrazioni e non l' annullamento delle deliberazioni dell' Agenzia, per evitare lo spostamento del giudizio dal proprio TAR a quello laziale.
Nominare titolari nelle segreterie generali dei segretari che non ne hanno i titoli, permette l' attribuzione di vantaggi economici a chi non ne ha diritto: la responsabilità di tali comportamenti va ripartita fra Agenzia e amministrazioni locali. Tali nomine irrituali comportano anche un danno economico a quei segretari titolati che potrebbero ambire ad un nuovo incarico, dei quali alcuni possono trovarsi nella posizione di disponibilità ai sensi dell' art. 19 del DPR n. 465/1997.
Ritengo pertanto che le contestazioni a cui Lei fa riferimento, siano frutto sì di risentimenti ma attribuibili all' adozione di provvedimenti che non sono fondati su norme e che quindi si prestano ad arbitri, atti questi che sono stati dichiarati invece perfetti da chi ne aveva interesse.
Distinti saluti
A proposito della lettera del Presidente Susta
LETTERA INVIATA AL Direttore de ITALIA OGGI
TRAMITE FAX 02-5831750918
13.04.00
Gentile Direttore
Leggo con immutato stupore sul numero di Venerdì 7 aprile la letterina dell’Esimio Presidente Nazionale dell’Agenzia Segretari Gianluca Susta, che lamenta l’incomprensione della categoria e afferma tra l’altro che le critiche alla legge di riforma sono " frutto di risentimenti personali da parte dei pochi che non hanno gradito una soluzione tecnica… che garantisse un regolare funzionamento delle numerose segreterie generali prive di titolare.."
Affermazione a dir poco irrituale quando si sa benissimo che la critica è basata proprio sul fatto che le sedi ricoperte non erano affatto prive di titolare ! certo, all’inizio si era provveduto a ricoprire le sedi vacanti di seconda classe ( e anche quelle di prima), poi la "apertura" è scappata di mano e c’è stato un vero arrembaggio alle segreterie generali che non erano affatto scoperte ma copertissime da seri professionisti che si sono trovati di punto in bianco scalzati da gente senza idoneità, con buona pace di quelli che avevano sostenuto con successo il concorso del ‘89/’93
Ecco chi sono i pochi "bizzosi soggetti guidati da risentimento personale" ! è proibito lamentare una ingiustizia? Sfido chiunque a soggiacere ad un simile sopruso.
E che fanno i nostri carissimi amministratori? affermano la legalità degli atti da loro adottati e, nel frattempo," sospendono l’efficacia" (sic) della delibera n. 8 del 19 Gennaio 2000 che aveva posto termine alla immorale delibera 94/ 99, pur in presenza della fine della emergenza che ne aveva determinato l’adozione: infatti la lettera della Scuola Superiore ( annunciando l’inizio dei corsi) dichiara la fine dell’emergenza.
Ma la "cuccagna" non è finita perché, per favorire qualche sindacalista di riguardo che deve essere nominato alla segretaria generale di seconda classe del comune di xxxx(VI), si continua a mantenere "sospesa l’efficacia".
Cari colleghi continuate a non denunciare, così potranno continuare ad affermare che i loro atti non sono mai stati dichiarati illegittimi ( o illeciti: si ricorda che l’omessa denuncia di fatti che potrebbero costituire reato viene considerata quale condotta penalmente rilevante e sanzionata dagli artt. 361 e segg, C.P.)
Cordiali saluti. Giuseppe Natoli Rivas, segretario generale in disponibilità. Coordinamento Nazionale Segretari Comunali e Provinciali in disponibilità presso l’Agenzia Regionale Albo Segretari contrà Mure Porta Nova 10 –36100 VICENZA
Comincia la contrattazione per i Segretari
Gentili colleghi Segretari Comunali e Provinciali delle MARCHE
Ho saputo oggi 19 aprile che domani 20 aprile si avrà all'Aran il primo incontro con i Sindacati per il nostro contratto.
Sarà un incontro per fissare il calendario dei successivi incontri.
A questo punto, mentre vi invio uno scritto su quanto sto vedendo (sempre molto parziale per ovvie ragioni), mi chiedo e vi chiedo:
********* NON E' OPPORTUNO CHE IL PIU' ALTO NUMERO POSSIBILE DI SEGRETARI CHIEDANO A TUTTI I SINDACATI UN INCONTRO PER SAPERE CHE COSA ANDRANNO A TRATTARE?
IO NON SO, SINCERAMENTE E PUR CONOSCENDO ANCHE PERSONALMENTE ALCUNI DEI TRATTANTI, CHE COSA ANDRANNO A TRATTARE. SE C'E' QUALCUNO CHE PENSA CHE QUESTO SIA NORMALE GLI SARO' GRATO SE VORRA' SPIEGARMELO.
COSE DI QUESTO GENERE, A MIA CONOSCENZA, SI VERIFICANO SOLO IN SISTEMI CHE HANNO PERDUTO LA DEMOCRAZIA. SICCOME NON C'E' UN SOLO SEGRETARIO CHE SI MUOVE E SICCOME NON PENSO CHE ABBIANO TUTTI PERDUTO IL SENNO, DOVREI CONCLUDERE O CHE GLI STA BENE COME VANNO LE COSE O CHE SI E' PERSA LA DEMOCRAZIA.
SE C'E' QUALCUNO CHE SA QUALCOSA DI QUELLO CHE I SINDACATI ANDRANNO A TRATTARE, PRENDA DA QUESTO EMAIL TUTTI GLI INDIRIZZI DEI COMUNI DELLE MARCHE E LO INVII (Anche a chi scrive).
POI, SE SI E' DACCORDO SULLE POSIZIONI DEI NOSTRI RAPPRESENTANTI, COSI' SIA.
MA SE C'E' QUANCHE SEGRETARIO CHE NON CONDIVIDE QUALCHE PUNTO IO PENSO CHE NE VADA DELLA NOSTRA DIGNITA' SE NON SI FA QUALCOSA PER DIRE IL NOSTRO PUNTO DI VISTA.
IO INVITO IL MAGGIOR NUMERO DI COLLEGHI, MEGLIO SE TUTTI, A TRASMETTERE EMAIL DI "PREGHIERA" A TUTTI I SINDACATI PERCHE' CONVOCHINO UNA ASSEMBLEA REGIONALE E CI SPIEGHINO QUELLO CHE VANNO A TRATTARE. OLTRE A PERMETTERCI DI SENTIRE COSA PENSIAMO.***********
Saluti e Buone Feste
19-04-00 Luigi Meconi (a disp.ne Agenzia Segretari - Ancona)
SEGRETARI COMUNALI – MENTRE IL PARTO DEL NUOVO CONTRATTO SI PROTRAE, I SEGRETARI, INVECE DI DISCUTERNE, HANNO COMINCIATO UNA SORTA DI PIANTO GRECO.
Seguo le non poche lettere a quotidiani di Segretari Comunali sul loro "status"; incerto al punto che se ne prevede a breve la dipartita.
Da ultimo, giovedì 13 un quotidiano ne ha pubblicate 3. Con una novità che mi sembra di rilievo. Tutte fanno riferimento, sia pure con tono critico, a "nuovi assetti istituzionali" o a "trasformazione, voluta, della mentalità sociale e statale". Colpisce, non poco, il netto contrasto tra i giudizi dei colleghi Segretari su come si sentono oggi e su cosa temono per il futuro e quanto sentito dire su di loro da eminenti studiosi (Barbera, De Rita), Ministri (Bassanini, Bianco), alti esponenti Anci (Dominici, Boffa).
Questo in due momenti che non si possono non dire di rilievo: l’apertura dell’anno accademico della Scuola Superiore dei Segretari e della dirigenza e la prima video conferenza della stessa Scuola per l’avvio dei corsi di aggiornamento dei Segretari.
Io sto tra quelli che condividono le critiche dei colleghi per una riforma che viola, a giudizio non direi dei soliti pochi o molti ma di tutti quelli che con elementare onestà intellettuale accettano di parlarne, non pochi principi costituzionali e altro, ma condividono anche i giudizi sulla centralità del Segretario dentro il Comune formulati, in modo univoco, dalle predette autorità. In breve, si condivide che, modificandosi appunto gli assetti istituzionali come riflesso della trasformazione della "mentalità sociale" (meglio sarebbe parlare di "bisogni sociali"), lo "status" del Segretario Comunale non può non essere modificato.
Insomma sono continuamente assalito dal sospetto che i Segretari Comunali possano essere la prima causa dei loro mali. E questo nonostante che le innumerevoli contraddizioni della 127/97 e del d.p.r. 465/97, le due leggi che ne hanno rivoluzionato lo "status", abbiano non poche responsabilità della confusione che li ha investiti.
Mi si chiederà allora che cosa penso. Dal momento che (per vero insieme a molti altri e a un numero crescente di Tar che stanno via via facendo venire fuori le contraddizioni di cui si è parlato) ho scritto più cose sull’attuale riforma, dirò brevemente che non vedo, in prospettiva, insieme anche alle autorità che, come detto sopra, sono intervenute ai predetti due momenti organizzati dalla Scuola, nessuna scomparsa del Segretario Comunale. Anche se potrebbe finire con l’essere chiamato con altro nome. Ad esempio Direttore Generale. Vedo, certamente, un Segretario che verrà sottoposto, come qualsiasi alto dirigente, a valutazione e quindi a revoca in caso di mancato raggiungimento dei risultati.
Sul punto della nomina, fino a che, cambiata la Costituzione, lo "spoil system", o scelta per affinità politiche ed ideologiche, di fatto seguito oggi da pressoché tutti i Sindaci e dalle Agenzie dei Segretari, non sarà legittimato, si andrà avanti affinando sempre più i sistemi di "scelta" tramite valutazioni dei rispettivi "curricula".
Corre voce di un Segretario Comunale quale staf del Sindaco. Non lo credo. In un sistema costituzionale incentrato sulla neutralità del dipendente pubblico, il rapporto tra il politico e la dirigenza (compresa l’alta dirigenza, tra cui le predette autorità collocano il segretario comunale) va costruito non sulla affinità politica ed ideologica tra i due, ma, come previsto dal legislatore, su: 1) l’ufficio di staf alle dipendenze del politico per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo (art. 51 comma 7 l. 142/90); 2) sistemi di valutazione (d. lgv. 286/99).
Il Segretario Comunale ha costruito storicamente la sua alta professionalità in campo giuridico e amministrativo non solo e non tanto per gli studi fatti, ma, principalmente, per aver svolto anche compiti di gestione. Al punto che se a un Segretario Comunale si toglie la gestione e si lasciano i soli compiti di "collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi", come recita la 127/97 al comma 68 del suo art. 17, se ne fa un soggetto inutile. Inutile perché, ad eccezione di chi fa ricerca accademica, non c’è adeguata conoscenza giuridica senza un parallelo forte legame con la pratica.
In più, se solo si segue l’evoluzione normativa con la legge 265/99 e, nella stessa, l’accresciuta autonomia dei Consigli Comunali (e delle Giunte – art. 34 comma 2-bis l. 142/90), l’eventuale collocazione del Segretario Comunale dentro lo staf del Sindaco relativizza o meglio può annullare quello che la legge 265/99 ha voluto introdurre.
Si sa già di non pochi Consigli Comunali che, proprio in costanza delle profonde modifiche degli Statuti comunali indotte dalla legge 265/99, si domandano del perché di tanto potere dei Sindaci nella scelta del Segretario (e anche del Direttore Generale) considerato che lo stesso è altresì Segretario del Consiglio e della Giunta. Al punto che qualche Consiglio si è posto la domanda se non sia opportuna la creazione di un proprio Segretario diverso da quello del Sindaco e della Giunta (altra notizia che, non allarmando più di tanto i Segretari Comunali, accresce la fondatezza della voce che li vorrebbe già in stato comatoso).
C’è tuttavia una grossa novità che è forse ora che venga detta. Questa novità è che se passerà la modifica degli articoli 22 e 23 della 142/90 sui servizi pubblici locali come da disegno di legge governativo (n. 4041/99; già in discussione alla camera) con la conseguente esternalizzazione degli stessi e trasformazione del Comune "come holding di direzione e di controllo complessivo" (in questo senso il Presidente Anci e sindaco di Firenze Dominici nella ricordata prima video conferenza della scuola superiore dei segretari comunali), o, secondo altri, in "Comune leggero" o, estremizzando, in "non Comune" (è pensabile, anche etimologicamente, un Comune che non gestisce nulla?), allora tutto cambierà nuovamente.
Cambiamento che non dovrà aversi tra anni, ma molto a breve. Ci sarà un ruolo del Segretario Comunale (o del Direttore Generale) in questo "Comune leggero"? A naso, visto che nessuno ancora ne parla, il Segretario Comunale, esperto principalmente di norme (e, con agevole riqualificazione, anche di diritto societario), dovrebbe non solo esserci, ma addirittura rivalutarsi rispetto anche al "concorrente" "City manager".
Sempre che la "leggerezza" del Comune non diventi tale da giustificare quel Segretario "libero professionista", o senza più particolari competenze che non quelle dettate dal momento, come previsto da altri. E’ a questo punto che si potrà parlare di Comune, si perdoni il pasticcio, "non Comune".
Per saperne di più sul tema, non quest’ultimo che, stranamente, non sembra aver ancora trovato il dovuto interesse, ma sulla figura del Segretario Comunale e i rapporti dello stesso e della dirigenza con la politica, c’è un capitolo apposito sul sito www.giust.it del Prof. Virga.
Si chiude, pertanto, non potendo non condividere, e molto, l’invito dei colleghi di Vicenza di incontrarsi e di parlare.
Aprile 2000 Luigi dr. Meconi (a disp.ne Agenzia Segretari C.li – Ancona)
Istruzioni per l'uso