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Per il gentile Direttore de Il Tempo.
Ringrazio per il ritrovato spazio dedicato al Pubblico Impiego e l’on. Learco Saporito responsabile di A.N. per la Pubblica Amministrazione, il quale nel suo intervento: le "Agenzie" di Visco? sono illegittime, su codesto giornale del 4 aprile scorso segnala alla pubblica opinione un malcostume, sempre più diffuso, contrabbandato per spoil system anglo-sassone (non all’americana, ma più modestamente all’italiana, anzi da quello che si vede in giro all’amatriciana). Parlo della cosiddetta riforma Bassanini, con la quale "anziché premiare esperienze e professionalità esistenti nei pubblici uffi-ci… posti chiave di responsabilità sono stati affidati a amici politici… persone spesso incapaci, ma sempre simpatizzanti della loro area politica".
All’on. Saporito --- che si riferisce allo Stato --- faccio notare che già da tre anni tutto questo accade tranquillamente nei comuni, anche i più piccoli (e nelle provincie) senza che nessuno manifesti una qualche inquietudine, ad eccezione dei soli segretari co-munali (e provinciali). Questi nella loro quasi totalità, stanno sperimentando i "benefici" del passaggio dalla posizione di funzionari dello Stato a componenti dello staff del sindaco pur se dipendenti da una (ennesima) agenzia (come va ripetendo in questi giorni l’on. Ministro Bassanini) a caro prezzo --- a colpi di nomine arbitrarie, riduzioni di stipendio, mancate conferme, revoche, messe in disponibilità (alias anticamera del licenziamento) passaggio di funzioni a sedicenti direttori generali esterni "di fiducia" --- pur essendo entrati in carriera sostenendo pubblici concorsi.
All’on. Saporito --- che conoscendo bene i segretari comunali, essendo stato loro docente ed amico in anni passati, ed ora come assessore alla Provincia di Roma, è senza dubbio al corrente di questa vergogna --- chiedo se il suo partito, aduso ai valori dello stato di diritto (imparzialità, rispetto della legalità, buon andamento della P.A.) si propone di fare qualcosa in nome della Costituzione.
Cordiali saluti.
Fiano Romano 5.4.2000 Savino Macario
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| COMMENTO
DELLA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Finalmente il 30 marzo, dopo tanta attesa, è stata firmata l'integrazione dell’atto di indirizzo del 6 agosto 1998 per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 11, comma 8, del dpr n. 465 del 1997. Come si sa l'ARAN aveva
chiesto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite
del Ministro per la funzione pubblica, chiarimenti in ordine a
quattro punti: Sui suddetti 4 punti la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI), ha fornito all’ARAN le istruzioni per le trattative per la definizione della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali. 1. Riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali. In ordine al primo punto il Ministero della funzione pubblica, ha chiarito che per quanto riguarda i segretari comunali e provinciali occorre prendere le mosse dall’art. 45, comma 3, del dlgs 29/93 (nel testo vigente) in raccordo con l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97. Dalla normativa richiamata
si evince: La direttiva risponde ai suddetti 4 punti, infatti, riconosce la significativa peculiarità del rapporto di lavoro, l’elevata responsabilità connessa alle funzioni dei segretari comunali e provinciali e, data l'iscrizione ad un albo professionale previsto dalla legge, l'appartenenza ad una autonoma tipologia professionale, prevedendo così, per questa categoria, uno “status” professionale caratterizzato da funzioni peculiari, definite direttamente dalla legge (art. 17, comma 68), fra le quali è, fra l’altro, ascritta quella del coordinamento e della sovrintendenza dell’attività dei dirigenti (art. 17, comma 68 della legge n. 127 del 1997). In pratica la direttiva sostiene che il segretario in qualunque ente è sempre sovraordinato alla dirigenza, che fino a quando si resta nell'ambito della categoria, essere dirigenti o non dirigenti è un falso problema, che la differenza all'interno della categoria è data dalle fasce professionali, che il trattamento economico deve essere correlato alle responsabilità ed ai moduli organizzativi dell'ente e non può essere inferiore a quello dei dirigenti. Se l'esigenza del riconoscimento della dirigenza per tutti i segretari nasce dalla preoccupazione che essa, nell'immaginario collettivo, è considerata un qualcosa in più rispetto alle figure professionali, la preoccupazione non ha motivo di esistere, tanto è vero che il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, che poi è il termometro del livello di responsabilità, non può essere inferiore a quello dei dirigenti. Altro aspetto positivo della direttiva è quello di avere dato una precisa risposta all'esigenza rappresentata dalle organizzazioni sindacali di prevedere una tabella di equiparazione tra i segretari comunali e provinciali ed il restante personale della pubblica amministrazione ai fini della mobilità. Sostiene, infatti, la direttiva, che il contratto collettivo, nel rispetto dei criteri definiti dal D.P.R. 465/97, può individuare un percorso professionale e selettivo per l'attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di passaggio ad altra pubblica amministrazione. Tale riconoscimento, però, non deve essere automatico e deve essere collegato alla rilevanza dell’ente ed al superamento di appositi corsi di formazione. In pratica chi supera le apposite idoneità presso la scuola, o ha superato in passato altre idoneità, potrà essere trasferito con la qualifica di dirigente, mentre gli altri lo potranno fare solo dopo l'acquisizione delle idoneità, come d'altra parte devono fare, per la progressione in carriera, i segretari direttivi per transitare nelle fasce professionali superiori. E' di particolare rilevanza il fatto che, in sede di collocazione nelle nuove fasce dei segretari, si dovrà tenere conto delle funzioni svolte, non solo in relazione alla rilevanza dell’ente nel quale i segretari comunali e provinciali prestano servizio, ma, altresì, ai moduli organizzativi dell’ente stesso in modo da assicurare al segretario un trattamento economico non inferiore a quelle dei dirigenti dell’ente, assumendosi come parametro di riferimento il trattamento economico per tali dirigenti previsto dal contratto collettivo. In questo modo si introduce una norma di galleggiamento tra il segretario e il restante personale in servizio presso la sede che pone il segretario al riparo da atteggiamenti di sudditanza e lo colloca in posizione di supremazia. In questo modo, cosa
importantissima, il MFP ha stabilito che il contratto è
strumento idoneo ad affrontare il problema posto dall'ARAN in
relazione al primo quesito. Per quanto concerne la questione relativa alle fasce professionali e retributive, la direttiva sostiene che, sulla base di un trattamento economico minimo individuabile dai contratti collettivi, gli enti stessi hanno facoltà "nell'ambito delle risorse disponibili” e nei limiti previsti dal contratto collettivo nazionale, di definire maggiorazioni tramite apposite forme di contrattazione integrativa, stabilite a livello nazionale, nell'ambito di un adeguato rapporto con il trattamento economico della dirigenza degli enti locali. Come ho già avuto modo di dire in precedenza, a mio giudizio, la cosa non deve preoccuparci, perché sarà compito delle organizzazioni sindacali quello di contrattare una retribuzione minima "alta" e comunque di livello dirigenziale sin dall'inizio in modo da lasciare poco spazio alla contrattazione integrativa. In questo caso le delegazioni sindacali, nell'ambito della contrattazione decentrata integrativa, non dovranno lasciare il singolo segretario in balia delle Amministrazioni, ma dovranno assisterlo in tutta la trattativa. Con riferimento al numero delle fasce professionali, la direttiva si limita a mettere in evidenzia che esso deve essere stabilito dal contratto (con il solo limite relativo alla circostanza che le stesse non siano superiori a tre), come disposto dall’art. 11, comma 8, e dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 465 del 1997. Le parti, comunque, sono libere di valutare ed apprezzare soluzioni diverse. 3. Criteri di nomina e relazioni sindacali Per quanto concerne la questione relativa ai criteri di nomina ed alle relazioni sindacali, la direttiva, evidenzia che la materia, è espressamente disciplinata dall’art. 17, commi 71 e 72, della legge n. 127 del 1997, e, quindi, esula dalla competenza contrattuale. Accogliendo, però, seppure in parte, la richiesta delle organizzazioni sindacali, la direttiva sostiene che nulla esclude che il contratto possa prevedere adeguate forme di pubblicità dei curricula dei segretari contenenti i dati relativi alla professionalità acquisita e alla formazione. Il che sta a significare che il sindaco ed il presidente della provincia non potranno prescindere, al momento della nomina, dal prendere in considerazione la professionalità del segretario. Siamo, altresì, soddisfatti del fatto che la direttiva, per quanto riguarda la revoca, lascia intendere la possibilità di prevedere una regolamentazione a livello contrattuale, alla stregua di quanto risulta previsto per gli altri pubblici dipendenti, e quindi sarà possibile, per esempio, prevedere nel contratto che la revoca venga sottoposta ad un Comitato di Garanti. 4. Convenzioni di segreteria Con riferimento alla competenza contrattuale in materia di convenzioni di segreteria, la direttiva prevede che, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPR 465/97, il contratto collettivo di lavoro può determinare esclusivamente l’entità della retribuzione aggiuntiva del segretario, tenendo conto del criterio relativo al numero dei comuni convenzionati ed alla complessità organizzativa degli stessi, ma non può incidere sulla la disciplina delle convenzioni (stipulazione e durata, ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, possibilità di recesso) che la legge rinvia, espressamente alla potestà regolamentare degli enti. E' questo l'unico punto che ci lascia insoddisfatti. Cercheremo, comunque, a livello contrattuale di far inserire una norma che obblighi gli enti a dimostrare la sussistenza dell'interesse degli enti al convenzionamento e la possibilità per il segretario di svolgere in modo dignitoso la professione. Si tratta di far capire all'ARAN che non è in gioco il principio costituzionale all'autonomia degli enti (tanto è vero che nella precedente legislazione esisteva un limite alla possibilità di convenzionamento), ma la professionalità ed il ruolo del segretario comunale e provinciale. In conclusione il giudizio finale sulla direttiva è, sostanzialmente, positivo, poiché da risposta ad almeno cinque importanti quesiti: 1) il contratto è fonte idonea ad affrontare il problema del ruolo del segretario; 2) in caso di mobilità, ma non solo, esiste una tabella di equiparazione tra il segretario ed il restante personale della pubblica amministrazione; 3) si potrà integrare la normativa relativa alla revoca; 4) il curriculum professionale ha la sua rilevanza; 5) il trattamento economico del segretario non può essere inferiore a quello della dirigenza comunale e provinciale. Non è cosa da poco. I problemi, comunque, non sono finiti, occorrerà attendere l'apertura delle trattative, che si augura possano iniziare subito, per vedere come si metteranno le cose con l'ARAN. Asti, 31/03/2000 CARMELO CARLINO |
"AVANTI con il referendum abrogativo"
Bassanini, che sta portando all’estinzione della categoria dei Segretari comunali e provinciali, quello che scrivo vuol essere un articolo propositivo, incentivante, nel senso di spronare i colleghi a difendere la propria dignità, controbattendo a quella legge che ci ha paragonato ad un inquilino da sfrattare dal Comune o dalla Provincia, appena il nuovo Sindaco o Presidente ne ha la facoltà, e a quelle circolari del Ministero o della Agenzia nazionale dei Segretari, che interpretando la legge a modo proprio, non rispetta il sistema delle fonti del diritto.
Io sono un segretario generale di IB, la classe più a rischio, perché la nuova categoria dei segretari - managers con la presunta caratteristica della leadership, identificabili nei rampanti trentenni, quarantenni al massimo, cercano ovviamente un ente medio grande per emergere qualitativamente e professionalmente, oltre che economicamente. Io ho aderito alla proposta di referendum abrogativo dell’art. 17 comma 70 della legge 127/97 che statuisce che "il Sindaco o il Presidente della Provincia nominano il Segretario, che dipende funzionalmente dal Capo dell’Amministrazione. Inoltre l’art. 17 comma 67 della legge 127/97 ha attribuito al segretario comunale e provinciale lo status di dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico sottoposta alla vigilanza del Ministero dell’Interno fino all’attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15.3.1997 n. 59. L’Agenzia suddetta gestisce l’albo dei segretari comunali e provinciali, a cui attingono i Sindaci ed i Presidenti della Provincia per scegliere il proprio Segretario. La nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del Capo dell’Ente, che lo ha nominato ed il precedente segretario continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario.
Questo è quanto dice la legge 127/97, da cui emergono due dipendenze del Segretario:
Ma, in ogni caso, anche se scelto discrezionalmente dal Sindaco o dal presidente della Provincia, il Segretario rimane sempre un dirigente o funzionario pubblico, dipendente giuridicamente da un’Agenzia, avente personalità giuridica e di diritto pubblico.
Anche se è stata tolta la parola "statale", in quanto non più dipendente dello Stato, cioè dal Ministero dell’Interno, rispetto al precedente testo legislativo, il Segretario è sempre rimasto con la riforma Bassanini un dirigente o un funzionario "pubblico". Ora come si può con una direttiva, come quella del 27.3.2000, del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolta all’ARAN, definire lo status dei segretari comunali e provinciali come un professionista a contratto!?! Solo perché siamo iscritti in un albo nazionale di cui all’art. 75 della legge 127/97 non vuol dire che siamo professionisti, come un avvocato o un commercialista. Queste interpretazioni legislative, non autentiche (altrimenti occorre una legge d’interpretazione autentica), fatte tramite circolari o direttive ministeriali devono pur avere un limite, non possono essere "extra legem", dato che la legge 127/97 parla chiaro, nel senso che esplicitamente e formalmente afferma al comma 67 dell’art. 17 che "il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico, dipendente da apposita Agenzia, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo nazionale o regionale dei segretari comunali e provinciali". La parola "pubblico" è scritta ben due volte ed è rivolta sia al Segretario titolare di comuni e provincia sia all’Agenzia di cui detto Segretario è dipendente. Come può un Ministero stravolgere la legge? Allora non siamo più in uno Stato di diritto se le fonti del diritto sono invertite o intercambiabili. E’ molto semplicistico parlare di un’autonoma tipologia professionale dei Segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 17, comma 74 della legge, sulla base delle direttive impartite dal Governo all’ARAN, sentite l’ANCI e l’UPI, come esplicitamente afferma il comma 8 dell’art. 11 del D.P.R. n. 465/97, perché, anche se il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali deve essere disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, questi ultimi possono disciplinare tale rapporto di lavoro ma non alterare lo status qualificativo del rapporto, che nella normativa istitutiva dello stesso, cioè nella legge 127/97 è di natura pubblica, anche se a termine, limitato al mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia.
Anche l’aver riconosciuto la qualifica unica dirigenziale a tutti i Segretari comunali e provinciali, come ha fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Ministro della Funzione Pubblica, d’intesa con il Ministero del tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita l’ANCI e l’UPU, sebbene costituisce un giusto riconoscimento delle funzioni dei segretari, da quelle del Comune più piccolo a quelle del Comune metropolitano, contrasta con il comma 67 dell’art. 17, ove si parla di segretario titolare, dirigente o funzionario pubblico, ma ciò sembrerebbe a prima vista superato dall’art. 35 lett. i) del D.P.R. n. 465/97.
Il fatto che il Ministero giustifica la cosiddetta "carriera professionale" con la constatazione che i segretari comunali sono soggetti diversi e distinti dai dirigenti comunali, perché hanno il potere di sovraintendere e coordinare questi ultimi, e pur riconoscendo la qualifica dirigenziale UNICA a tutti i segretari comunali e provinciali, non significa che non siamo dipendenti pubblici dell’Agenzia.
Lo stesso Ministero, pur evidenziando la peculiarità del rapporto di lavoro dei segretari, richiamando il comma 67 dell’art. 17, dice che "si tratta infatti, ai sensi di tale norma, di personale con rapporto di lavoro riferibile all’Agenzia ma le cui prestazioni sono svolte di norma, ma non sempre, presso Comuni e Province e in loro favore, con oneri a loro carico".
E’ chiaro pertanto che non siamo più dipendenti di ruolo dello Stato e non ancora dipendenti dell’Ente Locale presso i quali prestiamo servizio, ma è altrettanto chiaro che siamo dipendenti pubblici dell’Agenzia con rapporto di lavoro alla stessa riferibile. (lo dice lo stesso Ministero, come si può notare).
Per quanto concerne la qualifica unica dirigenziale, anche se è vero che siamo in una condizione di "alterità", e non di omogeneità rispetto ai dirigenti, per le funzioni di sovrintendenza e coordinamento degli stessi, è pur vero che l’art. 35, lett. i) del D.P.R. n. 465/97 ha abrogato il D.P.R. 23.6.1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle A per i Comuni e B per le Province e quindi nei Comuni sussiste ancora la differenziazione tra segretari generali di classe 1°A e 1°B, nei Comuni ove è prevista la dirigenza comunale e segretari generali di classe 2° nei Comuni superiori ai 10.000 abitanti ove l’apicale dipendente è un funzionario, nonché i Segretari capi nei Comuni di classe 3° dai 3.001 abitanti ai 10.000, ove l’apicale dipendente è il responsabile di ex VII Q.F. dotato di laurea ed i segretari comunali di classe 4° fino a 3.000 abitanti.
Poi il D.P.R. n. 465 del 4.12.1997, fermo restando la classificazione dei Comuni e delle Province ai fini dell’assegnazione del segretario prevista dalle tabelle A e B allegate al D.P.R. n. 749/1972, ha distinto l’iscrizione dei segretari dell’albo in 5 fasce professionali mantenendo la suddivisione della categoria tra segretari comunali, segretari capi, segretari generali di seconda classe e segretari generali di classe I°B e I°A.
Ora questa disciplina transitoria verrà meno col prossimo stipulando contratto collettivo nazionale di lavoro: infatti anche la direttiva del Ministero della Funzione Pubblica, riferendosi all’atto d’indirizzo dell’agosto 98, evidenzia che il numero delle fasce professionali deve essere stabilito dal contratto, con il solo limite relativo alla circostanza che le stesse non siano superiori a tre, come disposto dall’art. 11, comma 8 e dall’art. 12, comma 3 del D.P.R. n. 465 del 1997.
Pertanto il D.P.R. 465/97, pur non distinguendo i segretari tra dirigenti e funzionari, ha prescritto all’art. 12, 2° comma, dopo la suddivisione dei segretari in fasce professionali, che "il trattamento giuridico ed economico resta in ogni caso quello determinato dalla fascia del Comune o della Provincia in cui viene prestato servizio nel relativo periodo". Quindi il nuovo C.C.N.L. dei segretari non dovrà stabilire soglie antiche o determinarne delle nuove per attribuire la qualifica dirigenziale, ma deve solo individuare le modalità selettive per ottenere l’idoneità nelle fasce superiori, che via via comporteranno trattamenti superiori in correlazione delle maggiori responsabilità, che cresceranno secondo la classificazione dei Comuni in base all’identità anagrafica.
Ora certamente sono contento per i colleghi che col nuovo contratto otterranno la qualifica unica dirigenziale, perché anch’io, quando ero giovane e prima di divenire Segretario Generale, sostenevo che le funzioni erano le stesse, anzi il lavoro era maggiore e più qualificante operativamente perché si disponeva di poche risorse umane nei piccoli e medi Comuni, ma quello che voglio fare notare io è che non può una direttiva attribuire la qualifica unica dirigenziale, allorché la legge 127/97 all’art. 17, comma 67, afferma espressamente che il Comune e la Provincia hanno un Segretario titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia e non sono state abrogate ancora le tabelle A e B del D.P.R. n. 749/1972.
Non so. Ma lo spero vivamente, che il nuovo contratto collettivo eliminerà esplicitamente la distinzione tra Segretario dirigente e Segretario funzionario, ma resterà sempre anche se ridotta a tre la classificazione dei segretari comunali e provinciali in fasce: ciò è ovvio, perché non si possono espletare le funzioni di segretario generale o di direttore generale nei Comuni medio-grandi senza un minimo di esperienza fatta nei Comuni di piccole e medie dimensioni (fino a 10.000 abitanti). E’ facile e si riempie la bocca parlare del segretario come di un manager, ma mi sembra che gestire un Comune di piccole dimensioni, anche se con una struttura inadeguata, sia non difficile, sebbene comporti maggior lavoro operativo, ma il vero manager si vede nei Comuni grandi, laddove la struttura incomincia molto ad allargarsi, ed i dirigenti, anche se coordinati, hanno una funzione gestionale, indipendente ed autonoma che li fa dipendere molto dai singoli assessorati.
E’ a parer mio il rovescio del diritto, nel senso che una circolare o una direttiva interministeriale ribalta la legge primaria: mi sembra che ciò che ci hanno insegnato all’università sia completamente stravolto.
Inoltre come si può parlare di professione, quando c’è una dipendenza diretta dall’Agenzia, che deve dare il suo assenso, per il possesso dei requisiti, alla nomina e per il passaggio dei segretari in fasce superiori?
Pertanto, o si tratta di un lavoro subordinato o invece di un lavoro di tipo professionale, ma in questo caso il Segretario non avrebbe bisogno di alcuna iscrizione in apposita fascia per concorrere alla nomina in Comuni di classi superiori. Non ci si può giustificare con le parole "Autonomia e tipologia" per qualificare di tipo professionale un rapporto di lavoro nato in modo diverso dalla legge istitutiva dello stesso.
Anche qui si verifica il caso eccezionale che il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene autonomamente per fornire la "propria" interpretazione autentica su un delicatissimo punto.
E’ chiaro invece come il sole che l’Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari è titolare del rapporto di lavoro con i segretari comunali e provinciali.
Ma ormai i Segretari in disponibilità, o in panchina o a rischio, chiamiamoli così in modo ironico per non dire tragico-comico, non sono più a che santo appellarsi, tanto è vero che in un sondaggio sulla riforma dei Segretari comunali e provinciali nel sito Internet, è risultato che più del 50% opta per l’abrogazione della riforma Bassanini, più del 30% la ritiene fortemente da correggere, il 2% pensa che possa bastare qualche correzione, anche se sostanziale, ma mai nessuno la giudica del tutto positiva.
Pertanto, visto che siamo privi di meccanismi di difesa e per la nomina del segretario non c’è alcuna garanzia, neanche quella dell’obbligo giuridico di far conoscere agli aspiranti, che hanno presentato istanza nei termini, l’avvio del procedimento ed il contenuto degli atti fino alla conclusione dello stesso, come invece capita per tutti gli atti amministrativi, comunali, provinciali, regionali e statali, ai sensi della 142/90 e 241/90, perché non aderiamo tutti, per affrontare adeguatamente la questione relativa ai criteri di nomina e revoca dei Segretari (che esula anche secondo il Ministero della Funzione pubblica dalla competenza contrattuale) al coordinamento nazionale Segretari comunali e provinciali in disponibilità costituitosi a Vicenza presso l’Agenzia regionale per la gestione dei Segretari?
Lo dobbiamo fare tutti, anche quelli in disponibilità, perché tutti siamo a rischio di divenire segretari in disponibilità.
Ho visto anche che la mia proposta di referendum abrogativo dell’art. 17 comma 70 della legge 127/97 pubblicato su Italia Oggi il 23.2.2000 nella rubrica "La parola ai lettori" è stata seguita da alcuni colleghi, che anche loro hanno espresso la propria opinione sulla riforma Bassanini sullo stesso giornale e nella stessa Rubrica. Come scrive il collega Chiofolo Giovanni, i Segretari comunali devono riprendere la lotta, nel senso che, vista anche la cortese disponibilità del collega Carlo Saffioti ad accogliere le voci della categoria sul sito Internet denominato "Bollettino Segretari comunali e provinciali", occorre diffondere sempre più la proposta di referendum abrogativo della legge di Riforma cosiddetta Bassanini per le norme incostituzionali che contiene.
Piuttosto che formare un comitato nuovo per iniziare la raccolta di firme per abrogare parte della legge n. 127/97, perché non ci rivolgiamo tutti noi al Coordinamento Nazionale suddetto per fare in modo che diventi il Comitato promotore del referendum abrogativo di cui sopra? Non saranno mai sufficienti i nostri sfoghi a livello di lettere al direttore, come gli ultimi pubblicati con i titoli "Nessun rapporto di fiducia tra Sindaco e Segretario comunale" (Italia Oggi del 1.04.2000) o "Segretari comunali, qui si cambiano le carte in tavola" (Italia Oggi del 5.04.2000), anche se i contenuti di tali lettere saranno stati apprezzati da qualcuno e condivisi dalla stragrande maggioranza dei colleghi.
Non bisogna più avere paura, e la proposta di referendum deve andare avanti, anche perché alcuni Sindaci non sono soddisfatti della modifica legislativa Bassanini. Avanti dunque, è ora di muoversi, in quanto non siamo gli ultimi arrivati né vogliamo toccare il fondo.
In conclusione invito tutti i colleghi che hanno costituito o stanno costituendo dei comitati ristretti o gruppi di lavoro per la risoluzione del nostro problema, ad aderire al suddetto Coordinamento Nazionale, a cui io aderirò non appena avrò avuto lettura dello Statuto.
Cordiali saluti.
7 aprile 2000
Sergio PIZZUTI