BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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n°  185
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
 
 
" Quattro chiacchiere tra Colleghi"
 
Una lettera dal Senatore Murmura
 
Caro Carlo,
 qualche giorno fa ebbi a dirti che avevo ricevuto una lettera del sen. avv. Antonino Murmura a proposito di un mio articolo pubblicato sul quotidiano italia oggi. Ebbene il detto senatore (salutato da parte mia a nome di tutti i colleghi che lo hanno conosciuto ed apprezzato) mi ha autorizzato a rendere pubblica la sua nota che qui di seguito testuale ti riporto per tutti i colleghi :
" Egregio segretario, leggo il suo breve articolo su "Italia Oggi" e mi compiaccio con Lei in ordine all'ignobile ed assurda nuova disciplina, autarchica e senza collegamenti con un serio ordinamento statuale, data dagli analfabeti di ritorno alla benemerita categoria dei segretari comunali, che, nei miei 30 anni da parlamentare, ho sempre considerato con simpatia e con stima, avendone accertato il ruolo obiettivo per la trasparenza e per l'autonomia dell'attività amministrativa. Pur da pensionato continuo ad essere culturalmente vicino ai segretari. Una cordiale stretta di mano. Antonino Murmura".
 Sono parole  a cui nulla si deve aggiungere se non un Grazie!!!!. Antonio Marasca.
 
 
 
Che ne pensiamo della nuova direttiva ?
 
    Anche se, ormai, tutti disponiamo della nuova direttiva dell'ARAN che ha sollevato diversi commenti più o meno pepati, mi pare corretto riproporla nella sua interezza dal momento che il nostro Bollettino non puo esimersi dall'ospitare alcuni commenti pervenuti. Naturalmente, saranno benvenuti (e pubblicati immediatamente, senza commenti nè censure di alcun genere) ulteriori commenti o precisazioni che possano servire a far chiarezza.
CS
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DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL 6 AGOSTO 1998 PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 8, DEL DPR N. 465 DEL 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) – nell’ambito delle competenze in materia di contrattazione collettiva dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, a specificazione dell’atto di indirizzo del 6 agosto 1998, impartisce all’ARAN le seguenti ulteriori istruzioni per le trattative per la definizione della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, comma 74 della legge n. 127 del 1997 e dell’art. 11, comma 8, del DPR n.. 465 del 1997.

1. Riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali.

Al riguardo occorre prendere le mosse dall’art. 45, comma 3, del dlgs 29/93 (nel testo vigente) in raccordo con l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97.

Il comma 8 dell’art. 11 ascrive i segretari comunali e provinciali ad una autonoma tipologia professionale, cioè tra le figure professionali di cui al comma 3 dell’art. 45, e quindi, escludendone l’appartenenza, in ragione delle funzioni svolte e di esse soltanto, ad un’area dirigenziale. Infatti, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali presenta una significativa peculiarità racchiusa nel disposto del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97, ai sensi del quale: “Il comune e la provincia hanno un segretario comunale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75”.

L’elevata responsabilità connessa alle funzioni e l’iscrizione ad apposito albo professionale spiegano l’appartenenza dei segretari comunali ad una autonoma tipologia professionale. L’interrogativo, se e quali segretari vadano assimilati ai dirigenti rischia di essere interrogativo fuorviante, dato che i segretari comunali sono soggetti diversi e distinti dai dirigenti comunali. Quella dei segretari non costituisce una “carriera” professionale, inquadrata nell’ambito di un rapporto gerarchico in senso tecnico, ma uno “status” professionale caratterizzato da funzioni peculiari, definite direttamente dalla legge (art. 17, comma 68), fra le quali è, fra l’altro, ascritta quella del coordinamento dell’attività dei dirigenti (art. 17, comma 68 della legge n. 127 del 1997). 

Infatti, il comma 3 dell’art. 45 distingue i dirigenti, che costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti e le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione e che comportano iscrizione in albi per le quali sono stabilite distinte discipline nell’ambito dei contratti collettivi di comparto. Dirigenti e figure professionali costituiscono, quindi, categorie da tenere per legge distinte ai fini della contrattazione collettiva.

Nel testo dell’art. 17, comma 67 della legge 127/97 il riferimento alla posizione di dirigente o di funzionario si giustifica in base all’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, dettato dal D.P.R. n. 749/72, vigente al momento dell’entrata in vigore dalla legge 127/97, che nella tabella all. D equiparava, ai fini del trattamento economico, i segretari generali ai dirigenti non generali delle amministrazioni dello Stato, coerentemente contemplati nell’art. 6 del CCNL 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.

Il richiamo al DPR 749/72, compresa l’allegata tabella D, è stato però abrogato dall’art. 35 lett. i) del DPR n. 465/97 emanato a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 127/97. Quest’ultimo DPR regola unitariamente, senza più distinguere tra dirigenti e funzionari, i segretari comunali e provinciali ascrivendoli, come si è già detto, ad un’unica e autonoma tipologia professionale, affidandone la disciplina del trattamento economico ad apposito unico contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 73, comma 3, del dlgs 29/93 (cfr. art. 11, comma 8 e art. 12 del DPR n. 465/97).

E’ invece tuttora attuale la peculiarità del rapporto del lavoro dei segretari comunali e provinciali evidenziato dalla richiamata disposizione del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97. Si tratta, infatti, ai sensi di tale norma, di personale con rapporto di lavoro riferibile all’Agenzia, ma le cui prestazioni sono svolte di norma, ma non sempre, presso Comuni e Province e in loro favore, con oneri a loro carico.

Si spiega così che il trattamento di detto personale sia riferito alle fasce in cui è articolato, significative all’idoneità a svolgere funzioni, come di norma avviene, in enti di diverse dimensioni e a prescindere dall’evenienza dell’effettiva utilizzazione presso gli enti stessi. Per la stessa ragione il comma 8 dell’art. 11 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 17, comma 74, della legge (127/97) ……può stabilire il numero delle fasce professionali e loro articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

Conseguentemente il contratto collettivo di lavoro non ha da stabilire, ai fini interni, soglie vecchie o nuove per la qualifica dirigenziale, mentre potrà individuare le modalità selettive per il conseguimento dell’idoneità alle fasce professionali superiori, che comportano, con le maggiori responsabilità, trattamenti economici correlati.

Le predette considerazioni non impediscono, anzi suggeriscono che il contratto collettivo, nel rispetto dei criteri definiti dal D.P.R. 465/97, individui il percorso professionale e selettivo che comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di passaggio ad altra pubblica amministrazione. Tale riconoscimento non deve essere automatico e deve essere collegato alla rilevanza dell’ente ed al superamento di appositi corsi di formazione.

E’ auspicabile che, in sede di collocazione nelle nuove fasce del personale, si tenga conto delle funzioni svolte, non solo in relazione alla rilevanza dell’ente nel quale i segretari comunali e provinciali prestano servizio, ma, altresì, ai moduli organizzativi dell’ente stesso in modo da prevedere che il segretario appartenga ad una delle fasce più elevate aventi trattamenti economici non inferiori a quelle dei dirigenti dell’ente, assumendosi come parametro di riferimento il trattamento economico per tali dirigenti previsto dal contratto collettivo.

2. Fasce professionali e retributive

Per quanto concerne la questione relativa alle fasce professionali e retributive, si segnala quanto segue.

L’atto di indirizzo dell’agosto 1998, al punto b), chiarisce, anzitutto, che “l’accordo applicativo provvederà ad adattare gli istituti economici e normativi nell’ambito delle risorse disponibili”. Tale disposizione che, invero, si armonizza con il principio generale del rispetto dell’autonomia degli enti ed in particolare con i principi sul punto già contenuti nel CCNL del comparto chiarisce, senza dubbio alcuno, che, sulla base di un trattamento economico minimo individuabile dai contratti collettivi gli enti stessi hanno facoltà "nell'ambito delle risorse disponibili” di definire maggiorazioni tramite apposite forme di contrattazione integrativa.

Con riferimento, poi, alla questione del numero delle fasce professionali, l’atto di indirizzo evidenzia, esplicitamente, che esso deve essere stabilito dal contratto (con il solo limite relativo alla circostanza che le stesse non siano superiori a tre), come disposto dall’art. 11, comma 8, e dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 465 del 1997. Con ciò si manifesta la precisa scelta politica di demandare la relativa determinazione – che risulta, infatti, connessa a valutazioni che soltanto le parti sono in grado di stimare – al prudente apprezzamento dell’ARAN. 

3. Criteri di nomina e revoca e relazioni sindacali 

Per quanto concerne la questione relativa ai criteri di nomina e revoca ed alle relazioni sindacali, è evidente che la materia, espressamente disciplinata dall’art. 17, commi 71 e 72, della legge n. 127 del 1997, esula dalla competenza contrattuale.

Ciò, peraltro, risponde ad una precisa volontà legislativa, che ha ispirato, in linea generale, la riforma del ruolo dei segretari comunali e provinciali e, dunque, del rapporto con il vertice politico degli enti.

4. Convenzioni di segreteria

Con riferimento alla competenza contrattuale in materia di convenzioni di segreteria si rende necessario richiamare, ancora una volta, la normativa contenuta nel DPR 465 del 1997ed, in particolare, nell’art. 10, comma 3, ai sensi del quale il contratto collettivo di lavoro determina esclusivamente l’entità della retribuzione aggiuntiva del segretario, tenendo conto del criterio relativo al numero dei comuni convenzionati ed alla complessità organizzativa degli stessi.

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle convenzioni (stipulazione e durata, ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, possibilità di recesso) la norma rinvia, espressamente alla potestà regolamentare degli enti. 

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I Commenti

LUIGI OLIVERI

Lo status dei segretari comunali e la direttiva contrattuale della funzione pubblica - un passo in avanti verso lo spoil system

La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica rivolta all'Aran per chiudere il contratto di lavoro dei segretari comunali presenta una serie di chiavi di lettura che meritano un'analisi specifica.

SCONFESSIONE DELL'AGENZIA. La direttiva sconfessa le deliberazioni che da un anno e mezzo l'Agenzia adotta sia relativamente ai passaggi di fascia dei segretari, sia rispetto alle convenzioni di segreteria.

Partendo da queste ultime, il Dipartimento della Funzione Pubblica chiarisce in maniera perentoria che è solo all'autonoma potestà regolamentare degli enti che può essere rimessa la disciplina delle convenzioni, come del resto si evince dall'articolo 24 della legge 142/90. Nessun atto dell'Agenzia può condizionare, dunque, la procedura per la stipula delle convenzioni, né tanto meno il contenuto delle clausole. Un colpo durissimo a deliberazioni come la 150/99 e ad altri provvedimenti con i quali l'Agenzia aveva dettato modalità tempi e contenuti delle convenzioni agli enti.

Per quanto riguarda lo status, la direttiva aggira elegantemente l'ostacolo del problema legato alla qualifica dirigenziale ai fini dei passaggi di fascia, evidenziato da tanta dottrina e dalla giurisprudenza quasi maggioritaria.

Secondo la Funzione Pubblica il problema della qualifica dirigenziale in realtà non si pone, giacchè i segretari comunali non hanno un percorso di carriera, essendo, più che dei pubblici funzionari, professionisti iscritti ad un apposito albo. Ciò sulla base dell'articolo 45, comma 3, ultimo paragrafo, del D.lgs 29/93 a mente del quale <<per le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione o che comportano iscrizione ad albi tecnico scientifici e di ricerca, sono stabilite discipline distinte nell'ambito dei contratti collettivi di comparto>>. Secondo la Funzione Pubblica l'elevata responsabilità e l'iscrizione all'albo professionale sono i presupposti per ritenere che i segretari comunali appartengano ad un'autonoma tipologia professionale.

Per il segretario, quindi, non v'è uno sviluppo di carriera, ma un'idoneità a svolgere determinate funzioni, come accade per tutti gli altri professionisti iscritti ad albi, fermo restando che occorre in certi casi una qualificazione ulteriore per svolgere specifiche attività, come per gli avvocati patrocinatori in Cassazione o per gli ingegneri abilitati a collaudare.

Non a caso la direttiva ritiene che si sia di fronte ad un'unica tipologia professionale, articolata tuttavia in fasce relative all'idoneità a svolgere funzioni in enti di diverse dimensioni.

Secondo la Funzione Pubblica, occorre che il contratto collettivo di lavoro definisca un percorso selettivo per il conseguimento dell'idoneità a svolgere l'attività professionale nelle fasce superiori. E qui la seconda sconfessione dell'Agenzia, che ha invece ritenuto possibile promozioni sul campo senza alcuna preventiva selezione, ritenendo, per altro, possibile far acquisire a chi ne ha beneficiato la qualifica dirigenziale, che, invece, secondo la Funzione Pubblica non può essere riconosciuta. Tanto è vero che la direttiva stabilisce espressamente che il contratto debba individuare un percorso professionale e selettivo sulla base del quale ottenere la qualifica dirigenziale, nel caso in cui il segretario transiti presso un'altra pubblica amministrazione. E tale riconoscimento non può essere automatico, ma collegato alla rilevanza dell'ente ed al superamento di corsi di formazione.

In sostanza, un segretario comunale che acceda ad una fascia professionale per cui sia prevista una maggiore professionalità deve prima superare una selezione. Se, poi, intenda passare ad un'altra amministrazione dovrà superare un'altra selezione, tendente a verificare l'idoneità alla qualifica dirigenziale, che evidentemente non possiede.

EFFETTI SULLO STATUS. La direttiva ha il merito di chiarire alcuni aspetti del nuovo status dei segretari comunali. Senza molte ipocrisie, in sostanza, si stabilisce che il segretario comunale non è un dipendente pubblico, bensì un professionista abilitato iscritto in uno specifico albo, soggetto a contrattazione collettiva specifica, che essendo posto alle dipendenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, può essere preposto principalmente alle segreterie degli enti locali, ma anche ad altri uffici del resto previsti dalla legge 127/97.

Si tratta della conferma ufficiale che il segretario comunale ha ormai cambiato radicalmente la sua condizione giuridica, come del resto molti commentatori avevano già intuito. Non è un dirigente dell'ente locale, non è più un dipendente dello stato (come ha confermato la Corte dei conti escludendo i segretari dai concorsi per referendario), ma un professionista che svolge un'attività pubblica in regime, per così dire, di privativa, giacchè la sua iscrizione all'albo gli garantisce di agire in una certa posizione nell'ambito dell'ente locale.

Non opera, dunque, organizzativamente, <<in line>> cioè non sta più nella linea produttiva dell'ente, bensì <<in staff>>, in una posizione specifica, con il peculiare compito, però, di coordinare la dirigenza - rispetto alla quale non è un superiore gerarchico - di svolgere funzioni di verbalizzante e referente degli organi collegiali e di ufficiale rogante dei contratti.

Era nelle cose che giungesse un provvedimento che mettesse in luce questa nuova situazione del segretario.

Alcune considerazioni, però, debbono essere svolte. In primo luogo si osserva come attraverso il contratto di lavoro (del quale la direttiva è un presupposto) si proceda a modificare radicalmente lo status giuridico del segretario, disciplinato in senso diverso dalla legge, la quale stabilisce pur sempre che si tratta di un funzionario (o dirigente) pubblico. L'interpretazione secondo cui l'articolo 17, comma 67, della legge 127/97 sarebbe in sostanza disapplicato perché emanato nella vigenza del Dpr 749/72 non pare del tutto appagante. La legge 127/97 costituiva, infatti, norma di riforma dello status dei segretari comunali, che non si appoggiava certo alla precedente normativa che intendeva manifestamente superare e modificare. Se la legge definisce il segretario dirigente o funzionario pubblico, dovrebbe essere un'altra legge ad affermare una sua condizione giuridica diversa.

In secondo luogo, occorre osservare come ancora una volta queste modifiche paiono avere un'applicazione retroattiva, sicchè i segretari in servizio si vedono caricati sulle loro spalle una riforma epocale della loro condizione professionale, senza nessuna possibilità di scelta.

Una riforma di tale genere imporrebbe, invece, un regime transitorio o la classica previsione della collocazione in un ruolo ad esaurimento. Si sarebbe dovuto consentire ai segretari di scegliere se rimanere nel vecchio regime, o transitare nel nuovo, con piena consapevolezza, garantendo a chi era entrato in una certa situazione normativa la possibilità di continuare in quell'ambito la sua attività professionale.

Si pensi a chi da venti o trent'anni svolge la professione di segretario, che abbia ottenuto a seguito di concorsi e complessi percorsi professionali la qualifica di dirigente pubblico: per effetto del contratto si ritroverebbe a non essere più un pubblico funzionario ma un professionista pubblico, non più posto in qualifica dirigenziale, ma soggetto ad una diversissima disciplina del suo status giuridico.

SPOIL SYSTEM ÜBER ALLES. Questa forzata nuova configurazione del segretario comunale è ormai il decisivo passo: si è ormai vicinissimi alla fagocitazione del segretario ad opera del direttore generale, figura che molto meglio della prima si attaglia alla descrizione di chi in posizione di elevata responsabilità svolge compiti di direzione, restando all'articolo 45, comma 3 del D.lgs 29/93.

L'assimilazione del segretario ad un professionista comporta queste logiche conseguenze:

1. conserverà dignità professionale solo finchè sarà posto in posizione di effettiva direzione ed assunzione di responsabilità;

2. tuttavia l'assunzione diretta di responsabilità è ormai appannaggio dei dirigenti e, in parte, del direttore generale;

3. comunque, la presenza del direttore generale svuota il segretario della sua funzione di direzione;

4. sarebbe, allora, possibile, costituire un albo professionale per i direttori generali;

5. detto albo potrebbe apparire una duplicazione di quello dei segretari;

6. gli albi potrebbero essere accorpati in uno.

Nella logica dello spoil system strisciante questo percorso appare anche favorito dal fatto che meno il professionista è legato ad uno status di pubblico dipendente fedele alla Nazione e non al politico che lo nomina, più ampia è la scelta dell'uomo giusto al posto giusto.

La direttiva pare decisamente orientata, dunque, verso la definitiva trasformazione del segretario in un componente del gabinetto del sindaco, non più garante dell'imparzialità amministrativa, ma uomo del sindaco, legato politicamente ad una certa maggioranza, controparte della dirigenza che coordina e non parte dell'apparato <<burocratico>>.

Sarà vera gloria?

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Caro Ministro Bassanini.

A proposito della sua direttiva all’Aran per il rinnovo del contratto di lavoro dei Segretari Comunali.

 

Leggendo la sua direttiva all’Aran per i Segretari Comunali dopo oltre 20 anni di servizio mi accorgo che da Segretario Comunale "dirigente o funzionario pubblico" diventerò per contratto una sorta di libero professionista.

E altro ancora. Un tecnico dello "staf" del Sindaco che, così sembra, può scegliermi per affinità politiche ed ideologiche. Una sorta di segretario del principe. Inutile dire che una simile figura, per quel che se ne sa, non è rintracciabile nella storia di nessun comune dal 1200 ad oggi. E’ più rinvenibile in epoche di eclisse delle autonomie comunali quando appunto i baroni e i principi amministravano direttamente i propri sudditi con ricorso anche a segretari che sceglievano come ora fanno i sindaci con i segretari comunali.

Non senza dire subito che si ha massimo rispetto per i sostenitori di uno esplicito "spoil system", ma alla americana. Previa modifica costituzionale che indurrà a creare i necessari contrappesi per evitare personalizzazioni pericolosissime.

Ma torniamo alla direttiva. Si potrebbe disquisire, sig. Ministro, che, per vero, il comma 3 dell’art. 45 del dlgs 29/93, da lei richiamato nella sua direttiva a fondamento di questa novità, là dove parla di "figure professionali che, … comportano iscrizione ad albi", si riferisce a tutt’altro. Si riferisce, molto semplicemente, per fare un esempio, a chi fa l’Avvocato comunale. Tant’è che la legge prosegue dicendo che per queste figure professionali: "sono stabilite discipline distinte nell’ambito dei contratti collettivi di comparto". Come fatto con l’art. 37 del recente ccnl. dell’area della dirigenza del comparto delle autonomie locali.

In breve, sembra che la sua direttiva contenga la creazione ‘tout court’ di un’area contrattuale affatto priva di presupposti di legge. Né si può prendere a fondamento di questa originale figura di professionista pubblico l’art. 11 c. 8 del dpr 465/97 perché lo stesso, passando per il comma 74 dell’art. 17 della legge 127/97, rinvia al predetto comma 3 dell’art. 45 del dlgs 29/93.

Oddio. Chi scrive potrebbe ricavarvi qualcosa di utile potendo finalmente fare domanda per iscrivermi, avendone superato l’esame, anche all’ordine degli avvocati, ma si teme che quell’ordine, composto da fini giuristi, risponderà che allo stesso risulta che per il comma 67 art. 17 della legge 127/97 io sono ancora: "dirigente o funzionario pubblico". Ergo, non posso essere anche libero professionista avvocato. Farò certo leggere la sua direttiva che mi crea Segretario libero professionista, ma escludo che quelli cederanno. E sarà dura, "legibus sic stantibus", dare loro torto.

Ma torniamo ancora alla sua direttiva.

Sul punto 1 si scrive, a mo’ di rubrica, se leggo bene: "Riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali". Salvo poi leggere che il Segretario, grazie a questo nuovo "status professionale", "è escluso che appartenga a un’area dirigenziale" (sic!). E ancora, ad evitare equivoci, prosegue: "i segretari comunali sono soggetti diversi e distinti dai dirigenti comunali". Insomma, è dirigente e, insieme, non lo è. Perché? Perché è un libero professionista pubblico: altra contraddizione in termini. Che speriamo farà solo sorridere quegli ordini professionali che ne hanno i requisiti.

Ancora sul punto 1. Se la legge dice chiaramente che per certe "figure professionali che comportano iscrizione ad albi" si stabiliscono "discipline distinte", ma "nell’ambito dei contratti collettivi di comparto", la direttiva, mi perdoni sig. Ministro, inventa di sana pianta e dice che la legge stabilirebbe invece: "categorie da tenere per legge distinte ai fini della contrattazione collettiva". Insomma, chiunque, grazie a questa legge e per semplice buon senso (e per non fare dei Segretari Comunali tutto e il contrario di tutto), si fosse aspettato per loro "una distinta disciplina" ma sempre "nell’ambito del contratto collettivo della dirigenza del comparto degli enti locali", si ritrova invece proiettato … nel vuoto.

Infine, quanto scritto nella rubrica del punto 1 della direttiva subisce altra clamorosa smentita là dove viene detto che nel caso di mobilità in altre amministrazioni pubbliche di questo oramai libero professionista pubblico con qualifica "unica dirigenziale" torna, come per incanto, "funzionario" e non più dirigente. A meno che, con altra inversione, non abbia fatto, oramai dirigente, un qualche corso abilitante per diventare, pensate un po’? dirigente!

Gentile Ministro apprezzo comunque la sua umanità. Infatti, anche lei ad un certo punto si è perso e ha pensato bene di affidarsi al buon dio o "al prudente apprezzamento dell’Aran". Aran che, sapendo composta oltre che da elevati esperti di gestione anche da fini giuristi, non si invidia certo allorché avrà in mano questa direttiva.

Si è infine parlato di "gestione", gentile Ministro. Ma, sapendo che nei ben 7410 Comuni italiani con meno di 15 mila abitanti (su 8100) i Sindaci che hanno istituito la figura di direttore generale (la maggioranza) l’hanno fatta ricorrendo unanimemente al proprio segretario comunale, viene come ovvio da domandarsi come la mettiamo con la sua "scelta" che, come lei scrive, sarebbe per legge totalmente discrezionale. Ben altro dai "regolamenti" e "criteri" e "delibere delle giunta" che precedono, per l’articolo 51-bis della legge 142/90, la nomina sindacale del direttore generale. E il principio costituzionale sulla uguaglianza? E’ vero che è principio vecchiotto di oltre 200 anni, ma piace ancora e la nostra Costituzione lo ribadisce e in modo solenne.

Leggendo la sua direttiva il dr. Oliveri, con molto onestà, su Italia Oggi di venerdì 31 marzo, ha già scritto: "Segretari professionisti a contratto – Lavoreranno con i sindaci come esperti in posizione di staf". Dal momento che il segretario comunale è pensato obiettivamente come "figura di staf" del Sindaco, come la mettiamo, sig. Ministro, con il fatto che la stragrande maggioranza dei segretario comunali, come lei può agevolmente verificare a quasi tre anni dalla riforma, gestiscono? E di brutto, verrebbe da dire. Visto che a moltissimi di loro i Sindaci hanno conferito, insieme alla funzione di direttore generale, anche la responsabilità di specifici servizi.

In una delle sue leggi, la n. 127/97, lei ha opportunamente introdotto, all’articolo 6 comma 8, gli "uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco", ma ha aggiunto subito dopo, altrettanto opportunamente, che questi uffici sono costituiti "per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo". Ora, come la mettiamo con tutti questi segretari comunali, la stragrande maggioranza che, all’opposto, svolgono principalmente funzioni di gestione? E il tanto detto e ridetto principio della separazione delle funzioni tra il politico e il tecnico?

Andiamo al punto 3 della direttiva. Sig. Ministro, visto l’articolo 2 del dlgs 29/93, vista, non meno, la "ratio" della privatizzazione del pubblico impiego e visto infine che tutto sembra essere diventato questo segretario fuorché un pubblico dipendente, come si fa a scrivere che "la questione relativa ai criteri di nomina e revoca … è evidente che … esula dalla competenza contrattuale"? Qualche dubbio ce l’ha anche lei, tanto che prosegue: "Ciò, peraltro, risponde a una precisa volontà legislativa", ma non dice quale. Evidente che fa riferimento a quel partito dei sindaci che nel voto di fiducia del 1997 tolse dal suo disegno di legge l’inciso "criteri", riferito appunto alla nomina.

Ma fu voto di fiducia e lei sa che più Tar e anche la Corte Costituzionale, con ben due pronunciamenti: il n. 1/99 e la recentissima n. 75/00 del 22 marzo, stanno dicendo che il pubblico funzionario è ancora "a servizio esclusivo", come si legge all’art. 98 della Costituzione, non "del sindaco", ma "della nazione".

So che lei mi risponderà basta. E’ ora che l’alta burocrazia risponda a chi è eletto direttamente dal popolo. Come se prima si lavorava solo per se stessi. Come se, a partire da chi scrive, non abbia prima e non voglia ora rispondere del lavoro svolto. Come se si fosse prima e si sia ora dei cerberi riottosi a misurarsi con chiunque in base a standard e a sistemi di controllo di qualità. Come se si fosse ancora peggio. Come se non si fosse degli uomini liberi, ma sottospecie da sottoporre a si vorrebbe capire cosa.

Conforta, in tutto questa ben triste confusione, e peggio, l’estrema modernità coniugata a saggezza dei giudici della Corte Costituzionale che ricordano che anche dopo la privatizzazione del pubblico impiego restano i principi costituzionali che stabiliscono che l’accesso a pubbliche funzioni deve rispettare i principi di uguaglianza, di imparzialità e di buona amministrazione e che, se si deve rimuovere l’incapace o l’indegno, con la privatizzazione sono state introdotte altre norme che hanno introdotto raffinati sistemi di valutazione.

In breve, il giudice costituzionale dice neppure tanto velatamente che quello che sta accadendo non sembra rispondere a esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione, ma ad altri fini che, a questo punto, sono in molti ad aver difficoltà di comprendere.

 

Marzo 2000 – Luigi dr. Meconi (a disp.ne Agenzia Segretari Comunali – Ancona)

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Caro Carlo
Ho letto la direttiva dell'ARAN,se di direttiva si può parlare,nonchè l'articolo del dott.Olivieri le cui considerazioni condivido in pieno.
Mi chiedo solo se siamo persone fisiche,cioè titolari di diritti e doveri,o delle cose a cui si può fare ogni sorta di sevizie da parte di chiunque.
Mi chiedo,ancora, se "ai grandi sindacalisti" non sia venuto in mente che allo stato attuale e forse ancor prima, sarebbe stato ed è più dignitoso proporre l'abolizione della categoria, visto che saremmo sostituiti dal parta borsa del sindaco.
Gradirei conoscere le posizionii del sindacato su tale direttiva.
Dobbiamo ancora subire?
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La proposta di referendum va avanti
 
La cortese ospitalità di Carlo Saffioti sul "Bollettino" ha contribuito alla diffusione della proposta di Referendum abrogativo della legge di riforma; adesso da più parti se ne parla sempre di più.
Non bisogna avere paura del buio e la proposta di referendum non è un salto nel buio: la legge, così come viene gestita, è meglio abrogarla.
Avete idea di quanti siano i Sindaci che sono non soddisfatti della modifica legislativa?
Perché non hanno mai pubblicato i sondaggi dei comuni sino a diecimila abitanti (che sono la maggioranza)?
Allora non abbiate timore di rispondere alla domanda: sei favorevole o contrario al referendum che abroghi quelle parti della legge che rendono "immorale" la gestione della categoria? 
Comunica il tuo parere al seguente indirizzo e-mail: [email protected] , tra tutti quelli che risponderanno si formerà un Comitato e vi informeremo periodicamente dei risultati.
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Costituito a Vicenza il Coordinamento Nazionale Segretari in disponibilità
 
Il primo giorno di Febbraio si è costituito il COORDINAMENTO NAZIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI IN DISPONIBILITA', con sede in Vicenza presso l'Agenzia Regionale per la gestione dell'Albo dei Segretari.
L'iniziativa, avviata dai colleghi Faietti, Natoli, Romei, Scarola ed altri ha il proposito di dare inizio ad una fase costituente nazionale della categoria. Sono state interessate tutte le Agenzia pe informare dell'iniziativa  tutti i segretari in disponibilità e non.
Chiunque voglia portare idee nuove è il benvenuto: chiedete alle Agenzie  della vostre Regioni la bozza dello Statuto.
 
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Importante sentenza del Tribunale Civile di Ragusa in tema di revoche
 
 
Caro Carlo,
Ti trasmetto esemplare decisione del Giudice del Lavoro di Ragusa del 25 Febbraio 2000 con la quale il collega A.Salerno, revocato dal Sindaco di Monterosso Almo, è stato riammesso in servizio.
Il Giudice - che ha dimostrato di conoscere profondamente la normativa in vigore sui segretari comunali - ha infatti disapplicato provvisoriamente il decreto di Revoca del sindaco, trattantosi di ricorso ex art 700 cpc, riconoscendo sussistente nel caso di specie il fumus boni juris ed il periculum in mora.
La puoi inserire nella Rubrica Contenzioso o nel Bollettino (il collega è d'accordo).
Saluti
V. C.

 

TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA

 

IL GIUDICE

- a scioglimento della riserva;

- letti gli atti del procedimento n. 529/99 proposto da Salerno Antonino (procuratore: Avv. L. Piccione) nei confronti del Comune di Monterosso Almo (procuratore: Avv. C. Ruta) e dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali;

 

OSSERVA

 

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 23.09.1999, Salerno Antonino, segretario del Comune di Monterosso Almo fino al 20.08.1999, data in cui gli era stata comunicata la deliberazione della giunta municipale avente ad oggetto la revoca dalla titolarità della segreteria, chiedeva di ordinare al Comune convenuto e al suo Sindaco, in via d' urgenza, la sua reintegra nelle dette funzioni di segretario comunale.

Con memoria depositata in data 18.10.1999, si costituiva in giudizio il Comune di Monterosso Almo, il quale, in via preliminare, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, nonché‚ l'improcedibilità della domanda poiché‚ non preceduta dal tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi dell'art. 5 L. 108/1990 e dell'art. 69 bis D. Lgs. n. 29/1993, e, nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso per insussistenza del fumus boni juris e del periculum in mora.

Nel corso della presente fase cautelare veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, che, pur citata in giudizio, non si costituiva;

venivano, poi, sentiti il ricorrente, il vice sindaco pro tempore e tre sommari informatori. All'udienza del 01.02.2000, il giudice si riservava di decidere, assegnando alle parti termine fino al 15.02-2000 per il deposito di note difensive.

 

In primo luogo, deve essere dichiarata la contumacia della Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali la quale, pur ritualmente citata in giudizio, non si è costituita.

Inoltre, in via preliminare, occorre osservare che è infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda sollevata da parte resistente.

Infatti, l'art. 412 bis ult. comma c.p.c. consente di agire in giudizio in via cautelare, nel caso di controversie di lavoro e di pubblico impiego senza dover previamente esperire il tentativo di conciliazione, obbligatorio, viceversa, nel caso in cui si adisce il giudice in sede di cognizione ordinaria.

Né varrebbe rilevare che il detto tentativo non debba essere espletato, ma, comunque, richiesto, in quanto non solo tale osservazione contrasterebbe con la ratio normativa volta ad una rapida definizione delle istanze aventi natura cautelare, ma, per di più, l'art. 669 octies c.p.c., così come modificato dall'art. 19, comma 18, D.Lgs. n. 387/1998, in relazione alle controversie individuali relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, prevedendo la possibilità che il termine entro il quale deve essere iniziata la causa di merito, nell'eventualità di accoglimento dei ricorso in sede cautelare, decorra dopo trenta giorni, e ciò in caso di mancata presentazione della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione, evidenzia come questa possa anche non essere avanzata prima di adire il giudice in sede cautelare.

Peraltro, quand'anche si ritenesse applicabile la L. n. 108/1990 (ma il caso di specie, come si vedrà, risulta disciplinato da apposita normativa), in ogni caso, non può non rilevarsi come le modificazioni apportate al codice di rito nel corso del 1998, comunque, abbiano inciso anche sulla detta disciplina, non foss’altro per essere successive alla medesima.

 

Parimenti, è infondata l'eccezione, sollevata sempre da parte resistente. in ordine al suo difetto di legittimazione passiva nel presente giudizio.

Infatti, l'art. 17 comma 70 L. n. 127 del 1997 - applicabile alla regione siciliana, al pari delle altre disposizioni di tale legge relative ai segretari comunali, in quanto, sebbene non espressamente richiamate dalla L.R, n. 23 del 1998 né da altra legislazione regionale (art. 17 comma 84 L. n. 127/1997), tuttavia, sono sostanzialmente ripetute nel loro dettato normativo dai D.P.R. n. 465 del 1997, che trova applicazione nella regione su indicata anche in considerazione del fatto che l’art. 35 ha espressamente abrogato il D. Lgs. Lgt. n. 123 del 1946, il quale legittimava la detta regione ad operare limitatamente nel settore de quo, né dalle medesime disposizioni emergono norme in contrasto con lo statuto siciliano (art. 17 comma 13 L. cit.) - prevede che sia il sindaco a nominare il segretario comunale, che dipende funzionalmente dal capo del amministrazione, scegliendolo tra gli iscritti all’albo di cui al comma 75.

Alla gestione del detto albo nazionale dei segretari comunali e provinciali provvede una apposita Agenzia autonoma, avente personalità giuridica di diritto pubblico (art. 17 commi 75 e 76 L.cit.).

L'accesso in carriera avviene per concorso, il superamento del quale dà diritto allo svolgimento di un corso presso la Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero presso la sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione dell’interno (art. 17 comma 77 L. cit. e 13 D.P.R. n. 465/1997), e la successiva abilitazione da queste rilasciata dà diritto all'iscrizione all'albo.

Orbene, come è dato evincersi anche da quanto disposto dall'art. 17 comma 72 L. cit, e dagli artt. 15 e 17 D.P.R. cit. (vedasi, in particolare, il potere disciplinare di cui sono titolari i consigli di amministrazione delle sezioni regionali della Agenzia e la possibilità da parte di quest'ultima di collocare altrimenti il segretario di cui sia stata chiesta la sostituzione ovvero di disporne l'impiego nello svolgimento delle attività della Agenzia medesima o in quella di consulenza nel caso di sua non conferma o revoca), esiste un rapporto d'impiego formale tra il segretario comunale e l'Agenzia che gestisce il relativo albo.

D'altro canto, però, esiste anche un rapporto di dipendenza funzionale tra il sindaco e, per esso, tra il comune presso cui il segretario presta servizio e quest’ultimo.

Ciò si evince non solo dal chiaro dettato normativo di cui all'art. 17 comma 70 cit. e all'art. 15 D.P.R. cit. ma anche dalla durata del rapporto tra l'ente locale e il segretario (corrispondente a quella del mandato del sindaco), dalla necessità della sua conferma (che è tacita se non interviene entro i termini di cui al citato comma 70), nonché dalla facoltà di revoca dello stesso per (gravi) violazioni dei doveri d'ufficio (art. 17 comma 71 L. cit. e art. 15 comma 5 D.P.R. cit.).

Ne consegue che il comune convenuto ha senz'altro legittimazione passiva, e ciò, non solo perchè il provvedimento di revoca di cui si lamenta l'illegittimità è stato adottato dal sindaco, previa deliberazione conforme della giunta municipale del detto comune, ma anche perché‚ da quanto sopra evidenziato (in relazione alla nomina, conferma e revoca), si evince la necessità che sussista un rapporto fiduciario tra il sindaco e il segretario comunale, come, peraltro, sostenuto dallo stesso comune resistente.

Del pari, come già evidenziato con ordinanza del 13.11.99, si configura nel caso di specie un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra comune e Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Infatti, la pronuncia adottata da questo giudice non può non incidere, oltre che sul rapporto funzionale tra il sindaco e il segretario, anche su quello "formale" tra quest'ultimo e l'Agenzia, essendo in grado di modificare lo status giuridico ed economico del segretario, anche in relazione al rapporto di impiego con la stessa (con particolare riguardo, nel caso di specie, al suo permanere o meno in disponibilità).

 

Nel merito il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Salerno Antonino deve essere accolto, sussistendo sia il requisito del fumus boni juris che quello del periculum in mora.

Infatti, con determina n. 83 dei 14.04.1998, il sindaco del comune di Monterosso Almo individuava quale segretario comunale il ricorrente, chiedendone l'assegnazione al consiglio d'amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali.

Con successiva determina n. 133 del 02.07.1998, il sindaco nominava segretario del comune di Monterosso il ricorrente.

Con lettera del 20.07.1999, il sindaco comunicava al segretario l'intenzione di avviare la procedura volta alla revoca dello stesso. Anzi, con lettera del 23.07.1999 gli rendeva noto di aver avviato detta procedura, per violazione dei doveri d’ufficio e per essere venuto meno il rapporto fiduciario tra il sindaco e il segretario, con contestazione scritta degli addebiti, consistenti nelle difficoltà:

1. di "coordinare gli uffici. e di collaborare ed assistere giuridicamente ed amministrativamente sia il Sindaco che gli altri organi istituzionali del Comune";

2. a "districarsi nei meandri della legislazione regionale";

3. a svolgere le "funzioni di consulenza e di assistenza agli organi e di vigilanza e coordinamento dell'attività dei dirigenti e dei responsabili dei servizi", con "rallentamento rilevante nell'espletamento dell'attività amministrativa del Sindaco e degli altri organi e complessivamente dell'Ente".

Con lettera del 04.08-1999, il ricorrente rilevava l'infondatezza delle dette contestazioni, che, tuttavia, venivano confermate dal sindaco con successiva lettera del 19.08.1999, il quale si riferiva, altresì, alle condizioni familiari del Salerno ed evidenziava, ulteriormente, che egli non aveva partecipato a importanti riunioni riguardanti questioni delicate e urgenti (metanizzazione e raccolta di rifiuti solidi urbani) e a quelle con le delegazioni trattanti, omettendo di dirigere gli uffici comunali e di redigere le delibera del consiglio comunale e della giunta municipale, limitandosi ad assistere ai lavori di tali organi.

Con delibera del 19.08.1999, la giunta municipale formulava valutazione positiva in ordine alla proposta sindacale di revoca del segretario comunale.

Con lettera del 20.08.1999, il sindaco trasmetteva al ricorrente il decreto del 19.08.1999, con il quale disponeva la revoca allo stesso della titolarità della segreteria del comune, richiamando le lettere del 23.07.1999 e del 19.08.1999.

Con deliberazione n. 369 del 01.09.1999, il consiglio di amministrazione dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali poneva in disponibilità a decorrere dal 19.08. 1 999 il ricorrente.

Con successiva deliberazione n. 403 del 22.09.1999, il medesimo consiglio di amministrazione assegnava al comune di Monterosso Almo quale Segretario Michelangelo Parisi, preso atto del provvedimento di revoca del Salerno.

In sede di interrogatorio, quest'ultimo ha riferito che non percepiva ancora lo stipendio e che il 18.10.1999 aveva ricevuto l'incarico della reggenza del Comune di Ferla. Ha altresì dichiarato che, seppure in disponibilità, egli ha diritto alla retribuzione, con eccezione, tuttavia, delle indennità connesse con l'esercizio delle funzioni di segretario.

Alla luce di quanto riferito dai sommari informatori e ad una prima sommaria cognitio propria del procedimento cautelare, non emerge con chiarezza che il ricorrente abbia violato i doveri inerenti il proprio ufficio, neppure in modo grave (art. 15 comma 5 D.P.R. n. 465 del 1997).

In primo luogo, occorre osservare che non è consentito all'amministrazione comunale contestare al segretario mancanze ulteriori rispetto a quelle che hanno costituito oggetto della precedente contestazione e senza che al medesimo sia data la possibilità di difendersi nel contraddittorio, in evidente violazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 5 D.P.R. n. 465 del 1997 (le ulteriori contestazione infatti, sono state effettuate lo stesso giorno in cui è stato adottato il decreto di revoca, ossia il 19.08.1999).

In ogni caso, deve rilevarsi che nessuno dei sommari informatori ha visto il Salerno assentarsi con frequenza dal lavoro per motivi familiari.

Inoltre, vero è che egli non ha partecipato alle riunioni con le delegazioni trattanti in materia di rapporti con il personale, né a quelle relative alle questioni tecniche della metanizzazione e dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Tuttavia, è altrettanto vero che egli partecipato alle assemblee consiliari, alle conferenze di servizi relative anch'esse alla metanizzazione e allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, non negò consigli a chi gliene richiese, né mai si sottrasse alla trattazione di questioni di cui veniva di volta in volta investito dai dipendenti dei differenti uffici comunali.

Inoltre, nessuno degli informatori si è mai lamentato dell'operato del ricorrente.

Del resto al segretario comunale, ai sensi dell'art. 52 L. n. 142 del 1990 (applicabile alla regione siciliana in virtù di quanto disposto dall’art.1 lett. h) L.R. n.48 del 1991), poi abrogato dall’art. 17 comma 86 L. n. 127 del 1997, spettava sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, coordinandone l’attività e curando l’attuazione dei provvedimenti. Egli era responsabile dell’istruttoria delle deliberazioni, provvedeva ai relativi atti esecutivi e partecipava alle riunioni della giunta e del consiglio. Ulteriori modificazioni dei suoi doveri sono intervenute in virtù di quanto disposto dalla L. 03.08.1999, n. 265 (v., in particolare, art. 13 comma 3).

In ogni caso ai sensi dell'art. 17 comma 68 L. n. 127 del l 997, non sono mutati di molto i doveri che gravano sul segretario comunale. Questi, infatti, in virtù di quanto disposto dalla citata norma, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridica-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Egli sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, sempre che‚ non sia stato nominato un direttore generale; partecipa con funzioni consultive e referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; può rogare tutti contratti nei quali l'ente è parte; esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco.

Orbene, alla luce di quanto sopra evidenziato, non emerge in alcun modo che il ricorrente non abbia adempiuto ai suoi doveri.

Il fatto che il dipendente addetto alle attività economiche del comune si sia rivolto per la soluzione di problemi inerenti le pratiche di cui si occupava al legale convenzionato con il comune non configura un'ipotesi di violazione di un dovere d'ufficio, giacché, se è vero che il segretario comunale fornisce assistenza giuridico-amministrativa all'ente, non può, tuttavia, essere onerato anche dell’attività di consulenza legale inerente questioni di natura più squisitamente tecnica.

Peraltro, come si è già osservato, egli ha partecipato alle assemblee consiliari - intervenendo se richiesto -, così come alle conferenze di servizi sopra indicate.

Al segretario comunale, d'altronde, non può chiedersi di prendere parte anche alle riunioni tra specialisti e tecnici del settore aventi ad oggetto questioni tecnico-operative (v. dichiarazioni di Giarratana) ovvero a quelle con le delegazioni trattanti in materia di personale. La sua funzione consultiva e di assistenza nei confronti dell’ente comunale deve attenere agli aspetti della legalità e legittimità in generale dell’azione amministrativa,piuttosto che a quelli di gestione pratica degli affari, con riferimento alla quale egli svolge un'attività più propriamente di coordinamento e, in qualche modo, di sorveglianza.

In ogni caso, non appare a questo giudice che la mancata partecipazione del ricorrente a qualche riunione ovvero qualche sua assenza per motivi di famiglia (la circostanza relativa alla richiesta di ausilio rivolta ad altro segretario comunale in servizio presso altro comune è stata riferita soltanto dal vice sindaco, senza, peraltro, che sia emerso con chiarezza con riferimento a quali questioni il ricorrente non sia stato in grado di trovare soluzioni) siano idonee a comprovare la sussistenza di (gravi) violazioni dei doveri d'ufficio, tali da giustificare la revoca del ricorrente dalla titolarità della segreteria, sì che il relativo provvedimento del sindaco del comune convenuto appare, ad una prima sommaria cognitio propria dei procedimento cautelare, illegittimo, in quanto adottato in violazioni dell'art.17 comma 71 L. n. 127/1997 e dell'art. 15 comma 5 D.P.R. n. 465/1997. Esso deve essere, pertanto, provvisoriamente disapplicato.

 

Del resto, appare chiaro dallo stesso tenore letterale del dettato normativo sia della L. n. 127/1997 sia del D.P.R. n. 465/1997, che non è sufficiente, per disporre la revoca della titolarità della segreteria, il venir meno del rapporto fiduciario tra sindaco e segretario, ma è indispensabile che si riscontri, altresì, la sussistenza di (gravi) violazioni dei doveri d'ufficio (cfr. TAR Umbria , sent. n. 1017 del 29.10.1998; cfr., altresì, con riguardo alla necessità di motivazione della mancata conferma del segretario ovvero della sua sostituzione con altro, TAR Friuli Venezia Giulia sent. n. 9 del 18.01.1999 e TAR Campania sent. n. 377 del 15.02.1999).

Sussiste, poi, anche l'altro requisito necessario al fine di ottenere tutela in sede cautelare, il periculum in mora.

A parte la considerazione che lo stesso ricorrente, ha riferito di non percepire neppure lo stipendio base (né tale circostanza è stata confutata da parte resistente) e che, in ogni caso, la sua applicazione al comune di Feria è cessata (v. quanto dichiarato da parte ricorrente in sede di note autorizzate del 15.02.2000), tuttavia, il pregiudizio subito dal ricorrente, nel caso di specie, non consiste soltanto nella mancata corresponsione della retribuzione per un certo periodo (si badi che per il periodo di disponibilità conseguente alla detta revoca al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti, art. 17 comma 72 L. n. 127/1997). Esso, infatti, si presenta imminente ed irreparabile soprattutto con riguardo alla incidenza che l’illegittimo provvedimento di revoca adottato dal sindaco ha (o potrebbe avere) sul prosieguo della sua attività di segretario comunale, e su aspetti di natura non esclusivamente economico-patrimoniale.

Il segretario comunale, come si è già osservato, se revocato, è collocato in posizione di disponibilità. Se decorrono quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in altra sede, egli viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni, nella piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.

Tuttavia, è chiaro che una revoca per grave violazione dei doveri d'ufficio non esclude la possibilità che la stessa abbia effetti nel prosieguo della carriera del segretario (v. art. 17 comma 72 cit. 4' periodo). Al riguardo, una eventuale ritardata pronuncia nel merito non ha la possibilità di ristorare appieno il diritto vantato dall'attore.

Da ultimo, deve considerarsi il disagio che egli, allo stato, è costretto a sopportare per la lontananza dalla propria madre ammalata (v. dichiarazioni dello stesso vice sindaco, che ha riferito che il ricorrente richiese di poter svolgere le funzioni di segretario comunale a Monterosso Almo proprio per avvicinarsi alla famiglia). Anche tale disagio, più propriamente afferente alla sfera personale del ricorrente e, come tale, più difficilmente riparabile, non può non essere.posto in evidenza, anche perché gli effetti connessi alla detta disponibilità non danno la certezza di poter rimanere vicino alla propria famiglia,

Ne consegue che il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Salerno Antonino deve essere accolto.

Peraltro, a nulla rileva la circostanza che nelle more sia stato assegnato al comune convenuto altro segretario, in quanto, non solo, è parte in questo processo anche l’Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari e provinciali che proprio tale assegnazione ha disposto e nulla ha dedotto al riguardo, attesa la sua contumacia, ma, inoltre, detta assegnazione costituisce conseguenza stessa delle revoca in questione. Qualora si accerti l'illegittimità del comportamento posto in essere da una delle parti, quest'ultima, poi, non può far valere in giudizio gli effetti prodotti da tale comportamento, per impedire il pieno ristoro della situazione giuridica soggettiva lesa, vanificando, in tal modo, la tutela del suo titolare.

Pertanto, stante. la necessità di disapplicare provvisoriamente il provvedimento di revoca della titolarità della segreteria adottato dal sindaco del comune di Monterosso Almo il 19.08.1999, attesa la sua illegittimità nei termini sopra evidenziati, le amministrazioni convenute devono adoperarsi a che venga ripristinata la situazione antecedente al detto provvedimento, sì che ciascuna di esse, nell'ambito delle rispettive competenze, deve provvedere alla provvisoria riassegnazione del Salerno alle funzioni di segretario comunale del comune di Monterosso Almo, consentendogli l'espletamento delle stesse.

E' appena il caso di rilevare, al riguardo, che è consentito al giudice ordinario ordinare alle pubbliche amministrazioni un facere, in virtù di quanto disposto dall'art. 68 D. Lgs. n. 29/1993, così come sostituito dall'art. 29 D. Lgs. n. 80/1998.

Le spese verranno determinate in sede di definizione dei giudizio di merito.

Si dà atto che per la redazione della presente decisione si è tenuto conto di alcuni verbali di causa prodotti in copia da entrambe le parti (tra gli stessi vi è piena corrispondenza e nella forma e nel contenuto), in quanto non sono stati rinvenuti in atti gli originali degli stessi.

 

P.Q.M.

 

- dichiara la contumacia dell'Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali;

     

  • provvisoriamente disapplicando il decreto sindacale n. 39 del 19.08. 1999, ordina al Comune di Monterosso Almo, in persona del Sindaco pro tempore, e all'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, in persona del legale rappresentante pro tempore, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, di riassegnare provvisoriamente Salerno Antonino alle funzioni di segretario comunale presso il detto Comune e di consentirgli l'espletamento delle stesse;

     

     

  • assegna a ricorrente termine di giorni 30 per l'introduzione del giudizio di merito,

     

 

 

Ragusa, 25.02.2000 IL GIUDICE

(Roberto Bonanni)

 

Depositato nella Cancelleria

del Tribunale di Ragusa

oggi 26.02.00

 

 

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