BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
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n°  184
 
di  Carlo Saffioti
 
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
 essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
 e dei loro talenti.
Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
 
 
 
" Quattro chiacchiere tra Colleghi"
 
 
    Come qualcuno ha notato (con preoccupazione, e questo fa piacere), il Bollettino - in questi ultimi tempi - ha rallentato le uscite: il motivo è soltanto che, avendo io ottenuto un incarico temporaneo al Comune di Arezzo, il mio tempo libero è vertiginosamente diminuito. Mi scuso quindi per il minor numero di Bollettini ma assicuro che il mio impegno non è per niente diminuito, come spero vorrete verificare di fatto.
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    INCONTRO A FIRENZE SUL CONTRATTO -
 
lunedì 3 aprile, a Firenze,
Sala Convegni della Cassa di Risparmio di Firenze,
"Palazzo Incontri" - Sala Verde, Via dei Pucci, 1 (centro storico),
 
 L'Agenzia Toscana ha organizzato un incontro dibattito sul nuovo Contratto Collettivo di Lavoro di categoria. E' prevista la partecipazione del D.G. dell'Agenzia, Avv. Morando e quella del Consiglio Nazionale di Amministrazione.
 
 
INCONTRO SINDACALE A FOGGIA
 
" A Foggia, in via Trento 42, il giorno 3 aprile prossimo alle ore 10.00, presso la sede della CISL F.P.S. (già FIST CISL), si terrà un incontro sindacale per un aggiornamento sulla situazione del contratto e sulle più recenti questioni di interesse della categoria. Chiunque sia interessato può partecipare. Interverrano il dott. Enzo Perulli della Segreteria nazionale e la collega Maria De Zio."
 
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IL TESTO DELLA DIRETTIVA ALL'ARAN
 
DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLA FUNZIONE PUBBLICA


ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL 6 AGOSTO 1998 PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 8, DEL DPR N. 465 DEL 1997


Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) – nell’ambito delle competenze in materia di contrattazione collettiva dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, a specificazione dell’atto di indirizzo del 6 agosto 1998, impartisce all’ARAN le seguenti ulteriori istruzioni per le trattative per la definizione della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, comma 74 della legge n. 127 del 1997 e dell’art. 11, comma 8, del DPR n.. 465 del 1997.

1. Riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali.

Al riguardo occorre prendere le mosse dall’art. 45, comma 3, del dlgs 29/93 (nel testo vigente) in raccordo con l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97.

Il comma 8 dell’art. 11 ascrive i segretari comunali e provinciali ad una autonoma tipologia professionale, cioè tra le figure professionali di cui al comma 3 dell’art. 45, e quindi, escludendone l’appartenenza, in ragione delle funzioni svolte e di esse soltanto, ad un’area dirigenziale. Infatti, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali presenta una significativa peculiarità racchiusa nel disposto del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97, ai sensi del quale: “Il comune e la provincia hanno un segretario comunale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75”.

L’elevata responsabilità connessa alle funzioni e l’iscrizione ad apposito albo professionale spiegano l’appartenenza dei segretari comunali ad una autonoma tipologia professionale. L’interrogativo, se e quali segretari vadano assimilati ai dirigenti rischia di essere interrogativo fuorviante, dato che i segretari comunali sono soggetti diversi e distinti dai dirigenti comunali. Quella dei segretari non costituisce una “carriera” professionale, inquadrata nell’ambito di un rapporto gerarchico in senso tecnico, ma uno “status” professionale caratterizzato da funzioni peculiari, definite direttamente dalla legge (art. 17, comma 68), fra le quali è, fra l’altro, ascritta quella del coordinamento dell’attività dei dirigenti (art. 17, comma 68 della legge n. 127 del 1997). 

Infatti, il comma 3 dell’art. 45 distingue i dirigenti, che costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti e le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione e che comportano iscrizione in albi per le quali sono stabilite distinte discipline nell’ambito dei contratti collettivi di comparto. Dirigenti e figure professionali costituiscono, quindi, categorie da tenere per legge distinte ai fini della contrattazione collettiva.

Nel testo dell’art. 17, comma 67 della legge 127/97 il riferimento alla posizione di dirigente o di funzionario si giustifica in base all’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, dettato dal D.P.R. n. 749/72, vigente al momento dell’entrata in vigore dalla legge 127/97, che nella tabella all. D equiparava, ai fini del trattamento economico, i segretari generali ai dirigenti non generali delle amministrazioni dello Stato, coerentemente contemplati nell’art. 6 del CCNL 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.

Il richiamo al DPR 749/72, compresa l’allegata tabella D, è stato però abrogato dall’art. 35 lett. i) del DPR n. 465/97 emanato a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 127/97. Quest’ultimo DPR regola unitariamente, senza più distinguere tra dirigenti e funzionari, i segretari comunali e provinciali ascrivendoli, come si è già detto, ad un’unica e autonoma tipologia professionale, affidandone la disciplina del trattamento economico ad apposito unico contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 73, comma 3, del dlgs 29/93 (cfr. art. 11, comma 8 e art. 12 del DPR n. 465/97).

E’ invece tuttora attuale la peculiarità del rapporto del lavoro dei segretari comunali e provinciali evidenziato dalla richiamata disposizione del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97. Si tratta, infatti, ai sensi di tale norma, di personale con rapporto di lavoro riferibile all’Agenzia, ma le cui prestazioni sono svolte di norma, ma non sempre, presso Comuni e Province e in loro favore, con oneri a loro carico.

Si spiega così che il trattamento di detto personale sia riferito alle fasce in cui è articolato, significative all’idoneità a svolgere funzioni, come di norma avviene, in enti di diverse dimensioni e a prescindere dall’evenienza dell’effettiva utilizzazione presso gli enti stessi. Per la stessa ragione il comma 8 dell’art. 11 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 17, comma 74, della legge (127/97) ……può stabilire il numero delle fasce professionali e loro articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.

Conseguentemente il contratto collettivo di lavoro non ha da stabilire, ai fini interni, soglie vecchie o nuove per la qualifica dirigenziale, mentre potrà individuare le modalità selettive per il conseguimento dell’idoneità alle fasce professionali superiori, che comportano, con le maggiori responsabilità, trattamenti economici correlati.

Le predette considerazioni non impediscono, anzi suggeriscono che il contratto collettivo, nel rispetto dei criteri definiti dal D.P.R. 465/97, individui il percorso professionale e selettivo che comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di passaggio ad altra pubblica amministrazione. Tale riconoscimento non deve essere automatico e deve essere collegato alla rilevanza dell’ente ed al superamento di appositi corsi di formazione.

E’ auspicabile che, in sede di collocazione nelle nuove fasce del personale, si tenga conto delle funzioni svolte, non solo in relazione alla rilevanza dell’ente nel quale i segretari comunali e provinciali prestano servizio, ma, altresì, ai moduli organizzativi dell’ente stesso in modo da prevedere che il segretario appartenga ad una delle fasce più elevate aventi trattamenti economici non inferiori a quelle dei dirigenti dell’ente, assumendosi come parametro di riferimento il trattamento economico per tali dirigenti previsto dal contratto collettivo.
 
2. Fasce professionali e retributive

Per quanto concerne la questione relativa alle fasce professionali e retributive, si segnala quanto segue.

L’atto di indirizzo dell’agosto 1998, al punto b), chiarisce, anzitutto, che “l’accordo applicativo provvederà ad adattare gli istituti economici e normativi nell’ambito delle risorse disponibili”. Tale disposizione che, invero, si armonizza con il principio generale del rispetto dell’autonomia degli enti ed in particolare con i principi sul punto già contenuti nel CCNL del comparto chiarisce, senza dubbio alcuno, che, sulla base di un trattamento economico minimo individuabile dai contratti collettivi gli enti stessi hanno facoltà "nell'ambito delle risorse disponibili” di definire maggiorazioni tramite apposite forme di contrattazione integrativa.

Con riferimento, poi, alla questione del numero delle fasce professionali, l’atto di indirizzo evidenzia, esplicitamente, che esso deve essere stabilito dal contratto (con il solo limite relativo alla circostanza che le stesse non siano superiori a tre), come disposto dall’art. 11, comma 8, e dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 465 del 1997. Con ciò si manifesta la precisa scelta politica di demandare la relativa determinazione – che risulta, infatti, connessa a valutazioni che soltanto le parti sono in grado di stimare – al prudente apprezzamento dell’ARAN. 

3. Criteri di nomina e revoca e relazioni sindacali 

Per quanto concerne la questione relativa ai criteri di nomina e revoca ed alle relazioni sindacali, è evidente che la materia, espressamente disciplinata dall’art. 17, commi 71 e 72, della legge n. 127 del 1997, esula dalla competenza contrattuale.

Ciò, peraltro, risponde ad una precisa volontà legislativa, che ha ispirato, in linea generale, la riforma del ruolo dei segretari comunali e provinciali e, dunque, del rapporto con il vertice politico degli enti.

4. Convenzioni di segreteria

Con riferimento alla competenza contrattuale in materia di convenzioni di segreteria si rende necessario richiamare, ancora una volta, la normativa contenuta nel DPR 465 del 1997ed, in particolare, nell’art. 10, comma 3, ai sensi del quale il contratto collettivo di lavoro determina esclusivamente l’entità della retribuzione aggiuntiva del segretario, tenendo conto del criterio relativo al numero dei comuni convenzionati ed alla complessità organizzativa degli stessi.

Per quanto concerne, invece, la disciplina delle convenzioni (stipulazione e durata, ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, possibilità di recesso) la norma rinvia, espressamente alla potestà regolamentare degli enti. 

 

"SPECCHIO DEI TEMPI"
 

Una smentita che non può che far piacere

Il Collega Esterino Caleffi ha inviato la cortese nota che doverosamente pubblico.

CS

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Brescia, 29 marzo 2000

Egr. Sig.

Dott. Carlo Saffioti

Direttore del Bollettino

Segretari Comunali e Provinciali

In relazione alla richiesta di denuncia a carico di alcuni Sindaci, ivi compreso il Sindaco di Brescia – come riportato a pag.7 del Bollettino n. 183 – per abuso di atti d’ufficio per la mancata nomina da anni del Segretario Comunale, debbo comunicare che presso il Comune di Brescia è regolarmente in servizio, in qualità di titolare della sede, il sottoscritto Segretario Generale dal 2 gennaio 1996 ad oggi e senza nessuna interruzione.

Dott. Esterino Caleffi

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Convenzioni e dintorni
 
    Sono in guerra (amministrativa) con il Sindaco capo/convenzione che - senza scioglierla preventivamente, in presenza del disaccordo dell'altro Sindaco e con il consenso dell'Agenzia regionale- ha nominato, dal 1°.1.1998, un altro Segretario, il quale -per una diversa e più giusta posizione dell'altro Sindaco che non voleva sostituirmi quale Segretario della convenzione, ed "...in vigenza della convenzione... (TAR-Abruzzo Sez.PE -Ordinanza n.4/99 del 14.1.99 confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n.903 del 23.4.99)- ha potuto prestare servizio "a tempo pieno" solo nel Comune capo/fila.
    Con tale ordinanza il TAR sospendeva l'atto di nomina del Sindaco capo/convenzione, che "...alla luce di quanto previsto dal secondo comma dell'art.7 della vigente convenzione il Sindaco di....non poteva porcedere alla nomina del Segretario..." dell'altro Comune.
    Ti invio, in allegato, un elenco cronologico dei relativi atti e fatti dal Novembre 1998 ad oggi.
    L'Agenzia regionale ce l'ha messa tutta a mantenere lo schieramento di parte per il Comune capo/fila e recentemente...(17.3.2000), non si sa con quale potestà e sostituendosi ai due Enti interessati ed agli organi di giustizia amministrativa, ha ritenuto "sciolta" la convenzione che per il TAR era ed è vigente, partorendo così atti illegittimi (pubblicizzazione ed assegnazione del Segretario per il solo Comune capo/fila) che saranno oggetto di nuovi ricorsi al TAR-Abruzzo.
        Tutta la documentazione indicata nell'allegato elenco è a disposizione dei colleghi interessati e può essere richiesta al seguente indirizzo:
[email protected]
    Ti saluto esprimendo queste semplici parole di incoraggiamento per i colleghi assuefatti o arresi: "Le lotte si devono fare sempre fino in fondo... altrimenti è meglio non iniziarle!"
    Sono certamente fra coloro (oltre il 50%) che chiedono l'abrogazione di questa specie di ...riforma.
           Sul sito INTERNET agenziasegretari ( aggiornamento al 21.3.2000) non è possibile consultare l'albo: forse a Roma ci stanno lavorando sopra...!
    A te voglio dire, anche se non ne hai bisogno, NON FARE MAI PASSI INDIETRO SE SEI NEL GIUSTO.
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Non tutto ... ma di tutto
 
Caro Carlo,
alcune risposte veloci veloci:
a) Innanzi tutto é importante che il bollettino esca, sotto qualsiasi forma grafica, ma che esca;
b) Dato per scontato quanto ti ho detto prima, nella forma grafica precedente era meglio. Anche l'occhio merita la sua parte ed il "nemico" o "i nemici" o "tutti meno pochi intimi" ci devono vedere ben messi, con un bollettino bello che si fa leggere.
c) Piccolo parere di uno che é 22 anni che fa questo mestiere. Se non andiamo ad un referendum, facendo vedere che sappiamo reagire e che un poco di attributi ancora sono rimasti, non passerà molto che ci faranno definitivamente fuori.
Mia opinione personale: organizziamoci con chi ci sta ci sta, non importa il colore (tanto a votarci contro c'erano tutti, gli uni hanno proposto i referendu,, glia ltri hanno votato la Bassanini) e vediamo se riusciamno a mettere insieme 500.000 firme.
d) Ultima opinione: ognuino di noi é convinto che certi problemi possono accadere solo agli altri. E' meglio che iniziamo ad iscriverci al "Club degli altri" perché prima o poi la campana può suonare per tutti.
Tu che ne dici?
A proposito: i nostri soloni sindacali dalle poliedriche sigle e dalle tante seggiole cosa ci raccontano in materia di contratto?
Altri per molto meno bloccano treni, aerei, taxi, scuole, ospedali: noi sono sei anni che aspettiamo un contratto e nessuno si muove.
Che si sia conclusa la campagna acquisti?
Ciao
Beppe
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La veste grafica del Bollettino
 
Carlo,
 a proposito dell'ultimo numero del bollettino la mia opinione è che la veste grafica che finora hai utilizzato sia la migliore; troppo asettica e perfino di non facile lettura quella impiegata per il numero 181.
    Ti chiedo poi cortesemente di dilazionare il termine di una settimana per manifestare l'eventuale interesse per la società cui fai riferimento nello stesso numero: non mi è chiaro di che si tratti ed anzi ti chiederei ulteriori spiegazioni.
    Sempre interessante ed utile il tuo bollettino! Grazie.
    Saluti.
    G.
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Grazie per aver risolto il problema. Non credo sia meglio tornare all'antico.
Giuseppe e Savino M.
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    Caro Carlo,
come vedrai non sono sempre e a tutti i costi pro-riforma.
     Infatti il bollettino "riformato" non mi piace!! Torna indietro oppure andrò dicendo che hai "svenduto" il medesimo chissà per quali loschi traffici..............
    Scherzi a parte penso che la versione precedente abbia avuto finora una impaginazione più accattivante che sarebbe opportuno ripristinare.
    Per quanto concerne la società mi pare che dipenda molto anche dalla linea editoriale e pertanto, credo, da una maggiore o minore adesione alle prospettive della riforma.
 
Inquadramenti e sentenze ...
 
Gentilisimo Carlo Saffioti,
giorni fa, leggendo il Tuo prezioso Bollettino, ho appreso con viva soddisfazione che il Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza n. 3039/99, depositata il 6 dicembre 1999, ha accolto i ricorsi presentati da alcuni segretari comunali della provincia di Campobasso avverso i decreti economici emessi dalla Prefettura in esecuzione della circolare del Ministero degli interni n. 19/97.
L'evento assume un pregio particolare che va al di là del suo aspetto prettamente contenutistico, perché vede premiata la posizione assunta da molti Colleghi che subìto dopo l'emanazione della circolare contestarono l'arbitrio perpretato in sede di attribuzione dei nuovi trattamenti economici.
Ciò stante ed allo scopo anche di valutare se sia in caso o meno di assumere ulteriori iniziative per chiedere la concreta applicazione dei principi fissati dal giudice amministrativo, Ti prego di informarmi se detta sentenza è passata in giudicato.
Cordialità.
P. L.
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Prego i Colleghi al corrente della cosa di fornire la risposta richiesta dal Collega PL, che verrà pubblicata sul Bollettino
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vorrei sottoporre ai colleghi del bollettino il seguente appello.....
 
eccoti accontentato.
CS

"Al fine di effettuare un confronto tra le varie Sezioni Regionali, se ci sono colleghi del Bollettino che seguono la normativa della propria Agenzia Regionale, e che possono fornire informazioni sulle rispettive procedure di: calcolo del contingente, assegnazioni ex art.11 co.4, assegnazioni dall'elenco aggiuntivo, prego volermi contattare al seguente indirizzo:
[email protected]
Paolo.
Un ringraziamento a tutti."
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A proposito della direttiva
Caro Carlo,
leggevo l'articolo del collega Maccapani su Italia Oggi del 28.03.2000 intitolato a tutta pagina "Segretari pagati come dirigenti" e contenente il testo degli ulteriori indirizzi del Ministero della Funzione Pubblica all'Aran circa la disciplina contrattuale di Segretari; nonostante il titolone ad effetto, leggendo l'ultimo periodo del punto 1), appare chiaro che si fa cenno alla necessità di "prevedere che il segretario appartenga a una delle fasce più elevate aventi trattamenti economici non inferiori a quelle dei dirigenti dell'ente...". Ciò significa che, ove l'ente abbia dirigenti, il trattamento economico del segretario non possa essere inferiore a quello di questi ultimi, ma quid iuris ove si tratti di ente privo di dirigenti? A me pare che anche questa direttiva confermi che non verrà mai concessa la dirigenza (né giuridica, né economica) o qualcosa di similare ai segretari comunali e che ribadisca il concetto pazzesco della retribuzione minima fissata per contratto con facoltà per gli enti di definire maggiorazioni in sede di contrattazione integrativa "nell'ambito delle risorse disponibili". Una raccomandazione quindi ai colleghi: prima di accettare la nomina in una sede esaminate attentamente il bilancio e quantificate le risorse disponibili, perché da queste dipende il vostro stipendio!
Un caro saluto
M. S.
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.....  A proposito della direttiva Bassanini sui segretari.
I segretari dice Bassanini (dopo che ci ha rovinato!) potranno essere pagati (quelli che non sono dirigenti) come dirigenti. Questa notizia pubblicata sul quotidiano italia oggi fa certamente piacere. Bisognerà vedere poi l'Aran, l'Agenzia, la Corte dei Conti ed i sindacati di categoria come stenderanno il contratto. Poi, per noi che abbiamo già la retribuzione di dirigenti come si comporteranno? Staremo a vedere.
Non vorrei che fosse un contentino comunque per i segretari che lamentano il discorso della nomina da parte dei sindaci (e che ancora lottano contro la legge denominata appunto bassanini) e dell'esiguità delle funzioni (basta leggere l'art.17 comma 68 della legge n.à127/97).
Speriamo che invece sia soltanto un primo passo per riportare i segretari nella loro posizione originaria ossia quella di terzietà e
non di subordine al sindaco, con funzioni più esaltanti di quelle oramai residuali. A. M.
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La presente viene diretta al collega Carlo Saffioti che dirige il Bollettino sul sito web www.tisclinet.ilbollettino.it e al quotidiano
Italiaoggi con la speranza che lo pubblichi. Voglio intervenire sull'articolo apparso in data venerdì 31.03.2000 e sulla direttiva
Bassanini sul contratto dei segretari comunali. Detta direttiva in pratica stabilisce che il segretario comunale non è dipendente
pubblico. Ma l'art.17 comma 67 della legge n.127/97 stabilisce invece che il segretario è dirigente o funzionario pubblico. Una direttiva può interagire a ritroso violando la legge ? Lo scrivente pensa che è ormai tempo che i sindacati di categoria dopo ben tre lunghi anni di assenza incomincino a programmare una serie di iniziative tese al ristabilimento delle situazioni reali. Ossia già la 127 e relativo regolamento attuativo peggiore rispetto alla legge, ci consegnano in mano ai sindaci senza nessun più diritto acquisito. Poi  sempre il governo con il dl.8/99 convertito nella legge n.75/99 inventa la così detta scadenza automatica. Adesso la direttiva contra legem che ci fa uscire dal pubblico impiego e ci rende "professionisti a contratto".
Ebbene è ora che si ponga fine a questo stillicidio ed a quest'odio contro una categoria che ha l'unica colpa, che è quella di tentare di far rispettare le leggi (almeno fino alla 127). Evidentemente per i sindaci è meglio governare le città fuori dalle norme. Il Ministro stabilisca o i sindacati unitamente all'Aran nella stipula contrattuale della possibilità di uscire (seriamente e non come effettuato con il Bando di concorso del febbraio 1998) dalla categoria andando in pensione anticipata, oppure andando a lavorare presso enti statali, ministeri o prefetture o altre amministrazioni statali, dando la facoltà a chi non se la sente di diventare professionista a contratto (perchè non conosce i politici) di poter lavorare e guadagnare avendo appena qualche anno fa legittimamente vinto dei concorsi per posti pubblici.E' diventata una situazione Kafchiana. Il governo (ma anche l'opposizione votò la 127) ci ha tolto di mezzo (manca soltanto l'eliminazione fisica), i sindacati di categoria complici e le amministrazioni comunali conniventi (e come l'eccidio nazista nei confronti degli ebrei). Basta!!!!! Fatecene andare, non nè possiamo più di leggi, circolari, delibere dell'Agenzia che colpiscono a ritroso !!
Colleghi decidiamo subito il da farsi o sciopero ed azioni clamorose (vedi direttori dei carceri) o possibilità di uscire dall'ex categoria dei segretari comunali. A. M.
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Il periodo di prova
 
qualche Collega, specie quelli impegnati nel Sindacato, possono dare una risposta?
CS
 
Carlo,
ti risulta che a tutt'oggi un segretario neo-nominato sia assoggettato a periodo di prova (per sei mesi)?
    Da poco iscritto all'albo, non manca molto alla mia prima nomina presso una segreteria convezionata di comuni, ma rimane oscuro il punto relativo al periodo di prova (eventuale) per il quale non ho ancora avuto gli opportuni ragguagli neppure dall'Agenzia. Mi è stato detto che non ci sono orientamenti chiari neanche da Roma.
    Hai per caso qualche notizia più aggiornata?
    Ti ringrazio se vorrai, potendo, comunicarmi questa informazione.
G.  
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Mutui e dirigenti
 
Preg.mo Carlo,
ho avuto notizia (Italia Oggi 19 gennaio 2000, pag 31) che il Ministero dell'Interno, in risposta a una serie di quesiti posti dalla Cassa depositi e prestiti, ha affermato che i dirigenti degli enti locali possono assumere mutui con il predetto istituto.
Poichè la questione in argomento assume una rilevanza non indifferente soprattutto per chi come me opera in seno agli enti locali, Ti chiedo se per caso non potresti farmi avere il testo della risoluzione anche per e-mail, atteso che purtroppo io non sono riuscito a reperirlo.
Distinti saluti.
Paolo Licata Segretario generale del Comune di Naro

 
" Notizie dal ed al Sindacato"
 

 

Prot. 741/00/VA/c

Roma 28 marzo 2000

 

Ai Segretari Regionali e Territoriali

 

LORO SEDI

 

Oggetto: Segretari Comunali e Provinciali

Direttiva

 

Si trasmette la bozza della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardanti le ulteriori specificazioni dell'atto di indirizzo del 6.8.98 per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.

Il provvedimento, condivisibile nei contenuti ancora carente in ordine alla revoca, rispetto alla quale anche l'ANCI si è espressa in modo positivo raccogliendo gli orientamenti di questa organizzazione.

Il documento anche se non ancora formalizzato, in quanto si attendono i pareri degli organi competenti accoglie la proposta avanzata dalla CISL, sia in ordine al riconoscimento della qualifica unica dirigenziale, sia per le fasce retributive professionali, da definire attraverso la contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse disponibili.

Dalla formalizzazione del documento dovranno scaturire i momenti negoziali con l'ARAN.

In ordine all'esecuzione dei concorsi alla Corte dei Conti dei Segretari Comunali e Provinciali si trasmette il documento unitario, inviato agli organi di Governo.

 

Cordiali saluti

 

Il Segretario Nazionale Il Segretario Generale Aggiunto

(Velio ALia)           (Marco Lombardo)

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A proposito dell'esclusione dal concorso alla Corte dei Conti

F.P. CGIL

CISL FPS

UIL EE.LL.

U.N.S.C.P.

Roma, 23 marzo 2000

 

Sigg.

 

Presidente del Consiglio dei Ministri

P.za Colonna, 370

00186 – ROMA

Ministro dell’Interno

P.zza Viminale

00186 – ROMA

 

Ministro di Grazia e Giustizia

Via Arenula, 71

00186 - ROMA

 

Ministro della Funzione Pubblica

Corso V. Emanuele, 116

00186 - ROMA

 

Si porta all’attenzione delle SS.LL. che, con recenti disposizioni, i segretari comunali e provinciali sono stati esclusi dalla partecipazione a concorsi per Referendario della Corte dei Conti e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127/97, che ha modificato la qualifica degli interessati, già dipendenti statali.

In considerazione della specifica competenza in campo amministrativo e civile dei segretari e della esperienza acquisita negli enti locali, è necessario intervenire per ripristinare la situazione precedente, attribuendo nuovamente il diritto a partecipare a dette selezioni, se necessario con apposita disposizione di legge.

Diversamente, si avrebbe una perdita immotivata ed ingiusta di diritti acquisiti, ed una dispersione di capacità professionali già positivamente utilizzate nel settore della Pubblica Amministrazione.

Analogamente si chiede di intervenire perché vengano ripristinate a favore dei segretari comunali e provinciali le eccezioni al limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici, ad esempio a quello per uditore giudiziario, che prevede tale norma di favore per persone cui sia riconosciuta la qualifica di dipendente pubblico. A tale proposito, avendo notizia della presentazione di un disegno di legge per il reclutamento di giudici, si chiede l’inserimento nello stesso di specifiche disposizioni per i segretari comunali, anche riconoscendo agli stessi benefici analoghi a quelli previsti per gli avvocati.

Quanto sopra è ampiamente giustificato dal fatto che i segretari, in rilevante numero in possesso anche del titolo di procuratore legale, acquisiscono notevole esperienza non solo in campo amministrativo, ma anche in materia civile, ad esempio con l’espletamento di funzioni di rogito e la tenuta di uffici di conciliazione.

Si evidenzia in merito l’opportunità e la necessità di intervenire a favore di detti funzionari, molti dei quali al momento sono sprovvisti di sede di servizio; ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127/97 e per il frequente ricorso al convenzionamento da parte degli enti locali, con conseguente riduzione delle sedi disponibili.

In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.

 

LE SEGRETERIE NAZIONALI

 

F.P. CGIL   CISL FPS   UIL EE.LL.   UNSCP

Finazzi       Alia        Brecciaroli       Paolini

 

 
 
Miscellanea
 
Arretrati - Recapiti telefonici e fax:  Scrivimi o telefonami: provvederò ad inviare gli arretrati. Verifica l'indirizzo e-mail: l'informatica non consente flessibilità! Se non ho il tuo telefono, meglio il fax, quando c'è un problema di posta elettronica non posso prendere contatto; perciò mandami telefono e fax, che naturalmente restano riservati.
Link utili: La sezione dei link sul sito è molto ricca: chiedo altre segnalazioni per arricchirla.
Assistenza legale: Il Bollettino dispone di un elenco di avvocati particolarmente specializzati nei problemi di Categoria. Chi è interessato, può chiederlo. I Colleghi sono pregati di continuare a segnalare, per completare la copertura del territorio nazionale.
Modulistica ed altri materiali: modulistica, giurisprudenza, indirizzi utili ed altro materiale possono essere liberamente copiati ed utilizzati visitando il sito del bollettino all'indirizzo riportato sotto la testata . Prego inviare altri materiali da mettere in comune.
 
LA RASSEGNA STAMPA etc: Ormai dispongo anche di uno scanner con OCR e quindi posso scansionare articoli e documenti. Alcuni li utilizzo direttamente sul Bollettino, altri li metto sul sito internet Sezioni: Rassegna stampa e Varie).
 

 

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