ULTERIORI SPECIFICAZIONI DELL’ATTO DI INDIRIZZO DEL 6 AGOSTO 1998 PER LA DISCIPLINA CONTRATTUALE DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, AI SENSI DELL’ART. 11, COMMA 8, DEL DPR N. 465 DEL 1997
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, per il tramite del Ministro per la funzione pubblica, d’intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite l’Associazione Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI) e l’Unione delle Province d’Italia (UPI) – nell’ambito delle competenze in materia di contrattazione collettiva dai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, a specificazione dell’atto di indirizzo del 6 agosto 1998, impartisce all’ARAN le seguenti ulteriori istruzioni per le trattative per la definizione della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, della disciplina contrattuale dei segretari comunali e provinciali, ai sensi dell’art. 17, comma 74 della legge n. 127 del 1997 e dell’art. 11, comma 8, del DPR n.. 465 del 1997.
1. Riconoscimento della qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali e provinciali.
Al riguardo occorre prendere le mosse dall’art. 45, comma 3, del dlgs 29/93 (nel testo vigente) in raccordo con l’art. 11, comma 8, del D.P.R. 465/97.
Il comma 8 dell’art. 11 ascrive i segretari comunali e provinciali ad una autonoma tipologia professionale, cioè tra le figure professionali di cui al comma 3 dell’art. 45, e quindi, escludendone l’appartenenza, in ragione delle funzioni svolte e di esse soltanto, ad un’area dirigenziale. Infatti, il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali presenta una significativa peculiarità racchiusa nel disposto del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97, ai sensi del quale: “Il comune e la provincia hanno un segretario comunale titolare dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all’albo di cui al comma 75”.
L’elevata responsabilità connessa alle funzioni e l’iscrizione ad apposito albo professionale spiegano l’appartenenza dei segretari comunali ad una autonoma tipologia professionale. L’interrogativo, se e quali segretari vadano assimilati ai dirigenti rischia di essere interrogativo fuorviante, dato che i segretari comunali sono soggetti diversi e distinti dai dirigenti comunali. Quella dei segretari non costituisce una “carriera” professionale, inquadrata nell’ambito di un rapporto gerarchico in senso tecnico, ma uno “status” professionale caratterizzato da funzioni peculiari, definite direttamente dalla legge (art. 17, comma 68), fra le quali è, fra l’altro, ascritta quella del coordinamento dell’attività dei dirigenti (art. 17, comma 68 della legge n. 127 del 1997).
Infatti, il comma 3 dell’art. 45 distingue i dirigenti, che costituiscono un’area contrattuale autonoma relativamente a uno o più comparti e le figure professionali che, in posizione di elevata responsabilità, svolgono compiti di direzione e che comportano iscrizione in albi per le quali sono stabilite distinte discipline nell’ambito dei contratti collettivi di comparto. Dirigenti e figure professionali costituiscono, quindi, categorie da tenere per legge distinte ai fini della contrattazione collettiva.
Nel testo dell’art. 17, comma 67 della legge 127/97 il riferimento alla posizione di dirigente o di funzionario si giustifica in base all’ordinamento dei segretari comunali e provinciali, dettato dal D.P.R. n. 749/72, vigente al momento dell’entrata in vigore dalla legge 127/97, che nella tabella all. D equiparava, ai fini del trattamento economico, i segretari generali ai dirigenti non generali delle amministrazioni dello Stato, coerentemente contemplati nell’art. 6 del CCNL 9 gennaio 1997 del personale con qualifica dirigenziale del comparto Ministeri.
Il richiamo al DPR 749/72, compresa l’allegata tabella D, è stato però abrogato dall’art. 35 lett. i) del DPR n. 465/97 emanato a norma dell’art. 17, comma 78, della legge 127/97. Quest’ultimo DPR regola unitariamente, senza più distinguere tra dirigenti e funzionari, i segretari comunali e provinciali ascrivendoli, come si è già detto, ad un’unica e autonoma tipologia professionale, affidandone la disciplina del trattamento economico ad apposito unico contratto collettivo nazionale di lavoro ai sensi dell’art. 73, comma 3, del dlgs 29/93 (cfr. art. 11, comma 8 e art. 12 del DPR n. 465/97).
E’ invece tuttora attuale la peculiarità del rapporto del lavoro dei segretari comunali e provinciali evidenziato dalla richiamata disposizione del comma 67 dell’art. 17 della legge 127/97. Si tratta, infatti, ai sensi di tale norma, di personale con rapporto di lavoro riferibile all’Agenzia, ma le cui prestazioni sono svolte di norma, ma non sempre, presso Comuni e Province e in loro favore, con oneri a loro carico.
Si spiega così che il trattamento di detto personale sia riferito alle fasce in cui è articolato, significative all’idoneità a svolgere funzioni, come di norma avviene, in enti di diverse dimensioni e a prescindere dall’evenienza dell’effettiva utilizzazione presso gli enti stessi. Per la stessa ragione il comma 8 dell’art. 11 prevede che il contratto collettivo nazionale di lavoro che disciplina il rapporto di lavoro dell’autonoma tipologia professionale dei segretari comunali e provinciali ai sensi dell’art. 17, comma 74, della legge (127/97) ……può stabilire il numero delle fasce professionali e loro articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico.
Conseguentemente il contratto collettivo di lavoro non ha da stabilire, ai fini interni, soglie vecchie o nuove per la qualifica dirigenziale, mentre potrà individuare le modalità selettive per il conseguimento dell’idoneità alle fasce professionali superiori, che comportano, con le maggiori responsabilità, trattamenti economici correlati.
Le predette considerazioni non impediscono, anzi suggeriscono che il contratto collettivo, nel rispetto dei criteri definiti dal D.P.R. 465/97, individui il percorso professionale e selettivo che comporta l’attribuzione della qualifica dirigenziale in caso di passaggio ad altra pubblica amministrazione. Tale riconoscimento non deve essere automatico e deve essere collegato alla rilevanza dell’ente ed al superamento di appositi corsi di formazione.
E’ auspicabile che, in sede di
collocazione nelle nuove fasce del personale, si tenga conto delle funzioni
svolte, non solo in relazione alla rilevanza dell’ente nel quale i segretari
comunali e provinciali prestano servizio, ma, altresì, ai moduli
organizzativi dell’ente stesso in modo da prevedere che il segretario
appartenga ad una delle fasce più elevate aventi trattamenti economici non
inferiori a quelle dei dirigenti dell’ente, assumendosi come parametro di
riferimento il trattamento economico per tali dirigenti previsto dal contratto
collettivo.
2. Fasce professionali e retributive
Per quanto concerne la questione relativa alle fasce professionali e retributive, si segnala quanto segue.
L’atto di indirizzo dell’agosto 1998, al punto b), chiarisce, anzitutto, che “l’accordo applicativo provvederà ad adattare gli istituti economici e normativi nell’ambito delle risorse disponibili”. Tale disposizione che, invero, si armonizza con il principio generale del rispetto dell’autonomia degli enti ed in particolare con i principi sul punto già contenuti nel CCNL del comparto chiarisce, senza dubbio alcuno, che, sulla base di un trattamento economico minimo individuabile dai contratti collettivi gli enti stessi hanno facoltà "nell'ambito delle risorse disponibili” di definire maggiorazioni tramite apposite forme di contrattazione integrativa.
Con riferimento, poi, alla questione del numero delle fasce professionali, l’atto di indirizzo evidenzia, esplicitamente, che esso deve essere stabilito dal contratto (con il solo limite relativo alla circostanza che le stesse non siano superiori a tre), come disposto dall’art. 11, comma 8, e dell’art. 12, comma 3, del DPR n. 465 del 1997. Con ciò si manifesta la precisa scelta politica di demandare la relativa determinazione – che risulta, infatti, connessa a valutazioni che soltanto le parti sono in grado di stimare – al prudente apprezzamento dell’ARAN.
3. Criteri di nomina e revoca e relazioni sindacali
Per quanto concerne la questione relativa ai criteri di nomina e revoca ed alle relazioni sindacali, è evidente che la materia, espressamente disciplinata dall’art. 17, commi 71 e 72, della legge n. 127 del 1997, esula dalla competenza contrattuale.
Ciò, peraltro, risponde ad una precisa volontà legislativa, che ha ispirato, in linea generale, la riforma del ruolo dei segretari comunali e provinciali e, dunque, del rapporto con il vertice politico degli enti.
4. Convenzioni di segreteria
Con riferimento alla competenza contrattuale in materia di convenzioni di segreteria si rende necessario richiamare, ancora una volta, la normativa contenuta nel DPR 465 del 1997ed, in particolare, nell’art. 10, comma 3, ai sensi del quale il contratto collettivo di lavoro determina esclusivamente l’entità della retribuzione aggiuntiva del segretario, tenendo conto del criterio relativo al numero dei comuni convenzionati ed alla complessità organizzativa degli stessi.
Per quanto concerne, invece, la disciplina delle convenzioni (stipulazione e durata, ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, possibilità di recesso) la norma rinvia, espressamente alla potestà regolamentare degli enti.
Una smentita che non può che far piacere
Il Collega Esterino Caleffi ha inviato la cortese nota che doverosamente pubblico.
CS
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Brescia, 29 marzo 2000
Egr. Sig.
Dott. Carlo Saffioti
Direttore del Bollettino
Segretari Comunali e Provinciali
In relazione alla richiesta di denuncia a carico di alcuni Sindaci, ivi compreso il Sindaco di Brescia – come riportato a pag.7 del Bollettino n. 183 – per abuso di atti d’ufficio per la mancata nomina da anni del Segretario Comunale, debbo comunicare che presso il Comune di Brescia è regolarmente in servizio, in qualità di titolare della sede, il sottoscritto Segretario Generale dal 2 gennaio 1996 ad oggi e senza nessuna interruzione.
Dott. Esterino Caleffi
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Prot. 741/00/VA/c
Roma 28 marzo 2000
Ai Segretari Regionali e Territoriali
LORO SEDI
Oggetto: Segretari Comunali e Provinciali
Direttiva
Si trasmette la bozza della direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica, riguardanti le ulteriori specificazioni dell'atto di indirizzo del 6.8.98 per la disciplina contrattuale del rapporto di lavoro dei Segretari Comunali e Provinciali.
Il provvedimento, condivisibile nei contenuti ancora carente in ordine alla revoca, rispetto alla quale anche l'ANCI si è espressa in modo positivo raccogliendo gli orientamenti di questa organizzazione.
Il documento anche se non ancora formalizzato, in quanto si attendono i pareri degli organi competenti accoglie la proposta avanzata dalla CISL, sia in ordine al riconoscimento della qualifica unica dirigenziale, sia per le fasce retributive professionali, da definire attraverso la contrattazione integrativa e nell'ambito delle risorse disponibili.
Dalla formalizzazione del documento dovranno scaturire i momenti negoziali con l'ARAN.
In ordine all'esecuzione dei concorsi alla Corte dei Conti dei Segretari Comunali e Provinciali si trasmette il documento unitario, inviato agli organi di Governo.
Cordiali saluti
Il Segretario Nazionale Il Segretario Generale Aggiunto
(Velio ALia) (Marco Lombardo)
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A proposito dell'esclusione dal concorso alla Corte dei Conti
F.P. CGIL
CISL FPS
UIL EE.LL.
U.N.S.C.P.
Roma, 23 marzo 2000
Sigg.
Presidente del Consiglio dei Ministri
P.za Colonna, 370
00186 – ROMA
Ministro dell’Interno
P.zza Viminale
00186 – ROMA
Ministro di Grazia e Giustizia
Via Arenula, 71
00186 - ROMA
Ministro della Funzione Pubblica
Corso V. Emanuele, 116
00186 - ROMA
Si porta all’attenzione delle SS.LL. che, con recenti disposizioni, i segretari comunali e provinciali sono stati esclusi dalla partecipazione a concorsi per Referendario della Corte dei Conti e dei Tribunali Amministrativi Regionali. Ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127/97, che ha modificato la qualifica degli interessati, già dipendenti statali.
In considerazione della specifica competenza in campo amministrativo e civile dei segretari e della esperienza acquisita negli enti locali, è necessario intervenire per ripristinare la situazione precedente, attribuendo nuovamente il diritto a partecipare a dette selezioni, se necessario con apposita disposizione di legge.
Diversamente, si avrebbe una perdita immotivata ed ingiusta di diritti acquisiti, ed una dispersione di capacità professionali già positivamente utilizzate nel settore della Pubblica Amministrazione.
Analogamente si chiede di intervenire perché vengano ripristinate a favore dei segretari comunali e provinciali le eccezioni al limite di età per la partecipazione a concorsi pubblici, ad esempio a quello per uditore giudiziario, che prevede tale norma di favore per persone cui sia riconosciuta la qualifica di dipendente pubblico. A tale proposito, avendo notizia della presentazione di un disegno di legge per il reclutamento di giudici, si chiede l’inserimento nello stesso di specifiche disposizioni per i segretari comunali, anche riconoscendo agli stessi benefici analoghi a quelli previsti per gli avvocati.
Quanto sopra è ampiamente giustificato dal fatto che i segretari, in rilevante numero in possesso anche del titolo di procuratore legale, acquisiscono notevole esperienza non solo in campo amministrativo, ma anche in materia civile, ad esempio con l’espletamento di funzioni di rogito e la tenuta di uffici di conciliazione.
Si evidenzia in merito l’opportunità e la necessità di intervenire a favore di detti funzionari, molti dei quali al momento sono sprovvisti di sede di servizio; ciò a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 127/97 e per il frequente ricorso al convenzionamento da parte degli enti locali, con conseguente riduzione delle sedi disponibili.
In attesa di cortese sollecito riscontro, si porgono distinti saluti.
LE SEGRETERIE NAZIONALI
F.P. CGIL CISL FPS UIL EE.LL. UNSCP
Finazzi Alia Brecciaroli Paolini