BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 177

di Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

" Quattro chiacchiere tra Colleghi"

Segnalo di aver inserito nel sito internet del Bollettino, Area "Formazione e >Scuola SPAL", il programma di attività della Scuola SPAL 1999/2000. Si tratta di un documento di 17 pagine che quindi non può essere inserito nel Bollettino ma può essere letto o scaricato dal sito. Se qualche Collega ha problemi può chiedermelo e lo invierò per e-mail.

La vertenza sul trattamento economico dei Segretari Capi conclusa dal TAR Lazio (Sez. 1 ter)

Ringraziando Maria De Zio, che ha inviato il materiale, pubblico la sentenza del TAR Lazio ed il materiale sindacale relativo ad una vertenza di grande interesse per i Colleghi Segretari Capo.

CS

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CISL F.P.S.

COMUNICATO

Il Tribunale amministrativo del Lazio, con sentenza n. 3039/99, depositata il 6 dicembre 1999, ha accolto i ricorsi presentati da alcuni segretari comunali della provincia di Campobasso avverso i decreti economici emessi dalla Prefettura in esecuzione della circolare del Ministero degli interni n. 19/97.

La circolare, contestata con immediatezza il 27 agosto 1997 dalla L.A.SE.C., ora confluita nella FIST CISL, distingueva arbitrariamente il trattamento economico dei segretari comunali direttivi in fondamentale ed accessorio. Tale distinzione, non suffragata dalle disposizioni contrattuali, ha provocato l'aberrante conseguenza di un trattamento economico, se non peggiorativo, sicuramente dannoso per i segretari comunali che si sono visti sottrarre una notevole quota del proprio stipendio (£. 17.431.200 per un segretario comunale con 5 anni di anzianità) dalle seguenti basi di calcolo:

Con estremo piacere verifichiamo che la sentenza del tribunale amministrativo sposa completamente le tesi sostenute dalla L.A.SE.C. e rigettate dal Ministero dell'interno che, nella risposta trasmessa il 5.9.97 - prot n. 9706399- al sindacato, liquidava la problematica sostenendo che: ….risulta di tutta evidenza che la circolare n. 19/97 del 18 luglio u.s. è stata emanata in piena aderenza con quanto concretamente voluto dalle parti che hanno sottoscritto i contratti in oggetto e che nessuna "azione persecutoria" è stata posta nei confronti della categoria dei segretari comunali. ..

La decisione giurisprudenziale, che speriamo trovi ulteriori conferme per gli altri numerosi ricorsi pendenti dinanzi al T.A.R Lazio, verrà adeguatamente utilizzata nel corso delle attuali trattative contrattuali allo scopo di equilibrare la situazione, soprattutto per tutti quei colleghi che non avendo impugnato il proprio decreto economico non possono usufruire dell'estensione del giudicato amministrativo.

Si allega copia delle osservazioni inviate a suo tempo dalla L.A.SE.C.

Roma, febbraio 2000

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N. 3039/99 Reg.Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso n. … proposto da ………. Rappresentati e difesi da ……….

CONTRO

Il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., e la prefettura della provincia di ….., in persona del prefetto p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato e presso la medesima domiciliati …

PER L’ANNULLAMENTO

previa sospensione dell’efficacia, in parte qua, della circolare del Ministero dell’Interno 18.7.1997 n. 19/97, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. del 27.8.1997, e dei decreti del prefetto della provincia di Campobasso attuativi della circolare predetta, emessi nei riguardi dei singoli ricorrenti specificamente indicati in ricorso, nonché di ogni altro atto ad esso presupposto e connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente a sostegno della propria difesa;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore …

Uditi i difensori …

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Con atto notificato l’8.11.1997, ritualmente depositato, i ricorrenti, tutti segretari comunali di qualifica direttiva in servizio presso enti locali della provincia di Campobasso, impugnano, in parte qua, la menzionata circolare ministeriale n. 19/97 nonché i singoli decreti prefettizi, attuativi della circolare, emessi nei loro confronti, chiedendone, previa sospensione dell’efficacia, l’annullamento.

Espongono gli interessati:

Tanto premesso, gli istanti, nell’impugnare i provvedimenti sopra menzionati, deducono i seguenti motivi di diritto:

  1. Violazione e falsa applicazione degli artt. 49 e 53 (recte:73) del D. Lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modificazioni, dell’art. 30 del D.L. 28.2.1983 n. 55, convertito nella legge 26.4.1983 n. 131, degli artt. 32 e 40 del C.C.N.L. del 16.5.1995 e dell’art. 2120 del cod. civ. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta.

L’impugnata circolare suddivide il trattamento economico dei segretari comunali in trattamento economico fondamentale (comprensivo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità, tredicesima mensilità) e trattamento economico accessorio (comprensivo di indennità di funzione e coordinamento, indennità di qualifica, indennità di direzione, assegno ad personam).

Tale suddivisione, secondo detta circolare, si ricaverebbe dall’accordo contrattuale per il biennio 1994-95 del 16.5.1995, così come modificato dall’accordo integrativo del 14..9.1995, e dal contratto per il biennio 1996-976 del 21.5.1996.

In realtà, i contratti collettivi di lavoro stipulati per i segretari comunali direttivi ed ai quali si riferisce la medesima circolare non hanno affatto strutturato la retribuzione in trattamento economico fondamentale e trattamento accessorio.

Detta classificazione, prevista, viceversa, dall’art. 29 del C.C.N.L. del ministeri, non è applicabile ai segretari comunali e provinciale.

Dai predetti accordi contrattuali si ricava soltanto che la retribuzione dovuta è costituita dalle seguenti voci: a) stipendio tabellare; b) incremento stipendiale di cui all’art. 8, comma 12, D.P.R. n. 44/1990; c) indennità integrativa speciale; d) retribuzione individuale di anzianità, e) tredicesima mensilità; f) indennità di vacanza contrattuale; g) somma forfetaria di anzianità; h) indennità di funzione di coordinamento; i) indennità di qualifica; l) indennità di direzione; m) assegno ad personam; n) incremento personale indennità di direzione.

Ai segretari della carriera direttiva, per espressa previsione dell’art. 73 comma 3 del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 40 comma 1 del C.C.N.L. del 16.5.1995, si applicano esclusivamente gli emolumenti previsti dallo stesso art. 40 nonché dall’art. 32 (effetti dei nuovi stipendi).

Come previsto dall’art. 40 cit., solo un nuovo contratto a seguito della legge di riforma dei segretari comunali potrà definire la nuova struttura della retribuzione.

Oltre perché derivante dall’assenza di una norma contrattuale all’uopo necessaria, l’inclusione degli emolumenti sopra indicati nel trattamento accessorio è illegittima anche sotto altro profilo, trattandosi di somme corrisposte in misura fissa e continuativa ed aventi, pertanto, per la loro stessa natura, requisiti tali da determinare l’automatica e logica inclusione nel trattamento fondamentale.

Le conseguenze della illegittima inclusione delle voci sopra indicate nel trattamento economico accessorio sono notevoli, specialmente agli effetti pensionistici, essendo tali emolumenti solo in parte dichiarati pensionabili.

Dopo aver indicato presupposti e modalità del trattamento pensionistico del segretario comunale in base alla vigente normativa, i ricorrenti, nelle conclusioni, chiedono l’annullamento degli atti impugnai, con le consequenziali statuizioni di legge in ordine alle spese.

L’Amministrazione dell’Interno, costituitasi in giudizio, non ha depositato scritti difensivi.

Alla Camera di consiglio fissata per l’esame della domanda cautelare la domanda è stata respinta.

Con memoria depositata in prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso, gli istanti ribadiscono le censure dedotte nell’atto introduttivo del giudizio, insistendo per l’accoglimento del gravame.

La causa, all’udienza pubblica del 21.10.1999, viene spedita in decisione.

DIRITTO

Punto centrale della domanda proposta nel presente gravame è, nella sostanza, la richiesta di annullamento dell’inclusione, da parte dell’Amministrazione dell’Interno, di talune indennità (di direzione, di funzione e coordinamento e di qualifica) – spettanti ai ricorrenti, segretari comunali direttivi – nel trattamento accessorio (con esclusione, dunque, da quello fondamentale), con tutte le conseguenze relative alla mancata considerazione delle medesime agli effetti pensionistici e della indennità di fine rapporto.

Con le censure dedotte nell’unico articolato motivo, i ricorrenti evidenziano come nella fattispecie il Ministero dell’Interno, con l’impugnata circolare e, successivamente, la prefettura di ….., con i conseguenti decreti applicativi emessi nei loro confronti, anch’essi impugnati, abbiano illegittimamente previsto la suddivisione del trattamento economico dei segretari comunali direttivi in trattamento fondamentale (comprensivo di stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e tredicesima mensilità) e trattamento accessorio (comprensivo di indennità di funzione e coordinamento, indennità di qualifica, indennità di direzione ed assegno ad personam), ritenendo erroneamente ricavabile tale distinzione dagli accordi relativi all’area di contrattazione del personale del ministeri sottoscritti il 16.5.1995 ed il 14.9.1995 (per il biennio 1994-95) e il 21.5.1996 (per il biennio 1996-97), distinzione che, al contrario, non emergerebbe affatto da detti contratti collettivi con specifico riferimento al trattamento dei segretari comunali.

Le censure vanno condivise.

Come rilevato nel ricorso, il Ministero dell’Interno e, quindi, il prefetto di ………. hanno, evidentemente, ritenuto applicabile nella fattispecie l’art. 29 del C.C.N.L. in data 16.5.1995 riferito al personale appartenente al comparto ministeri, articolo concernente specificamente la "struttura della retribuzione" con le singole voci, ivi indicate, componenti sia il trattamento economico fondamentale che quello accessorio.

La distinzione operata nella citata disposizione, però, non può essere applicata anche con riguardo al trattamento dei segretari comunali, giacché, per espressa previsione dell’art. 73, comma 3, del D.Lgs. n. 29/1993 e dell’art. 40, comma 1. Della stesso C.C.N.L. in data 16.5.1995, ai segretari comunali della carriera direttiva non si applicano altre norme se non quelle definite nei contratti collettivi e quelle in materia di misura e di incremento stipendiale contenute nello stesso art. 40 nonché nell’art. 32 (effetti sui nuovi stipendi) del medesimo accordo contrattuale.

Infatti, l’art. 73 comma 3 cit., da una parte, dispone che "restano ferme le disposizioni di cui all’art. 52 comma 2 della legge 8.6.1990, n. 142, riguardanti i segretari comunali ……. e che inoltre che "per i segretari comunali e provinciali il trattamento economico è definito nei contratti collettivi previsti dal presente decreto"; mentre l’art. 40 del predetto C.C.N.L. del 16.5.1995, al comma 1, …… , prevede che "in attesa della riforma dell’ordinamento dei segretari comunali e della conseguente definizione del regime giuridico e della collocazione contrattuale di tale categoria, le norme del presente contratto non si applicano alla categoria medesima, ad eccezione di quelle contenute nel presente articolo, nonché nell’art. 32"; (norme contrattuali, queste ultime, riferite specificamente agli incrementi stipendiali dovuti in attesa dell’approvazione della legge di riforma dell’ordinamento dei predetti funzionari (commi 2 – 7 del medesimo art. 40) e agli effetti sui nuovi stipendi, nel senso che le misure derivanti dall’applicazione del contratto del comparto ministeri hanno effetto anche sulla tredicesima mensilità, sull’indennità integrativa speciale, sul trattamento ordinario di quiescenza, sull’indennità di buonuscita ecc. dei segretari comunali. (art. 32 cit.)).

Sulla base di quanto precede, quindi, ogni tipo di distinzione o ripartizione del trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, non può che derivare – come evidenziato nel ricorso – da una specifica norma contrattuale riferita ad Accordi collettivi di lavoro appositamente sottoscritti al riguardo.

Ciò, d’altra parte, è confermato dall’art. 49 del D.Lgs. 3.2.1993 n. 29 che, al primo comma, dispone chiaramente che "il trattamento fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi", e, al terzo comma, che i medesimi contratti collettivi "definiscono, secondo criteri obiettivi di misurazione, trattamenti economici accessori", collegati alla produttività individuale e collettiva nonché all’effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, dannose o pericolose.

Allo stato, pertanto, la retribuzione dovuta ai segretari comunali direttivi è soltanto quella che si ricava in generale dalla normativa riferita al loro trattamento economico, senza che possa legittimamente operarsi in relazione alle singole voci del trattamento stesso la distinzione tra retribuzione fondamentale e accessoria sopra menzionata, che vale esclusivamente – come si è accennato – per i dipendenti del comparto ministeri.

Sulla base di quanto ora considerato, dunque, soltanto per effetto di nuovi contratti appositamente sottoscritti – posti in conseguenza della riforma legislativa riguardante i segretari comunali, non ancora intervenuti al ….. (parte mancante) ….

ACCOGLIE il ricorso specificato in epigrafe nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla, in parte qua, i provvedimenti impugnati, salvi restando gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.

Spese compensate.

……

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 21 ottobre 1999 ………….

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ISTRUZIONI OPERATIVE PER L’APPLICAZIONE AI SEGRETARI COMUNALI DI QUALIFICA DIRETTIVA, , DEL C.C.N.L., BIENNIO ECONOMICO 1994/95, SOTTOSCRITTO IL 16 MAGGIO 1995, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ACCORDO INTEGRATIVO DEL 14 SETTEMBRE 1995 E DEL

C.C.N.L., BIENNIO ECONOMICO 1996/97, STIPULATO IN DATA 21 MAGGIO 1996.

CIRCOLARE MINISTERO DEGLI INTERNI N. 19/97

OSSERVAZIONI

IL Ministero degli Interni con la circolare n.19/97 ha diramato le istruzioni operative per l’applicazione ai Segretari Comunali di qualifica direttiva dei contenuti economici previsti dai CCNL per i bienni 94/95 e 96/97.

Tali istruzioni distinguono il trattamento economico ai fini giuridici in due differenti tipologie e precisamente:

Trattamento economico fondamentale

Trattamento economico accessorio

Indennità di funzione e coordinamento, dovuta fino al 30.11.1995;

Indennità di qualifica, dovuta dall’1.8.1995 al 30.11.1995;

Indennità di direzione, dovuta dal 1.12.1995;

Assegno "ad personam", dovuta dal 1.12.1995

La distinzione operata nella circolare ministeriale produce l’aberrante effetto di sottrarre alla disciplina "stipendiale" una rilevante quota della retribuzione corrispondente, con il contratto a regime per il biennio 1996/97, per un Segretario Comunale in possesso di un’anzianità di anni quindici a £. 17.431.200 (23.431.200 cui vanno detratti i 6.000.000, previsti dall’articolo otto, comma 12^ del DPR 44/90, confluiti, con decorrenza 1.12.1995, nell’indennità di direzione).Tale importo in base alle istruzioni ministeriali non è inserito nella base di calcolo ai fini del conteggio dei seguenti elementi:

Le motivazioni addotte dal ministero, oltre a non giustificare l’incomprensibile ritardo (le istruzioni operative per l’adozione dei decreti di trattamento economico erano state anticipate fin dal lontano 6 giugno 1995 con la circolare N 31/95), contrastano nettamente con il disposto letterale del contratto, sottoscritto in data 16 maggio 95, che con l’art. 32 dispone: " Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita, sull’indennità di cui all’art. 27, 6° comma, del presente contratto, sull’equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresa la ritenuta in conto Entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto."

La stessa disciplina contributiva, introdotta dall’art 2 comma 9^, della legge n. 335/1995 in base al quale tutte le voci retributive sono da assoggettare a contribuzione previdenziale conferma che l’interpretazione ministeriale è del tutto errata.

Un’ulteriore riprova dell’illogicità dell’orientamento ministeriale, la si può ritrovare nella contraddittorietà tra le motivazioni addotte nella circolare in oggetto e l’interpretazione fornita dallo stesso Ministero, con la circolare n. 13 del 13 marzo 1992. Quest’ultima circolare forniva una motivata interpretazione della legge al fine di individuare la base di calcolo per la determinazione dell’indennità consortile prevista dall’art. 25 del DPR 749/72 e così concludeva :"Pertanto può ragionevolmente desumersi che l’espressione contenuta nell’art 25 del citato DPR 749/1972, di" stipendio in godimento", per stabilire la misura del quarto della retribuzione mensile aggiunta da corrispondere al segretario titolare o reggente di una segreteria convenzionata, deve intendersi non più come stipendio tabellare, ma come stipendio complessivo che, al pari dell’indennità di dirigenza o dell’assegno perequativo, deve ricomprendere anche la indennità integrativa speciale, data la sua ormai non disconoscibile natura retributiva e quindi di elemento che pare rientrare necessariamente nella base stipendiale di calcolo ai fini detti (cfr. sentenza n. 311|91 in data 12.04.1991 del TAR per la Lombardia. Sez. Staccata di Brescia)".

Note sono le vicende seguite all’emanazione della predetto atto ermeneutico. Fu inizialmente posto nel nulla ( per altro immotivatamente e solo per decisione "politica") e, poi, riabilitato nel 1995 a seguito del motivato parere del Consiglio di Stato.

Identica situazione potrà ricrearsi oggi per la nuova definizione di stipendio in godimento. Così come il tentativo ministeriale di sottrarre alla base stipendiale l’IIS ha prodotto, come unico effetto, una forte disparità di trattamento tra i lavoratori e, un danno economico per l’erario (il quale è stato chiamato a finanziare parte dei maggiori costi, sostenuti dagli enti locali, per la liquidazione degli interessi di ritardato pagamento e della rivalutazione monetaria) nella stessa maniera la nuova definizione di stipendio favorirà il ricorso alle vie giudiziarie.

L’ attuale questione, inoltre, si presenta ancor più grave in quanto il Ministero ha autorizzato i Comuni , già’ con circolari n.31/95, n. 37/95 e 50/96 , a dare esecuzione ai contratti in oggetto, con la conseguenza che probabilmente ad alcuni Segretari potrebbero essere state corrisposte, del tutto in buona fede, retribuzioni superiori rispetto a quelle che verranno individuate nei decreti economici e le stesse, in assenza di istruzioni ed in analogia a quanto disposto dalla legge 335/95, saranno state assoggettate interamente a contribuzione previdenziale. Del resto il diritto alla retribuzione è riconosciuto dalla legge; la debenza e la determinazione delle somme esulano da qualsiasi valutazione discrezionale della P.A.

Non può del resto ignorarsi che gli istituti a carattere economico dei contratti collettivi devono essere applicate dalle Amministrazioni entro 30 giorni dalla data di stipulazione, mentre per i segretari comunali di qualifica direttiva troveranno forse una definizione solo allo scadere del secondo biennio. E ciò non solo per la definizione dei decreti economici diretti ai singoli Segretari, ma anche per le determinazioni a carattere generale, come, ad esempio, le indennità di reggenza e supplenza.

Le valutazioni ampiamente discrezionali operate dal Ministero con la circolare in oggetto riguardano inoltre altri istituti, come l’affermazione che il diritto alla retribuzione mensile dei segretari titolari di sedi convenzionata non spetti in caso di frequenza di corso professionale (pag.20). Cosa succede allora in caso di ferie o malattia? E soprattutto come si concilia l’affermazione ministeriale con i decreti emanati fino ad oggi e con i differenti accordi stipulati dagli Enti in sede di convenzione? Un altro significativo esempio lo si ritrova nel paragrafo dedicato alla disciplina fiscale e contributiva. Si afferma infatti che sarebbero soggette a tassazione separata solo alcune delle eventuali competenze arretrate e non quelle relative agli aumenti contrattuali per i quali "sono state diramate tempestivamente le relative circolari"! Le cosiddette tempestive circolari in realtà si limitavano ad autorizzare i Comuni a dare esecuzione ai CCNL con riserva di fornire le istruzioni per l’adozione dei decreti economici. Resta il fatto incontrovertibile che nel 1997 non sono stati approntati i decreti economici relativi all’anno 1995. E ciò sicuramente non è imputabile alla volontà dei Segretari Comunali che, anzi, in varie occasioni e con note formali trasmesse alle rispettive Prefetture di competenza, hanno sollecitato l’emanazione del decreto di attribuzione del trattamento economico, decreto che si configura " come atto costitutivo di un procedimento d’ufficio" (cfr. pag. 3 Circ. secondo capoverso).

A cura della dott.ssa Flavia Fulvio, comune di Vidigulfo, rappresentante L.A.SE.C. sezione di Pavia.

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A proposito della deliberazione n° 28 dell'Agenzia Nazionale -

Ringraziando il Collega FB che ne ha trasmesso il testo, già trasformato in formato elettronico, si pubblica l'intervento su Italia Oggi del Presidente Aldo Finati , ancora una volta tempestivo ed attuale sulle vicende dei Segretari.

Italia Oggi, venerdì 25 febbraio 2000, pg. 41

Inopportuna la delibera sulla retribuzione

Segretari affossati dalla loro Agenzia

Di ALDO FINATI

presidente del Tar Calabria

La deliberazione numero 28 del 3 febbraio 2000, adottata dal consiglio d’amministrazione dell’Agenzia Nazionale dei segretari comunali e provinciali, lascia stupiti per il contenuto sfavorevole per la categoria.

La deliberazione, resa su sollecita richiesta dell’Aran (l’agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), si inserisce nella delicata fase delle trattative per il rinnovo del contratto dei segretari, da tempo scaduto, e si appalesa gravemente lesiva per la categoria, in quanto promanante dall'organo che deve rappresentare la stessa.

L’Agenzia si schiera supinamente sulle posizioni filogovernative dichiarandosi favorevole ad una determinazione nel contratto di una retribuzione "minima" per i segretari con spazio a maggiorazioni " in sede di contrattazione individuale". Sembra ignorare l’Agenzia, che i segretari, a seguito della legge n. 127 del 1997, non hanno alcun potere contrattuale con l’autorità locale che li nomina, conferma, sostituisce, revoca ad libitum, mentre è sempre pronto un albo, rimpinguato con i recenti concorsi, da cui "pescare" un nuovo segretario.

E ancora sembra aver dimenticato, l'Agenzia, che degli 8 mila comuni d’Italia, oltre 7 mila sono al di sotto 15 mila abitanti e che di questi circa 5 mila sono i "comuni polvere" che, privi di risorse proprie sopravvivono grazie ai trasferimenti erariali.

Ancora più meraviglia desta il diniego espresso alla richiesta di attribuire ai segretari la qualifica dirigenziale, dopo che con il contratto del comparto regioni-enti locali del 1999 è stata data anche ai comuni di classe III e IV la possibilità di elevare a dirigente i propri dipendenti.Richiesta correlata con quest’ultima disposizione non essendo, certamente, concepibile l’esercizio di una funzione di coordinamento dei dirigenti comunali da parte di un segretario in posizione subordinata.

L’Agenzia, di fronte a questa richiesta, che, oltre a costituire una giusta rivendicazione, rappresenta il necessario raccordo normativo per il funzionamento dell’attuale organizzazione degli uffici comunali, non avendo disposizioni legislative cui fare valido riferimento, ha dato al segretario la nuova qualificazione di "professionista pubblico", una specie indefinita e a parte, "né sopra"e "né sotto" i dirigenti comunali.

Ha però dimenticato, l’Agenzia, che l’art. 17, comma 67, della legge numero 127 del 1997, qualifica il segretario "dirigente o funzionario pubblico", e non certamente "pubblico professionista", dizione che si tentò di introdurre con l’originario disegno di legge (atto camera numero 2564) che poi venne sostituito con l’emendamento Bassanini, che diede luogo all’attuale legge numero 127 del 1997, nella quale non è stata più riprodotta.

In conclusione, la deliberazione dell’Agenzia, adottata il 3 febbraio scorso, appare inopportuna e non rispettosa delle disposizioni di legge. Ora, anche se di tale parere le parti ben possono non tenerne conto, non essendo previsto o richiesto da alcuna norma, e però avvilente che un organo di autogoverno, anziché sostenere la categoria che dovrebbe rappresentare, concorre ad affossarla, perché ciò è indicativo di una volontà ostile alla categoria stessa.

L’agonia dei segretari, iniziata con la legge numero 12 del 19/97, aggravatasi con il decreto legge n. 8 del 22 novembre 1999, rischia di concludersi con il contratto in fase di stipulazione: addio segretario. (riproduzione riservata)

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Aggiornamenti sindacali

Ringraziando il Collega Alessandro Annibali, nella sua veste di "inviato speciale in Agenzia", ecco un sintetico aggiornamento delle ultime iniziative assunte nell'incontro delle OOSS.

NELLA GIORNATA DI IERI, (GIOVEDI) SI E' AVUTO UN INCONTRO COL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE: PRESENTI IL VICEPRESIDENTE PROF. PORPORA, L'ESPERTO PROF. D'ALESSIO, NALDONI, SORTINO E DI RONZA.

LA DELEGAZIONE SINDACALE ERA AL COMPLETO: PER LA CISL ANNIBALI E DE ZIO, PER LA CGIL FINAZZI, PER LA UIL BRECCIAROLI E PER L'UNIONE PAOLINI.

TEMA DELL'INCONTRO ERA PRINCIPALMENTE L'INTERVENUTA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA N.8/2000.

A CONCLUSIONE DEGLI NTERVENTI DI PARETE SINDACALE, TUTTI ALL'UNISONO NEL RITENERE APPLICABILE L'ART.12 DEL DPR 465/97 FINO A QUANDO NON INTERVERRA' IL NUOVO CONTRATTO.

L'AGENZIA HA ASSICURATO CHE CONTINUERA' A MANTENERE SOSPESA L'EFFICACIA DELLA DELIBERA N.8/2000, MA FINO ALL'INIZIO DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE. L'OBIETTIVO SINDACALE E' STATO COMUNQUE RAGGIUNTO.

PER MANCANZA DI TEMPO GLI ALTRI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO, CONTINGENTE, PERCENTUALE DI MAGGIORAZIONE, MOBILITA', PROCEDIMENTI DI NOMINA, CONVENZIONI E SEDI VACANTI, SONO STATI RINVIATI, ANCHE PERCHE' IL CONTRATTO POTREBBE DIRE LA SUA.

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" Specchio dei tempi "

E' necessario prendere iniziative!

Le ultime proposte concrete sembrano aver trovato parecchio interesse tra i Colleghi. Il Bollettino non si sottrae al suo compito di punto di incontro e lancia un sondaggio - aperto a tutti i Segretari che ritengano necessario un momento di incontro unitario - allo scopo di verificare possibili percorsi utili per potenziare la tutela di questa figura professionale.

Carlo Saffioti

Stimato Carlo,

negli ultimi giorni sul quotidiano Italia oggi sono apparsi due interventi sulla situazione dei segretari comunali, il primo nelle lettere al Direttore e il secondo del Presidente Tar calabria Finati. Intanto l'Agenzia Nazionale a colpi di delibere contradditorie tiene la categoria nello sbando giuridico più completo (leggi delibere 94/99, 150/99, 8 e 42/2000 e non da ultimo la 28/2000). I sindacati forse sono impotenti atteso il fatto che dopo la 127/97, il 465/97 e il d.l. n.8/99 e sopratutto dopo l'introduzione della nomina da parte del sindaco del segretario e con centinaia di colleghi in disponibilità, non riescono a trovare un minimum sentire fra la
categoria.

Il d.d.l. del sen. Cortelloni giace nelle commissioni. Non vi è forse un interlocutore valido. Il contratto per i segretari è lettera morta. Io penso che è arrivata l'ora di rimboccarsi le maniche, nel senso o di lasciar perdere oppure di lottare clamorosamente. La prima soluzione dovrebbe portare a un decreto legge che preveda la cancellazione dei segretari comunali e provinciali, con passaggio obbligatorio nei ministeri o posti statali.Per i colleghi che vogliano rimanere negli enti locali dichiarazione di accettazione a rimanere e nomina e revoca da parte dei sindaci (si chiamino anche city manager a quel punto poco interessa). La seconda porta inevitabilmente ad azioni clamorose di lotta sindacale ma non per portarci indietro nel tempo che non è più possibile, ma verso un futuro diverso, in quanto in questo momento la categoria è in balia completa dei sindaci e fra l'altro senza funzioni precise. Si decida subito però attraverso un sondaggio fra i segretari comunali.

Rilancio la convention che tentai di lanciare un anno fa senza successo. Detta convention dovrebbe finalmente chiarire il futuro della categoria. Dopo di che si cercherebbe di tentare di sistemare la confusione terribile creatasi, lo stato di dequalificazione imperante, la demoralizzazione, il pietire il lavoro, che mi sembrano aver sempre più successo. Si organizzi a giugno 2000 prima delle ferie estive detta convention. Ogni segretario si esprima sul futuro e si prenda una buona volta una strada che poi si seguirà fino in fondo. Antonio Marasca

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Caro Carlo,

come vedi la proposta di referendum abrogativo è assurta all'onore delle cronache.

Infatti su "Italia Oggi" del 23 Febbraio a firma di Sergio Pizzuti, in un articolo su cinque colonne si avanza l'ipotesi come soluzione ai grandi problemi della cattiva gestione della nuova Legge.

Allora mi pare non si debba indugiare per fare i dovuti sondaggi anche attraverso il Tuo Bollettino. Perchè farci soffiare l'iniziativa? non entriamo in competizione e uniamo le forze.

Attraverso i mezzi informatici si darà la massima diffusione e si prenderanno i nomi di coloro che daranno la disponibilità ; Per ogni Regione, Provincia, Città. Ogni Regione avrà un punto di riferimento... eccetera ecc.

ALLORA partiamo con il sondaggio. Chi è favorevole al Referendum abrogativo del comma 70 dell'art. 17 della Legge 127/97 comunichi un bel SI' all'indirizzo e-mail: [email protected]

Saluti, Giuseppe Natoli Rivas

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Un corretto schema di decreto di conferma per i Segretari

Un Collega, che ringrazio sentitamente, ha inviato uno schema di decreto di conferma che, esplicitamente, riprende e sostiene alcuni passaggi giuridici effettivamente necessari per rispettare il dettato costituzionale e peraltro utili alla tutela della figura del Segretario e di ogni altro soggetto di alto livelloche lavori alle dipendenze della Pubblica Amministrazione.

Pubblico tale schema, che è già stato accettato da alcuni Sindaci, sollecitando l'opinione dei Colleghi e raccomandandone la diffusione. Naturalmente lo inserirò anche nel sito internet.

CS

DECRETO

DI CONFERMA E NOMINA DEL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto XXX , Sindaco pro-tempore del Comune di xxx, Premesso:

Tutto ciò premesso;

Visto l’art. 17, comma 7Q0 e 810, della L. 15maggio 1997 n. 127; Visto il D. P. R. 4 dicembre 1997 n. 465;

Visto l’art. 2 del decreto legge 26 gennaio 1999, n.8, convertito, con modifiche dalla legge 25 marzo 1999 n.75.;

Visto il fascicolo personale del dott. xxx nella parte depositata presso gli uffici municipali;

Attesa l’alta professionalità del predetto Segretario Comunale che è documentabile sia dai titoli di studio conseguiti sia dal servizio svolto come Segretario Comunale fin dal settembre 1980;

Rilevato in particolare per quanto attiene ai titoli culturali che il dott.xxx nella sua carriera formativa ha raggiunto i vari titoli con brillanti risultati e precisamente:

Rilevato che la dedizione al lavoro del dott. xxx così come l’alta professionalità nell’esercizio delle varie funzioni sono notorie nell’ambito dei Comuni della Provincia di xxx e sono state verificate da questa stessa Amministrazione, avendo usufruito delle prestazioni professionali della stessa fin dal xxx dapprima con un servizio a scavalco e dal gennaio xxx come titolare della sede;

Ribadito che le prestazione rese dal predetto Segretario Comunale, presso questa Amministrazione sono state sempre contrassegnate dall’imparzialità e dal buon andamento e sono state svolte con piena efficacia, efficienza e trasparenza;

Verificata la competenza, professionalità e disponibilità dimostrata nell’espletamento delle mansioni, anche particolarmente complesse, come ad esempio la gara pubblica per la gestione e costruzione della nuova casa di riposo;

Sentito il Sig. , Sindaco di xxx

Ritenuto da quanto sopra esposto di confermare nelle funzioni il dott xxx per l’affidabilità che la stessa garantisce rispetto all’indirizzo politico gestionale dell’Amministrazione che è finalizzato, coerentemente al precetto costituzionale del buon andamento e dell’imparzialità, al miglioramento delle funzionalità degli uffici e all’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;

DECRETA

  1. Di confermare ia dott xxx Segretario Comunale iscritto all’albo dei Segretari Comunali e Provinciali - Fascia professionale III nelle funzioni di Segretario Comunale della Convenzione di Segreteria tra i Comuni di xxx e xxx di classe III;
  2. Di trasmettere copia del presento, in caso di accettazione da parte dell’interessata, alla sezione della Regione Lombardia dell’Agenzia dei S.C.P per la verifica dei requisiti e per l’annotazione nel fascicolo personale dell’interessata e, per conoscenza, al Comune di xxx;

xxx , li 11 ottobre ‘99

IL SINDACO (Comune capo convenzione)

Visto: IL SINDACO xxx (Comune Convenzionato)

xxx

IL sottoscritto dott. xxx

Visto il decreto suesteso di conferma nella nomina di Segretario Comunale;

Visto l’art. 98, 1° comma della Costituzione secondo cui " I pubblici impiegati sono al servizioesclusivo della Nazione";

ACCETTA

La nomina conferitale con la precisazione che le proprie funzioni, nonostante il rapporto fiduciario del procedimento di nomina, saranno al servizio esclusivo della Nazione come previsto dall’attuale ordinamento costituzionale.

xxx lì 11 ottobre ‘99

Il SEGRETARIO COMUNALE

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La realtà ... romanzesca

Una lettera francamente sorprendente, quella pervenuta, che il Bollettino pubblica per dovere di cronaca, pronto ad accettare eventuali rettifiche e/o smentite, ove pervengano.

CS

All’ Agenzia Autonoma

dei Segretari Comunali e provinciali

Via del Tritone, 125

R O M A

All’Agenzia Regionale dei

Segretari Comunali e Provinciali

Via Centro direzionale Isola T. 1

Scala C. Piano 2, interni 9/12

N A P O L I

On.le PREFETTURA di

B E N E V E N T O

Al Difensore Civico Regionale

Via S.Lucia

N A P O L I

Alla Deputazione Sannita

Loro sedi

B E N E V E N T O

OGGETTO: Comune di Calvi (Bn), Segretario Comunale vacanza Nomina di un esterno

Illiceità.

Il sottoscritto, Giorgio Nardone, Segretario Generale Comunale di Classe l’A:

PREMESSO che nel Comune di Calvi, 2000 abitanti, prov. di Benevento, è vacante il posto di Segretario Comunale; in realtà il Comune ha funzionato con un Segretario a scavalco fino al 1998 che da tale data con il cosiddetto vice Segretario Comunale.

Ciò si evince da atti incontrovertibili quali sono le delibere assunte dal citato Comune.

Con deliberazione di Giunta n.7 dell’8.l.2000 il Comune di Calvi ha ricoperto il posto di vice segretario (sic) con un contratto di lavoro (allegato) a tempo determinato.

Tale atto non riporta il nome del fortunato, né chi debba nominarlo, nè secondo quali procedure e titoli da esaminare.

E’ allegato un contratto di lavoro molto atipico che ~~~-.--~~~----- non pone termini di scadenza. benchè a tempo determinato (!), non indica la persona nominata vice segretario, fissa criteri di assunzione in netto dispregio del contratto di lavoro e della legge, non fa riferimento alcuno ai requisiti ,sostenendo: -art.7- preso atto e verificato, prima della data di sottoscrizione del presente contratto che l’istruttore direttivo D1 ha prodotto documenti di rito... "sic" ; però non si dice chi sia l’istruttore vice segretario.

Prevede la residenza nel Comune salvo deroghe ed anche il periodo di prova e di recesso che però viene ridotto a 10 giorni (art.2).

Prevede, comunque, pure il caso di morte (art.6), giustamente trattandosi di contratto a termine.

Quindi questa anonima e sconosciuta vice segreteria viene assunta e inquadrata a tutti gli effetti nella strutturazione organica del Comune, con tutti i poteri conseguenti riferiti al segretario comunale, senza alcuna selezione o concorso e iscrizione all’Albo.

In definitiva il Sindaco che ha personalizzato persino le lettere del Comune (nota allegata)-in barba ad ogni normativa si è creata la Segretaria Comunale a sua immagine e somiglianza, con una nomina diretta e personale che è in netto contrasto con tutte le leggi citate nella deliberazione.

Il D.P.R. n.465 del 4.12.1997 e la legge n.127197 non hanno alcun valore ed alcuna applicazione in questo Comune.

Neanche a parlare della deliberazione n. 150 del 15.7.1999 dell’Agenzia Nazionale Autonoma dei Segretari che scandisce tempi e procedure precise per la nomina dei segretario titolare.

Ora si vorrebbe conoscere quali iniziative abbia assunto l’ Agenzia regionale di fronte ad un caso così, platealmente. irregolare e perché sono trascorsi anni per una nomina obbligatoria che non viene fatta e imposta.

Lo scrivente conosce il personaggio, la sua arroganza ed il suo comportamento umorale che convince i segretari nominati in passato a chiedere immediati trasferimenti,( ma questo fa parte del gioco) per cui poi lo stesso Sindaco nomina con le funzioni di segretario la prima conoscente disoccupata che trova e nel momento che la nomina è già in servizio fungendo da segretaria verbalizzante per se stessa (delibera di G.C. n~7/2000 con la presenza del solo Sindaco).

Se non fosse una cosa seria ci sarebbe solo da ridere.

Naturalmente vengono disattese completamente tutte le norme previste dall’art. 19 del D Lgs. n 29/93 nonché il comma 5 bis de!l’art.51 della legge n.142/90 per quanto concerne i limiti, i criteri e le modalità per la stipula dei contratti a tempo determinato.

La verità è che gli atti amministrativi, ormai non soggetti ad alcun controllo, possono dire tutto il contrario di tutto avendo come optional la legge.

Per quanto sopra, lo scrivente, senza addentrarsi ulteriormente in valutazioni giuridiche che ritiene superflue, essendo così evidenti le irregolarità menzionate - per le quali non è in possesso delle prove cartacee- che sono in Comune, se non quelle allegate alla presente

CHIEDE

se non ricorra il caso di una grave e reiterata violazione di legge per cui può ben applicarsi l’art.39 della legge n. 142/90 e cioè lo scioglimento del Consiglio Comunale.

La Prefettura di Benevento è bene che entri nella questione, che conosce fin troppo, ed assuma i provvedimenti di competenza, anche per le altre violazioni di legge che l’Amministrazione di Calvi sembra produrre.

L Agenzia Autonoma di Napoli la smetta di essere assente su un caso che dimostra sempre di più la sua inefficienza e l’Agenzia Nazionale intervenga a porre fine a tale insostenibile stato di cose.

Si chiede, inoltre, l’intervento del Difensore Civico regionale a norma dell’art. 17 della legge n.127/97 per il ripristino della legalità.

La Deputazione Sannita è invitata ad una interrogazione parlamentare sul caso.

Chiede risposta , ai sensi della legge n~241/90, essendo Io scrivente iscritto nella quinta fascia dei Segretari Generali dell’Albo Nazionale e quindi interessato al rispetto dell’Albo , e della categoria così platealmente mortificata nell’immaginario collettivo.

Lì, 11.02.200

"immagine di una firma"

Via Aldo Moro, lO - S.Giorgìo del Sannio - Benevento

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