BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/

[email protected]

n° 175

di Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

" Quattro chiacchiere tra Colleghi"

Qualche proposta concreta

Nel numero 173 del Bollettino, sotto questo titolo, il Collega Marmo aveva lanciato una proposta di programma che meritava delle risposte da parte del gruppo: riporto quelle che sono pervenute al Bollettino.

CS

Caro Carlo,
sono perfettamente d'accordo con la proposta del collega Salvatore Marmo, sul numero 173 del Bollettino. Essa appare importante perché, al di là del risultato che potrà ottenere, almeno servirà per far conoscere all'opinione pubblica e paradossalmente agli stessi colleghi che i segretari comunali, ecco, sono una specie in via di estinzione, ma non ancora già estinta, come i dinosauri!
Aggiungo che i quasi tre anni di vigore della cosiddetta riforma non fanno purtroppo ben sperare per il futuro, per cui c'è poco tempo per auspicare la sopravvivenza.
Occorrerà naturalmente tener conto di aspetti particolari, non secondari, quali il disegno di legge Cortelloni (che fine ha fatto?), le azioni del CONAUSER (esiste ancora?), la reazione prevedibile di Bianco, ministro-controllore dell'agenzia per l'albo, dopo esserne stato presidente-demiurgo e contemporaneamente capobastone dei sindaci, ecc. E' fondamentale, comunque, non farsi prendere dallo sconforto.
A rivederci e riparlarne il più presto possibile.

S.M.

<<<<<<<<<<<<<

Buona idea quella che hai lanciato.
Dò la mia disponibilità per Roma.
Mi pare che l'ideale sia il mese di marzo o prima quindicina di aprile così da consentire ai segretari dei piccoli Comuni (come me) di essere svincolati da problemi tipo l'approvazione del bilancio o del consuntivo ecc. ecc.
G. R.
_____________

Salve
sono un giovane segretario, del Comune di V. (VI), per l' appunto.
Condivido in toto quanto Lei ha scritto sul Bollettino e mi trova d' accordo nel voler dar vita ad un' azione che dia voce a quanti costituiscono, come Lei ha ben sottolineato, figure professionali "in via d' estinzione".
Sarò molto lieta se vorrà farmi partecipe delle Sue iniziative.
Saluti
P. P.

<<<<<<<<<<<<<<

(una proposta diversa ma comunque utile per fare movimento)

Caro Carlo,

l'iniziativa del collega che vuole dare mandato a dei legali per adire l'Alta Corte Europea mi trova concorde. Sono a disposizione per qualsiasi cosa sia possibile fare. Mi farai conoscere.

A.M.

Domandare è lecito ... rispondere è cortesia

Nel numero 173 del Bollettino, un Collega - con lo pseudonimo di Terenzio Plauti - aveva lanciato una quantità di interessanti domande alle quali cortesemente risponde Maria De Zio che, a mio avviso, centra l'argomento vincente quando avverte che è assolutamente necessario far crescere la solidarietà tra Colleghi.

CS

Caro collega,

le mie considerazioni a cui ti riferisci sono precedute da un "personalmente ritengo". Spero che tu mi voglia riconoscere libertà di pensiero senza tirare in ballo l’intero mondo sindacale e… Turati e Gramsci.

Ti prego poi di dare il giusto valore a tali considerazioni e di non soffermarti su singole frasi. Già nella mia precedente lettera parlavo di "minima prospettiva di miglioramento e qualche gratificazione": non volevo certo alludere ad un salto da un comune di 1000 abitanti ad uno di I A, ma soltanto dare un certo riconoscimento a chi lavora nei piccoli enti (perché, comunque, qualcuno lo deve fare!).

Non voglio dilungarmi in una inutile discussione su cose tanto ovvie; farò soltanto alcune minime considerazioni, di chiarimento.

Ribadisco il rispetto e l’incoraggiamento per chi ha fatto o vuole fare carriera, ma pretendo che vengano riconosciuti altrettanto valore e dignità a chi ha fatto scelte diverse. Ogni carriera è inevitabilmente condizionata da situazioni personali, positivamente o negativamente. Quanti di noi hanno rinunciato ad ottimi comuni per motivi personali? A questo proposito, è anche utile conoscere quante erano le donne in servizio nelle varie fasce al momento della riforma, e constatare che, rispetto al totale degli iscritti, la percentuale si riduce progressivamente, passando dal 56 % del grado iniziale allo 0,7 % della I B.

Non mi pare quindi di aver fatto considerazioni superficiali. Se poi ti occorrono motivazioni giuridiche, potresti avere la cortesia di leggere quanto ho scritto sull’argomento in un mio articolo di prossima pubblicazione che Carlo ha cortesemente inviato a tutti (per un disguido senza note). (per l'articolo citato, vedi il Bollettino n° 150 n.d.r.)

Forse sarebbe opportuna una maggiore solidarietà fra colleghi e la ricostruzione della categoria su basi di pari dignità, avendo come obiettivo l’eliminazione di ostacoli che sono soltanto funzionali agli interessi di qualcuno.

Cordialità.

Maria De Zio

<<<<<<<<<<<<<<<

Una lettera proposta anche a Italia Oggi ....

IO SPERIAMO CHE ME LA CAVO

Riusciranno i nostri eroi a rimanere a galla?! Riusciranno cioè i segretari comunali e provinciali, legati alle sorti della politica e pertanto al "rischio elezioni amministrative" a rimanere "ancorati al proprio posto di lavoro" e non andare alla deriva con la procedura dello spoil-system?! "Io speriamo che me la cavo" è il titolo di un famoso libro, poi tradotto in film ed interpretato egregiamente da Paolo Villaggio, ed è la speranza di ognuno di noi, nel senso di augurarci che non succeda a noi ciò che è successo ad altri colleghi: la conseguenza di rimanere al palo, cioè "in disponibilità", in una situazione che nessuno di noi auspica, se c’è passato dentro.

Il fatto triste è che nella nostra categoria, così emarginata, è sempre valsa la regola "mors tua, vita mea", nel senso di essere sempre stati individualisti, mai uniti in una lotta di categoria. Se si è scioperato, mai lo si è fatto ad oltranza ed in modo tale da bloccare l’approvazione dei bilanci o dei consuntivi, o da evitare la partecipazione alle sedute di Giunta o di Consiglio.

Ora per la prima volta emerge una proposta di lotta, nel senso di proporre un referendum abrogativo, che cancelli la norma, per me incostituzionale, espressa dal comma 70 dell’art. 17 della legge 127/97, cioè la nomina del segretario da parte del sindaco ad ogni tornata di elezioni amministrative, salvo il caso di riconferma del precedente segretario comunale o prov.le.

Dovremmo investire il popolo di tale potere di abrogazione, creando un comitato coordinatore nazionale dei segretari comunali e provinciali per la promozione del referendum abrogativo.

Saremo capaci di fare ciò? Io ne dubito fortemente, perché molti di noi che, come me, non hanno ancora subito il dispiacere della non riconferma, pur sentendo molto il problema, non lo hanno ancora sperimentato sulla propria pelle. O dobbiamo per sempre rimanere segretari "compiacenti" per salvarci il posto di lavoro?! O addirittura dobbiamo "sponsorizzarci politicamente" per rimanere a galla su quella nave con quella bandiera di parte? Noi, la grandissima maggioranza, abbiamo sempre fatto il nostro dovere, prescindendo dalle bandiere. Bianche, rosse o verdi che fossero, abbiamo agito da imparziali e neutrali funzionari o dirigenti, rispettando i principi dell’art. 97 della Costituzione. Perché ci vogliono far cambiare mentalità, rinunciando alla nostra dignità?! Pertanto aderisco alla proposta di lotta, riguardante la creazione di un coordinamento nazionale dei segretari comunali e provinciali per la promozione di un referendum abrogativo della suddetta norma. Così almeno uscirà il problema allo scoperto al livello nazionale, anche perché la gente non addetta ai lavori non conosce questo problema, pensando ancora che il segretario comunale è nominato dal prefetto.

Spero che così facendo qualche partito, qualche cittadino la pensi come noi, anche se questa lettera vuol essere una provocazione, dato che un segno dei tempi attuali è l’anonimato o lo pseudonimo. Io mi firmo perché ho il coraggio delle mie azioni.

S. P.

Un quesito in tema di convenzioni

Chiedo alla cortesia dei Colleghi di aiutarmi a dare risposta alla domanda di Peppino.

CS

Caro Carlo, vorrei sapere se il disposto di legge che consentiva il convenzionamento delle segreterie solo all'interno di una medesima provincia è ancora vigente e se alla luce del nuovo sistema è ammesso il convenzionamento fra due segreterie di comuni di due province diverse. Ti ringrazio. Ciao. Peppino

Le segreterie delle Comunità montane in affitto?

Continua l'appassionata polemica della Collega Giulia Intrevado sulle regole da seguire se si vogliono accettare incarichi che potrebbero integrare il cumulo di impieghi.

CS

avv.giulia intrevado

via Favorita/A 89/A 86042 Campomarino (CB) Italia

Fax 0875/530923 Telefono abitazione 0875-538351 Email [email protected]

cellulare:0339/2404220

CAMPOMARINO, 18 febbraio 2000

Agenzia Autonoma per la Gestione dell’Albo dei Segretari

comunali e prov.

Via del Tritone nr.125

Fax: 06/42012078 ROMA

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

presso il Consiglio dei Ministri

SERVIZIO ISPETTIVO

Fax:06/68997377 ROMA

Alla sez.Regionale dell’Agenzia Autonoma per la Gestione

dell’Albo dei segretari Comunali e prov.li

Via Garibaldi n.46 Campobasso

Fax. 0874/494266

FUNZIONI DI SEGRETARIO NELLE COMUNITA’ MONTANE:

Quale segretario generale in disponibilità presso la sez.regionale dell’Agenzia Autonoma ed in riferimento alla istanza di trasferimento presso altra P.A. ritengo sottoporre al Consiglio di Amministrazione della Sez.Regionale del Molise, quanto segnalato al Congresso dell’UNCEM che si stà svolgendo in questi giorni a Torino.

E’ stata interessata l’UNCEM, non perché assuma interesse diretto alla problematica della scrivente, bensì per la diretta implicanza che il caso riveste a livello generale come meglio risulterà infradescritto, tant’è che allo stesso congresso viene chiesto di pronunciarsi in merito.

Al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia nazionale e regionale viene inviato per il fatto che non ancora c’è pronuncia sull’istanza di cancellazione dall’Albo dei segretari

Che esplicano attività in violazione non solo del disposto dell’art.16,comma 3 del D.P.R. 465/97, bensì dello stesso parere del Direttore Morando del 26 novembre 1999.

L’importanza dei pareri di Morando, si suppone debbano esistere sempre per codesta sezione regionale e,quindi, come in passato il riferimento è stato legittimante per respingere istanze della scrivente e confermare alle Comunità Montane ampia legittimità del proprio operato,( salva ogni altra considerazione in merito….), così oggi quanto indicato dallo stesso il 26 novembre deve far assumere i provvedimenti di cancellazione richiesti e comunque far cessare l’applicazione dei segretari in violazione di legge.

Chiedo a tale riguardo come mai non sono stati adottati i provvedimenti,anche perché non può avere effetto interruttivo la richiesta generalmente rivolta ai segretari in servizio di dichiarare eventuali incarichi ricevuti.

L’acquisizione di ulteriori casi avrebbe solo valore estensivo al provvedimento di applicazione della sanzione .

Sempre dichiarandosi parte del procedimento si invia copia dell’articolato e si chiedono notizie in merito al procedimento in corso.

Si chiede il nominativo del responsabile del procedimento abilitato a rilasciare copie della documentazione inerente al procedimento di che trattasi.

§§§§§§§§

AL CONGRESSO DELL’UNCEM

TORINO,17/19 febbraio 2000-02-18

^^^^^^^^^^

In virtù del disposto dell’art.15, comma 7 del D.P.R.465/97, un segretario genrale del Molise ha inoltrato una istanza di trasferimento presso la Comunità Montana MOLISE CENTRALE , INDIRIZZANDOLA all’Agenzia Naz dei segretari comunali e provinciali , alla sez.regionale ,al Dipartimento della Funzione Pubblica, nel presupposto della vacanza della sede di segreteria , instaurando dei procedimenti presso l’Agenzia dei segretari comunali che hanno avuto un epilogo " QUASI ACCETTABILE "

Presso le Comunità Montane del Molise, invece, ha EVIDENZIATO UN PROBLEMA, relativo all’utilizzo dei segretari comunali capo in servizio a tempo pieno presso i rispettivi comuni, di cui ad oggi NON SI CONOSCE LA FINE .

Per inciso la prima reazione dell’agenzia alle istanze di utilizzazione del segretario in disponibilità è stata di non accoglimento nella dichiarata propria INCOMPETENZA A PROVVEDERE.( Nota del 5.10.99).

Con nota ultima del 10 febbraio 2000, prot.271, la sezione regionale dell’Agenzia dei segretari comunali del Molise, ha dichiarato CHE NON E’ STATO POSSIBILE utilizzare tale segretario in disponibilità per incarichi presso le P.A.

Da precisare che presso l’agenzia del Molise in disponibilità con la qualifica di segretario generale, dirigente, esiste solo UN SEGRETARIO, a fronte di n.3 COMUNITA’ MONTANE con posto vacante di segretario generale .

SOLO PER INCISO SI RIPORTA LA Normativa che regola le competenze dell’Agenzia Autonoma Albo dei Segretari Comunali;

Il D.P.R. 4.12.1997,nr.465, all’art. 6, specifica le competenze dei consigli di amministrazione,precisando nella lett. f) quelle di disporre per l’utilizzazione dei segretari comunali e provinciali non chiamati a ricoprire sedi di segreteria nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’art.17,comma 78,lett. e) della legge e secondo le disposizioni di cui al presente regolamento;

Il citato D.P.R.465/97, nell’art.13 e 14 regola l’accesso alla carriera e l’attribuzione dell’idoneità a segretario generale;

nell’art.15,comma 7,si dispone del compito del consiglio di amministrazione a collocare il segretario presso UN COMUNE O PROVINCIA , ad utilizzarlo per le esigenze di funzionamento dell’Agenzia,ovvero per incarichi presso

altre amministrazioni che lo richiedono, ai sensi dell’art.17,comma 72,della legge e dell’art.7 del presente regolamento.

QUALORA NON SIA POSSIBILE L’UTILIZZAZIONE DEI SEGRETARI SOSTITUITI CON TALI PROCEDURE,GLI STESSI POTRANNO ESSERE TRASFERITI A RICHIESTA ( dei segretari) PRESSO ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, ......tenendo conto delle qualifiche possedute e dell’ultima sede di servizio;

L’art.19,comma 5 del citato D.P.R.465/97,prevede e regola che il consiglio di Amministrazione nazionale conclude accordi con altre P.A. per l’utilizzazione dei segretari,per il conferimento nel rispetto della qualifica posseduta dal segretario di incarichi a tempo determinato,anche con prestazioni a tempo parziale ovvero per incarichi di natura professionale o per attività di studio,consulenza e collaborazione.Il comma 9 disciplina il trattamento economico che comunque rispetta quello in godimento da parte del segretario.

L’accesso alla carriera dirigenziale di segretario generale di Comunità Montana oltre che per concorso, corso-concorso può avvenire solo per TRASFERIMENTO MOBILITA’ ai sensi e per gli effetti dell’art.33 del D.Lgvo 29/93 nei confronti di un segretario che ha la qualifica di dirigente E PER L’ANNO 2000, ESCLUSIVAMENTE …………..

ANTEFATTO :

Dato che la Comunità Montana del MOLISE CENTRALE non si degnava neanche di una risposta alla istanza di trasferimento e continuava ad utilizzare un segretario capo, in servizio a tempo pieno presso un Comune del Molise, INVIATO dall’agenzia sez. Regionale del Molise, previa autorizzazione " condizionata " del Sindaco, instaurando un rapporto di lavoro AUTONOMO a tempo determinato, e definendo una prestazione lavorativa , FUNZIONE PUBBLICA che comportava l’assunzione di responsabilità gestionale dei servizi allo stesso affidati,oltre che funzione rogante e di collaborazione agli Organi amministrativi, per un corrispettivo rapportato nell’importo e nella tassazione a quella del libero professionista,

…………… SI E’ RITENUTO DI ESAMINARE LA PROBLEMATICA DELLA UTLIZZAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI CAPO PRESSO SEDI DI SEGRETERIA GENERALE DELLE COMUNITA’ MONTANE.

ORA , al di la dell’interesse concreto dell’istante era ed è tutt’ora NECESSARIO CHE L’UNCEM accerti se :

1) Le sedi di segreteria generale delle Comunità Montane possono essere coperte, anche a tempo determinato, da un segretario capo NON DIRIGENTE ;

2) L’applicazione con contratto a tempo determinato ,che comporta l’assunzione di responsabilità gestionale, configura violazione del disposto dell’art.16,comma 3 del D.P.R.465/97;

3) Per la copertura del posto di segretario generale delle COMUNITA’ MONTANE , si possa utilizzare la forma del contratto a tempo determinato, qualificando , per estrapolazione di UNA PARTE DELLE FUNZIONI PROPRIE DEL SEGRETARIO che sono, giova ripetere: di consulenza, di ufficiale rogante, di coordinatore del personale dirigenziale, di responsabile unico dei servizi , di verbalizzazione dei lavori degli organi collegiali, QUELLA AUSILIARIA DEGLI ORGANI( collaborazione e consulenza agli organi politici).

Per chiarire quanto sopra è stata fatto DENUNCIA della situazione agli Organi gestionale dei segretari comunali ed ispettivi,chiedendo in primis la rettifica del parere espresso dall’Agenzia nazionale il 2.6.98, a cui le Comunità Montane si riferivano per legittimare il proprio incarico. In secondo luogo, ma di conseguenza, affermando l’illegittimità dell’affidamento e la nullità del contratto posto in essere in frode alla legge, e di seguito LA CANCELLAZIONE DEI SEGRETARI COMUNALI DALL’ALBO.

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

SI RIPORTANO NOTIZIE DELL’ATTO DI DIFFIDA :

Per la rettifica del parere di Morando del 2.6.98, in merito alle utilizzazioni dei segretari comunali nelle Comunità Montane

Il 2.6.99,prot.11172, il Direttore generale Avv. Morando, fornisce un parere in ordine alla utilizzazione di un segretario comunale,NON DIRIGENTE, presso altra COMUNITA’ MONTANA.

-Questo parere viene richiamato come giustificativo e legittimante per tutte le COMUNITA’ MONTANE DEL MOLISE che si trovano nella stessa ed identica situazione.

-che il parere è stato dato il 2 giugno 1999 mentre questo sistema è applicato da tanto tempo,secondo modalità e forme diverse. .

-che tra i compiti dell’agenzia autonoma per la gestione dell’albo, di cui all’art.6, lett .f ) mentre figurano quelli di disporre per l’utilizzazione dei segretari in disponibilità, NON FIGURA ALCUNA COMPETENZA AD INCARICARE I SEGRETARI CHE HANNO GIA’ UN LAVORO PRESSO ENTI ( COMUNITA’ MONTANE) ,senza accertare la natura dell’attività, l’impegno necessario e le modalità di espletamento sebbene siano deducibili dallo Statuto e negli atti organizzativi della Comunità Montana in parola.

SI E’ CONSENTITO TRAMITE UN PARERE, sebbene autorevole del direttore dell’Agenzia nazionale, l’utilizzo di segretari che già lavorano a tempo pieno , in nome di una certa interpretazione del decreto legislativo 29/93, invece di utilizzare i segretari generali in disponibilità con sperpero del danaro pubblico visto che nel frattempo vengono pagati senza essere utilizzati per posti di pari livello;

Lo stesso parere consente alla sez. regionale di provvedere all’incarico della reggenza della segreteria dell’ente comunitario sotto la condizione che il predetto incarico venga svolto fuori dal normale orario di servizio.

- Il segretario capo, incaricato della reggenza con atto della sez. Regionale del Molise, in virtù della predetta applicazione presta la sua attività per 9 ore al giorno presso i due Enti che all’uopo determina un orario di servizio articolato e confacente alla DUPLICE APPLICAZIONE ( comune e comunità montana)

- L’affidamento del nuovo incarico o aggiuntivo incarico, è bene precisare che ha natura DIRIGENZIALE e, sebbene per 18 ore alla settimana COMPORTA UN CONFERIMENTO DI FUNZIONI DIRIGENZIALI ( oggi non più consentite per semplice atto di affidamento di funzioni e comunque mai possono configurare un interesse legittimo all’attribuzione della qualifica dirigenziale)

Nelle Comunità Montane, l’assunzione di figure dirigenziali, può avvenire solo in un modo: attraverso la stipula di UN CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO al di fuori della dotazione organica, ai sensi e per gli effetti dell’art 51, comma 5 bis,L.142/90 .

PERO’…….IL POSTO DI SEGRETARIO E’ COMPRESO NELLA DOTAZIONE ORGANICA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Il divieto per i segretari comunali di assumere ALTRI incarichi deriva dalla disposizione dell’art.16,comma 3 del D.P.R. 465/97.

Nel caso di specie si collega al disposto del codice civile che regola il CONTRATTO IN FRODE ALLA LEGGE.

Se si leggesse invece lo Statuto delle Comunità Montane si noterebbe che la NOMINA è di competenza del Consiglio che stabilisce anche il trattamento economico ( da PRIMO DIRIGENTE).

La copertura del posto oltre che per concorso può solo avvenire per TRASFERIMENTO- MOBILITA’ di chi,però, ha la QUALIFICA DI DIRIGENTE.

Così pure l’utilizzazione dei segretari comunali per scavalchi di reggenze o supplenze, deve tenere conto essenzialmente della QUALIFICA DI DIRIGENTE.

Lo STATUTO della Comunità montana MOLISE CENTRALE, da informazioni assunte, non prevede che la funzione di segretario possa essere data con incarichi di diritto privato a categorie di professionisti, siano essi iscritti ad albi o in servizio a tempo pieno presso altre P.A.

Non è stato, inoltre, adottato alcun atto di riorganizzazione degli uffici e servizi che preveda la

copertura del servizio di segreteria con incarichi a tempo determinato a liberi professionisti, come similarmente dispone l’art.51 della legge 142/90,comma 11,per quanto riguarda i DIRIGENTI responsabili dei servizi.

Per il trattamento giuridico del segretario della comunità Montana, vige, quindi, la normativa indicata per i pubblici dipendenti, il divieto del cumulo di impieghi come previsto dalla consolidata normativa contenuta nel D.P.R.3/57 e confermata dall’art.58 del D.leg.vo 29/93.

- L’attività svolta dal segretario delle comunità Montane, oggetto del contratto convenzionale è di grande rilievo.

Solo descrivendo le funzioni del segretario e l’impegno richiesto si potrà cogliere nel suo completo significato L’INCOMPATIBILITA’ SOPRA RILEVATA E L’INDISPONIBILITA’ per atto negoziale privato.

SI RILEVA INFATTI:

a) Che l’attività autorizzata non ha natura consulenziale, assimilabile al contratto d’opera intellettuale ex art.2222 c.c., bensi di lavoro subordinato con l’ incardinamento nell’organico dell’ente. Le modalità di svolgimento dell’attività nei confronti degli organi dell’Ente e dell’apparato burocratico comportano assunzione di responsabilità degli atti e dei procedimenti posti in essere, assistenza agli organi e predisposizione di atti, rogatoria dei contratti, sovrintendenza dei dirigenti. Soprattutto tale ultima funzione viene espletata da un Funzionario non Dirigente nei confronti di dirigenti dell’Ente!

Si riporta il dispositivo dello statuto:

" SEGRETARIO GENERALE DELLA COMUNITA’

Il segretario generale organizza gli uffici ed i servizi della Comunità,sovrintende al personale,tiene i registri di contabilità della Comunità Montana,assiste il Presidente,assiste alla seduta del Consiglio,della giunta e delle Commissioni e redige i verbali sottoscrivendoli con il Presidente.

b) L’impegno richiesto al segretario dell’Ente è direttamente proporzionata all’attività esercitata e non può esaurirsi nello studio del " caso" e nella stesura del parere, come di ogni tipico contratto d’opera intellettuale, ma si estende per tutto il tempo occorrente al raggiungimento dell’obiettivo, all’esplicazione del procedimento, all’attuazione del servizio fornito dall’ente con tempi non preventivabili e/o definibili.

( vedi in materia la migliore giurisprudenza della Cassazione in codice civile commentato art.2222)

c) Del costante impegno profuso sono reperibili presso Le singole Comunità Montane atti e provvedimenti DI GESTIONE ,emanati dal PRIMO DIRIGENTE, cioè il SEGRETARIO.

L’ALTRO ASPETTO rilevabile nel caso specifico è la forma del contratto- convenzione.

Come è noto il Contratto d’opera intellettuale è di diritto privato ed intercorre tra due parti di cui una può essere una P.A. che agisce in regime privatistico per la regolazione di un rapporto patrimoniale. La Convenzione è uno strumento pattizio avente un oggetto pubblico ,ammesso specificamente da una legge, in via di eccezione, IN QUANTO L’ESERCIZIO DI PUBBLICI POTERI NON E’ NEGOZIABILE.

ORBENE, il potere di nomina del segretario generale per molti statuti appartiene al Consiglio Comunale, che ne stabilisce il trattamento economico.E’ quindi sottratto all’autonomia negoziale degli organi esecutivi dell’Ente e soprattutto l’attività del segretario non è negoziabile con contratti di diritto privato.

d) Se non è negoziabile l’attività privata come può essere individuato il professionista da incaricare? ed il trattamento economico come può essere regolato se mancano tariffe professionali se non si rapporta esattamente alle ore impiegate? Come invece può essere possibile corrispondere un trattamento economico da dirigente ad un funzionario a scavalco?( del tipo di scavalco tra comuni con correlativa indennità Kilometrica?).

OCCORRE NECESSARIAMENTE una normativa di riferimento perchè non è ipotizzabile UN LIBERO ARBITRIO!

Anzi è vietata ad una P.A.conferire incarichi esterni di natura professionale DIRETTAMENTE ad un pubblico dipendente senza una precisa convenzione fra Enti e senza fare esattamente riferimento alla norma che determina il trattamento economico e la sua soggezione al sistema contributivo.

DIVERSO trattamento giuridico ed economico dovrebbe essere riservato ai pubblici dipendenti che, previa autorizzazione della propria P.A. che conviene con la P.A. richiedente l’utilizzo per consulenze, nel rispetto delle prescrizioni indicate nelle circolari del Dipartimento della Funzione pubblica nr.3 del 19 febbario 1997 e nr.6 del 18.7.97 che sanciscono l’ esclusività dell’attività lavorativa del pubblico dipendente a tempo pieno e la prestazione delle attività extraistituzionali di natura consulenziale CHE NON OLTREPASSANO I LIMITI DELLA SALTUARIETA’ ED OCCASIONALITA’;

Tali principi derivano, come è notoriamente a tutti , dalla legge ( art.1,comma 56 e 56 bis della legge 662/96 che consente l’iscrizione ad Albi professionali; art. 17,comma 18 della legge 127/97 e circolare del ministero dell’Interno 15.7.1997,nr.1; Decreto legislativo 3 febbraio 1993,nr.29,art.58,come modificato dal successivo decreto legislativo 80/98) e dalle Circolari esplicative della Funzione Pubblica nr.3/97 e 6/97. Trovano applicazione anche nei confronti dei segretari comunali per l’espresso richiamo fatto dal 1 comma dell’art.16 del D.P.R.465/97.

Per quanto sopra evidenziato e paragrafato, si è diffidata l’A.A. ad annullare il parere del 2.6.99,prot.1172 ; a revocare i propri atti di affidamento di incarichi di reggenze e supplenze e di provvedere all’affidamento degli incarichi ai segretari in disponibilità utilizzandoli nelle forme rispettose del proprio trattamento giuridico ed economico.

La notizia di tutto questo è stata data anche alla Funzione Pubblica-servizio ispettivo, alla Corte dei Conti ed alla Procura della repubblica.

IL 26 NOVEMBRE 1999, l’agenzia autonoma dei segretari comunali NAZIONALE, con proprie argomentazioni ha detto:

……………….Con atto dirigenziale e non del Consiglio di Amministrazione, come era stato chiesto per competenza specifica, del Direttore Morando, alla pag. 2 è indicato, con valore di rettifica a quanto precedentemente sostenuto in ordine all’applicazione dei segretari comunali nelle segreterie delle Comunità Montane che :

- L’art.58 del D.Leg.vo 29/93 non può assolutamente rappresentare lo strumento con cui eludere il divieto previsto dall’art.16 ,comma 3, del D.P.R. 465/1997 che vieta ai segretari di accettare la nomina di direttore generale in un ente locale diverso da quello di appartenenza ovvero di stipulare un contratto a tempo determinato, ai sensi dell’art.6, del comma 4, della legge 127/1997;

-GLI INCARICHI DI REGGENZA O DI SUPPLENZA " SCAVALCO" rappresentano,infatti,una eccezione motivata dalla necessità di non poter garantire in altro modo il corretto funzionamento delle sedi di segreteria; ed in quanto " NECESSITATI ED URGENTI" DEVONO ESSERE LIMITATI NEL TEMPO."

- Di conseguenza tutti i segretari che utilizzino lo strumento previsto dall’art.58 del D.Lgs 29/93 per stipulare contratti a tempo determinato eludendo il divieto previsto dall’art.16 del D.P.R. 465/1997 incorreranno nelle relative sanzioni.

Nel ribadire che nel citato parere del Direttore Generale, si ripete recepito anche da altri organi ispettivi e di controllo interessati, è detto, quale presupposto , che " …….deriva L’OVVIA conseguenza che ogni incarico per poter essere conferito ad un segretario comunale necessiti della prodromica autorizzazione di questa Agenzia Autonoma".

ATTUALE SITUAZIONE:

Presso la Comunità Montana Molise centrale LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE VENGONO SVOLTE DA UN CONSULENTE;

Presso la Comunità Montana del Matese LE FUNZIONI DI SEGRETARIO GENERALE VENGONO SVOLTE DALLO STESSO SEGRETARIO DI PRIMA,

Quindi nell’ 2000 la segreteria generale DELLA COMUNITA’ MONTANA MOLISE CENTRALE DI CAMPOBASSO viene retta dallo stesso segretario comunale capo, ma non quale SEGRETARIO A SCAVALCO, bensì quale CONSULENTE COLLABORATORE DEGLI ORGANI che oltre a CONSIGLIARE fa anche ( visto che partecipa alla Giunta ed al consiglio per ……………..la sua funzione di ausiliario) le funzioni del segretario dirigente .

Come dire SE NON SONO POTUTO ENTRARE DALLA PORTA A FARE IL SEGRETARIO ENTRO DALLA FINESTRA!

LA SEGRETERIA GENERALE della COMUNITA’ MONTANA DI BOIANO viene retta dalla stesso segretario CON UN RAPPORTO PURE DI DIRITTO PRIVATO che comporta l’assunzione delle responsabilità gestionali, essendo queste IN RE IPSA!

L’UNICA SEGRETERIA CHE HA RECEPITO IL PRINCIPIO E REGOLARIZZATA LA SUA SITUAZIONE è stata quella di Riccia,presso cui la scrivente ha un incarico a tempo determinato fino al 31.5.2000.

PROVVEDIMENTI chiesti CON SUCCESSIVA NOTA ALL’AGENZIA AUTONOMA

Nel ribadire che nel citato parere del Direttore Generale, si ripete, recepito anche da altri organi ispettivi e di controllo interessati, è detto, quale presupposto , che " …….deriva L’OVVIA conseguenza che ogni incarico per poter essere conferito ad un segretario comunale necessiti della prodromica autorizzazione di questa Agenzia Autonoma".

La ripetizione è fatta in quanto l’archiviazione da parte della Procura della repubblica e del servizio ispettivo della Funzione Pubblica si basa al PRESUPPOSTO CHE L’UTLIZZAZIONE SIA LIMITATA NEL TEMPO E PER ATTI DETERMINATI.

PER QUANTO SOPRA ESPOSTO

Nella successiva nota è detto CHE :

"…..DERIVA che l’applicazione dei segretari capo presso le Comunità Montane di Campobasso e Boiano è ILLEGITTIMA, IN APERTO DISPREGIO DELLA NORMATIVA indicata nell’art.16,comma 3,del D.P.R.465/97 e della DIRETTIVA DEL DIRETTORE DELL’AGENZIA MORANDO del 26 NOVEMBRE 1999.

Si invia Agli organi in indirizzo CHIEDENDO:

  1. Al Consiglio di Amministrazione di provvedere alla cancellazione dall’Albo dei segretari comunali che hanno violato la legge;
  2. Al Consiglio di Amministrazione di adottare i provvedimenti di revoca delle proprie deliberazioni autorizzatorie e/oconcessorie che ancora oggi conservando valore legittimano un operato risultato in contrasto con la normativa indicata dallo stesso soggetto che ha disposto in merito: Avv.Morando, oltre che la continuazione dell’applicazione presso le Comunità Montane sopra citate;
  3. Agli organi in indirizzo : Funzione Pubblica, procura della Repubblica e Corte dei Conti perché nella denunciata situazione evidenzino le situazioni antigiuridiche lesive anche del decoro della P.A. e del suo interesse ad una azione conforme alla legge.

Ad oggi le sedi dell’agenzia non hanno adottato alcun provvedimento e le Comunità Montane hanno stravolto la norma di accesso, annullato di fatto la FUNZIONE DEL SEGRETARIO, ricorrendo ad estrapolazioni di attività per l’affido con contratti a tempo determinato, comunque in violazione dell’art.58 del D.leg.vo 29/93.

E’ INTERESSANTE SAPERE DAL CONGRESSO NAZIONALE DELL’UNCEM SE LA FUNZIONE DI SEGRETARIO DELLE COMUNITA’ MONTANE E’ CESSABILE,MODIFICABILE,AFFIDABILE CON ATTO POLITICO.

SE LE FORME DI ASSUNZIONI SONO ELASTICHE E POSSANO ATTRIBUIRE A SOGGETTI CHE OGGI NON POTREBBERO MAI AVERE DAI COMUNI LA QUALIFICA DI DIRIGENTE, LA FUNZIONE DIRIGENZIALE OLTRE CHE EMOLUMENTI DA DIRIGENTE!!!!!!!, che vanno a sommarsi a quelle già percepite da segretario capo a tempo pieno presso i Comuni.

Istruzioni per l'uso

Arretrati - Recapiti telefonici e fax: Scrivimi o telefonami: provvederò ad inviare gli arretrati. Verifica gli indirizzi e-mail: l'informatica non consente flessibilità! Se non ho il tuo telefono, meglio il fax, quando c'è un problema di posta elettronica non posso prendere contatto; perciò suggerisco di mandarmi telefono e fax, che naturalmente restano riservati.

Link utili: La sezione dei link sul sito è molto ricca: chiedo altre segnalazioni per arricchirla.

Assistenza legale: Il Bollettino dispone di un elenco di avvocati particolarmente specializzati nei problemi di Categoria. Chi è interessato, può chiederlo. I Colleghi sono pregati di continuare a segnalare, per completare la copertura del territorio nazionale.

Il nostro sito internet: Suggerisco di visitare il nostro sito internet all'indirizzo riportato nella testata; disponendo ormai anche di uno scanner, posso scansionare articoli e documenti che metto nelle Sezioni: Rassegna stampa, Approfondimenti, Varie etc che, insieme alle altre, costituiscono l'articolazione del sit: modulistica, giurisprudenza, indirizzi utili e tutto il materiale possono essere liberamente copiati ed utilizzati. Chiedo materiali, suggerimenti, critiche etc.

Hosted by www.Geocities.ws

1