BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 161

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

" Quattro chiacchiere tra Colleghi"

Miscellanea

Arretrati - Recapiti telefonici e fax: Se c'è un salto nella numerazione del Bollettino che ti arriva, scrivimi o telefonami: provvederò ad inviare gli arretrati. Prego verificare accuratamente gli indirizzi e-mail: l'informatica non consente alcuna flessibilità!

Se non dispongo del vostro telefono, meglio il fax, quando c'è un problema di posta elettronica non posso prendere contatto. Ecco perchè suggerisco di mandarmi telefono e fax, che naturalmente restano riservati.

Sondaggi e Libro degli ospiti: Il sondaggio, nel sito del Bollettino, sul tema della distinzione dei ruoli tra politica e gestione riceve pochi voti: Invito a votare i sondaggi ed a lasciare messaggi anche sul Libro degli Ospiti: è un modo per far conoscere le nostre idee con poche parole ed in pochi secondi. Se visite e commenti continueranno ad essere pochi credo sarà preferibile eliminare sondaggi e libro degli ospiti.

Link utili: La sezione dei link sul sito si è arricchita moltissimo. Vi altre segnalazioni per arricchire la sezione.

Assistenza legale: Il Bollettino dispone di un elenco - che continua ad allungarsi e di ciò ringrazio i Colleghi che mandano le segnalazioni - di avvocati particolarmente specializzati nei problemi di Categoria. Chi è interessato, può chiederlo. I Colleghi sono pregati di continuare a mandare segnalazioni per completare la copertura del territorio nazionale.

Modulistica ed altri materiali: la modulistica, la giurisprudenza ed altro materiale vario a disposizione sul sito del bollettino si sono arricchiti notevolmente e possono essere liberamente copiati ed utilizzati. Invito i Colleghi ad intensificare l'invio di materiali da mettere in comune nell'interesse di tutti. Nel sito ci sono ancora alcuni problemi di navigazione interna: è sufficiente andare alle sezioni dalla home page senza fare navigazione da sezione a sezione.

Grazie degli Auguri:

ho scelto una delle tante lettere di ringraziamento ed auguri che sono arrivate. Grazie a tutti, da parte di tutti

CS

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Caro Carlo,
sono ormai diversi mesi che seguo il tuo sforzo e quello di altri colleghi che partecipano alle discussioni per migliorare sia la visibilità di una categoria che tutti vorrebbero in disparte, sia per qualificare on line quanti sono interessati alla trasparenza, al dialogo e alla partecipazione.
Devo sinceramente esprimere un senso di soddisfazione nel vedere quotidianamente crescere la comunità dei segretari comunali che si affacciano a questa ed ad altre finestre INTERNET senza ostentare appartenenze politiche e sindacali, che spesso sono deleterie per l'intera categoria e solo appannaggio di pochi.
Questo messaggio di augurio e di invito a rinserrare le fila è anche dettato dalla necessità di non vedere (molto sommessamente) scomparire una categoria che è stata ed è parte di un processo storico nazionale in continua e sempre più veloce trasformazione.
( non è retorica ma oggettiva constatazione di chi è impegnato in questa attività da circa 30 anni)
Nel ringraziarti per l'ospitalità e abbracciarti fraternamente, un sincero augurio per il 2000 e un AD MAIORA a caratteri cubitali.
P.C.

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Allarme in Val d'Aosta

Chiedo alla cortesia dei Colleghi impegnati nelle OOSS di voler dare - se possibile - un cenno di risposta alla lettera, molto allarmata ed allarmante, che riproduco di seguito.

CS

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Egr. Dott. Saffioti,
sono un collega della Valle d'Aosta che già da alcuni mesi riceve il bollettino, ritenendolo estremamente interessante ed utile. Vorrei farla, se possibile, partecipe di una problematica che si sta verificando nella nostra Regione, la quale, come forse saprà, avvalendosi delle possibilità concesse a suo tempo dalla legge Bassanini Bis, ha legiferato in materia di segretari comunali "inserendoci" nell'albo dei dirigenti regionali. Dopo un iniziale entusiasmo legato a interessanti prospettive sia a livello economico, che di carriera, si sta facendo aventi un po' di pessimismo dovuto, soprattutto, alla volontà dei Sindaci i quali sono alla ricerca di tutte le soluzioni possibili ed immaginabili per risparmiare sui miglioramenti economici che ci spetterebbero di diritto; in particolare, si sta facendo avanti la soluzione, per la verità non ancora esplicitata ufficialmente, di eliminare la corresponsione dei diritti di segreteria spettanti ai segretari comunali sui contratti da essi rogati in base alle leggi 404/62 e 312/80 (art. 41) avvalendosi del principio dell'onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti; il primo passo verso tale eliminazione, a parere del sottoscritto, è l'approvazione di un articolo all'interno di una legge regionale che tratta dei dirigenti regionali che testualmente recita:
"L'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di leggi, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia a far data dall'entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previste dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione collettiva"
Ora, poiché la norma suddetta è prevista anche all'interno del decreto legislativo 29/93 e successive integrazioni, gradirei sapere per quale motivo i diritti di segreteria, a livello nazionale, possono continuare ad essere corrisposti. Ho notato, peraltro, che nella bozza di piattaforma contrattuale a livello nazionale predisposta dalle Organizzazioni Sindacali è previsto un articolo che tratta espressamente dei diritti di rogito.
Ringrazio anticipatamente per l'eventuale interessamento e porgo distinti saluti.
G.G.

" Specchio dei tempi "

Il TAR Lazio sulla nomina di Segretari Capo in segreterie di classe generale

Il Collega A.M. riferisce in merito alla nota sentenza del TAR Lazio - Latina.

Stimato Carlo, innanzitutto voglio augurare a te ed a tutta la categoria Buon Anno nuovo e buon millennio. Confermo le notizie che già ti avevo inviato. Ossia dopo ben due sospensive negate (una dal Tar e l'altra dal Cds) dopo un anno e mezzo di supplenze, il Tar Lazio Sezione staccata di Latina con sentenza n.1016 del dicembre 1999 ha accolto il mio ricorso sulla mancata conferma nel comune ove prestavo servizio. Come motivo assorbente di tutti quelli che avevo eccepito in sede di ricorso, di controricorso al cds per la mancata sospensiva, e nelle memorie conclusive, il Tar ha ritenuto di accogliere quello legato al fatto che al mio posto avessero nominato un segretario capo, a cui l'Agenzia nazionale aveva addirittura fatto il decreto di segretario generale facendogli elargire la relativa retribuzione con tutti gli arretrati e dichiarando che la delibera del c.d.a. dell'Agenzia Nazionale n.94/99 a nulla valeva nel caso in specie, ossia che non era sede vacante. La controparte infatti aveva depositato la delibera del c.d.a. dell'Agenzia. Chiunque voglia copia mi deve fornire un indirizzo a cui spedire detta sentenza. Spero non un indirizzo email perchè ho dei problemi con il computer. Naturalmente se ne può far uso in situazioni similiari avendo l'accortenza di togliere i riferimenti personali. Grazie. A.M.

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Il Collega Carmelo Ioculano, Coordinatore Nazionale del CO.N.AU.SE.R - il noto comitato che si prefigge di tutelare i Segretari Comunali e Provinciali "a rischio" - ha inviato un breve ma succoso commento alla recentissima sentenza del TAR Lazio, della quale il Bollettino ha già dato notizia nei numeri passati. Se e quando si disporrà del testo della sentenza - già richiesto e che quindi dovrebbe essere in arrivo - si provvederà, naturalmente, alla sua pubblicazione integrale.

CS

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Con sentenza RG n° 7106 del 2 dicembre 1999, depositata il 7 dicembre 1999, il TAR Lazio - Sezione staccata di Latina - ha dato ragione nel merito ad un Segretario Generale, ricorrente, già titolare della segreteria generale del Comune di A. (FR), al quale in precedenza non era stata concessa la sospensiva richiesta per la nomina sindacale impugnata.

Significativa la motivazione della sentenza - che è la prima in Italia sulla vicenda dei Segretari Generali sostituiti con Segretari Capi, in quanto finora si erano avute solo ordinanze altalenanti dei TAR e del Consiglio di Stato.

La motivazione è infatti basata tutta sulla assoluta impossibilità giuridica che il Sindaco di un Comune sede di segreteria generale possa nominare - quale Segretario Generale del suo Comune - un Segretario Capo non in possesso del titolo di Segretario Generale.

Tanto, in quanto il titolo di Segretario Generale deve risultare acquisito solo ope legis e non pur anche per nomina sindacale, in quanto nessuna legge prevede una simile fattispecie.

Infatti, si può essere in possesso del titolo di Segretario Generale per aver superato il concorso previsto dalla normativa previgente oppure dopo aver superato apposito corso professionale, come previsto dalla vigente legge 127 del 1997.

Tale motivazione è stata ritenuta dal TAR in questione "prevalente ed assorbente" rispetto a tutte le altre motivazioni emergenti dagli atti di causa e dal giudizio.

Alla luce di questa sentenza, l'Agenzia Autonoma Nazionale dovrebbe annullare la sua delibera n° 94/1999 - che aveva già sospeso in precedenza, a seguito di una simile ordinanza del TAR Trieste - ma poi riapplicata a seguito della riforma di quell'ordinanza da parte del Consiglio di Stato.

Infatti tale delibera è in contrasto con il giudicato definitivo del TAR Lazio, Sez. Latina, in quanto con la stessa si dispone - a mò di norma di legge, diversa e contraria dalla legge 127/99 - che i Segretari Capo con oltre nove anni e mezzo di servizio (iscritti nella III° fascia) possono accedere alle sedi di segreteria generale, pur in carenza del titolo di Segretario Generale.

L'Agenzia dovrebbe conseguentemente annullare anche la successiva delibera n° 212/1999 con la quale - riesumando un principio della normativa precedente, l'art. 6 della legge 694/92 e l'art. 5 della legge 749/72, abrogata dall'art. 35 del dPR 465/97 - si è disposto che "ai fini del computo dell'anzianità di servizio in sede di passaggio alla fascia superiore, di cui all'art. 12, comma 1, del dPR 465/97, vengono presi in considerazione i periodi di reggenza e di supplenza effettuati presso sedi di segreteria di classe superiore, per un periodo di almeno sei mesi continuativi".

Se non verrà annullata anche questa seconda delibera, infatti, potrebbe ipotizzarsi che se un Segretario Capo nominato Segretario Generale rimane nella sede superiore per un minimo di sei mesi, pur dovendosene andare dalla porta, in osservanza di una sentenza come quella del TAR Lazio/Latina, potrebbe poi rientrare dalla finestra che questa delibera tiene aperta.

Carmelo Ioculano

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Promozioni sul campo ed altre "qualificazioni"

Tratto dal sito www.giust.it rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Giovanni Virga

Tutti promossi i dipendenti Inpdap

Qualifica e aumento di stipendio per 6.303 lavoratori, più di quelli in servizio

Il presidente dell’Istituto pensionistico per gli addetti al settore pubblico: è solo un’applicazione rigorosa del contratto

(Il Corriere della Sera, 9 gennaio 2000, pag. 13)

ROMA — Tutti promossi. Il 2000 ha portato una gran bella notizia ai dipendenti dell’Inpdap che, come si dice, dall’oggi al domani si sono trovati tutti con un grado in più sulla spalla ed una busta paga più ricca in media di circa 350 mila lire lorde annue. La decisione sull’ondata di promozioni nell’istituto di previdenza dei dipendenti pubblici è stata presa quasi all’unanimità (un solo astenuto), dal consiglio di amministrazione, il 29 dicembre scorso, appena in tempo per dare un altro buon motivo al brindisi di fine anno dei 6.288 dipendenti dell’ente.

Ma non si tratta di un bizzarro atto di prodigalità della pubblica amministrazione verso i propri lavoratori, bensì dell’applicazione di una norma contrattuale che ridisegna, diminuendole, le qualifiche professionali. Un riassetto che, stando alle dichiarazioni fatte subito dall’Inpdap, avrebbe già interessato i dipendenti dell’Inps e dell’Inail che avrebbero celebrato il gran ballo delle promozioni un mese fa, in sordina, senza clamore. Insomma tutto il mondo del parastato sarebbe stato interessato nell’ultimo scorcio del vecchio secolo da una mega spinta in avanti di posizioni e incarichi.

Una stranezza nella decisione dell’Inpdap sta nel numero delle promozioni, 6.303, superiori al numero degli stessi dipendenti che sono ufficialmente 6.288. "L’organico complessivo in realtà tra distacchi e arrivi programmati supera le 8 mila unità", spiega il presidente dell’ente, Rocco Familiari che non esclude anche qualche doppio o triplo passaggio di grado per quache lavoratore. Di certo si sa comunque che il ricalcolo del fabbisogno di organici, fatto in contemporanea con il ridisegno delle qualifiche professionali, indica in 7.457 le risorse necessarie all’Inpdap su base nazionale per funzionare al meglio.

Nell'Inpdap, spiega ancora Familiari, "sono compresi gruppi di dipendenti che vengono da altri enti e le cui posizioni, pur essendo in carico all’istituto, non sono state ancora definite formalmente". I passaggi di qualifica "sono frutto dell'applicazione rigorosa del contratto del comparto", insiste Familiari. Secondo il quale si tratta di "una sistemazione di posizioni in buona parte già acquisite dal personale. Non si tratta di promozioni di massa come potrebbe apparire".

Fatto sta che l’aumento di qualifica riguarderà tutti o quasi i dipendenti dell’istituto: il contratto di comparto impone che vengano avviati bandi di selezione per i passaggi di qualifica. Passaggi che, come recita il contratto nazionale, saranno preceduti da percorsi di qualificazione e aggiornamento professionale e chiusi da un esame diretto ad accertare "l’effettivo accrescimento delle conoscenze e delle competenze". Al termine delle procedure viene definita una graduatoria che terrà conto dell’esperienza professionale e anche del possesso di titoli di studio o professionali. Bandi e esami sono riservati al personale interno. Gli enti possono anche indire concorsi pubblici o attivare le richieste per il collocamento ma solo se le procedure interne siano rimaste senza vincitori o se all’interno mancano candidati.

Le trattative per l’applicazione della norma contrattuale erano iniziate solo il 19 novembre e si sono svolte in gran fretta per evitare il pericolo della scadenza. E sarebbe stata proprio la grande fretta, e forse il conseguente scarso approfondimento, a suggerire il voto di astensione a uno dei componenti del consiglio di amministrazione, Roberto Pizzuti.

L’ondata di promozioni, si difende l’ente, non costerà comunque troppo: i calcoli sono ancora molto indicativi, ma non dovrebbero superare, per lo meno per il primo anno, i 2 miliardi di maggiori spese per il personale, su un totale di oltre 600 miliardi, tra stipendi e oneri contributivi.

S.Ta.

Cassese: ora tocca all’università, avremo solo generali

ROMA — "Siamo tutti generali": Sabino Cassese, ex ministro della Funzione Pubblica, commenta così l’ondata di promozioni varata dall’Inpdap e dal parastato. È critico ma non sorpreso: "C’era da aspettarselo, si tratta dell’effetto di una norma del contratto collettivo strappata dai sindacati all’Aran".

Di che norma si tratta?

"Il sistema basato sulle 9 qualifiche professionali voluto negli anni ’70 dai sindacati per evitare le vecchie piramidi delle carriere è stato sostituito con la riclassificazione del personale in tre livelli. E poiché, comprensibilmente, nessuno è stato retrocesso, sono stati tutti promossi al livello superiore. Succederà in tutto il pubblico impiego".

Insomma, la riscossa dei ministeriali?

"Non la definirei proprio così. Comunque anche nel mio ambiente, all’università, sta per passare una legge che consentirà a tutti i tecnici laureati di diventare ricercatori e a tutti i ricercatori, anche quelli che non vogliono insegnare, di diventare professori. È un sistema che scassa tutto".

Non le pare di esagerare?

"Avremo ovunque eserciti di generali. Ma per vincere le guerre occorrono anche i fanti e i sergenti. Per far uscire i giornali occorrono i redattori e non solo i direttori. Per far progredire l’università occorrono i ricercatori e non solo i docenti. Per far funzionare un ente di 6 mila persone occorre che ci sia chi fa bene il lavoro non solo chi lo coordina. L’importante è di assicurare a ognuno la progressione di carriera economica non quella funzionale, altrimenti si scassa tutto. E poi nel caso del pubblico impiego ci sono altre implicazioni".

Quali?

"All’interno dei tre livelli, o 3 e mezzo in qualche caso, sono previsti una sorta di ascensori automatici che consentono di passare automaticamente dal livello più basso a quello superiore. E i posti al livello più alto possono essere occupati, indipendentemente dai titoli di studio in possesso, da risorse esterne solo se non ci sono quelle interne. Ciò vuol dire che le nuove assunzioni, magari di neolaureati, possono avvenire solo ai livelli più bassi. Non è una grande prospettiva, né un grande incentivo, per i giovani che che si preparano per entrare nella pubblica amministrazione".

Non ci saranno, dice l’Inpdap, maggiori spese perché si tratterebbe sostanzialmente di una sanatoria...

"Non è una sanatoria ma l’attuazione di una norma contrattuale. Quanto alle spese, aumenteranno dopo".

Stefania Tamburello

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Nomina di reggenti ed altro

Ricordando che l'ordinanza in questione è stata pubblicata nel Bollettino n° 159, si dà spazio ad un altro "prelievo" dal citato sito www.giust.it, rivista diretta dal Prof. Virga

CS

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LUIGI MECONI

UN CASO DI "ORDINARIO" DISORDINE: S. BENEDETTO DEL TRONTO HA O NO UN SEGRETARIO COMUNALE, SUO NOTAIO ?

(Notazioni a margine dell'ordinanza del TAR Lazio Sez. I ter, 16 dicembre n. 3941)

Il Comune di S. Benedetto del Tronto (AP) è privo del Segretario Generale fin dal primo agosto 1997. Dalla pensione del precedente titolare dr. Luciano Tozzi.

Da questa data la reggenza è stata presa dal Vice Segretario dr. Roberto Conti. Dalla stessa data il Sindaco avrebbe dovuto avviare la procedura per la nomina, entro 120 giorni (entro il dicembre 1997), del nuovo titolare. Termine quest’ultimo che era materialmente impossibile rispettare perché si era nel pieno del passaggio delle competenze dal Ministero Interni alla nuova Agenzia Autonoma dei Segretari Comunali che si insedierà solamente nei primi mesi del 1998. Ma anche ad avvenuto insediamento del Consiglio della Agenzia il Sindaco di S. Benedetto non avvierà la procedura per la nomina del nuovo Segretario.

Sul punto della "perentorietà" del termine di 120 giorni per la copertura di un posto vacante, come deliberato dal Consiglio nazionale della Agenzia (si riprende anche la perplessità sollevata da Luigi Olivieri sul sito del prof. Virga), si suppone nasca dal comma 3 dell’articolo 15 del D.P.R. 465/97 in analogia con quanto stabilito al comma 70 dell’art. 17 della legge 127/97. Sempre sulla "perentorietà" di questo termine si veda quando dichiarato dal Senatore Andreolli, relatore di maggioranza, in atti parlamentari 552° seduta nel 23 febbraio 1999 pag. 22.

In questo D.P.R., il 465/97, entrato in vigore il 6 maggio 1998, viene detto, tornando al caso di S. Benedetto, che i Vice Segretari con 4 anni di servizio potevano diventare Segretari Comunali ed entrare nel loro Albo nella fascia iniziale e poi, se con almeno 6 mesi, continuativi, di reggenza o di supplenza dal maggio 1994 al maggio 1997, venivano messi nella fascia, anche più alta, corrispondente al Comune dove facevano i Vice Segretari.

In altre parole, potevano aspirare ad essere nominati, previa solita pubblicazione della vacanza della sede, Segretari dello stesso Comune.

Senonché il Vice Segretario di S. Benedetto non aveva questi 6 mesi continuativi come sopra. Ragion per cui non si capiscono le ragioni che hanno indotto il Sindaco del Comune a non avviare la procedura per la nomina del Segretario titolare. Né le ragioni per le quali il Vice reggente, con funzioni di "collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa", non solo non abbia formalmente rinunciato alla reggenza, ma abbia addirittura impugnato davanti al Pretore del Lavoro il provvedimento con il quale l’Agenzia nazionale dei Segretari ha nominato un reggente con titoli idonei e invitato il Sindaco ad avviare la procedura per la scelta del nuovo titolare (pena il ricorso al comma 45 dell’art. 17 della legge 127/97 o al commissario "ad acta" nominato dal difensore civico regionale).

Il Pretore, non si sa fino a che punto informato di questi precedenti, ha, in via d’urgenza, ordinato al Sindaco il reintegro del Vice Segretario nelle funzioni di Segretario Generale reggente e il Sindaco ha "diffidato" il reggente mandato dalla Agenzia nazionale a lasciare l’ufficio al Vice; che ha ripreso la reggenza. Non solo, ma anche il Tar Lazio ha accolto, in attesa del giudizio di merito, la richiesta del Sindaco di S. Benedetto di sospendere il provvedimento con il quale la Agenzia nazionale aveva nominato un reggente, Segretario Generale dr. Geremia Di Vincenzo.

Morale, il Comune di S. Benedetto del Tronto continua a essere retto da un reggente che, alla luce di quanto detto sopra, non avrebbe nessun titolo per farlo.

E tutto sembra chiudersi in attesa di lumi. Se non fosse che, cosa di non poco conto, essendo il Segretario Comunale il notaio del Comune, non possono non sorgere forti dubbi se in quel Comune gli atti: delibere, contratti ecc., controfirmati da un "notaio" forse privo dei prescritti requisiti soggettivi siano validi. E se nulli, come si ipotizza, che ne è degli stessi e della vita dello stesso Comune. Che dire poi dei non pochi diritti di segreteria che spettano al Segretario rogante?

Pensiamo di poter concludere che sarebbe fuorviante leggere quanto sopra in relazione all’operato o non operato del Sindaco e del Vice di quel Comune, quanto piuttosto come uno degli aberranti effetti di un legge ambigua che ha portato i Sindaci a "scegliere" il Segretario Comunale "intuitu personae", letteralmente, "a vista". Si stenta in altri termini a credere che discendenti, come da tutti oggi ci si vanta, dell’illuminismo, si accetti una pratica che non ha uguali, se non ai primordi dell’umanità.

Perfino negli "statuta" del 1524 della città di Offida (AP) si legge che il Cancelliere (il Segretario) è eletto dal "Concilio generale" "ad bussulas, et palluctas", col bossolo e le palline.

Altidona 7 gennaio 2000

Luigi Meconi (a disp.ne Agenzia Segretari Com.li – Ancona)

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" Contributi professionali "

Il TAR Molise sulla revoca per motivi politici

Si riporta una interessante sentenza, reperita nel sito del Prof. Virga che, ancora una volta si ringrazia sia per la direzione del sito stesso, vera miniera di notizie aggiornate e commentate, sia per la pazienza che dimostra sopportando i frequenti prelievi per il nostro Bollettino.

CS

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Dal sito www.giust.it Rivista di diritto pubblico diretta dal Prof. Giovanni Virga

TAR MOLISE - Sentenza 25 novembre 1999 n. 518 - Pres. Amoroso, Est. Tramaglini - Pietrangelo (Avv. Colalillo) c. Provincia di Isernia (Avv. Mazzocco) e Pellegrino (Avv. Moscato).

E’ illegittimo un provvedimento con il quale il Presidente della Provincia ha revocato la nomina di un soggetto in un organo collegiale (nella specie, in seno al Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale), motivando tale revoca con la considerazione che ha ritenuto cessato il rapporto fiduciario sulla base di scelte di schieramento, vale a dire sulla circostanza che, dopo la nomina, il soggetto precedentemente nominato ha in vario modo aderito a forze politiche che non compongono la maggioranza in seno all’amministrazione provinciale.

Il provvedimento di revoca di un atto che conferisce ad un soggetto un determinato beneficio, o comunque un'utilità o un'aspettativa giuridicamente rilevante, incide solo nella sfera giuridica di costui e non produce effetti che possano essere considerati accrescitivi di quella di altri soggetti, i quali, pertanto non sono portatori di interessi emergenti dallo stesso atto di revoca e, quindi, non assumono la veste di controinteressati nel relativo giudizio (1).

(1) TAR Molise, 14 maggio 1985 n. 86; TAR Latina, 13 maggio 1989 n. 328; TAR Bologna sez. II, 20 marzo 1992 n. 116; alla stregua del principio nella specie è stato ritenuto inammissibile il ricorso incidentale proposto nel giudizio de quo da un soggetto che - a seguito della revoca disposta dal Presidente della Provincia - era subentrato nella carica consiliare, dato che il soggetto in questione non aveva titolo ad assumere la veste di controinteressato e la sua permanenza in giudizio poteva essere consentita solo in qualità di interveniente (cfr. TAR Puglia-Bari, sez. I, 29 giugno 1996 n. 482).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sui ricorsi n°527 e 596/98 proposti da

Michelangelo Pietrangelo rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Colalillo, presso lo studio dello stesso elettivamente domiciliato in Campobasso, Corso Umberto n° 43,

CONTRO

Provincia di Isernia, rappresentata e difesa dall'avv. Ennio Mazzocco

E NEI CONFRONTI DI

Domenico Pellegrino, rappresentato e difeso dall’avv. Carlo Moscato, elettivamente domiciliato in Campobasso, Via Ugo Petrella 14 presso l’avv. Stefano Sabatini

per l'annullamento

del decreto 14 agosto 1998 n° 19071 con cui il Presidente della Provincia di Isernia ha revocato il ricorrente quale rappresentante dell’ente in seno al Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro ed ha nominato sé stesso in sostituzione, con tutti gli atti comunque connessi (ric. 527/98);

del decreto 15 settembre 1998 n° 20610 con cui il Presidente della Provincia di Isernia ha revocato il proprio decreto 9 ottobre 1997 prot. 20348 di nomina del ricorrente quale rappresentante dell’ente in seno al Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro ed ha nominato sé stesso in sostituzione, con tutti gli atti comunque connessi e del regolamento approvato con delibera consiliare del 14 maggio 1996 (ric. 596/98).

Visti i ricorsi con i relativi allegati, nonché l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente e del sig. Pellegrino e le memorie depositate dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Uditi, alla pubblica udienza del 2 giugno 1999, relatore dott. Alberto Tramaglini, gli avv. Colalillo, Mazzocco e Moscato;

Ritenuto quanto segue:

Fatto

Con provvedimento del 9 ottobre 1997 il Presidente della Provincia di Isernia nominava il sig. Pietrangelo rappresentante dell’ente in seno al Consiglio generale del Consorzio per il Nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro. Convalidata la nomina dagli organi del Consorzio, il sig. Pietrangelo veniva nominato componente del Comitato direttivo, organo gestorio del Consorzio.

Con decreto del 14 agosto 1998 il Presidente della Provincia procedeva alla revoca di tale provvedimento e nominava contestualmente sé stesso quale membro del predetto Consiglio generale.

Avverso tale atto il sig. Pietrangelo proponeva ricorso a questo TAR (n° 527/98 reg. ric.).

Con atto dell’8 ottobre 1998, il medesimo Presidente revocava il provvedimento del 14 agosto riservandosi l’adozione di ulteriori provvedimenti. Sulla scorta di tale atto, con ordinanza del 9 ottobre 1998 il TAR dichiarava improcedibile l’istanza di sospensione del decreto del 14 agosto.

Con atto del 15 settembre 1998 il Presidente della Provincia disponeva nuovamente la revoca del sig. Pietrangelo designando contemporaneamente sé stesso quale rappresentante dell’amministrazione provinciale in seno al Consiglio generale del Consorzio.

Tale provvedimento è oggetto del secondo ricorso, avverso cui resistono la Provincia nonché il sig. Domenico Pellegrino, soggetto che nella qualità di Presidente della medesima amministrazione provinciale è subentrato nella carica consiliare. Il medesimo sig. Pellegrino ha proposto ricorso incidentale con cui contesta la legittimità del provvedimento del 9 ottobre 1997 di nomina del sig. Pietrangelo.

Diritto

1. I ricorsi vanno riuniti stante la loro evidente connessione.

2. In ordine al ricorso 527/98, di esso va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione revocato il precedente atto di revoca, che è quindi venuto meno con efficacia ex tunc.

3. Con il provvedimento impugnato con il residuo ricorso il Presidente della Provincia di Isernia ha adottato un nuovo atto di revoca del sig. Pietrangelo dalla carica di consigliere del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale Isernia-Venafro, a cui lo stesso era stato nominato con atto 9 ottobre 1997 del medesimo organo ex art. 36 L. 8 agosto 1990 n° 142 (come sostituito dall’art. 13 L. 25 marzo 1993 n° 81). Il provvedimento contiene anche la nomina, in sostituzione, del medesimo Presidente della Provincia, sig. Domenico Pellegrino, alla carica in questione.

Nel presente giudizio il sig. Pellegrino, in veste di controinteressato, ha proposto ricorso incidentale tendente a far dichiarare la illegittimità del provvedimento del Presidente della Provincia del 9 ottobre 1997, di nomina del sig. Pietrangelo nella carica in parola. Dall’accoglimento di tale ricorso deriverebbe il venir meno dell’interesse del Pietrangelo a dolersi contro il provvedimento di revoca, e quindi la inammissibilità o improcedibilità del ricorso principale.

Sul ricorso incidentale proposto dal sig. Pellegrino, ed in particolare sulla sua ammissibilità, le parti hanno ampiamente discusso ed illustrato le rispettive posizioni.

In proposito il collegio osserva che, per quanto raccolte in un unico atto, il decreto presidenziale del 15 settembre 1998 contiene due distinte statuizioni provvedimentali. Da un lato viene disposta la revoca del sig. Pietrangelo e dall’altro la nomina dello stesso Presidente, sig. Pellegrino, quale rappresentante della Provincia in seno al Consiglio generale del Consorzio.

Seppure la revoca crei le condizioni per disporre la nomina in sostituzione, i due atti non possono confondersi né possono confondersi le posizioni giuridiche dei soggetti cui le singole statuizioni direttamente si riferiscono. La revoca è quindi logicamente distinta dalla nomina ed altrettanto logicamente la precede, sicché nello spazio logico in cui essa prende forma non vi è ancora un soggetto nominato che possa essere ritenuto titolare di un qualche interesse qualificato. Anzi, la revoca di uno status è una misura sanzionatoria che non può logicamente tollerare che sulla questione sia chiamato ad interloquire un soggetto diverso da quello che si vede privato di una particolare posizione soggettiva in precedenza acquisita. Soggetti diversi da costui, se possono ritenersi titolari di interessi di fatto ad un particolare esito del giudizio, non sono tuttavia portatori di posizioni giuridiche tutelabili, essendo estranei al rapporto e non traendo dagli atti ad esso inerenti alcun diretto danno o beneficio. Costoro si trovano in posizione di mera aspettativa, essendo di mero fatto il loro interesse a che lo svolgimento del rapporto o comunque gli effetti dell’atto di nomina perdurino o cessino.

In tale contesto il Pellegrino, così come non era destinatario di alcun effetto diretto ed immediato dell’atto di nomina del Pietrangelo, allo stesso modo non è destinatario di alcun effetto diretto ed immediato del provvedimento di revoca. Pertanto il Pellegrino, se ha interesse ad opporsi all’ipotetica impugnazione della sua nomina assumendo in tale giudizio la veste di controinteressato, la stessa cosa non può quindi dirsi nel giudizio proposto contro la revoca, in cui la sua costituzione in giudizio può al più assumere la veste di intervento ad opponendum.

Analogamente, non è controinteressata l’impresa seconda graduata nel giudizio promosso dalla vincitrice della gara avverso la revoca dell’aggiudicazione (TAR Bari, sez. I, 24 dicembre 1993 n° 1137; Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 1986 n° 821), come non lo è il soggetto utilmente collocato in graduatoria nel giudizio promosso avverso la revoca della nomina ad un posto nel pubblico impiego (Cons. Stato, sez. VI, 22 dicembre 1983 n° 908) ed in generale è stato osservato che il provvedimento di revoca di un atto che conferisce ad un soggetto un determinato beneficio, o comunque un'utilità o un'aspettativa giuridicamente rilevante, incide solo nella sfera giuridica di costui e non produce effetti che possano essere considerati accrescitivi di quella di altri soggetti, i quali, pertanto non sono portatori di interessi emergenti dallo stesso atto di revoca e quindi, non assumono rilievo ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, relativo alla controversia avente ad esclusivo oggetto la legittimità di tale atto (TAR Molise 14 maggio 1985 n° 86; TAR Latina, 13 maggio 1989 n° 328; TAR Bologna sez. II, 20 marzo 1992 n° 116).

Posto che il ricorso in esame contiene censure dirette unicamente contro la revoca, mentre nessuna doglianza viene mossa (né sussisterebbe interesse ad essa) nei confronti della (logicamente) successiva nomina del sig. Pellegrino, il collegio ritiene in conclusione che il ricorso incidentale sia inammissibile perché proposto da soggetto non avente titolo ad assumere la veste di controinteressato e la cui permanenza nel presente giudizio può essergli consentita solo in qualità di interveniente (cfr. TAR Bari, sez. I, 29 giugno 1996 n° 482).

4. Il provvedimento presidenziale di revoca richiama l’art. 36, 5° co., L. 8 agosto 1990 n° 142 (come sostituito dall’art. 13 L. 25 marzo 1993 n° 81) e l’art. 11 del Regolamento provinciale approvato con deliberazione consiliare 14 maggio 1996, nella parte in cui attribuiscono all’organo monocratico il potere di revoca dei rappresentanti dell’ente rispettivamente "sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provinciale" ovvero "in caso di mancata corrispondenza nei confronti delle linee di indirizzo del Consiglio provinciale" e "nell’articolazione delle sue posizioni".

Sulla base di tali norme è stata ritenuta necessaria la persistenza del "rapporto di rappresentanza fiduciaria tra il nominato o designato e l’Amministrazione provinciale così come caratterizzata nelle sue posizioni ed articolazioni politico-amministrative di maggioranza, quali espressione della volontà popolare". Tale imprescindibile legame fiduciario sarebbe venuto meno per essersi il Pietrangelo "discostato dagli indirizzi politico-amministrativi propri della maggioranza presente in Consiglio provinciale e di cui questo Presidente, quale legale rappresentante dell’ente, ne è la massima espressione a seguito della volontà manifestata dagli elettori in sede di votazione dei candidati alle elezioni provinciali". Il venir meno del rapporto di fiducia avrebbe determinato l’esigenza "di ristabilire l’equilibrio tra il rappresentante dell’Ente e la composizione degli organi elettivi e, quindi, una corrispondenza nell’azione politico-amministrativa del nominato o designato in seno agli enti, aziende ed istituzioni cui partecipa l’Amministrazione provinciale".

Alla luce di tali premesse il provvedimento passa in rassegna gli elementi che avrebbero incrinato tale fiducia e reso pertanto necessario ristabilire la suddetta corrispondenza di azione. In primo luogo viene evidenziato che il sig. Pietrangelo, nelle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Isernia tenutesi il 24 maggio 1998, era candidato in una lista elettorale collegata ad un raggruppamento antagonista alle forze politiche in cui si riconosce la maggioranza che amministra la Provincia. Inoltre, in seno agli organi consortili, lo stesso "ha aderito ad un raggruppamento e quindi ad un programma che non è espressione delle forze politiche che compongono l’attuale maggioranza in seno all’Amministrazione Provinciale … avendo contribuito con il suo voto a nominare presidente del Consorzio" un soggetto legato ad un diverso schieramento politico. L’oggettiva alterazione del rapporto di rappresentanza fiduciaria sarebbe ulteriormente messa in evidenza dalla nomina del Pietrangelo tra i componenti del comitato direttivo consortile, organo espressione di una maggioranza diversa da quella che amministra la Provincia.

5. Il collegio osserva innanzitutto che non può essere condivisa la tesi del ricorrente secondo cui l’amministrazione che ha proceduto alla nomina non può disporre del potere di revoca allorché si tratti di un consorzio la cui adesione è su base volontaria ed il cui statuto preveda la durata nella carica di consigliere. Secondo la tesi del ricorrente l’esercizio del potere di revoca produrrebbe un’interferenza nel funzionamento dell’ente consortile compromettendone il raggiungimento dei fini statutari. Ad avviso del ricorrente il potere di revoca previsto in via generale dalla legge dovrebbe essere infatti adeguato alle situazioni concrete ed arrestarsi nei casi in cui l’amministrazione aderisca volontariamente ad un ente e ne accetti quindi lo statuto, con le conseguenti autolimitazioni dei poteri in astratto attribuiti dalla legge.

Lo stesso ricorrente, in realtà, ammette la permanenza del potere di revoca sia pure limitato a "casi di eccezionalità documentati e comprovati" che nella specie non sussisterebbero. Senonché, ammesso tale potere non si vede in che modo esso possa essere limitato ad ipotesi di particolare gravità in assenza di qualsiasi specificazione normativa, statutaria o regolamentare né si vede come l’esercizio di tale potere, una volta ammesso in via di principio, possa essere poi sindacato senza invadere il merito dell’azione amministrativa. Vi è peraltro l’ulteriore considerazione che lo statuto consortile non contiene alcuna disposizione preclusiva o limitativa all’esercizio del potere in questione, per cui il diritto a permanere nella carica per l’intera durata del mandato non può essere desunto dall’art. 7 St. che ne prevede la durata in cinque anni. Lo stesso art. 7 contempla peraltro un caso di cessazione anticipata (decadenza) ed il conseguente potere di surroga o sostituzione da parte dell’amministrazione che ha nominato il soggetto cessato, il che fa desumere che non sono preclusi poteri sanzionatori finalizzati alla cessazione della carica.

L’argomentazione del ricorrente, allorché sostiene che non esiste il potere di revoca perché lo statuto non lo prevede, sembra che debba essere invece rovesciata. Trattandosi di una potestà di carattere generale prevista dalla legge, lo Statuto potrebbe tutt’al più escluderla, ma la mancata previsione statutaria non può far concludere che la Provincia, aderendo al Consorzio, abbia rinunciato, autolimitandosi, al suo esercizio.

6. Fondato è, invece, il successivo motivo.

Dalle motivazioni del provvedimento emerge subito che il Presidente della Provincia ha ritenuto cessato il rapporto fiduciario sulla base di scelte di schieramento, vale a dire sulla circostanza che, dopo la nomina, il ricorrente ha in vario modo aderito a forze politiche che non compongono la maggioranza in seno all’amministrazione provinciale di Isernia e che, in conseguenza di tali scelte, egli si ritrovi ad essere membro dell’organo direttivo del Consorzio sotto la presidenza di un soggetto legato ad altro schieramento.

La qualcosa appare al collegio in evidente violazione dell’art. 11 del "Regolamento riguardante gli indirizzi e le procedure per le nomine, le designazioni e le revoche dei rappresentanti della Provincia di Isernia e dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni", approvato con deliberazione consiliare del 14 maggio 1996 ai sensi dell’art. 13 L. 81/93 e sulla cui base è fondato il provvedimento di revoca. La norma regolamentare dispone: "qualora un rappresentante, nell’espletamento del mandato, tenga un comportamento che sia nocivo agli interessi dell’Ente Provincia o comunque in caso di mancata corrispondenza nei confronti delle linee di indirizzo del Consiglio Provinciale, nell’articolazione delle sue posizioni … l’Organo che ha proceduto alla nomina o alla designazione può procedere alla revoca del rappresentante stesso sulla base di argomentate motivazioni".

Il collegio è dell’avviso che la "mancata corrispondenza nei confronti delle linee di indirizzo" non può essere automaticamente desunta dalle scelte politiche del soggetto nominato, pur sempre prescelto "fra persone aventi requisiti di sicura ed accertata esperienza in materia economica, amministrativa e industriale" e tenuto conto che il Consorzio in parola non è un ente politico-rappresentativo e che ad esso aderiscono anche soggetti che non solo non esprimono istituzionalmente una volontà politica, ma che hanno persino natura privatistica (art. 7 St.).

Ora non sembra che l’adesione ad uno schieramento politico contrapposto a quello di cui è espressione l’amministrazione che ha proceduto alla nomina sia di per sé pregiudizievole agli interessi dell’ente "rappresentato", né tantomeno che ciò segni automaticamente una divergenza rispetto alle linee di indirizzo politico che l’amministrazione stessa intende dare ai suoi rappresentanti presso altri enti.

Il provvedimento impugnato non menziona quali siano le linee di indirizzo in base alle quali la Provincia ha inteso uniformare l’azione dei suoi rappresentanti in seno al Consorzio né indica in che modo il Pietrangelo si sia da esse discostato. Se l’ente Provincia aveva un suo programma circa la direzione verso cui indirizzare, attraverso il suo "rappresentante", le scelte degli organi del Consorzio e se tali scelte siano state contraddette dal soggetto nominato che ne ha perseguite altre diverse e con quelle incompatibili, ciò andava compiutamente esposto con le "argomentate motivazioni" di cui all’art. 11 del regolamento.

Per cui il collegio ritiene essere sicuramente non influente, ai fini delle valutazioni previste dalla norma regolamentare, che il soggetto nominato sia stato candidato ad un’elezione comunale come parimenti ininfluente è la lista in cui egli ha deciso di candidarsi. In nessun caso da tali comportamenti può di per sé derivare un comportamento pregiudizievole per gli interessi dell’amministrazione provinciale.

Né la mancanza di corrispondenza rispetto alle linee di indirizzo può essere desunta dall’elezione del Pietrangelo nel comitato direttivo del Consorzio, che farebbe capo al raggruppamento politico contrapposto a quello che invece forma la maggioranza che amministra la Provincia. Non risulta, infatti, che in seno al Consorzio siano strutturati gruppi consiliari composti da soggetti accomunati dalla forza politica di riferimento né che l’elezione del presidente e dei membri del comitato direttivo sia avvenuta sulla base di contrapposti programmi, cosicché non sembra che la contestazione di aver aderito ad un gruppo candidatosi alle cariche di membri del comitato direttivo sia di per sé indice di alcunché.

In altri termini, seppure i soggetti nominati a costituire l’organo consiliare del Consorzio facciano riferimento a gruppi e partiti politici e finiscano per essere di questi espressione (cfr. i verbali 14 febbraio 1998 del Consiglio generale, e segnatamente gli interventi raccolti nel verbale n° 2), ciò che costoro istituzionalmente "rappresentano" non è il partito, il gruppo o la coalizione di riferimento, bensì l’istituzione che li ha nominati (art. 36, 5° co., L. 142/90). Pertanto il dovere istituzionale che essi hanno non è quello di tenere una costante consonanza di comportamenti rispetto allo schieramento, bensì quello di tenere presenti gli indirizzi sulla cui base sono stati nominati o che comunque costituiscono la linea politico-amministrativa dell’amministrazione di cui sono espressione rispetto ai fini perseguiti dall’ente in cui sono stati nominati.

In conclusione, il provvedimento in esame, non mettendo in alcun modo in evidenza in che modo le scelte compiute dagli organi consortili con la partecipazione e l’adesione del rappresentante provinciale siano, in concreto, contrastanti con le "linee di indirizzo del Consiglio provinciale, nell’articolazione delle sue posizioni" (art. 11 Reg.), è da ritenersi illegittimo e pertanto, in accoglimento del ricorso, deve essere annullato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese.

Per questi motivi

Il Tribunale amministrativo regionale per il Molise

Riunisce i ricorsi. Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso 527/98. Previa dichiarazione di inammissibilità del correlativo ricorso incidentale, accoglie il ricorso n° 596/98 con annullamento del provvedimento impugnato secondo quanto esposto in motivazione. Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Campobasso nelle camere di consiglio del 2 giugno e del 23 novembre 1999 con l'intervento dei signori:

Bruno Amoroso presidente

Liana Tacchi magistrato

Alberto Tramaglini magistrato est.

Depositata presso la segreteria in data 25/11/99.

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