BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/n° 160
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti
.Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Buon Millennio!
" Quattro chiacchiere tra Colleghi"
Arretrati del Bollettino - Recapiti telefonici e fax
Succede che qualche indirizzo sparisca dalla mia rubrica: se qualcuno nota un salto nella numerazione del Bollettino che gli arriva, non ha che scrivermi o darmi un colpo di telefono: io provvederò ad inviare gli arretrati.
E' necessario verificare accuratamente gli indirizzi e-mail: l'informatica non consente flessibilità, neppure sull'uso delle maiuscole o minuscole!
Se non dispongo del vostro telefono o meglio ancora del fax, quando c'è un problema di posta elettronica non ho modo di prendere contatto. Ecco perchè suggerisco di mandarmi telefono e fax, che naturalmente restano riservati.
Miscellanea
E' arrivato il n° 159?:
A causa di problemi del mio server non sono certo che tutti i Colleghi abbiano ricevuto il Bollettino n° 159: eventualmente, chiedetemelo.Il Bollettino citato sulla stampa nazionale:
grazie ad un succoso articolo di Luigi Oliveri - pubblicato su Italia Oggi del 30 dicembre scorso - il Bollettino è salito agli onori della cronaca con una bella citazione che, auguriamocelo, potenzierà interesse ed attenzione verso questo nostro strumento che artigianalmente cerca di dare una mano affinchè le riforme della Pubblica Amministrazione avvengano secondo criteri di trasparenza e democrazia, senza dimenticare l'aureo principio della certezza del diritto.Una comunità virtuale:
nei giorni scorsi ho attivato una comunità virtuale riservata ai Segretari Comunali che può essere visitata all'indirizzo http://communities.msn.it/IlBollettinoSegretariComunalieProvinciali . Chi vuole anche partecipare non ha che da chiedermi la password.Sondaggi e Libro degli ospiti:
Ho inserito un nuovo sondaggio, nel sito del Bollettino, sul tema della distinzione dei ruoli tra politica e gestione. Invito a votare i sondaggi ed a lasciare messaggi sia in occasione del voto, sia in occasione di una visita al Libro degli Ospiti: è un modo per far conoscere le nostre idee con poche parole ed in pochi secondi.Link utili:
La sezione dei link sul sito si è arricchita moltissimo grazie ad una corposa segnalazione di una Collega. Nel dare questa informazione, chiedo di ricevere altre segnalazioni per arricchire la sezione.Assistenza legale:
Il Bollettino dispone di un elenco - che continua ad allungarsi e di ciò ringrazio i Colleghi che mandano le segnalazioni - di avvocati particolarmente specializzati nei problemi di Categoria. Chi è interessato, può chiederlo. I Colleghi sono pregati di continuare a mandare segnalazioni per completare la copertura del territorio nazionale.Modulistica:
la modulistica a disposizione sul sito del bollettino si è arricchita notevolmente e può essere liberamente copiata ed utilizzata. Invito i Colleghi ad intensificare l'invio di materiali da mettere in comune nell'interesse di tutti." Specchio dei tempi "
Un'ordinanza del Giudice del Lavoro in tema di convenzioni
Il Collega Avv. Carmelo Ioculano, Coordinatore Nazionale del CONAUSER (Coordinamento Nazionale di Autotutela dei Segretari Comunali a rischio, costituzionalmente protetti), ha trasmesso un trafiletto con il quale dà notizia dell'accoglimento, in via cautelare, da parte del Giudice del Lavoro di un suo ricorso, presentato durante la lunghissima controversia che lo vede impegnato da oltre due anni.
Oltre all'importanza dell'ordinanza in sè - che fissa alcuni interessanti punti fermi in tema di convenzioni - si sottolinea come sia sempre più urgente riportare la discussione della riforma dei Segretari in un ambito più sereno se si vuole evitare che i Colleghi siano costretti a ricorrere al Giudice - talvolta addirittura a quello penale - per vedersi riconoscere diritti, che spesso sono del tutto ovvi.
CS
UNA INTERESSANTE PRONUNCIA DEL GIUDICE DEL LAVORO
Prima pronuncia di un Giudice del Lavoro sui problemi posti dalle convenzioni previste dalla nuova normativa sulla nomina dei Segretari Comunali e Provinciali e regolate dalla delibera dell'Agenzia Nazionale Segretari n° 150 del 15 luglio 1999.
Il giudizio verteva sopra un ricorso - presentato il 1° dicembre 1999 ex art. 700 - per il pagamento dello stipendio maturato nel novembre 1999, negato sul presupposto del presunto riavvio dal 2 novembre '99 di una ipotesi di convenzione, peraltro mai in precedenza avviata.
Giudicando su tale ricorso - presentato dall'Avv. Carmelo Ioculano, Segretario Capo titolare del Comune di Serrata, in lotta da oltre due anni avverso diversi tentativi di non conferma da parte dei due ultimi Sindaci di quel Comune e sinora sempre vittorioso, promotore del Co.N.Au.Se.R., Comitato Nazionale di Autotutela Segretari Comunali e Provinciali a Rischio, costituzionalmente protetti, del quale è Coordinatore Nazionale - il giovane Magistrato Simona Galante, Giudice del Lavoro del Tribunale ha ordinato il richiesto pagamento dello stipendio, previe le seguenti dichiarazioni preliminari.
In primis afferma: " in caso di nomina di un nuovo Segretario, l'esercizio di un siffatto potere ad opera del rappresentante dell'Ente Locale avrebbe dovuto intervenire nel rispetto dei termini di legge. Alla scadenza cioè a dire del 120° giorno successivo all'insediamento del sindaco (nel caso in specie la scadenza è intervenuta nel mese di marzo '99) o del presidente della Provincia. Ed ai fini dell'esercizio del potere siffatto, certamente non potrà ritenersi utile la delibera del Comune di Serrata in cui si è autorizzato il Sindaco del Comune di Serrata a stipulare convenzione con il Comune di Giffone, sia pure agli effetti della costituzione di svolgimento associato delle funzioni e del servizio di segretario comunale".
E poi soggiunge:" Ai fini dell'osservanza del procedimento di nomina, tuttavia, non appare necessaria, nel termine di 120 giorni dall'insediamento, l'assegnazione del competente Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia né la fissazione di un termine per l'assunzione del servizio. A diversi fini, invece, appare necessaria l'accettazione del nuovo segretario in caso di nomina nelle sedi convenzionate: la deliberazione n° 150, infatti, fa decorrere il collocamento in disponibilità del titolare della Sede soppressa dalla data di accettazione del nuovo segretario".
E infine conclude dicendo: " Ne consegue che l'assenza di nomina di un nuovo segretario del Comune di - e/o dei Comuni di Serrata e Giffone - nei termini di legge e, in ogni caso, la mancata prova di accettazione del presunto segretario fanno ritenere verosimile la conservazione della titolarità della Sede di Serrata da parte dello Ioculano".
Motivo per cui "ne consegue l'obbligo del Comune di Serrata di corrispondere .. allo Ioculano il trattamento economico .. al lordo delle trattenute retributive e fiscali, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto sino al soddisfo per il mese di novembre 99".
Inoltre il giudice del lavoro ha rilevato che "quanto al periculum in mora va preliminarmente osservato che anche per un diritto di credito è ammissibile la tutela giudiziaria ex art. 700 cpc, a condizione che vi sino indissolubilmente ed immediatamente correlate situazioni giuridiche oggettive non patrimoniali , come il diritto all'integrità fisica, alla salute, o ad una esistenza libera e dignitosa (come nel caso di specie - nda-), che potrebbero essere pregiudicate dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito".
Questa decisione potrebbe rappresentare la pietra miliare per la definizione in termini legislativi della procedura da seguire nelle ipotesi di convenzioni che, alla luce di questa ordinanza cautelare del Giudice del lavoro di Palmi, pare debba essere comunque espletata nei termini temporali perentori di cui all'art. 17, comma 70, della legge 127/97 (in linea alternativa, e non anche concorrenziale e/o postuma al fallito esperimento della nomina di altro segretario a tempo pieno al posto del titolare.
Carmelo Ioculano
ANNOTAZIONI
NB tutti gli atti e le 4 pseudo-nomine sulla ipotesi di convenzione sono stati assunti in costanza dalla precedente amministrazione del Comune di Giffone, con l'ex neo-Sindaco succeduto a sé stesso il 14 giugno '99, a seguito delle elezioni del 13 giugno '99.
" Notizie dal ed al Sindacato "
Con riferimento alla domanda (Cfr. Bollettino n° 157, pg. 2 "Una domanda al Direttore della SSPAL") posta dal Collega R.N., in ordine alla decisione del Direttore Sajia circa le ammissioni e non ammissioini ai corsi per la qualifica dirigenziale, mi pare doveroso pubblcare una nota a suo tempo inviata dalla FIST/CISL Nazionale.
CS
Gent.mo dott. Antonino Saija Direttore Scuola Superiore Pubblica Amministrazione Locale Roma
OGGETTO: corso di specializzazione per idoneità a Segretario Generale.
Riscontrando la proposta di un corso di specializzazione finalizzato a far conseguire l’idoneità a segretario generale, presentata in occasione della partecipazione avvenuta presso codesta Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale in data 14 ottobre u.s., si formalizzano le seguenti osservazioni già evidenziate dai partecipanti all’incontro.
Si raccomanda, in linea generale, di consentire che al corso programmato possano partecipare anche i segretari inscritti nella terza fascia professionale prevista dal D.P.R. n. 465/97, sprovvisti di idoneità ai sensi delle precedenti disposizioni. La partecipazione volontaria, pur non finalizzata ad ottenere un titolo di abilitazione per attività lavorativa in comuni sedi di segreteria generale, consentirebbe il rilascio di attestati di frequenza, in grado di porre gli interessati in pari condizioni al momento della presentazione di curricula per l’assegnazione di sedi di servizio.
Per quanto riguarda la specifica organizzazione che viene proposta, si sottolinea la necessità che venga interpellata in merito il Comitato delle Pari Opportunità sito presso l’Agenzia Autonoma Nazionale, in conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente.
Si chiede inoltre:
Per quanto riguarda l’impostazione generale dell’attività della scuola, dovranno essere resi noti i criteri di ordine generale che si intendono utilizzare, sia per la selezione dei segretari a cui si vuole affidare la gestione dei cento punti di ascolto interattivi, che per la scelta dei partecipanti ai progetti di formazione, a qualunque titolo, e se ne chiede adeguata pubblicizzazione. Si ribadisce, inoltre, che il programma inviato deve essere integrato con una chiara indicazione dei relativi costi. Tale impostazione, nell’ambito di un chiaro progetto programmatico, non può che comportare una migliore utilizzazione delle risorse esistenti per un più proficuo avvio dell’attività di formazione.
Roma, 19 ottobre 1999
Il Comitato di Reggenza - Velio Alia
Aderente alla CISL
00161 Roma - Via Lancisi, 25
Tel. 06 4425981 - Fax 06 44230114
e-mail:
" Contributi professionali "
Ancora un importante e molto tempestivo contributo di Luigi Oliveri, tratto dal sito della Rivista Giust.It (
www.giust.it) diretta dal Prof. Giovanni Virga, sempre molto attento alle tematiche dei Segretari. Con l'occasione segnalo che su tale sito esiste anche una sezione di approfondimento sui Segretari Comunali e Provinciali ove si possono trovare materiali di grande interesse.CS
LUIGI OLIVERI
IL SISTEMA DELLE NOMINE DEI SEGRETARI COMUNALI
L'ordinanza di sospensione
n. 3641 del 16 dicembre pronunciata dal Tar Lazio, sez. I ter che ha detto stop al sistema delle nomine congegnato dall'Agenzia autonoma per la gestione dei segretari comunali e provinciali, riapre un tema che sembrava sopito.L'ordinanza sembra imporre all'Agenzia la sospensione dell'esecuzione della deliberazione 150/99, sulla quale già in precedenza erano stati espressi forti dubbi di legittimità (1).
Tale provvedimento, in estrema sintesi, tra le altre statuizioni, aveva stabilito la perentorietà del termine di 120 giorni entro il quale dovrebbe concludersi il procedimento di nomina del segretario comunale in caso di sede vacante (oltre a consentire l'individuazione del nuovo titolare ancora prima dei 60 giorni dall'insediamento del nuovo sindaco).
L'Agenzia aveva, con la deliberazione che ci occupa, in sostanza interpretato e introdotto nuovo diritto, in deroga, se non in aperta violazione, alle disposizioni contenute sia nella legge 127/97, sia nel Dpr 465/97.
Non si conoscono i motivi del gravame proposto dal comune di San Benedetto del Tronto sul provvedimento del presidente dell'Agenzia che, proprio in esecuzione della deliberazione 150/99, aveva inviato d'autorità un reggente presso la segreteria, intimando al sindaco di concludere la procedura di nomina del titolare entro 120 giorni.
Sta di fatto, però, che il Tar Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva, valutando in primissima istanza la sussistenza sia del pericolo di danno nei riguardi del comune, sia di un principio di ragione giuridica per il gravame esposto dal sindaco di San Benedetto.
E' ben vero che l'ordinanza non coincide con la decisione definitiva del Tar, visto che si tratta di un provvedimento interinale e che occorre ancora attendere la decisione finale. Ma è un segno molto chiaro di come la magistratura amministrativa giudichi le deliberazioni dell'Agenzia, ed è in linea con altre pronunce già decise da diversi Tar in tutta Italia.
C'è da sottolineare che l'Agenzia, proprio sulla materia sulla quale ha subito la sospensiva da parte del Tar Lazio, aveva già incassato una decisione contraria da parte del giudice ordinario.
Il Tribunale di Novara, con ordinanza n. 324 del 16 giugno scorso aveva rigettato il ricorso presentato da un segretario, nominato allo scadere del 120° giorno dall'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari, avverso un decreto del pretore di Novara, col quale era stato reimmesso nel suo incarico di reggenza il vicesegretario della Provincia di Novara, precisando che <<la deliberazione del consiglio nazionale (11/99, che aveva anticipato i contenuti della deliberazione 150/99 sul tema delle sedi vacanti, n.d.a.) costituendo fonte di rango inferiore non può contenere previsioni derogatorie della disciplina che non siano espressamente devolute o consentite>>.
Evidentemente l'Agenzia non ha tenuto nel dovuto conto le valutazioni del tribunale novarese, persistendo nell'attuazione di deliberazioni a pesante rischio di illegittimità, trovandosi ora nella condizione di dover bloccare l'intera disciplina delle nomine, a seguito della sospensione, se, come sembra, essa ha l'effetto di coinvolgere appunto la deliberazione 150.
Ma il giudice amministrativo non si è fermato qui. Quasi contestualmente, il n. 158 Bollettino dei segretari comunali curato dal Dott. Carlo Saffioti, diffuso via internet, ha dato notizia della sospensione da parte del Tar Lazio – Latina, di una deliberazione dell'Agenzia con la quale era stata disposta la nomina di un segretario privo di qualifica dirigenziale in una sede di segreteria generale, accogliendo l'eccezione – ritenuta assorbente di tutti gli altri gravami proposti – dell'illegittimità di tale nomina.
Tale provvedimento dell'Agenzia si è basato sulla deliberazione 94/99, con la quale, in sostanza, l'Agenzia ha stabilito di confermare retroattivamente la validità dei provvedimenti di passaggio di fascia, di assegnazione e conseguente nomina e successiva attribuzione della qualifica presso segreterie generali, a vantaggio di segretari privi di qualifica dirigenziale, sul flebile presupposto della garanzia di funzionamento delle numerose segreterie generali vacanti, prevedendo che tale procedura potrà essere seguita fino all'organizzazione dei corsi di idoneità all’art. 14 d.P.R. 465/97, fatta salva l’introduzione di eventuale diversa disciplina contrattuale.
Gran parte della dottrina (2), ancor prima dell'approvazione da parte dell'Agenzia della deliberazione 94/99, aveva sottolineato il rischio di illegittimità (quando non di nullità) delle nomine dei segretari privi di qualifica dirigenziale nelle sedi di segreteria generale.
E occorre ricordare, ancora, che a Casale Monferrato è aperto un procedimento penale per abuso d'ufficio contro il sindaco del comune, a causa proprio della nomina da parte sua di un segretario capo in una sede dirigenziale.
Le ordinanze del Tar Lazio aggiungono benzina ad un fuoco che sembrava ardere sotto la cenere e che adesso pare tornare a divampare con forza.
E si innescano in una convulsa fase, nella quale si sta tentando di sanare le nomine dei segretari privi di qualifica dirigenziale, attraverso un'indiscriminata estensione della qualifica dirigenziale ai segretari titolari di sedi con oltre 3.000 abitanti (ma se si ritiene che il ruolo sia dirigenziale, perché questa discriminazione?), che, tuttavia, servirebbe a poco, in quanto l'articolo 14 del Dpr 465/99 consente al contratto di stabilire una disciplina diversa da quella dettata dal Dpr medesimo solo relativamente alle modalità necessarie per conseguire l'idoneità a segretario generale. Ma tale idoneità continua a doversi conseguire al fine della nomina nelle sedi con oltre 10.000 abitanti. L'estensione (tra l'altro avversata dal Ministero della funzione pubblica) della qualifica ai segretari titolari di sedi con almeno 3.000 abitanti non sembrerebbe idonea a ristabilire una situazione considerata dai giudici amministrativa causativa di periculum in mora e pervasa dal fumus boni juris delle valutazioni di chi ha ritenuto illegittime le delibere 94/99 e 150/99 dell'Agenzia.
LUIGI OLIVERI
(1) Vedasi L. Oliveri "
Poteri e competenze dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali – profili critici" in www.giust.it 1999.(2) G. Arezzo di Trifiletti su Italia Oggi del 4.12.1998, M. Boccella in Nuova Rassegna n. 7-8/99, pag. 855, L. Oliveri in Comuni d'Italia n. 4/99.
http://www.giust.it/