BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 158

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Continua lo stato di agitazione della Categoria - vedi la rubrica sindacale del n° 152

" Quattro chiacchiere tra Colleghi"

Arretrati del Bollettino

Può succedere che qualche indirizzo sparisca dalla mia rubrica e quindi qualche Collega resti senza Bollettino: se qualcuno nota un salto della numerazione del Bollettino che gli arriva, non ha che scrivermi un e mail o darmi un colpo di telefono o mandarmi un biglietto.

Capita spesso che gli indirizzi e-mail mi arrivino scorretti: è assolutamente necessario verificarli accuratamente perchè l'informatica non consente flessibilità, neppure sull'uso della maiuscole o minuscole!

Recapiti telefonici e fax

Se non dispongo del telefono o meglio ancora del fax, quando c'è un problema di posta elettronica non ho modo di prendere contatto. Ecco perchè suggerisco di mandarmi telefono e fax, che naturalmente restano riservati.

AUGURI DI BUON MILLENNIO

Desidero pubblicamente ringraziare i tanti Colleghi che mi hanno mandato gli auguri: senza i loro incoraggiamenti avrei probabilmente già lasciato perdere questa iniziativa che, peraltro, mi sembra gradita e di qualche utilità per costruire una categoria, superando l'isolamento e la solitudine che contraddistinguono la nostra professione.

Tanti carissimi auguri, quindi, per un prospero Anno Nuovo, con l'auspicio che vengano finalmente sottoposti a seria verifica critica tutti quei comportamenti da "padrone delle ferriere" che rischiano di privare della stessa dignità di lavoratore tutti coloro che operano nella Pubblica Amministrazione.

Per maggior chiarezza: non mi riferisco solo a quelli che - senza colpa nè motivo - sono stati privati del posto di lavoro, con revoche e non conferme!

IL COMPLEANNO DEL BOLLETTINO

Il nostro Bollettino ha compiuto un anno di vita! Il primo numero fu inviato il 24 dicembre del 1998 a ben tredici indirizzi: abbiamo superato quota 300 e continuiamo a crescere, lentamente ma continuamente.

Spero di riuscire a continuare questa impresa che può dare una mano a tutti i Colleghi, fornendo un punto di riferimento, una sorta di "angolo di Hyde Park" dove chiunque può dire liberamente la sua opinione, senza censure di alcun genere: può darsi che, qualche volta, si dicano delle sciocchezze o delle ingenuità ma, come diceva Tertulliano, veritas non erubescit (la verità non arrossisce).

Per fare questo, mi auguro che continui a crescere la collaborazione tra di noi: solo da ciò può nascere quella forza - tranquilla ed autorevole - che è indispensabile per ottenere rispetto e considerazione.

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" Specchio dei tempi "

Accolto un ricorso contro la non conferma!

Faccio seguito a quanto comunicato nel precedente Bollettino n° 157 ospitando la nuova precisazione del Collega che, mi auguro, verrà presto seguita da ulteriori e più complete notizie.

CS

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Stimato Carlo,

attraverso di te voglio augurare a tutti i colleghi Buon Natale fatto e felice anno nuovo. La sentenza a me favorevole è del Tar Lazio Sezione Staccata di Latina. In pratica il giudice del merito ha esaminato una soltanto delle 14 eccezioni di illegittimità amministrative e costituzionali che avevo eccepito. L'eccezione che ha ritenuto fondata ed addirittura assorbente delle altre è quella legata al fatto che era stato nominato come segretario generale un segretario capo.

N.B. Tutto ciò dopo la delibera del C.d.A. dell'Agenzia Nazionale n.94/99.

Auguri a tutti ed ad maiora.

A. M.
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Ferie dei Segretari e problemi connessi

Un Collega pone un quesito che, effettivamente, mi pare di interesse generale e tale da far emergere contraddizioni feroci, per tacer d'altro.

Lo sottopongo al dibattito augurandomi che - anche da parte di qualcuno dei sindacalisti di Categoria o dei componenti l'Agenzia che seguono il Bollettino - venga formulato qualche chiarimento o adottata qualche iniziativa.

CS

Caro Carlo,
ti sottopongo un quesito che ritengo di interesse generale, riguardo il problema delle ferie dei segretari.
Il sindaco del comune dove presto servizio come reggente (essendo in disponibilità) non mi riconosce il diritto alla fruizione delle ferie che non siano maturate nel periodo di servizio nel suo comune.
Sostiene che, a seguito della riforma, il rapporto di servizio del segretario si instaura con l'atto di nomina del Sindaco, al quale non importa nulla di eventuali ferie maturate in altri comuni, e pertanto il segretario dovrebbe chiedere la monetizzazione al comune precedente.
Monetizzazione che tuttavia è esclusa dall'Agenzia e dalla normativa.
Il problema è ancor più complesso nel caso di segretari in disponibilità.
Infatti l'Agenzia rivendica la competenza ad autorizzare le ferie dei disponibili, anche quando gli stessi svolgono un incarico continuativo in un comune con oneri a suo carico (e ciò mi sembra assai discutibile). Le ferie del disponibile comportano inoltre l'interruzione del rapporto di servizio con quel comune, con conseguente possibilità di essere assegnati altrove al rientro, e con notevoli problemi retributivi (per tale periodo gli oneri sono invece a carico dell'Agenzia).
Il problema dunque è duplice: da un lato stabilire se le ferie non fruite "seguano" il segretario quando cambia sede, dall'altro garantire anche ai segretari in disponilità il diritto alle ferie, senza rischio di perdere l'incarico assegnato e quindi la "chance" di nomina.
Io ho ancora tutte le ferie '99, dovrò perderle in cambio della titolarità?... Attendo una proficua discussione in merito e ti saluto.
P. P.

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Normalizzare il periodo di disponibilità ad un quinquennio?

Un Collega pone un quesito sul quale, se non sbaglio, c'è stata già qualche iniziativa adottata dalle OOSS. Il Bollettino è a disposizione per ospitare chiarimenti, interventi e quant'altro venga prodotto.

CS

Stimato Collega,

leggendo il vigente art.17, c.72, della L.127/97, nonché il Disegno di legge Senato 3817, art.4, (Cfr. Bollettino n° 155 n.d.r.) che ne propone la sostituzione, mi chiedevo per quale ragione il periodo massimo di disponibilità del segretario privo di incarico debba rimanere fissato in quattro anni, considerato che attualmente la durata del mandato dell'organo politico è stata fissata in cinque anni; nella vigenza dell'attuale sistema non viene concessa la possibilità al segretario revocato, ovvero comunque rimasto privo di sede entro 1 anno dalla tornata elettorale, di poter subentrare ad altri colleghi non confermati in sede di rinnovo degli organi amministrativi. Fermo restando che mi pare assurdo tutto il sistema, la parificazione del periodo di disponibilità alla durata in carica degli organi amministrativi, lo renderebbe forse meno iniquo.

Cari saluti ed auguri.

M. S.
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"Notizie dal ed al Sindacato"

Una domanda al Sindacato

Una domanda davvero delicata, per le varie implicazioni che comporta, quella che il Collega ci chiede di girare all'Unione Segretari Comunali e Provinciali. Il Bollettino, come sempre, è pronto ad ospitare la risposta e l'eventuale dibattito.

CS

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Caro Carlo,
un nostro collega, di recente, con una convenzione di un anno, è stato allontanato dal servizio ed è costretto a rimanere a casa; questo fatto non è passato inosservato nemmeno ai suoi figli, i quali gli hanno posto la domanda: papà perché non vai più a lavorare?
Questo collega chiedeva a me di suggerire una possibile risposta; ce ne sono tante gli ho detto di prima intenzione, ma poi non ho saputo trovarne alcuna che potesse essere di facile comprensione; non è facile spiegare ad un adulto le ragioni di un siffatto allontanamento, figuriamoci a dei figli attenti e sempre estimatori dei padri.
Perciò giro la domanda a quei sindacalisti dell'UNIONE che a suo tempo hanno concordato la grande riforma.
A. C.

" de jure condendo "

Quale il numero degli Assessori?

Il Collega Luigi Oliveri era già intervenuto da par suo (cfr. Il Bollettino n° 149 pagg. 3 e 4) commentando la sorprendente circolare ministeriale (Min. Interno n° 7/99 del 17 novembre 1999) con la quale la determinazione del numero degli Assessori - chiaramente di competenza statutaria e dunque consiliare - veniva di fatto trasferita al Sindaco od al Presidente.

Torna adesso sull'argomento prendendo lo spunto da una recente decisione del CORECO dell'Emilia Romagna adottata in proposito.

Viene da chiedersi se davvero si possa considerare mero formalismo il preoccuparsi della scomparsa di un pilastro della democrazia qual'è, appunto, la certezza del diritto.

C'è una massima che amo molto e che mi sembra adatta da citare: "Vis, consili expers, mole ruit sua" (la forza, priva di saggezza, crolla sotto il suo stesso peso); potrebbe essere il caso di rifletterci un po sopra!

Grazie ancora ad Oliveri, sia per il suo impegno quotidiano sui giornali, sia per la preziosa collaborazione sul Bollettino.

CS

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ANCORA SULLA COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE COMUNALI E PROVINCIALI

Va salutata con favore la decisione del Comitato Regionale di Controllo dell'Emilia Romagna, n. 99/11/97 in data 13 dicembre 1999 (1), con la quale ha riconosciuto l'illegittimità delle norme statutarie che assegnano al sindaco o al presidente della provincia la competenza a definire il numero degli assessori componenti le rispettive giunte.

Si tratta di un'autorevole bocciatura alla la nota circolare 7/99, prot. n. 15900/1476/1Bis/c.le dello scorso 19 novembre, con la quale il Ministero dell'interno ha ritenuto legittima la composizione fluttuante delle giunte comunali e provinciali, ritenendo che possa essere demandato al capo dell'amministrazione, sulla base di autonome valutazioni politico amministrative, che aderisce alle valutazioni negative proposte sul sito Giust.it (2).

Il Co.Re.Co. emiliano ha sottolineato che il numero degli assessori è stabilito dallo statuto e quindi dal consiglio, sicchè non può lo statuto demandare ad altri organi la definizione dei componenti della giunta.

Ovviamente, non si tratta di una bocciatura definitiva, visto che probabilmente dovrà intervenire la decisione dei giudici amministrativi, visto anche che parte della dottrina ha accolto con favore l'interpretazione ministeriale (3).

Tuttavia, senza tornare su quanto già espresso negli articoli pubblicati da Giust.it, pare di poter aggiungere alla condivisibile decisione del Co.Re.Co. un'ulteriore considerazione, come considerazione critica rispetto alle voci dottrinali favorevoli alla circolare ministeriale.

Come già sottolineato su Giust.it (4), il problema non è costituito tanto dall'organo competente, quanto dalla fonte. La legge 265/99, nel disporre espressamente che è lo statuto a stabilire il numero degli assessori entro il limite del terzo dei consiglieri comunali e provinciali (computando sindaco e presidente della provincia) ha operato una delegificazione simile a quella prevista dall'articolo 17, comma 2, della legge 400/88, in materia di regolamenti delegati di delegificazione.

In sostanza, il legislatore rinuncia a definire il numero degli assessori e rimette ad altra fonte tale decisione. Nel caso dei regolamenti, la fonte è il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica.

Nel caso degli enti locali, non si ha una delega, ma la diretta attribuzione alla fonte statutaria dell'idoneità a stabilire il numero degli assessori, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge che determina detta attribuzione.

Lo statuto, pertanto, per disposizione di legge, diviene in questo ambito fonte di produzione, ovvero atto normativo capace di costituire l'ordinamento dell'ente, ponendo e rinnovando le norme che lo compongono.

Poiché, però, detta fonte di produzione non è libera, ma deve muoversi entro i limiti della fonte che a sua volta è alla base, non può demandare ad altro organo la statuizione del numero degli assessori, sul flebile presupposto che il sindaco trarrebbe la legittimazione pur sempre dall'organo consiliare.

Se infatti è lo statuto la fonte di produzione che deve stabilire il numero degli assessori, nessun'altra fonte (e solo di conseguenza nessun altro organo al di fuori del consiglio) può assumere detta statuizione.

Apparirebbe illegittima, alla luce di queste considerazioni, anche una norma statutaria che assegnasse alla competenza del consiglio – non in sede di modifica dello statuto – il compito di individuare di volta in volta, con apposita delibera, il numero degli assessori che il sindaco può nominare.

L'interpretazione del Viminale avrebbe potuto essere corretta se la legge avesse attribuito genericamente all'autonomia statutaria di ciascun comune il compito di definire il numero massimo degli assessori e le modalità di nomina.

Per giungere ad una simile disposizione, però, occorre una modifica alla legge, che, però, è bene ricordare, reca le firme del Ministro dell'interno e del Sottosegretario con delega agli enti locali che all'epoca ne proposero il testo.

Anche per tale ragione, non si condivide quanto sostenuto dalla dottrina (5) che ritiene derivare dalla decisione del Co.Re.Co. emiliano il rischio di riflessi negativi sui processi di revisione statutaria già avviati in molti comuni, a causa dell'assenza di un dato interpretativo certo sulla materia.

A giudizio di chi scrive, la norma è estremamente chiara e gli elementi di incertezza sono semmai stati introdotti dalla circolare ministeriale, che, in ogni caso, non costituisce fonte giuridica.

Né vale richiamarsi alla constatazione di fatto che molti enti stanno seguendo l'interpretazione ministeriale: la legge formale, almeno fino ad oggi, dovrebbe continuare a prevalere sul diritto materiale.

LUIGI OLIVERI

  1. articolo dal titolo <<Giunte flessibili, stop>> a firma di Alberto Barbiero su Italia Oggi del 24 dicembre 1999.
  2. Vedansi Luigi Oliveri <<La composizione delle giunte comunali e provinciali>> e Lucio De Marinis <<Giunte comunali e provinciali a rischio>>.
  3. Per tutti, Riccardo Carpino <<Quanti assessori? Decide il sindaco>>, in Italia Oggi del 22 dicembre 1999.
  4. Lucio De Marinis, op.cit.
  5. Alberto Barbiero, articolo citato.
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