BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/n° 155
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti
.Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
Continua lo stato di agitazione della Categoria
- vedi nella rubrica sindacale del n° 152Numero speciale
"Il d.d. legge del Sen Cortelloni"
Mi pare corretto - aderendo alla richiesta del Collega - riproporre sul Bollettino il disegno di legge a suo tempo presentato dal Sen. Cortelloni, ddl che poi ha raccolto numerose e significative firme tra i parlamentari, una proposta della quale il bollettino si era già occupato.
In effetti, nel frattempo sono successe molte cose, la necessità di correggere le evidenti storture del sistema in corso è emersa con ogni evidenza mentre il numero dei lettori del Bollettino è passato da qualche decina di unità ad oltre 300: mi pare dunque corretto, in particolare per i nuovi lettori, ripresentare il testo del ddl.
Mi permetto anzi di inviare questo numero speciale del Bollettino anche alla segreteria del Sen. Cortelloni al quale va tutta la riconoscenza dei Colleghi, non foss'altro per essere stato il primo a rendersi conto che un problema esisteva e che andava affrontato.
Naturalmente, il Bollettino si impegna a dar spazio a tutti coloro che vorranno intervenire sul punto, sia con proposte che criticamente.
CS
<<<<<<<<<<<<<<<<<
Caro Carlo,
so che tu te ne sei già occupato, ma è bene ricordare a tutti che alcuni Senatori, CORTELLONI ed altri, hanno presentato una proposta di legge, atto Senato n.3817, che non stravolge la riforma, ma, come mirabilmente evidenziato nella circostanziata relazione - grazie Senatore- la rafforza giacché viene depurata dalle contraddizioni e dalle macroscopiche iniquità.
Per questo ci auguriamo che i colleghi segretari sindacalisti che hanno concordato e sottoscritto la riforma abbiano il buon senso di non fare affossare questa proposta di legge che ridà un po' di dignità ad una categoria di autentici professionisti; allo stato attuale la categoria è destinata ad essere soppiantata da clienti, portaborse e servitori disposti ad accettare supinamente il volere di un padrone assoluto.
In allegato ti trasmetto, per ripubblicarlo visto che i tuoi lettori aumentano giorno per giorno, il progetto di legge sopra citato.
Ti saluto cordialmente.
A. C.
La riforma di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 17 agosto 1928, n. 1953, portó alla statizzazione dei segretari comunali e provinciali, che divennero funzionari dello Stato, in particolare del Ministero dell'interno, mantenendo fermo il rapporto di servizio con l'ente locale.
Tale statizzazione fu compiuta per la necessità, avvertita da piú parti, di garantire che il segretario agisse in una posizione d'indipendenza rispetto agli amministratori locali o, per meglio dire di terzietà la quale, a suo
tempo, fu ravvisata nell'appartenenza del segretario all'organizzazione ministeriale, che si poneva in posizione di indipendenza, ma anche di supremazia rispetto a quella degli altri enti locali.
La statizzazione é rimasta ferma anche con la legislazione successiva all'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, nonostante che le autonomie locali incominciassero ad evidenziare il loro disagio per un
siffatto sistema.
Ma queste lagnanze non furono considerate valide dalla Corte costituzionale che, con la sentenza n. 52 del 28 marzo 1969, ritenne la legittimità della nomina governativa del segretario e in seguito la giurisdizione
amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, decisione n. 857 del 19 novembre 1974) dichiaró inammissibili le questioni al riguardo sollevate successivamente.
Si giunge cosí alla legge 8 giugno 1990, n. 142, che con l'articolo 52 definitivamente ritenne la statizzazione del segretario non lesiva delle autonomie locali e nel contempo previde l'iscrizione del segretario comunale, per il cui esercizio era stato richiesta nel frattempo la laurea (legge 8 giugno 1962, n. 604), in un "apposito albo nazionale territorialmente articolato".
Senonché la legge n. 142 del 1990 che modificó anche il sistema dei controlli sugli enti locali, introdusse tra le funzioni consultive del segretario anche quella dell'obbligo di un parere di legittimità in relazione alle singole delibere, collegando, poi, a questo parere la responsabilità personale del segretario. Cosí facendo la legge n. 142 del 1990 diminuí il potere del Comitato di controllo.
Ma soggiacendo alle pressioni federaliste e, soprattutto, dei sindaci delle grandi città, l'allora Ministro per la funzione pubblica consentí la presentazione di un emendamento che modificó completamente l'originario
disegno di legge e che oggi costituisce l'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Occorre peró osservare che con questa legge il fine di conferire al segretario una posizione di terzietà é stato completamente travolto perché questo funzionario, anche se non é piú dipendente del Dicastero
dell'interno, - e cosí si é interrotto quel temuto, e non a torto, collegamento ombelicale con il potere esecutivo statale -, é diventato, in sostanza, un dipendente dell'autorità locale che ha nei suoi confronti poteri cosí incisivi che, nel nostro sistema, non é dato ravvisare in capo ad alcun altro organo monocratico, né ad alcun datore di lavoro nell'ambito del rapporto privato.
Oggi, infatti, il segretario é formalmente dipendente di una Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, ente ancora in fase di assestamento, ma, in sostanza, é dipendente
personale del capo dell'amministrazione, titolare della sorte del segretario, in quanto lo nomina, lo conferma, lo revoca, lo sostituisce, gli attribuisce le funzioni, mantenendolo - sotto il profilo sostanziale - in una posizio ne di tale soggezione come non si conoscono altri esempi nell'ambito del nostro ordinamento giuridico.
Inoltre, da una prima analisi dell'operato dell'Agenzia, é dato concludere che questo ente sia piú propenso a non assumere alcuna posizione - anche perché composta per la maggioranza da rappresentanti degli enti locali (all'interno vi sono solo tre segretari) -, piuttosto che a tutelare la categoria.
Rebus sic stantibus é facile rilevare come lo spirito ispiratore della norma si sia di fatto vanificato.
Oggi infatti il segretario, non piú dipendente ministeriale, é in realtà divenuto dipendente del sindaco, con la ricostituzione di quel rapporto di dipendenza che, nel 1928, aveva portato alla sua statizzazione. Se al segretario si vuole attribuire, veramente, una posizione di terzietà, é necessario che egli non abbia alcun vincolo sostanziale con l'ente locale, ma sia realmente e effettivamente dipendente di un ente-organo terzo.
Quanto fin qui esposto e le vicende che hanno caratterizzato la prima fase applicativa della legge n. 127 del 1997 rendono opportuna una modifica dell'articolo 17, comma 76, della citata legge, relativo alla istituzione dell'Agenzia.
Occorre infatti ripartire modificando la composizione dell'Agenzia, anche nelle sue sedi regionali, in modo tale da garantire che in seno alla stessa la maggioranza dei componenti sia costituita dai segretari comunali. Indi, fermo restando il numero dei rappresentanti dei sindaci, pari a due unità, delle province, pari ad una unità, della Conferenza Stato - città e autonomie locali, pari a due unità, quello dei segretari comunali e provinciali é elevato a dieci unità; l'Agenzia risulterà formata da quindici componenti, con un presidente e un vice presidente, eletto nell'ambito del consiglio, ma sempre tra i segretari.
Trattandosi di un organo di autogoverno é poi al consiglio di amministrazione che deve competere l'adozione di tutti i provvedimenti relativi ai segretari e, quindi, non solo quelli relativi alla tenuta dell'albo ed all'indizione dei concorsi per le scuole di specializzazione, ma anche quelli di nomina, inquadramento, sostituzione, collocamento in disponibilità, disciplina e collocamento a riposo.
L'Agenzia deve operare con personale appartenente alla categoria dei segretari comunali e provinciali, al fine di usufruire dell'apporto di questi, specie di quei segretari in disponibilità e mobilità. In tale ottica occorre pertanto modificare l'articolo 17, comma 78, lettera b) , con esclusione del personale dell'Interno.
In relazione a questi poteri di autogoverno propri dell'Agenzia, ne consegue la modifica dell'articolo 17, comma 70, per la nomina del segretario che non puó non competere che all'Agenzia, sentita l'autorità
locale, in modo da valorizzare l'anzianità di servizio, i requisiti professionali, i titoli di specializzazione, sempre rispetto alle sedi che, via via, si renderanno vacanti.
É lasciata all'autorità locale la facoltà, in caso di nuovo mandato della stessa, di chiedere la sostituzione del segretario, per motivate ragioni, dopo centottanta giorni dall'insediamento, al fine di potere convenientemente valutare il suo operato ed individuare le ragioni della sostituzione. Sulla stessa l'Agenzia si pronuncia entro ulteriori novanta giorni, con atto motivato che comprende, ove la richiesta sia accolta, sia la nomina del nuovo segretario, sia l'assegnazione del segretario sostituito ad altro comune.
Anche il provvedimento di revoca, per reiterate e gravi violazioni dei doveri d'ufficio, compete all'Agenzia, su specifica richiesta dell'autorità locale. In quest'ultima dovranno essere dettagliatamente indicate le violazioni del segretario ed i procedimenti disciplinari conclusi o in corso, ed in tal senso va modificato anche l'articolo 17, comma 71, della citata legge n. 127 del 1997.
E, conseguentemente, anche il comma 72 dello stesso articolo per aggiornarlo alla nuova disciplina, che non prevede piú la necessità di alcuna conferma e per la parte in cui dispone la corresponsione del solo stipendio tabellare e non quello in godimento, al segretario per mancato raggiungimento dei risultati, o perché revocato, cosí irrogando a costoro una duplice o triplice sanzione, essendo state mantenute salve le ulteriori sanzioni disciplinari.
Residua, infine, una migliore formulazione dell'articolo 17, comma 68, lettera c), chiarendosi che le funzioni del segretario non possono derivare che dalla legge, regolamento, statuto e, al massimo, deliberate dal consiglio, con esclusione di siffatto potere al sindaco. Occorre, inoltre, specificare meglio il significato dell'articolo 17, comma 77, per la parte che riguarda le convenzioni di segreteria nei comuni, nel senso che rimane, quale segretario della segreteria convenzionata, il segretario piú anziano in servizio, previa assegnazione dell'altro segretario ad altro comune.
Tali modifiche, al fine di ripristinare quella posizione di terzietà del segretario, indispensabile per l'esercizio delle sue funzioni.
Posizione di terzietà che é disciplinata anche normativamente, in quanto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha all'uopo sottratto le funzioni amministrative agli organi politici ed in piena autonomia le ha attribuite a quelli amministrativi con conseguente responsabilità. Di contro, le disposizioni della legge n. 127 del 1997 di cui si propone la modifica, hanno fatto rivivere quella commistione di politica e amministrazione in maniera eccessivamente esasperata.
Va infine osservato che, oggi, le norme che disciplinano la figura dei segretari si pongono anche in contrapposizione con il sistema democratico, laddove consentono agli amministratori locali di esercitare un potere che ad essi non compete e che priva il segretario di ogni possibile terzietà.
Art. 1.
1. All'articolo 17, comma 76, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti:
"L'Agenzia é gestita da un consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e composto da due rappresentanti dei sindaci designati dall'ANCI, da un presidente di provincia, designato dall'UPI, da due esperti designati dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali e da dieci segretari comunali e provinciali eletti tra gli iscritti all'albo. Il Consiglio elegge tra i propri componenti un presidente e un vice presidente, scegliendoli tra i segretari comunali e provinciali. Con la stessa composizione e con le stesse modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle agenzie regionali.
Spetta ai consigli, nell'ambito delle rispettive competenze, adottare tutti i provvedimenti relativi ai segretari comunali e provinciali, dalla nomina al collocamento a riposo, compresi quelli disciplinari".
Art. 2.
1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 70 é sostituito dal seguente:
" 70. Il segretario comunale e quello provinciale sono nominati dall'Agenzia di cui al comma 76, sentita l'autorità locale, fra gli iscritti all'albo, secondo l'ordine di anzianità di servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nelle sedi che si rendono man mano vacanti. É in facoltà dell'autorità locale, in caso di nuovo mandato, chiedere la sostituzione del segretario per motivate ragioni. La sostituzione non puó essere chiesta prima che siano decorsi centottanta giorni dall'insediamento del sindaco o del presidente della provincia, e dopo duecentodieci giorni, decorsi i quali la richiesta di sostituzione non puó piú essere avanzata. Sulla richiesta di sostituzione l'Agenzia di cui al comma 76, previa idonea istruttoria e sentito il segretario, si pronunzia nel termine massimo di novanta giorni, con provvedimento motivato, che comprende, in caso di accoglimento, sia la nomina del nuovo segretario che l'assegnazione del segretario sostituito ad altro comune".
Art. 3.
1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 71 é sostituito dal seguente:
" 71. Il segretario, su richiesta del sindaco o del presidente della provincia, puó essere revocato, con provvedimento motivato dell'Agenzia di cui al comma 76, per reiterate gravi violazioni dei doveri d'ufficio. La
richiesta deve essere specifica nell'indicare le violazioni dei doveri, i procedimenti disciplinari cui il segretario é stato sottoposto, l'esito e quelli in corso".
Art. 4.
1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 72 é sostituito dal seguente:
" 72. Il segretario comunale o provinciale revocato o comunque privo di incarico é collocato in posizione di disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di disponibilità rimane iscritto all'albo
ed é posto a disposizione dell'Agenzia di cui al comma 76 per le attività dell'Agenzia stessa o per l'attività di consulenza, nonché per incarichi di cui al comma 78 presso altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel caso di collocamento in
disponibilità per mancato raggiungimento di risultati imputabile al segretario, oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento economico tabellare spettante per la sua qualifica, detratti i compensi percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei precedenti incarichi".
Art. 5.
1. All'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera b) é sostituita dalla seguente:
" b) reclutamento del personale da destinare all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità, ricorrendo prioritariamente ai segretari comunali e provinciali posti in disponibilità o in mobilità;".
Art. 6.
1. All'articolo 17, comma 68, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la lettera c) é sostituita dalla seguente:
" c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti, dallo statuto o da deliberazione del consiglio comunale o provinciale, funzioni che non possono comunque essere inferiori a quelle di coordinamento, direzione e vigilanza dell'attività dei dirigenti attribuitegli dalla legge".
Art. 7.
1. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il comma 77 é sostituito dal seguente:
" 77. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale. É segretario della convenzione quello piú anziano, salvi i poteri e le facoltà di cui alle disposizioni concernenti
la nomina a fine mandato del sindaco. La convezione é produttiva di effetti allorquando il segretario meno anziano viene assegnato ad altro comune".
Art. 8.
1. I commi 70 e 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, fino al primo rinnovo elettorale dell'amministrazione comunale e provinciale successivo alla data di entrata
in vigore della presente legge, si intendono applicabili esclusivamente alle sedi di segreteria vacante.