BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 154

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

Continua lo stato di agitazione della Categoria - vedi nella rubrica sindacale del n° 152

"4 Chiacchiere tra Colleghi "

E' ormai avviato un secondo sito su internet : è ancora in via di elaborazione, per il momento sono consultabili e copiabili gli ultimi numeri del Bollettino (dal n° 100 in su) ed una parte della modulistica. E' inserito anche un primo gruppo di link. Mi scuso per i problemi che ci sono, d'altra parte adopero solo buona volontà e aiuti volontari nè (da parte mia) c'è una reale capacità informatica. L'indirizzo del nuovo sito, è << http://web.tiscalinet.it/ilbollettino >>. Il primo sito, ormai storico, continua la sua corsa: abbiamo già superato i 1.800 accessi!!. Attendo critiche, suggerimenti, consulenze e chi più ne ha più ne metta.

Nel nuovo sito è in corso un sondaggio sulla riforma dei Segretari: spero di aver formulato le domande in modo equilibrato e vi chiedo di votare e far votare i quesiti, magari utilizzando anche la possibilità di aggiungere un breve commento al voto: è un modo per rendere più comprensibile ed utile il sondaggio stesso. Possiamo mettere in linea altri sondaggi: attendo suggerimenti ed argomenti, purchè si tratti di questioni di interesse sufficientemente generale, almeno per la nostra categoria.

L'obiettivo del Bollettino è quello di ampliare le nostre capacità professionali, utilizzando e sviluppando la solidarietà, mettendo a disposizione di tutti i materiali che arrivano, con il fine di lavorare meglio e con maggiore soddisfazione, scambiando idee, suggerimenti, esperienza, supporto, allo scopo di difendere il nostro futuro lavorativo cercando di renderlo migliore e più dignitoso. Mettere in comune il nostro lavoro, le nostre intuizioni e conoscenze mi pare il modo migliore per potenziare le nostre capacità professionali.

Occorre superare lo storico isolamento del Segretario, perseguito - contro l'interesse della Categoria - da coloro che avevano (ed hanno) il proprio tornaconto nell'applicare i principi del "divide et impera"; dimostrare quella solidarietà - che non può essere fiducia cieca ed assoluta - la cui mancanza ha pesato in passato e continua a mettere a rischio futuro professionale e serenità familiare di migliaia di bravi lavoratori, a vantaggio dei soliti, pochi, furbi.

E' fondamentale - nell'interesse generale e non solo nostro - che si arrivi al momento in cui qualcuno potrà gridare che "il re è nudo"; debbono essere scoperte e denunziate le ignobili pratiche di coloro che, magari nascondendosi sotto nuovismi ed efficientismi, perseguono interessi personali o lobbistici.

Personalmente, sono favorevole a sviluppare la professionalità, anche di tipo nuovo e manageriale: prima di fare il Segretario ho lavorato otto anni in aziende private e con ottimi risultati; nella mia formazione, essendo già in possesso di quella giuridica, ho sempre privilegiato quella mirata a sviluppare tecniche e strumenti aziendalistici.

Sono invece fortemente contrario alle facilonerie dei cialtroni, ai dilettantismi privi di professionalità, ai trucchetti da magliari, in definitiva ai comportamenti interessati che non producono risultati positivi e preludono a nuove e pesanti sconfitte per tutta la pubblica amministrazione.

"Specchio dei tempi"

Reggenze nelle Comunità Montane

Nel Bollettino n° 143 era riportato l'intervendo di una combattiva Collega che aveva scritto una lettera aperta all'Avv. Morando in ordine alla dibattuta questione del cumulo di impiego ed incompatibilità dei segretari comunali, già oggetto di diffida all'agenzia nazionale per l'annullamento del parere dato in data 2 novembre 1999 e chiedeva all'Agenzia nazionale di assumere un provvedimento di cancellazione dall'albo dei segretari comunali che contravvenendo al disposto del 3 comma dell'art 16 D.P.R.4 dicembre 1997,n.465, avevano stipulato un contratto a tempo determinato,ai sensi dell'art.6,del comma 4,della legge 127/97.

La Collega sosteneva che l'attività autorizzata non era consulenziale nè era prestata da un libero professionista in modo occasionale e saltuario: si trattava invece di funzione pubblica, di natura dirigenziale, svolta tramite incardinamento nell'ente e con assunzione di responsabilità gestionale espressa con determinazioni proprie. Chiedeva ne venisse data informazione ai colleghi.

Ecco ora il successivo intervento della stessa Collega.

CS

----Caro Carlo

Ti ricordi il mio atto di diffida all'Agenzia Nazionale per l'annullamento del parere del Direttore Morando del 2.6.99 in ordine alle reggenze nelle segreterie delle Comunità Montane affidate ai segretari in attività di servizio a tempo pieno nei Comuni? Bene il 4 dicembre ho ricevuto la risposta che ti prego di pubblicare perchè, anche se in modo " non chiarissimo" il nostro Direttore ha reso giustizia!

" Con atto di diffida del 2 Ottobre 1999 la dott.ssa Giulia Intrevado, segretario generale in disponibilità,chiedeva l'annullamento del parere espresso da questa Direzione Generale in data 02.06.1999,prot.11172.

Il citato ricorso benchè inserito nell'ordine del giorno del Consiglio nazionale di Amministrazione del 24 novembre u.s.non ha potuto essere ancora esaminato.

Il parere impugnato,secondo quanto assunto dalla dott.ssa Intrevado,permetterebbe l'utilizzo di un segretario non dirigente presso una comunità montana attribuendo,altresì all'Agenzia la competenza a disporre l'utilizzazione, per altri incarichi,dei segretari che sono già titolari di sede di segreteria mentre tale competenza risulta sancita per i segretari in disponibilità ai sensi dell'art.6,lett.f) del D.P.R.465/97.

Ora, il parere contestato prevede che ai sensi dell'art.58,comma 10,del D.L.vo 3 febbraio 1993,n.29 è possibile autorizzare l'incarico di reggenza presso una comunità montana ad un segretario titolare di altra segreteria comunale.

Deve essere,preliminarmente,ricordato che l'art.58 del D.legs.29/93 è applicabile ai segretari comunali in base a quanto disposto dall'art.16,comma 1 del D.P.R.465/97 il quale prevede che :"ai segretari comunali e provinciali si applicano le disposizioni di cui all'art.58 del decreto legislativo 3 febbraio 1993,n.29 e successive modificazioni ed integrazioni".

In particolare l'art.58 del D.Legs.29/93,al comma 10,prevede che" l'autorizzazione di cui ai commi precedenti deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico;può altresi,essere richiesta dal dipendente interessato......".

E', pertanto,del tutto evidente come la competenza a disporre dei segretari titolari di sede non derivi dal parere contestato ma sia oggetto di una puntuale,precisa,previsione normativa.

Da quanto detto prima discende l'ovvia conseguenza che ogni incarico per poter essere conferito ad un segretario comunale necessiti della prodromica autorizzazione di questa Agenzia Autonoma.

Infatti la norma citata prevede tale autorizzazione anche per il personale che presta servizio presso amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza subordinandole all'intesa tra le due amministrazioni.

Oovviamente l'art.58 del D.Legs.29/1993 non può assolutamente rappresentare lo strumento con cui eludere il divieto previsto dall'art.16,comma 3,del D.P.R. 465/97 che vieta ai segretari di accettare la nomina a direttore generale di un ente locale diverso da quello di appartenenza ovvero di stipulare un contratto a tempo determinato,ai sensi dell'art.6,del comma 4,della legge 127/1997.

Gli incarichi di reggenza o di supplenza " a scavalco" rappresentano infatti, una eccezione motivata dalla necessità di non poter garantire in altro modo il corretto funzionamento delle sedi di segreteria; ed in quanto " necessitati ed urgenti" devono essere limitati nel tempo.

Di conseguenza tutti i segretari che utilizzino lo strumento previsto dall'art.58 del D.Leg.vo 29/1993 per stipulare contratti a tempo determinato eludendo il divieto previsto dall'art.16 del D.P.R. 465/1997 incorreranno nelle relative sanzioni.

Alla luce di quanto esposto si ritiene di dover confermare,con le precisazioni di cui sopra,il parere reso.

E' solo il caso di segnalare come nel terz'ultimo rigo per mero errore materiale al posto della frase " può essere autorizzato" si trova quella " può essere incaricato",pertanto lo stesso parere deve essere inteso nel primo senso.

Si chiede,pertanto, alla sezione regionale in indirizzo di voler accertare se,a seguito dei provvedimenti autorizzatori adottati da codesta sezione,siano stati stipulati contratti in violazione di quanto disposto dall'art.16 del D.P.R.465/1997.

Cordiali saluti

IL DIRETTORE GENERALE

Avv. Moreno Morando

"Notizie dal ed al Sindacato"

Nel numero 142 il Bollettino recava il testo delle modifiche proposte unitariamente dalle OOSS al d.P.R. 465. Una Collega, evidentemente non ancora lettrice del Bollettino (ma ora lo è diventata) ha scritto in proposito. Il dibattito era e resta aperto ...

CS

Caro Collega,
Ho appena letto la proposta di modifica al DPR 465/1997, concordata (si legge) "dall'UNIONE con le OO.SS. Confederali" (sito dell'Unione consultabile attraverso quello della nostra Agenzia). Ti invito a leggerla (
www.senato.it) insieme ai progetti di legge che giacciono al senato presentati sia dalla maggioranza (24 circa sono i senatori firmatari contenente modifiche alla L.127/1997) che dalla minoranza (unico firmatario sen. Pontone, contenente modifiche alla L.142/1990). Sono sicura che la prima impressione che ne riceverai è che non godiamo di alcuna tutela sindacale! A sottolineare la pericolosità di questa situazione é il fatto che va avanti solo la proposta concordata con l'Unione. Inutile dirlo, quella più sfavorevole. Noi segretari: tutti zitti!!!!
La questione penso andrebbe affrontata attraverso un'area di discussione.
F.to M. F.
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Un memorandum per le OOSS

Caro Carlo,
ai nuovi amici dirigenti sindacali invio il manifesto redatto qualche anno addietro affinché sappiano che............ma lo sanno già.
Ti saluto affettuosamente e ti ringrazio ancora una volta per aver inventato il Bollettino.
A. C.

RIVENDICAZIONI ECONOMICHE

1) ATTRIBUZIONE TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRIGENTI A DECORRERE DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA L.8.6.1990, n.142

2) RESTITUZIONE DI L.6.000.000 A TITOLO DI INCREMENTO TABELLARE A DECORRERE DAL 1.12.1995

LEGGE

la legge 8 giugno 1990, n.142 con il combinato disposto degli articoli 51, 52 e 53, nell’intento di dare concreta attuazione al principio della separazione dei due livelli di direzione politica e di direzione amministrativa, ribadisce la posizione di vertice del segretario comunale nella struttura burocratica dell'ente locale e gli conferisce esplicitamente la qualifica, le funzioni e la responsabilità proprie dei dirigenti senza operare alcuna distinzione per classi di comuni o per qualifica posseduta dal segretario comunale:

DPR 17.1.1990, n.44, art. 8, comma 1 e 12, per la determinazione dello stipendio tabellare
C.C.N.L. del 16.5.1995 art.40
Accordo Integrativo del 14.9.1995

ATTI PARLAMENTARI

la Commissione affari costituzionali della Camera nella seduta del 5 dicembre 1990 nel Documento conclusivo della indagine conoscitiva sui problemi concernenti l'applicazione della legge 8 giugno 1990, n.142 ha cosi accertato e dichiarato:
"Punto 16 del documento
1.1 Capoverso Il La Commissione ritiene altresì che la disciplina delle nuove responsabilità dei dirigenti amministrativi, delimitata dalla ridefinizione della sfera della responsabilità politica , debba estendersi a tutti i comuni, senza alcuna eccezione per classi o categorie di enti è del tutto evidente, perciò che concerne la responsabilità dei dirigenti amministrativi, che ad ogni livello di attribuzioni gestionali corrisponde pari livello di responsabilità.."
Punto 17 del documento
........ Nella nuova disciplina degli Enti locali il Segretario Comunale resta confermato nel ruolo di vertice sulla organizzazione amministrativa.
Il Segretario inoltre è posto alle dipendenze del vertice politico dell'Ente ..". Il

GIURISPRUDENZA

il TAR Calabria-Catanzaro- con sentenza del 29 ottobre 1993, n.925 ha così ribadito:[Una delle più significative innovazioni, introdotte dalla legge 8 giugno 1990, n.142 è la precisa delimitazione delle sfere di competenze attribuite agli organi elettivi e alla dirigenza amministrativa,: ai primi-, infatti, è riservata la rilevante attività di determinazione degli obiettivi da raggiungere, con i connessi poteri di direzione politica e di verifica dei risultati conseguiti; alla seconda. invece. sono affidate le funzioni di direzione amministrativa negli uffici e nei servizi nonché la gestione amministrativa dell'ente, nell'intento di evitare commissioni o sovrapposizione tra i connessi ambiti operativi......."

Il Consiglio di Stato- Sez. I -10 luglio 1991. n.1620. si è così pronunciato:"... il Segretario non è < organo dello Stato> né dipende
gerarchicamente da organi dello Stato; neppure si può dire che egli svolga , per conto dello Stato, funzioni di controllo o sorveglianza sull'Ente locale.
Al contrario, quelle funzioni che l'art.52 direttamente gli attribuisce ( sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, cura l’attuazione dei provvedimenti, è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutivi e partecipa alle riunioni dì giunta e di- consiglio) lo connotano come un soggetto che partecipa a pieno titolo all'amministrazione attiva dell'Ente, tanto quanto i dirigenti ed anzi in posizione sovraordinata rispetto a questi ultimi.
In altre parole, non sembra ragionevole che chi, di diritto, " sovrintende -allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività ", sia escluso a priori da alcune dello loro più significative competenze.
Al contrario ', là dove la legge '. innovando profondamente rispetto al passato. introduce la separazione fra il livello dell'indirizzo e del controllo . proprio degli amministratori elettivi, e il livello della gestione amministrativa.. proprio dei dirigenti, è giocoforza ritenere che a questo secondo livello appartenga, prima di ogni altro, al Segretario, siccome posto dalla legge, con espressioni inequivocabili, al vertice dell'apparato burocratíco-esecutivo.
Senza contare che in un grande numero di piccoli comuni, non giustificando le dimensioni dell'Ente l'assunzione di dirigenti, non sarebbe altrimenti possibile quella separazione di livelli, che pure il legislatore mostra di ritenere essenziale e che in effetti è uno degli aspetti qualificanti della riforma degli enti locali......... omissis .."
Il TAR Puglia - Sez.- Lecce,. 8 febbraio 1994. n.94, a conferma dell'indirizzo del Consiglio di Stato ha deciso come segue:"[ In base al principio di separazione tra attività di indirizzo e di controllo e attività di gestione sancito dall'art.4 legge 8 giugno 1990, n. 142 è da escludersi che, anche nei comuni di piccole dimensioni privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, l'attività di gestione (nella specie, presidente-di commissione di gara) possa essere svolta dal sindaco, dovendo essa invece essere affidata al segretario comunale.]"
Il TAR della Toscana con una recente pronuncia Sez. -03-agosto 1994 n.450-ha testualmente deciso: " Ai sensi degli art.51 e 52 della L. 8 giugno 1990. n. 142, i dirigenti degli enti locali devono essere individuati nei funzionari investiti di- incarichi dì direzione di aree funzionali o dei servizi dell'amministrazione locale; pertanto. le funzioni del segretario titolare della segreteria del comune non possono non configurarsi se non quali compiti di superiore dirigenza quale sinonimo di direzione secondo modello piramidale, quale che sia la classificazione del comune di appartenenza, ed a prescindere dalla qualifica che,. quale funzionario statale, il medesimo rivesta"].

La CORTE DEI CONTI -Sez.Reg.dell’Abruzzo-con decisione n.37.11 del 12.2.96 , nell'attribuire al segretario capo la responsabilità" Dirigenziale" ha svolto tra l'altro le seguenti argomentazioni:[" La nuova legge di riforma sulle autonome locali legge 8 giugno 1990.. n.142 ) ha delineato specificatamente, agli articoli 52 e 53, statale(qualifica già attribuitagli dalla precedente legislazione, art.173 del T.U. 3 marzo 1934. n. 383 nel testo modificato dalle successive leggi 27 giugno 1942, n. 851 e 5 agosto 1954 '. n. 748), che presta servizio presso un comune o una provincia, con i quali si trova in rapporto funzionale. provvedendo ad assolvere le diverse funzioni di pertinenza degli enti.: egli è chiamato a sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, di cui coordina l'attività e, quindi, egli- assume una posizione di vertice rispetto al personale comunale o provinciale per cui-, accanto alla responsabilità di carattere generale propria dei funzionari, il Segretario assume, anche, la responsabilità dei risultati per l'attività svolta dagli uffici; inoltre, spetta al Segretario, oltre che il coordinamento e la vigilanza sulla attività del personale, curare la attuazione dei provvedimenti nel rispetto delle prescrizioni di legge nonché l’istruttoria delle deliberazioni e svolgere attività di consulenza obbligatoria, ma non vincolante, su ogni proposta di deliberazione.
Ed ancora, il Segretario, in base alla nuova normativa "partecipa alle sedute della giunta e dei consiglio e redige il relativo verbale di tal che è stato esaltato il ruolo del Segretario che in passato era chiamato a svolgere solo una funzione di assistenza, ossia di mero verbalizzante delle riunioni degli organi collegiali del comune e della provincia; mentre ora è anche di funzione attiva nel processo di formazione dell’atto.
Da queste brevi notazioni è agevole dedurre che il segretario assume, nell'espletamento delle funzioni che ad esso fanno capo, la responsabilità del buon andamento. sotto il profilo amministrativo, deIl’attività dell'ente locale cui è preposto e, quindi, risponde dei risultati dell’attività svolta dagli uffici; inoltre è tenuto a prestare agli amministratori l’ausilio di una efficiente consulenza tecnico-giuridica nell’esame dei problemi locali e delle loro risoluzioni, nonché ad esprimere il proprio parere sulle deliberazione non solo sotto il profilo della legittimità ma, anche, in ordine alla regolarità tecnica e contabile laddove l'ente è sprovvisto di responsabili dei servizi."]
IN CONCLUSIONE MENTRE AD OGNI LIVELLO DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA E DELLA CORTE DEI CONTI, PACIFICAMENTE ED UNIVOCAMENTE, SI RICONOSCE CHE LA LEGGE ATTRIBUISCE AL SEGRETARIO COMUNALE IL RUOLO, LA FUNZIONE, LA QUALIFICA E LA RESPONSABILITÀ’ DEL DIRIGENTE INDIPENDENTEMENTE DALLA CLASSE DEL COMUNE E DALLA QUALIFICA POSSEDUTA DAL SEGRETARIO IL C.C.N.L. IGNORA TUTTO QUANTO E NON ATTRIBUISCE, COME DOVEVA, A TUTTI I SEGRETARI COMUNALI IL TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEI DIRIGENTI infatti l'art.40 del C.C.N.L. di lavoro del comparto "Ministeri" sottoscritto il 16 maggio 1995 e l'accordo integrativo sottoscritto il 14 settembre 1995 non attribuiscono al Segretario comunale il trattamento economico di "DIRIGENTE" e non rinviano per la determinazione del trattamento economico dello stesso all'accordo per la DIRIGENZA STATALE e nemmeno a quello dei dirigenti degli enti locali;
Vi è di più, ed è l’ultima beffa che emerge dai decreti prefettizi oltre a non aver attribuito quanto dovuto, il nuovo C.C.N.L. penalizza i segretari del IX livello con una evidente "reformatio in peius" dello stipendio tabellare che, dal 1 dicembre 1995 passa da L. 24.071.000 a L. 18.071.000.

" Contributi professionali"

Ho già scritto alla Dott. Aronadio chiedendo il testo della tesi in formato elettronico allo scopo di citarne qualche brano anche nel Bollettino.

CS

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Caro Carlo,
ti segnalo la tesi di laurea "La figura del segretario comunale nell'ordinamento giuridico italiano" della neo dottoressa Margherita Aronadio, conseguita brillantemente presso la facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Palermo, relatore il prof. La Barbera, in cui si affronta naturalmente anche la vicenda della riforma Bassanini.
Trattasi di un ottimo lavoro di ricerca, con significativi spunti di riflessione, quali:
"Tutta l'esperienza di questo secolo avrebbe, comunque, consigliato di intraprendere una strada diversa da quella effettivamente seguita. Di valorizzare, cioè, il merito, la professionalità, la preparazione tecnica dei segretari comunali. Si è proceduto, invece, in senso opposto, basandosi, insomma, sull'appartenenza all'uno o all'altro credo politico".
Sono riportati anche interventi di diversi colleghi - te compreso - con ricchezza di opinioni a confronto.
Alla dottoressa Aronadio, la quale auspica, nonostante la nota pessimistica, la valorizzazione della professionalità della categoria, proprio come tu vai ripetendo testardamente da tempo, e si augura di poter far parte della famiglia dei segretari comunali, chi è interessato può chiedere copia della tesi di laurea, indirizzando a: Via G. Sciuti 85/H, 90144 Palermo.
Savino Macario


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