BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/n° 151
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti
.Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
"4 Chiacchiere tra Colleghi "
Miscellanea
Se, improvvisamente,
il Bollettino, cessa di arrivare mandatemi un e-mail: controllerò e semmai rispedirò i numeri arretrati. Lo stesso vale se il vostro server respinge la posta: se non mi avvertite, dopo qualche caso di ritorno indietro, sono costretto a cancellare l'indirizzo dalla rubrica.Abbiamo
un secondo sito su internet: l'indirizzo del sito, peraltro ancora in via di elaborazione e con vari problemi è: << http://web.tiscalinet.it/ilbollettino >>.Il primo sito, ormai storico, continua la sua corsa: abbiamo già superato i 1.300 accessi!!. Attendo critiche, suggerimenti, consulenze e chi più ne ha più ne metta.L'obiettivo resta quello di
ampliare le nostre potenzialità professionali, utilizzando e sviluppando la solidarietà, lasciando ai "soliti noti" la sfrenata caccia ai soldi - che prima o dopo provocherà una nuova tangentopoli - mettendo a disposizione di tutti i materiali che arrivano, per lavorare meglio e con maggiore soddisfazione, scambiando idee, suggerimenti e supporto allo scopo di costruirci un futuro migliore e dignitoso.Mettere in comune il nostro lavoro
, le nostre intuizioni e conoscenze è il modo migliore per potenziare le nostre capacità professionali, superando lo storico isolamento del Segretario e dimostrando quella solidarietà la cui mancanza ha messo e può ancora mettere a rischio un futuro professionale dignitoso, a vantaggio dei soliti, pochi, furbi: d'altra parte basta vedere come si comportano gli scienziati! Sollecito quindi l'ulteriore invio di testi, modelli, schemi etc.Il Bollettino conta quasi 300 abbonati
e continua a crescere ogni giorno: l'ultima richiesta è di qualche minuto fa e arriva dal territorio di Teramo.Offrire nuovi indirizzi non costa niente e può essere davvero utile a tutto il gruppo.
Assistenza legale
:un elenco di bravi avvocati, già specializzati nei nostri problemi - è a disposizione di coloro che lo richiedano.Modulistica
E' disponibile il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 96 n° 494 (sicurezza nei cantieri), aggiornato con le modifiche introdotte con il DLvo in corso di pubblicazione sulla GU.Basta chiederlo.
"Specchio dei Tempi"
Una testimonianza che, purtroppo, non è affatto isolata di un malcostume che si diffonde sempre più. Noi possiamo denunciarlo ma altri hanno il dovere - politico e istituzionale - di intervenire: non sarà possibile sostenere di "non aver saputo"!
CS
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Caro Carlo,
sono veramente rammaricata che l'Agenzia della provincia di G. continui a gestire il ruolo dei segretari comunali "servendo" esclusivamente i Sindaci.
Conserva sedi vacanti anche importanti solo ed esclusivamente per i loro preferiti "politici".
Siamo veramente passati dalla padella alla brace, rimpiango le vecchie prefetture per non parlare dei nostri contratti che mai raggiungeranno i tavoli della trattativa.
Mi vergogno di far parte di una categoria così attualmente svenduta.
Scusami per lo sfogo telegrafico.
Ciao.
G.
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Norma statutaria sul Segretario: un quesito
Un Collega ci chiede il nostro parer su una ipotesi di norma da inserire nello Statuto: vogliamo dargli la nostra opinione?
Grazie
CS
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Caro Carlo,
ti invio un quesito per i colleghi lettori del bollettino.
Lo statuto comunale può legittimamente contenere una norma del seguente tenore?
"Art.
Nomina e revoca del segretario comunale
1.Il Comune ha un segretario comunale dirigente nominato dal Sindaco con provvedimento adeguatamente motivato.
2.Il Sindaco neo eletto non può procedere alla nomina del nuovo segretario se prima non provvede a revocare il segretario in servizio.
3.Il segretario può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta, per violazione dei doveri d'ufficio."
Dovendo oggi lo statuto comunale rispettare i principi fissati dalla legge, ritengo che una norma del genere possa essere legittima. Sarei grato a quanti volessero esprimere il loro parere.
A. C.
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" De jure condendo"
Continuando una prassi già avviata, continua il suo percorso la rubrica "de jure condendo" che ospita proposte, proteste, suggerimenti, in tema di una semplificazione che non deve degenerare in dilettantismo; questa è la volta di Fausto Zavagnin - Dirigente di ragioneria ed estimatore di tanti Segretari Comunali - che interviene sul tema della relazione previsionale e programmatica. A tale proposito ricordo che Il Bollettino dispone di tue schemi di Relazione, a disposizione di chi voglia richiederli.
Carlo Saffioti
LA "NUOVA" RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA: OSSERVAZIONI CRITICHE
Finite, o quasi, le "fatiche" per la redazione del Bilancio 2000 si propone una riflessione molto critica sulle incongruenze e contraddizioni della "nuova" relazione previsionale e programmatica approvata dal DPR 326/98 per l’ennesima volta calata dall’alto senza confronto con chi la deve poi materialmente redigere e chi la deve controllare per il giudizio di legittimità. La riflessione è fatta seguendo la struttura per sezioni della Relazione.
Sezione 1° Viene richiesta una sovrabbondanza di dati demografici, fisici, economici di scarsissima utilità per la programmazione: a cosa serva, per dirne una, elencare il numero di laghi o fiumi risulta assai oscuro.
Alcuni dati sull’ economia insediata non sono in possesso dell’Ente e vanno eventualmente ricercati in altra sede almeno di non limitarsi a formulazioni generiche e ridondanti.
Sezione 2° Fra le fonti di finanziamento delle spese correnti (quadro 2.1.1.) ,sia nelle previsioni che nel trend storico, non si tiene conto e non vi è spazio per inserire altre entrate che finanziano o possono aver finanziato tali spese quali: mutui per debiti fuori bilancio o ripiano disavanzo aziende di trasporto.
Ma è soprattutto fra le fonti di finanziamento delle spese di investimento che si riscontrano le maggiori lacune in quanto non sono ricomprese alcune possibili voci quali:
Di riflesso potrebbero non essere corrette le voci delle fonti di finanziamento degli investimenti perché non integrabili delle voci di cui sopra e non depurabili di eventuali entrate c/capitale destinate a spese correnti come alcuni trasferimenti regionali.
Il tutto, poi, comporterà incongruenze contabili sulle risorse indicate e contabilizzate nei "programmi" come vedrempo più avanti.
Per quanto riguarda le analitiche informazioni richieste sul gettito dei tributi (quadro 2.2.1.2.) tese giustamente a dimostrare l’ attendibilità delle previsioni, si ritengono di difficile reperimento alcuni dati sull’ ICI in assenza di apposite convenzioni con il Catasto.
Per quanto riguarda i trasferimenti (quadro 2.2.2) sembra quasi offensivo ed irridente richiedere il grado di soddisfazione dell’ente sui trasferimenti della Regione di altri enti pubblici e la loro congruità con le necessità, data la cronica carenza di risorse rispetto ai bisogni. Per lo stesso motivo le valutazioni richieste in calce al quadro saranno necessariamente generiche e vaghe, quindi inutile dispendio di carta e tempo.
Nei quadri riferiti ai proventi extratributari (quadro 2.2.3) si ritiene improbabile che gli enti siano in possesso (anche se è auspicabile lo fossero) dei dati qualitativi e quantitativi sui servizi e sugli utenti: dati, peraltro, in parte richiesti fra i "parametri gestionali" in sede di rendiconto. Sarà utile che, durante la gestione si provveda a raccogliere dette informazioni coinvolgendo i responsabili dei servizi interessati per l’attività di monitoraggio.
Alquanto difficile risulta la compilazione delle informazioni sugli oneri di urbanizzazione (quadro 2.2.5) ed in particolare delle opere di urbanizzazione eseguite a scomputo degli oneri stessi nel triennio essendo, lo scomputo, una libera scelta dei lottizzatori emergente solo su loro richiesta.
Sull’ accensione di prestiti (quadro 2.2.6.) si segnala unicamente come la legge continui a consentire il raggiungimento del limite del 25% sulle entrate correnti per gli interessi passivi a fronte dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale approvati con DM 6/5/1999 n.227 che hanno abbassato tale limite al 12%, con esempio ai Comuni.
Sezione 3° Si ritiene che l’articolazione anche per "progetti" della Relazione, seppur prevista dalla legge, appartenga alla fase della programmazione operativa del Bilancio annuale e del PEG e non allo strumento di programmazione generale.
Mentre il Quadro Generale degli Impieghi per programma (quadro 3.3.) correttamente non prevede alcuna indicazione sugli esercizi precedenti, nel (quadro 3.1) si richiedono notizie e motivata dimostrazione rispetto all’esercizio precedente.
Anche prescindendo dal fatto che buona parte degli enti hanno adottato solo quest’anno la "nuova" Relazione e che i "programmi" degli scorsi anni potrebbero essere strutturati in modo molto diverso da quelli previsti per il 2000/2002, non si ritiene corretto accostare i dati previsionali con quelli degli esercizi precedenti: la previsione, infatti, non può che riguardare che il futuro anche se parte da una valutazione del presente e di quanto già fatto in passato. Per spese di investimento, poi, ci sarà il Piano Triennale delle opere pubbliche che dettaglierà le scelte programmatiche.
Nel singolo Programma (quadro 3.4) viene poi previsto il Responsabile del Programma, figura nuova non prevista da nessuna norma legislativa e regolamentare vigente.
E’ pur vero che è importante individuare "chi deve fare cosa", ma non è certamente compito dell’ organo consigliare farlo trattandosi di scelte attinenti la programmazione operativa di competenza degli organi di esecuzione.
Oltretutto gli "obiettivi" gestionali del PEG potrebbero avere una strutturazione completamente diversa di quella programmatica che essendo espressione di indirizzi politici generali non risente delle esigenze organizzative ed operative legate alla gestione. Per gli stessi motivi non si ritiene sia questa la sede per indicare le risorse umane da impiegare e le risorse strumentali da utilizzare.
Non appare chiara ed utile, inoltre, la differenza fra la motivazione delle scelte e le finalità da conseguire specialmente per le c.d "attività istituzionali" dell’ Ente ( Segretaria, Ragioneria, Servizi Demografici) che sono di supporto a quelle di erogazione dei servizi. La "finalità" è quasi sempre quella di garantire il servizio esistente e il corretto svolgimento dei compiti legislativamente affidati all’ ente locale. Anche per la voce erogazione servizi di consumo sarebbe utile un chiarimento che definisse i contorni del termine utilizzato.
Per quanto riguarda la richiesta di spiegare la coerenza con il Piano Regionale di Settore sarebbe propedeutico sapere se esiste un Piano di Settore e che la Regione si degnasse di farlo conoscere: almeno per il Veneto non si hanno queste fonti di informazione come non si conosce in genere le linee della programmazione regionale alle quali l’ente locale dovrebbe conformarsi.
Nel ( quadro 3.5 ) vi è miscuglio confuso ed impreciso di informazioni che non permette, fra l’altro di distinguere le risorse destinate alla parte corrente da quelle di investimento: viene riproposta la stessa confusione vista in Sezione 2°.
Nel ( quadro 3.6 ) – Spesa prevista per la realizzazione del programma viene compiuto il capolavoro sommando la spesa corrente a quella di investimento (Titolo 1° e 2°) (Spese finali) senza prevedere la quota capitale di ammortamento dei mutui ( Tit. 3°) , voce invece prevista nel Bilancio Pluriennale con conseguente disparità di saldi contabili fra i due documenti di programmazione. Sarà interessante vedere come si comporteranno i Coreco.
La "nuova" Relazione, in sostanza, è in contrasto con il DPR 194/96 su questo punto.
Nel quadro ( quadro 3.9 ) riepilogativo, poi, mancano i proventi dei servizi pubblici contenuti invece nel quadro 3.5.
Sezione 4° La verifica dello stato di attuazione dei programmi dell’anno precedente non sembra pertinente con un documento programmatorio ma con un documento di rendicontazione.
Oltretutto la verifica viene fatta dal Consiglio anche in sede di ricognizione dei programmi di cui l’art. 36 del D.Lgs. 77/1995 entro il 30/9 di ogni anno, 2/3 mesi prima quindi, di deliberare la Relazione in esame.
Per lo stesso motivo non è pertinente lo stato di realizzazione delle opere pubbliche del ( quadro 4.1).
Sezione 5° Arriva poi la Via Crucis del quadro 5.1 per il consolidamento dei conti pubblici dove si richiedono i "Dati analitici di cassa dell’ultimo Consuntivo deliberato dal Consiglio per l’anno…"
1) Già l’ intestazione del quadro non è delle più felici:
Il titolo del quadro potrebbe essere semplicemente: Dati analitici di cassa dell’ ultimo Conto del Bilancio deliberato – Anno…….
2) I dati richiesti, per i motivi già visti al quadro 3.3., non sono pertinenti con un documento di programmazione e non sono di nessuna utilità per la programmazione stessa. Il consolidamento dei conti pubblici può benissimo avvenire sui dati già in possesso dei ministeri per vari motivi.
Siamo, infatti, all’ennesima pesante proliferazione di rilevazioni di cassa nonostante già siano periodicamente trasmessi tali dati al Ministero del Tesoro o degli Interni:
3) Per quanto riguarda i contenuti. il quadro non è correttamente compilabile per i seguenti motivi:
Inoltre:
CONSIDERAZIONI FINALI
E’ evidente che l’estensore della "nuova" Relazione Previsionale e Programmatica non è un operatore del settore. Speriamo che l’Osservatorio sulla Finanza e la Contabilità degli Enti Locali, che è composto in modo preponderante da gente del mestiere, intervenga segnalando queste ed altre incongruenze: le ragionerie degli enti locali sono veramente stanche di dover sempre inventare qualcosa per far quadrare il cerchio.
Fausto Zavagnin - Dirigente di Ragioneria del Comune di Vicenza
"Contributi professionali"
Ringraziando il Servizio Segreteria Generale dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto - con particolare riguardo al Vice Segretario Dott. Gherghi ed all'Istruttore Direttivo Alessandra Natalini - metto a disposizione del Bollettino una breve rassegna di massime giurisprudenziali di particolare interesse per tutti noi. Il sito dell'Amministrazione Provinciale di Grosseto, all'indirizzo <<
www.provincia.grosseto.it >> come anche il Comune di Grosseto, all'indirizzo <<www.comune.grosseto.it>> sono siti che vale la pena visitareCS
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Corte dei Conti, sez. II centr., 3 febbraio 1999, n. 13 - Comuni e Province.
In materia di responsabilità amministrativo-contabile, non dà luogo a compensatio lucri cum damno il ritardato pagamento a terzi di somme di denaro da parte dell'ente pubblico (cfr. Gazzetta Giuridica, Giuffrè, Italia Oggi n. 11/99 - Giurisprudenza amministrativa, pag. 29)
In fattispecie di responsabilità per danno erariale consistente negli interessi legali che l'amministrazione abbia dovuto corrispondere a terzi creditori per ritardato pagamento, la decisione in rassegna esclude la compensatio lucri cum damno nel vantaggio conseguito dall'ente pubblico per aver beneficiato della disponibilità delle somme per il periodo del ritardo nel pagamento. L'ente locale provvede al soddisfacimento dei bisogni attingendo a un complesso di risorse sempre rinnovantisi e queste risorse costituiscono normalmente un coacervo indifferenziato, con il quale si provvede alla spesa secondo le indicazioni e le priorità di bilancio: in ciò consiste il "principio dell'unità o unitarietà del bilancio". La compensazione può invece operare solo in quanto la somma capitale pagata molto tempo dopo abbia subito una diminuzione di valore per effetto della svalutazione monetaria, sicché il danno compensabile è solo quello corrispondente alla maggiore somma al pagamento della quale l'amministrazione sia stata condannata, verso il terzo danneggiato, a mero titolo, appunto, di rivalutazione monetaria.
Corte dei Conti, sez. II centr., 3 febbraio 1999, n. 13 - Corte dei Conti..
In caso di responsabilità indiretta la prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale decorre dal materiale esborso della somma di denaro in favore del terzo danneggiato (cfr. Gazzetta Giuridica, Giuffrè, Italia Oggi n. 11/99 - Giurisprudenza amministrativa, pag. 29-30)
La decisione in rassegna ritiene preferibile la tesi secondo cui la decorrenza del termine di prescrizione va individuata nel momento in cui si verifica l'effettivo esborso in favore del terzo danneggiato. I giudici contabili muovono innanzitutto dalla premessa che le espressioni "commissione del fatto" (art. 58 l. 8 giugno 1990, n. 142) e "data in cui si è verificato il fatto dannoso (art. 1 l. 14 gennaio 1994, n. 20) devono essere intese nel senso che il "fatto" comprende non solo la condotta posta in essere dal soggetto sottoposto alla giurisdizione contabile, ma anche la realizzazione dell'evento di danno: la prescrizione, dunque, decorre dal momento del verificarsi del danno, vale a dire dal momento del verificarsi del depauperamento dell'amministrazione, evento che peraltro viene solitamente individuato dalla giurisprudenza con criteri non univoci, attribuendosi rilievo talvolta all'atto giuridico che produce o accerta l'obbligo pecuniario dell'amministrazione, talaltra al pagamento, che si considera realizzato con il materiale esborso del denaro. Quest'ultima soluzione è condivisa dalla decisione in rassegna, che, da un lato, osserva che la sentenza o il lodo o la deliberazione da cui scaturisce l'obbligo di pagamento a carico dell'amministrazione potrebbero rimanere ineseguiti, sicché a voler considerare perfezionata con tali atti la fattispecie dannosa dovrebbe ammettersi la possibilità di condanna dell'agente pubblico a risarcire il danno mai prodotto. Dall'altro lato, una volta individuato nel pagamento il momento perfezionativo della fattispecie dannosa, non avrebbe senso fermarsi a una delle tappe del procedimento di spesa atteso che lo stesso procedimento di spesa potrebbe sempre arrestarsi, prima della sua conclusione, per effetto di una revoca o di un atto negativo di controllo. Di qui la conclusione che solo con il materiale esborso della somma di danaro a favore del terzo si realizza la diminuzione patrimoniale per l'erario e si realizza la diminuzione patrimoniale per l'erario e si attualizza, quindi, la lesione del bene giuridico protetto, con la conseguenza che solo da tale momento sorge la possibilità di promuovere l'azione di responsabilità e inizia quindi a decorrere il periodo di prescrizione.
Tar Marche, 2 ottobre 1998, n. 1063 - Giustizia amministrativa
Le associazioni ambientaliste che non sono accreditate presso il Ministero, non sono legittimate ad intervenire ad opponendum in un giudizio amministrativo (cfr. Gazzetta Giuridica, Giuffrè, Italia Oggi n. 11/99 - Giurisprudenza amministrativa, pag. 32)
Il Tribunale premette che: 1) ai fini dell'interesse che legittima l'intervento ad opponendum nel giudizio amministrativo, occorre che l'interventore sia portatore di un interesse alla conservazione dell'atto sottoposto ad esame, dal quale egli tragga, sia pure di riflesso, una qualche utilità o, comunque, di un interesse al quale, a seguito del ricorso e del conseguente annullamento dell'atto, possa derivare indirettamente una lesione in materia edilizia e urbanistica, va escluso che l'art. 31, comma 8, l. 17 agosto 1942, n. 1150, abbia introdotto un'azione popolare in materia di impugnazione delle licenze edilizie, richiedendosi comunque l'esistenza di un rapporto di collegamento giuridico con le aree interessate dai progetti edilizi. Dall'applicazione di tali principi deriva che anche nel caso di interessi collettivi o diffusi di cui risulti titolare un ente esponenziale, la legittimazione a essere parte del giudizio amministrativo è comunque subordinata all'esistenza di un collegamento giuridico tra gli scopi perseguiti dall'ente e gli interessi sostanziali pregiudicati dal provvedimento amministrativo sottoposto al sindacato del giudice. In particolare, per quanto riguarda le associazioni ambientaliste, la legittimazione a essere parte del giudizio amministrativo, indipendentemente da una diretta compromissione della propria sfera giuridica, resta subordinata a un preventivo accreditamento presso il Ministero dell'ambiente, ai sensi dell'art. 13 l. 8 luglio 1986, n. 349, con la conseguenza che alle associazioni ambientaliste non comprese nello speciale elenco suddetto è precluso il diritto di azione per l'annullamento di atti illegittimi pregiudizievoli per l'ambiente, salvo il caso di un diretto danno arrecato agli interessi giuridici dell'ente, e, quindi, è interdetta anche al legittimazione a intervenire nel processo.
Cassazione, sezioni unite, 5 febbraio 1999, n. 24 - Appalto.
La qualificazione pubblicistica del soggetto che provvede all'aggiudicazione di appalti di servizi va compiuta alla stregua della normativa comunitaria e delle relative disposizioni attuative (cfr. Notizie- Giurisprudenza civile, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 22)
In materia di appalti per pubbliche forniture, la qualificazione giuridica del soggetto che deve compiere l'aggiudicazione va compiuta nel quadro dell'evoluzione della normativa comunitaria al riguardo (e, in particolare, della nozione di "organismo di diritto pubblico" fornita dalla direttiva n. 89/440/Cee e dalla formulazione letterale della direttiva n. 92/50/Cee) e della stessa definizione data dal d. lg. 24 luglio 1992, n. 358, il cui art. 1 comma 3 fa riferimento anche alle associazioni tra gli enti pubblici ivi menzionati. Nella specie, la Suprema Corte, alla luce del riportato principio, ha ritenuto che spettasse la qualificazione di pubblica amministrazione aggiudicatrice al Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano, costituito allo scopo di assumere, senza alcuna finalità di lucro, l'organizzazione del comune acquisto di materiale scolastico ai migliori prezzi.
Cassazione, sezioni unite, 5 febbraio 1999, n. 27 - Espropriazione per pubblico interesse.
La prescrizione del diritto all'indennità per occupazione di urgenza decorre dalla scadenza di ciascun anno della durata di essa, per l'importo riferibile a tale periodo (cfr. Notizie- Giurisprudenza civile, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 24)
Cassazione, sezione I, 11 gennaio 1999, n. 157 - Sanzioni amministrative.
La mancata trascrizione al Pra non rende la vendita di un autoveicolo inopponibile al prefetto che adotta la sanzione amministrativa nei confronti dell'apparente proprietario (cfr. Notizie- Giurisprudenza civile, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 31).
Il trasferimento di proprietà di un veicolo si verifica per effetto del consenso delle parti legittimamente manifestato, mentre la trascrizione dell'atto nell'ufficio del pubblico registro automobilistico (Pra) non costituisce un requisito di validità ed efficacia del trasferimento ma solo un mezzo di pubblicità e tutela, inteso a dirimere i conflitti tra aventi causa del medesimo venditore. Da tale principio consegue che, in caso di sanzione amministrativa, la mancata trascrizione al Pra di una vendita anteriormente conclusa non rende la vendita stessa inopponibile al prefetto adottante la sanzione amministrativa per la violazione, ma ha un valore di presunzione semplice superabile con ogni mezzo di prova.
Cassazione, sezione I, 9 gennaio 1999, n. 1087 - Titoli di credito.
La banca girataria per l'incasso di assegno non trasferibile è tenuta a verificarne anche la genuinità (cfr. Notizie- Giurisprudenza civile, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 32).
Cassazione, sezione II, 4 febbraio 1999, n. 973 - Vendita.
Le clausole contrattuali di vendita separata dell'immobile e delle aree da adibire a parcheggio sono nulle e sostituite di diritto dalle norme che impongono il vincolo pertinenziale (cfr. Notizie- Giurisprudenza civile, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 32).
Qualora il costruttore di un edificio proceda alla vendita separata delle singole unità abitative rispetto alle relative aree accessorie, la violazione o l'elusione del vincolo pubblicistico di destinazione a parcheggio delle aree predette (imposto dall'art. 18 l. n. 765 del 1967) determina la nullità delle relative clausole contrattuali, la loro sostituzione con la disciplina legale, il conseguente riconoscimento di un diritto reale d'uso a vantaggio dei proprietari delle singole unità abitative.
Tar Campania, sez. Napoli, 28 settembre 1998, n. 2998 - Atto amministrativo.
Non si può annullare d'ufficio un provvedimento di collocamento a riposo, dopo un lungo periodo di fruizione del relativo trattamento (cfr. Notizie- Giurisprudenza amministrativa, in "Gazzetta giuridica" - Giuffrè - Italia Oggi n. 10/99, pag. 39-40).
La fruizione per un lungo periodo (nella specie, per più di sette anni) del trattamento pensionistico da parte di un dipendente pubblico, genera un ragionevole affidamento della legittima titolarità del relativo diritto. La rimozione dell'atto costitutivo di tale situazione non soddisfa l'interesse pubblico ma sconvolge quegli assetti con grave nocumento per la certezza dei rapporti giuridici, che, in quanto cardine della tranquillità sociale e del vivere civile, è uno dei valori di fondo del sistema giuridico.