BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino

http://web.tiscalinet.it/ilbollettino/

[email protected]

n° 150

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 Chiacchiere tra Colleghi "

Arretrati e numeri persi

Siamo ormai arrivati quasi a quota 300 : se qualcuno improvvisamente non vede più arrivare il Bollettino, mi mandi un e-mail, io controllerò e semmai rispedirò i numeri arretrati. Lo stesso vale per quei Colleghi il cui server respinge la posta: se non mi dicono niente, dopo qualche caso di ritorno indietro, sono costretto a cancellarli dalla rubrica.

Il sito del Bollettino

Habemus situm! Dopo lunga e penosa gestazione posso comunicare l'indirizzo del nuovo sito del Bollettino, che peraltro è ancora in via di elaborazione e con problemi vari: << http://web.tiscalinet.it/ilbollettino >>: aggiornamenti ed arricchimenti saranno inseriti solo nel nuovo sito.

Il primo, storico sito internet del Bollettino, continua la sua corsa: abbiamo già superato i 1.300 accessi!!. Attendo critiche, suggerimenti, consulenze e chi più ne ha più ne metta.

L'obiettivo è quello di ampliare le nostre potenzialità professionali - che sono molte e ben fondate - utilizzando e sviluppando la solidarietà, lasciando la sfrenata caccia ai soldi ai "soliti noti" - che prima o dopo incontreranno una nuova tangentopoli - mettendo a disposizione di tutti i materiali che arrivano, per lavorare meglio e con maggiore soddisfazione, scambiando idee, suggerimenti e supporto.

Il Bollettino si avvia verso i 300 abbonati e continua a crescere ogni giorno.

Ringrazio tutti coloro che offrono nuovi indirizzi ed invito tutti a dare una mano: non costa niente e può essere davvero utile.

Assistenza legale

Diversi Colleghi - conoscendo bravi avvocati, preferibilmente già specializzati nei nostri problemi - hanno già comunicato i loro nomi, indirizzi, telefoni e fax. Il relativo elenco continua a crescere ed è a disposizione di coloro che lo richiedano.

Modulistica

Ho appena sistemato il testo del Decreto Legislativo 14 agosto 96 n° 494 (sicurezza nei cantieri), aggiornato con le modifiche introdotte con il DLvo in corso di pubblicazione sulla GU. (più veloce della luce!!) Come al solito, basta chiedere...

Mettere in comune il proprio lavoro, le proprie intuizioni e conoscenze è un modo per potenziare le nostre capacità professionali, superando lo storico isolamento del Segretario e dimostrando quella solidarietà la cui mancanza ha messo e può ancora mettere a rischio un futuro professionale dignitoso, a vantaggio dei soliti, pochi, furbi: sollecito quindi l'ulteriore invio di testi, modelli, schemi etc.

"Specchio dei Tempi"

Un nuovo contributo di Luigi Oliveri - carpito ancora una volta dal ricchissimo sito www.giust.it del Prof. Virga - su un tema davvero scottante, attuale e tale da far riflettere molti di coloro che - pensando di essere molto furbi - hanno gioito delle disgrazie altrui.

CS

<<<<<

http://www.giust.it/

Giustizia amministrativatrativa: http://www.giust.it/

LUIGI OLIVERI

SPOIL SYSTEM NEGLI ENTI LOCALI – SECONDO ATTO

Com'era da attendersi, non è tardata la seconda fase attuativa dello spoil system negli enti locali, introdotto dalla legge 127/97.

Conclusa l'ondata di nomine di segretari capo, privi di qualifica dirigenziale nelle sedi di segreteria generale, al fine di garantire il "ricambio" dirigenziale negli enti, le amministrazioni adesso stanno sempre più passando alla dirigenza.

Alcune stanno seguendo la linea più morbida, introducendo il principio delle delega delle funzioni dei dirigenti all'apparato amministrativo privo della qualifica dirigenziale.

Altre stanno adottando una via di mezzo: scorporano le funzioni dei dirigenti attribuendole al direttore generale, il quale a sua volta le delega, in parte, ai funzionari.

Altre ancora stanno procedendo all'affidamento ai dirigenti di compiti dirigenziali differenti, lasciando vacante l'area da essi precedentemente ricoperta ed assegnando la funzione dirigenziale ai funzionari incaricati delle posizioni organizzative, ai sensi del CCNL in data 31.3.1999.

La legittimità di queste operazioni è ampiamente dubbia. Non solo perché non paiono rispettose dell'articolo 97 della Costituzione, ma soprattutto poiché sembrano in netto contrasto con l'articolo 51, comma 3-bis, della legge 142/90, e con l'articolo 19 del D.lgs 29/93, oltre che con i principi, sanciti a più riprese dalla Corte Costituzionale sull'accesso alle carriere tramite concorsi.

Le tre strade intraprese con atti positivi da molti enti locali si fondano su alcuni punti basilari. In primo luogo, partono dalla considerazione che il rapporto di lavoro è stato privatizzato, sicchè possono essere liberamente applicati tutti i criteri di flessibilità gestionale propri delle aziende private.

Questa osservazione, corretta nel principio, porta ad un travisamento delle norme se applicata come se l'azienda fosse, appunto, privata. E' noto che l'imprenditore assegna attraverso le procure ai componenti dei consigli di amministrazione o ai propri institori o dirigenti poteri gestionali più o meno limitati per competenza o valore, in forma flessibile, compatibilmente, evidentemente, con i contratti collettivi di lavoro i quali pongono precisi limiti allo ius variandi dell'imprenditore anche nel campo privato, che è molto meno flessibile di quanto non si favoleggi, come confermano le decine di sentenze del giudice del lavoro in merito al mansionismo.

Nel mondo delle aziende private, tuttavia, l'attribuzione dei poteri decisionali e rappresentativi nell'azienda è quasi interamente lasciato all'autonomia privata dell'imprenditore.

Nel mondo degli enti pubblici, invece, l'organizzazione degli uffici deve essere regolata per legge, come prevede il già citato articolo 97 della Costituzione. Mentre coloro che agiscono per le amministrazioni non operano quali rappresentanti, ma quali organi. Non esplicano le loro funzioni in applicazione della procura, bensì immedesimano l'amministrazione stessa nel loro agire giuridico.

La ripartizione delle competenze degli organi è prevista analiticamente dalla legge, per far sì che l'amministrazione sia "personificata" da soggetti che ne abbiano l'autorità, scelti o attraverso la legittimazione degli elettori nel caso degli organi di governo, oppure mediante una selezione di capacità e professionalità, per garantire il principio di buona amministrazione. Tali selezioni debbono, almeno nel sistema ancora vigente, essere svolte mediante il concorso pubblico.

Il rispetto di tali competenze è tanto più accentuato oggi, in quanto i dirigenti, siccome dotati del potere di immedesimare l'amministrazione adottando tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, sono divenuti veri e propri organi, sia pure di natura tecnica e non elettiva.

Se, allora, un ente si è organizzato introducendo al suo interno le qualifiche dirigenziali per affidare loro le responsabilità gestionali, non può, evidentemente assegnare a funzionari privi di tali qualifica le medesime funzioni, per violazione dei principi fin ora brevemente ricordati.

Il secondo punto da cui si muovono queste recenti scelte organizzative che sempre più si estendono tra gli enti locali, è l'introduzione delle posizioni organizzative da parte del CCNL del 31.3.1999. Le quali posizioni vengono interpretate come incarichi di natura "subdirigenziale", tali per cui possono essere affidati a coloro che vi sono preposti compiti e responsabilità spettanti alle qualifiche dirigenziali, considerati equivalenti.

Anche tale interpretazione, però, alla luce del contratto medesimo e dell'attribuzione delle competenze ai dirigenti operata dalle già ricordate norme del D.lgs 29/93 e della legge 142/90, non pare sorretta da solide basi di legittimità.

Infatti, il contratto collettivo di lavoro non può in alcun modo stabilire le competenze degli organi, essendo tale compito riservato alla legge dall'articolo 97 della Costituzione, mentre il contratto è atto di natura privata. Il contratto può solo disciplinare lo status giuridico ed economico del lavoratore: e questo è quel che ha fatto il CCNL in data 31.3.99. Il quale, infatti, non afferma mai che le posizioni organizzative svolgono le funzioni dei dirigenti (se non con riferimento ai comuni privi di dirigenti che abbiano assegnato le funzioni dirigenziali ai funzionari apicali, ai sensi della legge 191/98). Al contrario, disciplina le funzioni di dette posizioni, assimilandole a quelle dei "quadri" privati. Ma proprio questa assimilazione esclude che esse posizioni organizzative possano svolgere le funzioni e competenze dei dirigenti, visto che anche nel mondo privato svolgono compiti gestionali di natura subordinata ai dirigenti.

L'attribuzione delle funzioni per vacanza del vertice non può superare gli ostacoli che qui si prospettano. Ribadita la rigida assegnazione delle competenze operata dall'articolo 51, commi 3 e 3-bis, della legge 142/90, è ammissibile l'assegnazione di funzioni dirigenziali ad un funzionario, per vacanza del dirigente, ma configurandola come attribuzione di mansioni superiori, dunque nel rispetto dell'articolo 56 del D.lgs 29/93 e delle condizioni ivi previste.

Un'attribuzione di funzioni dirigenziali sine die non è conforme alla normativa qui ricordata.

Occorre sottolineare, ancora, che l'assegnazione delle mansioni superiori è del tutto indipendente dalla precedente copertura della posizione organizzativa, la quale non prelude ad un incarico di tipo dirigenziale, ma sottende un diverso modo di organizzare un'unità amministrativa, con più marcate responsabilità appunto organizzative del soggetto investito.

E' vero che esistono enti locali nei quali è presente una sola qualifica dirigenziale, i quali tutti stanno pensando, per forza di cose, ad una delle soluzioni gestionali ricordate all'inizio.

Ma anche la presenza di un'unica figura non legittima tali scelte, in primo luogo perché adesso possono essere istituite le qualifiche dirigenziali in tutti gli enti, a prescindere dalla dimensione demografica, il che vale evidentemente a maggior ragione per gli enti nei quali già esistevano figure dirigenziali.

In ogni caso, questi enti possono sempre ricorrere agli incarichi ai sensi dell'articolo 51, commi 5 o 5-bis della legge 142/90, o all'assegnazione di funzioni al segretario, o ancora al convenzionamento.

La messa in moto di siffatti meccanismi di assegnazioni di funzioni dirigenziali a soggetti privi della qualifica, introduce un elemento di "spoil system" extra ordinem, che comporta il rischio di minare alla base l'autonomia dei dirigenti, i quali sottoposti al ricatto morale di un'estromissione dalle loro funzioni per essere sostituiti da "chiunque" possono essere messi nelle condizioni di non svolgere più serenamente e correttamente i propri compiti. Né il funzionario incaricato sarebbe posto in una posizione molto diversa.

Il secondo rischio non riguarda la sfera personale dei dirigenti, bensì la funzionalità complessiva del sistema. Se manovre di spoil system come quelle descritte venissero confermare come illegittime dalla magistratura di ogni ordine e grado, si avrebbe la conseguenza dell'annullabilità o nullità di un'enormità di atti amministrativi, ovvero tutti quelli adottati da funzionari facenti funzioni privi di titolo.

E' da chiedersi se questa è la volontà del legislatore, se, ovvero, la "flessibilizzazione" consista non nel gestire la cosa pubblica con criteri privatistici (il che ben venga), ma nel gestire la cosa pubblica come fosse privata, che è ben diverso.

Parallelamente, inoltre, l'opportunità prevista come detto sopra dalla legge 265/99 di istituire posizioni dirigenziali negli enti di minori dimensioni sta per essere attuata in modo da garantire ai funzionari apicali il passaggio alla qualifica dirigenziale.

Anche in questo caso, però, la corretta valorizzazione delle risorse interne, non pare sorretta da regole giuridiche, le quali, al contrario, sono tutte indirizzate all'obiettivo opposto: quello di assumere in posizioni dirigenziali solo attraverso concorso.

Appare del tutto chiaro che i concorsi interni (ormai sostituiti dalle progressioni verticali) non possono essere applicati al passaggio tra due aree contrattuali diverse, quella dirigenziale, da un lato, e quella delle "qualifiche", dall'altro. La progressione verticale, infatti, è istituto che riguarda appunto solo l'area impiegatizia e non può essere utilizzata per il passaggio a quella dirigenziale.

Sui concorsi interni, del resto, la Corte Costituzionale ha ribadito di recente i suoi insegnamenti con la sentenza 1/99. L'introduzione della dirigenza, allora, nei comuni non può essere disgiunta dalla copertura dei posti per concorso pubblico aperto a tutti (come del resto prevede l'articolo 28 del D.lgs 29/93).

" Notizie al e dal sindacato "

Questo numero del bollettino è occupato in gran parte da notizie sindacali e c'è da essere grati a Maria De Zio che si prende la briga di mandarci materiale che può così essere messo a disposizione di tutti. Naturalmente qualunque altro sindacalista può fare lo stesso oppure criticare quello che viene pubblicato.

Una precisazione. Qualcuno ritiene che il Bollettino ospiti troppi interventi critici e che quindi sia una specie di sfogatoio di chi non è contento di niente: in realtà, il Bollettino - dichiaratamente - evita di fare censure se non quando siano imposte dal codice penale o dalla buona educazione; ospita quindi sia interventi durissimi sia interventi pacati. Questo è possibile perchè lo scopo che si prefigge non è quello di sostenere l'una o l'altra delle posizioni in campo ma quello di essere strumento per rendere possibile a tutti di dire la propria opinione. Se poi le critiche talvolta prevalgono sulle lodi o gli apprezzamenti, non è colpa nè merito del Bollettino: raccontava Esopo "Superior stabat agnus ...".

Nei confronti del sindacato: personalmente ritengo che tutte le critiche - incluse quelle alle OOSS - debbano essere costruttive, altrimenti non si tratta più di critiche bensì di lotta a favore o contro una parte; assolutamente legittima ma diversa dalla funzione critica. Sempre personalmente credo che l'errore più grande che si può fare nei confronti delle organizzazioni di massa, come appunto i sindacati, è quello di permettere che un piccolo gruppo faccia i comodi suoi; l'unico modo che conosco per evitarlo è quello di impegnarsi all'interno, organizzando il dissenso perchè abbia più peso e seguendo logiche possibili. Lo slogan sessantottino "chiedete l'impossibile" non mi pare abbia avuto risultati molto buoni (se non per qualcuno che, in barba agli slogan gridati, si è ben accomodato per sè stesso): anche nella nostra Categoria non sono certo mancati esempi di questo tipo!

CS

<<<<<<<<<

Una risposta per F.B.

Caro Carlo,

rispondo alla lettera dell’anonimo FB solo perché me lo chiedi tu (ci conosciamo, ci capiamo e ci stimiamo da tempo, credo) e nell’interesse degli altri colleghi. Non certo per fronteggiare il vacuo (mi piace il termine) sarcasmo che aleggia nella lettera. In genere, a questi colleghi, bisogna sempre chiedere dov’erano al momento in cui la legge è stata approvata, quale è la loro attuale posizione, se conoscono i problemi dei non confermati, ......... ed altro.

Teorizzare è facile e certamente poco rischioso; più difficile è scontrarsi con i problemi concreti e cercare soluzioni idonee per i colleghi in reali difficoltà. Gli esempi sarebbero tanti, ma, per quanto mi riguarda, la polemica finisce qui: non risponderò ad altre provocazioni. Voglio solo ricordare che i nostri guai maggiori sono proprio derivati dalla scarsa partecipazione alle attività sindacali.

Nel merito:

  1. abbiamo (unitariamente) predisposto modifiche al 465; non possiamo, con il regolamento, modificare la legge, così come vorrebbe il collega, ad esempio per variare la composizione dei consigli di amministrazione;
  2. eventuali proposte di modifica della legge devono essere fatte, e saranno fatte, tenendo conto delle indicazioni (politiche) degli altri interlocutori, in quanto, senza una forte unitarietà di intenti, si rischia di ottenere una normativa peggiore;
  3. la correttezza (reciproca!) non si impone certo per legge, e non l’ha chiesta nessuno. E’ soltanto auspicabile che l’Agenzia sia messa in condizione di conoscere per tempo, e quindi in qualche modo coordinare, i passaggi da uno all’altro comune, per una giusta ricollocazione di tutti (a questo punto, sono inutile segnalazioni e considerazioni sull’argomento, in quanto conosco benissimo la situazione);
  4. ottenere chiarezza sull’uso dei fondi: niente di più semplice. Confluiscono nel bilancio dell’Agenzia, e quindi vengono usati per le attività programmate in uscita nello stesso bilancio.

Non concordo con:

  1. trattative individuali che premierebbero ancora una volta i più forti;
  2. il mantenimento coattivo in una sede quando ormai è certa la non conferma (avete mai provato come si sta?);
  3. il tono predicatorio che sembra permeare l’ultima parte della lettera: ci sono colleghi serissimi che sono andati via proprio perché non potevano continuare con indipendenza ed imparzialità.

Cari saluti. Maria De Zio

<<<<<<<<<

Retribuzione delle funzioni di DG al Segretario Comunale

Caro Carlo, ti invio copia della risposta data unitariamente all’Agenzia Nazionale in merito alla retribuzione dell’incarico di direzione. Cari saluti. Maria.

Conferimento al segretario comunale e provinciale delle funzioni di direttore generale ed eventuale retribuzione. Risposta a nota prot. N. 21084/99.

Alla pari di un incarico professionale di direzione conferito a soggetto estraneo all’apparato, anche l’incarico conferito al segretario comunale, in quanto atto eventuale e discrezionale, aggiunge una funzione nuova a quelle normalmente inerenti al rapporto di lavoro del segretario; l’onerosità della prestazione è effetto naturale collegato al maggior onere, dal momento che la retribuzione deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto (articolo 36 della Costituzione). Né può disconoscersi che le modalità di espletamento dell’attività lavorativa del segretario comunale si differenziano da quelle del segretario a cui sia stato conferito incarico di direzione, e che alla diversa posizione giuridica siano connesse differenti conseguenze. L’attribuzione di un compenso aggiuntivo vale quindi ad attribuire certezza e valore all’atto stesso di conferimento dell’incarico di direzione e testimonia la piena consapevolezza che il segretario ha della assunzione dei rischi relativi, ad evitare possibili equivoche interpretazioni e contestazioni.

Si fa notare anche che un atto con retribuzione indeterminata può comportare, al verificarsi di situazioni anomale, una determinazione giudiziale ai sensi dell’articolo 2099 comma 2 del codice civile, con conseguenze negative per l’ente.

Anche dal punto di vista sostanziale, l’attribuzione di un compenso aggiuntivo non presenta particolari difficoltà, dal momento che lo stesso legislatore consente l’attribuzione di compensi ai direttori generali non segretari comunali al di fuori di ogni criterio o parametro cui commisurare tali emolumenti.

Per quanto riguarda poi l’assenza di riferimenti contrattuali validi per la determinazione dei compensi spettanti, è appena il caso di sottolineare che la legge n. 127/97 ed il regolamento attuativo n. 465/97 sono successivi all’ultima tornata contrattuale, e non di meno sono immediatamente applicabili. Sarebbe quindi contraddittorio ritenere la normativa richiamata applicabile per alcuni aspetti, e non per quanto giuridicamente ne consegue, e quindi soltanto per gli aspetti di modifica del ruolo dei segretari, senza le conseguenti innovazioni retributive immediatamente collegabili alle modifiche di status. Pertanto, anche prima che intervenga il contratto collettivo di lavoro, discrezionalmente e concordemente, potrà esser attribuito incarico di direzione al segretario, a cui sia connesso il relativo compenso, anche in forma di acconto, con previsione di successivo conguaglio in base alla normativa contrattuale.

Si sottolinea che alla chiarezza normativa e retributiva deve attribuirsi anche un valore risolutivo di situazioni conflittuali che potenzialmente potrebbero svilupparsi all’interno degli enti, in conseguenza di incertezze interpretative; ferma restando la discrezionalità degli enti di darsi l’assetto organizzativo ritenuto migliore per la realtà locale a cui ci si riferisce.

Non va infine dimenticata la circolare del Ministero dell’Interno n. 3/99 del 24 settembre 1999 prot. 17200/18004, con la quale è stato chiarito che, in attesa della disciplina contrattuale, può essere corrisposto un compenso aggiuntivo al segretario comunale e provinciale incaricato delle funzioni di direttore generale.

Alla luce delle predette considerazioni, si invita Codesta Agenzia ad adottare provvedimenti in linea con il presente parere.

LE SEGRETERIE NAZIONALI

F.P. CGIL FIST CISL UIL EE.LL. UNSCP

<<<<<<<<<<

Un articolo di Maria De Zio in risposta alle tesi dell'ARAN

Osservazioni preliminari all’avvio della contrattazione per i segretari comunali.

Prima di avviare la contrattazione collettiva nazionale per i segretari comunali e provinciali, l’Agenzia per le relazioni negoziali (ARAN) ha formulato al Dipartimento della Funzione Pubblica alcuni quesiti per risolvere questioni ritenute pregiudiziali. Il primo quesito riguarda l’idoneità dello strumento contrattuale a riconoscere una qualifica unica dirigenziale a tutti i segretari comunali (o quanto meno ad ampliare il numero dei soggetti che la possiedono). L’ARAN ha posto in specifica evidenza il fatto che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 13 , comma 1, della legge 3.8.1999 n. 265, alcuni comuni di classe terza o quarta potrebbero dotarsi di qualifiche dirigenziali, mentre al segretario, a cui la stessa legge attribuisce compiti di coordinamento dei dirigenti, tale qualifica dirigenziale potrebbe non essere riconosciuta.

In merito, il Dipartimento della Funzione Pubblica, con nota in data 4.10.1999, pur riconoscendo ai segretari un ruolo di coordinamento dei dirigenti, ha escluso l’idoneità dello strumento contrattuale a riconoscere la qualifica dirigenziale, basandosi su di una serie di considerazioni, che, in sintesi, riguardano:

  1. l’impossibilità di un reinquadramento automatico e generalizzato che prescinda da ogni verifica concorsuale o selettiva e "in chiaro contrasto" con l’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 29 del 1993;
  2. la lesione della autonomia degli enti sotto il profilo della determinazione delle dotazioni organiche;
  3. l’esistenza di riserva di legge ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera c) numero 5 della legge n. 421 del 1992;
  4. eccessive conseguenze sul piano finanziario per gli enti dissestati.

In proposito, innanzi tutto, si può rilevare che la definizione, per legge, di ruolo e funzioni del segretario, non appare elemento decisivo a determinare uno status professionale atipico ed a porre tale soggetto quasi al di fuori del contesto in cui si trova ad operare: pur dovendo esercitare funzioni di coordinamento, non avrebbe un rapporto di sovraordinazione gerarchica nei confronti dei dirigenti. Si dimentica che la stessa legge attribuisce ai segretari anche funzioni di sovrintendenza, dando loro un ruolo non occasionale di indirizzo e controllo degli altri soggetti dell’ente: dovrà quindi riconoscersi l’anomalia di poteri di sovrintendenza e di coordinamento attribuiti a soggetti con qualificazione giuridica di grado inferiore rispetto a quella dei destinatari dell’attività stessa.

Pertanto, se pure l’argomento sollevato dall’ARAN potrà non apparire decisivo, certamente dovrà comunque darsi adeguata collocazione alla categoria, proprio tenendo conto delle indicazioni che si possono desumere dalla legge di riforma 15.5.1997 n. 127.

Si ricorda che l’autonomia degli enti può attuarsi nell’ambito dei principi generali dettati dall’ordinamento, e che la stessa legge n. 265/99 precisa che tali principi costituiscono limite inderogabile. Pertanto, così come non viene lesa l’autonomia degli enti dal riconoscimento di principi cardine diretti ad assicurare una certa omogeneità in alcuni settori e minime garanzie nell’interesse pubblico, non può esserci lesione di tale autonomia se è la stessa legge a disporre che in ogni ente ci sia un segretario comunale .

Al segretario vengono attribuite funzioni specifiche per finalità di interesse generale; pertanto, a fronte di una configurazione tipicizzata per legge, non è con riferimento all’esercizio di poteri propri dell’ente che può ammettersi il riconoscimento della qualifica dirigenziale.

Piuttosto che nella determinazione dello stato giuridico del segretario, l’autonomia degli enti potrà esplicarsi nella definizione dei rapporti fra il segretario stesso e gli altri soggetti presenti nell’organizzazione: se non si vorrà fare riferimento a rapporti di gerarchia, quanto meno sarà necessario stabilire con norme statutarie o regolamentari le modalità procedurali della sovrintendenza e del controllo, per garantire il buon funzionamento della struttura. Pertanto, ferma restando la qualificazione giuridica della figura del segretario, per l’evidente necessità di una disciplina uniforme sull’intero territorio nazionale, l’autonomia dell’ente rimarrà piena se vista con riferimento alla propria organizzazione ed alla determinazione dei rapporti fra i vari soggetti dell’ente stesso.

Per una corretta impostazione della questione, deve ricordarsi che il segretario è "dipendente da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed iscritto all’albo …". E’ quindi con riferimento alla sua posizione di dipendente da ente pubblico iscritto in apposito albo che deve risolversi il problema della qualificazione giuridica del segretario e della ammissibilità della contrattazione collettiva ad intervenire, non su definizioni già date dalle norme, ma nella determinazione dello sviluppo professionale della categoria, ferma restando, quindi, la riserva di legge per lo stato giuridico e per l’accesso iniziale.

Considerato quanto chiaramente disciplinato dalla legge, deve riconoscersi che il merito da attribuire alla citata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica è proprio quello di aver posto l’accento sulla minore rilevanza del rapporto organico con il comune a fronte di una più accentuata dipendenza da un organismo esterno ed autonomo, quale è l’Agenzia.

Non è quindi con il riferimento alle dotazioni organiche degli enti, e con il richiamo alla riserva di legge prevista dall’articolo 2 comma 1 lettera c) numero 5 della legge n. 421 del 1992, che può risolversi il problema della estensibilità o meno della contrattazione collettiva all’argomento in questione. Si dovrà invece guardare, come già detto, alle regole che disciplinano la posizione del segretario nel ruolo gestito dalla Agenzia, e quindi al regolamento approvato con D.P.R. 4.12.1997 n. 465, a cui la legge ha espressamente demandato l’approvazione della disciplina di attuazione del nuovo ordinamento.

In esecuzione di quanto disposto dalla legge, il regolamento attuativo n. 465 ha previsto una disciplina di prima applicazione ed ha quindi rinviato alla contrattazione collettiva nazionale di lavoro la determinazione de " il numero delle fasce e la loro eventuale articolazione interna, i requisiti per l’appartenenza a ciascuna fascia ed il relativo trattamento giuridico ed economico".

Non è stata, quindi, demandata alla contrattazione solo una definizione di tipo economico, ma una vera e propria rideterminazione dei requisiti di accesso alle fasce e delle condizioni giuridiche di appartenenza, con possibilità di disciplinare diversamente l’intera normativa. Ma ciò che è più importante rilevare, nelle nuove disposizioni, è che il regolamento approvato, già con la disciplina di prima applicazione, ha completamente modificato il sistema di assegnazione delle sedi. Il precedente sistema legava tale assegnazione al superamento di un concorso selettivo evidentemente finalizzato a scegliere fra più aspiranti alla nomina, in presenza di un numero ristretto di sedi. Conseguentemente, se non veniva accettata la sede si perdeva anche la qualifica acquisita per concorso : segno evidente che non di acquisizione di idoneità alla dirigenza si trattava, ma solo di modalità di acquisizione di posti di livello superiore.

Ora il sistema normativo è stato totalmente modificato: per l’acquisizione delle sedi non è più necessario procedere a selezioni, ma è determinante che venga emesso un atto di nomina da parte di sindaco o presidente. L’attuale normativa non prescrive, in merito, alcun obbligo di valutazione comparativa fra tutti i potenziali aspiranti; è stata, anzi, prevista una decadenza generalizzata dei segretari, al compimento del mandato del sindaco o presidente, anche per coloro che già prestavano servizio nell’ente, con conseguente massima discrezionalità nella successiva nomina. La nomina è quindi legata, ora, al solo possesso di iscrizione in fascia ed all’emanazione del relativo atto di nomina da parte del sindaco o del presidente, salvo l’intervento dell’Agenzia competente per l’assegnazione, che tuttavia deve limitarsi a verificare la regolarità dei requisiti formali prescritti.

Di deve quindi, con certezza, affermare che l’iscrizione alla terza fascia professionale , che dà diritto ad accedere a segreterie generali di classe 2^, già ora costituisce titolo valido abilitante all’ottenimento della nomina. Alla equiparazione degli iscritti nella stessa fascia ha provveduto con estrema chiarezza il regolamento "in via di prima applicazione", con una disposizione che non costituisce semplice trasposizione della normativa precedente. Infatti mentre con la normativa precedente potevano essere ammessi al concorso i segretari capo con cinque anni di anzianità di servizio, ai sensi dell’articolo 12 del D.P.R. n. 465 sono iscritti alla terza fascia i segretari capo con più di nove anni e sei mesi: una maggiore anzianità evidentemente sufficiente all’acquisizione di adeguata professionalità.

L’ingresso in servizio dei segretari avviene con concorso pubblico per esami. Nel prosieguo dell’attività lavorativa, la disciplina dello sviluppo professionale non è più assimilabile a quella dell’accesso: infatti, la separazione nell’ambito della stessa categoria che era stata determinata, in massima parte, come già detto, dalla necessità di selezionare un numero rilevante di persone per poche sedi, non è mai comunque stata di tale rilevanza da consentire un accesso dall’esterno alla classe superiore. In presenza di tale normativa, è naturale che la disciplina dello sviluppo professionale sia sottratta alla riserva di legge prevista dall’articolo 97 comma 3 della Costituzione e demandata alla contrattazione collettiva. Ciò vale a differenziare notevolmente la situazione in esame dalla fattispecie su cui interviene la sentenza della Corte Costituzionale n.1 del 4.1.1999, così come non trova giustificazione il richiamo al concorso esterno quale mezzo di selezione dei più capaci: infatti, per la categoria dei segretari comunali, di fatto, si è sempre ritenuto di dover privilegiare ed indicare come indispensabile l’acquisizione di professionalità dall’interno.

Sostanzialmente quindi, per dare una corretta impostazione alla problematica in esame, devono ritenersi determinanti: l’omogeneità delle prestazioni, la distinzione fra modalità di ingresso in servizio e sviluppo professionale successivo, l’inammissibilità di accesso dall’esterno, la conformazione del nuovo sistema ex legge n. 127 e D.P.R. n. 465, che trasformano la selezione concorsuale in atto di nomina individuale di persone in possesso di uguale titolo abilitante, quale deve considerarsi l’iscrizione alla fascia professionale adeguata.

Definita con il regolamento n. 465 una legittimazione generalizzata, le differenziazioni personali potranno, se mai, rilevare nella formazione dei diversi curricula personali. La disciplina transitoria adottata rispondeva anche alla necessità di riconoscere professionalità acquisite con il decorso del tempo, non altrimenti rilevate, dato che per un lungo periodo di tempo non erano stati espletati concorsi per l’assegnazione di comuni di classe superiore. Se, poi, come sembra, i corsi di formazione previsti dall’articolo 14 del D.P.R. n. 465, finalizzati ad attribuire l’idoneità a segretario generale "fino all’introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro", dovessero essere limitati a coloro che non hanno ancora ottenuto l’iscrizione alla terza fascia professionale, e ne venissero invece esclusi i segretari già iscritti per effetto delle disposizioni transitorie (come appare dalla proposta del corso di idoneità da attivare nei primi mesi dell’anno 2000, presentata dal direttore della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale nell’incontro con le organizzazioni sindacali del 14.10.1999), si determinerebbe una grave disparità di trattamento nei confronti di soggetti non più in grado di acquisire alcuna qualificazione superiore, ma iscritti d’ufficio in una posizione che non si riconosce dirigenziale. A tale riguardo, proprio al fine di non determinare una evidente disparità di trattamento sostanziale nella predisposizione dei curricula personali, ed anche nella possibile valutazione degli stessi, da parte sindacale è stata avanzata una forte richiesta perché si consenta, a domanda, la partecipazione a detti corsi di idoneità, anche a coloro che sono già iscritti nella fascia terza, con diritto ad ottenere, al termine del corso, un attestato di frequenza al corso stesso.

In linea di principio, appare corretto che, ferma restando la necessità di un concorso pubblico di primo ingresso ed il superamento del corso di perfezionamento con esami, il successivo svolgersi della carriera preveda entrambe le possibilità: acquisizione del diritto alla iscrizione nella fascia superiore per anzianità, previa eventuale specifica valutazione, ed acquisizione per concorso ove si vogliano anticipare tempi e modi della acquisizione.

D’altro canto deve ammettersi che non esiste alcun ostacolo di tipo giuridico a riconoscere come già avvenuta l’attribuzione di una diversa qualifica ai segretari comunali con più di nove anni e sei mesi di anzianità, se si riconosce l’identità di funzioni compiute ai più vari livelli. Non è di ostacolo a tale riconoscimento l’articolo 28 del Decreto Legislativo n. 29/93, citato nella richiamata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, né alcuna altra disposizione vigente. L’articolo 28, e l’intero capo II del decreto, si riferiscono alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo: così dispone l’articolo 13, mentre il successivo articolo 27 bis detta condizioni di adeguamento per le pubbliche amministrazioni non statali, prevedendo che i principi sanciti nello stesso decreto siano adattati dagli enti stessi, "nell’esercizio della propria potestà statutaria e regolamentare", tenendo conto delle relative peculiarità.

Inoltre, l’interpretazione suddetta della normativa in vigore non contrasta con i principi posti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 1/99. In merito, non possono non evidenziarsi elementi specifici che differenziano nettamente la "traslazione" prevista fra diverse qualifiche funzionali dall’Amministrazione Finanziaria, in una situazione dove a differenti qualifiche corrispondono mansioni differenti.

Ai segretari comunali non è possibile estendere i principi risultanti dalla citata sentenza, per i seguenti motivi:

  1. Potrebbe applicarsi ai segretari comunali l’eccezione al concorso espressamente prevista dalla Corte stessa per "gli uffici destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici o al supporto dei medesimi"; inoltre, deve ammettersi che la sentenza della Corte non solo riguarda una diversa fattispecie, ma è stata emessa in un contesto ad oggi già modificato. Si veda in proposito quanto rilevato dalla stessa dottrina , che evidenzia come, nella citata sentenza, la Corte abbia "storicizzato "il proprio giudizio, legando la necessità del concorso per il passaggio ad una fascia superiore al quadro di un sistema, come quello in vigore, che non prevede carriere. Si ammette pertanto che, "se il sistema cambia, anche la necessità del concorso per l’avanzamento fra qualifiche dovrebbe venir meno, sempre che possa dirsi garantito il buon andamento dell’amministrazione". In proposito, il nuovo ordinamento professionale, approvato con i rinnovi contrattuali validi per il periodo 1998 – 2001, modifica l’impostazione normativa precedente, in quanto prevede percorsi professionali nell’ambito della stessa categoria per soggetti, che, pur mantenendo analoghe mansioni, possono acquisire posizioni economiche superiori.
  2. Per i segretari comunali, come già detto, deve riconoscersi a tutti i livelli, l’identità del profilo professionale e delle funzioni stabilite in maniera indifferenziata dalla stessa legge.
  3. La differenziazione fra le due qualificazioni giuridiche (funzionari e dirigenti), in presenza di identità di funzioni, non può che essere prevalentemente quantitativa in rapporto alle dimensioni dell’ente. Si ricorda che, prima dell’entrata in vigore della legge 127 e del relativo regolamento n. 465, l’ordinamento dei segretari comunali risaliva al 1972: la distinzione fra segretari, collegata alle dimensioni degli enti (con più o con meno di diecimila abitanti) risale quindi ad epoca remota, in cui i comuni avevano compiti molto ridotti rispetto agli attuali ed era utile alla individuazione del maggior onere; inoltre era ancora vigente l’articolo 2 del D.P.R. 25.6.1983 n. 347. Ora, con i sempre maggiori compiti assegnati ai comuni e la maggiore quantità di risorse da gestire, hanno assunto rilievo anche le funzioni svolte dai piccoli comuni. Ha sempre minore importanza la differenza demografica degli enti in presenza di compiti, attività, servizi pressocchè analoghi e di uguale rilevanza: tanto che l’esperienza acquisita in piccoli enti, per un certo numero di anni, ben può considerarsi sufficiente per svolgere compiti perfettamente analoghi in comuni di maggiori dimensioni.
  4. Se pure, contro ogni evidenza, dovesse comunque considerarsi vigente, per i segretari, il principio del concorso, dovrebbe allora considerarsi del tutto illegittimo un sistema che vede collegata l’acquisizione della qualifica dirigenziale alla emanazione di un atto puramente discrezionale ed individuale quale è quello della nomina operata dal sindaco o dal presidente. Tale atto verrebbe gravato di oneri eccessivi, in quanto atto in grado di attribuire indubbi vantaggi economici a soggetti che, a seguire l’interpretazione data dalla funzione pubblica, non avrebbero neanche la giusta qualificazione dirigenziale per assumere tali posti.

Per tutte le motivazioni sopra riportate, è dunque indispensabile considerare già avvenuta la parificazione della qualificazione giuridica degli appartenenti alla stessa fascia. Con la contrattazione è necessario giungere anche alla parificazione economica, salvo a prevedere indennità di posizione differenti in relazione al maggior onere quantitativo sostenuto in comuni di maggiori dimensioni.

La contrattazione collettiva dovrà, quindi, necessariamente partire dalla situazione ormai consolidatasi con la disciplina transitoria, per giungere poi a soluzioni contrattate di maggior favore, in relazione anche agli ulteriori incrementi di carichi di lavoro che sono già riscontrabili in diretta proporzionalità con l’attuazione del decentramento amministrativo.

Ribadito che l’estensione della qualifica dirigenziale è già avvenuta ad opera del regolamento n. 465, non sembrano esserci dubbi sulla ammissibilità della contrattazione ad ulteriori miglioramenti della disciplina base, in quanto appare non più confacente il richiamo contenuto nella nota del Dipartimento della Funzione Pubblica all’articolo 2 comma 1 lettera c) della legge n.421/92, a dimostrazione dell’esistenza di una riserva di legge in merito. A tale proposito si richiama quanto già detto in merito all’appartenenza dei segretari comunali ai ruoli dell’Agenzia e non alla dotazione organica degli enti; non può quindi configurarsi lesione all’autonomia degli enti locali una contrattazione che non incida sulla loro dotazione organica, ma che ha riflessi sulla regolamentazione delle iscrizioni al ruolo che la stessa legge n.127/97 demanda al regolamento e che il regolamento n. 465, a sua volta, disciplina "fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro". Inoltre, secondo una parte della dottrina, deve considerarsi abrogato l’articolo 2 comma 1 lettera c) della legge n.421/92, per effetto dell’entrata in vigore della legge delega 15.3.1997 n. 59. Si ricorda anche che la più recente formulazione dell’articolo 2 del Decreto Legislativo n. 29/93, emanato in attuazione delle citate leggi n. 421/92 e 59/97, non contiene più l’esplicito richiamo alle materie soggette a riserva di legge elencate nel richiamato articolo 2.

Del resto, la contrattazione, libera nella determinazione delle fasce e dei requisiti di accesso, non potrà mai incidere nella determinazione dei compiti ritenuti essenziali e per ciò stesso definiti dalla legge; l’autonomia degli enti potrà, quindi, liberamente esplicarsi nella organizzazione degli uffici e servizi, ferma restando la riserva di legge per quanto espressamente previsto. La necessità di mantenere una certa uniformità del livello di vertice degli enti, del resto, corrisponde ad una esigenza di carattere sostanziale ed all’essenza stessa della riforma approvata con la legge n. 127/97. Si ricorda infatti che tale legge instaura un sistema di frequente intescambiabilità fra segretari dei diversi enti, e comporta , pertanto, una conseguente naturale limitazione della discrezionalità organizzativa degli enti stessi.

Ferma restando la disciplina –base di legge, che uniformemente specifica le funzioni del segretario, ciò che può variare, in relazione alla potestà organizzativa degli enti, è l’attribuzione ai segretari di minore o maggiore competenza gestionale, con l’eventuale conferimento della responsabilità di uno o più servizi o con l’attribuzione di incarico di direzione, a cui presumibilmente fa riferimento l’articolo 17, comma 68, lettera c) della legge n. 127 /97.

Considerato che la riforma attuata con la legge n. 127 intende assicurare efficienza e funzionalità agli enti, è naturale che il legislatore si preoccupi di definire minimi elementi essenziali inderogabili diretti ad assicurare finalità di interesse collettivo (la conformità alla legge). Anche nei piccoli enti non si può fare a meno di un soggetto che dia direttive al fine di garantire la conformità alla normativa vigente della complessiva azione amministrativa dell’ente: sarebbe pertanto auspicabile una interpretazione che circoscriva la libertà organizzativa degli enti alla libertà di individuare tale soggetto come esterno all’ente, in persona diversa dal segretario nei casi ove ciò sia consentito, fermo restando che, in carenza della individuazione di un soggetto esterno, l’affidamento dell’incarico competa al segretario. In tal senso va interpretato il comma 68 dell’articolo 17 della legge n. 127, per il quale il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività, salvo che il sindaco non abbia diversamente disposto nominando un direttore esterno "al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato".

Nel caso in cui venga individuato un soggetto esterno, la legge richiede una specifica indicazione del nuovo assetto organizzativo, con precisazione dei rapporti fra il segretario ed il direttore generale, da attuarsi "contestualmente all’atto di nomina". La legge non esclude, quindi, che possa permanere in capo al segretario un’area di competenza specifica, gestionale, che gli consenta di svolgere adeguatamente le proprie funzioni, utilizzando parte della dotazione organica dell’ente: sarà così possibile, e forse più funzionale, indirizzare l’attività del direttore ai settori più operativi (servizi pubblici) e lasciare al segretario compiti di tipo istituzionale. Qualunque sia l’interpretazione che venga accettata, è tuttavia indispensabile che il segretario, a cui viene attribuita la responsabilità di alcuni servizi, sia anche contestualmente nominato direttore, in modo che non sia incaricato delle funzioni di responsabile di servizio al principale scopo di ovviare a settori carenti di personale, senza che possa organizzarsi in modo adeguato: di ciò dovrà tener conto il contratto per regolamentare tali ipotesi dal punto di vista economico con l’attribuzione di specifiche indennità.

Con riferimento, poi, all’eccessivo onere finanziario per i comuni in dissesto, cui si fa cenno nella citata nota del Dipartimento della Funzione Pubblica, si ricorda che lo stesso regolamento n. 465, all’articolo 11, comma 9, consente agli enti in dissesto di nominare segretari di classe superiore, con differenza retributiva a carico dell’Agenzia: esiste, pertanto, una possibilità di regolamentazione, che riduca l’onere per detti comuni, diversa da quella, generalizzata, di non riconoscere ai segretari la qualificazione giuridica corrispondente alle mansioni svolte.

Concludendo, si propone che il sistema di classificazione dei segretari si conformi a quello già in vigore per le altre categorie del comparto Regioni – Enti Locali, e si definisca un’unica categoria professionale, suddivisa al suo interno in più posizioni denominate "fasce", con ampia possibilità di contrattazione dei requisiti di iscrizione e delle modalità di progressione orizzontale.

Hosted by www.Geocities.ws

1