BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino

[email protected]

n° 149

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 Chiacchiere tra Colleghi "

Arretrati e numeri persi

Può capitare che qualche indirizzo della rubrica del Bollettino, si cancelli dalla rubrica stessa; siamo ormai circa a quota 300 ed io non posso accorgermene: se qualcuno improvvisamente non vede più arrivare il Bollettino, mi mandi un e-mail, io controllerò e semmai rispedirò i numeri arretrati.

Lo stesso vale per quei Colleghi il cui server respinge la posta: se non mi dicono niente, dopo qualche caso di ritorno indietro, sono costretto a cancellarli dalla rubrica.

Il sito del Bollettino

Il primo sito internet del Bollettino, continua la sua corsa: abbiamo superato i 1.100 accessi)!! Continuo a lavorare, con l'aiuto di un esperto, per realizzare un altro sito, più professionale: conto di svelarne l'accesso molto presto.

L'obiettivo è ampliare le nostre potenzialità professionali - che sono molte e ben fondate - utilizzando e sviluppando la solidarietà invece della caccia ai soldi dei "soliti noti", mettendo a disposizione tutti i materiali che arrivano, per lavorare meglio e con maggiore soddisfazione, scambiando materiali, idee e supporto.

Il Bollettino si avvia verso i 300 abbonati e continua a crescere; ringrazio tutti coloro che offrono nuovi indirizzi ed invito tutti a dare una mano: non costa niente e può essere davvero utile.

Assistenza legale

Diversi Colleghi - conoscendo bravi avvocati, preferibilmente già specializzati nei nostri problemi - hanno già comunicato i loro nomi, indirizzi, telefoni e fax. Il relativo elenco continua a crescere ed è a disposizione di coloro che lo richiedano.

Modulistica

Il Bollettino mette a disposizione testi di contratti, delibere importanti, determinazioni, schemi, bozze etc. che possono essere utili, così come, sentenze, testi legislativi aggiornati.

L'elenco dei testi disponibili è già cospicuo: schemi di ricorso al Tar e al Pretore, sentenze, testi legislativi aggiornati, contratti individuali di lavoro, protocolli di intesa, bozze di statuto, schemi di regolamenti, etc.;

Tutto questo materiale verrà anche inserito nei siti internet del Bollettino: chiunque potrà avvalersene, consultandoli o copiandoli.

Mettere in comune il proprio lavoro, le proprie intuizioni e conoscenze è un buon modo per potenziare le nostre capacità,dimostrando quella solidarietà la cui mancanza ha messo e può mettere a rischio un futuro professionale dignitoso, a vantaggio dei soliti, pochi, furbi: sollecito quindi l'ulteriore invio di testi, modelli, schemi etc.

Nuove rubriche e nuove idee

Se qualcuno ha qualche idea, suggerimento, proposta da avanzare ... il Bollettino è qui che aspetta per metterle in discussione e possibilmente dar loro attuazione.

I Colleghi che lo desiderano possono offrire la loro collaborazione - piccola o grande, episodica o continuativa: è un modo per uscire dal nostro "particulare", farsi conoscere, scambiare opinioni, confrontarsi in direzione della professionalità.

"Specchio dei Tempi"

Due Colleghi hanno scritto delle lettere che rincuorano perchè dimostrano di aver colto davvero il senso del nuovo che il Bollettino tenta di portare avanti, pur senza soldi, senza padrini, senza prospettive di potere ma con la fiducia che il momento più buio della notte è quello che precede l'alba.

CS

Caro Carlo

sono D. U., una collega della provincia di ...

Ricevo il tuo "Bollettino" da oltre un mese e e non ti nascondo che per me è un piacere trovarlo regolarmente nella posta.

Il tuo bollettino, oltre a costituire un prezioso strumento formativo, è l'unica opportunità che abbiamo per costruire tra colleghi un rapporto di autentica "colleganza" basato dalla condivisione e partecipazione delle esperienze e dei momenti di vita professionale.

Ritengo che l'unica possibilità che abbiamo per trovare una nuova identità alla nostra figura professionale sia proprio la via del confronto, inteso quale dialogo leale, aperto (cioè "a carte scoperte") finalizzato a costruire un legame di solidarietà tra soggetti posti in rapporto di competizione esasperata e senza regole.

Un abbraccio forte

D. U.

<<<<<<<

Caro collega, mi interessa avere copia dello schema di nuovo Statuto per i comuni piccoli (il mio è di 6.500 abitanti). Io da parte mia, ti invio copia del Regolamento I.S.E. che stiamo approvando in 13 comuni del ns. distretto sanitario. Ne ho già inviato copia al collega Terranova per il suo sito. Ritengo che sia bene procedere come state facendo entrambi: forse tramite Internet riusciremo ad essere una categoria meno sparpagliata!?!

Saluti

G. M.

<<<<<<<<<<<<<<<<<

Un Collega alla RAI

Un contributo interessante, da parte di un Collega che, pur colpito direttamente e duramente nella sua vita lavorativa, dimostra di volersi battere a carte scoperte e che ha capito quanto può essere importante impegnarsi a far sì che la nostra realtà sia più conosciuta e discussa. Tutti avrete notato come, attualmente, sia viva l'attenzione sulla stampa per quanto sta accadendo ai dirigenti statali

CS

Caro Carlo,
dopo quattro mesi di ricerca (a volte un po' umiliante..), sono riuscito a trovare una nuova sede (roba da folli: tre comuni di 3000 abitanti in convenzione, ma li ho trovati già così....), sicché non ho più il tempo nemmeno di spedire un'e-mail.
Vi prego di tralasciare tutti i commenti sulle convenzioni folli ecc. ecc.: dirò a tutti, a priori, che sono il primo a dire che non è serio ecc. ecc..... ma questo passa il convento ed io non posso fare lo schizzinoso.
Comunque, ho seguito le vicende tue, caro Carlo ed anche quelle di altri colleghi, tramite il prezioso bollettino e sono sempre più sconcertato delle cose che accadono....... e quante ne dovremo ancora vedere......
Mi rimane la forza però per fare una piccola proposta operativa ai trecento lettori del bollettino (trecento è un numero magico: ricordate la spedizione di Sapri di Carlo Pisacane???)
Sabato scorso 27.11.99 ho telefonato e sono intervenuto alla trasmissione radio di Rai tre "Primapagina" che molti conosceranno: un giornalista o un professore universitario leggono le prime pagine dei giornali e le commentano con gli ascoltatori intervenuti.
In quella telefonata ho sollevato il caso dei segretari comunali e più in generale dei dirigenti statali della p.a. in relazione al nuovo spoyl system all'italiana (o all'amatriciana come dice qualche simpaticone).
L'interlocutore era il prof. Domenico Siniscalco, prof. di economia all'Università di Torino che sembrava non a perfetta conoscenza della questione, a dimostrazione, qualora ve ne fosse bisogno, che abbiamo sempre più bisogno di portare a conoscenza dell'opinione pubblica la questione che sta facendo strame della nostra vita lavorativa. Perchè se avremo più visibilità e riusciremo ad interessare i cittadini del problema (visto che poi sono e saranno loro le vittime finali di questo perverso sistema!) forse avremo più possibilità di riuscire a cambiare le cose.
Pertanto, la proposta è questa: telefoniamo a prima pagina o ad altre trasmissioni radiotelevisive e facciamo udire la nostra voce, senza remore, forse siamo ancora in uno stato di diritto.
Roberto Napoletani
P.S.
Prima pagina viene trasmesso tutte le mattine dalla 7.30 alle 8.30 e viene ascoltata da molte persone ed anche da molti "politici", il numero telefonico è 800 050333.

<<<<<<<<<<<

"De jure condendo"

Prendendo lo spunto da un'idea di Luigi Oliveri, dò inizio ad una nuova rubrica - che, poi, troverà spazio anche nel sito internet del Bollettino - dedicata a contributi nei quali ci si occupa della (cosiddetta) semplificazione.

Dietro questa parola, spesso, si celano provvedimenti di assoluta complicazione o comunque intenti, anche lodevoli, per attuare sin d'ora ciò che un'interpretazione rigorosa non consente.

Sotto l'affermazione per cui i valori della managerializzazione debbono prevalere sulla cultura della "forma" e della legittimità del singolo atto, sempre più spesso vengono propugnate proposte gestionali che travalicano i limiti pur presenti della legislazione.

Proposte, magari, di notevole rilievo di merito, ma più orientate alla costruzione del diritto, che alla corretta attuazione del
diritto che c'è.

Spesso si pretende di giustificare le decisioni dubbie distinguendo tra Costituzione "formale" e Costituzione "sostanziale".

La domanda è: chi ha approvato la Costituzione sostanziale? e cosa c'è scritto in quel testo?

Ecco un primo contributo alla nuova rubrica d parte dello stesso Oliveri, che ringrazio per la costante, preziosa collaborazione.

CS

La circolare n. 7/99 sul numero degli Assessori

Il Ministero dell'Interno, con circolare n. 7/99 del 17 novembre 1999, ha ritenuto possibile per gli enti locali determinare un numero fluttuante o flessibile degli assessori.
Secondo il dicastero, la modifica all'articolo 33, comma 1, della legge 142/90 operata dall'articolo 11, comma 7, della legge 265/99, ha avuto l'effetto di consentire agli enti una scelta tra due alternative, da compiere mediante lo statuto.
Gli enti possono prevedere il numero massimo e "fisso" degli assessori comunali, come fin ora è sempre avvenuto. Oppure, possono includere nello statuto una norma in tutto simile alla disposizione di legge di cui al citato articolo 33, comma 1, della legge 142/90, demandando al sindaco il compito di decidere, di volta in volta, la composizione della giunta. La circolare, infatti, conclude sancendo che "Si realizza così quell'effetto di flessibilità del numero degli assessori voluto dalla legge, restando fermo
che è sempre il consiglio a decidere se attribuire o meno al sindaco un margine di scelta entro i limiti prefissati".
La circolare, tuttavia pone alcuni problemi. In primo luogo, il valore della carta statutaria. La ricostruzione interpretativa suggerita dal ministero, consente di attuare l'articolo 33, comma 1, in modo che lo statuto si limiti a prevedere un numero minimo e massimo di assessori, sicchè provveda il sindaco, sulla base di sue valutazioni politico-amministrative, a determinarne il numero.
Il dato letterale dell'articolo 33, comma, 1, della legge 142/90, tuttavia, stabilisce che "la giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che la presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, [...]".
E' vero che la legge ha previsto uno strumento di flessibilizzazione della composizione delle giunte, ma ha demandato allo statuto il compito di stabilire il numero entro i limiti minimi e massimi disposti dalla legge medesima. Si è così compiuta la scelta di valorizzare l'autonomia statutaria: infatti, nel precedente regime il numero degli assessori era fissato per legge, mentre adesso la norma stabilisce il principio, fissa anche la forbice entro la quale l'ente può muoversi, e sulla base della cornice normativa, lo statuto "dispone". Deve essere, quindi, lo statuto lo strumento per esercitare questa potestà.
Se lo statuto, a sua volta, detta una norma di cornice, fissando un "range" entro il quale un altro organo poi decide, occorre capire, allora, che senso ha l'assegnazione, esplicitamente prevista dalla legge, allo statuto del compito di decidere il numero degli assessori.
La circolare ministeriale può essere rivelatrice di un'intenzione del legislatore, che però confligge sia col dato letterale dell'articolo 33, comma 1, della legge 142/90, sia con il valore stesso dello statuto, che è la fonte più importante, dopo la legge, dell'organizzazione istituzionale. E non a caso si prevedono maggioranze particolarmente qualificate per la sua adozione.
Se lo statuto attribuisce la competenza a determinare il numero degli assessori al sindaco, viene svilito il valore stesso della carta statutaria come fonte dell'ordinamento interno dell'ente, giacchè non lo statuto, bensì un organo politico con atto monocratico, il sindaco, può scegliere di volta in volta la composizione della giunta. Il consiglio, decidendo di non fissare statutariamente il numero degli assessori, sovvertirebbe un ordine anche di importanza delle fonti, finendo per assegnare al sindaco una potestà che la legge attribuisce allo statuto.
Inoltre, occorrerebbe verificare la compatibilità di tale soluzione anche con l'articolo 34, comma 4, della legge 142/90, ai sensi del quale il sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
Se il sindaco è lasciato libero di variare la composizione della giunta, potrebbe utilizzare la strada suggerita dalla circolare ministeriale per revocare di fatto uno o più assessori senza nemmeno motivare la sua scelta, nè comunicarla al consiglio, semplicemente riducendo il numero dei componenti la giunta.
L'articolo 34, comma 4, appare, allora, inconciliabile con l'interpretazione fornita dalla circolare. Se il legislatore intende assegnare al sindaco, esaltandone la caratteristica di responsabile politico dell'ente, di scegliere non solo la qualità ma anche il numero dei suoi collaboratori politici, dovrebbe esplicitamente consentirlo per legge: è una scelta istituzionale.
Non sembra, invece, che l'attuale complesso delle norme sull'ordinamento degli enti locali possa consentire ai capi delle amministrazioni di giovarsi di una giunta fluttuante.

LUIGI OLIVERI

N.d.R. Sembra quasi che - ancora una volta - il Ministero pretenda di "interpretare" il significato delle leggi, quasi che il Parlamento fosse uno scolaretto disattento che non ha saputo scrivere il tema assegnatogli dal Governo. C.S.

"Notizie dal ed al sindacato"

In merito alle proposte formulate unitariamente dalle OOSS per la modifica del d.P.R. n° 465, interviene un Collega dalla Toscana precisando alcune richieste alle quali - è augurabile - i Colleghi che fanno parte degli organi decidenti delle OOSS vorranno dare un cenno di riscontro. Il Bollettino, naturalmente, è pronto a dare spazio alle comunicazioni che dovessero pervenire in merito.

CS

Carissimo Carlo,

intanto auguri per la tua guarigione cosa, questa, che mi sta sicuramente più a cuore di tutti i problemi della Categoria.

Con l’occasione desidero intervenire sulla questione delle modifiche al regolamento D.P.R. n° 465.

Il Bollettino n. 142 del 6 novembre u.s. ci illumina sulle proposte unitarie che il Sindacato ha avanzato in modifica al D.P.R. .12.1997, n. 465.

Penso, assieme ad altri Colleghi, che le OO.SS., unitariamente, avrebbero fatto meglio a tacere piuttosto che farci sapere il tipo di modifica che suggeriscono al D.P.R. nella considerazione che le proposte avanzate dalle stesse OO.SS. non sono certo quelle che i Segretari, attualmente desidererebbero.

Sarebbe stato meglio, infatti, che le OO.SS. avessero comunicato proposte di modifica al D.P.R. 465 sui seguenti argomenti:

la pariteticità in seno agli Organi di Amministrazione (leggi "Agenzia");

la correttezza dei rapporti con i Sindaci (non è previsto da nessuna parte che un Segretario che fa richiesta di nomina in un altro Comune lo debba comunicare, contemporaneamente, al Sindaco del Comune nel quale presta servizio);

la pubblicazione periodica delle sedi che vengono occupate e da chi;

la chiarezza sull’uso dei fondi provenienti dai diritti di segreteria;

la liberalizzazione di una parte della contrattazione sindacale (salario accessorio) in modo da rendere più conveniente la possibilità di concorrere per le sedi vacanti;

la revoca della delibera dell’Agenzia Nazionale che obbliga i Segretari generali che non trovando lavoro desiderano andare nella ex classe terza a fare una dichiarazione di rinunzia alla "qualifica di segretario generale" e del relativo "trattamento economico";

la revoca del principio che il Sindaco neo eletto possa attivare la procedura di non rinnovo dell’incarico prima della scadenza dei termini fissati dagli attuali provvedimenti normativi;

la modulazione dei rapporti economici in presenza del direttore generale;

la possibile creazione di un Albo anche per i Direttori Generali;

il potere di firma dei Direttori Generali per gli atti che scaturiscono dai loro poteri (certificazioni del Bilancio e del Conto Consuntivo).

Tutte queste osservazioni non mi sembrano di poco conto anche se nessuno le vuole affrontare seriamente.

Pensa, caro Carlo, che noi siamo l’unico Ordine professionale, retto da un’Agenzia, dove l’Organo di Governo è composto in minoranza dai Segretari comunali. In sostanza è come se l’organo di governo dell’ordine degli ingegneri fosse composto da: 3 ingegneri, 3 rappresentanti del Ministero dei Lavori Pubblici e 3 rappresentanti degli Imprenditori!

Altra considerazione stravagante: quando si manifesterà, con al stessa attuale solerzia, seriamente e concretamente (leggi: agitazione e sciopero della Categoria), l’interesse delle OO.SS. per il rinnovo di un CONTRATTO scaduto da anni?

Non aggiungo altre parole se non quelle di dire: cerchiamo di non finire di scoraggiare quei pochi Colleghi che ancora sono disposti a continuare questa carriera con serietà, indipendenza ed imparzialità.

F. B.

<<<<<<<<<<<<<

Un intervento di un Collega dell'Abruzzo, che merita sicuramente di essere letto, anche per la novità delle ipotesi che peraltro vengono prospettate con notevole sicumera.

CS

<<<<<<<

Data: giovedì 18 novembre 1999 13.33

AL TRAGHETTATORE DELLA RIFORMA-EPURAZIONE-DEI SEGRETARI COMUNALI INVIAMO LA SEGUENTE RIFLESSIONE DA AGGIUNGERE ALLE ALTRE NEFANDEZZE DELLA RIFORMA- IL TRAGHETTARE PER TRENTA DENARI SI CHIAMA TRADIMENTO-

Oggetto: Il segretario comunale: la dirigenza pubblica e la nomina.

Riteniamo doveroso intervenire sulla dibattuta questione del riconoscimento della dirigenza ai segretari comunali e della sua nomina anche alla luce delle recenti direttive fornite dal Ministero della Funzione Pubblica all’ A.R.A.N., atteso che una errata conclusione contrattuale si risolverebbe ancora una volta a danno della maggioranza dei segretari e con un aggravante in più.
Infatti, alla luce della riforma operata con la legge n.127/1997, accadrà che i segretari comunali ed i segretari capo non goderanno della qualifica e dello stipendio di dirigenti, non più a parità di funzioni, ma con mansioni e funzioni superiori rispetto al collega segretario generale-dirigente affiancato da un direttore generale esterno.
Il quadro normativo attuale, che disciplina la subiecta materia, è mutato e sono mutate le funzioni del segretario comunale, che tra l’altro non svolge sempre e dovunque le stesse funzioni come avveniva nel passato; anzi ai fini del discorso che ci interessa si deve constatare che il legislatore ha previsto che proprio la funzione dirigenziale possa mancare al segretario comunale; infatti questa funzione compete al direttore generale, se nominato, e non al segretario comunale-art. 17, comma 68, della legge n.127/1997.
Si deve rilevare ancora che l’attuale legislatore, contrariamente a quello del passato che definiva il segretario comunale funzionario-( art. 52, comma 1, della legge n.142/1990, abrogato), ha codificato la doppia qualifica del segretario comunale disponendo che il comune e la provincia hanno un segretario titolare dirigente o funzionario pubblico- Art. 17, comma 67, della legge n.127/1997.
De iure condito pertanto, non potendosi più affermare la unicità della funzione del segretario comunale, riteniamo che per l’ascrivibilità del segretario tra i dirigenti ad ogni effetto giuridico ed economico, non si possa prescindere dall’effettivo svolgimento di funzioni dirigenziali, come ha riconosciuto da sempre la giurisprudenza e come avviene per tutti i dipendenti sia pubblici che privati; in altri termini si tratta, nel rispetto del diritto positivo, che direttamente qualifica il segretario dirigente o funzionario, di riconoscere la qualifica e lo stipendio di dirigente solo ai segretari che svolgono la relativa funzione.
Pretendere il contrario, chiedendo l’attribuzione della qualifica e dello stipendio di dirigenti ai segretari che non svolgono più alcuna funzione dirigenziale, significherebbe andare decisamente contra legem, concordando in questo con le direttive del Ministero della Funzione Pubblica; infatti dovremmo sostenere che il legislatore attuale attribuisce la qualifica di dirigente ed il relativo stipendio a chi non esercita alcuna funzione dirigenziale- è oggi il caso del segretario generale di un comune superiore
a 15.000 abitanti affiancato da un direttore generale esterno; mentre la nega a chi invece è investito della funzione dirigenziale ed addirittura la negherebbe anche al segretario comunale-direttore generale che assume funzioni e responsabilità superiori a quelle del segretario generale affiancato da un direttore generale esterno.
Paradossalmente pertanto non si tratta più di attribuire la qualifica di dirigente ai segretari che non c’è l’hanno; questa viene direttamente conferita dalla legge a quei segretari che svolgono funzioni dirigenziali, ma piuttosto la si dovrebbe togliere a quei segretari che tale funzione non svolgono più; questo è ovviamente impossibile stante il divieto della reformatio in peius.
Se pertanto il contratto di lavoro dei segretari comunali attribuirà la giusta retribuzione in relazione alla qualifica ed alle funzioni
effettivamente svolte, non potrà in alcun modo ledere l’autonomia del comune avendo la legge e non il contratto previsto la presenza nel comune di un segretario dirigente.
A proposito di una eventuale lesione dell’autonomia locale, è bene comunque ricordare che questa è stata ampiamente lesa in passato con il contratto dei dipendenti degli enti locali- vedasi l’attribuzione della dirigenza a tutti i capi settori dei comuni di tipo 1 e 2 e vedasi per il passato prossimo lo slittamento alla categoria superiore dei vigli urbani operata sic et simpliciter con l’ultimo contratto di lavoro degli enti locali.
Anche le direttive che riguardano l’inserimento nel contratto criteri per la nomina del segretario comunale non sono condivisibili.
Sostiene in proposito il Ministero della Funzione Pubblica: "La richiesta dell’A.R.A.N. non appare accoglibile contrastando espressamente con quanto definito direttamente dalla legge, che richiede che il Sindaco o il presidente della provincia nominino il segretario, sottoposto alla loro diretta dipendenza funzionale, scegliendo nell’ambito dell’Albo gestito dall’Agenzia appositamente costituita ai sensi Art. 17, comma 76 della legge n. 127 del 1997, e che lo stesso segretario possa essere revocato con provvedimento motivato del sindaco o del presidente della provincia per violazione dei doveri di ufficio, previa deliberazione della giunta, ovvero non essere confermato allo scadere dell’incarico ( Art. 17, commi 71 e 72).
Essendo, perciò, determinate direttamente dalla legge sia la disciplina della nomina e della revoca, che quella della mancata conferma dei segretari, la stessa disciplina non appare modificabile in sede contrattuale.
In particolare, definire tramite un CCNL criteri relativi alla nomina limiterebbe la facoltà di scelta degli organi di vertice degli enti, in modo non compatibile con le previsioni di legge relative a tale facoltà."
Se affrontiamo anche questo aspetto con assoluta tranquillità e avendo esclusivo riguardo alla legge vigente, ci renderemo conto che l’inserimento delle norme richieste dall’ARAN non solo è legittimo, ma è anche obbligatorio per evitare abusi e palesi violazioni di diritti costituzionalmente garantiti.
Oggi anche il rapporto di lavoro dei segretari comunali, per esplicita disposizione legislativa, art. 17, comma 74, della legge n.127/1997, è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, pertanto la sede naturale per la disciplina del suddetto rapporto di lavoro è solo il contratto, anche perché sulla materia non esiste più alcuna riserva di legge come aveva disposto l’abrogato art.52 della legge 08.06.1990, n, 142 che testualmente disponeva "La legge regola l'istituzione dell'albo e i requisiti professionali per la iscrizione, la classificazione degli enti e il trattamento economico, le attribuzioni e le responsabilità, i trasferimenti ed i provvedimenti disciplinari, le modalità, di accesso e progressione in carriera, nonché l'organismo collegiale, territorialmente articolato, presieduto dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e composto pariteticamente dai
rappresentanti degli enti locali, del Ministero dell'interno e dei segretari, preposto alla tenuta dell'albo e chiamato ad esercitare funzioni di indirizzo e di amministrazione dei segretari comunali e provinciali. La legge disciplina altresì le modalità del concorso degli enti locali alla nomina e alla revoca del segretario fra gli iscritti all'albo di cui al comma 1"
Pertanto, dato per scontato che il contratto collettivo di lavoro non potrebbe essere assunto in contrasto ed in violazione delle leggi e dei principi generali dell’ordinamento giuridico vigente, si tratta di stabilire se le norme contrattuali proposte violano o contrastano con le leggi vigenti e con i principi generali dell’ordinamento giuridico.
Orbene nel caso di specie si prospetta l’inserimento nel contratto collettivo di lavoro dei segretari comunali e provinciali norme che mirano a disciplinare i criteri della nomina e della non conferma dei segretari comunali richiedendo che tali provvedimenti siano adeguatamente motivati.
La fissazione dei criteri di esercizio della nomina e della non conferma non contrasta in alcun modo con la legge n. 127/1997; questa infatti, in attuazione della riserva legislativa contenuta nell’abrogato art.52 della legge n. 142/1990 si è limitata a stabilire che il segretario comunale viene nominato dal sindaco e che la nomina avrà la durata corrispondente al mandato del sindaco che lo ha nominato; ma non ha disciplinato le modalità della nomina stessa e della mancata conferma come avrebbe dovuto fare ai
sensi dell’ultimo capoverso del comma 2 dell’art.52 sopra riportato.
Una norma quindi che stabilisca e disciplini le modalità di esercizio del potere di nomina, che è e rimane del sindaco e del presidente della provincia, ricopre un vuoto legislativo; mentre al contrario esiste un’altra norma che impone l’obbligo della motivazione per ogni provvedimento amministrativo concernente il personale -art.3 della legge 7 agosto 1990, n.241.
Crediamo pertanto che non sia scandaloso, e meno che meno in contrasto con la legge, inserire nel contratto una norma che imponga l’obbligo della motivazione anche per il provvedimento amministrativo di nomina e di non conferma del segretario comunale e provinciale alla stregua di quanto disposto per tutti gli atti amministrativi del genere.
Anzi, il mancato inserimento di tale obbligo, ci porterebbe ad ammettere che l’art.3 della Costituzione che testualmente recita:
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese." non si applica al segretario comunale e provinciale.
Questa si che sarebbe una palese ed ingiustificata violazione; perciò ognuno tragga le proprie conclusioni, ma tenga presente che sussiste l’obbligo morale, oltre che giuridico, di garantire in ogni sede la pari dignità e l’uguaglianza di tutti i cittadini.
A. C.
Segretario Comune di

§§§ §§ §§§

Hosted by www.Geocities.ws

1