BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI
http://utenti.tripod.it/Il_Bollettino [email protected]n° 148
by Carlo Saffioti
Poichè tutti i cittadini sono eguali,
essi debbono poter accedere in modo eguale
a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità
e senza altro criterio che quello delle loro virtù
e dei loro talenti
.Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino
(26 agosto 1789)
"4 Chiacchiere tra Colleghi "
Arretrati e numeri persi
Per qualche motivo che mi resta ignoto può capitare che qualche indirizzo, tra quelli contenuti nella rubrica del Bollettino, si cancelli dalla rubrica stessa. Dato che ormai siamo vicini a quota 300 io non sono in condizione di accorgermene. Pertanto, se qualcuno improvvisamente non vede più arrivare il Bollettino, invece di fare scongiuri più o meno efficaci, mi mandi un e-mail ed io controllerò e semmai rispedirò i numeri arretrati.
La stessa rccomandazione vale per quei Colleghi il cui server - per i soliti misteriosi motivi - respinge la posta: se non mi dicono niente, dopo qualche caso di ritorno indietro, sono costretto a cancellarli dalla rubrica.
Il sito del Bollettino
Il primo sito internet del Bollettino, sia pure in forma artigianale, continua a mietere successi: abbiamo ormai superato i 1.100 accessi)!!
Nessun dorma, direbbe Pavarotti: sto lavorando, con l'aiuto di un esperto, per realizzare un altro sito, più professionale, che è già in linea, almeno in parte: spero di poterne svelare l'accesso molto presto.
L'obiettivo è quello di ampliare le nostre potenzialità professionali, cercando di utilizzare la solidarietà invece del solito lucro, mettendo a disposizione di tutti i materiali che arrivano, per lavorare meglio e con maggiore soddisfazione, scambiando materiali, idee e supporto anche con siti, come "Il Segretario Comunale City Manager" di Rosario Terranova
www.geocities.com/TheTropics/Cabana/7023 o come la Rivista di diritto pubblico del Prof. Giovanni Virga www.giust.it .Quanto al Bollettino, la nostra newsletter ha ormai abbondantemente superato la quota 250 abbonati e si avvia verso i 300. Vi ricordo che se ciascuno di noi offrisse un paio di nuovi indirizzi, potremmo triplicare i nostri destinatari e raggiungere rapidamente un migliaio di Colleghi.
La nostra presenza, comunque - già adesso - non è affatto marginale: la percentuale degli italiani che hanno accesso ad internet è circa del 10% e i Segretari sono pressappoco 6000. Si può presumere che 600 siano i Segretari connessi in rete: 250 su 600 è una percentuale di penetrazione pari al 41,67 %, che non è affatto male e molto superiore - putroppo - al tasso di sindacalizzazione di qualsiasi categoria di lavoratori.
Assistenza legale
Diversi Colleghi - conoscendo bravi avvocati, preferibilmente già specializzati nei nostri problemi - hanno già comunicato i loro nomi, indirizzi, telefoni e fax. Il relativo elenco è a disposizione di coloro che lo richiedano.
Modulistica
Il Bollettino mette a disposizione testi di contratti, delibere importanti, determinazioni, schemi, bozze etc. che possono essere utili, così come, sentenze, testi legislativi aggiornati.
L'elenco dei testi disponibili è già cospicuo: schemi di ricorso al Tar e al Pretore, sentenze, testi legislativi aggiornati, contratti individuali di lavoro, protocolli di intesa, bozze di statuto, schemi di regolamenti, etc.;
Tutto questo materiale verrà anche inserito nei siti internet del Bollettino: chiunque potrà avvalersene, consultandoli o copiandoli.
Mettere in comune il proprio lavoro è un modo per potenziare le nostre capacità e di dimostrare quella solidarietà che potrà garantire un futuro professionale dignitoso: sollecito quindi l'ulteriore invio di testi, modelli, schemi etc.
Nuove rubriche
Nel nuovo sito è già disponibile materiale per una rubrica sull'EURO.
Attendo di ricevere materiale per quella su Diritto ed Internet.
Con la collaborazione del Carrefour, spero di poter mettere a disposizione notizie utili circa finanziamenti e progetti europei.
Una nuova rubrica, si chiamerà "de jure condendo" e potrà contenere proposte, proteste, suggerimenti in tema di una semplificazione che non deve degenerare in dilettantismo: già in questo numero del Bollettino viene inserito un pezzo di Luigi Oliveri.
I Colleghi che lo desiderano possono offrire la loro collaborazione - piccola o grande, episodica o continuativa - al Bollettino: un modo per farsi conoscere, scambiare opinioni, confrontarsi in direzione della professionalità.
"Specchio dei Tempi"
Uno statuto per i piccoli Comuni
Diversi Colleghi avevano richiesto uno schema di Statuto aggiornato: sono lieto di comunicare che, già adesso, il Bollettino dispone di due schemi, uno realizzato per un piccolo Comune ed uno per un Capoluogo di Provincia. Chiunque lo desideri, può chiederne l'invio.
Convegno a Buti (Pisa)
Dal Collega Gabriele Orsini, attualmente Segretario Generale della Provincia di Pisa, ricevo il resoconto del recente convegno -tenutosi a Buti in onore del Segretario Riccardo Morganti, morto in servizio in quel Comune - convegno al quale non ho potuto partecipare per la ragioni di salute note ormai a tutti i lettori del Bollettino.
Ringraziando Gabriele - anche per le parole che ha voluto indirizzarmi - mi affretto a pubblicare il resoconto
C.S.
LA RESURREZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE - BUTI - 6 NOVEMBRE 1999
Già una volta avevamo utilizzato un titolo, diciamo così, evangelico, per un nostro convegno, quando li facevamo all’Elba.
Qualcuno di voi se lo ricorderà: "Vita, morte e miracoli del Segretario comunale", ma allora era il 1996, non eravamo ancora morti poi, però, arrivò Bassanini e ci stese definitivamente: fummo un pò presaghi, anche se era facile essere indovini col vento che fischiava. Fischiava da molto tempo e i maggiorenti della categoria continuavano a far finta di non sentirlo fin da quando Maroni, il jazzista Maroni, gioioso Ministro dell’Interno della Lega, aveva cominciato a dare il "La" alla riforma: riforma che noi, i minorenti della categoria, da tempo propugnavamo anche perchè era un’anomalia tipicamente italiana quella del segretario comunale, vertice burocratico dell’ente locale che si avviava all’autonomia, non solo organizzativa, ma anche finanziaria, un vertice burocratico che continuava ad essere nominato, come si diceva scherzosamente a quei tempi, dalla concorrenza, dallo stato centrale, come se alla Fiat il Direttore generale glielo nominasse la Ford.
Naturalmente, poi, sul carro dei vincitori sono saliti tutti, anche i più ottusi avanguardisti ed è nato il patatrac.
Da un vertice nominato dallo Stato per un’autonomia locale - principio che contrastava, ed è bene ricordarlo a tutti, anche con la Carta Europea delle autonomie, firmata da tutti i paesi della Comunità a Strasburgo nel 1976, carta che prevedeva come la successiva di Maastricht determinati parametri perchè certe organizzazioni potessero riconoscersi come autonomie, tra cui quello che prescriveva la nomina di tutti i dipendenti da parte degli organi de3ll’ente autonomo - come dicevo, da un vertice nominato dall’esterno siamo passati a due vertici nominati, è vero, tutti e due dall’organo politico eletto direttamente dal popolo, ma con due criteri diversi:
- uno, il segretario comunale o provinciale, scelto da un nuovo tipo di Albo professionale a numero chiuso, per ora, diviso in fasce e amministrato, chi sa perchè, da rappresentanti della categoria, dalle autonomie locali, dal Ministero degli Interni, che non muore mai, e anche dai professori, dagli esperti, tanto esperti che poi devono chiedere un parere, mi sia consentita la polemica, con i qui presenti Naldoni e indirettamente Simoncini, anche se lui è di un’altra parrocchia, ad un altro esperto per farsi avallare scelte palesemente confuse.
Un altro, il Direttore Generale, scelto, invece, dalla società civile come si usa dire preferibilmente dal "privato", ma comunque scelto senza vincoli di nessun genere, nemmeno quello dello stipendio per non avere bisogno nemmeno di un esperto poi dopo per, appunto, sostenere le scelte.
Non era, questo, un cenno di conforto a quelli di voi che, come me, hanno dovuto farsi tutti gli esami, da quello di ammissione alla scuola media fino a quello di Segretario generale, perchè quelli di noi che per ragioni d’età, purtroppo, hanno fatto tutte quelle trafile, si sono sempre battuti, a volte anche con danni personali, per l’eliminazione di quegli esami e dei lunghi tempi di attesa richiesti allora per affrontarli: era solo un riferimento ai nuovi principi che il nostro Bassanini doveva introdurre nel nuovo modo di porsi, delegificazione, regole semplici, chiare e poi osservanza assoluta del "pactum" e chi è fuori resta fuori. E invece anche qui si è fatto il solito pasticcio all’italiana.
Ma non voglio anticipare, certo, la tavola rotonda, la devo solo introdurre: e che c’è di meglio di un introibo, per restare nella liturgia, per ricordare, appunto, i temi in discussione:
I sindaci e i presidenti eletti direttamente da una parte, i segretari nominati dall’albo e i direttori nominati ad libitum dall’altra.
In questo scenario, dominato dal mitico direttore generale che troviamo presente ormai anche a Casale Marittimo, con tutto il rispetto per il nostro caro collega Pinzuti e il simpatico sindaco che l’ha nominato, il segretario comunale (e quando parlo di segretario comunale intendo abbracciare anche quello provinciale) era morto come avevamo previsto nei lontani anni ’90.
Nessuno si occupava più dei problemi dei segretari comunali, le discussioni avvenivano in qualche scantinato sperduto nella provincia italiana o, come meglio si dice ora, in qualche sito web artigianalmente gestito - come quello del nostro caro amico e compagno di tante battaglie Carlo Saffioti - perchè il rumore delle sciabole fra tribunali amministrativi, giudici del lavoro, consiglio di Stato e ora, in ultimo, la mitica Corte Costituzionale, non lo avvertono che gli sfortunati colleghi sfiduciati o non confermati ai quali va tutto il nostro sostegno in questi duri momenti di sbando totale.
Finchè arriva la "265", la tanto attesa riforma della ormai già vecchia "142" che, non dimentichiamoci, però, cari colleghi, era del 1990 non del 1934 o del 1915, come la normativa che la 142 aveva riformato.
Ma tant’è, si sa ormai che le leggi non durano più come una volta, come le scarpe, come i vestiti, come le mogli: c’è il consumismo più sfrenato anche lì e allora via, meglio buttarla via e rifarne una nuova.
In effetti, però, non è una legge nuova: rifà un pò il look, come si suol dire, a certe parti della 142 appesantite dagli anni e soprattutto al ruolo del Consiglio che, dopo essere quasi sparito e ridotto a organo di programmazione per il bilancio ed il consuntivo, ha ripreso vigore, ma soprattutto ha acquistato una sua autonomia funzionale organizzativa e finanziaria: l’art. 11, che integra l’art. 31 della vecchia 142 con un bis che creerà grossi problemi.
Ecco allora che il segretario Lazzaro risorge dalla tomba chiamato da Gesù Bassanini: resurge et incede!
A fare cosa ? Chi sa, però un ruolo autonomo può ricoprirlo, si può sdoppiare dal direttore acchiappatutto può tornare a svolgere una funzione di garante super partes a fianco del presidente del Consiglio in analogia con quello che avviene nello stato: organi di governo con fiduciari del Governo, organi assembleari con fiduciari delle assemblee elettive distinti.
E il precedente, di appena tre giorni, DLGS n. 286 sui nuovi controlli? E’ un ritorno al passato? E’ un’idea di retroguardia? Mi dispiacerebbe lanciare all’assemblea dei segretari un’ipotesi di questo genere perchè bisogna sempre pensare al duemila.
Però proprio perchè non ci si deve stancare mai di innovare, ritengo che fermarsi al direttore generale è limitativo: comuni e province offrono sempre meno servizi, l’idea del direttore generale e lo stesso aziendalismo arrivano in un momento in cui questi enti non sono più aziende ma diventano sempre più holding: e che ci fa in una holding un direttore generale?
A voi l’ardua sentenza, ma non dimenticate i numeri che il nostro Riccardo Morganti in tutti gli anni in cui ha militato nel sindacato ci ricordava:
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COMUNI ITALIANI |
N. 8102 |
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COMUNI SOTTO I 15MILA ABITANTI (segretari direttivi – non dirigenti) |
N. 7466 92,15% 80% territorio 42% popolazione 38,6% PIL |
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COMUNI SOPRA I 15MILA ABITANTI |
N. 636 7,85% 20% territorio 58% popolazione 61,4% PIL |
E allora la scuola inaugurata in pompa magna la settimana scorsa a Roma va bene così? Ma chi lo farà più il segretario comunale in questo scenario?
Ecco perchè, specialmente per i ragazzi e le ragazze alla "VIALE", prospetto la resurrezione del segretario comunale e Morganti, sono sicuro, dall’alto, ci darà compiacente la sua benedizione.
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A che punto siamo con le revoche?
Con l'attivo interessamento dei Colleghi - ormai noti come Revocato 1 e Revocato 2 - il Bollettino è in condizione di riferire rapidamente sugli sviluppi in corso avanti al Giudice.
CS
SITUAZIONE REVOCHE
Il 22 novembre u.s. si è svolta avanti il Pretore di Firenze la prima udienza nel merito concernente la legittimità o meglio la liceità della Revoca per supposte gravi violazioni dei doveri d'ufficio del collega M.P. (rev. 1).
Il Pretore (rammento ai colleghi che si tratta del primo caso di revoca in Italia che si svolge nel merito presso la A.G.O.),riconosciuta la propria giurisdizione ex lege 80/1998, ha convocato le parti per il giorno 12 gennaio 2000, invitando queste ad addivenire, per quella data, ad un accordo sull'entità del risarcimento da attribuire al collega revocato.
Oggi 26 novembre è stata depositata la ordinanza delle Sez.Unite della Cassazione in data 8 ottobre 1999 relativa alla giurisdizione (ordinaria o amministrativa) concernente il giudizio di Revoca del collega V.C. (Rev.2). La Corte, riconoscendo inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nella fase del giudizio cautelare (ex art. 700 cpc) proposto
dal legale del Comune, ha condannato l'Ente al pagamento delle spese legali e processuali (circa £ 3.500.000) ! La "palla" passa quindi di nuovo al Pretore del Lavoro.
Saluti a tutti
V.C.
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Supplenze e carriere
Come non essere d'accordo con il collega? E' davvero questo il nuovo che si voleva?!
CS
Caro collega,
penso che altri segretari, come me, non condividano, o, quanto meno, non abbiano compreso i criteri con cui le Agenzie regionali assegnino le reggenze e le supplenze. Oggi ho scoperto che tali reggenze o supplenze influiscono anche sul passaggio alla fascia professionale superiore; non ti pare che i criteri di assegnazione dovrebbero essere resi pubblici, o, per lo meno,dovrebbero esistere? Ti allego la deliberazione 212 dell'Agenzia Nazionale del 28.10.99.
Saluti.
M. S.
DELIBERAZIONE N.212 DEL 28 OTTOBRE 1999
OGGETTO: Riconoscimento del periodo di reggenza e/o supplenza ai fini del passaggio di fascia.
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Richiamata la norma di cui all'articolo 12, comma 8, del d.p.r. 465/97, la cui ratio è da individuarsi nella volontà di attribuire giuridica rilevanza, ai fini del passaggio alla fascia professionale superiore, alle funzioni di segretario svolte in qualità di reggente e di supplente presso sedi di segreteria di classe superiore;
Dato atto che la precedente normativa in più parti attribuiva espressamente rilevanza ai periodi di reggenza, supplenza o comunque servizio effettivo presso sedi di segreteria di classe superiore ai fini della attribuzione della qualifica superiore : articolo 6 L. 604/1962 e articolo 5 d.p.r. 749/1972 ;
Ritenuto opportuno continuare ad applicare tale principio, fino alla stipulazione di una diversa disciplina del contratto collettivo, ai segretari comunali anche al di là della ipotesi specifica di cui al richiamato articolo 12, comma 8, in sede di computo della anzianità di servizio ai fini del passaggio alla fascia professionale superiore;
Sentite le rappresentanze sindacali nella riunione svoltasi in data 26 ottobre 1999.
Ritenuto di stabilire come limite minimo di rilevanza delle reggenze e delle supplenze ai fini del computo, un periodo di sei mesi continuativi in analogia di quanto disposto dall'articolo 12, comma 8, d.p.r. 465/97;
DELIBERA
1. Ai fini del computo della anzianità di servizio in sede di passaggio alla fascia professionale superiore, di cui all'articolo 12, comma 1, del d.p.r. 465/97 vengono presi in considerazione i periodi di reggenza e di supplenza effettuati presso sedi di segreteria di classe superiore per un periodo di almeno sei mesi continuativi. I periodi inferiori non avranno alcuna rilevanza.
2. La direzione generale è incaricata di dare esecuzione alla presente deliberazione.
3. 4....
"Informazioni dal ed al sindacato"
Istituite 10 Scuole regionali ed interregionali
da Maria De Zio, della Fist/CISL, ricevo sinteticamente e mi affretto a ritrasmettere:
... intanto ti posso comunicare che l'Agenzia ha istituito 10 scuole regionali ed interregionali ex art. 4 del D.P.R. 396/98, e precisamente:
1) Lombardia; 2) Piemonte - Liguria - Valle d'Aosta; 3) Veneto - Friuli; 4) Toscana - Umbria; 5) Emilia Romagna; 6) Abruzzo - Marche - Molise; 7) Campania - Basilicata; 8) Puglia; 9) Calabria - Sicilia; 10) Sardegna. Le competenze inerenti alla istituzione delle scuole regionali e interregionali sono state attribuite al vice-direttore ing. La Rocca. Cari saluti. Maria.
Contributi professionali
Ancora un interessante contributo da parte del Collega Luigi Oliveri, che ringrazio sinceramente per la continuità e l'efficacia con la quale partecipa all'avventura di questo nostro Bollettino.
CS
La verifica dei requisiti economico-finanziari prevista dall'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94, non è obbligatoria per gli enti locali.
La recente circolare n. prot. n.1285/508/333/UL in data 25 ottobre 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, infatti, non deve obbligatoriamente essere applicata dagli enti locali, non sussistendo un rapporto di subordinazione gerarchica col dicastero che l'ha emanata. Cosicchè, comuni e province possono continuare ad applicare la verifica a campione secondo i criteri fin ora seguiti, considerando, inoltre, che la circolare dei lavori pubblici non può essere nemmeno definita <<interpretativa>>, mancando il requisito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Non si nasconde, tuttavia, che l'autorevolezza della fonte di emanazione della circolare possa indurre le amministrazioni locali ad adeguarsi alle interpretazioni suggerite dai lavori pubblici. Come, d'altro canto, non si possono nascondere i dubbi sulla fondatezza e correttezza delle conclusioni cui giunge il ministero, nel trattare l'argomento delle verifiche a campione.
In sintesi, la circolare sostiene da un lato che la verifica a campione è obbligatoria per tutti i lavori pubblici, quale che sia l'importo a base di gara, comprendendo anche gli appalti d'importo inferiore al milione di Ecu, anche se per detti appalti alle amministrazioni è sufficiente richiedere il solo certificato d'iscrizione all'Anc. Ciò in quanto, secondo il ministero, i requisiti economico-finanziari debbono essere dimostrati dagli appaltatori proprio per ottenere l'iscrizione all'albo dei costruttori, sicchè le amministrazioni appaltatrici possono chiedere la dimostrazione dell'effettivo possesso di tali requisiti.
In secondo luogo, la circolare ministeriale sottolinea che quando l'articolo 10, comma 1-quater, della legge 109/94 stabilisce che la verifica a campione va fatta sui requisiti di capacità economico-finanziaria <<eventualmente richiesti nel bando di gara>>, l'avverbio eventualmente non va confuso con <<ulteriormente>>, sicchè non sarebbe di ostacolo ad un'interpretazione che affermi l'obbligatorietà della verifica a campione anche per le gare d'importo inferiore o pari al milione di Ecu.
In terzo luogo, la circolare stabilisce che in rapporto con la normativa sulla semplificazione amministrativa ed in particolare col Dpr 403/98, deve comunque propendersi per la tesi dell'integrale applicazione dell'art. 10, comma 1 quater, poichè quest'ultima norma è contenuta in legge, la 415 del 1998, posteriore alle disposizioni di semplificazione, dall'altro lato in ogni caso essa sarebbe destinata a prevalere sulle altre in virtù del suo carattere di specialità.
Pertanto, <<i soggetti individuati a seguito di sorteggio pubblico devono comprovare il possesso dei requisiti richiesti mediante la presentazione della necessaria documentazione, pure se questa consista in atti (come nel caso del certificato di iscrizione all'albo nazionale costruttori) già in possesso di altra pubblica amministrazione>>.
Queste conclusioni, però, non pare possano essere condivise.
L'utilizzo del termine <<eventualmente>> nell'articolo 10, comma 1-quater, contrariamente a quanto sostenuto dal ministero, non può che essere interpretato nel senso che le verifiche a campione sono obbligatorie esclusivamente quando nel bando di gara sia espressamente richiesto il possesso di specifici requisiti economico-finanziari, con l'indicazione, anche, della documentazione da presentare.
Cioè, la verifica a campione è da svolgere <<eventualmente>> nell'ipotesi in cui il bando richieda detti requisiti. Ora, è noto che vi sono gare nelle quali il possesso dei requisiti economico finanziari non può essere richiesto: si tratta degli appalti di importo pari o inferiore al milione di Ecu, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del Dpcm 55/91, secondo il quale <<Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa, il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto>>. Per tali lavori, quindi, è esclusivamente il certificato d'iscrizione all'Anc il requisito d'ammissione alle gare.
A meno di non voler intendere che l'articolo 10, comma 1-quatrer, della legge 109/94, non abbia abrogato implicitamente il citato articolo 5, comma 1, del Dpcm 55/91, ipotesi che comunque la circolare ministeriale non sostiene.
Il certificato d'iscrizione all'Anc comprova a tutti gli effetti il possesso dei requisiti economico-finanziari, mentre l'articolo 5, comma 1, del Dpr 55/91 esclude che le amministrazioni possano richiedere ulteriori elementi di valutazione pere gli appalti d'importo inferiore al milione di Ecu. Tale essendo la situazione normativa, la verifica a campione, in tali ipotesi, lungi dal poter essere considerata obbligatoria, appare, al contrario, vietata.
Infatti, le amministrazioni non possono, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 241/90 aggravare i procedimenti amministrativi se non per straordinarie e motivate esigenze. Inoltre, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima legge 241/90, è il responsabile del procedimento che deve acquisire d'ufficio dall'amministrazione pubblica i documenti attestanti i fatti, stati e qualità dichiarati dall'appaltatore.
Pertanto, qualora l'appaltatore dichiari l'iscrizione all'Anc, l'ente appaltante non potrà che applicare il disposto del citato articolo 18, comma 2, della legge 241/90, in combinato con l'articolo 11, comma 2, del Dpr 403/98, ai sensi del quale, nella fase di controllo delle dichiarazioni, l'amministrazione procedente richiede all'amministrazione che conserva i registri dai quali ricava le certificazioni degli stati e qualità non il certificato, ma la semplice conferma della corrispondenza tra la dichiarazione del cittadino e quanto risulta, appunto, dai registri.
Non vale, in proposito, richiamarsi alla specialità della legge 109/94, in quanto la corretta interpretazione dell'eventualità della richiesta, alla luce di quanto sopra evidenziato, esclude che la verifica a campione dei requisiti economi finanziari riguardi gli appalti d'importo inferiore al milione di Ecu. Poiché, comunque, detti requisiti sono comprovati dal certificato d'iscrizione all'Anc, deve necessariamente applicarsi l'articolo 2 della legge 15/68 ed il Dpr 403/98.
La circolare ministeriale per negare quanto qui si afferma, sostiene che proprio lo stesso Dpr 403/98 all'articolo 2, comma 1, fa salve le eccezioni espressamente previste dalla legge. E' facile, però, osservare come la legge 109/94 intanto non fa un'eccezione espressa al Dpr 403/98; inoltre, l'articolo 2 del Dpr 403/98 è dedicato alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, utilizzabile per la sostituzione dei certificati ma solo in tutti i casi non compresi nell'articolo 1, comma 1, del medesimo Dpr 403/98 e nell'articolo 2 della legge 15/68. Sicchè il riferimento all'articolo 2 del Dpr 403/98, operato dalla circolare, appare certamente insufficiente per dare solide basi alla tesi proposta dell'obbligatorietà delle verifiche a campione.
Le quali, pertanto, appaiono obbligatorie solo per gli appalti di importo superiore all'importo di un milione di Ecu. In questo caso, invece, effettivamente non si può applicare la disciplina della semplificazione amministrativa ed in particolare l'articolo 11 del Dpr 403/98, poiché esso riguarda i controlli su dichiarazioni sostitutive di certificazioni amministrative. Ma i requisiti di carattere economico finanziario previsti dal Dpcm 55/91 per gli appalti d'importo maggiore di un milione di Ecu non sono certificati da nessun'autorità amministrativa.
LUIGI OLIVERI
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