BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 145

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 Chiacchiere tra Colleghi "

Il sito del Bollettino

Come qualcuno avrà notato, il sito internet del nostro Bollettino è di nuovo a posto;tra breve tempo spero proprio di potermi avvalere dell'aiuto di un esperto e quindi di potenziare moltissimo il sito che potrà autarci ad ampliare le potenzialità della nostra newsletter, nello spirito di collaborare tutti insieme per lavorare meglio e con maggiore soddisfazione.

Chi di voi ne ha la possibilità è perciò pregato di fare pubblicità al sito che, se adesso è ancora all'inizio, avrà prestissimo fantasmagorici sviluppi e ci consentirà di collocarci degnamente a fianco di quelli che - come il capostipite "Il Segretario Comunale City Manager" di Rosario Terranova www.geocities.com/TheTropics/Cabana/7023 e come la fondamentale rivista del Prof. Giovanni Virga www.giust.it - da tempo sono a disposizione sul web.

Una buona notizia: abbiamo ormai superato di slancio quota 250 abbonati e spero proprio che non ci vorrà troppo tempo per conquistare la vetta dei 300. In questo senso chiedo un piccolo sforzo: se ciascun lettore offrisse un paio di nuovi indirizzi, potremmo triplicare i nostri destinatari. Può sembrar poco; pensiamo pero che la percentuale degli italiani che hanno l'accesso ad internet si aggira sul 10% e che i Segretari sono circa 6000: dunque si può ipotizzare che 600 Segretari siano connessi con la rete. Ebbene 250 su 600 rappresenta già una percentuale di penetrazione pari al 41,67 %, non male vero?

Assistenza legale

Sollecito ancora i Colleghi, che conoscono bravi avvocati - preferibilmente già specializzati nei nostri problemi - di comunicare i loro nomi, indirizzi, telefoni e fax. Sto preparando un elenco che è a disposizione di tutti coloro che lo richiedano. Aspetto le segnalazioni.

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Modulistica

In vista del potenziamento del nostro sito internet, alcuni Colleghi hanno già inviato alcuni testi (relazione previsionale e programmatica, regolamenti etc). L'elenco dei testi disponibili sarà inserire nel sito, con possibilità per chiunque di avvalersene. Nell'interesse generale sollecito ulteriori invii.

Un altro Bando di Concorso: questa volta a Bordighera

Una notizia che potrebbe interessare, direttamente od indirettamente, anche i segretari comunali delle categorie iniziali, della quale ringrazio il Collega che l'ha segnalata.

Mi pare comunque che il Bollettino possa volentieri ospitare notizie dai Comuni che meritino di essere diffuse anche al di là dello stretto ambito categoriale: può essere un modo per aprirci al mondo delle autonomie: sarà piacevole avere una nuova rubrica di questo genere che potrebbe avere contenuti anche turistici e culturali. Forza con le segnalazioni!


COMUNE DI BORDIGHERA
Provincia di Imperia
Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un DIRIGENTE da assegnare al SETTORE AMMINISTRATIVO anche con funzioni di VICESEGRETARIO GENERALE ( qualifica dirigenziale)

E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un dirigente da assegnare al settore amministrativo anche con funzioni di VICESEGRETARIO GENERALE (prima qualifica dirigenziale), in corrispondenza di un posto d’organico vacante .
Ai sensi di legge il sindaco attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali .
L'amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro, ai sensi della legge 10/4/1991,n.125 .
Non opera alcuna riserva a favore del personale dell'ente o di determinate categorie.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze politiche o titolo equipollente per l’accesso ai concorsi per segretari comunali ;
b) esperienza di servizio adeguatamente documentata di 5 anni cumulabili nella pubblica amministrazione, enti di diritto pubblico, aziende pubbliche, in posizioni di lavoro corrispondenti per contenuto alle funzioni dell’ ottava qualifica funzionale (funzionario)
ovvero :
possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche, con svolgimento delle funzioni dirigenziali per almeno 3 anni,
ovvero :
esperienza di incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a 4 anni .
Il vincitore del concorso dovrà produrre, prima dell’assunzione in servizio, apposito certificato di servizio rilasciato dall’ente di
appartenenza, dal quale risulti l’inquadramento, con relativa decorrenza, nella qualifica di funzionario o dirigente ;
c) cittadinanza italiana trattandosi di posto rientrante nelle previsioni del decreto del Presidente del Consiglio del ministri 7 febbraio 1994, n. 174. Sono equiparati al cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
d) assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle disposizioni in materia, la costituzione del rapporto d'impiego con la pubblica amministrazione;
e) assenza di destituzioni o dispense dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento, ovvero di decadenze da un pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) idoneità fisica all'impiego
L’amministrazione ha facoltà di sottoporre i vincitori di concorso a visita medica di controllo, in base alla normativa vigente.
In subordine, gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2/4/1968, n. 482 e successive modifiche - che non rientrino
fra gli orfani, vedove ed equiparati - non devono avere una invalidità incompatibile con le mansioni di dirigente/vicesegretario
generale e la stessa Invalidità, per la natura e per il grado, non deve essere di danno alla salute ed all’incolumità dei compagni di
lavoro od alla sicurezza degli impianti.
Data la natura dei compiti che la posizione di lavoro implica, la condizione di privo della vista comporta inidoneità fisica al posto
messo a concorso, ai sensi dell’articolo 1 della legge 28/3/1991, n. 120;
g) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
h) mancata esclusione dall'elettorato politico attivo.
I requisiti sopraindicati devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso.

TRATTAMENTO ECONOMICO

Alla posizione di lavoro compete il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale delle autonomie locali - area della dirigenza (stipendio tabellare, indennità integrativa speciale, retribuzione di posizione, eventuale retribuzione di risultato, tredicesima mensilità, eventuali altre indennità e compensi contrattuali ai sensi di legge) .

DOMANDA D' AMMISSIONE

La domanda d'ammissione al concorso, redatta in carta libera secondo lo schema allegato al presente bando, deve essere presentata direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento al Comune di Bordighera - ufficio protocollo - Via XX Settembre, 32 - 18012 Bordighera (IM),
entro il termine perentorio delle ore 13 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicazione dell’ avviso di concorso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana
( 4^ serie speciale, concorsi ed esami).
La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata da timbro e data dell'ufficio postale accettante. Sono considerate
valide le domande che risultino spedite per posta entro la scadenza del bando e che pervengano al comune di Bordighera entro i
15 giorni successivi.
Nella domanda i concorrenti dovranno dichiarare, sotto la loro personale responsabilità, a pena d'esclusione dal concorso:
i) nome e cognome, data e luogo di nascita, comune di residenza con relativo indirizzo;
l) il possesso della cittadinanza italiana;
m) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
n) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono e perdono giudiziale) ed i procedimenti penali eventualmente in corso . (Questa dichiarazione va comunque resa, anche in senso negativo qualora non si siano riportate
condanne e/o non si abbiano procedimenti in corso) ;
o) la posizione nei confronti dell'obbligo di leva. Da tale dichiarazione sono escluse le donne;
p) l'idoneità fisica all'impiego.
Per gli appartenenti alle categorie protette di cui alla legge 2/4/968, n. 482 e successive modifiche - che non rientrino fra gli orfani,
vedove ed equiparati - dichiarazione di non avere un'invalidità incompatibile con le mansioni di dirigente/vicesegretario generale e
che la natura ed il grado dell’invalidità non sono di danno alla salute ed all’incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli
impianti .
Ai sensi dell’articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 120 l'assenza di vista è causa d'inidoneità, considerati i compiti specifici della figura professionale a concorso, che presuppongono l'utilizzo di supportl docurnentali non accessibili ai privi di vista;
q) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, oltre che di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
r) il domicilio o recapito, completo del codice di avviamento postale (ed eventuale recapito telefonico), al quale si desidera che siano trasmesse, invece che alla residenza, le comunicazioni relative al concorso.
L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente, né da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda; nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore;
s) il possesso di uno dei titoli di studio richiesti, con l'esatta indicazione dell'università e della data in cui è stato conseguito, oltre che della votazione riportata ;
t) il possesso del requisito di servizio di cui al punto b), con puntuale indicazione dei periodi di servizio prestati, con relative qualifiche o livelli o categorie, profili professionali o mansioni, amministrazioni pubbliche o strutture pubbliche presso cui sono stati svolti ;
u) la lingua straniera prescelta (fra inglese, francese, tedesco) per l'accertamento di conoscenza nella prova orale.
v) il curriculum, datato e sottoscritto ;
w) gli eventuali titoli di preferenza .

Ai sensi della legge 5/2/1992, n. 104 i candidati portatori di handicap dovranno rivolgere espressa richiesta, in relazione alla propria situazione di svantaggio, dell'ausilio e dell'eventuale tempo aggiuntivo per poter sostenere le prove d'esame.
L'amministrazione comunale garantisce il rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali .
I dati richiesti sono obbligatori per la procedura di concorso.
I dati forniti saranno utilizzati per tutti gli adempimenti connessi alla stessa procedura ed all’eventuale successiva gestione del
rapporto di lavoro.


l concorrenti devono allegare alla domanda, a pena d'esclusione:
1) la ricevuta del versamento della tassa di concorso di L. 7.500, mediante vaglia postale intestato al Comune di Bordighera - servizio di tesoreria - Banco Ambrosiano Veneto , o mediante conto corrente postale n. 00272187 intestato al Comune di Bordighera - servizio di tesoreria - Banco Ambrosiano Veneto , o mediante versamento diretto allo sportello della stessa
tesoreria comunale (Via Roma n. 4 , Bordighera) ;
La domanda d'ammissione al concorso ed i documenti allegati sono esenti dall'imposta di bollo ai sensi della legge 23/8/1988, n.
370.

Ammissione ed esclusione dal concorso

Compete alla commissione esaminatrice, nominata dall'amministrazione comunale, anche la decisione sull'ammissibilità o meno dei concorrenti, tenendo conto che l'esclusione ha luogo: se la domanda è pervenuta fuori termine o senza i prescritti documenti o le prescritte indicazioni; se il concorrente non risulta in possesso di tutti i prescritti requisiti. La commissione può anche ammettere i concorrenti alla rettifica od integrazione di documenti o domande irregolari, entro un ristretto termine assegnato a pena
d'esclusione. In ogni caso la regolarizzazione non è ammessa per carenze nelle indicazioni relative alle generalità, data e luogo di nascita, domicilio o residenza , come non è ammessa per omissione riguardante il possesso di requisiti essenziali .

PROVE D'ESAME
Prima prova scritta : diritto costituzionale e/o amministrativo ;
Seconda prova scritta : legislazione amministrativa concernente l’ ordinamento e l’attività degli enti locali;
Terza prova scritta : organizzazione e gestione delle risorse umane negli enti locali .

A scelta della commissione esaminatrice, le prove scritte possono consistere nello svolgimento di un tema e/o nella stesura di un provvedimento e/o analisi e soluzione di un caso e/o nella risposta a quesiti, ecc.

Prova orale: materie di cui alle prove scritte - elementi di diritto civile - ordinamento finanziario e contabile degli enti locali - legislazione in materia di appalti e contratti degli enti locali - controllo sulle attività, sulle risorse e sui risultati - nozioni di inglese o francese o tedesco, secondo la scelta effettuata nella domanda .
La prova orale concorrerà altresì ad approfondire la conoscenza della personalità del candidato oltre che a valutare le sue attitudini al ruolo direzionale .


Con il provvedimento d'ammissione, la data ed il luogo di svolgimento delle prove d'esame saranno comunicate ai singoli candidati almeno quindici giorni prima, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso non avranno luogo nei giorni festivi e negli altri giorni di festività religiose per le quali si applica il divieto ai sensi delle norme in vigore.

Durante le prove scritte i concorrenti potranno consultare, previa autorizzazione della commissione esaminatrice, i testi di legge
non commentati.
Alla prova orale sono ammessi i concorrenti che hanno riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 od
equivalente.
L'ammissione alla prova orale viene comunicata, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna prova scritta, ai singoli candidati
almeno 20 giorni prima della prova stessa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
La prova orale si svolge in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione. Al termine di
ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della
votazione da ciascuno riportata. L'elenco è affisso nella sede d'esame ed all'albo pretorio del Comune.
La prova orale s'intende superata con una votazione non inferiore a 21/30 od equivalente.
Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e dalla
votazione conseguita nella prova orale.
La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine del punteggio finale riportato da ciascun candidato con l'osservanza, a parità di punti, dei titoli di preferenza di seguito indicati: gli insigniti di medaglia al valor militare; i mutilati ed
invalidi di guerra ex combattenti; i mutilati ed Invalidi per fatto di guerra; i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato; gli orfani di guerra, dei caduti per fatto di guerra, dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; i feriti in combattimento; gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; i figli
dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti, dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra, dei mutilati e degli invalidi per
servizio nel settore pubblico e privato; i genitori vedovi non risposati; i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non
sposati dei caduti in guerra, del caduti per fatto di guerra, dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; coloro che
abbiano prestato servizio militare come combattenti; coloro che abbiano prestato Iodevole servizio a qualunque titolo, per non
meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero del figli a
carico; gli invalidi ed I mutilati civili; i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato
sia coniugato o meno; dall'aver prestato Iodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; dalla più' giovane età.
l concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire all'ufficio personale del Comune, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli - già indicati nella domanda - di preferenza e precedenza a parità di condizioni. Da tali documenti dovrà risultare altresì il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda d'ammissione al concorso. Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui !I Comune ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni (ad esempio, per l'attestazione di servizio nelle amministrazioni pubbliche).

La graduatoria di merito, approvata dal dirigente del settore finanziario (dirigente dell'ufficio personale), sarà immediatamente efficace e sarà pubblicata all'albo pretorio del comune di Bordighera.
Dalla data di quest’ultima pubblicazione decorre !I termine per eventuali impugnative.
I candidati potranno esercitare !I diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale, ai sensi e nei limiti delle norme vigenti,
dopo la cennata approvazione.
Qualora il dirigente del settore finanziario (dirigente dell'ufficio personale) riscontri irregolarità:
- se l'Irregolarità discende da errore di trascrizione o di conteggio nell'applicazione dei criteri definiti dalla commissione, tali cioè
da apparire - all'evidenza - meri errori di esecuzione, con l'atto d’approvazione si provvede direttamente alla rettifica dei verbali ed
alle conseguenti variazioni;
. se l'Irregolarità è conseguente a violazione di norme di legge o delle norme del presente bando, ovvero a rilievi per palese incongruenza o contraddizione, si dispone il rinvio dei verbali al presidente della commissione esaminatrice, con invito e
riconvocare la commissione stessa entro 10 giorni per provvedere all’eliminazione del vizio o dei vizi rilevati, apportando le
conseguenti variazioni al risultati concorsuali.
Qualora !I presidente non provveda alla convocazione o la commissione non possa riunirsi per mancanza del numero legale o la
commissione riunita non intenda accogliere Ie indicazioni, si procede con atto formale alla dichiarazione di disapprovazione dei
verbali, all'annullamento delle fasi e delle operazioni concorsuali viziate ed a quelle conseguenti, nonché alla nomina di una
nuova commissione che ripeta le operazioni concorsuali a partire da quella dichiarata illegittima, con formulazione di nuova ed
autonoma graduatoria.
La graduatoria è efficace nel termini e con le modalità previsti dalla legge.
Il concorrente dichiarato vincitore consegue I’assunzlone in prova per Il periodo previsto dal contratto nazionale collettivo di lavoro; deve stipulare il contratto individuale di lavoro e quindi assumere servizio entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di assunzione, tenendo conto che in difetto è dichiarato decaduto; entro lo stesso termine, sempre a pena di decadenza, deve produrre tutta la documentazione che gli verrà richiesta a dimostrazione del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e per I’assunzlone.
Per eccezionali e giustificati motivi, tempestivamente comunicati dall'interessato, il termine fissato per l'assunzione in servizio può
essere discrezionalmente prorogato per non più' di un mese. Tale termine è altresì’ prorogato:
- d'ufficio: in caso di coincidenza con periodi d'astensione obbligatoria per gravidanza e puerperio;
- d'ufficio: per vincitori che si trovino in servizio militare di leva o servizio civile sostitutivo (costoro devono assumere servizio
entro un mese dal termine di tale periodo);
- a domanda, nei casi in cui le disposizioni di legge consentono o prevedono il collocamento in aspettativa o l'astensione dal servizio.
L'assunzione in servizio dei vincitori è subordinata al rispetto dei limiti per le assunzioni di personale negli enti locali, stabiliti dalle leggi in vigore nel tempo.
Il comune di Bordighera si riserva la facoltà di modificare o revocare il presente procedimento di concorso per insindacabili motivi di pubblico interesse .

Bordighera, 30 settembre 1999
IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO,
dirigente dell’ufficio personale
(dr. Carlo Antonio)
pubblicato sulla Gazzetta ufficiale (4^ serie speciale) n. 86 del 29 ottobre 1999

Per eventuali informazioni (e per ritiro di copia del bando e schema di domanda) :
UFFICIO PERSONALE del Comune di Bordighera Via XX Settembre, 32 telefono: 0184/263792 0184/260702 dalle ore 8:00 alle ore 13:00 di ogni giorno non festivo, escluso il sabato. Responsabile del procedimento : rag. Rizzi Roberto

"Specchio dei tempi"

Un Collega mi invia, con preghiera di pubblicazione, la dura lettera critica di un Segretario che risponde ad alcune osservazioni sull'attuale situazione vissuta dalla Categoria, lettera già ospitata sul sito www.giust.it :

C.S.

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Gentilissimo Professore,

concordo totalmente con l'indignazione del lettore che ha inviato la lettera pubblicata nella rivista da Lei diretta:

- il periodo di disponibilità pagato: è verissimo che si tratta di un periodo troppo lungo (le altre categorie hanno solo due anni, credo); si è trattato dello zuccherino usato per indorare una pillola amarissima; credo anche che non durerà affatto quattro anni: già adesso si sente parlare di una riduzione a due anni; qualcuno, anzi, propone di trasformare in facoltativo il posto di Segretario negli Enti ...; nella migliore delle ipotesi, servirà per attirare su di noi le invidie degli altri lavoratori.

- le "promozioni": non mi sorprende quanto avviene; da sempre negli Enti Locali (e altrove) si sono fatte sanatorie, utili a raccattare qualche voto di scambio ma terribilmente dannose per la qualità degli operatori. Adesso, non occorre neppure più ricorrere alle sanatorie (magari con il rischio di sentirsi piovere addosso i fulmini della Consulta, ricorda?). La PA, in realtà, è divenuta pascolo esclusivo per i partiti politici e per un certo sindacalismo che un tempo sarebbe stato definito "giallo". Quel che è peggio, apparentemente nessuno (stampa, opposizione, intellettuali) sembra scandalizzarsene: la stessa voce di Cassese non si ode da tempo.

- la carenza di professionalità: non è altro che la conseguenza di quanto ho annotato sopra. Chi dovrebbe curarsene se i primi destinatari (Sindaci, Presidenti etc.) non se ne interessano affatto ? Si è detto che la riforma doveva consentire ai Sindaci di scegliere: non può essere vero, dato che tutto è stato fatto per impedire che i Sindaci potessero conoscere i candidati; persino il curriculum è stato considerato un optional! La formazione professionale della PA rientra alla grande nel mondo del business fine a sè stesso; l'attività di consulenza acquista sempre più aspetti vicini alla truffa o alla rapina. L'unica utilità di tutto questo, probabilmente, è quella di finanziare i privati ed i partiti.

- la tecnostruttura che si schiera come un "cane da guardia": è la conseguenza fin troppo ovvia di un sistema che premia esclusivamente una violenza cieca ed assoluta. Parafrasando un noto storico, si potrebbe dire che la politica è la continuazione della guerra con mezzi diversi. D'altra parte Mao Tze Tung diceva che " La politica è guerra senza spargimento di sangue e la guerra è politica con spargimento di sangue".

Che fare? Si tratta, a mio avviso, di fenomeni storici che non possono essere combattuti se non con la loro conoscenza diffusa. Oportet ut scandala eveniant. Credo che i responsabili veri di questi fenomeni siano sempre delle oligarchie ristrette; si tratta di far vedere che il re è nudo, di far conoscere le contraddizioni, gli sperperi etc. Far capire come tutto questo sia utile solo a pochi e dannosissimo per tanti. Chi avrebbe mai detto che Tangentopoli avrebbe potuto spazzar via organizzazioni come quelle dei partiti politici più radicati e di massa che ci fossero in Italia? Eppure, per alcuni, è avvenuto.

La speranza, ovviamente, riposa nel mondo dell'Università, dei Giudici, degli intellettuali in genere, anche se non si può dimenticare la trahison des clercs.

Inutile dire che la parola definitiva la dirà la Consulta; ma c'è chi dice che forse è meglio non avere la sua risposta ...

Chiudo citando Malraux: "On ne fait pas de politique avec de la morale, mais on n'en fait pas davantage sans " (L'espoir)

Con stima
(lettera firmata)

"Contributi professionali"

Ancora una volta ho saccheggiato un interessante testo dal sito www.giust.it che mi è sembrato utile sottoporre all'attenzione dei Colleghi che, se vorranno, potranno tenerne conto in occasione delle ... vivaci sedute consiliari che spesso allietano le nostre serate.

C.S.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. I - Parere 5 maggio 1999, n. 1957/96 Pres. Giacchetti – Balducci c. Comune di Cervignano del Friuli (ricorso straordinario al Capo dello Stato)

Il potere del Presidente del Consiglio comunale, consistente in un generale potere di direzione dei lavori, che si esprime tra l’altro nella determinazione dell’ordine delle votazioni e nella definizione delle proposte di voto, deve comunque essere esercitato entro i limiti stabiliti dalle norme contenute nel regolamento, ivi compresa la norma secondo la quale il Consiglio è tenuto a deliberare preliminarmente sulle proposte presentate dai singoli consiglieri, concernenti la modifica dello schema di bilancio proposto dalla Giunta.

Non rientra nel generale potere di direzione dei lavori – né è espressione di un principio generale, in qualche modo ricavabile dai regolamenti delle Camere – la possibilità, per il presidente della assemblea, di dichiarare preliminarmente inammissibili emendamenti, ancorché privi di reale portata modificativa

E’ illegittima, e pertanto deve essere annullata, la deliberazione consiliare di approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale di un Comune, nel caso in cui il Presidente del Consiglio comunale abbia esercitato il proprio potere di determinazione dell’ordine delle votazioni in palese contrasto con l’obbligo di preventiva deliberazione sulle proposte di modifica (1).

(1) V. sul punto la nota di commento dell'Avv. Luca De Pauli, di seguito riportata.

Testo del parere

[Omissis]

Con ricorso straordinario proposto in data 20 maggio 1995, il sig. Andrea Balducci impugna la deliberazione 23 dicembre 1994, n. 237, con la quale il Consiglio Comunale di Cervignano del Friuli ha approvato il bilancio di previsione per il 1995 e pluriennale 95/97.

II ricorrente, capogruppo, consiliare della lista "La Nuova Città", sull'assunto che il Sindaco, nella sua qualità di Presidente dell'assemblea consiliare, ha rifiutato di mettere in votazione le proposte di modifica ed istituzione di nuovi capitoli, presentate dal suo gruppo consiliare, deduce la violazione degli artt. 16 e 59 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale, nonché la carenza di motivazione. Conclude chiedendo 1'annullamento dell'atto impugnato.

II Comune resistente, con memoria redatta in data 4 giugno 1996, osserva come la decisione del Sindaco si fonda sul potere di direzione dei lavori e di sindacato sulle proposte di voto a lui attribuito dall'art, 7, comma 2, del regolamento. Nel caso di specie, infatti, le proposte non vennero messe ai voti, in quanto ritenute inammissibili impingendo su capitoli di bilancio relativi a spese sostanzialmente non modificabili. Conclude quindi chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Ministero riferente esprime l’avviso che le censure siano infondate e conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato:

Il ricorso straordinario, proposto dal sig. Andrea Balducci per 1'annuilamento della deliberazione con la quale il Consiglio comunale di Cervignano del Friuli ha approvato il bilancio di previsione per il 1995 e pluriennale 95/97, è fondato.

L’art.7, comma 2, del regolamento del Consiglio comunale stabilisce che il Presidente "provvede al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare, modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il presente regolamento. Concede la facoltà di parlare e stabilisce la chiusura della discussione: pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l’ordine delle votazioni e proclama il risultato...".

Il successivo art. 16, che disciplina il diritto d’iniziativa spettante a ciascun consigliere, precisa al comma 3 che esso "si esercita altresì con la facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazioni inserite all'ordine del giorno". In particolare, per quel che concerne la modalità di espressione del voto sulle deliberazioni concernenti i bilanci, l’art. 59, comma 5 lettera b, stabilisce infine che "avvenuta la discussione generale, si effettuano le votazioni sulle eventuali proposte di modifica di singoli capitoli, presentate dai consiglieri per scritto. Concluse tali votazioni vengono posti in votazione, congiuntamente, il bilancio annuale corredato… e le altre determinazioni comprese nello schema di deliberazione proposto dalla Giunta con le modificazioni, sia al bilancio che alla deliberazione, conseguenti all'approvazione preliminare di eventuali variazioni."

Ora, se è vero che al presidente dell'assemblea è attribuito dalla norma un potere generale di direzione dei lavori, che si esprime tra l'altro nella determinazione dell'ordine delle votazioni e nella definizione delle proposte di voto, sta per certo che tale potere deve essere comunque esercitato dentro i limiti stabiliti dalle altre norme contenute nel regolamento. Tra le quali vi è la norma secondo la quale il consiglio è tenuto a deliberare preliminarmente sulle proposte, presentate dai singoli consiglieri, concernenti la modifica dello schema di bilancio proposto dalla giunta.

Nel caso di specie, risulta dal verbale della seduta che l'assemblea aveva "preso atto dell’intervento del consigliere Balducci che chiede che vengano singolarmente messe ai voti le proposte di modifica e delle risposte del Sindaco il quale afferma che, dopo aver replicato alle proposte del consigliere Balducci, metterà in votazione il documento contabile nel suo complesso".

E' evidente l'illegittimità del comportamento seguito dal presidente dell’assemblea il quale ha esercitato il potere di determinazione dell'ordine delle votazioni in palese contrasto con l’obbligo della preventiva deliberazione sulle proposte di modifica.

Né giova all'amministrazione resistente ricavare dai regolamenti delle Camere un improbabile principio generale in base al quale nel potere di direzione dei lavori rientrerebbe anche quello di dichiarare inammissibili emendamenti privi di reale portata modificativa. Ed invero, a tacer d’altro, nel caso di specie dal verbale della seduta non risulta che vi sia stato un pronunciamento del genere.

Il ricorso, pertanto, deve essere accolto.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.

Visto: Il Presidente della Sezione (Salvatore Giacchetti)

Nota

Con D.P.R. n. 410/780/dec del 7 settembre 1999, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto da un consigliere comunale avverso la delibera con la quale il Consiglio aveva provveduto alla approvazione del bilancio di previsione e del bilancio pluriennale, senza prendere in esame gli emendamenti predisposti dal consigliere stesso.

Era accaduto infatti che il Sindaco, nella sua veste di presidente della assemblea, avesse rifiutato di sottoporre all’esame del consiglio gli emendamenti predisposti, sottoponendo alla votazione il documento contabile nel suo complesso.

La sez. I del Consiglio di Stato rileva che, pur essendo "vero che al presidente dell’assemblea è attribuito dalla norma un potere generale di direzione dei lavori, che si esprime tra l’altro nella determinazione dell’ordine delle votazioni e nella definizione delle proposte di voto, sta per certo che tale potere deve essere comunque esercitato entro i limiti stabiliti dalle altre norme contenute nel regolamento. Tra le quali vi è la norma secondo la quale il consiglio è tenuto a deliberare preliminarmente sulle proposte, presentate dai singoli consiglieri, concernenti la modifica dello schema di bilancio proposto dalla giunta".

Nel caso in esame, in relazione al quale il presidente della assemblea, ignorando gli emendamenti predisposti dal consigliere, aveva sottoposto al voto il documento nel suo complesso, ad avviso della Sezione appare evidente l’illegittimità del comportamento seguito dal presidente, "il quale ha esercitato il potere di determinazione dell’ordine delle votazioni in palese contrasto con l’obbligo della preventiva deliberazione sulle proposte di modifica".

Né giova, per il Comune resistente, il richiamo ad un supposto principio generale, in qualche modo ritraibile dai regolamenti delle Camere, a mente del quale "nel potere di direzione dei lavori rientrerebbe anche quello di dichiarare inammissibili emendamenti privi di reale portata modificativa"; a tacer d’altro (il "principio" viene infatti definito "improbabile"), nel caso di specie dal verbale della seduta non risulta esserci stato un pronunciamento del genere.

La Sezione ha ritenuto ammissibile – in realtà nemmeno affrontando il profilo della legittimazione, non oggetto di discussione – il ricorso proposto da un componente l’organo collegiale avverso la deliberazione da quest’ultimo adottata, allorquando la deliberazione di cui si chiede l’annullamento abbia presuntivamente leso il c.d. jus ad officium del ricorrente stesso (giurisprudenza costante; cfr. ad es. T.A.R. Campania, sez. IV, Napoli, 9 ottobre 1990, n. 311, secondo cui "i componenti di organi collegiali sono legittimati ad impugnare i provvedimenti, adottati dall’organo stesso, unicamente per il caso che siano lesivi di potestà di cui i singoli sono titolari ovvero che incidano sulle loro posizioni giuridiche, non già quando intendano dedurre l’illegittimità della deliberazione adottata, che non leda la loro sfera giuridica"; T.A.R. Lazio, sez. II, 17 settembre 1990, n. 1650; T.A.R. Abruzzi, sez. L’Aquila, 14 marzo 1988, n. 166; Cons. di Stato, sez. VI, 29 luglio 1983, n. 622).

Il parere favorevole all’accoglimento del ricorso si fonda sull’esame – e sulla corretta lettura – del regolamento del Consiglio Comunale del Comune resistente.

La sezione rileva incidentalmente l’improbabile esistenza di un principio generale, in qualche modo ritraibile dai regolamenti parlamentari, e che sancisca la legittimità, in capo a chi abbia la direzione dei lavori, di poter validamente dichiarare inammissibili emendamenti privi di reale portata modificativa.

Si veda, sul punto, ad esempio l’art. 85, comma 8, reg. Camera dei Deputati, che attribuisce al Presidente della Assemblea la scelta di porre in votazione alcuni solamente tra più emendamenti proposti ad uno stesso testo, con possibilità di dichiarare l’assorbimento degli altri; ed altresì l’art. 85 – bis Reg. Camera, che pone precisi limiti ai casi di assorbimento.

A questo punto, per il Comune resistente si pone il problema di dare esecuzione alla decisione di accoglimento del ricorso, che ha comportato l’integrale caducazione della delibera di approvazione del bilancio di previsione dell’Ente per l’anno 1995, oltre che del bilancio pluriennale 1995/97.

Si tenga conto, al proposito, che l’annullamento del bilancio di previsione annuale comporta altresì l’annullamento della relazione previsionale e programmatica e del bilancio pluriennale, in quanto l’annullamento di una deliberazione travolge le altre che con essa sono strettamente interdipendenti (Co.re.co. Lombardia, sez. Milano, 10 marzo 1993, n. 6385/16/17).

(Avv. Luca De Pauli)

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