BOLLETTINO SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

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n° 144

by Carlo Saffioti

Poichè tutti i cittadini sono eguali,

essi debbono poter accedere in modo eguale

a tutti gli impieghi pubblici, secondo le loro capacità

e senza altro criterio che quello delle loro virtù

e dei loro talenti.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino

(26 agosto 1789)

"4 Chiacchiere tra Colleghi "

Ho qualche problema di gestione del nostro sito ma conto in breve tempo si potermi avvalere di un piccolo aiuto e quindi di superare ogni difficoltà

Chi di voi ne ha la possibilità è pregato di fare pubblicità al sito che, se adesso è ancora all'inizio, spero proprio che avrà fantasmagorici sviluppi e ci consentirà di aumentare la visibilità della Categoria.

Assistenza legale

Molti chiedono suggerimenti utili per trovare un legale al quale affidare la tutela dei nostri problemi. Sollecito tutti i Colleghi, che conoscono bravi avvocati - preferibilmente già specializzati nei nostri problemi - di comunicare i loro nomi, indirizzi, telefoni e fax. Il Bollettino formerà un elenco che sarà a disposizione di tutti coloro che lo richiedano. Aspetto le segnalazioni

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Modulistica

Alcuni Colleghi che hanno già inviato alcuni testi (relazione previsionale e programmatica etc). Sto preparando l'elenco dei testi disponibili che cercherò di inserire nel prossimo Bollettino. Nell'interesse generale sollecito ulteriori invii. Grazie

Un Bando di Concorso in Trentino

Riceviamo e pubblichiamo:

Caro Carlo, sono il collega del Comprensorio ... (il Comprensorio nella Provincia Autonoma di Trento è assimilabile all'ente Provincia nel resto d'Italia). Sono stato fino a poco tempo fa titolare della Segreteria del Comprensorio ...: se può interessare qualcuno, ti mando un bando di concorso per questo tipo di ente.

Da noi la riforma dello stato giuridico del Segretario non è stata ancora recepita: siamo in attesa di novità che - probabilmente - non si scosteranno molto dalla riforma nazionale ... vedremo. In Trentino peraltro l'incardinamento in ruolo avviene con concorso sulla sede, questo credo porterà il nostro legislatore a un approccio diverso nei confronti di chi è in ruolo ... appunto, vedremo.

Tanto per essere chiari, il bando che ti invio è per un posto di ruolo a tempo indeterminato. Mi rendo conto che Tione di Trento è in tanta malora, ma - ripeto - forse può interessare qualcuno.

Ti ringrazio!
Un cordiale saluto.

A. M.

COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE

TIONE DI TRENTO

BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI

PER LA COPERTURA DEL POSTO DI

SEGRETARIO COMPRENSORIALE

(3° esperimento)

IL PRESIDENTE

VISTA la deliberazione n. 1180 di data 13.10.1999 della Giunta Comprensoriale, esecutiva, relativa all'indizione di un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto vacante di Segretario Comprensoriale - 3° esperimento.

TENUTE PRESENTI le disposizioni di cui alla Legge 02.04.1968, n. 482 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento Organico del Personale Dipendente:

R E N D E N O T O

che è indetto un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del seguente posto d’organico:

QUALIFICA LIVELLO N. POSTI ORARIO

SEGRETARIO COMPRENSORIALE II^ Dir. 1 Tempo pieno

Il trattamento economico annesso a detto posto è il seguente:

- Stipendio base annuo: Lire 48.000.000.-

- Indennità di posizione: Lire 14.000.000.-

- Tredicesima mensilità nella misura stabilita dalla Legge;

- Indennità Integrativa Speciale nella misura stabilita dalla Legge;

- Quote aggiunta di famiglia se ed in quanto spettanti nella misura stabilita dalla Legge.

- altri assegni ed indennità di Legge e di regolamento se ed in quanto dovuti e quant’altro previsto dagli accordi sindacali.

Lo stipendio e gli assegni suddetti sono gravati dalle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla data di scadenza del bando, abbiano compiuto il 18° anno di età.

Sono ammessi al concorso gli aspiranti in possesso dei seguenti titoli:

  1. Titolo di studio: diploma di laurea in una delle seguenti discipline: giuridiche, economiche, politiche, sociali e statistiche;
  2. Titolo professionale: certificato di idoneità all’esercizio delle funzioni di segretario comunale rilasciato dai competenti organi statali o dalle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano (ex art. 36 L.R. 11.12.1975 n. 11 e s.m. - art. 47 L.R. 05.03.1993 n. 4 e s.m.)
  3. Titoli di servizio: al concorso pubblico in oggetto possono partecipare, oltre ai Segretari Generali di seconda classe dei ruoli comunali, comprensoriali o statali, i Segretari di Comuni o Comprensori di classe terza, che alla data di scadenza del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica almeno cinque anni di servizio effettivo, i Segretari dei Comuni di classe quarta, che alla data di scadenza del bando di concorso abbiano prestato in tale qualifica dieci anni di servizio effettivo ed i Vice Segretari Generali e Capi Ripartizione dei Comuni della Regione con almeno otto anni di servizio nella qualifica.

Non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo politico e coloro che siano destituiti o dispensati dall’impiego presso Pubblica Amministrazione e coloro che si trovano in posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE

La domanda di ammissione al concorso, stesa su carta libera e compilata in conformità all’art. 1 della Legge 23.08.1988, n. 370, dovrà pervenire all’Ufficio Segreteria del COMPRENSORIO DELLE GIUDICARIE, in Via P. Gnesotti n. 2, 38079 Tione di Trento, entro e non oltre

le ore 17.00 del giorno 15 dicembre 1999.

Gli aspiranti, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento Organico del personale dipendente, devono essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Il termine stabilito per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e pertanto non verranno prese in considerazione quelle domande o documenti che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o non siano corredate dei documenti richiesti dal bando di concorso.

Si considerano pervenute in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento; a tal fine farà fede il timbro e la data dell’Ufficio Postale accettante.

La domanda di ammissione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni del presente bando.

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO

I concorrenti devono indicare nella domanda, sotto la propria responsabilità:

  1. Il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita e la precisa indicazione del domicilio;
  2. Il possesso della cittadinanza italiana;
  3. Il godimento dei diritti civili e politici;
  4. Il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  5. Lo stato civile;
  6. Il possesso dei titoli di studio - laurea ed abilitazione - necessari per la partecipazione al concorso;
  7. Le eventuali condanne riportate o i procedimenti penali in corso, oppure l’assenza assoluta di condanne e procedimenti penali in corso;
  8. La posizione nei riguardi degli obblighi militari, per i concorrenti di sesso maschile;
  9. Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;
  10. I servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni (durata, qualifica, posizione) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
  11. Lo stato di sana e robusta costituzione fisica, con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del servizio;
  12. Gli eventuali titoli di preferenza in caso di parità di punteggio per il conferimento dell’incarico;
  13. La dichiarazione di assenso a ricoprire la sede di servizio assegnata;
  14. Eventuali titoli di studio, professionali, di servizio, pubblicazione a stampa, nonché ogni altro servizio idoneo a dimostrare speciale preparazione;
  15. L’eventuale qualità di invalido riconosciuto e tipo, classe o natura dell’invalidità ai fini del riconoscimento del diritto di preferenza nella nomina;
  16. Il preciso recapito dell’aspirante ai fini del concorso (anche diverso dal domicilio). Dovranno essere tempestivamente rese note, con lettera raccomandata, le variazioni che si verificassero fino all’esaurimento del concorso.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando.

Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della Legge 15.05.1997, n. 127 non si richiede l’autenticazione della firma apposta alla domanda di ammissione al concorso.

Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del Tesoriere Comprensoriale, o vaglia postale intestato al Tesoriere Comprensoriale, comprovante il versamento della tassa di concorso di Lire 7.500.- (Tesoriere Comprensoriale - Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto – filiale di Tione di Trento – c/c n. 2008 di Tesoreria).

PROGRAMMA DI ESAME

Ai concorrenti verrà data tempestiva comunicazione del giorno, ora e luogo in cui si svolgeranno le prove di esame di seguito indicate, nei modi e nei termini stabiliti dal vigente Regolamento Organico del personale dipendente.

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta, in una prova pratica, nonché in una prova orale. La mancata partecipazione anche ad una sola prova d’esame comporta l’esclusione dal concorso.

PROVA SCRITTA

PROVA PRATICA

Le prove saranno adeguate alla cultura ed alla preparazione richiesta dai titoli di studio, professionali e di servizio previsti per l’accesso al posto in argomento richiesti nel presente bando.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno 7/10 nella prova scritta e pratica e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

PROVA ORALE

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno 6/10.

ESITO DEL CONCORSO

La nomina del vincitore del concorso sarà disposta dall’Assemblea Comprensoriale in base alla graduatoria di merito formata dalla Commissione Giudicatrice.

Il concorrente dichiarato vincitore dovrà presentare, entro il termine di giorni 30 dalla comunicazione, sotto pena di decadenza, salvo ritardo dovuto a giustificato motivo, i seguenti documenti in regola con la Legge sul bollo:

1. Estratto per riassunto dell’atto di nascita;

2. Stato di famiglia;

3. Certificato di residenza;

4. Certificato generale del casellario giudiziale;

5. Certificato di godimento dei diritti politici;

6. Certificato di cittadinanza italiana;

7. Certificato medico di sana e robusta costituzione fisica rilasciato dall’Ufficiale Sanitario attestante l’idoneità fisica al servizio e l’esenzione da imperfezioni che possono influire nel rendimento. In proposito l’Amministrazione potrà far sottoporre il vincitore del concorso a visita medica di controllo;

8. Documento comprovante la posizione in ordine agli obblighi di leva;

9. Originale del titolo di studio o copie autenticate, ovvero documenti rilasciati dalle competenti autorità scolastiche in sostituzione dei diplomi;

Il certificato di cui al punto 4. deve essere di data non anteriore a sei mesi dalla presentazione, quelli di cui ai punti 5. e 6. hanno validità ai sensi della L. 127/97, mentre quello di cui al punto 7. deve essere con data non anteriore a sei mesi.

I documenti di cui ai punti 2), 3), 4), 5), 6), 8) e 9) possono essere autocertificati ai sensi dell’art. 2 della Legge 04.01.1968 n. 15 come modificata con l’art. 3 della Legge 15.05.1997 n. 127 e dall’art. 1 del D.P.R. 20.10.1998 n. 403, l’estratto per riassunto dell’atto di nascita potrà essere richiesto d’ufficio a cura dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 98 del D.P.R. 403/98.

Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa attestazione si applicano le disposizioni di cui all’art. 26 della legge 04.01.1968 n. 15.

I titolari di un posto di ruolo presso Amministrazioni statali od Enti pubblici devono presentare una copia integrale dello stato di servizio, il certificato medico sub punto 7. ed il titolo di studio sub punto 9., mentre sono esonerati dalla presentazione di documenti per dimostrare il possesso di altri requisiti.

Il concorrente risultato vincitore dovrà assumere servizio entro il termine stabilito, sotto pena di decadenza. Potrà essere presa in considerazione una richiesta di proroga da parte dell’interessato, qualora sia determinata da cause comprovate di forza maggiore o da circostanze di carattere eccezionale, da valutarsi discrezionalmente dall’Amministrazione la quale, ove le esigenze di servizio lo permettano, fissa il termine definitivo. Il nominato nel caso non assuma servizio entro quest’ultimo termine sarà dichiarato d’ufficio dimissionario (art. 44 del Regolamento Organico del personale dipendente).

La graduatoria del concorso avrà validità di anni 3 (tre), decorrenti dalla data della sua approvazione da parte degli organi competenti dell’Ente. La medesima graduatoria potrà essere utilizzata, salva eventuale rinuncia da parte del candidato da dichiarare nella domanda di ammissione, per il conferimento di incarichi a tempo determinato per esigenze eccezionali di servizio in medesimo profilo professionale.

La Giunta Comprensoriale ha la facoltà di prorogare o riaprire i termini stabiliti allorché il numero delle domande appaia a suo giudizio insufficiente ad assicurare un esito soddisfacente del concorso. Può inoltre revocare il concorso bandito quando l’interesse pubblico lo richieda.

NORME E DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alle disposizioni contenute nella L.R. 01.08.1996, n. 3, nelle norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei Comuni approvate con la L.R. 05.03.1993, n. 4 e s.m. in quanto richiamabili, e nel Regolamento Organico del personale dipendente e norme ivi richiamate.

Trova inoltre applicazione la normativa di cui alla Legge 15.05.1997, n. 127 per quanto applicabile in fase di procedimento per la copertura del posto messo a concorso.

Ai sensi dell’art. 10, 1° comma della Legge 31.12.1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso gli Uffici di questa Amministrazione, per le finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro medesimo. Il conferimento di tali dati, ai sensi di Legge e del Regolamento Organico vigente. È obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o utilizzate per la gestione della posizione giuridico - economica del candidato.

La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali.

Ogni informazione relativa al concorso potrà essere richiesta all’Ufficio Segreteria del Comprensorio delle Giudicarie, Via P. Gnesotti n. 2, 38079 Tione di Trento (tel. 0465/339555), tutti i giorni dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 ed il venerdì dalle ore 8.00 alle 12.00.

Tione di Trento, 28 ottobre 1999

IL SEGRETARIO reggente IL PRESIDENTE

- Mauro Zancanella - - Rodolfo Alberti -

" Notizie dal e al sindacato"

... A proposito poi dei decreti dei segretari capi promossi dall'Agenzia Nazionale a segretari generali, se ve n'era bisogno è stato creato altro motivo di divisione di questa categoria (i segretari comunali) già martoriata. Vi sono i segretari che fanno carriera per motivi politici senza che nessuno alzi un dito (sindacati compresi) e segretari che invece devono stare in disponibilità gioco forza. Infatti se per caso un segretario generale accettasse una segreteria di classe inferiore perderebbe sia il grado conquistato tramite concorso pubblico nazionale e la retribuzione. Sono curioso di come i sindacati che vanno all'Aran per il contratto risolveranno questa questione e le altre. Per esempio la retribuzione dei segretari in disponibilità. Per esempio il tempo della disponibilità. Quattro anni potrebbero esser pochi per ricercare un sindaco che ti nomini. Suggerisco di vedere la possibilità di cambiare (ma non contrattualmente) la nomina da parte del sindaco. Se non fosse possibile cercare di strappare (per chi come me vuole gettare la spugna) di potersene andare in pensione senza decurtazioni. A. M.

Una citazione ... mazziniana

Ho trovato una citazione -attribuita a Giuseppe Mazzini -che, pur con un sorriso amaro pensando a certe carriere fulminanti, potrebbe avere qualche attualità: "Nei tempi antichi, barbari e feroci,/ i ladri s'appendevano alle croci:/ ma nei presenti tempi, più leggiadri,/s'appendono le croci in petto ai ladri".

"Contributi professionali"

Ancora un furto dal sito del Prof. Virga (www.giust.it):

Luigi Oliveri

La rilevanza esterna degli Assessori<O:P</O:P

La legge 127/97 ha ridato, almeno in parte, agli assessori comunali ciò che era loro stato tolto dalla legge 81/93 sull'elezione diretta del sindaco: ovvero una funzione autonoma, nell'ambito dell'amministrazione comunale.

La legge 81/93, come noto, aveva di fatto eliminato la figura dell'<<assessore-ministro>>, vertice politico autonomo di una struttura. L'articolo 17 della legge 81/93, modificativo dell'art. 35 della legge 142/90, infatti, prevede che la giunta presti la sua collaborazione al sindaco solo mediante deliberazioni collegiali. Mentre nessuna norma di legge ha ripristinato le disposizioni contenute negli articoli 67 e 68 del R.D. 297/11 che espressamente consentivano al sindaco di delegare gli assessori, come ordinaria forma di gestione degli enti locali.

Sicchè molta parte della dottrina, argomentando da questa norma, aveva ritenuto implicitamente abrogata la possibilità per il sindaco di delegare funzioni agli assessori, visto che non potevano più esercitare funzioni autonome e competenze rilevanti all'esterno, se non nelle marginali e tassative ipotesi descritte dalla legge 142/90 [1].

Bisogna, tuttavia, ricordare che parecchie amministrazioni comunali hanno reintrodotto in via statutaria la possibilità di delegare gli assessori, eliminata dalla legge 142/90 e ciò in ossequio ad un'altra forte linea interpretativa dottrinale, nonostante tutto favorevole alla sussistenza della delega. Tali amministrazioni, operando in tal modo, hanno cercato così di superare la difficoltà del sindaco che, privo della possibilità di affidare rami specifici dell'amministrazione ai componenti della giunta, si troverebbe nell'impresa di dover gestire da solo l'intera macchina comunale.

Si è trattato di lodevoli tentativi di valorizzazione dell'autonomia, tuttavia esposti al rischio di censura da parte della giustizia amministrativa. Infatti un saldo principio del diritto amministrativo prevede che la delega è possibile solo se prevista dalla legge [2].

A fare luce sulla la questione contribuiscono le leggi 127/97 e 265/99.

All'articolo 6, comma 7, della legge 127/97 si prevede che gli incarichi dirigenziali possono essere revocati in caso di inosservanza, da parte dei dirigenti, delle direttive anche dell'assessore.

L'articolo, quindi, implicitamente, attribuisce all'assessore come soggetto autonomo e non più componente di un organo collegiale, un potere specifico, tipico del rapporto di direzione: la direttiva. Ed è un potere talmente forte che la deviazione del dirigente dalle linee proposte dall'assessore può comportare addirittura una sanzione pesante come la revoca dell'incarico [3].

L'assessore, allora, non è più solo un componente di un collegio, ma una figura a sè stante, con un proprio potere di direttiva. Si tratta, quindi, di capire se negli statuti si possa introdurre la delega sindacale all'assessore, basandosi sulla legge 127/97.

Probabilmente, tuttavia, l'intento del legislatore della legge 127/97, non era questo, ma piuttosto, far comprendere che l'assoluta separazione tra funzione di gestione, attribuita ai dirigenti, e funzione di indirizzo e controllo, assegnata ai politici, non può non determinare responsabilità gestionale dei dirigenti anche nei confronti dell'assessore. Questi è, infatti, un imprescindibile componente dell'organismo politico di indirizzo e controllo.

Del resto, la direttiva è proprio l'espressione tipica del potere di indirizzo: infatti mediante questo atto l'organo politico indica al dirigente gli obiettivi da conseguire e nel contempo può valutare i risultati, anche in relazione a quanto stabilito con la direttiva.

Ma se così stanno le cose, il riconoscimento della funzione autonoma dell'assessore previsto dalla legge 127/97 limitato al potere di emanare direttive, non pare consenta la delega di poteri e funzioni da parte del sindaco. Almeno nel senso che la delega aveva nell'ordinamento precedente alla legge 142/90, quando l'assessore era effettivamente il capo amministrativo, oltre che politico, della struttura a lui assegnata, proprio a seguito del conferimento della delega sindacale.

Dopo la legge 142/90, il D.lgs 29/93 e la legge 127/97 gli organi politici non hanno competenze dirette gestionali (salvo i limitati casi in cui consiglio e giunta, esercitando atti di amministrazione attiva e diretta possono anche assumere impegni di spesa): sicchè una delega di funzioni esterne all'assessore non è giuridicamente ammissibile, visto che la stessa legge 127/97 ha chiarito che tali funzioni sono proprie solo dei dirigenti.

Il potere di direttiva dell'assessore è quindi solo uno dei modi attraverso i quali l'assessore medesimo collabora allo svolgimento dell'indirizzo e controllo politico sugli organi burocratici.

Pertanto, negli statuti o nei regolamenti di organizzazione, non pare opportuno reintrodurre la delega, ma semmai disciplinare gli incarichi degli assessori, specificando che tra le loro funzioni rientra, con la direttiva, la possibilità di indicare autonomamente la linea politica strategica del proprio assessorato, senza dover passare necessariamente attraverso deliberazioni collegiali. Pur imponendosi, evidentemente, il rispetto delle linee programmatiche fondamentali contenute nel bilancio di previsione e nel piano esecutivo di gestione, dalle quali evidentemente neanche l'assessore può distaccarsi.

Inoltre, esiste un ulteriore argomento che dovrebbe far concludere per l'impossibilità, da parte del sindaco, di delegare funzioni agli assessori: l'articolo 51, comma 3, della legge 142/90, novellato dalla legge 127/97, alla lettera h) stabilisce che spettano ai dirigenti <<gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco>>.

Quindi, mentre manca una norma positiva che consenta al sindaco di delegare funzioni amministrative agli assessori, ne esiste una che tale potere di delega gli attribuisce in favore dei dirigenti.

Il sindaco, legittimamente, può delegare le sue funzioni, ad eccezione di quelle di autorità governativa e gli atti ex art. 38 della legge 142/90, solo ai dirigenti.

Se la delega è espressamente prevista per i dirigenti, che del resto, in attuazione del principio di separazione tra politica e gestione possono essere gli unici titolari delle competenze gestionali con rilevanza esterna, ciò significa che il sindaco non può delegare alcuna funzione, avente i medesimi contenuti, ai componenti la giunta. Anche perché una simile delega, oltre che non conforme al dettato legislativo, apparirebbe inutiliter data.

Proprio per il valore della direttiva, la cui inosservanza può portare addirittura alla revoca dell'incarico dirigenziale, non sembrerebbe inopportuno stabilire negli statuti o nei regolamenti che essa venga emanata nelle forme degli atti amministrativi. Ovvero, per iscritto e con un'adeguata motivazione, per mettere in condizione sia l'assessore che il destinatario della direttiva di verificare concretamente il livello di attuazione concreta.

La legge 265/99, da parte sua, ha introdotto con l'articolo 11, comma 10, il comma 2-bis all'articolo 34 della legge 142/90. A mente di questa norma, lo statuto deve disciplinare i modi della partecipazione del consiglio alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del capo dell'amministrazione e dei singoli assessori. La norma, in modo evidente, attribuisce ai componenti della giunta, una rilevanza propria, tanto che consente al consiglio, organo di indirizzo e controllo del programma strategico, di esprimere un giudizio sull'attività del singolo assessore.

Occorre chiedersi se questa norma abbia completato una sorta di percorso di rientro, introducendo nuovamente la figura dell'assessore-organo, responsabile della sua azione nei confronti del consiglio e pertanto, simmetricamente, dotato di poteri amministrativi correlati alle responsabilità che si assume.

Tuttavia, mentre per il sindaco ed il presidente della provincia (e i loro vicari, quando li sostituiscono) la legge 142/90 e successive modificazioni individua con sufficiente precisione le funzioni, altrettanto non può dirsi per gli assessori ed i consiglieri.

Anzi, a guardare la legge 142/90, non sembra che agli assessori possano essere attribuite funzioni <<proprie>> diverse ed ulteriori rispetto alla partecipazione collegiale alle sedute di giunta, se non il potere di direttiva di cui si è già detto.

La legge 265/99, tuttavia, sembra aprire verso una nuova funzione degli assessori. L'articolo 11, comma 11, parla di verifica, ad opera del consiglio, dell'attuazione del programma amministrativo da parte del sindaco e dei singoli assessori. La norma mette, quindi, in risalto la figura del singolo assessore come responsabile diretto, nei confronti del consiglio, dei programmi e progetti affidati alla sua direzione.

In realtà, pare di poter affermare, visto che la legge 265/99 non attribuisce poteri gestionali diretti al componente della giunta, che l'assessore risponde al consiglio quale incaricato dal sindaco di seguire direttamente una particolare branca del programma politico strategico e quindi come soggetto politico maggiormente in grado di riferire all'organo assembleare lo stato della parte di programma a lui assegnato, gli scostamenti rispetto alle previsioni e gli adeguamenti necessari.

Sembra, quindi, che nell'attuale sistema organizzativo degli enti locali gli assessori rispondano al consiglio in quanto componenti dell'organo che ha il compito di coordinare e programmare nel dettaglio, le previsioni generali del consiglio. Non rispondono in quanto soggetti dotati di competenze a rilevanza esterna proprie, visto che l'attuazione della gestione resta affidata alla dirigenza. Piuttosto, allora, l'assessore, nell'espletare la sua funzione di direzione dell'attività dei dirigenti, deve raccogliere da costoro, mediante gli strumenti di controllo gestionale previsti dall'ordinamento, i dati, i reports, le relazioni necessari per riferire anche al consiglio lo stato d'attuazione del programma amministrativo.

Parecchi statuti, comunque, hanno previsto la possibilità di delegare funzioni agli assessori o, almeno, hanno affidato loro la responsabilità di coadiuvare il sindaco nell'attività di sovraintendenza e coordinamento degli uffici.

In tale senso, quest'ultima può essere vista come una funzione propria degli assessori.

[1] Vedasi Giovenco – Romano, <<L'ordinamento comunale>>, ed. Giuffè, 11^ edizione, pagg. 638-641, ove si sostiene la delegabilità di funzioni agli assessori, nei seguenti casi:

a) l'articolo 25 della legge 142/90 in materia di composizione dell'assemblea del consorzio;

b) l'articolo 34, comma 2, della legge 142/90, in materia di vicesindaco;

c) l'articolo 37-bis, in materia di sostituzione del sindaco;

d) l'articolo 38, commi 4 e 6, della legge 142/90 in materia di delega delle funzioni del sindaco nei servizi di competenza statale;

l'articolo 19 della legge 81/93 in materia di deleghe agli assessori per la risposta agli atti ispettivi.

[2] Di recente il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 597 del 9 aprile 1999, ha ribadito che il consiglio, in mancanza di norme che consentano di delegare funzioni al sindaco, non può delegare al capo dell'amministrazione atti concernenti il procedimento espropriativo.

[3] Dovrebbe essere materia d'indagine specifica la compatibilità, col sistema direzionale, della sanzione della revoca dell'incarico per mancato rispetto delle direttive, visto che tratto essenziale delle direttive medesime è proprio la possibilità di non darvi corso da parte del destinatario, ovviamente sulla base di idonee motivazioni.

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