La conferma di criteri di scelta dei Segretari comunali legalizzati dal Governo con D.L. n. 8 del 22/01/1999

 

Risibile, inopportuna, provocatoria, ancora una volta, quale atto di "terrorismi spicologico", quanto affermato dall’On. Vigneri (Italia Oggi di venerdì 20/01/1999) in merito all’interpretazione autentica contenuta nel D.l. n. 8/99 circa la durata dell’incarico del Segretari Comunale nominato dal Sindaco ai sensi della legge Bassanini (commi 70 e 81 legge n. 127/97).

Non era il caso di continuare ad infierire nei confronti di una categoria che ha subito la riforma e che non ha mai fatto resistenza né ostruzionismo alla fase applicativa della legge per carenza assoluta di potere contrattuale e di interlocutori politici disponibili ad esaminare, senza riserve e pregiudizi, un tema così importante per la vita istituzionale degli enti locali qual è quella dello "status" dei Segretari Comunali.

In realtà il Governo, per superare l’ostacolo (della motivazione) derivante dall’orientamento giurisprudenziale consolidatosi, con il Decreto Legge ha ritenuto di dover continuare l’intrepida azione "demolitrice" di una categoria sempre e comunque impegnata, in modo consapevole, a svolgere in silenzio il ruolo di garante del principio di legalità (art. 97 della Costituzione) che negli ultimi tempi sembra sacrificarsi nel nome dell’efficienza ed efficacia ignorando che la prima garanzia dell’efficacia sta proprio nella conformità dell’azione amministrativa alle norme che la regolano.

La scelta e la conseguente nomina del Segretario Comunale diventa così ampiamente discrezionale, insindacabile e non soggetta a nessun meccanismo improntato a criteri di professionalità o di capacità bensì soltanto all’osservanza rigorosa dei criteri legalizzati implicitamente dal Parlamento e dal Governo la cui linea direttrice si riconosce nei seguenti "valori" prioritari:

  1. Fedeltà politica (appartenenza diretta o indiretta alla coalizione politica che sostiene il Sindaco)
  2. Rapporti amicali con persone che sostengono direttamente e indirettamente l’Amministrazione o rapporti di parentela o affinità con persone che possono in un modo o nell’altro condizionare gli organi di Governo locale.
  3. Skill negoziale (capacità di definire preliminarmente con il Sindaco e l’Amministrazione ruolo, funzioni e comportamenti in relazione agli obiettivi che il Governo locale intende perseguire.
  4. Meritocrazia (professionalità – capacità gestionale – curriculum professionale ecc.)

Indubbiamente, con l’interpretazione autentica resa dal Governo, il sistema normativo sulla nomina e revoca dei Segretari Comunali, messo seriamente in crisi definitivo relegando il Segretario Comunale ad un ruolo marginale, una sorta di "Optional" o di contenitore vuoto.

D’altro canto a quasi 2 anni dall’entrata in vigore , della Legge Bassanini, applicata in modo distorto e selvaggio, ha evidenziato un fenomeno sommerso che molti avevano sottovalutato: una categoria allo sbando, divisa, governata da uomini con elevata "vision" di opportunismo politico e incapace di recuperare una reale unità di intenti a difesa del proprio ruolo istituzionale a servizio dello Stato di diritto e soprattutto a difesa della propria dignità professionale.

Non si può, infine, sottacere che il nuovo modello di amministrazione definito dalla riforma Bassanini in questi due anni di esperienza si è caratterizzato da un unico movente: colorare il tutto di politica anche le più banali scelte tecnico – amministrative, ripristinando così da un lato la commistione o "complicità" di ruoli politico amministrativi che ha prevalso nel sistema previgente la legge 142/90 e, dall’altro, un sistema di immunità per gli organi politici non più responsabili degli atti di gestione.

Rebus sic stantibus, non ci resta che prendere atto del messaggio che il Governo con il D.L. n. 8/99 ha voluto nuovamente ribadire: "la migliore missione per la burocrazia è quella di essere servitore perfetto della classe politica".

Dott. Giovanni SANTOMAURO

Segretario Generale

Comune di Battibaglia

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