IPOTESI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA

Il giorno 29 luglio 1998, alle ore 12,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni , nella persona di:

- Avv. Guido Fantoni, Componente del Comitato Direttivo

Ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:

- CISL
- CGIL
- UIL
- CONFSAL
- CISAL
- CONFEDIR
- CIDA
- COSMED
(ammessa con riserva)


Al termine della riunione le parti hanno siglato l'allegata ipotesi di accordo quadro per la definizione delle autonome aree di contrattazione della dirigenza




IPOTESI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA


Articolo 1
Area di applicazione

1. Il presente contratto si applica ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellíart. 1, comma 2 e art. 2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo 1998, n. 80.

2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti del decreto legislativo di cui al comma 1.

Articolo 2.
Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva

1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:

I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti,:
- ministeri;
- enti pubblici non economici;
- aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
- universit_.
II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali;
III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo e sanitario del servizio sanitario nazionale
IV) Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.

2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1 potr_ valutarsi líopportunit_ di una articolazione della normativa contrattuale per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne.

Articolo 3
(Disposizioni particolari)

1. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la protezione dellíambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi dellíart. 2, comma 1 - area II e IV dalla data dellíinquadramento definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi i contratti collettivi dei comparti di provenienza.

2. Ai dirigenti dellí ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti collettivi di cui allíarea A dellíart. 2, comma 1.

3. Le parti , ai sensi dellíart. 11, comma 1 lettere b) e c) del CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il 2 giugno 1998, confermano definitivamente:
- la collocazione - nellíambito dei rispettivi comparti - delle specifiche tipologie professionali gi_ ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente, del comparto Enti pubblici non economici ed Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione come realizzata nel CCNL quadro sui distacchi, aspettative e permessi nonchË le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto previsto dallíart. 45, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 29/1993.
- la collocazione dei segretari comunali e provinciali nellíambito del comparto Regioni-Autonomie Locali e della relativa area a seconda della qualifica rivestita.

4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomie Locali e Sanit_, le parti ravvisano líopportunit_ di realizzare omogeneit_ di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza . Nellíambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, líARAN potr_ assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile, anche con la contestualit_, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguit_ degli stessi.

ART. 4
Norme finali

1. In relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle leggi 59/1997 e 127/1997 nonchË del d.lgs 59/1998, le parti si danno atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti di cui allíart. 2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in relazione a quanto sopra - tenuto conto in particolare della costituzione per il secondo biennio 2000 - 2001 dellíarea della dirigenza scolastica, tre mesi prima dellíavvio della contrattazione, si incontreranno al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma e correlativamente la collocazione dellíarea della dirigenza scolastica, confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse aggregazioni delle aree dirigenziali.
2. Con accordi successivi si proceder_ anche alla collocazione nelle aree previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di cui si renda necessario definire líaggregazione di appartenenza.

ART. 5
Disapplicazioni

1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 dell'accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.

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