IPOTESI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE DELLE AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
Il giorno 29 luglio 1998, alle ore 12,30 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni , nella persona di:
- Avv. Guido Fantoni, Componente del Comitato Direttivo
Ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
Al termine della riunione le parti hanno
siglato l'allegata ipotesi di accordo quadro per la definizione delle autonome
aree di contrattazione della dirigenza
Articolo 1
Area di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dellíart. 1, comma 2 e art.
2, commi 2 e 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato
ed integrato dai decreti legislativi 4 novembre 1997, n. 396 e 31 marzo
1998, n. 80.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle amministrazioni pubbliche sono
disciplinati dai contratti collettivi previsti dagli articoli 45 e seguenti
del decreto legislativo di cui al comma 1.
Articolo 2.
Determinazione delle autonome aree di contrattazione collettiva
1. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche
di cui all'art. 1, comma 1, sono raggruppati nelle seguenti autonome aree
di contrattazione collettiva:
I) Area comprendente i dirigenti dei seguenti comparti, ivi compresi quelli
di livello dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti,:
- ministeri;
- enti pubblici non economici;
- aziende ed amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo;
- istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione;
- universit_.
II) Area comprendente i dirigenti del comparto delle Regioni e delle Autonomie
locali;
III) Area comprendente la dirigenza dei ruoli professionale, tecnico, amministrativo
e sanitario del servizio sanitario nazionale
IV) Area relativa alla dirigenza medica, comprendente medici, veterinari
ed odontoiatri del servizio sanitario nazionale.
2. Nei contratti collettivi nazionali delle aree di cui al comma 1 potr_
valutarsi líopportunit_ di una articolazione della normativa contrattuale
per specifici settori caratterizzati da differenze funzionali interne.
Articolo 3
(Disposizioni particolari)
1. Ai dirigenti delle Agenzie regionali per la
protezione dellíambiente (ARPA), si applicano i contratti collettivi
dellíart. 2, comma 1 - area II e IV dalla data dellíinquadramento
definitivo nelle agenzie stesse. Sino a tale data continuano ad applicarsi
i contratti collettivi dei comparti di provenienza.
2. Ai dirigenti dellí ANPA dal 1 gennaio 1998 si applicano i contratti
collettivi di cui allíarea A dellíart. 2, comma 1.
3. Le parti , ai sensi dellíart. 11, comma 1 lettere b) e c) del
CCNL quadro sulla definizione dei comparti di contrattazione stipulato il
2 giugno 1998, confermano definitivamente:
- la collocazione - nellíambito dei rispettivi comparti - delle specifiche
tipologie professionali gi_ ricomprese nelle aree della dirigenza, rispettivamente,
del comparto Enti pubblici non economici ed Istituzioni ed enti di ricerca
e sperimentazione come realizzata nel CCNL quadro sui distacchi, aspettative
e permessi nonchË le altre prerogative sindacali, fermo restando quanto
previsto dallíart. 45, comma 3 ultimo periodo del d.lgs. 29/1993.
- la collocazione dei segretari comunali e provinciali nellíambito
del comparto Regioni-Autonomie Locali e della relativa area a seconda della
qualifica rivestita.
4. Per il personale dirigenziale dei settori misti, ove operano amministrazioni
pubbliche e soggetti privati, in particolare dei comparti Regioni-Autonomie
Locali e Sanit_, le parti ravvisano líopportunit_ di realizzare omogeneit_
di comportamenti nelle scelte politiche contrattuali nel rinnovo dei contratti
collettivi di lavoro fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza
. Nellíambito degli indirizzi che saranno deliberati dai comitati
di settore, ai quali competono tutte le relative determinazioni, líARAN
potr_ assumere iniziative di sensibilizzazione nei confronti delle parti
datoriali da essa non rappresentate, al fine di favorire, ove possibile,
anche con la contestualit_, soluzioni contrattuali coerenti ed omogenee
in relazione alla coincidenza dei settori operativi o dalla contiguit_ degli
stessi.
ART. 4
Norme finali
1. In relazione ai processi di riforma in atto
nelle pubbliche amministrazioni, in attuazione delle deleghe di cui alle
leggi 59/1997 e 127/1997 nonchË del d.lgs 59/1998, le parti si danno
atto che la definizione delle aree dirigenziali ed i relativi accorpamenti
di cui allíart. 2 sono da considerare sperimentali. Le parti, in
relazione a quanto sopra - tenuto conto in particolare della costituzione
per il secondo biennio 2000 - 2001 dellíarea della dirigenza scolastica,
tre mesi prima dellíavvio della contrattazione, si incontreranno
al fine di verificare lo stato di avanzamento dei citati processi di riforma
e correlativamente la collocazione dellíarea della dirigenza scolastica,
confermando il presente contratto o modificandolo in termini di diverse
aggregazioni delle aree dirigenziali.
2. Con accordi successivi si proceder_ anche alla collocazione nelle aree
previste dal presente contratto di enti o agenzie di nuova istituzione di
cui si renda necessario definire líaggregazione di appartenenza.
ART. 5
Disapplicazioni
1. Le disposizioni del presente accordo sostituiscono le disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 dell'accordo del 19.7.1993 recepito nel DPCM 30 dicembre 1993, n. 593.