VERSO L'ABOLIZIONE DEL POTERE CAUTELARE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO IN MATERIA DI APPALTI ?

 

Sabato, 24 ottobre 1998.
Su "Il Sole 24 Ore" di oggi è apparso, nella sezione "Norme e tributi", l'articolo sottoriportato, con il quale si dà notizia che l'ex Ministro dei lavori pubblici Costa vorrebbe introdurre, nell'allegato alla finanziaria, una norma che elimina il potere cautelare dei Tribunali amministrativi regionali in materia di appalti di opere pubbliche.
In questa materia, secondo quanto si apprende dall'articolo, il Giudice amministrativo potrebbe solo condannare l'Amministrazione al risarcimento del danno, ma non sospendere in via cautelare l'illegittima aggiudicazione eventualmente pronunciata.
Una norma così congegnata sarebbe in palese contrasto con la nostra Carta costituzionale, che assicura pienezza di tutela agli interessi legittimi e finirebbe per costituire un pericoloso precedente.

Il messaggio implicitamente dato da tale norma sarebbe il seguente: l'Amministrazione ha il potere di compiere ogni genere di illegittimità in sede di gara (aggiudicando la gara stessa, magari, ad una impresa amica), salvo poi risarcire, se del caso, il danno. L'unico aspetto positivo è che, in tal modo, si riconoscerebbe finalmente che gli interessi legittimi (anche per appalti di importo non comunitario) sono risarcibili.

Le dichiarazioni dell'ex Ministro, d'altra parte, sembrano ignorare la normativa più recente.

Com'è noto, con l'art. 19 del D.L. n. 67/1997, sono state dettate norme volte proprio a rendere più spedito l'iter decisorio delle controversie in materia di appalti e di espropriazioni per p.u., essendo stato previsto: a) che il giudice può decidere la causa già in sede di esame dalla domanda cautelare; b) che, nell'ipotesi in cui la sospensiva sia stata accolta, l'udienza di merito deve essere fissata entro 60 giorni.

Queste norme - alla luce della pur breve esperienza fin qui fatta - hanno dato buona prova, tant'è che era stato presentato un progetto di legge che finiva per estendere le norme stesse a tutte le altre controversie.

Ora, con un tratto di penna, a distanza di appena un anno e mezzo circa dall'entrata in vigore della legge di conversione e senza alcuna particolare giustificazione, il legislatore intenderebbe cancellare queste norme e, per quel che qui più rileva, si vorrebbe impedire l'esercizio del potere cautelare da parte del giudice amministrativo per le sole controversie in materia di appalto; tutto ciò appare poco compatibile con l'insegnamento della Corte costituzionale, la quale ha ritenuto "adeguata" la tutela offerta agli interessi legittimi, proprio in considerazione del potere cautelare che può essere esercitato dal Giudice amministrativo.

La proposta non sorprende, anzi era ormai nell'aria: aboliti i controlli da parte dei CO.RE.CO. ed i segretari comunali -sostituiti da manager di nomina politica, l'ultimo ostacolo da abbattere era evidentemente costituito dal potere cautelare dei Giudici amministrativi.

Decenni di progressi in ordine alla tutela degli interessi legittimi verrebbero così eliminati. Mi sembra un prezzo troppo alto da pagare per il parziale riconoscimento del principio secondo cui anche gli interessi legittimo sono risarcibili.


G.V.

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