CAMERA DEI DEPUTATI
PROGETTO DI LEGGE - N. 4493
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 22 gennaio 1998 (v. stampato Senato n.
1388)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
dal ministro dell'interno (NAPOLITANO)
e dal ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali (BASSANINI)
di concerto con il ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI)
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonch� modifiche
alla legge 8 giugno 1990, n. 142
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 27 gennaio 1998
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
REVISIONE DELL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 1.
(Autonomia statutaria e regolamentare e partecipazione popolare).
1. All'articolo 4 della legge 8 giugno
1990, n.142, dopo il comma 2, � inserito il seguente:
"2-bis. Le norme
statutarie in contrasto con le leggi generali della Repubblica che modificano i princ�pi
di cui al comma 2 sono adeguate attraverso il procedimento di revisione statutaria entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi stesse. Decorso tale termine le
norme statutarie in contrasto con i princ�pi sono abrogate".
2. All'articolo 4, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n.142, l'ultimo periodo � sostituito dal seguente: "Lo statuto entra in
vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente".
3. All'articolo 5 della legge 8 giugno
1990, n.142, le parole: "della legge" sono sostituite dalle seguenti: "dei
princ�pi fissati dalla legge".
4. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge la legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e
di disciplina dell'esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i
princ�pi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa degli enti
locali.
5. All'articolo 6, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n.142, � soppressa la parola: "esclusiva".
Art. 2.
(Ampliamento dell'autonomia degli enti locali).
1. L'articolo 2 della legge 8 giugno 1990,
n.142, � sostituito dal seguente:
"Art. 2. - (Autonomia dei
comuni e delle province). - 1. Le comunit� locali, ordinate in comuni e
province, sono autonome.
2. Il
comune � l'ente locale che rappresenta la propria comunit�, ne cura gli interessi e ne
promuove lo sviluppo.
3. La
provincia, ente locale intermedio tra comune e regione, rappresenta la propria comunit�,
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
4. I comuni
e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa,
nonch� autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e
delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I comuni
e le province sono titolari di funzioni proprie secondo il princ�pio di sussidiariet�. I
comuni e le province esercitano altres� le funzioni conferite loro con legge dello Stato
e della regione".
2. All'articolo 3 della legge 8 giugno
1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
al comma 3, le parole: "disciplina la" sono sostituite dalle seguenti:
"indica i princ�pi della";
b)
al comma 4, la parola: "determina" � sostituita dalla seguente:
"indica";
c)
al comma 7, la parola: "fissa" � sostituita dalla seguente: "indica"
e le parole: "per la formazione e attuazione degli atti e degli strumenti della
programmazione" sono sostituite dalle seguenti: "per gli atti e gli strumenti
della programmazione";
d)
dopo il comma 7, � inserito il seguente:
"7-bis. I comuni e le
province deliberano l'alienazione dei propri beni di interesse storico, culturale ed
artistico nei soli casi in cui non ne derivi danno alla loro conservazione".
Art. 3.
(Partecipazione popolare).
1. All'articolo 6 della legge 8 giugno
1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)
al comma 1, le parole: "dei cittadini" sono sostituite dalla seguente:
"popolare";
b)
al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'osservanza dei
princ�pi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241";
c)
al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: "Possono essere", � inserita
la seguente: "altres�" e la parola: "consultivi" � soppressa;
d)
al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvo si tratti di referendum".
Art. 4.
(Azione popolare, diritti d'accesso e di informazione dei cittadini).
1. All'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142,
sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a)
il comma 1 � sostituito dal se-guente:
"1. Ciascun elettore
pu� far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.";
b)
al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", salvo che il comune
costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore";
c)
al comma 2, dopo il secondo periodo, � aggiunto il seguente: "Le azioni ed i ricorsi
di cui al comma 1 sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000 al momento
dell'iscrizione a ruolo; con il provvedimento che definisce il giudizio � stabilito quale
parte debba versare all'erario l'importo complessivo dei bolli non apposti".
2. L'articolo 23 della legge 7 agosto
1990, n.241, � sostituito dal seguente:
"Art. 23. - 1. Il
diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche
amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici, dei soggetti
gestori di pubblici servizi e delle Autorit� di garanzia e vigilanza".
3. All'articolo 25 della legge 7 agosto
1990, n.241, � aggiunto il seguente comma:
"6-bis. Tutti i ricorsi
regolati dal presente articolo sono soggetti ad un deposito forfettario di lire 100.000
all'atto dell'iscrizione a ruolo. Con la pronuncia il giudice stabilisce altres� a quale
delle parti faccia carico il versamento a favore dell'erario dell'importo complessivo dei
bolli non apposti".
4. Le associazioni di protezione
ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n.349, possono proporre le
azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla
provincia inerti, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento � liquidato in
favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico
dell'associazione.
Art. 5.
(Interventi per lo sviluppo delle isole minori).
1. In ciascuna isola o arcipelago di
isole, ad eccezione della Sicilia e della Sardegna, ove esistono pi� comuni, pu� essere
istituita, con legge regionale, su proposta dei comuni interessati, la Comunit� isolana o
dell'arcipelago, cui si estendono in quanto compatibili, nella prima attuazione, le norme
sulle comunit� montane.
Art. 6.
(Fusione dei comuni, municipi, unione di comuni).
1. All'articolo 11, comma 4, della legge 8
giugno 1990, n.142, le parole: "di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti
anche con comuni di popolazione superiore" sono sostituite dalle seguenti: "dei
comuni".
2. Il Governo � delegato a emanare, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o pi� decreti
legislativi per disciplinare gli aspetti finanziari e organizzativi della fusione e della
unione dei comuni. Nell'emanazione dei decreti legislativi, il Governo si attiene a quanto
stabilito dai commi 4 e 5 dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonch� ai
seguenti princ�pi e criteri direttivi:
a)
il comune derivante dalla fusione e l'unione ricevono, per un periodo determinato,
finanziamenti statali e regionali in misura comunque non inferiore alla somma dei
finanziamenti che sarebbero spettati ai singoli comuni;
b)
l'eventuale riduzione dei costi dell'amministrazione conseguente alla fusione e alla
unione dei comuni si traduce in una riduzione dell'onere della fiscalit� locale gravante
sulla popolazione interessata;
c) lo
statuto del comune risultante dalla fusione prevede le modalit� con le quali la riduzione
dei costi dell'amministrazione, conseguente alla fusione, � impiegata per l'introduzione
di nuovi servizi ovvero per la qualificazione dei servizi esistenti, anzich� per la
riduzione dell'onere della fiscalit� locale.
3. L'articolo 12 della legge 8 giugno
1990, n.142, � sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Municipi). -
1. Lo statuto comunale pu� prevedere l'istituzione di municipi nei territori delle
comunit� di cui all'articolo 11, comma 3.
2. Lo statuto e il regolamento
disciplinano l'organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi
eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le
norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione".
4. All'articolo 24 della legge 8 giugno
1990, n.142, dopo il comma 3, � aggiunto il seguente:
"3-bis. Le convenzioni
di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano di norma con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare
l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero
la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di
essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti".
5. L'articolo 26 della legge 8 giugno
1990, n.142, � sostituito dal seguente:
"Art. 26. - (Unioni di
comuni). - 1. Due o pi� comuni contermini, appartenenti alla stessa provincia,
possono costituire, anche in previsione della loro fusione, una unione per l'esercizio
congiunto di una pluralit� di funzioni di loro competenza.
2. L'atto
costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti
con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie.
3. Lo
statuto individua le funzioni svolte dall'unione, nonch� le risorse ad essa destinate e
determina gli organi, nonch� i criteri per la loro elezione.
4. L'unione
ha potest� regolamentare per la disciplina della propria organizzazione e delle funzioni
ad essa affidate.
5. Le
regioni promuovono le unioni di comuni e a tal fine provvedono alla erogazione di
contributi aggiuntivi a quelli normalmente previsti per i singoli comuni".
Art. 7.
(Comunit� montane).
1. All'articolo 28, comma 1, della legge 8
giugno 1990, n.142, dopo le parole: "parzialmente montani" sono inserite le
seguenti: "di norma".
2. La legge regionale prevede la conferma
delle comunit� montane interprovinciali gi� costituite alla data dell'8 giugno 1990,
quando la divisione o la modifica delle stesse comprometta il sistema geografico e
socio-economico relativo.
3. La legge regionale provvede a regolare
i rapporti tra le comunit� montane costituite tra comuni montani e parzialmente montani
di pi� province e le province medesime.
4. Dopo il comma 1 dell'articolo 28 della
legge 8 giugno 1990, n.142, � inserito il seguente:
"1-bis. Salvo diversa
disciplina di leggi statali o regionali, all'ordinamento delle comunit� montane si
applicano le norme, in quanto compatibili, previste per l'ordinamento dei comuni dalla
presente legge, dalla legge 7 agosto 1990, n.241, e dal decreto legislativo 3 febbraio
1993, n.29, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 8.
(Decentramento comunale).
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della legge
8 giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente:
"4.
Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della popolazione delle
circoscrizioni nell'ambito dell'unit� del comune e sono eletti nelle forme stabilite
dallo statuto e dal regolamento".
2. Il comma 5 dell'articolo 13 della legge
8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:
"5.
Nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto pu�
prevedere particolari e pi� accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia
organizzativa e funzionale, determinando altres�, anche con il rinvio alla normativa
applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di
decentramento, lo status dei componenti e le relative modalit� di elezione, nomina
o designazione. Il consiglio comunale pu� deliberare, a maggioranza assoluta dei
consiglieri assegnati, la revisione della delimitazione territoriale delle circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia ai sensi della
normativa statutaria".
Art. 9.
(Sede degli uffici delle amministrazioni dello Stato).
1. Gli uffici periferici delle
amministrazioni dello Stato possono essere situati nel capoluogo di provincia o in altro
comune della provincia.
2. Gli uffici centrali delle
amministrazioni dello Stato possono essere situati in ogni comune della Repubblica.
Art. 10.
(Funzionamento dei consigli e delle giunte comunali e provinciali).
1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge
8 giugno 1990, n.142, � aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il funzionamento
dei consigli, nel quadro dei princ�pi stabiliti dallo statuto, � disciplinato dal
regolamento, che prevede, in particolare, le modalit� per la convocazione, il numero dei
consiglieri necessario per la validit� della seduta, le modalit� di presentazione e
discussione delle proposte".
2. All'articolo 31 della legge 8 giugno
1990, n 142, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Nei consigli
provinciali e nei consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a quindicimila
abitanti, lo statuto pu� prevedere la figura del presidente del consiglio ed i poteri a
lui attribuiti di convocazione e direzione dei lavori del consiglio.
3-ter. I consigli sono dotati di
propria competenza funzionale ed organizzativa, disciplinata con regolamento approvato a
maggioranza assoluta. Il regolamento disciplina anche la gestione delle risorse attribuite
al consiglio per il suo funzionamento".
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 31 della
legge 8 giugno 1990, n.142, � inserito il seguente:
"6-bis. Lo statuto
stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative
procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause
giustificative".
4. All'articolo 31, comma 7, della legge 8
giugno 1990, n.142, e successive modificazioni, dopo la parola: "comunale" sono
inserite le seguenti: "o provinciale"; dopo le parole: "il sindaco"
sono inserite le seguenti: "o il presidente della provincia".
5. All'articolo 31 della legge 8 giugno
1990, n.142, dopo il comma 7-bis, � inserito il seguente:
"7-ter. Il presidente
del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai
gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio".
6. All'articolo 33 della legge 8 giugno
1990, n.142, i commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:
"1. La giunta comunale
e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della
provincia, che la presiedono, e da un numero pari di assessori, stabilito dagli
statuti".
7. Fino all'adozione delle nuove norme
statutarie di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nel testo
modificato dal comma 6 del presente articolo, le giunte comunali e provinciali sono
composte da un numero pari di assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:
a)
non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti; non superiore a
6 nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 100.000 abitanti; non superiore a 10
nei comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 250.000 abitanti e nei capoluoghi di
provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti; non superiore a 12 nei comuni con
popolazione compresa tra 250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
popolazione compresa tra 500.001 e 1.000.000 di abitanti e non superiore a 16 nei comuni
con popolazione superiore a 1.000.000 di abitanti;
b)
non superiore a 6 per le province a cui sono assegnati 24 consiglieri; non superiore a 8
per le province a cui sono assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a
cui sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui sono assegnati 45
consiglieri.
8. All'articolo 34, comma 2, della legge 8
giugno 1990, n.142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n.81, le parole da:
"unitamente" fino alla fine del comma sono soppresse.
9. All'articolo 34 della legge 8 giugno
1990, n.142, dopo il comma 2, � inserito il seguente:
"2-bis. Entro sessanta
giorni dalla prima seduta del consiglio, il sindaco o il presidente della provincia,
sentita la giunta, presenta al consiglio stesso le linee programmatiche relative alle
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, tenendo conto delle azioni e
dei progetti relativi alle politiche di pari opportunit�. Lo statuto ed il regolamento
disciplinano i modi della partecipazione del consiglio alla definizione, all'adeguamento e
alla verifica periodica della attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco e
dei singoli assessori".
10. All'articolo 36, comma 1, della legge
8 giugno 1990, n.142, come modificato dalla legge 25 marzo 1993, n.81, dopo le parole:
"rappresentano l'ente", sono inserite le seguenti: ", determinano di agire
e di resistere in giudizio per conto e nell'interesse dello stesso".
11. Il comma 3 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n.142, � sostituito dal seguente:
"3. Il sindaco coordina
e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito
dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali,
dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonch�, d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al
pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".
12. E' abrogata la legge 13 luglio 1966,
n.611.
13. Distintivo del presidente della
provincia � una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della
propria provincia, da portare a tracolla.
14. Nel comma 7 dell'articolo 36 della
legge 8 giugno 1990, n.142, come modificato dall'articolo 4, comma 2, della legge 15
maggio 1997, n.127, sono soppresse le parole: "della spalla destra".
15. All'articolo 37 della legge 8 giugno
1990, n.142, e successive modificazioni, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole:
"almeno due quinti dei consiglieri assegnati" sono inserite le seguenti: ",
senza computare a tal fine il sindaco e il presidente della provincia,".
16. All'articolo 38 della legge 8 giugno
1990, n. 142, dopo il comma 2 � inserito il seguente:
"2-bis. In casi di
emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento, ovvero quando a causa di
circostanze straordinarie si verifichino particolari necessit� dell'utenza, il sindaco
pu� modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, nonch�, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle
amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2".
Art. 11.
(Partecipazione dei sindaci e dei presidenti di provincia alle sedute del
Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica).
1. I sindaci dei comuni capoluogo di
provincia e i presidenti di provincia partecipano di diritto alle sedute del Comitato per
l'ordine e la sicurezza pubblica che hanno ad oggetto le esigenze di sicurezza delle
citt� ed i relativi interventi. A tal fine possono altres� richiedere apposite riunioni
del Comitato e presentare documenti ed indirizzi programmatici.
Art. 12.
(Materie regolate dagli statuti degli enti locali).
1. Gli statuti degli enti locali
discipli-nano:
a)
il potere ispettivo dei consiglieri esercitabile mediante interrogazioni, interpellanze,
mozioni;
b)
la designazione, da parte delle opposizioni, della presidenza delle commissioni consiliari
aventi funzioni di controllo o di garanzia;
c)
il potere di informazione dei consiglieri anche mediante la nomina di una rappresentanza
dei gruppi di minoranza negli organi collegiali degli enti, aziende ed istituzioni
dipendenti dall'ente nonch� in tutte le commissioni, anche a carattere consultivo,
previste dalla legge.
Art. 13.
(Autonomia organizzativa e ordinamento del personale).
1. All'articolo 51 della legge 8 giugno
1990, n. 142, prima del comma 1 � inserito il seguente:
"01. Ferme restando le
disposizioni dettate dalla normativa concernente gli enti locali dissestati e
strutturalmente deficitari di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n.504, e successive modificazioni, i comuni, le province e gli altri enti locali
territoriali, nel rispetto dei princ�pi fissati dalla presente legge, provvedono alla
determinazione delle proprie dotazioni organiche, previa verifica dei carichi di lavoro
ove si tratti di comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, nonch�
all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa
ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacit� di bilancio e dalle
esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti. E'
conseguentemente abrogato l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25
giugno 1983, n.347. Nell'organizzazione e gestione del personale gli enti locali tengono
conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro. Il personale assegnato
ai comuni ai sensi dell'ultimo periodo del comma 46 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1996, n.662, viene collocato in un ruolo sovrannumerario ad esaurimento in attesa
che si rendano liberi posti nell'organico dell'ente di pari livello da destinare,
prioritariamente, a detto personale".
2. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge
27 dicembre 1997, n.449, dopo le parole: "polizia municipale", sono inserite le
seguenti: "e delle guardie provinciali"; e dopo le parole: "culturali e
ambientali" sono inserite le seguenti: ", ad attivit� di vigilanza
ittico-venatoria in ambito provinciale, per servizi di tutela ambientale e di gestione dei
beni culturali di interesse dei comuni".
Art. 14.
(Composizione del collegio dei sindaci revisori).
1. All'articolo 57 della legge
8 giugno 1990, n.142, dopo il comma 9 � aggiunto il seguente:
"9-bis. Nelle province
e nei comuni dotati di collegio dei sindaci revisori lo statuto disciplina le modalit� di
elezione dell'organo collegiale, assicurando che in esso sia comunque garantita la
presenza di un rappresentante dei gruppi di minoranza".
Art. 15.
(Contratti).
1. All'articolo 56 della legge 8 giugno
1990, n.142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
la rubrica � sostituita dalla seguente: "Determinazioni a contrattare e relative
procedure";
b)
al comma 1, le parole: "da apposita deliberazione" sono sostituite dalle
seguenti: "da apposita determinazione del responsabile del procedimento di
spesa".
Capo II
AREE METROPOLITANE
Art. 16.
(Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n.142, in materia di aree e citt�
metropolitane).
1. Il Capo VI della legge 8 giugno 1990,
n.142, � sostituito dal seguente:
"Capo VI - AREE METROPOLITANE.
- Art. 17. - (Aree metropolitane). - 1. Sono considerate aree metropolitane
le zone comprendenti i comuni di Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma,
Bari, Napoli e gli altri comuni i cui insediamenti abbiano con essi rapporti di stretta
integrazione in ordine alle attivit� economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
nonch� alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.
2. Su
conforme proposta degli enti locali interessati la regione procede entro centottanta
giorni alla delimitazione territoriale dell'area metropolitana.
Art. 18. - (Citt� metropolitane). - 1.
Nelle aree metropolitane di cui all'articolo 17, il comune capoluogo e gli altri
comuni ad esso uniti da contiguit� territoriale e da rapporti di stretta integrazione in
ordine all'attivit� economica, ai servizi essenziali, alle relazioni sociali e culturali
possono costituirsi in citt� metropolitane ad ordinamento differenziato.
2. A tal
fine, su iniziativa degli enti locali territoriali interessati, la regione istituisce
entro sei mesi dall'istanza un'assemblea, composta dai rappresentanti degli enti medesimi,
cui compete adottare una proposta di statuto della citt� metropolitana, che ne indichi il
territorio, la forma di governo, l'organizzazione, l'articolazione interna e le funzioni.
3. La
proposta di istituzione della citt� metropolitana, con il relativo statuto, � sottoposta
a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro centottanta giorni dalla
sua approvazione. Se la proposta riceve il voto favorevole della maggioranza degli aventi
diritto al voto espressa nella met� pi� uno dei comuni partecipanti, essa � trasmessa
dalla regione entro i successivi novanta giorni ad una delle due Camere per l'approvazione
con legge.
4. All'elezione
degli organi della citt� metropolitana si procede entro un anno dalla data di entrata in
vigore della legge di cui al comma 3.
5. La
citt� metropolitana, comunque denominata, acquisisce le funzioni della provincia; attua
il decentramento previsto dallo statuto, salvaguardando l'identit� delle originarie
collettivit� locali.
6. Quando
la citt� metropolitana non coincide con il territorio di una provincia, si procede alla
nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province,
anche in deroga alle previsioni di cui all'articolo 16, considerando l'area della citt�
come territorio di una nuova provincia.
Art. 19. - (Esercizio coordinato
di funzioni). - 1. Fino all'istituzione della citt� metropolitana, la regione, previa
intesa con gli enti locali interessati, pu� definire ambiti sovracomunali per l'esercizio
coordinato delle funzioni degli enti locali, attraverso forme associative e di
cooperazione, nelle seguenti materie:
a)
pianificazione territoriale;
b)
reti infrastrutturali e servizi a rete;
c)
piani di traffico intercomunali;
d)
rilevamento dell'inquinamento atmosferico;
e)
interventi di tutela idrogeologica;
f)
raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;
g)
smaltimento dei rifiuti;
h)
grande distribuzione commerciale;
i)
attivit� culturali;
l)
funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 36, comma 3.
Art. 20. - (Revisione delle
circoscrizioni territoriali). - 1. Istituita la citt� metropolitana, la
regione, previa intesa con gli enti locali interessati, pu� procedere alla revisione
delle circoscrizioni territoriali dei comuni compresi nell'area metropolitana".
Art. 17.
(Norme transitorie).
1. Sono fatti salvi gli atti e i
procedimenti posti in essere, ai fini della delimitazione di aree metropolitane e della
istituzione di citt� metropolitane, dalle regioni e dagli enti locali sulla base delle
norme vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le procedure concernenti il riordino
territoriale e l'attribuzione di funzioni gi� iniziate alla data di entrata in vigore
della presente legge sono ultimate osservando la disciplina di cui alla legge medesima.
Capo III
DISCIPLINA DELLO STATUS DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI
Art. 18.
(Disposizioni generali).
1. La Repubblica tutela il diritto di ogni
cittadino chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad espletare il mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessari ed
usufruendo di indennit� e di rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge.
2. La presente legge disciplina il regime
delle aspettative, dei permessi e delle indennit� degli amministratori degli enti locali.
Per amministratori si intendono i sindaci, anche metropolitani, i presidenti delle
province, i consiglieri e gli assessori dei comuni anche metropolitani, e delle province,
i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti, i consiglieri e gli
assessori delle comunit� montane, i componenti degli organi delle strutture associative
tra enti locali, nonch� i membri degli organi di decentramento.
Art. 19.
(Condizione giuridica degli amministratori locali).
1. Gli amministratori di comuni, province
ed altri enti locali devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla
votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al
quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di
carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una
correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
2. Il comportamento degli amministratori,
nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialit� e al
rispetto del principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della autonomia
gestionale ed operativa dei responsabili dei servizi amministrativi e tecnici.
3. Con norme regolamentari gli enti locali
fissano le modalit� attraverso le quali fornire servizi, tramite i propri uffici o con
strutture apposite, ai singoli consiglieri ed ai gruppi consiliari per un pi� adeguato
esercizio del loro mandato. Fra i servizi previsti sono comprese adeguate risorse ed
attrezzature per le attivit� dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
4. Gli amministratori lavoratori
dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso,
a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di
avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata
dal datore di lavoro con criteri di priorit�. Nella assegnazione della sede per
l'espletamento del servizio militare di leva o di sue forme sostitutive � riconosciuta
agli amministratori locali la priorit� per la sede di espletamento del mandato
amministrativo o per le sedi a questa pi� vicine.
Art. 20.
(Termine per la rimozione di cause di ineleggibilit� o di
incompatibilit�).
1. L'articolo 7, quarto comma, della legge
23 aprile 1981, n.154, deve essere interpretato nel senso che il termine ivi previsto, per
eliminare cause di ineleggibilit� o di incompatibilit� alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, si applica anche nel caso in cui ne
sia proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale e decorre dalla data di
notificazione del ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
Art. 21.
(Aspettative).
1. Gli amministratori locali lavoratori
dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il
periodo di espletamento del mandato.
Art. 22.
(Indennit�).
1. L'amministrazione locale determina una
indennit� di funzione, nei limiti fissati dalla presente legge, per il sindaco, il
presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il presidente della comunit�
montana, i presidenti delle circoscrizioni, i presidenti dei consigli comunali e
provinciali, nonch� i componenti degli organi esecutivi dei comuni e ove previste delle
loro articolazioni, delle province, delle citt� metropolitane, delle comunit� montane e
delle altre forme associative. Tale indennit� � dimezzata per i lavoratori dipendenti
che non abbiano richiesto l'aspettativa e per quelli che siano collocati in aspettativa
retribuita.
2. Fino alla data di entrata in vigore
della presente legge, agli assessori dei comuni capoluogo di provincia con popolazione
inferiore ai cinquantamila abitanti spetta l'indennit� prevista per i comuni della classe
superiore la cui popolazione � da cinquantamila a centomila abitanti, in ordine ai quali
si prevede il limite del sessanta per cento per l'indennit� degli assessori rispetto
all'ammontare delle indennit� previste per il sindaco.
3. I consiglieri comunali, provinciali,
circoscrizionali e delle comunit� montane hanno diritto a percepire, nei limiti fissati
dalla presente legge, un gettone di presenza. In nessun caso l'ammontare percepito
nell'ambito di un mese da un consigliere pu� superare l'importo pari ad un quarto
dell'indennit� massima prevista per il rispettivo sindaco o presidente in base al decreto
di cui al comma 9.
4. Ai soli fini dell'applicazione delle
norme relative al divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennit� di cui ai commi
precedenti non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
5. Gli statuti e i regolamenti degli enti
possono prevedere che l'interessato richieda la trasformazione del gettone di presenza in
una indennit� di funzione, sempre che sia stato collocato in aspettativa non retribuita e
sempre che tale regime di indennit� comporti per l'ente pari o minori oneri finanziari.
Il regime di indennit� di funzione per i consiglieri prevede l'applicazione di detrazioni
dalle indennit� in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.
6. Le indennit� di funzione previste
dalla presente legge non sono tra loro cumulabili.
7. Le indennit� di funzione sono
cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per diversi mandati elettivi
ricoperti dalla stessa persona.
8. Agli amministratori ai quali viene
corrisposta l'indennit� di funzione prevista dalla presente legge non � dovuto alcun
gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, n� di
commissioni che di quell'organo costituiscono articolazioni interne ed esterne.
9. La misura minima delle indennit� di
funzione e dei gettoni di presenza di cui al presente articolo � determinata, senza
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, adottato,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza
Stato-citt� ed autonomie locali, nel rispetto dei seguenti criteri:
a)
equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
b)
articolazione delle indennit� in rapporto con la dimensione demografica degli enti,
tenuto conto delle fluttuazioni stagionali della popolazione, nonch� della percentuale
delle entrate proprie dell'ente rispetto al totale delle entrate;
c)
articolazione dell'indennit� di funzione dei presidenti dei consigli, dei vice sindaci e
dei vice presidenti delle province, degli assessori e dei consiglieri che hanno optato per
tale indennit�, in rapporto alla misura della stessa stabilita per il sindaco e per il
presidente della provincia. Al presidente ed agli assessori delle comunit� montane sono
attribuite le indennit� di funzione in misura percentuale su quella prevista per un
comune avente popolazione pari a quella della comunit� montana;
d)
definizione di speciali indennit� di funzione per gli amministratori delle citt�
metropolitane in relazione alle particolari funzioni ad esse assegnate.
10. Il decreto ministeriale di cui al
comma 9 � rinnovato ogni tre anni ai fini dell'adeguamento della misura minima delle
indennit� e dei gettoni di presenza sulla base della media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure stabilite per l'anno
precedente, la variazione verificatasi nel biennio nell'indice dei prezzi al consumo
rilevata dall'ISTAT e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa al mese di
luglio di inizio ed al mese di giugno di termine del biennio.
11. Le indennit�, determinate ai sensi
del comma 9, possono essere incrementate, con delibera rispettivamente di giunta e
consiglio, a condizione che con tale incremento la spesa complessiva risultante non superi
una quota predeterminata dello stanziamento di bilancio per le spese correnti. Tale quota
� fissata, in rapporto alla dimensione demografica degli enti, dal decreto di cui al
comma 9. La presente disposizione non si applica agli enti locali in stato di dissesto
finanziario.
12. All'onere finanziario derivante
dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, senza alcun onere
per il bilancio dello Stato.
Art. 23.
(Permessi).
1. I lavoratori dipendenti, pubblici e
privati, eletti nei consigli comunali, provinciali, metropolitani, delle comunit� montane
e delle unioni dei comuni, nonch� nei consigli circoscrizionali dei comuni superiori a
500.000 abitanti hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui
sono convocati i rispettivi consigli. Nel caso in cui i consigli si svolgano in orario
serale, i predetti lavoratori hanno diritto di non riprendere il lavoro prima delle ore 8
del giorno successivo; nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la
mezzanotte, hanno diritto di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano altres� nei confronti dei militari di leva o richiamati e di coloro che
svolgono il servizio sostitutivo previsto dalla legge. Ai sindaci, ai presidenti di
provincia ed ai presidenti dei consigli comunali e provinciali si applicano, per quanto
concerne il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo, compresi i periodi di
richiamo, le stesse norme vigenti in materia per gli eletti nei consigli regionali nelle
stesse condizioni.
3. I lavoratori dipendenti facenti parte
delle giunte comunali, provinciali, metropolitane, delle comunit� montane, nonch� degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei municipi, delle unioni di comuni,
delle associazioni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte delle commissioni
consiliari o circoscrizionali formalmente istituite, ovvero membri delle conferenze dei
capigruppo e degli organismi di pari opportunit�, previsti dagli statuti e dai
regolamenti consiliari, hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle
riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata. Il diritto di
assentarsi di cui al presente comma comprende il tempo per raggiungere il luogo della
riunione e rientrare al posto di lavoro.
4. Gli eletti o nominati negli organi
esecutivi dei comuni, delle province, delle citt� metropolitane, delle unioni dei comuni,
delle comunit� montane e delle altre forme associative di enti locali, e i presidenti dei
consigli comunali, provinciali e circoscrizionali hanno diritto, oltre ai permessi di cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di 24 ore
lavorative al mese, elevate a 48 ore per i sindaci, presidenti delle province, sindaci
metropolitani e presidenti delle comunit� montane. Tale norma si applica anche ai
presidenti dei consigli provinciali e dei comuni con popolazione superiore a trentamila
abitanti.
5. Le assenze dal servizio di cui ai commi
precedenti sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi
retribuiti sono a carico dell'ente presso il quale i lavoratori dipendenti esercitano le
funzioni pubbliche di cui ai commi precedenti. L'ente, su richiesta documentata del datore
di lavoro, � tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto, per retribuzioni ed
assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva assenza del lavoratore. Il rimborso
viene effettuato dall'ente entro trenta giorni dalla richiesta. Le somme rimborsate sono
esenti da imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge 11
marzo 1988, n.67.
6. I lavoratori dipendenti di cui al
presente articolo hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di
24 ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.
Art. 24.
(Rimborsi spese ed indennit� di missione).
1. Agli amministratori che, in ragione del
loro mandato, su specifico incarico del capo dell'amministrazione, si rechino fuori del
capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, sono dovuti il rimborso delle spese
di viaggio effettivamente sostenute nonch� la indennit� di missione alle condizioni
previste dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo e secondo comma, della
legge 18 dicembre 1973, n.836, e per l'ammontare stabilito al n.2) della tabella A
allegata alla medesima legge, e successive modificazioni.
2. L'articolo 35-ter del
decreto-legge 28 febbraio 1983, n.55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile
1983, n.131, e successive modificazioni, � sostituito dal seguente:
"Art. 35-ter. - 1. Le
norme stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, relative alla posizione e al
trattamento dei lavoratori pubblici e privati chiamati a funzioni elettive, si applicano
anche per la partecipazione dei rappresentanti degli enti locali alle associazioni
internazionali, nazionali e regionali tra enti locali. Le spese che gli enti locali
ritengono di sostenere, per la partecipazione dei componenti dei propri organi alle
riunioni e alle attivit� degli organi nazionali e regionali delle associazioni, fanno
carico ai bilanci degli enti stessi".
3. La liquidazione del rimborso delle
spese o dell'indennit� di missione � effettuata dal dirigente competente, su richiesta
dell'interessato, corredata della documentazione delle spese di viaggio e soggiorno
effettivamente sostenute e di una dichiarazione sulla durata della missione.
4. Agli amministratori che risiedono fuori
del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta il rimborso per le sole
spese di viaggio effettivamente sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute
dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonch� per la presenza necessaria presso
la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
5. I consigli e le assemblee possono
sostituire all'indennit� di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute,
disciplinando con regolamento i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.
Art. 25.
(Rimborsi degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e
disposizioni fiscali e assicurative).
1. L'amministrazione locale prevede a
proprio carico, in caso di collocamento in aspettativa non retribuita, il versamento degli
oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali ai rispettivi istituti, dandone
comunicazione tempestiva ai datori di lavoro.
2. L'amministrazione locale provvede,
altres�, a rimborsare al datore di lavoro la quota annuale di accantonamento per
l'indennit� di fine rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennit� di carica
annua da parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte dell'amministratore.
3. Le indennit� di funzione e i gettoni
di presenza sono assoggettati al regime fiscale previsto dall'articolo 26, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n.724.
4. I comuni e le province possono
assicurare i propri amministratori, rappresentanti, dirigenti e responsabili dei servizi
contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.
Art. 26.
(Disposizioni finali e norme di abrogazione).
1. Sono fatte salve le leggi regionali
vigenti in materia di aree metropolitane, esercizio associato delle funzioni comunali e di
attuazione degli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. E' abrogato il testo unico della legge
comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148, e sono
contestualmente abrogate tutte le norme incompatibili con la presente legge.
3. Sono altres� abrogati i commi 1 e 2
dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, come sostituito
dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 giugno 1996, n.336.
4. Le disposizioni contenute nella
presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
Art. 27.
(Modifica alla legge 19 marzo 1990, n.55).
1. All'articolo 15-bis, comma 6-quater,
della legge 19 marzo 1990, n.55, le parole: "Le disposizioni di cui al comma 6-ter"
sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui ai commi 6-bis, 6-ter
e 6-septies".
Art. 28.
(Anagrafe degli amministratori locali).
1. Avvenuta la proclamazione degli eletti,
la Direzione centrale per i servizi elettorali del Ministero dell'interno raccoglie i dati
relativi agli eletti a cariche locali e regionali nella apposita anagrafe degli
amministratori locali nonch� i dati relativi alla tenuta ed all'aggiornamento anche in
corso di mandato.
2. L'anagrafe � costituita dalle notizie
relative agli eletti nei comuni, province e regioni concernenti i dati anagrafici, la
lista o gruppo di appartenenza o di collegamento, il titolo di studio e la professione
esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province e regioni.
3. Per gli amministratori comunali e
provinciali non elettivi l'anagrafe � costituita dai dati indicati al comma 2
consensualmente forniti dagli amministratori stessi.
4. Al fine di assicurare la massima
trasparenza � riconosciuto a chiunque il diritto di prendere visione ed estrarre copia,
anche su supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.
Art. 29.
(Testo unico in materia di ordinamento degli enti locali).
1. Il Governo della Repubblica � delegato
ad adottare, con decreto avente valore di legge, un testo unico nel quale sono riunite e
coordinate le disposizioni legislative vigenti in materia di ordinamento dei comuni e
delle province e loro forme associative. Il decreto � emanato, entro il termine di un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il parere del
Consiglio di Stato.
2. Il testo unico contiene le disposizioni
sull'ordinamento in senso proprio e sulla struttura istituzionale, sul sistema elettorale,
ivi comprese l'ineleggibilit� e l'incompatibilit�, sullo stato giuridico degli
amministratori, sul sistema finanziario e contabile, sui controlli, nonch� norme
fondamentali sull'organizzazione degli uffici e del personale, ivi compresi i segretari
comunali.
3. Nella redazione del testo unico si
avr� riguardo in particolare, oltre alla presente legge, alle seguenti:
a)
testo unico approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n.148;
b)
testo unico approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n.383;
c)
legge 10 febbraio 1953, n.62;
d)
legge 3 dicembre 1971, n.1102;
e)
legge 23 aprile 1981, n.154;
f)
legge 8 giugno 1990, n.142;
g)
legge 25 marzo 1993, n.81;
h)
legge 31 gennaio 1994, n.97;
i)
decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77;
l)
legge 15 marzo 1997, n.59;
m)
legge 15 maggio 1997, n.127.
Art. 30.
(Occupazione d'urgenza di immobili).
1. Il sindaco dispone l'occupazione
d'urgenza degli immobili necessari per la realizzazione di opere e lavori pubblici o di
pubblico interesse, compresi gli interventi di edilizia residenziale pubblica e quelli
necessari per servizi pubblici locali di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n.142.
Per le opere ed i lavori di cui al precedente periodo la redazione dello stato di
consistenza pu� avvenire contestualmente al verbale di immissione nel possesso ai sensi
dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n.1, e successive modificazioni.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di pianificazione urbanistica).
1. I comuni con popolazione superiore a
mille abitanti, qualora siano sprovvisti di strumento urbanistico generale in vigore,
devono provvedere all'adozione entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Trascorso tale termine l'organo regionale di controllo assegna al
comune un ulteriore termine di sei mesi allo scadere del quale nomina un commissario ad
acta che entro i successivi novanta giorni provvede all'adozione dello strumento
urbanistico ed al suo invio all'ente competente per l'approvazione.