
Non specificando la norma le ipotesi in cui tale comunicazione va fatta devono ritenersi richiamate le norme che disciplinano le attribuzioni del Tribunale per i minorenni. Se per esempio è il genitore che commette il reato sessuale in danno del figlio minore, il Tribunale per i minorenni può adottare provvedimenti tendenti a vincolare l'esercizio della potestà genitoriale o diretti all'allontanamento del minore dalla residenza familiare. Nell'ipotesi in cui, invece, il reato sessuale in danno del minore sia commesso da persona diversa del genitore, i provvedimenti sono diversi a seconda che il minore evidenzi una condotta irregolare oppure versi in condizione di disagio. In caso di condotta irregolare del minore, il Tribunale per i minorenni può disporre l'affidamento del minore al servizio sociale minorile o inserirlo in un istituto. Se il minore vive una situazione di abbandono può essere disposta la dichiarazione di adottabilità; può essere, invece, iniziato d'ufficio il procedimento finalizzato alla dichiarazione di decadenza della potestà genitoriali, se la condotta dei genitori è pregiudizievole per il minore; nell'eventualità, infine, di condotta che sia pregiudizievole ma non tanto grave da giustificare la decadenza della potestà genitoriale ex art. 330 c.c. e 38 att. c.c., il Tribunale per i minorenni potrà adottare i provvedimenti del caso nell'interesse del minore.
Questa previsione normativa mira ad attuare il contemporaneo intervento di tutti gli organi che istituzionalmente, in presenza di fatti così gravi, devono tutelare il minore nel modo più adeguato ossia sotto diversi profili. Nello stesso tempo impone innanzitutto la necessità di comunicazioni e coordinamento tra i vari uffici giudiziari che devono esaminare a vario titolo il caso di violenza denunciato, e dunque tra Procura ordinaria competente per la repressione del reato sessuale, e Tribunale e Procura per i minorenni competenti per la salvaguardia in sede civile della condizione familiare ed educativa della vittima minorenne.
È evidente che le iniziative adottate sull'uno o sull'altro versante possono investire e condizionare le stesse relazioni familiari del minore.
Spesso i servizi operanti sul territorio (scuole, asili, ospedali, servizi sociali) sono i primi a riconoscere e raccogliere il disagio del minore riferibile ad un probabile abuso. Ciò determina (almeno secondo la legge, cfr. capitolo V) la segnalazione del caso alla giustizia minorile. Successivamente l'eventuale notizia del reato (che attualmente è sempre procedibile d'ufficio in presenza di particolari rapporti di affidamento del minore al presunto autore della violenza, art. 609 septies co.3 c.p.) è comunicata ai sensi dell'art. 331 c.p.p. alla Procura ordinaria territorialmente competente (1).
Invece nei casi in cui un adulto, di regola un familiare del minore, denuncia il supposto abuso all'autorità giudiziaria ordinaria, è quest'ultima a darne notizia ai sensi dell'art 609 decies al Tribunale per i minorenni.
Non è raro che la violenza venga denunciata nell'ambito di una causa di separazione: in tal caso è il Tribunale civile ad inviare le conseguenti comunicazioni.
Dunque di regola sono almeno tre i soggetti istituzionali coinvolti, ciascuno competente in un ambito diverso ma complementare. Di qui l'opportunità di stabilire protocolli di coordinamento, in alcune regioni d'Italia già concordati, per rendere possibile l'interazione degli interventi postulata dalla legge.
L'esempio di un sospetto caso di abuso su una bambina, rilevato recentemente a Firenze, è significativo delle conseguenze negative che la mancanza di collaborazione tra le istituzioni può provocare. L'Ufficio minori della Questura in seguito alla segnalazione del sospetto da parte della madre ha provveduto all'ascolto della minore e della pediatra che aveva notato atteggiamenti anomali nella bambina. In seguito ha inviato il verbale di sommarie informazioni al pubblico ministero. Dopo più di un mese dal ricevimento del verbale nessun'indagine era stata ancora fatta ma, soprattutto, non era stata fatta nessuna comunicazione al Tribunale per i minorenni come invece la legge n.66 prevede. È stato necessario da parte della madre ricorrere al giudice minorile per chiedere che fosse valutata la possibilità di sospendere gli incontri tra il padre e la bambina. Il Tribunale per i minorenni, dopo aver incaricato i servizi sociali di svolgere un'indagine conoscitiva sul caso ed appurato la fondatezza dei sospetti, ha provveduto nuovamente ad informare la Procura.
Il giudice Casciano (2) (Tribunale dei Minorenni di Firenze) ritiene che sia indispensabile formulare dei protocolli di intesa tra le diverse istituzioni interessate. "È una materia che per la sua problematicità non può essere lasciata all'improvvisazione". (3)
Infatti, i soggetti che intervengono quando si verifica un caso di violenza all'infanzia perseguono obiettivi diversi fra loro, non coordinati e spesso non conciliabili o non vissuti come tali. L'assistente sociale, il medico, lo psicologo, il poliziotto, il procuratore della repubblica, l'avvocato, il giudice appartengono a sistemi che non hanno necessariamente lo scopo di proteggere il minore vittima. Anzi, il loro intervento è molto spesso produttivo di altra violenza, come può accadere facilmente con le indagini di polizia o durante il processo penale contro l'autore della violenza.
Sono perciò numerose le difficoltà che il giudice da un lato e i servizi dall'altro possono incontrare. Queste difficoltà devono essere conosciute per essere superate. La principale è quella che incontrano i servizi quando devono segnalare un caso al giudice. "Molti operatori considerano il proprio lavoro finalizzato ad una relazione di aiuto all'utente e la segnalazione come una specie di tradimento nei confronti del genitore. La funzione punitiva non rientra culturalmente nella dimensione professionale di assistenti sociali e psicologi. Altri invece sono gelosi dl loro lavoro, e temono l'intervento del giudice perché ha più poteri e può decidere in modo diverso da quello che loro pensano o desiderano" (4).
Nel lento avvicinamento alla consapevolezza della complessità della problematica dell'abuso sessuale sui minori, ha conquistato progressivamente spazio anche l'idea che il primo passo da compiere nel percorso di riabilitazione della vittima è una netta dichiarazione di responsabilità su quanto avvenuto. Il passaggio quindi attraverso il verdetto del tribunale sarebbe fondamentale. Questa convinzione non riposa comunque su solide fondamenta, poiché permangono alcune serie perplessità. La prima di queste riguarda la difficoltà a prendere la decisione di presentare la denuncia. Gli operatori sociali si sono trovati di fronte a situazioni nelle quali non erano in grado di stabilire se gli elementi conoscitivi in loro possesso fossero sufficienti a motivare una denuncia alla procura (5). Se non è sensato riversare sulla Procura ogni sospetto incontrollato, d'altro canto non denunciando il sospetto, si può rischiare di non prestare soccorso ad un minore che lo sta chiedendo. Quando questo accade la segnalazione viene fatta tardi o peggio non viene fatta per nulla. È di fondamentale utilità, in tali situazioni, poter contare su di un pubblico ministero particolarmente sensibile al tema dell'abuso per avere una consulenza in merito a queste difficoltà.
Dalla parte dei servizi, necessita invece la consapevolezza che il minore è titolare di diritti propri, e che uno dei principali è crescere in un ambiente sereno e privo di violenza. Questo diritto gli va assicurato anche contro i genitori, quando è necessario. È importante quindi che gli operatori sociali abbiano una buona conoscenza degli strumenti legali che possono aiutare a far cessare la situazione di abuso. In generale può dirsi che esiste una correlazione positiva fra un buon rapporto del giudice coi servizi e un numero elevato di segnalazioni dei servizi al giudice. Quanto migliore è il rapporto, tanto più numerose saranno le segnalazioni.
Quello che a Firenze emerge è un cattivo funzionamento dei rapporti tra giudici e servizi territoriali. La forte complessità della materia necessita di acquisire in modo mirato specifiche e qualificatissime competenze per potersi addentrare in un campo tanto delicato. Secondo Casciano fondamentale è che gli operatori dei servizi siano dotati di quegli strumenti necessari per poter operare nel modo più adeguato. A Milano la situazione è diversa i servizi sociali sono ben radicati sul territorio ed hanno istituito una buona collaborazione con le istituzioni. Questo consente una maggiore conoscenza della realtà sociale e la capacità di cogliere i segnali di disagio.
Le competenze dei due "giudici" pur essendo diverse, sono per ampi aspetti coincidenti anche se ciascuno persegue una finalità prevalente (il Tribunale per i Minorenni la tutela del minore sotto il profilo del suo equilibrato sviluppo psico-affettivo, il Procuratore della Repubblica presso il giudice penale ordinario l'accertamento della commissione di un reato a danno del minore, al fine di applicare al suo autore, qualora il reato sussista, una sanzione adeguata al caso concreto). A nessuno dei due è indifferente la finalità perseguitata dall'altro, anche perché, per assolvere in modo compiuto ai propri doveri istituzionali, entrambi dovrebbero attuare, o comunque fare in modo che si attuasse, una integrazione delle predette finalità.
Si pensi per fare un esempio al problema della utilizzabilità nel dibattimento, celebrato nei confronti dell'abusante, delle dichiarazioni rese dal minore vittima o dall'adulto-imputato nell'ambito della procedura cautelare innanzi al giudice civile del Tribunale per i minorenni. Nonostante il contenuto dell'articolo 609 decies che istituzionalizza la collaborazione, con la previsione di un obbligo di informativa al Tribunale per i minorenni, i vuoti legislativi sono ancora enormi, e, già prima l'esperienza giudiziaria degli ultimi anni aveva visto affermarsi la prassi di collegamenti sistematici tra i diversi uffici giudiziari. In particolare nei casi di abuso sessuale intra o extra familiare su minori, non di rado, oltre al mero scambio di atti o alla trasmissione della denuncia al pubblico ministero competente si mira a realizzare una più proficua mediazione delle esigenze delle indagini con quelle della tutela del minore-vittima, con rilevanti risultati sulle tecniche di ascolto del minore, sull'esito delle stesse indagini e soprattutto sulla recuperabilità psichica delle vittime.
Casciano rileva che il nodo focale dei rapporti tra le due istituzioni si ha nella fase investigativa poiché non sempre le esigenze del pubblico ministero degli adulti, esigenze di indagine, di raccolta di elementi che possano qualificare una imputazione e una responsabilità nei confronti dell'adulto, coincidono, per tempi e modalità, con quelli del giudice minorile, o meglio con gli interessi, i diritti del minore offeso. È qui che è fondamentale un chiaro impegno da parte di entrambe le istituzioni poiché questa è la fase più delicata.
Un primo aspetto problematico è costituito dalla necessità per il Tribunale per i minorenni, ricevuta la segnalazione, di acquisire elementi sulla gravità della situazione prima di emettere provvedimenti di tutela. La richiesta del giudice minorile di avere elementi di conoscenza esaustivi pone in serie difficoltà chi ha l'incarico di effettuare una psicodiagnosi sul nucleo familiare. Facendo l'esempio di un padre abusante, questi in seduta non farà altro che portare elementi a propria discolpa o tentare di ritorcere l'accusa verso altre persone e lo psicologo si sente legato dall'obbligo di non fornire all'imputato elementi che potrebbero produrre un inquinamento delle prove. Ancora se il giudice minorile dispone la sospensione dei rapporti tra genitore e figlio motivando il provvedimento con un generico pregiudizio, (ricordiamo che il Tribunale per i minorenni ha dei poteri di intervento molto ampi; il solo fatto che il minore ha problemi scolastici può essere causa di intervento) il decreto di sospensione non può avere efficacia fino alla conclusione delle indagini penali. Il pubblico ministero che sta svolgendo le indagini tende a mantenerle segrete non trasmettendo nessuna informazione al tribunale per i minorenni che nel frattempo si vede impugnato il decreto di sospensione da parte del genitore e si trova con le mani legate perché non ha nessun elemento per opporsi all'impugnazione. Per ovviare a questi inconvenienti Casciano propone due alternative: trasmettere al Tribunale per i minorenni maggiori informazioni inerenti alle indagini o meglio ancora che il problema dei rapporti tra genitore/figlio in questa fase non dipenda dal giudice minorile ma dal pubblico ministero che conoscendo i fatti può adottare i provvedimenti opportuni.
Piero Forno, sottolinea che il coordinamento è di primaria importanza in particolare quando si deve procedere ad accertamento psicodiagnostico. Il giudice minorile dispone la psicodiagnosi non per accertare l'attendibilità del minore ma in funzione di un progetto educativo e terapeutico che ha come destinatario il minore e la sua famiglia. Il metodo che viene adottato a Milano è quello di non effettuare mai, salvo casi eccezionali, perizie sul minore, ma di sollecitare il Tribunale per i minorenni ad effettuare accertamenti psicodiagnostici i cui risultati vengono riversati nel processo penale ed approfonditi attraverso l'audizione in sede dibattimentale dello psicologo e dello psicoterapeuta.
Gli spazi di intervento delle due giurisdizioni non sono gli stessi, dovendo sottostare a principi costituzionali diversi. Il procedimento minorile tende a soddisfare il dettato dell'articolo 31 della Costituzione, e cioè a proteggere l'infanzia, quello penale soggiace al principio della non colpevolezza presunta (art. 27 co. 2 Cost.), corollario del diritto alla difesa sancito dall'art. 24 co. 2 Cost.; due finalità due procedure.
Al fine di garantire la doverosa e necessaria protezione del minore (articolo 32 cost.) si è cercato di inserire il processo penale "nei processi terapeutici concernenti la vittima, i familiari, lo stesso imputato", che solitamente vengono attuati preso la sede della magistratura civile minorile, sposando le indagini preliminari con un progetto educativo nei confronti del minore, all'interno del quale possa venir elaborata e superata anche l'esperienza del processo penale. Va evitato che il minore riceva segnali contraddittori dalle diverse autorità che si occupano di lui, e quindi si deve coordinare l'azione penale con quella civile, attraverso il massimo scambio di documentazione: al pubblico ministero interessa l'intero fascicolo minorile, ivi compresi i verbali di audizione, e se dovesse essere disposta una osservazione psicodiagnostica sarebbe necessario che il "quesito peritale" abbracciasse anche l'accertamento delle connotazioni di personalità riconducibili all'abuso, e del danno che ne è conseguito. (7)
Tuttavia, secondo Cordovana (8), questo coordinamento, se da un lato potrebbe anche favorire la mitigazione del trauma causato dall'abuso sessuale e peggiorato dal processo, dall'altro comporta una distorsione delle finalità di ambo le procedure.
Dobbiamo notare che questo ampio e acclamato progetto di tutela globale dell'infanzia, che si esplica oggi anche attraverso le maglie del diritto penale, ha creato un dilemma costituzionale di difficilissima soluzione, posto che come crediamo, nei procedimenti penali per abusi sessuali vi sia una ipersensibilità verso il minore, giustificata dall'articolo 32, che ha come contropartita una desensibilizzazione verso la persona del presunto innocente tutelata dagli articoli 24 co.2 e 27 co. 2 della costituzione.Ancora, secondo Cordovana, è fondamentale evitare che il giudizio penale, perdendo le sue connotazioni di oralità e parità tra le parti, si trasformi in un sede di acritica "fagocitazione" di pareri tecnici e di atti, ispirati ad orientamenti psicodiagnostici e psicoterapeutici tipici di autorità giurisdizionali che perseguono finalità diverse da quella alle quali deve tendere il processo penale.
In particolare, quando un magistrato richiede allo psicologo di svolgere una consulenza tecnica per appurare una situazione di abuso sessuale su minore, il problema principale è quello di raccogliere elementi attendibili dal quadro psicologico del bambino e dei suoi familiari, in modo che possa essere confermata o smentita l'esistenza dell'abuso. Generalmente si hanno richieste di indagine psicologica in questo ambito in presenza di situazione dubbia, in cui l'abuso sessuale non è stato un episodio di tipo violento con evidenti traumi fisici che lo attestano: la possibilità di individuare episodi di questo tipo si deve all'attenzione che i diversi operatori pongono su taluni indicatori fisici o comportamentali (per esempio, infezioni delle vie urinarie, malattie veneree, precoce inclinazione per i giochi sessuali ). Tuttavia questi indicatori non sono di per sé sufficienti a stabilire l'abuso sessuale, il quale deve essere valutato nell'ambito di un esame accurato dello sviluppo mentale dei bambini e dei familiari ed inoltre nell'ambito delle loro dinamiche interpersonali. Si tratta di situazioni molto delicate, difficili da prendere in esame. La situazione si complica ulteriormente se le vittime del sospetto abuso sono bambini in età prescolare. I bambini di età inferiore ai sei anni, poiché dimostrano una certa difficoltà mnestica nel discriminare i fatti realmente accaduti da quelli soltanto fantasticati, non forniscono verbalizzazioni molto attendibili, pur risultando nella maggioranza dei casi i soli testimoni degli avvenimenti da appurare (9). Il magistrato che nelle diverse sedi (giudice penale nel dibattimento o nell'incidente probatorio, PM, giudice dei minorenni) deve procedere all'ascolto del minore deve far riferimento non solamente al proprio bagaglio tecnico giuridico, ma anche al prezioso ausilio delle esperienze e delle conoscenze maturate dalle scienze psicologiche. In conclusione i giudizi formulati dai tecnici (psicoterapeuti, neuropsichiatri, psicologi), incaricati di svolgere un'attività di sostegno e di accertare l'attendibilità del minore che assumono di aver subito abusi, hanno un particolare rilievo processuale.
Si è sostenuto al contrario che le relazioni dei consulenti tecnici non sono documenti, ma atti endoprocessuali da prodursi necessariamente ed esclusivamente sotto forma di memorie (233 co.1 c.p.p.) durante l'esame del consulente (Ord. Trib. Pen. IV sez. Milano 4-2-1995.
Un caso concreto potrà chiarire meglio la questione in discussione.
Il Tribunale di Milano (IV sez. penale) ha ammesso che la relazione psicologica condotta sulla bambina di quattro anni dal Consulente Tecnico del Tribunale Minorile potesse essere inserita direttamente nel fascicolo per il dibattimento, in quanto "documento utile al fine del giudizio sulla personalità dell'imputato, e soprattutto sulla persona offesa, versandosi nel più classico dei casi (reati in materia sessuale) in cui il fatto ascritto all'imputato deve essere necessariamente valutato in relazione al comportamento della parte lesa" ai sensi del combinato disposto degli artt. 236 co.1 e 431 lett e del c.p.p.
Il fatto che tale documentazione non provenisse da uffici del servizio sociale degli enti pubblici (come prescritto dall'art.236 co. 1 c.p.p.) non è stato ritenuto ostativo, non essendo tassativa l'elencazione degli uffici pubblici dai quali i documenti provengono, tenuto conto che si tratta di "elementi di informazione e documentazione provenienti da fonti privilegiate, consacrati in atti redatti da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio" e su posizioni di piena autonomia e terziarietà riguardo alle parti (14).
Il Tribunale ha sostenuto pertanto che il consulente tecnico della difesa si trova in posizioni di parità con quello dell'accusa.
Emerge chiaramente la sproporzione tra chi interroga un bambino sul sospetto che sia abusato, interpretando il senso delle dichiarazioni sulla base del sospetto, e chi è costretto a formulare un controparere senza aver mai potuto neanche osservare alcuno degli interrogatori o procedere a qualsiasi forma di colloquio diretto col bambino.
In concreto, il medesimo Tribunale ha poi preferito non rinunciare né al documento relazione e neppure all'esame incrociato del consulente tecnico del pubblico ministero (questi era in precedenza consulente tecnico del Tribunale per i minorenni, il quale, dopo aver svolto l'incarico psicodiagnostico sulla bambina, veniva anche nominato dal pubblico ministero consulente tecnico, art.359 c.p.p.). Il documento è stato, infatti, assunto nella forma di memoria di parte art. 121 c.p.p., così come prevede l'art. 233 c.p.p. in merito ai pareri dei consulenti extraperitali.
Secondo Cordovana non è possibile qualificare tali accertamenti psicodiagnostici come semplici documenti (art. 236 c.p.p.) appartenenti al servizio sociale poiché si tratterebbe del risultato di vere e proprie attività investigative, commissionate dall'Autorità Minorile, sul sospetto della consumazione di un delitto. In una tale ipotesi, che è quella sulla quale indaga il Tribunale per i minorenni quando viene sollecitato ad iniziare un procedimento ex 330 c.c., la magistratura minorile conduce una propria istruttoria parallela avente lo stesso oggetto di quella penale ordinaria.
I sostenitori di questa posizione non condividono l'ipotesi di trasformare l'azione penale e il regime delle audizioni del testimone minorenne in sedute psicoterapeutiche, dovendosi presumere in tal caso che l'imputato sia colpevole degli abusi prima che intervenga una sentenza di condanna ad affermarlo.
D'altronde, tali procedimenti dovrebbero rispondere a due procedure, distinte, soprattutto, dal diverso grado di garanzie difensive concesse al genitore sospettato di abusi sessuali. Tuttavia nella prassi si finisce per fondere le due procedure in un'unica indagine collegata, non dissimile da quella compiuta (ai sensi dell'art. 371 co.1) da due uffici di diversi pubblici ministeri, che si coordinano tra loro per "speditezza, economia, ed efficacia delle indagini medesime", anche attraverso uno "scambio di informazioni. Confondendo gli scopi delle investigazioni della magistratura minorile con quelli della magistratura penale, è possibile sfruttare la facilità con la quale il Tribunale per i minorenni riesce ad ascoltare la bambina attraverso la propria consulente (15).In poche parole, il procedimento civile minorile non fornisce i livelli di garanzia richiesti da quello penale, nella raccolta delle prove.
Per concludere si può fare riferimento alle recenti osservazioni della VI sez. Pen. Trib. Milano che rilevate le inaccettabili disparità tra l'accusa e la difesa nel processo per abusi sessuali su minori, ha osservato che, " il processo penale nella sua durezza e nella sua inevitabilità, anche quando è costretto ad occuparsi di minori o comunque di soggetti che hanno una minore capacità difensiva o di tutela, non può prescindere dall'assoluto rispetto delle regole e soprattutto di quelle regole che riguardano la raccolta delle prove e quindi il rispetto delle attività di difesa alla stessa conseguenti" (Sentenza 22.01.1996 VI sez. penale Trib. Milano).
Al giudice non è sembrato corretto che nei processi per abuso sessuale, magari per un doveroso surplus di attenzione nei confronti dei suddetti soggetti "deboli", "si trascurino il necessario contraddittorio difensivo e la necessaria tutela anche di altri soggetti, come gli indagati i quali, per dettato costituzionale, non possono essere considerati presunti colpevoli ma presunti innocenti".
Dura appare la critica all'attività del pool milanese che si muove in un'ottica diversa, dove sovente accade che il ruolo del consulente si confonda con quello dello psicoterapeuta. Casciano giustifica questa perplessità per il fatto, inconfutabile, che i modi e i sistemi di interazione verbale del setting psicoterapeutico possono creare gravi interferenze con la ricerca della verità nel contesto giudiziario (16).
In letteratura molti autori hanno sostenuto l'incompatibilità tra ruoli di psicoterapeuta e consulente tecnico. In particolare Lagazzi afferma che "la funzione di chiarificazione della consulenza tecnica deve essere nettamente distinta da quella di tipo terapeutico, così da prevenire ogni possibile commistione tra le istanze di tipo valutativo e di controllo proprie della logica giudiziale e medico legale e quelle di tipo terapeutico" (17).
Nello stesso senso si pronuncia la Carta di Noto (18) al punto 10 "nel procedimento penale, i ruoli dell'esperto, dello psicoterapeuta o psico-riabilitatore sono incompatibili".
Al contrario Forno sconsiglia il ricorso ad accertamenti autonomi del pubblico ministero che porterebbero ad una duplicazione di interventi, con conseguente turbamento del minore. A suo parere il pubblico ministero si deve limitare a recepire i risultati della psicodiagnosi (acquisibile in fase dibattimentale ai sensi dell'art. 236 c.p.p.) effettuata dal Tribunale per i Minorenni ai fini delle sue decisioni.
È interessante analizzare i punti fondamentali della carta di Noto anche per confrontarla con l'intesa di Torino.
Questo disegno di legge ha lo scopo di ridurre il più possibile le conseguenze negative che possono influire sulla integrità psicofisica del minore infraquattordicenne a causa della sua partecipazione in ogni sede ed in qualsiasi fase preprocessuale o processuale di evitare danni anche agli adulti.
Non va dimenticato che quello stesso minore, in taluni casi potrebbe anche mentire, talvolta in maniera del tutto inconsapevole e per meccanismi psicologici quasi insondabili, oppure potrebbe rivestire fantasiosamente, a causa di un'interpretazione inconsciamente maliziosa, fatti e condotte che illeciti o non sono o non intendevano essere.( ) Egli da subito rischierà gli effetti di un'anticipata e talora inappellabile condanna morale da parte di parenti amici conoscenti a prescindere dal fatto che abbia tenuto o meno comportamenti illeciti, accanto a quelli che eventualmente seguiranno all'azione giudiziaria (e talvolta nonostante l'esito eventualmente favorevole dell'indagine preliminare) (20).L'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (nella sua riunione svoltasi a Roma il 14-15 novembre 1997) ha segnalato il pericolo concreto di un sostanziale e grave regresso nella tutela dei minorenni e nella cultura giuridica italiana che conseguirebbe all'eventuale promulgazione di leggi ispirate ad iniziative normative di questo genere.
L'associazione rileva che le previsioni contenute nel disegno sconvolgono di fatto i principi contenuti nella legge sulla violenza sessuale introducendo nei procedimenti civili e penali coinvolgenti minorenni infraquattordicenni una non di meglio definita figura di "esperto" con un ruolo tanto dominante da rendere inutilizzabile ogni atto espletato in sua assenza e affermando orientamenti che nel processo penale metterebbero in crisi il principio del libero convincimento del giudice, sostituendolo con un sistema di prova legale, e che nel procedimento civile svuoterebbero di ogni significato l'intervento del Tribunale per i minorenni, i cui compiti sarebbero di fatto assunti dall'esperto. Il minore infraquattordicenne diverrebbe così in sede processuale una specie di sorvegliato "speciale", che può parlare solo in presenza dell'esperto".
È dimostrato che le rivelazioni d'abuso sessuale richiedono un clima confidenziale e rassicurante per il minore, un clima che può essere raggiunto di fronte ad un adulto capace di ascoltare, in ambiente familiare, scolastico, terapeutico e socio-assistenziale. La rivelazione da parte di un bambino espressa in questi contesti potrebbe non avere più valore giuridico in base al suddetto disegno di legge. A differenza di quanto accade per un adulto che denuncia un reato, le dichiarazioni di un bambino verrebbero considerate a priori inaffidabili e pertanto "inutilizzabili" al di fuori dei sistemi di prova previsti dalla nuova normativa. L'approvazione di questa legge imporrebbe ai bambini vittime di abuso di affrontare, oltre alla sofferenza e alla fatica della rivelazione, il gravoso impegno di effettuare in più occasioni questa rivelazione di fronte ad un collegio di esperti, fra cui l'esperto di parte nominato proprio dall'adulto chiamato in causa dal minore. Inoltre, potrebbe eliminare qualsiasi possibilità da parte degli organi inquirenti di effettuare indagini preliminari efficaci e di acquisire prove a sorpresa a carico degli autori di violenze. Questi ultimi infatti dovrebbero essere garantiti da un'informazione immediata, contestuale alla rivelazione, a differenza di quanto avviene per tutti gli altri reati.
La perplessità che induce questa disposizione attiene alle carenze di specializzazione della magistratura ordinaria e minorile da un lato e alle difficoltà concrete di organizzare e coordinare tra loro gli interventi dei vari organi giudiziari dall'altro, segnalate anche da diversi operatori.
Per quanto concerne la formazione della magistratura possono essere fatte due considerazioni sui magistrati togati (ordinari e minorili) e sui giudici onorari minorili. A. Mestitz rileva che per quanto riguarda l'esigenza di riformare i processi di selezione e formazione dei nostri magistrati, purtroppo poco è cambiato rispetto alle ricerche da lei stessa condotte dieci anni fa, che avevano evidenziato le profonde carenze italiane rispetto alle iniziative introdotte in questo settore da altri Paesi europei (21). D'altra parte lo stesso C.S.M. ha riconosciuto da anni le carenze nella formazione dei magistrati (22). Sul fronte della giustizia minorile basta poi ricordare che la l. 1404/34 istitutiva del Tribunale per i minorenni adottando una soluzione formale che riconduce la specializzazione dell'organo alla presenza nei collegi giudicanti di giudici onorari "esperti", ha in qualche modo implicitamente legittimato la non specializzazione dei magistrati di carriera (23). Questa carenza non risulta controbilanciata dalla specializzazione dei giudici onorari. Da una recente ricerca è emerso che le procedure praticate per il reclutamento dei giudici onorari non sembrano garantire in alcun modo non solo le loro competenze specializzate, ma nemmeno la loro indipendenza (24).
Neppure il secondo aspetto, le difficoltà concrete di organizzare e coordinare tra loro gli interventi dei vari organi giudiziari, sembra agevolmente superabile, perché il personale che opera in quella peculiare organizzazione costituita dall'insieme degli organi giudiziari ed inquirenti non è facilmente organizzabile né coordinabile, a causa di una caratteristica strutturale ineliminabile: l'indipendenza della magistratura. Molti autori fanno riferimento a quella che si può definire "autonomia gestionale" e che fa sì che i magistrati di ogni tribunale, di ogni procura ordinaria e minorile procedano in modo autonomo, spesso ignorando cosa fanno i colleghi quando affrontano i medesimi problemi organizzativi e funzionali. Le ricerche condotte sul campo in vari uffici hanno ovunque confermato differenze di procedure e prassi organizzative legate all'elemento umano (scelta dei dirigenti, assetti degli organici, aspettative del personale, mediazione tra individui e gruppi anche esterni che collaborano con l'autorità giudiziaria ecc.).
A questa caratteristica generale dell'autonomia gestionale, si aggiunge poi il fatto che il mondo giudiziario minorile appare chiuso ed isolato rispetto a quello della giustizia ordinaria: possiede propri valori ed ideologie, una specifica cultura organizzativa, un'autonoma associazione di categoria dotata anche di un proprio organo di informazione, propri rappresentanti al C.S.M. e così via. Caratteristiche queste che pongono consistenti dubbi e perplessità sulle concrete possibilità di coordinamento tra organi giudiziari ordinari e minorili. Per questo, secondo A. Mestitz, l'articolo 11 della legge 66/96 fornisce una soluzione formalmente soddisfacente, che però sul piano applicativo non appare adeguata, in quanto ai non risolti ed antichi problemi di ordine formativo finiscono per aggiungersi anche quelli, rilevanti, di coordinamento.
Note al capitolo 6
(1) L'articolo 331c.p.p. al comma quarto si pronuncia in questi termini:
"Se nel corso di un procedimento civile o
amministrativo, emerge un fatto nel quale si può configurare
un reato perseguibile d'ufficio, l'autorità che procede redige e
trasmette senza ritardo la denuncia al pubblico ministero".
(2) Gli interventi del giudice G. Casciano riportati in questo capitolo sono tratti da un colloquio.
(3) A Firenze si è tenuto un incontro dove si è discusso
della necessità di costruire percorsi integrati tra le diverse
istituzioni che si attivano in presenza di un caso di abuso.
(4) C. Pessina, L'intervento nei casi di abuso, Prospettive sociali e sanitarie, n. 5, 1997.
(5) A proposito cfr., dott. Arena dichiarazione cit. nel capitolo precedente.
(6) Eva Celotti, giudice della Corte d'Appello di Firenze segnala, fino
a quando non è intercorsa la prassi di ricorrere
all'audizione protetta come abbiamo visto in precedenza, era (ed in
alcuni casi lo è tuttora) considerato del tutto
impraticabile in caso di bambini di tre-quattro anni l'incidente probatorio
nella forme tutelate previste dal nuovo articolo
398 co.5 bis coordinato nel 498 cpp.
(7) P. Forno, La tutela penale del minore, in Quaderni del C.S.M., vol.III, 1994, p. 223.
(8) L.F. Cordovana, La testimonianza del minore vittima nel processo
penale per abusi sessuali e maltrattamenti, in
Sociologia del diritto, n.1, 1997.
(9) Cfr. con quanto detto nel capitolo III su come l'età influisce sulla capacità testimoniale.
(10) Abbiamo già considerato l'intesa di Torino che al punto
11 così si pronuncia "(
) non paiono esservi ostacoli, (
)
all'eventuale nomina come consulente tecnico del PM del professionista
che abbia operato come consulente tecnico di
ufficio in ambito minorile (
)".
(11) L'articolo 233 del c.p.p. introduce una nuova forma di consulenza
tecnica diversa dall'istituto della perizia. L'art.233
statuisce che "Quando non è stata disposta perizia, ciascuna
parte può nominare, in numero non superiore a due, propri
consulenti tecnici" i quali "possono esporre al giudice il proprio
parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121
c.p.p.".
(12) L'articolo 236 parla di "Documenti relativi al giudizio sulla personalità.
È consentita l'acquisizione (
) della
documentazione esistente presso gli uffici del servizio sociale degli
enti pubblici e (
) ai fini del giudizio sulla personalità
dell'imputato o della persona offesa dal reato (
)".
(13) Articolo 431 cpp. Il fascicolo per il dibattimento. "A seguito
del decreto che dispone il giudizio, la cancelleria forma il
fascicolo per il dibattimento nel quale secondo le prescrizioni del
giudice, sono raccolti: (
) gli altri documenti indicati
dall'articolo 236 c.p.p.(
)".
(14) Ord.Trib. pen. IV sez. Milano 4-2-1995.
(15) L. Cordovana, op., cit.
(16) Su questo punto gli operatori fiorentini hanno discusso circa la
compatibilità della figura dell'operatore che prende in
carico il minore effettuando una psicodiagnosi con il ruolo di consulente
nominato dal PM. Sono convinti che bisogna
separare le due funzioni affidando gli incarichi a soggetti diversi
non dimenticando che accanto alla tutela della vittima si
pone anche quella del presunto abusanre.
(17) M. Lagazzi, La consulenza tecnica in tema di affidamento del minore, Giuffrè, Milano, 1994.
(18) Analizzerò la Carta di Noto nel suo complesso nel prossimo paragrafo.
(19) Il disegno contiene quattro articoli. L'articolo 1 regolamenta
la ricezione di istanze ed informative orali e
l'espletamento delle indagini prescrivendo, a pena di inutilizzabilità
l'assistenza di un esperto da scegliere tra gli iscritti
all'apposito registro. L'articolo 2 regolamenta i doveri dell'esperto.
L'articolo 3 prevede l'assistenza psicologica al minore
abusato. Ed infine l'articolo 4 detta particolareggiate disposizioni
di attuazione delle nuove modalità, tra le quali
l'estensione degli accertamenti dell'esperto anche ai membri del contesto
familiare, in caso di abuso intrafamiliare.
(20) Tratto dalla relazione al disegno n. 2527.
(21) A. Mestitz, "La socializzazione professionale dei magistrati nella
Repubblica Federale Tedesca, Francia, Spagna,
Portogallo e Italia: aspetti comparativi", in De Cataldo, Psicologia
e processo: lo scenario di nuovi equilibri, Cedam,
Padova, 1989; A. Mestitz, "Modelli di formazione della Magistratura",
in De Leo, La formazione psicosociale per gli
operatori della giustizia, Giuffrè, Milano, 1995.
(22) Relazione annuale sullo stato della giustizia per l'anno 1994.
Reclutamento e formazione professionale dei magistrati",
in Quaderni del CSM, anno 9, n. 68, giugno 1994.
(23) A. Mestitz, l'amministrazione nella giustizia minorile: linee di
ricerca", in De Cataldo, Nel segno del minore,
psicologia e diritto nel nuovo processo minorile, Cedam, Padova, 1990,
pp. 169-191.
(24) F.Faccioli, "Indagine sui giudici onorari minorili in Italia" in Minori e giustizia, 2/1995, pp. 70-140.